IL NUOVO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DOPO I PROVVEDIMENTI DEL JOBS-ACT. CHE COSA CAMBIA PER LE AZIENDE

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1 IL NUOVO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DOPO I PROVVEDIMENTI DEL JOBS-ACT. CHE COSA CAMBIA PER LE AZIENDE Dr.ssa Alessandra Graziani Dr.ssa Stefania Ballardini CONFINDUSTRIA RAVENNA - VENERDI 29 APRILE 2016

2 DECRETO LEGISLATIVO 151/2015 DISPOSIZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO E PARI OPPORTUNITÀ 2

3 Il D.lgs n. 151/15, in vigore dal 24 settembre 2015, contiene disposizioni che impattano sulle procedure e gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, oltre che sul rapporto di lavoro e le pari opportunità. Tra le misure varate assumono rilievo quelle in materia di collocamento mirato, al quale sono indirizzati i primi 13 articoli (l intero Capo I) rivolti principalmente a razionalizzare la disciplina vigente in materia di collocamento mirato (Legge 68/1999). 3

4 Le novità per le aziende: Ingresso nell obbligo per le piccole imprese Nessuna variazione è intervenuta sul numero di lavoratori con disabilità da assumere che, pertanto, restano i seguenti: 7% dei lavoratori occupati, per datori di lavoro con più di 50 dipendenti; 2 lavoratori, per datori di lavoro da 36 a 50 dipendenti; 1 lavoratore, per datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti. Dopodiché il Legislatore delegato tocca, innovandolo profondamente, il collocamento dei lavoratori disabili nelle imprese dimensionate sui quindici dipendenti: a partire dal 1 gennaio 2017 per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, l obbligo di avere alla proprie dipendenze un lavoratore con disabilità si applicherà comunque e non più solo in caso di nuove assunzioni 4

5 Art.3 Modifica dell articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 L articolo 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è abrogato con effetto dal 1 gennaio Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni All articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 le parole da: «e l obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione» sono soppresse con effetto dal 1 gennaio Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione 5

6 Ciò significa che l obbligo di assunzione degli invalidi per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti non sarà più subordinato all effettuazione di nuove assunzioni. La subordinazione alle nuove assunzioni viene soppressa anche con riferimento ai partiti politici, le organizzazioni sindacali e quelle che, senza scopo di lucro, operino nel campo della solidarietà sociale, dell assistenza e della riabilitazione, per i quali permane la possibilità di computare la quota di riserva con esclusivo riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. FINO AL 31/12/2016 L obbligo di assunzione di un lavoratore disabile nelle aziende che raggiungono un organico pari alle 15 unità, scatta nel caso di una nuova assunzione (del 16 dipendente) e l obbligo di assunzione decorreva dopo 12 mesi dalla data della predetta nuova assunzione. DAL 1 GENNAIO 2017 I datori di lavoro che raggiungeranno la soglia dei 15 dipendenti computabili, avranno 60 giorni di tempo per adempiere agli obblighi assuntivi previsti dalla L. 68/99 6

7 E importante rammentare che, stante la regola secondo la quale i lavoratori appartenenti alle categorie protette assunti a tempo parziale possono essere computati come unità intere ai fini dell assolvimento dell obbligo di riserva solamente se svolgono un orario superiore al 50% la normativa (art. 3, 5 comma, D.P.R. n. 333/2000) consente ai datori di lavoro con un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, di adempiere all unica assunzione obbligatoria cui sono tenuti assumendo a tempo parziale, con qualsiasi percentuale d orario, un invalido che presenti una minorazione superiore al 50% o alla quinta categoria del DPR n. 246/1997 7

8 Le novità per le aziende: Computabilità nella quota di riserva di disabili non assunti tramite il collocamento obbligatorio Art.4 Modifica dell articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 All articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti». Precedentemente anche la prassi Ministeriale (Cfr. Circ. Min. Lav. 41/2000 e 66/2001) riteneva computabile nella quota di riserva i soggetti che già prima dell assunzione avevano una invalidità civile pari almeno al 60%. 8

9 Rispetto ai criteri di computo della quota di riserva, l art. 4 del D.lgs n. 151/15 aggiunge la previsione secondo la quale nella quota di riserva di cui all articolo 3, della legge n. 68 del 1999 (1 lavoratore nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, 2 in quelle comprese tra 36 e 50, il 7% in quelle con >50), si possono computare i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio con: riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, oppure minorazioni riferibili a quelle comprese tra la prima e sesta categoria delle tabelle annesse al testo unico delle norma in materia di pensioni di guerra, oppure disabilità intellettiva o psichica superiore al 45%. Ciò consentirà, tra l altro, di evitare interruzioni dei rapporti di lavoro finalizzate alla riassunzione del personale interessato tramite il collocamento mirato solo ai fini del suo computo in quota di riserva 9

10 Di recente Decreto direttoriale n. 33/ del 17/02/2016 è intervenuto sul tema della computabilità nella quota di riserva dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, specificando che: «La computabilità del lavoratore è subordinata: 1. alla dimostrazione, mediante idonea documentazione medica, che, anteriormente alla costituzione del rapporto, il lavoratore si trovava in condizioni: di riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento ovvero di minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra ovvero di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento per le persone con disabilità intellettiva e psichica. 2. all assunzione del lavoratore al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio. 3. all idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito. Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato, è tenuto a richiedere la visita per l accertamento della compatibilità delle mansioni cui è adibito.» 10

11 Resta invariata la disciplina della computabilità dei lavoratori che si sono invalidati in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del comma 4, art. 4, della L.68/99. Per computare il lavoratore occorre: - certificazione medica che indichi una percentuale di invalidità pari o superiore a 60% in casi di invalidità CIVILE (lavoratori divenuti invalidi in conseguenza di infortunio o malattia) 34% in casi di invalidità INAIL (lavoratori divenuti invalidi in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale) - l invalidità non deve essere stata determinata da violazione da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza del lavoro accertata in sede giurisdizionale Il Ministero del Lavoro ha inoltre precisato (Interpello n. 40/2008) che l avviamento obbligatorio di un lavoratore disabile è sospeso se sono in corso accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute di un altro lavoratore già in forza in azienda ai fini di una eventuale richiesta di computo del dipendente nella quota di riserva. ai sensi dell art. 4 comma 4 della Legge 68/99. 11

12 Le novità per le aziende: Contributi esonerativi autocertificati per lavoratori con tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 Art. 5 Modifica dell articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 1, All articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l ultimo periodo del comma 2 è soppresso; b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l esonero dall obbligo di cui all articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.»; 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi di cui al comma 1, lettera b). 12

13 L articolo 5, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, intervenendo sull art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ha soppresso l ultimo periodo del comma 2* [* Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo ] ed ha introdotto il comma 3-bis, prevedendo che I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l esonero dall obbligo di cui all articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Le imprese private e gli Enti pubblici economici potranno dunque autocertificare l esonero dall obbligo per tutto il personale che è impegnato in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille tali da risultare difficilmente compatibili con la residua capacità lavorativa dei lavoratori con disabilità MA per ogni giorno lavorativo dovrà essere versata al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili una somma pari a 30,64 relativa a ciascun lavoratore disabile non occupato per effetto di tale scomputo dalla base di calcolo 13

14 Successivamente la nota ministeriale n del 16 dicembre 2015 ed il Decreto direttoriale n.33/ del 17/02/2016 hanno precisato che i datori di lavoro nelle more dell adozione del decreto interministeriale di definizione delle modalità di versamento del contributo esonerativo, entro 60 giorni dall insorgenza dell obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, sono tenuti a comunicare, ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata dall esonero, nonché al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale, che intendono presentare autocertificazione dell esonero ai sensi dell articolo 5, comma 3-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e, successivamente dovranno compilare la sezione «esoneri» del prospetto informativo Da ultimo con la nota n del 15/04/2016 il Ministero del Lavoro è intervenuto a chiarire la portata del Decreto Ministeriale del 10/03/2016, in attesa della pubblicazione dello stesso, relativo alle modalità di versamento del predetto contributo esonerativo. In sede di prima applicazione l autocertificazione: deve essere presentata in via telematica, per il tramite della Banca dati del collocamento mirato, entro 60 giorni dall entrata in vigore del decreto dovrà indicare la data dalla quale il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell esonero autocertificato (che non potrà essere antecedente l entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2015, ovvero il 24/09/2015, né successiva ai 60 giorni dall insorgenza dell obbligo) 14

15 Nelle more dell attivazione della procedura telematica per l autocertificazione il datore di lavoro, per gli obblighi insorti nel 2015, potrà indicare nel prospetto informativo, nell apposita sezione esonero parziale autocertificato la data dalla quale ha inteso avvalersi dell esonero, che - non potrà essere antecedente al 24/09/ né successiva al 31/12/2015* * [dato che il prospetto fa riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre; qualora la data dalla quale il datore di lavoro intende avvalersi dell esonero cada nell anno 2016 nel campo "data autocertificazione" del prospetto informativo si deve indicare il 31/12/2015, inserendo nelle note la data reale dalla quale intende avvalersi dell esonero]. Il contributo esonerativo è calcolato convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana, pari a 22 giorni lavorativi al mese, ed è pertanto stabilito in 2.022,24 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l esonero Il primo versamento del contributo esonerativo deve essere effettuato nei 5 giorni lavorativi precedenti l autocertificazione (tramite bonifico bancario utilizzando il codice Iban comunicato sul portale copre il periodo dalla data in cui il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell esonero al termine del trimestre in cui è presentata l autocertificazione. In caso di mancato versamento del contributo esonerativo il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell esonero ed è tenuto a presentare entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto dal versamento la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità 15

16 L esonero autocertificato è compatibile con l esonero parziale dall obbligo di assunzione a condizione che: gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, prevista dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 357/2000. Di conseguenza, i datori di lavoro che appartengono alla classe dimensionale 15/35 dipendenti, la cui quota di riserva è pari ad una unità, non possono usufruire dell esonero autocertificato. 16

17 Le novità per le aziende: Modalità delle assunzioni obbligatorie: la richiesta nominativa generalizzata Art.6 Modifica dell articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68 All articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell adempimento dell obbligo previsto dall articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell elenco di cui all articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro. 1-ter Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilità e miglioramento dell incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 17

18 Riguardo alle modalità delle assunzioni obbligatorie: PRIMA del D.lgs 151/2015 I datori di lavoro potevano ottemperare agli obblighi assuntivi previsti dalla L. 68/99 mediante la stipula di convenzioni o la richiesta di avviamento agli uffici competenti che poteva essere nominativa, anziché numerica, solo per: datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti, partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali ed enti da essi promossi; il 50% delle assunzioni di datori di lavoro da 36 a 50 dipendenti; il 60% delle assunzioni dei datori di lavoro con più di 50 dipendenti. DAL 24/09/2015 la richiesta nominativa è stata generalizzata tutte le categorie dei datori di lavoro possono assumere, oltre che attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell art. 11 della l. 68/99, mediante la richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti, ai quali può essere richiesto anche di effettuare la preselezione dei soggetti con disabilità che abbiano aderito alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo modalità concordate. 18

19 Resta prerogativa dell ufficio del collocamento mirato, l avviamento numerico, anche sui presenti, nei casi di mancata assunzione nominativa entro i termini previsti dall art. 9 comma 1 della L. 68/99 (entro 60 giorni dall insorgenza dell obbligo di assunzione) La qualifica per le chiamate numeriche va individuata e, preferibilmente, concordata con l'azienda, sulla base delle qualifiche disponibili in banca dati. Il Decreto direttoriale n. 33/ del 17/02/2016 è intervenuto sul tema della richiesta di avviamento, di cui all art. 7 L. 68/99 specificando che: i datori di lavoro privati assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all assunzione. il datore di lavoro può, comunque, nel medesimo termine, richiedere l avviamento numerico indicando la qualifica sulla base di quelle disponibili presso gli uffici competenti. decorso il suddetto termine, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica, individuando con il servizio per il collocamento mirato competente la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti. 19

20 Atteso il disposto dell articolo 9, comma 3, L. 68/99 secondo cui la richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l invio agli uffici competenti dei prospetti informativi se il prospetto informativo è presentato entro 60 giorni dall insorgenza dell obbligo vale come richiesta di avviamento nominativa o numerica, fermo restando che, ove numerica, il datore di lavoro deve indicare la qualifica già concordata con gli uffici competenti. viceversa se alla data di presentazione del prospetto siano già trascorsi 60 giorni dall insorgenza dell obbligo, lo stesso vale unicamente come richiesta numerica e il datore di lavoro deve indicare la qualifica precedentemente individuata presso gli uffici competenti. 20

21 Con nota del 27/04/2016 l ufficio del collocamento mirato di Ravenna, in accordo con le altre Province dell Emilia Romagna, ha diffuso la nota PG 2016/14118 (ad organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni datoriali, associazioni delle persone con disabilità, consulenti del lavoro ) con la quale si comunica che: i datori di lavoro che devono effettuare inserimenti di lavoratori con disabilità iscritti negli elenchi di cui all'art. 1 della L.68/99, sono tenuti, in conformità a quanto indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota operativa relativa al Decreto direttoriale n. 33/43 del 17 febbraio 2016 ad utilizzare l'elenco di profili disponibili nella banca dati del Collocamento Mirato di Ravenna, compilato sulla base di quelli posseduti dagli attuali iscritti. L'elenco citato pubblicato anche sul sito ed è da intendersi vincolante per l'individuazione dei profili a partire dalla compilazione del campo "mansioni disponibili in azienda" nel prospetto informativo con i dati al 31/12/

22 1_ _tecnico esperto di computer aided design, computer aided manufacturing 2_ _tecnici elettronici 3_ _educatore professionale 4_ _addetto alla contabilità generale 5_ _controllore di produzione 6_ _tecnico commerciale 7_ _rappresentante di commercio 8_ _assistente per le comunità infantili 9_ _segretario di azienda 10_ _addetti all'immissione dati 11_ _receptionist 12_ _centralinista telefonico 13_ _addetto alla logistica di magazzino 14_ _commesso di vendita 15_ _operatore di vendita 16_ _cassiere di negozio 17_ _cuoco di ristorante 18_ _cameriere di sala 19_ _primo commis 20_ _barista 21_ _assistente domiciliare 22_ _elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni 23_ _giardiniere 24_ _falegname 25_ _confezionatori di capi di abbigliamento 26_ _cucitore a macchina per produzione in serie di abbigliamento 27_ _assemblatori in serie di articoli industriali compositi 28_ _camionista 29_ _conducente di escavatrice meccanica 30_ _fattorino 31_ _addetto alle pulizie di interni 32_ _custode di edifici 33_ _manovale edile 34_ _personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate 35_ _addetto al carico e scarico dei macchinari 36_ _addetto alla pulizia di macchinari 37_ _manovale di officina 22

23 Le novità per le aziende: Banca Dati del collocamento mirato Art.8 Modifica dell articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n All'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i comma 2 e 5 sono abrogati; b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del D.L. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 99/2013, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata Banca dati del collocamento mirato che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell'alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del D.L. 510/1996 convertito, con modificazioni, dalla L. 608/1996, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all'articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all'articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonché a quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n Gli uffici competenti comunicano altresì le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all'articolo 8, comma 1, e gli avviamenti effettuati. 23

24 Art.8 Modifica dell articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68 L'INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali, nonché ai sensi dell'articolo 14. Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonché all'inail ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003, tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 mediante l'utilizzo del codice fiscale. Successivamente all'integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime.» 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i dati da trasmettere nonché le altre modalità attuative del comma 1, lettera b), ferme restando le modalità di trasmissione di cui all'articolo 8, comma 4, del D.L. n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del

25 Il nuovo comma 6-bis dell'art. 9 della L. 68/99, introdotto dall'art. 8 del D.lgs n. 151/15, al fine di razionalizzare la raccolta dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, rafforzare i controlli e migliorare la valutazione degli interventi, prevede la creazione, all interno della Banca dati politiche attive e passive, di una specifica sezione denominata Banca dati del collocamento mirato, al fine di raccogliere le informazioni sui datori di lavoro/lavoratori interessati e presso la quale confluiranno le informazioni da parte di: - datori di lavoro prospetti informativi, informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati, che si aggiungono alle comunicazioni obbligatorie che il datore di lavoro è tenuto a fornire circa l instaurazione di rapporti di lavoro previste dall art. 9-bis del Decreto Legge n. 510/96 integrate con le informazioni sul lavoratore disabile assunto ai sensi della legge n. 68/99 - uffici competenti sospensioni esoneri autorizzati convenzioni informazioni sui lavoratori iscritti e le relative schede 25

26 - Inps incentivi ex art Inail informazioni su interventi di reinserimento/integrazione lavorativa di persone con disabilità da lavoro - Regioni/Province autonome di Trento e Bolzano informazioni su incentivi/agevolazioni per il collocamento mirato delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali - altre informazioni scaturenti da fonti come il c.d. casellario dell assistenza Apposito decreto ministeriale, che era da emanarsi entro lo scorso mese di marzo, deve definire i dati da trasmettere e le altre modalità attuative connesse all istituzione della banca dati del collocamento mirato. 26

27 Le novità per le aziende: Incentivi per l inserimento dei disabili e Fondo Regionale per occupazione disabili Incentivi per l inserimento dei disabili Art.10 Modifica dell articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n All articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Nel rispetto dell articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi: a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a). 1-bis. L incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto. 27

28 Art.10 Modifica dell articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n ter. L incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l accesso all incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all ammontare previsto dell incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l onere di comunicare all INPS, attraverso l utilizzo della predetta procedura telematica, l avvenuta stipula del contratto che dà titolo all incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall INPS in base all ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l effettiva stipula del contratto che dà titolo all incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell incentivo, l INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell economia e delle finanze. L INPS provvede all attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.»; 28

29 Art.10 Modifica dell articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 b) il comma 2* è abrogato; c) al comma 3* le parole «hanno proceduto all assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «procedono all assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter»; [* 3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge procedono all'assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter]... f) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, è definito l ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis.* Con il medesimo decreto è stabilito l ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei contributi di cui all articolo 5, comma 3-bis.»; g) i commi 8 e 9 sono abrogati. 2. L incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis dell articolo 13 della legge n. 68 del 1999, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio * Decreto Interministeriale del 24/02/2016; riparto risorse Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ex art. 13 L. 68/99 29

30 NORMATIVA PREVIGENTE l incentivo era concesso dalle Regioni/Province autonome nei limiti delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili nella misura: 1) Non superiore al 60 % del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all art. 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 % o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al DPR. 915/78. ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità; 2) Nella misura non superiore al 25% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all art. 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR. 915/78. D.LGS 151/2015 Dal 1 gennaio 2016 non saranno più le Regioni ad erogare gli incentivi ma direttamente INPS, mediante il sistema del conguaglio contributivo attivabile con una procedura telematica che dev essere ad oggi ancora predisposta dall INPS, con termini procedurali di stipula del contratto (entro 7 giorni dalla prenotazione). La durata complessiva sarà di 36 mesi, previa istanza da parte dell azienda interessata; La misura sarà pari al 70% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali se l assunzione a tempo indeterminato riguarda un soggetto con disabilità fisica superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al DPR. 915/78 La misura scende al 35% qualora la riduzione della capacità lavorativa sia tra il 67% ed il 79% o le minorazioni riferite alla tabella siano comprese tra la quarta e la sesta categoria; La misura risulta essere del 70% nel caso in cui ad essere assunto sia un disabile intellettivo o psichico con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: in questa ipotesi l agevolazione viene riconosciuta per 60 mesi (o per tutto il tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi) 30

31 Fondo regionale per l occupazione disabili Art.11 Modifica dell articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 All articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: «contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge» sono inserite le seguenti: «non versati al Fondo di cui all articolo 13»; b) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.» Il Fondo regionale erogherà contributi per: a) rimborso forfettario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli (*) in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, inclusi b) L approntamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche ; c) Istituzione del responsabile dell inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro. (*) Vanno intesi come «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali» 31

32 Le novità per le aziende: DETERMINAZIONE BASE DI COMPUTO IL PROSPETTO INFORMATIVO Art. 9 comma 6 Legge 68/ I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà' e l'omogeneità' del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma. 32

33 L'articolo 40, comma 4 del Decreto Legge 112/2008, come convertito dalla Legge 133/2008, sostituendo il comma 6 dell'art. 9 della L. 68/99, ha introdotto l obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto Informativo Aziendale (costituendo mancato adempimento l invio con strumenti diversi), con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 novembre 2010, comunicano ai servizi competenti entro il 31 gennaio la loro situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini dei successivi adempimenti di legge. Il ritardato (o mancato) invio del prospetto è punito con la sanzione amministrativa progressiva, come previsto dall art. 15, comma 1, della Legge 12 marzo 1999 n. 68. Il Prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva 33

34 L obbligo di invio del prospetto telematico non si applica in caso di insorgenza di nuovi obblighi di assunzione, ai sensi dell articolo 9, comma 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68: in questa ipotesi, infatti, scatta entro sessanta giorni dal verificarsi della scopertura solamente l obbligo di invio della richiesta di assunzione, e non già quella di invio del prospetto. Il prospetto informativo di cui all articolo 3 del Decreto ministeriale 2 novembre 2010 che è unico a livello nazionale e va inviato compilato integralmente in tutte le sue parti; nel prospetto deve essere specificato il numero complessivo dei lavoratori occupati, il numero di quelli computabili ed il numero di quelli, invece, non computabili nella base di calcolo della quota di riserva, nonché il numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette computabili ai fini dell assolvimento della quota d obbligo, le mansioni disponibili per le eventuali ulteriori assunzioni obbligatorie ancora da effettuare nonché eventuali provvedimenti di compensazione, sospensione, esonero parziale o convenzioni. 34

35 Tutti i datori di lavoro possono provvedere all invio direttamente o per il tramite di uno dei soggetti abilitati (consulenti del lavoro, associazioni di categoria...) I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma. I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell azienda Nel caso di invio del prospetto da parte di un azienda Capogruppo, la regola di invio segue quella dell azienda capogruppo stessa. I soggetti abilitati effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale del soggetto abilitato stesso. 35

36 I soggetti obbligati e i soggetti abilitati che hanno effettuato l invio del prospetto informativo hanno facoltà di: ANNULLARE il prospetto inviato: l annullamento può avvenire per qualsiasi motivo prima della scadenza del termine stabilito per l'invio del prospetto RETTIFICARE il prospetto inviato: l invio di rettifiche è consentito limitatamente ai dati che non influenzano il riconoscimento del dichiarante, dei lavoratori in forza ai sensi della L. 68/99 ed i dati che non influenzano il calcolo delle scoperture, entro 5 giorni dall ultimo invio (il documento Modelli e regole contiene i campi che possono essere oggetto di rettifica) Considerato che l obbligo di riserva a favore delle categorie protette è stabilito in ragione delle dimensioni dell organico aziendale, risulta determinante stabilire con quali modalità esso debba essere computato. La normativa prevede alcune ipotesi di esclusione dal computo, per le seguenti categorie di dipendenti: 36

37 1. lavoratori assunti a norma della stessa legge 68/1999; 2. dirigenti (riguardo alla nozione di dirigente, deve precisarsi che a questi fini essa va intesa in senso stretto e pertanto non comprende il cosiddetto personale direttivo, funzionari e quadri intermedi, ma soltanto i veri e propri dirigenti - Min. Lavoro, circolare 89/91); 3. lavoratori con contratto a tempo determinato fino a 6 mesi; Per le attività di carattere stagionale, individuate dal D.P.R. n. 1525/1963, i sei mesi di durata del rapporto di lavoro si calcolano sulla base delle corrispondenti giornate lavorative, anche non continuative, effettivamente prestate nell arco dell anno solare (97 art. 3, 6 comma, D.P.R. n. 333/2000); 4. lavoratori assunti con contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, anche quando il loro contratto abbia una durata superiore a sei mesi; 5. lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività 6. apprendisti 7. lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore 8. personale viaggiante delle aziende di trasporto aereo, marittimo e terrestre (solo se esercenti attività di trasferimento di persone o cose e come tali iscritte nel registro delle imprese), nonché il personale direttamente adibito ad assicurare l esercizio e la regolarità delle aree operative dell attività di trasporto degli impianti a fune. 37

38 9. personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore edile (art. 1, comma 53, L.247/2007), compreso il personale operante in montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione "svolte in cantiere", indipendentemente dall'inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l'impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell'edilizia. Per attività svolta "in cantiere" si fa espresso riferimento al concetto di cantiere fatto proprio dall'art. 89 del D.lgs n. 81/ lavoratori ammessi al telelavoro (se ammessi al telelavoro solo parzialmente, sono esclusi in proporzione all orario di lavoro svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno) 11. soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro; 12. lavoratori a domicilio; 13. L.S.U. assunti in applicazione dell articolo 7 del D.Lgs. n. 81/2000, 14. lavoratori con contratto di inserimento (stipulabili fino al 31/12/2012), reinserimento e formazione e lavoro (ancora teoricamente utilizzabili solo dalle PP.AA.) 15. lavoratori del settore minerario (art. 5, comma 2, L. 68/99) 16. Per i servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi (art. 3, 4 comma L. 68/99 - analogamente devono ritenersi esclusi dalla base di computo anche auto soccorritori del servizio di pronto soccorso 118 e guardie giurate degli istituti di vigilanza) 17. per alcune associazioni ed istituzioni senza scopo di lucro, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative (art. 3 comma 3 L. 68/99 e art. 2, 6 comma, D.P.R. n. 333/2000) 38

39 VARIAZIONI NELL ORGANICO SUCCESSIVE AL 31 DICEMBRE E AGGIORNAMENTO DEL PROSPETTO Nel caso di variazioni di organico, che si verifichino dopo il 31 dicembre e prima dell`inoltro del successivo prospetto informativo, non essendo possibile inviare in via telematica prospetti con data di riferimento diversa dal 31/12 l Ufficio del Collocamento Mirato di Ravenna, ritenendo opportuno che l`azienda segnali le suddette variazioni, di prassi concorda con i datori di lavoro: - l invio di prospetti cartacei/comunicazioni che riportano la situazione occupazionale aggiornata - l invio telematico di un prospetto, con gli aggiornamenti del corso d'anno, che reca necessariamente nel campo "Data riferimento prospetto" la data del 31/12 dell anno di riferimento e nel campo note la specificazione della data alla quale è effettivamente riferita la situazione rappresentata. L invio telematico è particolarmente utile nei casi di modifiche rilevanti o per le aziende con elevato numero di dipendenti e/o varie sedi sul territorio nazionale. 39

40 Le novità per le aziende: Lavoratori con disabilità somministrati D.lgs 81/2015 Art Disciplina dei rapporti di lavoro 3. Il lavoratore somministrato non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato e' computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. L art. 34, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 introduce la possibilità per le aziende di adempiere all'obbligo di riserva di cui alla L. 68/99 disabilità mediante l utilizzo di lavoratori con disabilità con contratto di somministrazione di lavoro, che preveda una missione di durata non inferiore a dodici mesi. Successivamente il Decreto direttoriale n.33/ del 17/02/2016 ha precisato che La missione deve essere continuativa presso lo stesso utilizzatore. Atteso che la computabilità è legata alla missione, il lavoratore disabile è computato dall utilizzatore durante la stessa.

41 Art.16 D.lgs 151/ Comunicazioni telematiche Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, si effettuano esclusivamente in via telematica secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici e gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le comunicazioni di cui al comma 1 e si procede all aggiornamento dei modelli esistenti, al fine di armonizzare e semplificare le informazioni richieste. Viene confermato il principio della comunicazione telematica in materia di rapporti di lavoro, introdotto nel nostro ordinamento ad opera dell art. 1 comma 1180 della l. 296/ Obbligo di comunicazione esclusivamente con MODALITA TELEMATICA per : rapporti di lavoro; collocamento mirato; tutela delle condizioni di lavoro; incentivi; politiche attive e F.P. 2. PLURIEFFICACIA: la comunicazione sarà efficace per tutti gli enti interessati 3. Entro 90 giorni DECRETO che definisce tutte le comunicazioni interessate da questo articolo (ad oggi non ancora emanato). 41

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