Trasferimenti in sede di separazione e divorzio. Domande Frequenti

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1 CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Trasferimenti in sede di separazione e divorzio Domande Frequenti

2 Sommario 1. Prima dell introduzione dell art. 19 della legge n. 74 del 1987 quale era il regime tributario della separazione e del divorzio ai fini dell imposta di registro? 2. Cosa cambia con l introduzione del D.P.R. n. 131 del 1986? 3. Cosa prevede l art. 19 della legge n. 74 del 1987? 4. Quali erano i dubbi interpretativi sorti all indomani dell entrata in vigore dell art. 19? 5. Perché è importante la pronuncia della Corte Costituzionale del 1999? 6. Cosa ha statuito la Corte Costituzionale nel 1999 a proposito del termine tassa? 7. Quali sono le fattispecie traslative che rientrano nell ambito applicativo dell esenzione? 8. Gli atti traslativi posti in essere in sede di separazione e divorzio in favore dei figli rientrano nell ambito applicativo dell agevolazione? 9. Come sono qualificabili giuridicamente gli atti traslativi posti in essere in sede di separazione e divorzio? 10. Quali sono le fattispecie traslative che non possono rientrare nell ambito applicativo dell esenzione? Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 2 di 12

3 1. Prima dell introduzione dell art. 19 della legge n. 74 del 1987 quale era il regime tributario della separazione e del divorzio ai fini dell imposta di registro? Prima dell introduzione dell art. 19 della legge n. 74/1987, non vi era una norma che disciplinasse il regime tributario del divorzio e della separazione personale, poiché la formulazione originaria dell art. 8, Tariffa, Parte Prima, all. A, del D.P.R. n. 634/1972 non prevedeva nulla di specifico al riguardo. Non era chiaro, pertanto, se gli atti di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi dovessero essere soggetti a tassa fissa ai sensi della lettera e) del previgente art. 8 citato, oppure sottoposti ad imposta proporzionale, in base alla lettera c) del medesimo articolo. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 3 di 12

4 2. Cosa cambia con l introduzione del D.P.R. n. 131 del 1986? L articolo unico della legge n. 260/1986 riguardante l interpretazione autentica dell'art. 8, Tariffa, allegato A, parte prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro sulle sentenze di divorzio e di separazione personale, ha inserito espressamente tali sentenze tra i provvedimenti soggetti sempre a tassa fissa, anche nelle ipotesi di regolazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi. Tale disposizione è stata in seguito riprodotta nell art. 8, lettera f) della Tariffa, Parte Prima, annessa al D.P.R. n. 131/1986. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 4 di 12

5 3. Cosa prevede l art. 19 della legge n. 74 del 1987? L art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987 statuisce che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 legge 1 dicembre 1970, n. 898 sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Ovviamente, la norma esonera tali atti da ogni tassazione, ma non già dall obbligo della loro registrazione. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 5 di 12

6 4. Quali erano i dubbi interpretativi sorti all indomani dell entrata in vigore dell art. 19? L imprecisa formulazione dell art. 19 della legge n. 74/1987 aveva sollevato un duplice problema di carattere interpretativo: da un lato, era in discussione l estensione dell esenzione prevista dall articolo menzionato anche agli atti, ai documenti ed ai provvedimenti relativi alla separazione personale tra i coniugi; dall altro, risultava controverso il significato da attribuire alla locuzione ogni altra tassa. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 6 di 12

7 5. Perché è importante la pronuncia della Corte Costituzionale del 1999? A seguito della sentenza n. 154 del 10 maggio 1999 della Corte Costituzionale il regime di esenzione fiscale di cui all art. 19, inizialmente previsto solo per i procedimenti di divorzio, è stato esteso anche a quelli di separazione personale. Altresì, grazie alla pronuncia dei Giudici Costituzionali, non solo l esenzione di cui trattasi è stata estesa agli atti di trasferimento connessi alla separazione personale tra coniugi, ma la sua sfera di applicazione ha interessato tutti gli atti relativi al procedimento e non più unicamente gli atti dell autorità giudiziaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, così come era previsto dall art. 8, lettera f), del D.P.R. n. 131/1986, definitivamente abrogato per effetto della sentenza in esame. A seguito della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, è stato pertanto possibile sostenere che l esenzione di cui all art. 19 della Legge n. 74/1987 trova applicazione con riferimento a qualunque forma di imposizione fiscale che in astratto gravi o che in futuro possa gravare sugli atti, sui provvedimenti e i documenti relativi alla crisi del matrimonio, quali che ne siano natura e classificazione (così testualmente, F. FORMICA e P. GIUNCHI, Trattamento fiscale degli atti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale, Studio del CNN n. 67/1999/T del CNN). L Amm. Fin. successivamente si è espressa sul punto asserendo che il trattamento di favore di cui si discute deve essere applicato anche agli atti posti in essere in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione, purché tali accordi risultino formalizzati nel provvedimento di separazione e ad esso connessi (Circ. n. 49/E del 16 marzo 2000). Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 7 di 12

8 6. Cosa ha statuito la Corte Costituzionale nel 1999 a proposito del termine tassa? In proposito, l intervento della Corte Costituzionale, attuato con sentenza n. 154/1999, ha rappresentato una svolta significativa nell ambito del dibattito relativo al trattamento fiscale degli atti posti in essere in occasione della crisi del matrimonio, in quanto, pur non affermando espressamente che oggetto dell esenzione di cui al citato art. 19 dovesse ritenersi, in assoluto, la totalità dei tributi, la Consulta ha risolto la questione in favore di un interpretazione atecnica del termine tassa. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 8 di 12

9 7. Quali sono le fattispecie traslative che rientrano nell ambito applicativo dell esenzione? La giurisprudenza di legittimità (Corte Cass. n. 7493/2002; n /2001) ha statuito che le agevolazioni di cui trattasi operano con riferimento a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio posti in essere sia nella fase processuale di separazione o divorzio, sia successivamente, ma non occasionalmente generati dalla separazione stessa (analogo orientamento è stato espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7493/2002). Quindi, la crisi coniugale deve costituire il necessario ed unico presupposto, in senso giuridico, delle attribuzioni, che i coniugi convengono in caso di separazione o ai quali sono obbligati in caso di divorzio. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 9 di 12

10 8. Gli atti traslativi posti in essere in sede di separazione e divorzio in favore dei figli rientrano nell ambito applicativo dell agevolazione? L Amm. Fin. ritiene di no. Nonostante l intervento della Corte Costituzione (sentenza n. 154/1999) ed il conseguente orientamento conforme della Corte di Cassazione (sentenza n /2005), l Amm. Fin. ha ritenuto non spettante il trattamento di favore di cui all art. 19 della Legge n. 74/1987 nelle ipotesi di trasferimenti a favore dei figli previste negli accordi convenuti in sede di separazione o divorzio. In particolare, la Corte di Cassazione aveva avuto modo di statuire che la norma speciale contenuta nell art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74, ( ) in base alla sentenza 10 maggio 1999, n. 154, della Corte Costituzionale, ( ) deve essere interpretata nel senso che l esenzione «dall imposta di bollo di registro e da ogni altra tassa» di «tutti gli atti, documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio» si estende «a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi in modo da garantire l adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici ( ) anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli». Ciò nonostante, facendo seguito alla prassi notevolmente discontinua e contraddittoria degli uffici periferici, nella risoluzione n. 151/E del 19 ottobre 2005, l Agenzia delle Entrate in contrasto con la precedente pronuncia della Cassazione n /2005, ha concluso che l atto per il quale viene invocata l agevolazione non sembra trovare la sua causa giuridica nella sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi al momento dello scioglimento del matrimonio, bensì in un intento di liberalità nei confronti di un soggetto terzo (nella fattispecie uno dei figli), circostanza che non appare strettamente e funzionalmente collegata con lo scioglimento del matrimonio ed asserisce quindi che il beneficio di cui al citato art. 19 non trova applicazione nell ipotesi di cessioni poste in essere da soggetti terzi o a favore di soggetti terzi, diverse dai coniugi. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 10 di 12

11 9. Come sono qualificabili giuridicamente gli atti traslativi posti in essere in sede di separazione e divorzio? Tali atti non sono riconducibili a fattispecie con causa tipica, potendo costituire fattispecie negoziali caratterizzate da un autonomo profilo causale da individuarsi in quel coacervo di interessi personali e patrimoniali che sempre accompagnano la crisi della famiglia. In altri termini, gli atti in questione rappresenterebbero proprio il mezzo per la realizzazione di tali interessi, sicché è parso possibile affermare che questi atti trovano nella separazione e nel divorzio la loro causa. Inoltre, a parere della dottrina gli atti che rinvengono la propria causa nella separazione o nel divorzio possono essere tendenzialmente qualificati come traslativi a titolo gratuito, dal momento che in essi il trasferimento (o la costituzione di un diritto reale) avviene in assenza di un corrispettivo quantitativamente identificabile. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 11 di 12

12 10. Quali sono le fattispecie traslative che non possono rientrare nell ambito applicativo dell esenzione? L esenzione non opera in relazione ad atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione stessa (Cass /2001). In particolare, gli atti che siano solo occasionalmente generati dalla separazione o dal divorzio, rimangono una fattispecie negoziale con causa tipica che presenta un profilo funzionale del tutto indipendente e autonomo rispetto alla crisi familiare, cui sono solo occasionalmente connessi, talché non possono rientrare nell ambito applicativo della norma di esenzione. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 12 di 12

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