Regolamento dei Servizi Sociali

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1 Allegato alla D.C.C. n.23 del COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE PROVINCIA DI BARI - P.I UFFICIO SEGRETERIA - Piazza A. Moro n.10 - Tel. 080/ Fax 080/ info@comune.cassano.bari.it http: Regolamento dei Servizi Sociali Approvato con D.C.C.n. 23_del Entrato in vigore il

2 Sommario CAPO I-FINALITA ED AMBITO DI APPLICAZIONE 3 Art.1- Oggetto del regolamento 3 Art.2- Interventi e prestazioni 3 CAPO II-INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 4 Art.3- Criteri per la determinazione della situazione economica 4 Art.4- Definizione del reddito base 4 Art.5- Destinatari 4 Art.6- Modalità sulla presentazione della domanda 4 Art.7- Istruttoria della domanda 4 Art.8- Assegnazione dell assistenza economica-modalità e limiti 5 Art.9- Ricorsi 5 Art.10-Commissione Servizi Sociali 5 Art.11-Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti 6 CAPO III - ASSISTENZA DOMICILIARE 6 Art.12-Definizioni 6 Art.13-Finalità 6 Art.14-Prestazioni 6 Art.15-Ammissione al servizio 7 Art.16-Criteri di ammissione-partecipazione al costo del servizio 7 Art.17-Parenti tenuti agli alimenti 7 Art.18-Assistenza domiciliare integrata 7 CAPO IV - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI,MINORI E PERSONE INABILI IN STATO DI NECESSITA IN STRUTTURE PROTETTE 8 Art.19-Definizioni 8 Art.20-Concorso dei parenti obbligati 8 Art.21-Ammissione a beneficio 8 CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI 8 Art.22-Norme di rinvio 8 Art.23-Entrata in vigore del Regolamento 9 2

3 CAPO I FINALITA ED AMBITO DI APPLICAZIONE Art.1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Cassano delle Murge applica nell ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale attribuiti ai Comuni con l art. 25 del DPR n. 616 e dell art. 3 della Legge n. 267, al fine di concorrere all eliminazione di situazioni che determinano nell individuo uno stato di bisogno o di emarginazione. Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.L.vo n. 130 del , con modalità integrative ai sensi dell art.3 del Decreto medesimo D.P.C.M. del , in conformità con le disposizioni previste dalla legge quadro di riforma dei Servizi Sociali n. 328/2000. Art.2 Interventi e prestazioni Al fine di superare le situazioni di disagio il Comune di Cassano delle Murge attiva le seguenti prestazioni: - Servizio di assistenza domiciliare; - Servizio di assistenza domiciliare integrata; - Servizio di telesoccorso e telecontrollo; - Erogazione di tickets ( art.17 legge n. 328/2000); - Fondo sociale per l integrazione canone di locazione ( con fondi regionali); - Assegni di maternità ( con fondi statali); - Assegno nucleo familiare (con fondi statali); - Aiuti di natura economica; - Fondo sociale per gli interventi straordinari; - Contributi per spese funerali; - Buoni libro (con fondi regionali); - Borse di studio (con fondi regionali); - Trasporto alunni disabili; - Contributi minori riconosciuti dalla sola madre; - Contributi ai sensi del DPR. 616/77; - Pagamento intera o parziale delle rette per minori o anziani ricoverati in strutture socio assistenziali; - Sperimentazioni di azioni per l affido familiare per anziani; 3

4 CAPO II INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA Art.3 Criteri per la determinazione della situazione economica La valutazione della situazione economica di chi chiede l intervento alla prestazione assistenziale, è determinata, con riferimento anche al nucleo familiare, dall I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Art.4 Definizione del reddito base Il Comune di Cassano delle Murge assume, quale reddito base da cui partire per l erogazione di prestazioni socio-assistenziali l importo annuo di Euro 6.197,48 (calcolo I.S.E.E.). Art.5 Destinatari Hanno diritto a chiedere prestazioni socio assistenziali coloro i quali siano iscritti all anagrafe della popolazione residente del Comune di Cassano delle Murge. Possono beneficiare gli extracomunitari nelle seguenti condizioni: - che siano residenti da almeno tre anni; - che siano in regola con le leggi sull emigrazione; Art.6 Modalità sulla presentazione della domanda La domanda va presentata al Comune di Cassano delle Murge- Settore Servizi Sociali corredata da dichiarazione ISEE. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l istruttoria della domanda. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. La dichiarazione deve essere riferita all intero nucleo familiare. Art.7 Istruttoria della domanda La domanda di richiesta di assistenza, in generale, viene istruita dal Servizio Sociale Comunale e, comunque, definita entro trenta giorni, dandone comunicazione all interessato. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Municipale. L Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto d intervento che è sottoposto all approvazione del Dirigente dei Servizi Sociali. 4

5 Art.8 Assegnazione dell assistenza economica modalità e limiti Il Dirigente dei Servizi Sociali, sulla base del progetto d intervento predisposto dall Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l entità dell assistenza, stabilendone le modalità ed il limite temporale. La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i suddetti limiti. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell aiuto economico, accertato dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario. Art.9 Ricorsi In caso di mancata concessione dell aiuto richiesto, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata. Nel caso in cui la Commissione ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre sessanta giorni. La decisione della Commissione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicato all interessato. Art.10 Commissione Servizi Sociali Il Sindaco nomina la Commissione Servizi Sociali con i seguenti compiti: - verificare gli interventi effettuati in campo sociale sulla base del presente regolamento; - decidere sui ricorsi presentati avverso gli interventi disposti; - esprimere pareri circa interventi particolari che richiedano valutazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dal presente Regolamento. La Commissione è composta da: a) Assessore ai Servizi Sociali, delegato dal Sindaco, con funzioni di Presidente; b) Responsabile dei Servizi Sociali comunali; c) Un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; d) Due rappresentanti indicati in Consulta Comunale per il volontariato. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che l ha nominata e svolge le funzioni fino alla nomina della nuova Commissione da parte del Sindaco neo eletto o riconfermato. La Commissione è validamente riunita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Sindaco nomina, altresì la Commissione di Vigilanza e Controllo sulle strutture socio assistenziali esistenti sul proprio territorio. 5

6 Art.11 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, una assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà, comunque, in via surrogatoria verso il richiedente per superare lo stato di indigenza. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato. CAPO III ASSISTENZA DOMICILIARE Art.12 Definizione Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l abitazione dell utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali. Il servizio è rivolto: - ad anziani soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza; - ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari, - a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità. Art. 13 Finalità Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o, comunque, nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione, mediante una rete di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base. Art.14 Prestazioni Al Servizio di assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni: - cura della persona e dell abitazione; - disbrigo di commissioni (acquisti -istruzioni di pratiche assistenza in generale); - quant altro si convenga necessario fra gli operatori, l assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell anziano assistito. 6

7 Art.15 Ammissione al servizio L ammissione al servizio di assistenza domiciliare è disposta dal responsabile del settore Servizi Sociali su istruttoria elaborata dall Assistente Sociale. L eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona. Alla domanda di accesso al servizio deve essere allegata la dichiarazione ISEE. L Ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda. Art.16 Criteri di ammissione Partecipazione al costo del servizio L ammissione al servizio di assistenza domiciliare è prioritariamente assicurata a favore di persone che vivono in condizioni socio economiche precarie. L ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda. E possibile estendere il servizio anche a persone in condizioni economicamente non precarie, chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo secondo i seguenti criteri: - reddito sino a Euro 6.197,48.esenzione tickets - reddito da Euro 6.197,49 a Euro 7.746,85 Euro 1,50 per ogni ora - reddito da Euro 7.746,86 a Euro ,14 Euro 2,00 per ogni ora - reddito da Euro10.329,15 a Euro ,42 Euro 3,00 per ogni ora - reddito da Euro ,43 in poi prestazione a totale carico dell utente. Art.17 Parenti tenuti agli alimenti Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente articolo 11. In particolare i parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell assistito, partecipano alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall assistito ed il costo della prestazione assistenziale. In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale. Art.18 Assistenza domiciliare integrata L assistenza domiciliare integrata consiste nell insieme combinato di prestazioni di carattere socio assistenziale e sanitario erogato a domicilio di persone non autosufficienti o affetti da gravi patologie. Quando l unità di valutazione ammette all A.D.I., il Comune provvederà ad attivare tale servizio. 7

8 CAPO IV INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI, MINORI E PERSONE INABILI IN STATO DI NECESSITA IN STRUTTURE PROTETTE Art.19 Definizione Per integrazione alla retta di ricovero di un anziano e persone inabili in stato di indigenza in strutture protette, si intende l intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio sanitari. L integrazione ha luogo solo nel caso in cui l anziano, non sia in grado con i propri redditi e patrimoni immobiliari, di pagare interamente la retta per l utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce. Art.20 Concorso dei parenti obbligati Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente articolo 11. In particolare ai parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall anziano, nella misura del 50%. Art. 21 Ammissione a beneficio L integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti, è stabilita dal Dirigente dei Servizi Sociali in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell istruttoria eseguita dal Servizio Sociale Comunale. Il Comune, tuttavia, si riserva di rivalersi a titolo rimborso spese integrazione retta in sede di liquidazione di eventuali indennità di accompagnamento. Per i soggetti per i quali si è reso necessario il ricovero stabile presso strutture socio assistenziali, il Comune che ha disposto il ricovero, prima dell acquisizione dell attuale residenza, ne assume gli obblighi connessi all eventuale integrazione economica (art. 6 comma 4 legge n. 328/2000). CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 22 Norme di rinvio Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia. Art.23 Entrata in vigore del Regolamento Sono abrogate le norme dei Regolamenti Comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il decorso dei dieci giorni dal deposito previsto dallo Statuto Comunale. 8

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