REGOLAMENTO DI CORSO DI LAUREA
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- Niccoletta Rosalinda Guglielmi
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1 REGOLAMENTO DI CORSO DI LAUREA Corsi di studio: Laurea in Ingegneria elettronica e telecomunicazioni Scuola di Ingegneria e Architettura - Sede di Bologna Classe: L8 Ingegneria dell'informazione Art. 1: Requisiti per l'accesso al corso Per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo oppure, ove non più attivo, del debito formativo assegnato dal Consiglio di Corso di Studio dopo la valutazione individuale del caso. E' necessario inoltre il possesso delle conoscenze e competenze previste dall'ordinamento didattico del corso di studio. Tali conoscenze sono verificate secondo le modalità indicate di seguito. Il Corso di studi in Ingegneria elettronica e telecomunicazioni può adottare un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. 1.1 Prova di verifica delle conoscenze Lo Studente deve sostenere la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso (test di ammissione) indicata nel Bando per l'iscrizione al Corso di Laurea. Lo studente che s'immatricola avendo riportato nel test di ammissione un punteggio inferiore al punteggio minimo indicato dal bando ha un obbligo formativo aggiuntivo (OFA), che deve essere assolto, entro la data limite, con il superamento dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo secondo le modalità indicate nel bando. La data limite entro la quale deve essere assolto l'obbligo formativo aggiuntivo viene deliberata annualmente dagli Organi Accademici e resa nota tramite il Portale di Ateneo. Il mancato superamento dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo non preclude l'accesso agli appelli degli esami di profitto del primo anno. Lo Studente che non assolve l'obbligo formativo aggiuntivo viene iscritto come ripetente al primo anno di corso e non ha diritto ad abbreviazioni di carriera. Nei casi di: - Rinuncia - Decadenza - Presentazione di istanza di opzione dai previgenti ordinamenti - Possesso di un titolo accademico o di sostenimento di attività formative in Università estere - Passaggio da altro corso di studio dell'alma Mater Studiorum-Università di Bologna - Trasferimento da altro Ateneo gli studenti sono esonerati dalla prova di verifica delle conoscenze qualora negli anni accademici precedenti abbiano già sostenuto tale prova presso la Facoltà di Ingegneria dell'alma Mater Studiorum-Università di Bologna o altra Facoltà di Ingegneria aderente al Consorzio Cisia, ovvero abbiano sostenuto test per i corsi a numero programmato finalizzati alla formazione di architetto, e non si siano poi immatricolati. Negli altri casi, se l'istanza di immatricolazione o iscrizione è presentata prima della data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova di verifica delle conoscenze, lo studente dovrà sottoporsi a tale prova; se l'istanza è presentata successivamente, lo studente è obbligato a partecipare al primo appello utile dell'esame per l'assolvimento dell'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) che è equiparato alla prova di verifica delle conoscenze. Qualora lo studente non consegua un risultato positivo o non si presenti alla prova, avrà attribuito un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) che dovrà essere assolto secondo le modalità indicate sopra. 1.2 Ammissione al Corso di studio Qualora il Corso sia attivato a numero programmato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, l'ammissione sarà regolata dalla procedura di seguito descritta:
2 il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso. Tutti gli studenti debbono sostenere una prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di laurea che avverrà contestualmente alla prova di selezione per l'accesso a numero programmato. La prova per la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di laurea si intende superata qualora lo studente ottenga un punteggio pari o superiore ad un minimo fissato nel bando di concorso. L'esito negativo della prova di verifica delle conoscenze comporta l'attribuzione di un obbligo formativo aggiuntivo che deve essere assolto, entro la data limite, con il superamento dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo secondo le modalità indicate nel bando. La data limite entro la quale deve essere assolto l'obbligo formativo aggiuntivo viene deliberata annualmente dagli Organi Accademici e resa nota tramite il Portale di Ateneo. Il mancato superamento dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo non preclude l'accesso agli appelli degli esami di profitto del primo anno. Lo Studente che non assolve l'obbligo formativo aggiuntivo viene iscritto come ripetente al primo anno di corso con il dovere di assolvere l'obbligo formativo aggiuntivo e non ha diritto ad abbreviazioni di carriera. Art. 2: Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Laurea. Piano di studi individuali È prevista la sola durata normale del Corso di Laurea, cioè tre anni. Al momento dell'iscrizione al terzo anno lo Studente deve scegliere uno dei curricula previsti dal piano didattico. La scelta di un curriculum implica l'obbligo di sostenere gli esami di tutte le attività formative in esso previste. È consentito il passaggio tra i curricula presentando una domanda di variazione del piano degli studi. La domanda deve essere presentata entro la data stabilita annualmente dal Consiglio della Scuola. Il nuovo piano è soggetto all'approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio, nel rispetto dei criteri di riconoscimento dei crediti già acquisiti in ciascun settore scientifico-disciplinare. Art. 3: Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e interazione fra Docenti e Studenti. In particolare possono essere previste: Lezioni in aula. Esercitazioni in aula. Attività di Laboratorio. Tutorato. Esercizi di autovalutazione. Interazione remota attraverso la rete Con riferimento alla voce "Ore di attività frontale" delle tabelle riportanti le attività formative, valgono le seguenti regole: Nel caso delle attività per le quali è riportato un valore numerico alla voce "Ore di attività frontale", tale valore costituisce il massimo della somma delle ore dedicate a lezioni in aula e a esercitazioni in aula o laboratorio, incluse le prove in itinere e le attività di tutorato in aula. Il valore minimo è fissato all'80% del valore riportato. Nel caso delle attività formative diverse dai Laboratori, la somma delle ore dedicate a lezioni e esercitazioni in aula è compresa fra due terzi e il totale del valore indicato alla voce "Ore di attività frontale". La parte rimanente è coperta dalle esercitazioni di laboratorio, dalle prove in itinere e dalle attività di tutorato. Per le attività formative di Laboratorio, le somma delle ore dedicate a lezioni e esercitazioni in aula non deve superare un quinto del valore indicato alla voce "Ore di attività frontale". La parte rimanente è svolta in laboratorio.
3 Art. 4: Frequenza e Propedeuticità Lo Studente non può sostenere un esame se l'attività formativa non appartiene al suo piano di studio o se l'attività formativa non è ancora terminata. Per le attività formative di Laboratorio è obbligatoria la frequenza ad almeno il 70 percento delle ore complessive. Per l'attività formativa Lingua straniera: inglese non c'è obbligo di frequenza. Le eventuali propedeuticità sono indicate nel Piano Didattico allegato al presente Regolamento. Art. 5: Prove di verifica delle attività formative Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di verifica del profitto. In particolare possono essere previste: Esame finale scritto e orale con assegnazione di un voto (V). Esame finale orale con assegnazione di un voto (V). Esame finale scritto con assegnazione di un voto (V). Prova finale con assegnazione del giudizio di idoneità (I). Le attività formative per le quali la verifica comporta l'attribuzione di un voto (V) oppure un giudizio di idoneità (I) sono indicate nel Piano Didattico. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) per ciascuna attività formativa sono deliberate dal Consiglio di Corso di Studio, o dal suo Coordinatore su delega del Consiglio stesso, su proposta del relativo Titolare in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli Studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello Studente. L'esame è individuale, e mira ad accertare la maturità intellettuale del Candidato e il possesso delle conoscenze e abilità che caratterizzano la materia sulla quale verte l'esame. Esso può essere preceduto da prove in itinere il cui esito negativo non influisce sull'ammissione all'esame finale. La prova orale può comunque essere preceduta da una prova scritta preliminare, il cui esito condiziona l'ammissione all'orale. Art. 6: Attività formative autonomamente scelte dallo studente L'indicazione da parte dello Studente degl'insegnamenti a scelta autonoma può essere fatta entro termini e secondo modalità che saranno deliberati annualmente dal Consiglio della Scuola. In alternativa lo Studente può indicare scelte diverse da quelle consigliate; in questo caso la sua richiesta verrà inoltrata al Consiglio di Corso di Studio, che valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo. Se l'indicazione degl'insegnamenti a scelta autonoma, purché fatta entro i termini, avviene nell'ambito delle scelte consigliate dal Corso di Laurea ed elencate nel piano didattico, l'approvazione è automatica. Art. 7: Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Laurea della stessa classe Il riconoscimento dei crediti nella carriera degli Studenti persegue il fine della mobilità degli Studenti ed è deliberato dal Consiglio di Corso di Studio, fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, restino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Al fine di integrare eventuali carenze di crediti in un determinato settore scientifico disciplinare, a seguito del riconoscimento operato ai sensi del presente Regolamento, il Consiglio di Corso di Studio ha la facoltà di istituire alcune attività formative integrative, distinte per settore scientifico-disciplinare o gruppi di settori omogenei, quali cicli di seminari, attività di laboratorio, attività di studio guidato, ecc.. Il valore in crediti delle attività integrative varia da uno a tre e comunque deve essere inferiore al valore previsto per l'insegnamento da integrarsi. La valutazione avviene mediante giudizio di idoneità.
4 Art 8: Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri: Analisi del programma svolto. Numero complessivo di ore di didattica svolte. Valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari (o, in mancanza di questi, delle discipline) e dei contenuti delle attività formative in cui lo Studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli Studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, restino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 9: Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie Non è previsto il riconoscimento di conoscenze e abilità professionali acquisite in ambienti extrauniversitari. Art. 10: Modalità di svolgimento della prova finale Per l'ammissione alla prova finale lo Studente deve avere conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, distribuiti nelle diverse tipologie secondo le indicazioni del Regolamento. La prova finale consiste nella discussione di una relazione scritta elaborata dallo Studente, sostenuta davanti a una Commissione. La relazione si riferisce a un'attività svolta dallo Studente, su un argomento scelto dallo Studente e coerente con gli obbiettivi formativi del Corso di Laurea. Il voto di laurea è espresso in centodecimi. Il conferimento della lode richiede il giudizio unanime della Commissione. La cerimonia pubblica di proclamazione dei Laureati può avvenire anche in una data successiva alla data della prova finale. Data e sede della cerimonia di proclamazione vengono deliberate dal Consiglio di Corso di Studio e rese note mediante il Portale di Ateneo. Il corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi: nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale; per attività di tirocinio previsto dal piano didattico; per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio. Art. 11: Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.M. 270/04 in data 25/1/2012 e in data 30/1/2013.
5 Art. 12: Norme transitorie Il Consiglio di Corso di Studio, insieme alle modifiche relative al Piano Didattico, delibera sulla norma transitoria che regola l'applicazione del Regolamento del Corso di Studio agli Studenti iscritti nell'anno di modifica. Pertanto, questa sarà inserita nel Piano didattico di riferimento.
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