Comune di Fiorano Modenese Provincia di Modena

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1 Comune di Fiorano Modenese Provincia di Modena REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO, SALE BILIARDO, SALE GIOCHI, SALE BINGO ED AGENZIE DI SCOMMESSE Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 14 del 27/02/2014 1

2 INDICE TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI GENERALI 3 ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI 3 ART. 2 - DEFINIZIONI 3 ART. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI DELL ESERCENTE 5 ART. 4 - RAPPRESENTANZA 5 ART. 5 - CARATTERISTICHE DEI GIOCHI 5 TITOLO II SALE GIOCHI, SALE BILIARDO, SALE BINGO ED AGENZIE DI SCOMMESSE 6 ART. 6 CARATTERISTICHE DEI LOCALI 6 ART. 7 - REQUISITI LOGISTICI 7 ART. 8 PROCEDIMENTO PER APERTURA, SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO SEDE ED AMPLIAMENTO DI SALE GIOCHI, SALE BILIARDI, SALE BINGO ED AGENZIE DI SCOMMESSE 7 ART. 9 PROCEDIMENTO PER SUBINGRESSO, RIDUZIONE DI SUPERFICIE E CESSAZIONE ATTIVITÀ DI SALE GIOCHI, SALE BILIARDI, SALE BINGO ED AGENZIE DI SCOMMESSE 8 ART SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL ATTIVITÀ 9 TITOLO III DISCIPLINA DEI GIOCHI LECITI - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI DA GIOCO ALL INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI, AREE PUBBLICHE E CIRCOLI PRIVATI 9 ART DISCIPLINA DEL GIOCO DELLE CARTE E DEGLI ALTRI GIOCHI LECITI 9 ART APPARECCHI INSTALLABILI 10 TITOLO IV NORME COMUNI 10 ART. 13 REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA 10 ART OBBLIGHI DEL TITOLARE DI SALA GIOCHI, SALA BILIARDI E DELL ESERCENTE DI GIOCHI LECITI IN QUALUNQUE ESERCIZIO INSTALLATI COMPRESI I CIRCOLI PRIVATI 11 ART ORARI 13 ART VIGILANZA E SANZIONI 13 ALLEGATO N. 1 SORVEGLIABILITÀ 18 2

3 TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI 1) Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 86 e 110 del R.D. 18/6/1931 n. 773 e successive modifiche, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), dall'art. 180 e seguenti del R.D. 6/5/1940 n. 635 recante il regolamento di esecuzione dello stesso T.U. e da altre specifiche normative statali 1, il presente regolamento disciplina le modalità di apertura, subingresso, trasferimento di sede, variazione di superficie e gestione di esercizi pubblici adibiti a sale da biliardo, sale giochi, sale bingo ed agenzie di scommesse nonché le modalità di installazione e gestione degli apparecchi per giochi leciti in altri locali, compresi quelli per l'esercizio dei giochi di abilità a distanza, le sale scommesse, le agenzie per la raccolta delle scommesse e le sale bingo. 2) Con il presente regolamento l Amministrazione comunale persegue i seguenti obiettivi e finalità: a) trasparenza e qualità del mercato; b) libera concorrenza e qualità di impresa; c) tutela degli utilizzatori ed in particolare di fasce più vulnerabili di consumatori; d) prevenzione delle forme di gioco compulsivo, problematico e patologico e) tutela dell ordine pubblico 2 ; f) semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede e variazione di superficie; g) adeguamento degli esercizi esistenti alle disposizioni vigenti; h) controlli e vigilanza. ART. 2 - DEFINIZIONI 1) Ai fini del presente Regolamento si definiscono: - esercente : il titolare di licenza di cui agli art. 86 o 88 del TULPS; - gestore : chi esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, esercizi commerciali, circoli ed associazioni di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo; - utente : il giocatore. 2) Per sala pubblica per biliardi, in seguito chiamata "sala biliardi, si intende un locale aperto al pubblico, allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e dotato di almeno 4 tavoli da gioco. 1 In particolare v. Decreti del Direttore Generale dell Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato - del Ministero dell Economia e Finanze del 27 ottobre 2003 e del 18 gennaio V. Sentenza n. 19/2008 del TAR per l Emilia Romagna Sez. II di Bologna Il principio di libertà d impresa e di tutele della concorrenza deve coordinarsi con altre esigenze, anche di ordine pubblico, che possono giustificare il permanere di limiti e prescrizioni a tutela di interessi di carattere generale. 3

4 3) Per sala pubblica per giochi leciti, in seguito chiamata "sala giochi", si intende un locale o un area aperta al pubblico allestiti specificatamente per lo svolgimento: a) di giochi leciti e dotati di almeno n. 6 apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e/o 7 dell art. 110 del T.U.L.P.S., oltre ad altri apparecchi di cui alla lettera c); b) di giochi leciti, compresi i tornei di gioco o altri giochi di ruolo; c) di giochi leciti meccanici, elettromeccanici e altri giochi non rientranti nelle tipologie dei cui ai commi 6 e/o 7 dell art. 110 del T.U.L.P.S., quali, ad esempio:biliardi, biliardini, flipper o juke-box. 4) Per installazione e gestione di apparecchi da gioco s intende l attività secondaria esercitata da titolari di pubblici esercizi, esercizi commerciali, circoli ed associazioni che installano o consentono a gestori terzi l installazione nel proprio locale di un numero massimo di 5 apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e/o 7 dell art. 110 del T.U.L.P.S. 5) Per esercizi già autorizzati all installazione di apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell art. 110 del T.U.L.P.S. che, ai sensi dell art. 86, comma 3, lettera c) dello stesso T.U.L.P.S. non necessitano di ulteriore autorizzazione, s intendono i seguenti: a) esercizi autorizzati ai sensi della legge Emilia Romagna 26/7/2003 n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (bar, caffè, ristoranti, fast food, osterie, trattorie e simili); b) stabilimenti balneari; c) strutture ricettive alberghiere di cui ai commi 6 e 7 dell art. 4 della legge Emilia Romagna n. 16 del 28/7/2004 e successive modificazioni ed integrazioni comprendenti alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi e villaggi turistici. d) sale giochi di cui all art. 86, comma 1, del T.U.L.P.S.; e) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili che esercitano anche attività di somministrazione alimenti o bevande ai sensi del DPR 235/2001; f) sale bingo di cui al D.M. 31/1/2000 n. 29; g) agenzie di scommesse ed altri punti di vendita, previsti dall art. 38 comma. 2 e 4 del D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito in L. 4/8/2006 n. 248 aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici e in possesso di licenza di cui all art. 88 del TULPS. I "punti di commercializzazione", cioè gli esercizi che vendono ricariche per le "carte gioco" e/o mettono a disposizione terminali di gioco per il collegamento con il concessionario autorizzato, non necessitando della licenza ex art. 88 TULPS, qualora intendano installare apparecchi di cui ai commi 6 o 7 dell art. 110 del TULPS devono presentare apposita S.C.I.A. alla stregua degli esercizi di cui al precedente comma 4. 6) Ai fini dell applicazione dell art. 3 comma 4 del Decreto del Direttore Generale dell Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (aams) del 27/10/2003 che prevede Negli esercizi di cui ai commi 1 (bar ed esercizio assimilabile), comma 2 (ristorante ed esercizio assimilabile), comma 3 (stabilimento balneare), comma 7 4

5 (esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi) e comma 8 (circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili) dell articolo 2, gli apparecchi o congegni di cui all articolo 110, commi 6 del TULPS non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie, gli apparecchi devono essere separati da uno spazio minimo di almeno metri 1,5. ART. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI DELL ESERCENTE 1) Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o gli amministratori delle società di capitali che hanno potere di rappresentanza della società devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del R.D. 773/1931 e dagli artt. 1 e 3 della Legge 27 dicembre 1956 n e successive modificazioni. Le stesse persone non devono essere state dichiarate fallite o, qualora fallite, nei loro confronti deve essere stato emanato il decreto di chiusura del fallimento da parte del giudice. Nei confronti delle medesime persone e della società non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modifiche (Legge c.d. antimafia). ART. 4 - RAPPRESENTANZA 1) Secondo quanto previsto dall art. 93 del T.U.L.P.S. il soggetto tenuto a presentare la segnalazione certificata d inizio attività ai sensi dell art. 19 della legge 241/1990 può condurre l esercizio mediante un rappresentante. A tale scopo il dichiarante deve darne comunicazione scritta al Comune unitamente al consenso scritto del rappresentante. 2) Il rappresentante deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi indicati all art. 3. ART. 5 - CARATTERISTICHE DEI GIOCHI 1) I giochi disciplinati dal presente Regolamento devono rispondere alle caratteristiche previste dall art. 110 del T.U.L.P.S., dalla Legge 6/10/1995, n. 425, dall art. 22 della Legge 27/12/2002 n. 289 e successive modifiche e integrazioni e dalla relativa normativa di attuazione. 2) Secondo quanto previsto dall art. 6 del Decreto direttoriale n. 133/UDG esternamente a ciascun apparecchio di cui al comma 7 dell art. 110 del T.U.L.P.S. devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana: a) il costo della partita; b) le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti; c) l età minima del giocatore consigliata per l utilizzo del gioco. 5

6 3) L installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco è consentita nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme che disciplinano il settore 3. 4) Non è soggetta al presente Regolamento l installazione e la gestione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 e la loro presenza non è conteggiata ai fini dell art. 3 del Decreto Direttoriale dell Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (aams) del 27 ottobre 2003 che prevede che in talune tipologie di esercizi l offerta complessiva del gioco tramite apparecchi o congegni non può riguardare esclusivamente l installazione di apparecchi che consentono vincite in denaro. TITOLO II SALE GIOCHI, SALE BILIARDI, SALE BINGO ED AGENZIE DI SCOMMESSE ART. 6 CARATTERISTICHE DEI LOCALI 1) I locali adibiti a sala giochi, a sala pubblica biliardi, sale bingo ed agenzie di scommesse devono avere una destinazione d uso compatibile, devono possedere i requisiti richiesti dal R.U.E., devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e devono essere conformi a quanto previsto dall art. 51 della Legge 16/1/2003 n. 3 e successive modifiche recante la normativa sulla tutela della salute dei non fumatori. I medesimi esercizi devono, comunque, essere dotati di almeno due servizi igienici per il pubblico, separati per uomini e donne, con antibagno. 2) Oltre ai requisiti di cui al comma 1, i locali adibiti a sala giochi, a sala pubblica biliardi, sale bingo ed agenzie di scommesse ai sensi dell'art. 153 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, recante il regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., devono essere sorvegliabili. Tale requisito si intende posseduto se sussistono le condizioni previste dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 così come modificato dal D.M. 5 agosto 1994 n. 534 (riportate in calce al presente Regolamento). 3) E vietata l installazione all aperto di apparecchi da gioco di cui all art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S 4. 4) Nelle sale giochi, sala pubblica biliardi, sale bingo ed agenzie di scommesse è ammessa l'attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici nel rispetto della normativa che disciplina la materia. 3 Codice delle Comunicazioni (D.lgs. 259/2003, art. 25), D.l. 27/7/2005 n. 144 conv. in L. 31/7/2005 n. 155 e succ. mod., D.M. 16/8/2005, Legge Emilia Romagna 21/5/2007 n. 6 ed eventuale Regolamento Comunale sui centri di telefonia. 4 Il divieto è stato inserito in applicazione di quanto previsto dai decreti del Direttore Generale aams del 27/10/2003 e del 18/1/

7 ART. 7 - REQUISITI LOGISTICI 1) Oltre ai requisiti di cui al precedente art. 6, le sale giochi, come definite all art. 2, comma 3 lettera a), le sale bingo di cui al D.M. 31/1/2000 n. 29 nonché le agenzie di scommesse ed altri punti di vendita, previsti dall art. 38 comma. 2 e 4 del D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito in L. 4/8/2006 n. 248 aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici e in possesso di licenza di cui all art. 88 del TULPS devono rispettare, altresì quanto previsto ai successivi commi 2 e 3. 2) Le sale giochi, sale bingo ed agenzie di scommesse individuate al comma 1 devono essere distanti almeno 250 metri da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, centri di aggregazione giovanile e altre strutture eventualmente individuate dalla Giunta comunale. La misurazione delle distanze deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve. 3) Le sale giochi, sale bingo ed agenzie di scommesse individuate al comma 1 devono essere ubicate in immobili distanti almeno 250 metri dal più vicino insediamento abitativo. La misurazione della distanza deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve. 4) Ai sensi dell art. 6, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 5/2013 le disposizioni di cui ai commi precedenti restano in vigore sino all approvazione, da parte dell Amministrazione comunale, di diverse disposizioni in ordine alla localizzazione, agli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze nell ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica. ART. 8 PROCEDIMENTO PER APERTURA, SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO SEDE E AMPLIAMENTO DI SALE GIOCHI, SALE BILIARDI, SALE BINGO ED AGENZIE DI SCOMMESSE 1) L apertura, il trasferimento di sede e l ampliamento di una sala giochi, di una sala per biliardi, sala bingo ed agenzie di scommesse sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 2) La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui al primo comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni: a) dati anagrafici del richiedente; b) dati dell impresa; c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all insegna di esercizio, alla superficie utile, alla superficie destinata ai giochi; d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze (AAMS 9 settembre 2011), recante nuove disposizioni in materia di istituzione dell elenco di cui all articolo 1, comma 82, Legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni; e) attestato di avvenuta partecipazione ai corsi di formazione predisposti 7

8 dalle AUSL sui rischi del gioco patologico previsti dall articolo 6, comma 4, della Legge Regionale 4 luglio 2013, n. 5; f) planimetria in scala 1:100 e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate; g) dichiarazione del rispetto della distanza minima prevista al precedente articolo 7, commi 2 e 3; h) dichiarazione di conformità alla normativa antincendio di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni; i) valutazione d impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato. ART. 9 PROCEDIMENTO PER SUBINGRESSO, RIDUZIONE DI SUPERFICIE E CESSAZIONE ATTIVITÀ DI SALE GIOCHI, SALE BILIARDI, SALE BINGO ED AGENZIE DI SCOMMESSE 1) Ai sensi del combinato disposto dell art 12 bis del R.D. 635/1940, aggiunto dall art. 2 del D.P.R n. 311, e dell art. 19 della Legge n. 241/1990 nel caso di morte del titolare di una sala giochi, di una sala biliardi, di una sala bingo e di una agenzia di scommesse l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra può continuare la medesima attività presentando il titolo del subingresso e una Segnalazione Certificata d Inizio Attività entro i tre mesi successivi alla data della morte del dante causa. 2) Il Dirigente competente, ai sensi dell art.19 della Legge n. 241/1990, ordina la cessazione immediata dell'attività se il subentrante o il rappresentante risultano privi dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 3. 3) Il trasferimento della proprietà o della gestione di una sala giochi, di una sala biliardi, di una sala bingo e di una agenzia di scommesse per atto fra vivi è soggetto a Segnalazione Certificata d Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune. Unitamente alla SCIA il subentrante deve presentare alternativamente: a) l'atto di compravendita o di affitto d'azienda o altro titolo in visione, b) l'attestazione del notaio comprovante la stipula dell atto, c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante tutti i dati del contratto stipulato, compreso il nome del notaio rogante o autenticante. 4) In caso di subingresso per acquisto d azienda, con contestuale modifica dei locali o delle strutture, qualora il locale non abbia i requisiti richiesti dal presente regolamento, l amministrazione comunale può richiedere l adeguamento o, se questo non è materialmente possibile, il trasferimento di sede. 5) La riduzione della superficie e la cessazione di una sala giochi, di una sala biliardi, di una sala bingo e di una agenzia di scommesse sono soggette a Segnalazione (SCIA) ai sensi dell art. 19 della Legge 241/90. 6) Le Segnalazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 hanno effetto immediato. ART SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL ATTIVITÀ 8

9 1) L esercente l attività di sala giochi, di sala biliardi, sala bingo ed agenzia di scommesse può sospendere l'attività per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di ciascun anno, salvo casi di forza maggiore. Se la chiusura si protrae per oltre otto giorni consecutivi deve inviare preventivamente una comunicazione scritta al Comune, ai sensi dell art. 99 del T.U.L.P.S. TITOLO III DISCIPLINA DEI GIOCHI LECITI - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI DA GIOCO ALL INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI, AREE PUBBLICHE E CIRCOLI PRIVATI ART DISCIPLINA DEL GIOCO DELLE CARTE E DEGLI ALTRI GIOCHI LECITI 1) Il gioco delle carte e di altri giochi leciti di società, l installazione del biliardo, del calciobalilla e di altri apparecchi da gioco meccanici e automatici esercitati come attività accessoria all interno di pubblici esercizi ed esercizi commerciali sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con effetto immediato ai sensi del combinato disposto dell art. 86 del T.U.L.P.S. e dell art. 19 della L. n. 241/90. La SCIA deve essere presentata utilizzando la specifica modulistica allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). 2) In caso di circoli privati la SCIA d esercizio dei giochi leciti di cui al comma 1 deve essere presentata solo se i giochi si svolgono negli stessi locali in cui si effettua l attività di somministrazione di alimenti o bevande Negli altri locali, anche se comunicanti col locale adibito alla somministrazione, lo svolgimento dei giochi e l installazione e/o l esercizio dei predetti apparecchi è libera 5. Invece, per quanto riguarda l installazione degli apparecchi di cui all art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., sempre nei circoli privati, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere presentata solo per gli apparecchi collocati in locali diversi da quelli abilitati alla somministrazione di alimenti e/o bevande. 3) Poiché gioco delle carte e di altri giochi leciti di società di cui al comma 1 non sono configurabili come apparecchi da gioco, la loro presenza non è conteggiata ai fini dell art. 3 del Decreto Direttoriale aams del 27 ottobre 2003 che prevede che in talune tipologie di esercizi l offerta complessiva del gioco tramite apparecchi o congegni non può riguardare esclusivamente l installazione di apparecchi che consentono vincite in denaro. ART APPARECCHI INSTALLABILI 5 Cfr. Circolare del Ministero dell Interno n /12000 a del 19/2/1972 9

10 1) I congegni e gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell art. 110 del TULPS possono essere installati nei pubblici esercizi definiti al precedente art. 2 comma 5 nel rispetto delle norme stabilite con decreto del Direttore generale dell Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (aams) ai sensi del combinato disposto dell art. 110, comma 3 del TULPS e dell art. 22, comma 6 della Legge n. 289/2002. Ferma restando la specifica competenza dell autorità di pubblica sicurezza, attualmente sono in vigore il decreto interdirettoriale del Direttore Generale dell aams del 27/10/2003 concernente la determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS che possono essere installati presso esercizi pubblici e circoli privati e le relative prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi e il decreto del Direttore Generale dell aams emanato di concerto con il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18/01/2007 che stabilisce il numero massimo di apparecchi o congegni che possono essere installati presso le diverse tipologie di punti vendita, di raccolta di diversi giochi, scommesse e concorsi e le relative limitazioni e prescrizioni. 2) I congegni e gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell art. 110 del TULPS possono essere installati in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli di cui al comma 1, in aree aperte al pubblico e in circoli privati ai sensi dell art. 86 comma 3 del TULPS, così come modificato dalla legge 23/12/2005 n. 266, art. 1 comma 534. In tali casi il richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all art. 3 del presente Regolamento e deve presentare preventivamente una dichiarazione d inizio attività ai sensi dell art. 19 della legge 241/1990 ad effetto immediato. In mancanza della fissazione da parte del Direttore generale dell Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del numero massimo di apparecchi installabili in tali tipologie di imprese, si applica quanto previsto per i bar ed esercizi similari. 3) Secondo quanto previsto dall art. 3, comma 1, del Decreto direttoriale AAMS è vietata l installazione di apparecchi o congegni di cui all articolo 110, comma 6 del TULPS negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all interno delle pertinenze di luoghi di culto. TITOLO IV NORME COMUNI ART. 13 REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA 1) Le attività di cui all articolo 1 del presente regolamento devono essere revocate nei seguenti casi: a) Sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi di cui all art 3 del presente regolamento; b) Sospensione dell attività per un periodo superiore a 8 giorni senza averne data preventiva comunicazione al Comune (art. 99 del T.U.L.P.S.); 10

11 c) Mancata riattivazione dell esercizio entro il termine del periodo di chiusura comunicato. Detto periodo, comunque, non può essere superiore a 3 mesi (art. 99 del T.U.L.P.S.), salvo proroga per comprovata necessità; d) Perdita dei requisiti di sorvegliabilità del locale come definiti all art. 6, comma 2 del presente Regolamento; e) Perdita dei requisiti strutturali di cui all art. 6 comma 1. 2) Le segnalazioni presentate ai sensi dell art. 19 della L. 241/90 di installazione di apparecchi da gioco in esercizi non soggetti alla licenza di cui agli articoli 86 e 88 del TULPS e il diritto alla gestione degli apparecchi da gioco previsti agli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S. decadono se: a) E revocato o dichiarato decaduto l esercizio dell attività principale, b) La titolarità dell attività principale è trasferita ad altro soggetto senza che sia comunicato il trasferimento della titolarità degli apparecchi da gioco; c) E sopravvenuta la mancanza dei requisiti soggettivi di cui all art 3 del presente regolamento. ART OBBLIGHI DEL TITOLARE DI SALA GIOCHI, SALA BILIARDI E DELL ESERCENTE DI GIOCHI LECITI IN QUALUNQUE ESERCIZIO INSTALLATI COMPRESI I CIRCOLI PRIVATI 1) L esercente ha l obbligo di tenere esposto in luogo ben visibile al pubblico: a) la tabella dei giochi proibiti di cui all art. 110 del T.U.L.P.S., vidimata dal Dirigente competente, contenente l elenco dei giochi vietati stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse; b) un cartello recante la riproduzione degli artt. 101 del T.U.L.P.S. e 173, 176, 181 e 186 del R.D. 635/1940 (art. 180 regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 635/1940); c) nelle sale da biliardo l esercente deve esporre in modo visibile il costo della singola partita al biliardo ovvero il costo orario (art. 110, comma 1 T.U.L.P.S.). d) esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili ed espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti (art. 12 D.Dir ) e) esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell art. 110 del T.U.L.P.S. devono essere esposti, in modo visibile ed in 11

12 lingua italiana: il costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti, nonché il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all art. 110 comma 8 del T.U.L.P.S. (art. 2, comma 11 Decreto Direttoriale 4/12/2003 come modificato dall art. 1 comma 5 del Decreto Direttoriale 19/09/ ) L esercente, oltre al rispetto della normativa vigente in materia di giochi, ha l obbligo: a) di far osservare il divieto di utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6 dell art. 110 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18 (art. 110, comma 8 del T.U.L.P.S.); b) di consentire l utilizzo degli apparecchi e congegni di cui al comma 7 dell art. 110 del T.U.L.P.S. soltanto ai maggiori di anni 14 (v. tabella giochi proibiti del Questore di Modena), ovvero ai minori di tale età, purché accompagnati da un genitore o da un parente (o incaricato) maggiorenne. c) di consentire l'accesso ai giochi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) soltanto ai maggiori di anni 14 (v. prescrizione presente nella tabella dei giochi proibiti del Questore di Modena); d) di impedire che il locale diventi punto di ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini (art. 100 T.U.L.P.S.); e) di attenersi alle prescrizioni impartite dall Autorità; f) di rispettare l orario fissato dal Comune con ordinanza sindacale. 3) Secondo quanto disposto dall art. 18 del RD 635/1940 le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti; l'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca della licenza. 4) Nel caso in cui una società esercente l attività di gestione di un esercizio di cui all art 2, comma 2 o 3 (sala pubblica per biliardi o sala pubblica per giochi leciti) subisca modifiche riguardanti la natura giuridica, la denominazione o ragione sociale il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell ubicazione dell esercizio, la compagine sociale che comporti il cambio del/i legale/i rappresentante/i deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del/i nuovo/i legale/i rappresentante/i. 5) La nomina e la cessazione del rappresentante devono essere preventivamente comunicate al Comune a cura del legale rappresentante della società, utilizzando la modulistica fornita dal Comune o modello conforme. La comunicazione della nomina di un nuovo rappresentante deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dell incarico da parte dello stesso. 12

13 ART ORARI 1) La fascia oraria di apertura delle sale giochi, delle sale biliardi, delle sale bingo e delle agenzie di scommesse è fissata con apposita ordinanza del Sindaco. Nella stessa ordinanza, o con altri provvedimenti, potranno essere adottate norme a tutela della pubblica quiete e sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno. 2) In caso di accertata incompatibilità con le attività circostanti, di ripetuto e comprovato disturbo alla quiete pubblica, per tutelare alcune fasce di consumatori e sovrintendere alla viabilità ed ad altri aspetti della realtà urbana potranno essere adottati provvedimenti specifici finalizzati a ridurre l orario di apertura degli esercizi. 3) E obbligatorio esporre all esterno della sala giochi, della sala biliardo, della sala bingo e dell agenzia di scommesse un cartello indicante gli orari di apertura e chiusura. 4) Ai sensi dell art. 186 del R.D. 635/1940 l esercizio degli apparecchi da gioco installati all interno dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali è consentito esclusivamente nello stesso orario di apertura previsto per l attività principale. ART VIGILANZA E SANZIONI 1) In caso di violazione alle norme citate del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e successive modifiche e integrazioni si applicano le sanzioni indicate dallo stesso TULPS e, più precisamente, le seguenti: a) Sanzione pecuniaria prevista all art. 17 bis, comma 1 del T.U.L.P.S. (da 516,00 a 3.098,00) in caso di: a1. Esercizio senza licenza dell attività di sala giochi, o di giochi leciti delle carte o da tavolo o installazione senza licenza di apparecchi da gioco in attività che non sono già autorizzate ai sensi dell art. 86 o 88 del T.U.L.P.S. Costituisce esercizio senza licenza l inizio dell attività prima della presentazione della SCIA o prima che la stessa acquisisca efficacia, anche in seguito a subingresso (violazione art.86 T.U.L.P.S.). Si considera sala giochi abusiva anche l esercizio che installi un numero di giochi leciti superiore a cinque. Si applica la misura interdittiva della cessazione dell attività prevista dall art. 17 ter T.U.L.P.S.; a2. Esercizio dell attività con licenza decaduta o sospesa o revocata (violazione art.86 T.U.L.P.S.) Si applica la misura interdittiva della cessazione dell attività prevista dall art. 17 ter T.U.L.P.S.; a3. Esercizio dell attività con rappresentante non autorizzato (violazione art. 8 T.U.L.P.S. anche nel caso previsto dall art. 15, comma 5, del presente regolamento) Si applica la misura interdittiva dell eventuale sospensione dell attività prevista dall art. 17 ter T.U.L.P.S. Può essere applicata la 13

14 sanzione accessoria prevista dall art. 17 quater T.U.L.P.S. della sospensione dell attività per non più di 3 mesi; b) Sanzione pecuniaria prevista all art. 221 bis, comma 2 del T.U.L.P.S. (da 154,00 a 1.032,00) in caso di: b1. mancata esposizione della tariffa dei prezzi (art. 180, comma 1, regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 635/1940); b2. mancata esposizione del cartello recante la riproduzione degli articoli 101 del T.U.L.P.S. e 173, 176, 181 e 186 del R.D. 635/1940 (art. 180, comma 2, regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 635/1940); b3. mancato sgombero dei locali successivamente all ora di chiusura (art. 186 regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 635/1940). Si applica la misura interdittiva dell eventuale sospensione dell attività prevista dall art. 17 ter T.U.L.P.S. Può essere applicata la sanzione accessoria prevista dall art. 17 quater T.U.L.P.S. della sospensione dell attività per non più di 3 mesi. c) Sanzione pecuniaria prevista all art 110, comma 8 bis del T.U.L.P.S. per aver consentito l uso di apparecchi di cui al comma 6 dell art.110 TULPS ai minori di anni 18 (da 500,00 a 3.000,00). Si applica la sanzione accessoria della chiusura dell esercizio per un periodo non superiore a 15 giorni; d) Sanzione pecuniaria prevista all art 110, comma 9 lett. c) del T.U.L.P.S. (da 1.000,00 a 6.000,00 per ciascun apparecchio): d1. per aver consentito l uso di apparecchi conformi a quanto previsto dell art.110 comma 6 o comma 7 T.U.L.P.S. corrispondendo tuttavia, a fronte delle vincite, premi in denaro o di altra specie diversi da quelli ammessi; d2. per aver installato apparecchi di cui al comma 7 dell art. 110 del T.U.L.P.S. che esternamente non riportano in modo chiaramente visibile ed espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti (art. 12 Decreto Direttoriale ); d3. per aver installato apparecchi di cui al comma 6 dell art. 110 del T.U.L.P.S. che esternamente non riportano in modo chiaramente visibile ed espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco, la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti e il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 (art. 2, comma 11 Decreto Direttoriale come modificato dall art. 1 comma 5 del Decreto Direttoriale 19 settembre 2006). Si applica la sanzione accessoria della confisca degli apparecchi (art. 110, comma 9 bis T.U.L.P.S.) e, in caso di reiterazione, l aams per 5 anni non rilascia nuovi nulla osta per la messa in esercizio o per la distribuzione di apparecchi dei commi 6 o 7 dell art. 110 T.U.L.P.S. (art. 110 comma 9 lett. e) TULPS). Se l autore degli illeciti è titolare di licenza di cui agli artt.86 o 88 del T.U.L.P.S., la licenza è sospesa da 1 a 30 giorni e, in caso di reiterazione della 14

15 violazione ai sensi dell art. 8-bis della L. 689/91, la licenza è revocata (art. 110, comma 10 TULPS). Il Questore applica la misura interdittiva della sospensione della licenza per un periodo fino a 15 giorni quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni e) Sanzione pecuniaria prevista all art 110 comma 9 lett. d) del T.U.L.P.S. per aver installato o consentito l uso di apparecchi dell art.110 comma 6 o comma 7 T.U.L.P.S. senza nulla osta (da da 500,00 a 3.000,00 per ciascun apparecchio). Si applica la sanzione accessoria della confisca degli apparecchi (art. 110 comma 9 bis T.U.L.P.S.) e, in caso di reiterazione, l aams per 5 anni non rilascia nuovi nulla osta per la messa in esercizio o per la distribuzione di apparecchi dei commi 6 o 7 dell art. 110 T.U.L.P.S. (art. 110 comma 9 lett. e) T.U.L.P.S.). Il Questore applica la misura interdittiva della sospensione dell attività per un periodo fino a 15 giorni quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni f) Sanzione pecuniaria prevista all art 110 comma 9 lett. f) del T.U.L.P.S. per omessa apposizione del nulla osta sugli apparecchi comma 6 o comma 7 dell art.110 T.U.L.P.S. (da 500,00 a 3.000,00 per ciascun apparecchio). Si applica la sanzione accessoria della confisca degli apparecchi (art. 110 comma 9 bis T.U.L.P.S.) e, in caso di reiterazione, l aams per 5 anni non rilascia nuovi nulla osta per la messa in esercizio o per la distribuzione di apparecchi dei commi 6 o 7 dell art. 110 T.U.L.P.S. (art. 110 comma 9 lett. e) T.U.L.P.S.). Se l autore degli illeciti è titolare di licenza di cui agli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S., la licenza è sospesa da 1 a 30 giorni e, in caso di reiterazione della violazione ai sensi dell art. 8-bis della L. 689/91, la licenza è revocata (art. 110 comma 10 T.U.L.P.S.); Il Questore applica la misura interdittiva della sospensione della licenza per un periodo fino a15 giorni quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni. g) Sanzione penale ai sensi dell art. 17 T.U.L.P.S. dell arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206,00 in caso di: g1. mancata esposizione della tabella dei giochi vietati (art. 110, comma 1); g2. esposizione in modo non visibile della tabella dei giochi vietati (art. 110, comma 1); g3. mancata esposizione della tariffa del biliardo (art. 110, comma 1); g4. mancata osservanza delle prescrizioni disposte dal Questore nella tabella dei giochi proibiti (art. 9 T.U.L.P.S. in relazione all art. 110, comma 1, T.U.L.P.S.) tra cui : 15

16 - consentire l utilizzo degli apparecchi e congegni di cui al comma 7 dell art. 110 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 14; (v. art. 15, comma 2 lett. b); - consentire l'accesso a giochi diversi da quelli previsti dai commi 6 e 7 dell art.110 T.U.L.P.S. ai minori di anni 14 (v. art. 15, comma 2 lett. c). h) Sanzione penale ai sensi dell art. 221, comma 2, T.U.L.P.S. dell arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 in caso di insegne dell esercizio in lingua straniera o con la lingua straniera al primo posto con caratteri più appariscenti (art. 18, comma 1 del RD 635/1940). Si applica la sanzione accessoria dell eventuale revoca della licenza (art. 18 comma 3 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 635/1940). i) Sanzione penale ai sensi dell art. 718 del codice penale dell arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda non inferiore a 206,00 in caso di esercizio di gioco d azzardo in luogo pubblico, o aperto al pubblico o in circolo privato; j) Sanzione penale ai sensi dell art.720 del codice penale dell arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 516,00 per chi prende parte ad un gioco d azzardo; k) Sanzione penale ai sensi dell art.723 del codice penale dell arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda non inferiore a 206,00 per l esercente di un pubblico esercizio che tollera lo svolgimento di giochi non d azzardo ma vietati dal questore nella tabella dei giochi vietati. 2) Per le seguenti violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione da 75,00 a 450,00: a) installazione di apparecchi o congegni di cui all articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. in modo che non siano separati da uno spazio minimo di almeno metri 1,5 dagli apparecchi di altre tipologie (art. 2, comma 6); b) installazione all esterno o al di fuori delle aree autorizzate di apparecchi da gioco di cui all art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (art.6 comma 3); c) apposizione all'esterno della struttura di insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l attività di somministrazione esercitata all'interno della sala giochi (art. 6, comma 5); d) installazione di apparecchi da gioco in numero superiore a quello massimo stabilito dai Decreti Direttoriali AAMS 27/10/2003 e 18/01/2007 (art.13, comma 1); e) installazione di apparecchi o congegni di cui all articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all interno delle pertinenze di luoghi di culto (art.13, comma 3); f) omessa esposizione all esterno della sala giochi del cartello degli orari (art.16 comma 3). 3) Per le seguenti violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione da 50,00 a 300,00: a) omessa comunicazione delle modifiche riguardanti la natura giuridica, la denominazione o ragione sociale il trasferimento della sede legale che non 16

17 comporti il trasferimento dell ubicazione dell esercizio, la compagine sociale che comporti il cambio del/i legale/i rappresentante/i del legale rappresentante di società titolare di esercizio di cui all art 2 comma 2 o 3 (sala pubblica per biliardi o sala pubblica per giochi leciti - art. 15, comma 4); b) riduzione della superficie e la cessazione di una sala giochi o di una sala biliardi senza segnalazione (SCIA) ai sensi dell art. 19 della Legge 241/90 art. 10, comma 4 4) Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 150,00. 5) Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all art. 17 della Legge 24/11/1981 n. 689, ad applicare le sanzioni e ad introitare i proventi. per le violazioni dell art.86 6 T.U.L.P.S., per le violazioni dell art.180 del Regolamento T.U.L.P.S. 7 e per le violazioni alle norme del presente regolamento. 6) Per le violazioni degli artt. 8, 110 comma 8, del T.U.L.P.S e 186 del Regolamento del T.U.L.P.S. l autorità amministrativa competente è il Prefetto; i proventi vengono introitati dallo Stato. 7) Per le violazioni dell art. 110, comma 9 lett.c), lett. d) e lett. f) del T.U.L.P.S l autorità amministrativa competente è il direttore dell Ufficio Regionale dell aams; i proventi vengono introitati dallo Stato. 8) Il procedimento per l applicazione delle sanzioni è regolato dalla Legge 24/11/1981 n Il Ministero dell Interno con risoluzione prot. n. 27/-1/A-21 del , diretta alla Prefettura di Ancona, ha affermato che, in seguito alla modifica dell art. 117 Cost. la competenza per le violazioni degli artt.86 e 115 del TULPS è della Regione. La Regione Emilia Romagna ha avvalorato questo parere con risoluzione prot , precisando che nella nostra regione il rapporto deve essere inoltrato al Sindaco. 7 La Corte costituzionale nella sentenza n.115 del ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art.17 quinquies del TULPS per la parte in cui stabilisce che il rapporto per le violazioni degli art. 84 TULPS e 180 del relativo regolamento debba essere presentato al Prefetto anziché alla Regione. Nella nostra regione il rapporto deve essere inoltrato al Sindaco. 17

18 ALLEGATO n. 1 SORVEGLIABILITÀ Secondo quanto previsto dall art. 5 comma 2 del Regolamento di cui il presente allegato costituisce parte integrante, i locali adibiti a sala gioco, a sala biliardi, a sala bingo e ad agenzia di scommesse devono possedere i seguenti requisiti previsti dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 così come modificato dal D.M. 5 agosto 1994 n. 534 Sorvegliabilità esterna. a) I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per sale gioco devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita. b) Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private. c) In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico. d) Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita. Caratteristiche delle vie d'accesso. e) Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno. Sorvegliabilità interna. f) Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso. g) Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta della licenza di sala giochi e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge. h) In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo. i) Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque. 18

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