Studio Paolo Simoni. Dottori Commercialisti Associati CIRCOLARE N. 36/2015 RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO: ASPETTI PENALI
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1 Dott. Paolo Simoni Dott. Grazia Marchesini Dott. Alberto Ferrari Dott. Federica Simoni Rag. Lidia Gandolfi Dott. Francesco Ferrari Dott. Enrico Ferra Dott. Agostino Mazziotti Bologna, 16/11/2015 Ai Signori Clienti Loro Indirizzi CIRCOLARE N. 36/2015 RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO: ASPETTI PENALI Il D.Lgs. n. 158/2015, pubblicato nella G.U. n. 233 del 07/10/2015, apporta significative modifiche al sistema sanzionatorio tributario, sia in ambito amministrativo che in ambito penale, con decorrenza dal 22 ottobre In questa sede, si evidenziano le principali novità che hanno interessato la disciplina penale tributaria di cui al D.Lgs. n. 74/2000, rinviando ad una circolare di prossima emanazione la trattazione degli aspetti prettamente amministrativi. 1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti La prima novità interessa la disciplina in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, che prevede la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Prima delle modifiche, tale pena era applicabile solo in relazione alle dichiarazioni annuali. Con l eliminazione della parola annuali la pena si applica anche nel caso di dichiarazioni non annuali (quali, ad esempio, le dichiarazioni presentate nell ambito di operazioni straordinarie). 2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Il nuovo articolo 3 del D.Lgs. n. 74/2000 prevede la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione studio@studioassociatosimoni.it Sito:
2 finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti d imposta e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad ; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore ad , ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti d imposta e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque ad Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. È precisato inoltre che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. 3. Dichiarazione infedele In materia di dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000) vengono variate in primo luogo le soglie al di sopra delle quali scatta il reato di infedele dichiarazione. In tale ambito è prevista infatti la pena della reclusione da uno a tre anni per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento ad ogni singola imposta, a (in luogo della vecchia misura di ); b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a (in luogo della precedente misura di ).
3 Inoltre, il nuovo comma 1-bis precisa che, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Infine viene precisato che, fuori dai casi appena evidenziati, non danno luogo a fatti punibili le (altre) valutazioni singolarmente considerate che differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. 4. Omessa dichiarazione Anche il reato di omessa dichiarazione viene leggermente riformulato con l innalzamento delle relative soglie. Tale disposizione prevede la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni per chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad (in luogo della precedente misura di ). Allo stesso modo, viene introdotta la medesima sanzione per chiunque non presenti, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad Occultamento o distruzione di documenti contabili In quest ambito, la norma in commento apporta delle variazioni solo alla misura della pena, prevedendo la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (in luogo della reclusione da sei mesi a cinque anni) per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
4 6. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate Con la modifica dell art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000 viene disposto che la pena della reclusione da sei mesi a due anni si applica non solo in caso di omesso versamento di ritenute certificate ma anche in caso di omesso versamento entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta delle ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti. La soglia che fa scattare tale reato è ora di (in luogo di ) per ciascun periodo d'imposta. 7. Omesso versamento di IVA Anche in caso di omesso versamento dell IVA di cui all art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 viene innalzata la soglia che fa scattare il relativo reato. La nuova disposizione prevede ora che la reclusione da sei mesi a due anni scatti in caso di omesso versamento, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a (in luogo della vecchia misura di ) per ciascun periodo d'imposta. 8. Indebita compensazione Quanto all indebita compensazione dei crediti (art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000), viene fatta ora una distinzione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti. In caso di indebita compensazione di crediti non spettanti, la reclusione è da sei mesi a due anni qualora l importo annuo sia superiore ad In caso di crediti inesistenti, invece, la reclusione va da un anno e sei mesi a sei anni pur sempre al di sopra della soglia di Confisca Il nuovo art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000, rubricato Confisca, prevede, in caso di condanna per uno dei delitti descritti, la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero,
5 quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La confisca tuttavia non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta. 10. Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario Di particolare rilievo è inoltre la sostituzione dell art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000 in materia di cause di non punibilità. L articolo novellato ora prevede che i reati di cui agli articoli 10-bis (Omesso versamento di ritenute dovute o certificate), 10-ter (Omesso versamento di IVA) e 10-quater, comma 1 (Indebita compensazione di crediti non spettanti), non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. Non vi è dunque più la sola attenuazione delle pene, ma il pagamento (anche tramite ravvedimento operoso) costituisce ora causa di non punibilità in relazione a tali reati. Inoltre, i reati di cui agli articoli 4 e 5 (Dichiarazione infedele e omessa dichiarazione) non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Infine, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario fosse in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. Quanto alla decorrenza delle nuove disposizioni, la norma non dice nulla al riguardo. Si ritiene dunque che la decorrenza possa essere individuata nel 22 ottobre 2015 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
6 Ufficiale delle nuove disposizioni). Inoltre, tenendo conto del principio del favor rei, le norme più favorevoli ai trasgressori dovrebbero applicarsi anche ai fatti commessi prima dell entrata in vigore delle nuove disposizioni, salvo che sia stata già pronunciata una sentenza irrevocabile. Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l occasione, si porgono cordiali saluti. Dott. Enrico Ferra EF/sz
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