ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DELL AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

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1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DELL AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Novembre 2014

2 Sommario PARTE PRIMA Introduzione Premessa Definizioni... 9 PARTE SECONDA Figure e Servizi costituenti l Organizzazione della Sicurezza dell Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento Il Datore di Lavoro Il Datore di Lavoro Delegato I Dirigenti I Preposti I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza I Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi I Lavoratori Incaricati per la gestione del primo soccorso Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) L Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Il Medico competente Il Medico autorizzato L Esperto Qualificato Il Servizio Tecnico Il Servizio Affari Giuridici e Istituzionali e Servizio Formazione Il Servizio d Ingegneria Clinica Il Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio Il Servizio Farmacia Ospedaliera Il Servizio Risorse Umane La Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero Il Servizio Programmazione e Controllo di gestione Il Servizio Sistemi Informativi PARTE TERZA Struttura Organizzativa Aziendale Elenco Sedi Aziendali PARTE QUARTA Organigramma della Sicurezza del Distretto Ospedaliero AG A. Stabilimento Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca Il Datore di Lavoro Delegato I Dirigenti REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 1

3 3. I Preposti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi Lavoratori Incaricati come addetti per la gestione del primo soccorso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Medico Competente Medico Autorizzato Esperto Qualificato B. Stabilimento Ospedaliero F.lli Parlapiano di Ribera Il Datore di Lavoro Delegato I Dirigenti I Preposti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi Lavoratori Incaricati come addetti per la gestione del primo soccorso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Medico Competente Medico Autorizzato Esperto Qualificato PARTE QUINTA Organigramma della Sicurezza del Distretto Ospedaliero AG A. Stabilimento Ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento Il Datore di Lavoro Delegato I Dirigenti I Preposti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi Lavoratori Incaricati come addetti per la gestione delle emergenze del primo soccorso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Medico Competente REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 2

4 10. Medico Autorizzato Esperto Qualificato B. Stabilimento Ospedaliero San Giacomo d Altopasso di Licata Il Datore di Lavoro Delegato I Dirigenti I Preposti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi Lavoratori Incaricati come addetti per la gestione delle emergenze del primo soccorso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Medico Competente Medico Autorizzato Esperto Qualificato C. Stabilimento Ospedaliero Barone Lombardo di Canicattì Il Datore di Lavoro Delegato I Dirigenti I Preposti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi Lavoratori Incaricati come addetti per la gestione delle emergenze del primo soccorso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Medico Competente Medico Autorizzato Esperto Qualificato PARTE SESTA Organigramma della Sicurezza del Distretto Territoriale A. D.S.B. di Agrigento Il Datore di Lavoro Delegato I Dirigenti I Preposti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 3

5 5. Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi Lavoratori Incaricati come addetti per la gestione delle emergenze del primo soccorso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Medico Competente Medico Autorizzato Esperto Qualificato B. D.S.B. di Bivona Il Datore di Lavoro Delegato I Dirigenti I Preposti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi Lavoratori Incaricati come addetti per la gestione delle emergenze del primo soccorso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Medico Competente Medico Autorizzato Esperto Qualificato C. D.S.B. di Canicattì Il Datore di Lavoro Delegato I Dirigenti I Preposti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi Lavoratori Incaricati come addetti per la gestione delle emergenze del primo soccorso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Medico Competente Medico Autorizzato Esperto Qualificato REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 4

6 D. D.S.B. di Casteltermini Il Datore di Lavoro Delegato I Dirigenti I Preposti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi Lavoratori Incaricati come addetti per la gestione delle emergenze del primo soccorso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Medico Competente Medico Autorizzato Esperto Qualificato E. D.S.B. di Licata Il Datore di Lavoro Delegato I Dirigenti I Preposti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi Lavoratori Incaricati come addetti per la gestione delle emergenze del primo soccorso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Medico Competente Medico Autorizzato Esperto Qualificato F. D.S.B. di Ribera Il Datore di Lavoro Delegato I Dirigenti I Preposti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi Lavoratori Incaricati come addetti per la gestione delle emergenze del primo soccorso 65 REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 5

7 7. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Medico Competente Medico Autorizzato Esperto Qualificato G. D.S.B. di Sciacca Il Datore di Lavoro Delegato I Dirigenti I Preposti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi Lavoratori Incaricati come addetti per la gestione delle emergenze del primo soccorso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Medico Competente Medico Autorizzato Esperto Qualificato H. Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Il Datore di Lavoro Delegato I Dirigenti I Preposti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi Lavoratori Incaricati come addetti per la gestione delle emergenze del primo soccorso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Medico Competente Medico Autorizzato Esperto Qualificato I. Dipartimento di Prevenzione Il Datore di Lavoro Delegato I Dirigenti REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 6

8 3. I Preposti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi Lavoratori Incaricati come addetti per la gestione delle emergenze del primo soccorso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Medico Competente Medico Autorizzato Esperto Qualificato PARTE SETTIMA Organigramma della Sicurezza del Dipartimento Amministrativo Il Datore di Lavoro Delegato I Dirigenti I Preposti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi Lavoratori Incaricati come addetti per la gestione delle emergenze del primo soccorso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Medico Competente Medico Autorizzato Esperto Qualificato PARTE OTTAVA Organigramma della Sicurezza dello Staff Direzione Generale Il Datore di Lavoro Delegato I Dirigenti I Preposti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi Lavoratori Incaricati come addetti per la gestione delle emergenze del primo soccorso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Medico Competente REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 7

9 10. Medico Autorizzato Esperto Qualificato PARTE NONA Organigramma del Dipartimento del Farmaco Il Datore di Lavoro Delegato I Dirigenti I Preposti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi Lavoratori Incaricati come addetti per la gestione delle emergenze del primo soccorso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Medico Competente Medico Autorizzato Esperto Qualificato PARTE DECIMA Organigramma del Dipartimento Salute Mentale Il Datore di Lavoro Delegato I Dirigenti I Preposti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi Lavoratori Incaricati come addetti per la gestione delle emergenze del primo soccorso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Medico Competente Medico Autorizzato Esperto Qualificato REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 8

10 PARTE PRIMA Introduzione 1. Premessa Con il presente documento si individuano tutte le figure professionali protagoniste della sicurezza dell Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e si migliora il rapporto di collaborazione fra Direzione Aziendale, Responsabili Unità Operative, Dirigenti, RLS e lavoratori, esso risulta propedeutico alla realizzazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) come previsto dalla normativa vigente (art. 30 D.Lgs 81/08). Tale documento è stato stilato in armonia al Regolamento Aziendale per l Organizzazione e la Gestione della Sicurezza e Salute dell Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e della Circolare dell Assessorato Regionale alla Salute n. 1292/2012, adottato da Questa Azienda con delibera del Commissario Straordinario n del 06/06/2014 e individua i soggetti, con le relative competenze, funzioni, obblighi e responsabilità, in maniera da assicurare una efficace ed efficiente adozione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 2. Definizioni Il testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 81 del 2008 e s.m.i. da le seguenti definizioni in materia di sicurezza: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 9

11 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni; b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo; c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa; e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 10

12 f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto; i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 1 l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa; 1 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: A. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni B. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi,alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva C. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente D. è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 E. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali F. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza G. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 H. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori I. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito J. partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 K. fa proposte in merito alla attività di prevenzione L. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività Art. 50, comma 1 DLgs 81/08 e s.m.i. REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 11

13 n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno; o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità; (Articolo 2 DLgs 81/08 e s.m.i.) p) «obblighi dei lavoratori»: ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare: 1. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 2. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 3. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; 4. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 5. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 6. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 7. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 8. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 9. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente. REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 12

14 10. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. (Articolo 20 DLgs 81/08 e s.m.i.) PARTE SECONDA Figure e Servizi costituenti l Organizzazione della Sicurezza dell Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento L Organizzazione della sicurezza dell Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento è costruita dall insieme di figure e servizi che cooperano al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare le figure sono: 1. Il Datore di Lavoro Il Datore di Lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unita produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. Il Direttore Generale adotta l atto aziendale, è responsabile della gestione complessiva aziendale, delega i poteri e i compiti del Datore di Lavoro in materia di sicurezza, fatto salvo gli adempimenti che sono tassativamente previsti come non delegabili secondo l art. 17 (Valutazione dei Rischi e nomina del RSPP). 2. Il Datore di Lavoro Delegato Con Delibera n. 2 del 01 luglio 2014, ai sensi dell art. 16 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. con gli obblighi di cui all art. 18 dello stesso Decreto e con regolare potere di spesa, il Direttore Generale ha delegato come Datore di Lavoro: il Direttore dello Staff aziendale, REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 13

15 i Direttori degli Stabilimenti Ospedalieri, i Direttori dei Distretti Sanitari di Base, i Direttori dei Dipartimenti e i Direttori di tutte le macrostrutture aziendali. Il Datore di Lavoro Delegato assolve gli Obblighi del Datore di Lavoro in materia di sicurezza, che sono definiti dall art 18 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Tra i poteri più importanti, oltre quello di spesa, emerge anche quello di sospendere le attività potenzialmente pericolose, poteri di gestione, controllo ed autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nell ambito delle proprie competenze, affinché adotti e predisponga ogni e qualsiasi misura, processo e strumento che secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica risulti necessario alla tutela della salute e dell integrità fisica dei dipendenti presenti in azienda. Il Datore di lavoro delegato è anche incaricato alla concessione di ferie e permessi su proposta dell UOC competente e sulla scorta di quanto previsto dal D.Lgs. 66/03 e s.m.i., nonché dai contratti nazionali del lavoro area di comparto e dirigenza e dal regolamento aziendale vigente in materia di orario di servizio. Il nominato delegato, considerata la propria esperienza professionale, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti idonei e di poter esercitare compiti e funzioni attribuite con ogni più ampio potere di organizzazione, gestione e controllo così come richiesto dalla specifica natura delle funzioni delegate. Il nominato delegato, in ordine alla delega delle funzioni oggetto del presente atto, assume, per lo svolgimento delle attribuzioni delle funzioni conferite, tutti gli obblighi e i doveri previsti dalla normativa di riferimento, ad eccezione di quelli non espressamente delegabili ai sensi dell Art. 17 lettera a) del già citato D.Lgs 81/08 e s.m.i. In particolare, ma senza che la seguente elencazione debba considerarsi esaustiva, il delegato dovrà: - Designare preventivamente i lavoratori dirigenti e preposti, nonché i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza. - Nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; - Integrare nei progetti la sicurezza e la tutela della salute; - Integrare la sicurezza e la tutela della salute nelle istruzioni di lavoro; REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 14

16 - Svolgere periodicamente le valutazioni dei collaboratori riguardanti anche comportamento sicuro e adozione delle misure di prevenzione; - Utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI conformi alla sicurezza; - Rispettare le condizioni di sicurezza per tutti i tipi di lavoro; - Svolgere e documentare le ispezioni di sicurezza; - Acquistare il materiale per l emergenza e controllare regolarmente il funzionamento; - Strutturare l organizzazione nel caso di emergenza, aggiornarla periodicamente; - Istruire periodicamente i lavoratori sull organizzazione dell emergenza e sul comportamento da adottare in caso di emergenza; - Garantire la partecipazione dei lavoratori in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, eseguire controlli e audit; - Garantire le disposizioni di Legge in materia di Orario di Lavoro; - Allestire i posti di lavoro secondo dei criteri ergonomici; - Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ne controlla la conformità a quanto richiesto per la sicurezza del lavoratore, effettua controlli e manutenzione degli stessi; - Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; - Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; - Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l' osservazione degli obblighi previsti a suo carico conformemente alle indicazioni di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.; - Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; - Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro e la zona pericolosa; REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 15

17 - Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; - Adempiere agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento di cui agli articoli 36 e 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i.; - Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; - Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; - Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all art. 17 c. 1 lett. a) D.Lgs 81/08 e s.m.i. anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati comunicati ad INAIL relativi agli infortuni sul lavoro; - Elaborare il documento di cui all art. 26 c. 3 D.Lgs 81/08 e s.m.i., anche su supporto informatico, e su richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l espletamento della sua funzione,consegnarne tempestivamente copia. - Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; - Comunicare in via telematica all INAIL, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro superiore a tre giorni; - Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 D.Lgs 81/08 e s.m.i.; - Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell' evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato; - Nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l' indicazione del datore di lavoro; REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 16

18 - Convocare la riunione periodica di cui all Art. 35 D.Lgs 81/08 e s.m.i. - Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; - Comunicare in via telematica all INAIL, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; - Vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità; - Attuare tutte le misure preventive e protettive previste dal Documento di Valutazione dei Rischi; - Indire Riunione Periodica; - Fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a: - la natura dei rischi; - l organizzazione del lavoro, la programmazione e l attuazione delle misure preventive e protettive; - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; - i dati di cui al comma 1) lettera r) D.Lgs 81/08 e s.m.i. e quelli relativi alle malattie professionali; - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Nel rispetto di quanto previsto dall art. 16, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Tale obbligo di verifica e controllo sarà assolto dal datore di lavoro secondo il modello organizzativo di cui all'articolo 30, comma 4 del medesimo decreto legislativo. 3. I Dirigenti Il Datore di Lavoro Delegato, individua, all interno della propria struttura, le figure Dirigenti e Preposti componenti l Organigramma della sicurezza; Il Dirigente attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa; REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 17

19 Le responsabilità dei dirigenti riguardano la sorveglianza della corretta attuazione delle misure di prevenzione disposte dalla Direzione in relazione al rapporto gerarchico e professionale che si instaura nelle singole unità operative. In particolare i dirigenti devono assolvere ai seguenti compiti: - collaborare con la Direzione Generale (D.G.) e il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (SPP) alla individuazione e valutazione dei rischi presenti nelle strutture da loro dirette; - comunicare preventivamente al SPP ogni variazione nelle attività svolte, o degli agenti biologici, sostanze chimiche, attrezzature utilizzate, che siano suscettibili di incrementare o comunque variare il livello di rischio; - nella scelta delle attrezzature e delle tecniche di lavoro, tener presente la salute e sicurezza dei lavoratori, consultandosi preventivamente con SPP, se utile, e seguendo le procedure indicate per i nuovi acquisti (vedi Provveditorato e Ingegneria Clinica) ; - utilizzare i locali di lavoro affidati, in conformità alla idoneità d uso per gli stessi segnalata; - predisporre, coadiuvati se necessario dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale; - procedure di lavoro sicuro, che vengono portate a conoscenza degli operatori; - informare i lavoratori sui rischi connessi alle attività specifiche dei luoghi di lavoro posti sotto la loro responsabilità, in modo particolare si assicurano che tali informazioni siano trasmesse in modo corretto ai nuovi assunti anche a seguito di trasferimento da altre unità; - provvedere affinché i lavoratori abbiano a disposizione i mezzi di protezione necessari DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva); - sorvegliare affinché vengano osservate, da parte dei singoli lavoratori, le norme e le disposizioni in materia di sicurezza e di uso dei dispositivi di protezione, individuale e collettiva, nonché dell uso della segnaletica di avvertimento e di sicurezza; - assegnare ai lavoratori mansioni compatibili con l idoneità certificata dal Medico Competente; - prendere le appropriate misure affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone o alle lavorazioni che espongono a un rischio grave e specifico, limitandone il numero al minimo indispensabile; REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 18

20 - proporre per la designazione i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, dell evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso; - collaborare all adozione dei provvedimenti atti ad evitare che le misure tecniche adottate possano causare danni per la salute della popolazione o per l ambiente esterno; - segnalare al SPP gli incidenti che hanno indotto condizioni di pericolo per i lavoratori. 4. I Preposti Il Datore di Lavoro Delegato, individua, all interno della propria struttura, i Preposti componenti l Organigramma della sicurezza. Il preposto, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. In particolare i preposti devono assolvere ai seguenti compiti: - Sovrintendono alle attività cui è addetto un determinato gruppo di lavoratori (siano essi della dirigenza o del comparto nelle definizioni contrattuali del CCNL). - collaborano alla informazione dei dipendenti sui fattori di rischio e sulle norme di prevenzione; - informano, di concerto con il Dirigente, i lavoratori sui rischi connessi alle attività specifiche dei luoghi di lavoro posti sotto la loro responsabilità, in modo particolare si - assicurano che tali informazioni siano trasmesse in modo corretto ai nuovi assunti anche a seguito di trasferimento da altre unità; - predispongono, coadiuvati se necessario dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, procedure di lavoro sicuro, che vengono portate a conoscenza degli operatori; - vigilano sull osservanza delle procedure di lavoro sicure e sull uso dei dispositivi di protezione individuale; - segnalano al dirigente disfunzioni e carenze. 5. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Le organizzazioni sindacali costituite in azienda hanno provveduto a designare come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Aziendali alcuni lavoratori. REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 19

21 In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, a seguito di nomina, hanno ricevuto/riceveranno adeguata formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, frequentando idonei corsi della durata complessiva di 32 ore con esame finale. Sono inoltre stati richiesti da parte di Questa Azienda Sanitaria Provinciale agli organismi preposti, ulteriori rappresentanti, fino al raggiungimento del numero minimo delle sei unità. 6. I Lavoratori Incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi Il Datore di Lavoro Delegato, individua, all interno della propria struttura, i Lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e di gestione dell emergenza componenti l Organigramma della sicurezza. Detti lavoratori che svolgono attività presso le strutture aziendali, hanno frequentato o dovranno frequentare, con superamento dell esame finale, il corso per Addetto Antincendio rischio elevato o rischio medio, in relazione alla struttura dove svolgono la propria attività. Detti lavoratori fanno parte delle squadre di emergenza interne a ciascuna struttura operativa per le quali sono previste esercitazioni periodiche con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, fatta salva l applicazione dei criteri generali di sicurezza antincendio e per l emergenza nei luoghi di lavoro stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia. 7. I Lavoratori Incaricati per la gestione del primo soccorso Il Datore di Lavoro Delegato, individua, all interno della propria struttura, i Lavoratori Incaricati come addetti per la gestione delle emergenze del primo soccorso componenti l Organigramma della sicurezza. Detti lavoratori che svolgono attività presso le strutture aziendali, hanno frequentato o dovranno frequentare, con superamento dell esame finale, il corso per Addetto al Primo Soccorso. Tutti i Dirigenti Medici e i gli Infermieri Professionali operanti in seno alle Strutture Aziendali di Presidio Ospedaliero sono nominati come addetti per la gestione delle emergenze del primo soccorso ai sensi del Decreto del Ministero della Salute n. 388 del e gli stessi non necessitano di formazione. REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 20

22 Gli addetti al primo soccorso, alle squadre di prevenzione e lotta antincendio e di gestione dell emergenza vengono designati dal datore di lavoro tra il personale tenendo conto delle dimensioni dei luoghi di lavoro e dei rischi specifici ivi presenti. I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per inidoneità psicofisica che viene valutata esclusivamente dal Medico Competente. 8. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Con delibera n. 12 del 08/07/2014 è stato nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Questa figura ha il compito di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione che ha la funzione di: - coadiuvare il Direttore Generale nella Valutazione dei Rischi; - esprimere il proprio parere sulle modifiche procedurali, sui cambiamenti di destinazione d uso di ambienti, sulle nuove metodiche o nuove tipologie di attività assistenziali e di ricerca o nuovi servizi; - esprimere il proprio parere sulla progettazione di nuovi luoghi di lavoro ed adeguamento di quelli esistenti, per garantire che strutture e impianti siano idonei secondo le norme, le regole tecniche, l ergonomia e il comfort; - curare negli appalti, il rispetto degli obblighi specificamente previsti tra appaltatore e appaltante (DUVRI); - esprimere il proprio parere sugli acquisti, affitto, noleggio o comodato d uso:di macchine, di apparecchiature elettromedicali e scientifiche in genere, di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), di sostanze e prodotti chimici vari; - esprimere il proprio parere sull utilizzo di sostanze chimiche e consumo di farmaci antitumorali, per aggiornare la valutazione di rischio; - essere informato sulle assunzioni e mobilità del personale tra luoghi di lavoro a rischio diverso per attivare la specifica formazione; - essere informato sugli eventi infortunistici, ai fini di rilevazione epidemiologica e di indagine interna mirata alle cause. Incidenti, ai fini di indagine sulle cause e di prevenzione di ulteriori eventi; - essere informato sulle Malattie professionali e cause di servizio, come momenti di verifica di eventuali malfunzionamenti del sistema prevenzione; REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 21

23 - programmare con l ausilio del Servizio Tecnico la redazione dei Piani di Emergenza ed evacuazione per le diverse strutture aziendali; - predisporre, di concerto con la Direzione e il Servizio Tecnico, le procedure di comportamento in caso di pericolo grave ed immediato con assegnazione dei compiti alle diverse figure professionali per la gestione dell'attività fino al ritorno in condizioni normali; - collaborare con l U.O. Formazione all aggiornamento del piano formativo aziendale. 9. L Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Con la delibera del Direttore Generale n 2 del 01/07/2014 avente per oggetto revoca della Deliberazione n 168 del 24/01/2014 e revisione quadro organizzativo del Servizio di Prevenzione e Protezione è anche stato rivisto il quadro organizzativo del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell art. 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, così come definito dall art. 2 p.1, assegnando ad esso i compiti di cui all art. 33, sono stati altresì nominati gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e sono stati a quest ultimi assegnati i compiti di cui all art. 33 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 10. Il Medico competente Il Medico Competente, ai sensi dell art. 25 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., è un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38 del D. Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all articolo 29 dello stesso D. Lgs., con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria, per la predisposizione dell attuazione delle misure per la tutela della salute e dell integrità psico-fisica dei lavoratori, pe l attività di formazione ed informazione dei lavoratori, per la parte di competenza, per l organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro e per l attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi di responsabilità sociale. In particolare il Medico Competente: a) partecipa alla valutazione dei rischi; REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 22

24 b) collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'amministrazione o della struttura operativa e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; c) effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro; d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale; e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; g) comunica ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di tali risultati; h) congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli devono essere forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza; i) fatti salvi i controlli sanitari di cui al comma 3, effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali; j) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso; k) collabora all'attività di formazione e informazione dei lavoratori; l) qualora il Medico Competente, a seguito degli accertamenti preventivi e periodici, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 23

25 11. Il Medico autorizzato Al Medico autorizzato è affidata la sorveglianza medica del personale esposto a radiazioni ionizzanti classificato di categoria A. A lui compete organizzare ed attuare l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti, di cui al D. Lgs. 230/ L Esperto Qualificato L'esperto qualificato assicura la sorveglianza fisica per le attività disciplinate dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i e in particolare quanto previsto dagli artt. 79, 80, 81 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. Oltre alle figure su nominate, vengono individuati i Dirigenti con il compito di fornire servizi che oltre ad avere responsabilità diretta del personale ad essi subordinato, rivestono funzioni peculiari in materia di sicurezza, nell ambito delle quali danno attuazione, ciascuno per le proprie attribuzioni, alle decisioni del Direttore Generale o del Delegato. In particolare: 13. Il Servizio Tecnico Il Servizio Tecnico è incaricato di: - attuare gli interventi strutturali ed impiantistici programmati, provvedendo, con la collaborazione del SPP, affinché i locali di lavoro, gli impianti e le attrezzature siano adeguati alle norme di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida per l edilizia ospedaliera, alle norme tecniche specifiche in particolare quelle indirizzate al superamento delle barriere architettoniche; - sovraintendere alla manutenzione degli immobili e degli impianti; - gestire gli adempimenti relativi ai lavori di costruzione in appalto di propria competenza come indicato all art. 96 del D.Lgs 81/08 dove è prevista la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (S.O.S.), con l accettazione da parte delle singole imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) o curare l applicazione dell art.26 del D.Lgs 81/08 (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali DUVRI) in collaborazione col SPP. Tale documento, in forma preliminare, deve essere REDATTO A CURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 24

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