Contributi per processi di aggregazione dei Consorzi Fidi. Regolamento di Attuazione

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1 UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Contributi per processi di aggregazione dei Consorzi Fidi Regolamento di Attuazione L.R. 7/2006 art. 25 L.R. n. 15/2008 art. 20 Linea di intervento POR Calabria 2007/2013 Articolo 1 Oggetto e finalità dei contributi 1) La Regione Calabria, al fine di fronteggiare la frammentazione del sistema dei confidi operanti nel territorio calabrese, auspicandone la crescita dimensionale per una maggiore solidità patrimoniale degli stessi e per avviarne il processo di trasformazione utile all acquisizione dello status di intermediario finanziario vigilato dalla Banca d Italia (art. 107 T.U.B.): a) concede contributi a fondo perduto per le spese sostenute dai consorzi fidi per processi di aggregazione (nel seguito denominati contributi per spese di aggregazione ); b) eroga un contributo a fondo perduto per l incremento dei fondi consortili dei confidi che abbiano avviato e concluso processi di aggregazione e ottengano successivamente l iscrizione all elenco speciale ex art. 107 T.U.B. (nel seguito denominati contributi per incremento fondi consortili ) 2) L aggregazione dei Confidi per la quale si può accedere ai contributi concessi secondo il presente regolamento è un processo concluso positivamente di confluenza da parte di due o più Confidi in un soggetto unitario non temporaneo costituito nelle forme giuridiche previste dall art. 13 della legge n 326/2003 (legge quadro Confidi); 3) I contributi per spese di aggregazione sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 (GUUE L. 379 del ), relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ( de minimis ); 4) I contributi per incremento fondi consortili sono concessi ai sensi della Comunicazione CE n. 2008/C 155/02, punto 3, inerente la concessione di garanzie che non costituiscono aiuti di Stato.

2 Articolo 2 Soggetti beneficiari 1) Sono destinatari delle risorse di cui al presente regolamento i Confidi operanti sul territorio calabrese costituiti da piccole e medie imprese, ivi comprese quelle cooperative, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 pubblicata in G.U.C.E. L 124 del 20 maggio 2003 e recepita con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005; 2) Le risorse per l integrazione del fondo consortile di Garanzia di cui al presente regolamento non possono essere concesse ad: a) imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del ); con eccezione dei casi rientranti nelle deroghe autorizzate secondo la normativa comunitaria e nazionale vigente riportate nel bando; b) imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. 3) I contributi per spese di aggregazione e i contributi per incremento fondi consortili di cui al presente regolamento non possono essere concessi ai Confidi che al termine dei processi di aggregazione non abbiano raggiunto i seguenti requisiti: a) unità operative in ciascuna delle provincie della Calabria; b) fondo consortile o capitale sociale, interamente versato, non inferiore ad ,00; c) patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili e di quelli costituiti mediante accantonamenti di conto economico operanti a fronte di previsione di rischio sulle garanzie prestate, non inferiore ad ,00; 4) I contributi per incremento fondi consortili inoltre, non possono essere concessi ai Confidi che al termine dei processi di aggregazione non abbiano ottenuto l iscrizione all elenco speciale di cui all art. 107 T.U.B. Articolo 3 Stanziamento 1) I contributi per processi di aggregazione dei consorzi fidi sono finanziati con risorse individuate tra quelle disponibili nei capitoli di bilancio assegnati al Dip. Attività Produttive per incentivi alle imprese, per gli aiuti in de minimis ex comma 10, art. 25, L.R. n. 7/2006; 2) Le risorse per l incremento dei fondi consortili ex comma 12, art. 25, L.R. n. 7/2006, sono individuate tra quelle della linea del POR 2007/2013, ivi comprese le risorse già assegnate dai commi 1 lett. a), commi 2 e 6 dell art. 20 della l.r. n. 15/2008; 3) Le risorse proprie dei Confidi costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi regionali si intendono attribuite unitariamente al patrimonio consortile a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione, a decorrere dall entrata in vigore dell art. 1 comma 881 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007). 4) I Confidi documentano l avvenuta attribuzione al patrimonio consortile delle risorse regionali di cui all art. 1 comma 881 della l. 296/2006 all atto della richiesta della prima

3 erogazione dei contributi concessi per l aggregazione di cui al presente Regolamento. Articolo 4 Forma e intensità dei contributi concedibili per spese di aggregazione 1) Sono concedibili agevolazioni in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese ammissibili documentabili, in base al Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti de minimis (G.U.C.E. L. 379 del ), per un importo non superiore ad ,00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Qualora in sede di rendicontazione venga rilevato un importo complessivo delle spese sostenute inferiore a quelle ammesse, il contributo viene proporzionalmente ridotto; 2) In caso di insufficienza delle risorse a fronte del totale dei contributi concedibili il contributo concesso è ridotto proporzionalmente secondo una percentuale uguale per tutti i beneficiari; 3) Il contributo non è cumulabile con altri aiuti di stato relativamente alle stesse spese ammissibili; 4) Non sono ammesse a beneficiare degli aiuti di cui alle presenti direttive i confidi che abbiano già beneficiato di contributi pubblici erogati in regime de minimis, ove la somma tra i contributi chiesti ai sensi delle presenti direttive e i contributi in regime de minimis già ottenuti nell'arco dell esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti superi la soglia di ,00; per la verifica dei contributi ottenuti nel periodo di riferimento andrà considerata la data del provvedimento di assegnazione di ciascun contributo. 5) Ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al precedente comma, il rappresentante del consorzio costituito istante produrrà, in sede di richiesta del contributo, le dichiarazioni rilasciate da tutte le imprese formanti il consorzio attestanti: a. tutti i contributi ricevuti in regime de minimis nell esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti de minimis ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente bando. b. di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea, ovvero, ove esentati dall obbligo di rimborso, le motivazioni di esenzione. Articolo 5 Forma e intensità dei contributi per incremento dei fondi consortili 1) Lo stanziamento definito in sede di bando per contributi destinati all incremento dei fondi consortili verrà ripartito fra tutti i consorzi che avranno effettivamente attuato il processo di aggregazione nel seguente modo: a) 20% della somma stanziata in parti uguali tra i Consorzi fidi costituiti; b) 80% della stessa somma verrà ripartita percentualmente tra i consorzi fidi costituiti e tenendo conto della somma dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei processi di aggregazione derivanti dai criteri riportati al successivo articolo.

4 2) Con le stesse modalità saranno ripartite le rinvenienze derivanti da rinunce, revoche o mancata iscrizione all elenco di cui all art. 107 TUB previsto al successivo articolo. Articolo 6 Spese ammissibili per contributi alle spese di aggregazione 1) Sono ammessi all agevolazione, ai sensi dell art. 25 della L.R. n. 7/06, i costi, documentati da fattura o nota di addebito, sostenuti per: a) acquisto di elaborati e programmi informatici; b) acquisizione di consulenze esterne in materia gestionale ed organizzativa, comprese le consulenze commerciali (ricerche di mercato ecc.), finanziarie o legali richieste per l analisi preventiva e l assistenza in itinere dei processi di aggregazione aziendale e crescita dimensionale; c) ottenimento della certificazione di qualità in base alle norme Iso 9000 e/o della revisione e certificazione dei bilanci e/o del rating da parte di società autorizzate dalla Banca d Italia. 2) Le spese di cui alla lett. c) del punto precedente sono ammissibili fino ad un valore massimo del 30% dei costi sostenuti e documentati. 3) Sono, comunque, spese non ammissibili (ai sensi dell'art. 56 del Reg. CE n. 1083/06 e dell'art. 7 del Reg. CE n. 1080/06): a) le spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di finanziamento; b) le spese che non sono riconducibili ad una categoria di spese prevista dal Bando; c) le spese che non sono pertinenti con l'attività oggetto del progetto/investimento; d) le spese che non sono state effettivamente sostenute; e) le spese che non sono state sostenute nell'arco temporale del processo di aggregazione; f) le spese che non siano verificabili in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese; g) le spese che non sono comprovate da fatture quietanzate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; h) le spese che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente; i) le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore con evidenza dell addebito sul c/c bancario; non sono pertanto ammessi pagamenti per contanti o compensazioni; j) le spese relative ad interessi passivi (art. 7 del Reg. CE n. 1080/06); k) le spese relative all'iva quando l'imposta è recuperabile (art. 7 del Reg. CE n. 1080/06). 4) Nel caso di incorporazione è ammissibile solo la domanda dell organismo incorporante, anche per i costi dell incorporato di cui si facesse carico sostenendoli finanziariamente. 5) Nella fusione per unione ogni organismo di garanzia che partecipa alla fusione può presentare domanda per le sue spese. 6) Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi di importo inferiore ad ,00. 7) Le spese ammissibili si intendono al netto dell IVA, salvo che l organismo richiedente sia soggetto a regimi di in detraibilità parziale o totale dell IVA, nel qual caso sarà considerato ammissibile l importo comprensivo della quota di IVA indetraibile.

5 8) Le spese dovranno essere finalizzate esclusivamente all effettiva attuazione dell aggregazione. 9) Non saranno ammissibili spese sostenute in data successiva al periodo di attuazione del POR FESR 2007/2013. Articolo 7 Modalità di attivazione dei contributi 1) La concessione di contributi di cui al presente regolamento viene attivata con procedura di evidenza pubblica; 2) Le domande pervenute entro e non oltre il termine prescritto dal bando, nelle modalità ivi prescritte, vengono preliminarmente esaminate per i profili di ammissibilità. In particolare i richiedenti dovranno dichiarare o documentare, secondo quanto previsto dal bando, il possesso dei requisiti richiesti all art 2 punti 1 e 2 del presente regolamento, e di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all art.4 punti 2 e 3; il bando elencherà inoltre tutte le documentazioni e le dichiarazioni che dovranno necessariamente essere allegate alla domanda in ottemperanza alla normativa vigente. 3) Le domande ritenute ammissibili verranno sottoposte a valutazione dal Settore Industria, Commercio e Artigianato del Dipartimento Attività Produttive attraverso una commissione di valutazione appositamente costituita dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive, che formulerà il prospetto di riparto delle risorse secondo i punteggi risultanti dall applicazione dei criteri di valutazione previsti al successivo articolo 8. 4) La concessione definitiva dei contributi per spese di aggregazione è condizionata alla presentazione entro 36 mesi dalla scadenza del bando della documentazione attestante le spese sostenute ed il possesso dei requisiti di cui all art. 2 punto 3 del presente regolamento. 5) La concessione definitiva contributi per incremento fondi consortili è condizionata alla presentazione entro 36 mesi dalla scadenza del bando della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all art. 2 punto 3 e punto 4 del presente regolamento. 6) Il bando potrà prevedere termini ridotti rispetto a quelli previsti ai commi 4 e 5 del presente articolo. Articolo 8 Criteri di valutazione per il riparto delle risorse per incremento fondi di garanzia 1) Ciascuna domanda di contributo verrà valutata dalla commissione di cui all articolo precedente mediante l utilizzo dei criteri di valutazione riportati nell elenco seguente in coerenza con i criteri prescritti dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007/2013 per la Misura : a) Dimensionamento finanziario ampiezza rete b) Numerosità confidi aggregati capacità di sistema integrazione con il sistema confidi c) Caratteristiche tecniche operazioni diversificazione del portafoglio rischi (settori e territori)

6 d) Tecniche di riduzione degli obblighi patrimoniali/ Capacità di istruttoria di sistemi di rating e) Tasso di decadimento f) Grado di penetrazione dei mercati locali g) Capacità Tecnica e patrimoniale; 2) Per ciascun criterio richiamato al comma precedente il Bando definisce uno o più indicatori specifici per il calcolo dei relativi punteggi attribuibili, per un massimo di 100 punti totali. 3) L attribuzione ai consorzi fidi aggregati dei contributi per l incremento dei fondi di garanzia avverrà secondo un riparto delle risorse disponibili proporzionale ai punteggi ottenuti dal calcolo degli indicatori di cui al punto precedente. Articolo 9 Procedure per l'erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni. 1) L erogazione dei contributi per spese di aggregazione avverrà in un'unica soluzione a seguito della rendicontazione delle spese sostenute per l attuazione delle aggregazioni nonché del completamento del processo di aggregazione, che comunque dovrà concludersi entro 36 mesi dalla data di scadenza del presente bando; 2) L erogazione del contributo per l integrazione del fondo consortile avverrà previa ricezione di una domanda di liquidazione dal beneficiario corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all articolo 3, ed inoltre: a. di aver provveduto, ai sensi dell art. 1 comma 881 della legge 296/2006, ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale, le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi regionali. b. di aver ottenuto l iscrizione nella sezione speciale dell art. 107 del T.U.B.; 3) La domanda di cui al comma precedente non potrà pervenire comunque oltre sei mesi successivi alla scadenza del termine prescritto dalla Banca d Italia per l iscrizione all elenco ex art. 107 del TUB dei soggetti per i quali ricorrano le condizioni previste; 4) Scaduto il termine di 36 mesi dalla scadenza del presente bando, i Confidi che non avranno ottenuto l iscrizione all elenco di cui all art. 107 sono esclusi definitivamente dal contributo per l integrazione del fondo consortile; le somme residue così rinvenute saranno ripartite tra i confidi regolarmente iscritti sulla base dei medesimi criteri di riparto già adottati per gli importi già attribuiti; 5) Il bando riporterà gli obblighi di monitoraggio, controllo e pubblicità posti a carico del soggetto beneficiario secondo le modalità specifiche prescritte per ciascuna fonte di finanziamento utilizzata per i contributi concessi; 6) La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall ordinamento giuridico. Articolo 10

7 Norme finali. 1) Il Regolamento Contributi per processi di aggregazione dei Consorzi Fidi, emanato con Decreto del 15 gennaio 2008, n. 213, ai sensi del comma 10 dell art. 25 L.R. 7/2006 art. 25, è integralmente annullato e sostituito dal presente atto. 2) Il presente regolamento, nonché le procedure di evidenza pubblica attuative dello stesso, potranno essere oggetto di circolari esplicative emanate dal Dirigente Generale del Dipartimento alle Attività Produttive, anche al fine di dare atto degli effetti delle eventuali variazioni nella disciplina comunitaria e nazionale che modifichino le modalità di concessione dei contributi e i limiti massimi di contributo concedibile.

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