CLP: strumenti di comunicazione Etichetta e scheda di sicurezza. Dott. ssa Patrizia Ferdenzi

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1 CLP: strumenti di comunicazione Etichetta e scheda di sicurezza Dott. ssa Patrizia Ferdenzi

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3 Quando si etichetta? Sostanze e miscele classificate pericolose ma anche: Miscele non classificate contenenti sostanze pericolose in concentrazioni superiori di quelle riportate in Allegato II parte 2 CLP ( ELEMENTI SUPPLEMENTARI DELL ETICHETTA PER TALUNE MISCELE) Sono previste frasi aggiuntive speciali EUHXXX se contengono: Piombo, cianoacrilati, cementi, isocianati, composti epossidici, cloro attivo, cadmio, sensibilizzanti, idrocarburi alogenati. Miscele non classificate, non destinate alla vendita al pubblico contenenti più di 0.1% di sensib. pelle e respirat. cat1, carc cat2, repro cat 1A,1B, 2 o repro effetti allattamento oppure più di 1% (non gas) e 0.2% (gas) di sost. pericolosa per altri tipi di pericolo o con limiti per ambienti di lavoro che recano EUH210: scheda di sicurezza disponibile su richiesta Articoli esplosivi.

4 Quando si etichetta? Esenzione dell etichettatura di alcune forme (allegato I sez. 1.3 Reg. CLP - Deroghe alle disposizioni relative all etichettatura in casi particolari): Bombole del gas trasportabili E però prevista SDS Bombole del gas per propano, butano o gas di petrolio liquefatto (GPL) Aerosol e contenitori muniti di dispositivo sigillato di nebulizzazione per sostanze o miscele classificate pericolose in caso di aspirazione Metalli in forma massiva, leghe, miscele contenenti polimeri, miscele contenenti elastomeri Esplosivi immessi sul mercato per effetti esplosivi o pirotecnici (etichettati e imballati esclusivamente in conformità alle disposizioni relative agli esplosivi).

5 Chi etichetta? Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o Downstream User DU (compresi i formulatori) o il distributore che immette sul mercato sostanze, miscele pericolose o articoli esplosivi. Il distributore o l utilizzatore a valle possono usare le classificazione fatta dal fornitore se non cambiano la composizione. N.B: un distributore o un consumatore non sono DU. Per fabbricante di intende solo la persona (fisica/giuridica) che fabbrica sostanze.

6 Come deve essere l etichetta L etichetta può essere stampata direttamente sull imballaggio o apposta solidamente su di esso (se l imballaggio non lo consente anche etichette pieghevoli o cartellini pendenti ) L etichetta può rispettare contemporaneamente il CLP e le norme del trasporto Deve essere scritta in italiano, ma può essere multilingue purchè sia leggibile Può contenere informazioni relative ad altre norme (biocidi,fitofarmaci, detergenti etc.)

7 Come deve essere l etichetta

8 Contenuto dell etichetta ELEMENTI DELL ETICHETTATURA (ART. 17 Reg. CLP) Nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori Quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel contenitore se non è indicata altrove sull imballaggio; Identificatori del prodotto (nome e numeri) (art.18) Pittogrammi di pericolo (art. 19) Avvertenze di pericolo (art. 20) Indicazioni di pericolo (art. 21) Consigli di prudenza (art. 22) Informazioni supplementari (art. 25)

9 Contenuto dell etichetta Gli elementi dell etichettatura descritti in precedenza devono essere riportati in modo chiaro e indelebile sulle etichette. Devono distinguersi chiaramente dallo sfondo dell etichetta e devono essere facilmente leggibili per dimensione e spaziatura. Può anche essere necessario inserire nella propria etichetta informazioni previste da altre normative, ad esempio informazioni previste da una normativa relativa ai biocidi, ai prodotti fitosanitari, ai detergenti e agli aerosol. Pittogrammi, avvertenze, frasi H e P devono stare insieme e le frasi raggruppate per lingua per consentire al lettore di trovare riunite le informazioni rilevanti.

10 CLP: Comunicazione dei pericoli per mezzo della etichettatura Identificatori del prodotto: sono le informazioni che permettono di identificare la sostanza o la miscela (devono essere uguali a quelli riportati nelle SDS) Per le SOSTANZE Si riportano I.P. presenti in: All. VI del CLP Inventario delle classificazioni N CAS, IUPAC Altra denominazione riconosciuta a livello internazionale Non più di 4 I.P., salvo natura e gravità dei rischi Per le MISCELE Si riportano I.P. presenti in: 1. Nome commerciale o la designazione della miscela 2. Identità di tutte le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto: tossicità acuta corrosione della pelle o lesioni oculari gravi mutagenicità cancerogenicità tossicità per la riproduzione sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle tossicità specifica per organi bersaglio pericolo in caso di aspirazione

11 Pittogrammi di pericolo La classificazione della propria sostanza o miscela determina i pittogrammi di pericolo che devono essere riportati sull etichetta Precedenza dei simboli!!! Sensib.respir Irrit.occhi/pelle Sensib. pelle Il colore e la presentazione delle etichette devono essere tali che il pittogramma di pericolo e il relativo sfondo siano chiaramente visibili. Ogni pittogramma copre almeno un quindicesimo della superficie dell etichetta armonizzata e la sua superficie minima non misura meno di 1 cm 2.

12 Avvertenze Un avvertenza indica al lettore se un pericolo è in generale più o meno grave. Sull etichetta figurano le avvertenze pertinenti secondo la classificazione della sostanza o miscela pericolosa. Quando sull etichetta è utilizzata l avvertenza PERICOLO, non vi figura l avvertenza ATTENZIONE. Alcune categorie di pericolo (ad es. gli esplosivi) non hanno avvertenza.

13 Indicazioni di pericolo/consigli di prudenza Indicazioni di pericolo (hazard statements) lettera H + numeri a tre cifre Vanno riportate tutte le frasi H, tranne se è evidente la ripetizione Consigli di prudenza (precautionary statements) lettera P +codice a tre cifre di quattro tipologie (prevenzione, reazione, conservazione e smaltimento) Non più di sei frasi P, anche combinandole, in base alla classificazione Frasi supplementari per criteri solo UE e non GHS EU+ tre cifre (0 + il numero della vecchia frase R)

14 Informazioni supplementari Si applicano a sostanze e miscele già classificate per altri tipi di pericoli: sono le indicazioni figuranti nelle sezioni 1.1 e 1.2 allegato II Reg. CLP (pericoli supplementari). Si applicano anche a miscele contenti una sostanza classificata pericolosa (es. piombo, cadmio, cromo VI, ecc). Insieme alle informazioni supplementari, devono essere inclusi anche gli elementi dell etichetta, esclusi i pittogrammi di pericolo, corrispondenti a una classificazione come pericoloso per lo strato di ozono. E possibile aggiungere informazioni volute dal fornitore, rispettando certi criteri.

15 Informazioni supplementari In tale sezione figureranno elementi dell etichettatura derivanti da altri atti comunitari (biocidi, fitosanitari, COV per vernici, aerosols, restrizioni, ecc). IMPORTANTE L articolo 65 del Reg. REACH prevede che i titolari di un autorizzazione, come pure gli utilizzatori a valle che includono le sostanze in una miscela, indichino il numero dell autorizzazione sull etichetta prima di immettere la sostanza o la miscela sul mercato per un uso autorizzato. I pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza devono figurare insieme sull etichetta.

16 REGOLE PER L IMBALLAGGIO Titolo IV In generale, le sostanze e le miscele, in particolare quelle fornite al pubblico, devono essere contenute in imballaggi insieme alle informazioni necessarie riportate sull etichetta Eccezioni alla norma per materiali non imballati utilizzatori professionali: obbligo SDS consumatori (es. per cemento e calce): elementi dell etichetta su fattura o altro doc. Imballaggi a più strati Imballaggio interno: norme CLP Imballaggio esterno: norme per il trasporto Imballaggi monouso <25 ml L etichetta può essere omessa purché sia contenuta in un imballaggio esterno etichettato CLP

17 Imballaggi a più strati (art. 33)

18 Sostanze e miscele fornite al pubblico Disposizioni relative all imballaggio per la fornitura di chiusure di sicurezza per bambini e avvertenze riconoscibili al tatto Tali disposizioni si applicano indipendentemente dalla capacità dell imballaggio

19 Quando aggiornare le etichette? Dopo ogni modifica della classificazione e dell etichettatura della sostanza o miscela qualora il nuovo pericolo sia più grave o nuovi elementi di etichettatura supplementari, SENZA INDEBITO RITARDO, incluse anche le miscele non classificate contenenti almeno una sostanza classificata come pericolosa. Per modifiche diverse (ad es. classificazione riveduta meno rigorosa o modifica del numero di telefono), il fornitore di una sostanza o miscela deve assicurare che l etichetta sia aggiornata entro diciotto mesi. Per le sostanze o miscele rientranti nel campo d applicazione della direttiva 98/8/CE (relativa ai biocidi) o della direttiva 91/414/CEE (relativa ai prodotti fitosanitari), le etichette devono essere aggiornate conformemente a tali direttive.

20 Riservatezza informazioni (art.24) Per una sostanza contenuta in miscela, dimostrando il pregiudizio al segreto professionale, è possibile presentare una richiesta di utilizzare una denominazione che identifichi i gruppi chimici funzionali più importanti o una vera e propria denominazione chimica alternativa: - Solo in assenza di limite comunitario di esposizione sui luoghi di lavoro - Solo per le categorie: pericoli fisici, acuta 4, corrosione/irritazione pelle e occhi 2, STOT-SE 2 e 3, STOT- RE 2, ambiente cronica 3 e 4 La richiesta è presentata nel formato REACH e prevede il pagamento di una tassa.

21 Riassumendo: l etichetta È uno strumento di comunicazione destinato sia a lavoratori ed utilizzatori professionali che a consumatori; È l unico strumento di comunicazione dei pericoli verso i consumatori (considerata 40 CLP); IDENTIFICAZIONE PRODOTTO (denominazione, cas, EC, nome IUPAC ) (sostanze pericolose contenute) PITTOGRAMMA/I AVVERTENZE ( pericolo oppure attenzione ) INDICAZIONI DEL PERICOLO (ex frasi R) CONSIGLI DI PRUDENZA (ex frasi S) Quantitativo nominale Indicazioni supplementari Nome, indirizzo, telefono del fornitore

22 Etichetta Sistema attualmente in vigore in EU

23 Strumenti di comunicazione: l etichetta Un esempio BROMOBENZENE Ec Denominazione ed almeno un identificatore ATTENZIONE Avvertenze ( in questo caso è Attenzione e non Pericolo) H226 Liquido e vapori infiammabili; H315 Provoca irritazione cutanea; H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; Indicazioni di pericolo Pittogrammi SAPI Spa, Via E.P. Masini, Padova - tel Nome e recapiti del fornitore

24 Esempio Sodio dicromato diidrato Per analisi Indice CIBA-Italia Tel PERICOLO:Può provocare il cancro. Può provocare alterazioni genetiche Può nuocere alla fertilità o al feto Letale se inalato Tossico se ingerito Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta Procurarsi istruzioni specifiche prima dell uso In caso di esposizione contattare un centro antiveleno o un medico In caso di inalazione se la respirazione è difficile trasportare l infortunato all aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione Indossare guanti/indumenti protettivi Proteggere gli occhi/il viso H e P Sono omesse le frasi per la comburenza e per la tossicità ambientale perché V 125 ml C è solo una lingua per mancanza di spazio nonostante l esenzione dei piccoli imballaggi per alcune frasi

25 Esempio Tutti gli elementi che compongono l etichetta figurano insieme

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27 Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza Per sostanze e miscele pericolose la SDS va fornita al destinatario a norma dell art. 31 del Regolamento Reach Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza. La struttura della scheda di sicurezza è quella stabilita nell allegato II del REACH modificato dal Regolamento (CE) 453/2010 (adeguamento al CLP e GHS per linguaggio e scadenze) Art. 140 del Regolamento Reach abroga l art. 14 della DPP relativo alla SDS che confluisce nel Reach Direttiva 2006/121/CE (D.Lgs 145/08) e abroga l articolo 25 relativo alla SDS (D.Lgs. 52/97- sostanze pericolose) che confluisce nel REACH abolisce l obbligo di notifica per le sostanze nuove

28 Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza Il CLP adegua l art. 31 del Reach attraverso gli artt. 57,58,59; non entra nel merito della struttura della Scheda Dati di Sicurezza, rimangono i 16 punti (modello ILO UN 1991); il CLP avrà un impatto sulla SDS poiché comporta una diversa classificazione delle sostanze e delle miscele, in particolare le indicazioni e le informazioni di pericolo (Punti 2,3,) seguiranno il Sistema GHS; La SDS assume un ruolo più significativo e rafforzato dal Reach: Titolo IV, art. 31, Allegato II. La forma della scheda di sicurezza non cambia ma cambia il linguaggio con cui questa è scritta;

29 Strumenti di comunicazione: la scheda di sicurezza STRUMENTO DI INFORMAZIONE destinato all utilizzatore professionale che deve consentire al datore di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare i rischi per la salute umana e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso (Allegato II, Introduzione). STRUMENTO DI COMUNICAZIONE, principale meccanismo per la circolazione dell informazione sulla sicurezza lungo la catena di approvvigionamento di sostanze e miscele, è lo strumento usato per comunicare ai DU le informazioni sui pericoli (sez. 2, 3, 9, 11 e 12), le misure di precauzione e manipolazione (sez. 7) e le misure per la gestione del rischio (sez. 8) (punto 57 delle considerazioni introduttive).

30 DEFINIZIONE DI UTILIZZATORE PROFESSIONARE (Circolare Ministeriale 7/01/ Circolare RER 2006): È il datore di lavoro definito ai sensi dell art.2, lettera b) del D.Lgs.626/94 e s.m. e cioè chi è titolare di un rapporto di lavoro subordinato (anche speciale) con lavoratori (ed equiparati), compresi i soci di cooperative e di società. Essendo un importante strumento preventivo di informazione, può essere richiesta anche da utilizzatori che non siano datori di lavoro ai sensi del D.Lgs.626/94 e s.m.i.

31 OBBLIGO DI TRASMETTERE LA SDS senza richiesta (Reg. 1907/2006 -Titolo IV, articolo fino al 1/12/2010) IL FORNITORE TRASMETTE UNA SDS: per Sostanze e miscele classificate pericolose a norma delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE per Sostanze PBT e vpvb (come definite in base ai criteri dell allegato XIII del REACH) per Sostanze incluse nell Allegato XIV - Elenco delle Sostanze soggette ad Autorizzazione (sostanze SVHC) adesso esiste solo la candidate list e l obbligo legale di fornire la SDS per sostanze incluse nella Candidate List decorre a partire dalla data di inclusione

32 OBBLIGO DI TRASMETTERE LA SDS su richiesta (Reg. 1907/2006 -Titolo IV, articolo fino al 1/12/2010) IL FORNITORE TRASMETTE, SU RICHIESTA, UNA SDS: per miscele non classificate pericolose a norma delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, ma che contiengono: a) almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l ambiente (a conc. > 0,2% in vol per preparati gassosi; >1% in peso per preparati diversi da quelli gassosi) b) almeno una sostanza PBT o vpvb (a conc > 0,1% in peso) una sostanza SVHC (a conc > 0,1% in peso) c) una sostanza per la quale esiste un VLE comunitario sul luogo di lavoro Allegati XXXVIII e XLIII 100 sostanze

33 OBBLIGO DI TRASMETTERE LA SDS senza richiesta Tra il 1 dicembre 2010 e 31 maggio 2015 IL FORNITORE TRASMETTE UNA SDS: per sostanze che soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo il Regolamento 1272/2008. sostanze PBT e vpvb. per sostanze incluse nella Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation (pubblicata su sito web dell ECHA). per miscele che soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo la direttiva 1999/45/CE

34 OBBLIGO DI TRASMETTERE LA SDS senza richiesta Dopo il 1 giugno 2015 IL FORNITORE TRASMETTE UNA SDS: sostanze e miscele che soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo il Regolamento 1272/2008 (CLP). sostanze PBT e vpvb. per sostanze incluse nella Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation

35 OBBLIGO DI TRASMETTERE LA SDS su richiesta Tra il 1 dicembre 2010 e 31 maggio 2015 IL FORNITORE TRASMETTE, SU RICHIESTA, UNA SDS: per MISCELE che NON soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo la direttiva 1999/45/CE contenenti almeno:. una sostanze pericolosa per la salute o per l ambiente ( 1% o 0,2%...). una sostanze PBT, vpvb o SVHC ( 0,1%). per sostanze incluse nella Candidate List SVHC ( 0,1%). una sostanza con limite di esposizione comunitario sul luogo di lavoro esiste un VLE comunitario sul luogo di lavoro

36 OBBLIGO DI TRASMETTERE LA SDS su richiesta Dopo il 1 giugno 2015 IL FORNITORE TRASMETTE, SU RICHIESTA, UNA SDS: Per sostanze e miscele che NON soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo i Titoli I e Il del Regolamento 1272/2008 ma contenenti. b) in concentrazione 0,1% per miscele non gassose: Sostanza cancerogena cat. 2 Sostanza tossica per la riproduzione 1A,1B,2 Sostanza sensibilizzante per la pelle o per le vie respiratorie... VIENE ESTESO L OBBLIGO DI FORNIRE SDS SU RICHIESTA

37 La SDS deve Essere compilata nella lingua dello Stato membro in cui avviene l immissione sul mercato (anche la estesa) Deve riportare la data di compilazione sulla prima pagina, insieme alla data di eventuale revisione/modifica Deve essere redatta in modo chiaro e conciso e deve essere compilata da persona competente Deve utilizzare un linguaggio semplice, chiaro e conciso ed evitare informazioni non coerenti con la classificazione Deve essere fornita gratuitamente, in modo cartaceo o elettronico Non deve contenere sottosezioni prive di testo Deve essere predisposta a prescindere dal volume di produzione/importazione

38 La SDS estesa Chi è tenuto a predisporre la Relazione sulla sicurezza chimica (CSR, per quantità di sostanza > 10 t/anno) e la sostanza è pericolosa: deve predisporre una SDS estesa esds (scenario di esposizione per gli usi identificati con le relative misure di prevenzione e protezione) i contenuti della SDS devono essere coerenti con il CSR una SDS può avere più scenari di esposizione a seconda degli usi identificati e quindi essere più o meno estesa

39 LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA ESTESE

40 Quando aggiornare la scheda di sicurezza I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente: a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli (es. PBT, vpvb, SVHC) ; b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione; c) allorché è stata imposta una restrizione. b) e c) Non saranno disponibili sino a completamento di un dossier di registrazione se la sostanza è stata registrata e la trasmettono a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o il preparato nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione, sulla SDS comparirà il numero di registrazione.

41 Quando fornire la scheda di sicurezza La SDS va consegnata obbligatoriamente - al momento della prima fornitura di sostanze e miscele pericolose Chiarito da modifica dell'articolo 31 apportata da CLP: a) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.»; - a ogni revisione con aggiornamenti rilevanti per la salute, la sicurezza e l ambiente

42 La SDS deve comportare i seguenti titoli obbligatori 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 2. Identificazione dei pericoli 3. Composizione/informazione sugli ingredienti 4. Interventi di primo soccorso 5. Misure antincendio 6. Misure in caso di rilascio accidentale 7. Manipolazione ed immagazzinamento 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 9. Proprietà fisiche e chimiche 10. Stabilità e reattività 11. Informazioni tossicologiche 12. Informazioni ecologiche 13. Considerazioni sullo smaltimento 14. Informazioni sul trasporto 15. Informazioni sulla regolamentazione 16. Altre informazioni La SDS comprende 16 titoli ed 48 sottotitoli elencati Le Le informazioni informazioni saranno saranno redatte redatte conformemente conformemente all allegato all allegato II II Reg. Reg. Reach Reach

43 Cambiamenti nella scheda di sicurezza - Sezione 1 (identificazione sostanza/miscela e società/impresa): identificatore del prodotto - Sezione 2 (identificazione dei pericoli) e Sezione 3 (composizione/informazioni sugli ingredienti) : classificazioni nuove o rivedute, comprese eventuali modifiche di limiti di concentrazione specifici o di fattori M per le sostanze - Sezione 8 (controllo esposizione/protezione individuale): indicazione DNEL e PNEC - Sezione 15 (informazioni sulla regolamentazione): necessità CSR, indicazioni su eventuale autorizzazione o restrizione - Sezione 16 (altre informazioni) : revisioni, bibliografia, testo completo frasi R o nuove indicazioni di pericolo - La Sezione 9 (proprietà fisiche e chimiche), la Sezione 11 (informazioni tossicologiche) e la Sezione 12 (informazioni ecologiche) devono di conseguenza essere riviste per includervi eventuali informazioni adeguate nuove o aggiornate.

44 Cambiamenti intervenuti per la compilazione Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa Per le sostanze soggette a registrazione deve essere indicato il numero di registrazione assegnato Per la sostanza/preparato devono essere indicati gli usi compresi gli usi sconsigliati (motivati) Quando è richiesto un CSR, la SDS deve contenere informazioni su tutti gli usi identificati pertinenti per il destinatario della scheda in questione Deve essere indicata la della persona competente Deve essere specificato se il numero telefonico di chiamata urgente è disponibile solo nelle ore d ufficio È possibile fornire un unica SDS relativa a più di una sostanza o miscela se le informazioni contenute in detta scheda soddisfano le prescrizioni dell allegato II per ciascuna delle sostanze o miscele.!

45 Sezione 2: Classificazione e Elementi dell etichetta ora compaiono in questa sezione, non più in sezione 15 Altre informazioni sulla regolamentazione solo nella sez. 15 (es. Autorizzazioni, restrizioni, altre disposizioni applicabili alla sostanza/miscela) Fino al I giugno 2015 vecchie e nuove classificazioni sono in parallelo Per le sostanze sono richieste in 2.1 entrambe le classificazioni [CLP & DSD] (ma in 2.2 solo gli elementi dell etichetta CLP) Per le miscele sono richieste entrambe le classificazioni [CLP & DSD] per le sostanze elencate in 3.2, a condizione che sia stata ricevuta l informazione sulla classificazione CLP In 3.2 NON sono richiesti gli elementi dell etichetta nè indicazioni di pericolo estese Elenco di tutte le sostanze pericolose ai sensi della DSP e/o pericolose ai sensi del CLP Cambiamenti intervenuti per la compilazione Per le miscele 2.1 contiene la classificazione DPP e 2.2 elementi dell etichetta secondo DPP, a meno che non si applichi l Allegato II In questo caso in 2.1 vengono fornite entrambe le classificazioni e in 2.2 elementi dell etichetta CLP

46 Cambiamenti intervenuti per la compilazione Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti Per le miscele classificate pericolose, nella sottosezione 3.2 vanno Indicate: le sostanze che presentano un pericolo per la salute e per l ambiente, le sostanze con un VLE, le sostanze PBT e vpvb e le sostanze comprese nella Candidate List a conc. 0,1% QUESTO FINO AL Per le miscele non classificate pericolose, nella sottosezione 3.2 vanno indicate: 1 GIUGNO 2015 le sostanze che presentano un pericolo per la salute e per l ambiente, le sostanze con un VLE a conc. 1%p/p per miscele non gassose e 0,2%v/v per miscele gassose le sostanze PBT e vpvb e le sostanze comprese nella Candidate List a conc. 0,1 Per le sostanze riportate in 3.2, si fornisce la doppia classificazione

47 Fino ad allora si applicano i limiti del DLgs 65/03 Allegato IX Punto Nuovo Allegato II dell Allegato II si applica dal I

48 48

49 Punto 8. Controllo dell esposizione/protezione individuale Quando è prescritta il CSR occorre indicare i DNEL (livelli derivati privi di effetto) e le PNEC (concentrazioni prevedibili prive di effetto) pertinenti per la sostanza per gli scenari di esposizione riportati Cambiamenti intervenuti per la compilazione Quando è prescritta il CSR per gli scenari di esposizione riportati deve essere fornito un sommario delle misure di gestione dei rischi (sezione 8.2) comprese le misure Preventive Occorre indicare anche i valori limite di esposizione Professionale nazionali corrispondenti ai valori limite comunitari di cui alla direttiva 98/24/CE,. Devono essere specificate le caratteristiche dei DPI, sottotitolo !

50 Cambiamenti intervenuti per la compilazione Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione Nella sezione 15 non vanno più riportati gli elementi dell etichetta! Vanno riportate informazioni su altre regolamentazioni, es, sostanze che riducono il buco di ozono, inquinanti organici persistenti, modifiche import-export, normativa Seveso, normative specifiche nazionali su salute e sicurezza, ecc Va riportato se la sostanza o miscela è oggetto di autorizzazione o restrizione Va indicato se, per la sostanza o la miscela, il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica.

51 Cambiamenti intervenuti per la compilazione Sezione 16: Altre informazioni Informazioni pertinenti alla compilazione della SDS e altre informazioni non fornite nelle precedenti sezioni: informazioni sulla revisione della SDS legenda abbreviazioni, riferimenti bibliografici, fonti di dati! elenco frasi R e S, elenco frasi H e P con testi completi indicazioni su eventuali formazioni adeguate per i lavoratori al fine di garantire la protezione della salute umana e dell ambiente Se il fornitore di una miscela sceglie di identificare e comunicare la classificazione CLP necessaria a partire dal 1 giugno 2015 in anticipo oppure di usarla a fini di classificazione ed etichettatura sull imballaggio, tale classificazione può essere inclusa in questa sezione.

52 Obbligo di fornire informazioni Obbligo di comunicare informazioni agli utilizzatori a valle per sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati per le quali non è prescritta una SDS (art. 32) numero di registrazione se la sostanza è soggetta ad autorizzazione precisazione sulle eventuali restrizioni ogni altra informazione disponibile per consentire di applicare misure appropriate Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze SVHC 0,1%p/p presenti negli articoli (art. 33) Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze e sui preparati a monte della catena di approvvigionamento (art. 34) a) nuove informazioni sulle proprietà pericolose, indipendentemente dagli usi interessati; b) ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate in una SDS che gli è stata fornita

53 Al ricevimento di una SDS, l utilizzatore professionale deve verificare: - Che sia in lingua italiana - Che sia nel formato corretto - Se alla SDS è allegato uno scenario di esposizione (SE) che corrisponde al proprio uso del prodotto; se non è così ha tre opzioni: 1.contattare il fornitore chiedendo se l uso che lui fa del prodotto è coperto dalla SDS estesa 2.preparare un proprio CSR 3.verificare la possibilità di esenzione ai sensi dell art. 37 par. 4 - Se è contemplato nella SDS estesa lo scenario di esposizione che corrisponde all uso che lui fa del prodotto il DU ha 12 mesi per implementare le RMM indicate nello scenario di esposizione. - Dovendo adempiere agli obblighi relativi alla tutela della salute e sicurezza in ambiente di lavoro è tenuto ad effettuare un controllo della SDS in termini di coerenza nella compilazione.

54 REGOLAMENTO 453/2010 del 20/05/2010 Modifica l Allegato II del REACH: già in vigore Non più Guida ma Prescrizioni Fino al 1/12/2010 il fornitore ha facoltà di fornire SDS di sostanze e miscele: secondo il vecchio Allegato II del Reach secondo l Allegato I del nuovo allegato II del Reach Dopo il 1/12/2010 il fornitore ha l obbligo di fornire SDS di sostanze e miscele: secondo l Allegato I del nuovo allegato II del Reach In caso di sostanze immesse sul mercato prima del 1/12/2010 non è necessario sostituire la SDS, adeguarla al nuovo allegato entro 2012 Dopo il 1/6/2015 il fornitore ha l obbligo di fornire SDS di sostanze e miscele: secondo l Allegato II del nuovo allegato II del Reach In caso di miscele immesse sul mercato prima del 1/6/2015 non è necessario sostituire la SDS, adeguarla al nuovo allegato entro 2017

55 PRINCIPALI CARENZE DELLE SDS 1. Preparate da personale non esperto 2. Trascurate nella parte 2-3 (scusa: riservatezza dati) 3. Non indicano le misure di controllo collettive o individuali oppure le indicano in maniera routinaria e generale 4. Sono troppo tecniche per gli utilizzatori non esperti 5. Sovrapposizione di informazioni tra le varie sezioni (es. 3 e 15) 6. Sono spesso in conflitto con l esperienza dell utilizzatore (ma anche del personale di controllo) Patrizia Ferdenzi Classificazione sostanze e preparati pericolosi Reggio Emilia,

56 REACh CLP

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61 Tabella 3.2 all.vi Tabella 3.1 all.vi

62 Quando aggiornare la scheda di sicurezza - Se una sostanza o miscela già classificata in conformità alla DSP/DPP è stata classificata, etichettata e imballata in conformità al regolamento CLP. Se si intende emettere una scheda di dati di sicurezza in data anteriore al 1 giugno 2015 per tale sostanza o miscela, nella scheda di dati di sicurezza devono essere incluse le classificazioni in base alla DSP/DPP e le nuove classificazioni in base al regolamento CLP, compresi eventuali limiti di concentrazione specifici o fattori M per le sostanze. - Se si rendono disponibili nuove conoscenze sui pericoli.

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