Oggetto: Cooperative sociali e collocamento obbligatorio nel decreto-legge

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1 Ufficio Politiche della disabilità /ufficiohandicap Roma, 28 giugno 2008 Prot. n.: Cod. n.: Cgil regionali Federazioni Nazionali di categoria Camere del lavoro Territoriali Dipartimenti e uffici Centro confederale Coordinamento Nazionale H LORO SEDI Oggetto: Cooperative sociali e collocamento obbligatorio nel decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) Carissimi, Il decreto-legge n.112/2008 prevede, tra i tanti numerosi interventi, anche modifiche alle disposizioni in materia di cooperative sociali e collocamento obbligatorio. L art. 39 ( Adempimenti di natura formale nella gestione del rapporto di lavoro, comma 10, punto m) abroga infatti il comma 38 della legge n. 247 del 24 dicembre 2007; il successivo comma 11 prevede poi che, dalla data di pubblicazione del decreto-legge (25 giugno 2008), trovi applicazione l art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003. Si tratta di una tecnica legislativa assai discutibile, che consiste nell abrogare (tra l altro con uno strumento improprio come il decreto-legge), norme che, a loro volta avevano abrogato altre disposizioni legislative, con la finalità di far tornare vigenti quest ultime. Vediamo nel dettaglio il susseguirsi delle disposizioni sulla materia, dalla legge generale sul c. o. n. 68/1999, al d.lgs n. 276/2003, alla legge n. 247/2007 (delle quali alleghiamo, per comodità del lettore gli articoli interessati) e le (possibili) conseguenze della resurrezione dell art. 14 del d.lgs n. 276/ ) La legge generale sul collocamento obbligatorio n. 68/1999, aveva previsto (art. 12 Cooperative sociali ) che gli uffici competenti (servizi provinciali per l impiego) potessero stipulare con i datori di lavoro privati (soggetti agli obblighi del c. o.), con le cooperative sociali e con i disabili liberi professionisti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i liberi professionisti. Le convenzioni presentavano le seguenti caratteristiche: non erano (in linea di massima) ripetibili per lo stesso soggetto; non potevano riguardare più di un lavoratore disabile (datore di lavoro con meno di 50

2 dipendenti) o più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere a copertura della quota d obbligo (datore di lavoro con più di 50 dipendenti); era prevista la contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro; il disabile doveva essere impiegato presso la cooperativa sociale (o presso il libero professionista); la convenzione non poteva eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti. 2) Il d.lgs n. 276/2003 ( Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n, 30 ), aveva introdotto (art Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati ), senza peraltro intervenire espressamente sull art. 12 della legge n. 68/1999, una normativa sostanzialmente differente che (tra l altro) prevedeva: la possibilità di affidare alle convenzioni stesse la definizione dei limiti massimi di percentuale di copertura della quota d'obbligo; l individuazione dei disabili da parte dei servizi pubblici preposti (senza la previsione di un loro espresso consenso, come invece previsto nell art. 12 bis della l. n. 68/1999); l inserimento in cooperativa di disabili si considerava utile ai fini dell assolvimento dell obbligo di collocamento per il datore di lavoro committente; nulla si prevedeva espressamente per il lavoratore disabile, una volta esaurita la commessa. 3) Il Protocollo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, aveva evidenziato i risultati non positivi ai fini dell occupazione dell art. 12 della l. n. 68/1999 e dell art. 14 del d.lgs. n. 276/2003 (risultanti anche dalla III Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge generale sul c. o.), decidendo opportuno di procedere alla riscrittura, con alcuni correttivi, dell art. 12 della legge 68/99 ed alla cancellazione del succitato art 14 del d.lgs n. 276/ ) Il c. 38 della l. n. 247/2007 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale ) aveva abrogato l articolo 14 del d.lgs n. 276/2003; Il comma 37 della l. n. 247/2007 aveva sostituito gli artt. 12 e 13 della l. n. 68/1999 e aggiunto un art. 12 bis. Il nuovo art. 12 (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative) prevede, tra l altro: la contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro; una durata massima di permanenza fuori dell azienda (in cooperative sociali, aziende che occupano meno di 15 dipendenti, liberi professionisti disabili) di dodici mesi (prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti); la non ripetibilità per lo stesso soggetto; la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo (che dà senso a tutta l attività di formazione); il limite massimo di un lavoratore disabile (datore di lavoro con meno di 50 dipendenti) o del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere a copertura della quota d obbligo (datore di lavoro con più di 50 dipendenti). L articolo 12 bis (Convenzioni di inserimento lavorativo) prevede convenzioni per disabili con tipologie di handicap che necessitano di una formazione più mirata con i seguenti requisiti: i disabili inviati in formazione esterna non possono superare il limite del 10% della quota di riserva; la individuazione dei soggetti da avviare in formazione esterna (di competenza dei servizi pubblici preposti) è sottoposta al consenso dei lavoratori interessati; la durata non deve essere inferiore a tre anni; il datore di lavoro deve essere in regola con gli adempimenti di cui al d. lgs. n. 626/1994 (norme sulla sicurezza nel lavoro) e successive modificazioni e non deve avere proceduto, nei dodici mesi precedenti l avviamento lavorativo del disabile, a risoluzioni del rapporto di lavoro (escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo); nell organico deve esserci almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor; alla scadenza

3 della convenzione (salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge), il datore di lavoro committente ( previa valutazione degli uffici competenti), può rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni o assumere il lavoratore disabile in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa. La reviviscenza dell art. 14 del d.lgs n. 276/2003, realizzata abrogando la disposizione che lo aveva abrogato (il c. 38 dell art. 1 della l. n. 247/2007) crea incertezze interpretative e solleva forti dubbi di legittimità sul metodo e sul merito. Il metodo adottato (comune alle altre modifiche in materia di lavoro), consiste nella abrogazione, con lo strumento del decreto-legge (come noto subordinato a requisiti di necessità ed urgenza), di una norma (il c. 38 della l. n. 247/2007) di abrogazione di disposizioni legislative (art. 14, d..lgs. n. 276/2003), con la espressa finalità di fare rivivere quest ultime. In primo luogo va rimarcato che non si rinvengono, nel caso specifico, i requisiti di necessità ed urgenza stabiliti per i decreti-legge dall art. 77, c. II della Costituzione. La norma di abrogazione abrogata dal decreto legge n. 112/2008 era tra l altro contenuta in un decreto legislativo che recepiva un protocollo d intesa tra Governo e parti sociali. Detta norma regolamentava in modo compiuto la materia, innovando sostanzialmente la previgente disciplina (sostituendo, come visto, l art. 12 della l. n. 68/1999, introducendo un art. 12 bis e sostituendo l art. 13). Si tratta di una abrogazione espressa che, identificando con precisione la disposizione, la priva di efficacia per il futuro (art.15 disp. Prel. c.c.), senza sostituire ad essa una nuova disciplina ma, al contrario, mantenendo disposizioni in contrasto con la norma di cui si prevede nuova vigenza. In questo caso l effetto è quello di far ricadere le fattispecie già disciplinate da quella norma sotto il dominio di una norma diversa. Per identificare le norme ancora vigenti in quanto compatibili con il risultato dell abrogazione occorrerà quindi una interpretazione, e qui veniamo al merito della questione. Nel merito, la (eventuale) reviviscenza dell art. 14 del d. lgs. n.. 276/2003 comporterebbe, seri problemi di coordinamento con le altre disposizioni, tuttora vigenti, in materia di inserimento lavorativo dei disabili contenute nella l. n. 247/2007, che hanno riformato la legge generale sul c.o. Come sopra evidenziato, infatti, il legislatore, abrogando l art. 14 del d.lgs. n. 276, sostituendo gli artt. 12 e 13 e inserendo l art. 12 bis nella legge n. 68/1999 ha dato una regolamentazione organica della disciplina che non si coordina con il ripristino di vigenza dell art. 14 del d.lgs. n. 247/2003. Rinviando al commento delle singole disposizioni, sopra riportato, facciamo rilevare che esistono numerose contraddizioni tra la normativa vigente (artt. 12 e 12 bis della l. n. 68/999) e l art. 14 della d.lgs. n. 276/2003 di cui si pretende il ripristino di vigenza. Per i motivi sopra esposti, riteniamo che la reviviscenza della norma che era stata abrogata (art. 14 del d. lgs. n.. 276/2003) non debba essere necessariamente automatica ma vada verificata alla luce delle altre disposizioni vigenti in materia. I lamentati profili di illegittimità (se non di inesistenza), potranno essere fatti valere in giudizio,con argomentazioni che nostri avvocati stanno esaminando. In ogni caso in decreto-legge andrà convertito in legge entro 60 giorni dalla sua approvazione, pena la decadenza. Sarà nostra cura informarvi sugli sviluppi della questione in oggetto. Fraterni saluti Ufficio legislativo Ufficio politiche della disabilità Stefano Oriano Nina Daita

4 Documentazione allegata Legge n. 68/1999 (Capo IV Convenzioni e incentivi, nella versione vigente, in seguito alle modifiche introdotte dalla l. n. 247/2007 e originale) Capo IV Convenzioni e incentivi omissis Art. 12 Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative1 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all articolo 3, le cooperative sociali di cui all articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall articolo 6 della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti. 2.La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro; b) computabilità ai fini dell adempimento dell obbligo di cui all articolo 3 attraverso l assunzione di cui alla lettera a); c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti; d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi: 1) l ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all inserimento lavorativo dei disabili; 2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

5 3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo. 3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell articolo 11, comma Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili». Note 1. Art. sostituito dalla l. n. 247/2007 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale ) il precedente art. 12 era così formulato: Cooperative sociali 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti. 2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti; d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1;tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili; 2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1; 3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato. 3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

6 Commento Il Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per l equità e la crescita sostenibili, ha rimarcato la mancanza di concreti risultati della normativa contenuta nell art. 13 della legge, documentato anche alla III Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge (anni 2004/2005) e ha evidenziato varie carenze. La l. n. 247/2007, dando attuazione al Protocollo, ha sostituito l art. 12, che viene completamente novellato; la nuova versione detta regole in materia di convenzioni finalizzate all inserimento temporaneo, e svolge, prevalentemente, una funzione di formazione per quei soggetti che prima di essere inseriti nel ciclo normale di lavoro necessitano di un particolare periodo di addestramento, e se da il caso, anche seguito da un tutor. Questo particolare percorso d inserimento lavorativo, viene ufficializzato attraverso convenzioni che vedono come attori: il datore di lavoro, i servizi provinciali per l impiego, le cooperative sociali o un libero professionista disabile o un azienda non sottoposta all obbligo di assunzione di disabili ( organico con meno di 15 dipendenti). Le convenzioni non sono, in linea di massima, ripetibili per lo stesso soggetto e, per evitare o quantomeno ridurre il rischio di loro utilizzo per eludere gli obblighi della legge, vengono previsti (v. c. 2) alcuni requisiti indispensabili. Art. 12-bis Convenzioni di inserimento lavorativo1 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all obbligo di assunzione di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell aliquota d obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all unità più vicina. 3. Requisiti per la stipula della convenzione sono: a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l organismo di cui all articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo; b) durata non inferiore a tre anni; c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonchè dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di lavoro; d)

7 conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario. 4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all obbligo di assunzione di cui all articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) non avere in corso procedure concorsuali; b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; c) essere dotati di locali idonei; d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo; e) avere nell organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor. 5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può: a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni; b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall articolo 7, comma 1, lettera c) in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell assegnazione delle risorse. 6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento. 7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo»; Note 11 Art. inserito dalla l. n. 247/2007 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale).omissis D. lgs n. 276/2003 ( Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n, 30 ) Art. 14 Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

8 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti. 2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti: a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate; b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68; c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa; d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali; e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali; f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione; g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione. 3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

9 4.L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

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