libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese

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1 Napoli, 16 marzo 2016 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 3/2016 TASSA ANNUALE PER LA NUMERAZIONE DEI LIBRI E DEI REGISTRI SOCIALI OBBLIGATORI Il prossimo 16 marzo scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o da un notaio. L adempimento riguarda solamente le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata). L importo da versare, è individuato in base all ammontare del capitale sociale o fondo esistente al 1 gennaio 2016, ed è pari a: 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a euro ,90; 516,46 euro, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a euro ,90. Soggetti Obbligati Entro il le società di capitali (spa, srl e sapa) devono versare la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. Come precisato nella CM , n. 108/E sono obbligate al versamento anche: le società in liquidazione ordinaria; le società sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

2 Il versamento in esame va effettuato tramite il mod. F24. In particolare, nella Sezione Erario vanno riportati i seguenti dati: Codice tributo 7085 Anno di riferimento 2016 L importo dovuto può essere compensato con eventuali crediti disponibili. Le società di capitali costituite successivamente all sono tenute a versare la tassa annuale ( 309,87/ 516,46) esclusivamente mediante bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all Ufficio delle Entrate Centro Operativo di Pescara. CREDITO PER INVESTIMENTI AL SUD A sostegno degli investimenti nel Mezzogiorno, la legge di Stabilità 2016 prevede un credito d imposta per le imprese che, nel quadriennio , acquistano beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. I presupposti fondamentali per fruire dell agevolazione sono molteplici. I principali riguardano: - la tipologia di beni oggetto di acquisizione; - la destinazione effettiva di tali beni; - la procedura per la fruizione dell agevolazione. Potranno fruire del credito di imposta i soggetti titolari di reddito d impresa (indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato), ad esclusione dei soggetti che operano nei settori dell industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei

3 trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. Costituiscono beni agevolabili, le acquisizioni, effettuate anche tramite contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti ed attrezzature varie, che fanno parte di un progetto di investimento iniziale ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014. Il credito di imposta compete per gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019 e destinati a strutture produttive localizzate nelle aree delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell Unione europea), come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale L importo massimo dell agevolazione spetta in base alle dimensioni dell azienda e nello specifico: - 1,5 milioni di euro per le piccole imprese; - 5 milioni di euro per le medie imprese; - 15 milioni di euro per le grandi imprese. Determinazione del credito d imposta: il beneficio dovrà essere determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d imposta, di beni agevolabili (come indicati in precedenza), per la parte del loro costo complessivo che eccede gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta, relativi a beni d investimento della stessa struttura produttivi. Sull importo così determinato potrà essere calcolata la percentuale di agevolazione, pari a: - 20% per le piccole imprese; - 15% per le medie imprese;

4 - 10% per le grandi imprese. Cumulabilità: la norma prevede espressamente che il credito d imposta non è cumulabile con aiuti de minimis, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Modalità di utilizzazione del credito d imposta: il credito d imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione e nelle dichiarazione dei redditi successivi fino a quello nel quale se ne conclude l utilizzo. Il bonus non è soggetto all ordinario limite di utilizzo di annui previsto dall art. 1, comma 53, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008). Il credito d imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24. Prima di utilizzare il credito d imposta, i beneficiari dovranno presentare all Agenzia delle entrate una comunicazione. Le modalità, i termini e il contenuto della comunicazione dovranno essere stabiliti dal Direttore dell Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Stabilità L Agenzia delle Entrate comunicherà alle imprese l autorizzazione alla fruizione del credito di imposta. OMESSA CERTIFICAZIONE RITENUTE: POSSIBILE RIMEDIARE CON LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Se il contribuente non riceve la certificazione del sostituto, può comunque scomputare le ritenute subite. Il concetto è stato ribadito nella risposta all interrogazione n del 10 marzo 2016 la quale ha affermato che nel caso in cui il contribuente non riceve la certificazione del sostituto, può comunque scomputare le ritenute subite, esibendo la fattura e la documentazione idonea a comprovare l importo del

5 compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata. IL LIMITE ALL USO DEL CONTANTE DAL 2016 Come noto la Legge di Stabilità 2016 ha modificato l art. 49, c. 1 D.Lgs. n. 231/2007, aumentando da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 la soglia per il trasferimento di denaro contante con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2016, non modificando, tuttavia, le regole applicabili all utilizzo degli assegni. Pertanto dal 1 gennaio 2016 il limite di valore consentito per l uso del contante è pari a euro 3.000,00, mentre gli assegni bancari, postali e/o circolari, fino a euro 999,99 possono essere emessi in forma libera, mentre da euro 1.000,00 in su possono essere emessi soltanto con apposizione della clausola di non trasferibilità. INTERCONSULT SRL (L Amministratore Unico)

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