PS OTTICA AVANZI-2X1 OCCHIALE IN REGALO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PS8857 - OTTICA AVANZI-2X1 OCCHIALE IN REGALO Provvedimento n. 24534 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO"

Transcript

1 PS OTTICA AVANZI-2X1 OCCHIALE IN REGALO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a euro; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012; VISTO il proprio provvedimento del 9 maggio 2013, con il quale è stata deliberata l adozione della misura cautelare, ai sensi dell articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo; VISTA la delibera del 3 settembre 2013 con la quale è stato prorogato di 30 giorni il termine di conclusione del procedimento; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Avanzi Holding S.r.l. (di seguito, anche Avanzi) in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore della vendita di occhiali da vista, da sole, accessori per l ottica, con un fatturato di euro al 31 dicembre II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella diffusione di una campagna promozionale per la vendita di occhiali da vista, con diversi spot televisivi e radiofonici caratterizzati dal claim 2 x 1 un occhiale in regalo. 3. In particolare, con segnalazione del 14 febbraio 2013, un consumatore ha lamentato che lo spot televisivo dell Ottica Avanzi, mediante il claim: quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo [ ] AVANZI vedi che ti conviene!, prospetterebbe la possibilità di acquistare un paio di occhiali ricevendone un altro in omaggio mentre, in realtà, il consumatore che acquista un paio di occhiali riceverebbe semplicemente un buono acquisto del valore di 59 euro. 4. I messaggi televisivi diffusi dal professionista hanno diverse ambientazioni (un guidatore sbatte con la macchina in una vetrina di un negozio; un tifoso va allo stadio ma finisce nella zona riservata alla tifoseria avversaria) ma sono tutti caratterizzati dall utilizzo del claim: 2x1 un occhiale in regalo. Inoltre nei vari messaggi mentre si svolgono le varie scenette una voce fuori campo recita: [ ] occhio è ora di andare da AVANZI [ ] quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo [ ] AVANZI vedi che ti conviene. Compare, quindi, in tutti gli spot una grande scritta dal claim 2x1 un occhiale in regalo ed in basso sullo schermo compare, per pochi attimi in chiusura di spot, una didascalia con caratteri ridotti che riporta l indicazione: L occhiale è del valore di 59 euro. Offerta valida fino al , acquistando un occhiale completo di lenti antiriflesso. Lo spot radiofonico recita solo la frase: con il 2x1 quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento Attività istruttoria 5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 12 aprile 2013 è stato comunicato alla parte l avvio del procedimento istruttorio n. PS8857 per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), 22, comma 1, del Codice del Consumo e per la valutazione della sospensione provvisoria della pratica commerciale ai sensi dell articolo27, comma 3, del medesimo Codice del Consumo. 6. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata la non correttezza della pratica commerciale consistente nella diffusione di una campagna promozionale, tramite spot televisivi, spot radiofonici e cartelloni pubblicitari, caratterizzata dal seguente claim: quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo [ ] AVANZI vedi che ti conviene! ovvero: 2x1 Un occhiale in regalo per te o per chi vuoi tu. In data 26 aprile 2013, la società Avanzi ha depositato una prima memoria difensiva.

2 In data 7 e 26 maggio 2013 la stessa società ha depositato ulteriori memorie e la documentazione richiesta con il provvedimento di avvio dell istruttoria. In data 9 maggio 2013 l Autorità ha disposto, ai sensi dell articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria della pratica commerciale in esame. Nei giorni 5, 6, 7 e 10 giugno 2013 la società ha depositato documentazione probatoria. In data 13 giugno 2013 ha avuto luogo l audizione dei rappresentanti della società Avanzi Holding S.r.l.. In data 19 e 26 giugno 2013 la parte ha fatto pervenire due comunicazioni relative alla diffusione di una nuova campagna pubblicitaria che prevede l utilizzo dell espressione 2x1. In data 25 giugno 2013 è stata comunicata alla parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. In data 5 luglio 2013 la parte ha fatto pervenire un ultima memoria conclusiva. 2) Le evidenze acquisite 7. La campagna pubblicitaria relativa alla promozione della società Avanzi c.d. 2x1 si è svolta a partire dal mese di settembre 2012 e sino al mese di febbraio 2013 attraverso uno spot televisivo ed uno spot radiofonico che rappresentavano un consumatore che entrava in un negozio di Avanzi sfondandone la vetrina (c.d. soggetto vetrina ); - a partire dal 21 marzo 2013 (attraverso il canale televisivo) e a partire dal 31 marzo 2013 (attraverso il canale radiofonico) fino al 31 maggio 2013, sono stati trasmessi messaggi aventi ad oggetto un tifoso di calcio (affetto da problemi di vista) che si reca allo stadio e sbaglia il lato dello stadio in cui si siede ritrovandosi in mezzo ai tifosi della squadra avversaria (c.d. soggetto tifosi ); - a partire dal 22 giugno 2013 ha avuto inizio una nuova promozione con scadenza 31 agosto 2013, nella quale la società continua ad utilizzare il claim 2x1 ; - gli ultimi messaggi pubblicizzano la possibilità per i consumatori affetti da problemi di vista di recarsi, entro il 31 agosto, presso uno qualsiasi dei punti vendita di Avanzi su tutto il territorio nazionale ed acquistare un paio di occhiali da vista - scelto tra quelli presenti in esposizione e corredato da una coppia di lenti antiriflesso avendo immediatamente diritto a ricevere, in regalo un secondo paio di occhiali da vista del valore di 59 euro corredato da una coppia di lenti monofocali 1.5 di serie. La montatura degli occhiali in omaggio potrà essere scelta tra quelle appartenenti alla collezione esposta in un apposita griglia che riporta l indicazione Che Prezzo?, griglia che si trova esposta in tutti i negozi ed è individuata da un bollino ben visibile sul quale è riportata la seguente dicitura: 2x1 occhiale in regalo - scegli qui il tuo occhiale in regalo fra quelli contrassegnati dal bollino. In alternativa rispetto all'immediato ritiro del secondo paio di occhiali in regalo, al consumatore viene offerta la possibilità di ottenere un buono di pari valore (59 euro); - il buono da 59 euro potrà essere utilizzato in un secondo momento per ritirare gli occhiali in regalo - da scegliersi tra quelli inseriti nella griglia che riporta l indicazione Che Prezzo?, le cui caratteristiche sono state su descritte - quale buono sconto dell'importo di 59 euro da far valere sull'acquisto di un secondo occhiale da vista, di valore superiore ai 59 euro. Ancora, il buono potrà essere utilizzato per ottenere in omaggio, invece degli occhiali da vista in promozione della collezione Che Prezzo?, una coppia di lenti graduate colorate del valore di 59 euro; si tratta delle lenti "puntozero" monofocali 1,5 di serie. L unica condizione prevista in tutte le ipotesi di fruizione del buono di cui trattasi è che lo stesso sia utilizzato presso il punto vendita che lo ha rilasciato entro 14 giorni dall acquisto. Le caratteristiche e le modalità per fruire dell offerta in esame sono rinvenibili sul sito 3) Le argomentazioni difensive della Parte 8. Nelle memorie il professionista afferma che la promozione oggetto del presente provvedimento è assolutamente vera, in quanto al consumatore che acquista un paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso presso un qualunque punto vendita Avanzi viene consegnato un altro paio di occhiali a scelta tra quelli al prezzo di 59 euro che sono gli occhiali appartenenti al modello base commercializzato dalla società. La possibilità di ottenere al posto degli occhiali in omaggio, al momento dell acquisto di un paio di occhiali da vista, il buono omaggio dal valore di 59 euro è una possibilità in più che la società offre al consumatore che, in questo modo, può se non vuole avere un paio di occhiali da 59 euro scegliere un diverso tipo di occhiali utilizzando il buono come sconto sul prezzo del prodotto scelto. Se invece il cliente opta per gli occhiali omaggio, la scelta avviene tra una tipologia di occhiali di base, senza lenti antiriflesso, con indice di rifrazione pari a 1.5 e con una copertura da -6 a +6 diottrie; la gamma prevista copre le esigenze di circa il 96% della popolazione. Per beneficiare della promozione il consumatore deve acquistare un paio di occhiali con lenti antiriflesso del valore minimo di 99 euro ed anche questa specifica caratteristica, ossia che gli occhiali da acquistare per fruire della promozione debbano avere le lenti antiriflesso, è specificata in calce ai messaggi pubblicitari. 9. Alla luce di quanto esposto nelle difese, il Professionista sostiene che i messaggi oggetto del procedimento de quo non sono idonei ad ingannare i consumatori, considerato che tutte le caratteristiche della promozione sono descritte in calce ai messaggi stessi. A ciò si aggiunga che, sempre a garanzia del consumatore, nelle pubblicità viene riportato un numero verde gratuito dedicato all acquisizione di tutte le possibili informazioni utili a conoscere dettagliatamente le condizioni della promozione. La filosofia del Gruppo Avanzi è quella di rendere l acquisto degli occhiali il più accessibile possibile a tutti i consumatori, per questo il Gruppo adotta una politica di prezzo chiara e trasparente. Infatti, nei punti vendita tutti gli occhiali sono esposti con l indicazione del prezzo comprensivo di lenti antiriflesso che vengono

3 considerate lenti di base. A fianco dei vari espositori, in tutti i negozi vi è una locandina con le specifiche variazioni di prezzo che gli occhiali esposti possono subire per essere adeguati alle particolari richieste del consumatore acquirente. La caratteristica distintiva degli occhiali Avanzi è quella di costare meno rispetto alla media degli occhiali da vista in commercio. In merito alla qualità degli occhiali dati in omaggio, si segnala che questi sono il prodotto base che la società pone regolarmente in vendita al pubblico. Il claim 2x1 è utilizzato a livello internazionale dal Gruppo Avanzi ed è alla base della filosofia dell azienda, cresciuta sulla stima e sulla fiducia dei consumatori. Là dove fosse successo, non era intenzione della società non rispettare i principi di affidamento della clientela e di diligenza professionale previsti dal Codice del Consumo. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 10. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite spot televisivi e radiofonici, in data 18 luglio 2013 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 11. Con comunicazione dell 8 agosto 2013 l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha richiesto un integrazione della documentazione trasmessa, ai sensi dell articolo 16, comma 4 del Regolamento sulle procedure istruttorie. In data 9 agosto 2013 è stata inviata la documentazione richiesta. 12. Con parere pervenuto in data 9 settembre 2013, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22, comma 1, del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: - la comunicazione è finalizzata a promuovere il prodotto in questione, attraverso diversi mezzi e metodi di diffusione e si basa su di un claim forte e chiaro nel senso di promettere un paio di occhiali in regalo. In realtà il consumatore riceve un paio di occhiali del valore di 59 euro da scegliere nell'ambito di una specifica tipologia di occhiali o in alternativa un buono acquisto, sempre del valore di 59 euro. Buono da poter spendere entro 14 giorni dalla data di acquisto del primo paio di occhiali nel medesimo punto vendita; - il paio di occhiali in omaggio è un paio di occhiali con caratteristiche specifiche, circostanza della quale non è fatta alcuna menzione nei messaggi pubblicitari. Nell eventualità che il consumatore voglia disporre di una più ampia scelta di occhiali per usufruire dell offerta deve obbligatoriamente accettare un buono acquisto pari a 59 euro che verrà scalato dal prezzo degli occhiali che il cliente deciderà di acquistare in un momento successivo e, comunque, entro 14 giorni dal primo acquisto, termine al quale l utilizzo del buono è vincolato; - la percezione dell offerta diffusa dalla società Avanzi, tenuto conto della sua formulazione e presentazione, è recepita dai destinatari nel senso che l offerta consente di ricevere un paio di occhiali in omaggio che ha caratteristiche analoghe al paio di occhiali già acquistato; - premesso che non ogni omissione informativa acquisisce rilevanza ai fini del giudizio di scorrettezza delle pratiche commerciali, in quanto l eventuale omissione va valutata rispetto alla capacità di limitare significativamente la portata delle affermazioni contenute nel messaggio che si valuta, inducendo in errore i destinatari in ordine alle effettive caratteristiche e natura del prodotto pubblicizzato, nel caso di specie, il contenuto prevalente del messaggio risulta essere in modo preponderante l indicazione 2X1 che, di fatto, risulta diverso da quello che l espressione lascia intendere. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 13. Oggetto del presente provvedimento è la pratica commerciale posta in essere dal professionista per promuovere la vendita di occhiali da vista tramite la promessa pubblicitaria di ottenere all acquisto di un paio di occhiali da vista un altro paio, sempre da vista, in omaggio. I messaggi promozionali utilizzano il concetto, noto ai consumatori, del 2x1. La campagna pubblicitaria è stata articolata dal professionista con molteplici forme di messaggi: spot televisivi, spot radiofonici, cartellonistica, ecc Risulta agli atti dell istruttoria che, a partire dal mese di settembre 2012 e fino al mese di maggio 2013, con cadenza periodica, il professionista ha applicato la promozione del 2x1 ed ha pubblicizzato detta promozione in vari modi e, negli spot televisivi, attraverso diverse rappresentazioni sceniche. Tutte le modalità utilizzate hanno però sempre riproposto il medesimo claim pubblicitario ovvero: 2 x 1 un occhiale in regalo ; quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo [ ] AVANZI vedi che ti conviene!. I messaggi pubblicitari in esame, pertanto, pur diversificandosi nelle ambientazioni e nei mezzi di diffusione, essendo sempre diretti a pubblicizzare la medesima promozione, integrano un unica pratica commerciale. 15. Nelle difese il Professionista ha eccepito, in via preliminare, la legittimità dell avvio dell istruttoria, in quanto la promozione oggetto di valutazione sarebbe veritiera, posto che i vari messaggi promettono all acquisto di un paio di occhiali da vista il diritto ad ottenere un altro paio di occhiali da vista in omaggio ed i vari acquirenti che hanno aderito alla promozione hanno effettivamente ricevuto un paio di occhiali da vista in omaggio in aggiunta a quelli regolarmente acquistati. 16. L eccezione sollevata non è accoglibile. Sul punto si evidenzia che la normativa dettata dal Legislatore a tutela del consumatore è volta a proteggere quest ultimo non solo dalle pubblicità c.d. mendaci, ma anche, da tutte quelle promozioni che nella loro presentazione e/o forma complessiva risultano comunque idonee a generare nei consumatori

4 un falso convincimento e/o una aspettativa diversa rispetto a ciò che risulta concretamente ottenibile aderendo alle promozioni stesse, e che, come tali, spingono i destinatari dei messaggi ad assumere una decisione commerciale che, in presenza di tutte le informazioni essenziali relative alla promozione stessa, essi non avrebbero probabilmente preso. 17. L articolo 21 del codice del consumo, infatti, considera come ingannevole la pratica commerciale che contiene informazioni che, in qualsiasi modo, compresa la loro presentazione complessiva, sono idonee ad indurre il consumatore medio in errore riguardo ad uno o più elementi dell offerta. Oggetto del presente provvedimento è, pertanto, la valutazione circa l idoneità del claim pubblicitario utilizzato, in assenza di tutte le specifiche essenziali dell offerta, a creare aspettative diverse e maggiori rispetto alle opzioni concretamente riconosciute nell ambito della promozione stessa. 18. In particolare, il claim 2x1 contenuto nei messaggi pubblicitari diffusi fino al 31 maggio 2013 era formulato in modo tale da promettere al consumatore che, acquistando un paio di occhiali da vista, quest ultimo potesse ricevere in regalo un ulteriore paio di occhiali senza alcuna specificazione in merito alle caratteristiche degli occhiali offerti in omaggio. In altri termini, sulla base della struttura dei messaggi di cui trattasi, i destinatari potevano essere legittimamente indotti a ritenere che, acquistando un paio di occhiali da vista, fosse possibile ottenere in omaggio un ulteriore paio di occhiali uguale a quello acquistato. Si consideri sul punto che lo stesso Professionista si definisce come operatore che commercializza occhiali ad un prezzo il più accessibile possibile per i consumatori pur rispettando una certa qualità. 19. Dalle risultanze istruttorie è emerso che, per poter aderire alla promozione di cui trattasi, il consumatore deve acquistare un paio di occhiali con lenti antiriflesso dal costo minimo di 99 euro e il paio di occhiali che riceve in omaggio ha valore di 59 euro, ovvero un valore inferiore rispetto a quello acquistato. 20. Pertanto, i consumatori acquirenti, per poter ottenere un ulteriore paio di occhiali da vista con le stesse caratteristiche di quello acquistato e del medesimo valore economico, potranno solo farsi consegnare il buono omaggio del valore di 59 euro che potranno utilizzare come sconto sull acquisto, presso il medesimo punto vendita di un diverso paio di occhiali. 21. Orbene, i messaggi diffusi sino al 31 maggio 2013 omettevano di indicare con chiarezza tutte le caratteristiche dell offerta e prospettavano una modalità di fruizione non esattamente corrispondente a quella effettivamente applicata, in quanto, utilizzando ed enfatizzando il termine 2x1, senza le dovute specificazioni in merito alle concrete modalità di fruizione dell offerta, i destinatari erano legittimati a ritenere di per poter beneficiare, con l acquisto di un paio qualsiasi di occhiali da vista, dei vantaggi della promozione così come percepiti, ovvero di poter avere due paia di occhiali con le stesse caratteristiche. Si ricorda invece che, per fruire della promozione, fino all ultima campagna pubblicitaria, era necessario acquistare un paio di occhiali da vista del valore minimo di 99 euro con le lenti antiriflesso per ottenere in omaggio un altro paio di occhiali del valore di 59 euro e senza le lenti antiriflesso. Risulta agli atti che la società, nell ultima campagna pubblicitaria, ha esteso la possibilità per i consumatori di aderire alla promozione anche nel caso dell acquisto di un paio di occhiali del valore di 59 euro Con le integrazioni ai messaggi operate dal professionista nell ultima campagna pubblicitaria, il claim 2x1 è stato integrato con le specifiche relative alle modalità di fruizione dell offerta. In particolare, è stato chiarito che il consumatore acquirente che aderisce alla promozione deve acquistare un paio di occhiali del valore minimo di 99 euro e che lo stesso può ricevere in omaggio un paio di occhiali dal valore di 59 euro o un buono acquisto, sempre da 59 euro, da spendere entro quattordici giorni dalla data dell acquisto nel medesimo punto vendita. 23. Premesso quanto sopra, si ritiene che la promozione diffusa sino al 31 maggio 2013 sia stata attuata con modalità ambigue e fuorvianti e, come tale, idonea ad indurre in errore i destinatari in merito alle concrete modalità di fruizione della stessa. 24. Sempre alla luce di quanto sopra, la condotta posta in essere da Avanzi con la campagna pubblicitaria diffusa fino al 31 maggio 2013 risulta contraria allo standard di diligenza professionale che il consumatore medio, ai sensi dell articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, può ragionevolmente attendersi in relazione alla qualità e completezza delle comunicazioni commerciali del professionista. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 25. Ai sensi del combinato disposto dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12- quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 26. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 1 [Cfr. comunicazioni del 19 e 26 giugno 2013.]

5 27. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell importanza del professionista, trattandosi di un operatore di rilievo nel settore con una catena di negozi presenti sull intero territorio nazionale, nonché dell elevato grado di offensività della promozione, in quanto in grado di agganciare una vasta categoria di consumatori attratti dall inesatta promessa di un offerta particolarmente vantaggiosa. La campagna pubblicitaria, inoltre, per le ambiguità con le quali è stata costruita, è in grado di influenzare una vasta categoria di consumatori considerato, per un verso, il canale pubblicitario utilizzato, ossia le principali emittenti televisive e radiofoniche nazionali, per altro verso, il contenuto fortemente attraente essendo incentrato sulla promessa di un omaggio. 28. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal mese di settembre 2012 e sino al 31 maggio 2013; successivamente, il professionista modificando e ampliando l aspetto informativo del messaggio ha eliminato gli aspetti ingannevoli insiti nei messaggi. 29. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Avanzi holding S.r.l. nella misura di (trentamila euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), 22, comma 1, del Codice del Consumo del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la prospettazione di un omaggio attraverso modalità eccessivamente enfatiche e fuorvianti a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle modalità della promozione commerciale per la vendita dei prodotti pubblicizzati dal professionista; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Avanzi Holding S.r.l. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Avanzi Holding S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di (trentamila euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi del combinato disposto dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell articolo 23, comma 12- quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai

6 sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL VICE SEGRETARIO GENERALE Ombretta Main IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 23108

PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 23108 306 PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 23108 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Professore

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 4 agosto 2008 VIS 74/08 Adozione di un provvedimento ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Bergamo Energia S.p.A.

Dettagli

3. CRCU Centro di Ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti Sede provinciale di Trento, in qualità di segnalante.

3. CRCU Centro di Ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti Sede provinciale di Trento, in qualità di segnalante. PS9368 - NEW UNIVERSAL-IMPIANTO FOTOVOLTAICO Provvedimento n. 25062 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1 agosto 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013 302/2013/S/EEL CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 27 aprile 2009 - VIS 42/09 Adozione di provvedimenti ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Undis S.p.A. L

Dettagli

PS5491 - BCC DI BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO-VARIAZIONE UNILATERALE TASSO Provvedimento n. 22789

PS5491 - BCC DI BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO-VARIAZIONE UNILATERALE TASSO Provvedimento n. 22789 PS5491 - BCC DI BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO-VARIAZIONE UNILATERALE TASSO Provvedimento n. 22789 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2011; SENTITO il Relatore

Dettagli

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo; Provvedimento PI5591 - FASTWEB-TUTTO GRATIS FINO A NATALE tipo Chiusura istruttoria numero 16759 data 18/04/2007 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 16/2007 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento

Dettagli

Provvedimento PI6462 - OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ. Chiusura istruttoria. numero 18021. data 13/02/2008 PUBBLICAZIONE

Provvedimento PI6462 - OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ. Chiusura istruttoria. numero 18021. data 13/02/2008 PUBBLICAZIONE Provvedimento PI6462 - OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ tipo Chiusura istruttoria numero 18021 data 13/02/2008 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 6/2008 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo

Dettagli

PS9009 - MONDIAL RELAX Provvedimento n. 24854

PS9009 - MONDIAL RELAX Provvedimento n. 24854 PS9009 - MONDIAL RELAX Provvedimento n. 24854 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II,

Dettagli

2. Associazione Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum) di Pistoia, in qualità di segnalante.

2. Associazione Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum) di Pistoia, in qualità di segnalante. PS6548 - PROJECT97-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 22676 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 32

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 32 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 32 Pubblicato sul sito www.agcm.it 19 agosto 2013 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A407C - CONTO TV/SKY ITALIA Provvedimento n. 24474 5 A446 - (QG1)

Dettagli

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n.

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. Provvedimento PI5990 - SALVA RATE IBL DI IBL BANCA tipo Chiusura istruttoria numero 17586 data 08/11/2007 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 42/2007 PI5990 - SALVA RATE IBL DI IBL BANCA Provvedimento n. 17586

Dettagli

PS7388 - FAMILY CREDIT-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 23043

PS7388 - FAMILY CREDIT-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 23043 BOLLETTINO N. 48 DEL 19 DICEMBRE 2011 211 PS7388 - FAMILY CREDIT-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 23043 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2011;

Dettagli

PS7471 - HYUNDAI-GARANZIA 5 ANNI Provvedimento n. 23079

PS7471 - HYUNDAI-GARANZIA 5 ANNI Provvedimento n. 23079 PS7471 - HYUNDAI-GARANZIA 5 ANNI Provvedimento n. 23079 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la Parte

Dettagli

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007 Delibera n. 126/07/CONS Misure a tutela dell utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell

Dettagli

PS1875 - OPEL ITALIA Provvedimento n. 24585

PS1875 - OPEL ITALIA Provvedimento n. 24585 PS1875 - OPEL ITALIA Provvedimento n. 24585 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 ottobre 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II,

Dettagli

PS7045 - PROFUMERIE LIMONI-10 SCONTO IMMEDIATO Provvedimento n. 22938

PS7045 - PROFUMERIE LIMONI-10 SCONTO IMMEDIATO Provvedimento n. 22938 PS7045 - PROFUMERIE LIMONI-10 SCONTO IMMEDIATO Provvedimento n. 22938 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 novembre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Le pratiche commerciali scorrette - le vendite sottocosto. Iacopo Berti

Le pratiche commerciali scorrette - le vendite sottocosto. Iacopo Berti Le pratiche commerciali scorrette - le vendite sottocosto Iacopo Berti Le pratiche commerciali scorrette - Il D.Lgs. 146 del 2007 ha modificato il codice del consumo (in vigore dal 21.9.07) introducendo

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell Autorità Nazionale Anticorruzione per l omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

2. Un segnalante, in qualità di consumatore ai sensi dell articolo 18, lettera a), del Codice del Consumo.

2. Un segnalante, in qualità di consumatore ai sensi dell articolo 18, lettera a), del Codice del Consumo. PS7253 - ALLIANZ-POLIZZE ASSICURATIVE VITA Provvedimento n. 23042 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS9694 - CARIGE ASSICURAZIONI-SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25586 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS9694 - CARIGE ASSICURAZIONI-SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25586 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9694 - CARIGE ASSICURAZIONI-SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25586 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 luglio 2015; SENTITO il Relatore Dott.ssa Gabriella

Dettagli

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo; Provvedimento PI5459 - PROMOZIONE FIAT FIVE tipo Chiusura istruttoria numero 16407 data 25/01/2007 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 4/2007 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento PI5459

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche Metodologia dell attività di vigilanza e controllo dell Autorità in relazione agli obblighi di pubblicazione

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

DELIBERA N. 244/13/CONS

DELIBERA N. 244/13/CONS DELIBERA N. ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SVILUPPO EDITORIA CALABRIA S.R.L. (QUOTIDIANO ON LINE IL CORRIERE DELLA CALABRIA ) PER LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLE DISPOSIZIONI

Dettagli

PB791 - GMUNERIS.COM-MODULISTICA FONDI COMUNITARI Provvedimento n. 25437 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PB791 - GMUNERIS.COM-MODULISTICA FONDI COMUNITARI Provvedimento n. 25437 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PB791 - GMUNERIS.COM-MODULISTICA FONDI COMUNITARI Provvedimento n. 25437 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 aprile 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2014 526/2014/S/GAS AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA DI GAS AI CLIENTI FINALI DEL SERVIZIO DI TUTELA E CONTESTUALE

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

PS4729 - MERCEDES-CLASSE A Provvedimento n. 23449

PS4729 - MERCEDES-CLASSE A Provvedimento n. 23449 PS4729 - MERCEDES-CLASSE A Provvedimento n. 23449 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 marzo 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

PS8757 - GUCCI-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24469

PS8757 - GUCCI-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24469 PS8757 - GUCCI-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24469 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni; VISTA

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento 31 luglio 2008 n. 18698 Presidente e Relatore Catricalà

AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento 31 luglio 2008 n. 18698 Presidente e Relatore Catricalà Il blocco della funzionalità dell apparecchio di telefonia mobile dopo il periodo di utilizzo esclusivo a favore dell operatore venditore integra limitazione dei diritti contrattuali dell utente, in dispregio

Dettagli

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna. Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.it Certificato

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ IN. FORMA S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE RETEVERSILIA) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL ART. 8, COMMA 2, DELLA

Dettagli

PS7023 - POSTE ITALIANE-PACCOCELERE INTERNAZIONALE Provvedimento n. 24133

PS7023 - POSTE ITALIANE-PACCOCELERE INTERNAZIONALE Provvedimento n. 24133 PS7023 - POSTE ITALIANE-PACCOCELERE INTERNAZIONALE Provvedimento n. 24133 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla

Dettagli

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19302 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del sig. Simone Di Sabato per violazioni dell art. 101, comma 2 e 4, del d.lgs. n. 58/98 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono Email Fax to web CASSA LOMBARDA

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXII - n. 27

Bollettino. Settimanale. Anno XXII - n. 27 Bollettino Settimanale Anno XXII - n. 27 Pubblicato sul sito www.agcm.it il 23 luglio 2012 BOLLETTINO N. 27 DEL 23 LUGLIO 2012 49 PS2480 - BNL-SPESE ISTRUTTORIE FIDO Provvedimento n. 23710 L AUTORITÀ GARANTE

Dettagli

N. 42519 /2016 protocollo

N. 42519 /2016 protocollo N. 42519 /2016 protocollo Modificazioni alle istruzioni del modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle entrate, approvate

Dettagli

REGOLAMENTO dell operazione a premi Un Lumia 532 se aderisci online a Sky"

REGOLAMENTO dell operazione a premi Un Lumia 532 se aderisci online a Sky REGOLAMENTO dell operazione a premi Un Lumia 532 se aderisci online a Sky" IMPRESA PROMOTRICE Sky Italia S.r.l. sede legale in Milano Via Monte Penice, 7 C.F. e P.I. 04619241005 (di seguito Sky ). TERRITORIO

Dettagli

News di approfondimento

News di approfondimento News di approfondimento N. 11 8 maggio Ai gentili 13Clienti Loro sedi Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Appalti - autocertificazione di regolarità semplificata Gentile Cliente, la presente per ricordarle

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

Dettagli

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri

Dettagli

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO

Dettagli

Delibera n. 71 /2015

Delibera n. 71 /2015 Delibera n. 71 /2015 Avvio del procedimento per l adozione di provvedimenti sanzionatori di cui al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle

Dettagli

Il Dirigente Scolastico I N D I C E

Il Dirigente Scolastico I N D I C E ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE «GUGLIELMO MARCONI» FORLÌ Viale della Libertà, 14-Tel. 0543-28620 -Fax 0543-26363 - e mail itisfo@itisforli.it SITO www.itisforli.it BANDO DI GARA N. 3240884 Il Dirigente

Dettagli

Cinque per mille dell'irpef: iscrizione dei beneficiari entro il 7 maggio 2014

Cinque per mille dell'irpef: iscrizione dei beneficiari entro il 7 maggio 2014 CIRCOLARE A.F. N. 62 del 2 Maggio 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Cinque per mille dell'irpef: iscrizione dei beneficiari entro il 7 maggio 2014 Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle

Dettagli

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n.. Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n.. Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

Dettagli

Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione. Articolo 1 Definizioni

Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione. Articolo 1 Definizioni Allegato A DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD NAZIONALE DI COMUNICAZIONE TRA DISTRIBUTORI E VENDITORI DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PRESTAZIONI DISCIPLINATE DAL

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE Prot. 2010/ 43745 /Giochi Ltt INDIZIONE E MODALITÀ TECNICHE DI SVOLGIMENTO DELLA LOTTERIA AD ESTRAZIONE ISTANTANEA CON PARTECIPAZIONE A DISTANZA DENOMINATA RISULTATO FINALE ON LINE IL DIRETTORE GENERALE

Dettagli

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005 Delibera n. 277/05 INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 12 DICEMBRE 2003, N.

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

PS6123 - B.M.F. MUTUI E FINANZIAMENTI PER LA CASA Provvedimento n. 22171

PS6123 - B.M.F. MUTUI E FINANZIAMENTI PER LA CASA Provvedimento n. 22171 PS6123 - B.M.F. MUTUI E FINANZIAMENTI PER LA CASA Provvedimento n. 22171 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 marzo 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16.2.1998 con provvedimento n. 20 ART. 1 Oggetto del

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 luglio 2015; SENTITO il Relatore Dott.ssa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 2 INDICE PREMESSA 1. ADEMPIMENTI 1.1 Enti del volontariato 1.2

Dettagli

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2015 1/2015/S/GAS AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA

Dettagli

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE Allegato A Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 così come modificata ed integrata con deliberazione 17 dicembre 2008 ARG/gas 185/08 DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

Istruzione Operativa Richiesta di Offerta on-line in busta chiusa digitale

Istruzione Operativa Richiesta di Offerta on-line in busta chiusa digitale Istruzione Operativa Richiesta di Offerta on-line in busta chiusa digitale ATAF avvierà la gara on-line secondo le modalità di seguito descritte, in particolare utilizzando lo strumento RDO on-line disponibile

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA 1. Premessa Il Garante per la radiodiffusione e l editoria determina con propri provvedimenti

Dettagli

DALLA PARTE DEGLI ALTRI OPERATORI ECONOMICI. La nostra risposta alle esigenze della tua attività.

DALLA PARTE DEGLI ALTRI OPERATORI ECONOMICI. La nostra risposta alle esigenze della tua attività. DALLA PARTE DEGLI ALTRI OPERATORI ECONOMICI La nostra risposta alle esigenze della tua attività. LA BANCA COME TU LA VUOI DALLA PARTE DEGLI ALTRI OPERATORI ECONOMICI La nostra risposta alle esigenze della

Dettagli

Determinazione n. 16 del 03.04.2011: Contratto di fornitura di energia elettrica tra il Comune e la Società D.S.E. S.r.l.: provvedimento a contrarre.

Determinazione n. 16 del 03.04.2011: Contratto di fornitura di energia elettrica tra il Comune e la Società D.S.E. S.r.l.: provvedimento a contrarre. Determinazione n. 16 del 03.04.2011: Contratto di fornitura di energia elettrica tra il Comune e la Società D.S.E. S.r.l.: provvedimento a contrarre. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PREMESSO che -

Dettagli

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO IL

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO IL VALSUGANA SPORT SRL Sede sociale: Borgo Valsugana (TN) Piazza Degasperi n. 20 Capitale sociale: 10.000,00 interamente versato. Registro Imprese di Trento N. 02206830222 C.C.I.A.A. di Trento R.E.A TN -

Dettagli

Pubblicata su questo Sito in data 02/03/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007

Pubblicata su questo Sito in data 02/03/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007 Delibera n. 96/07/CONS Modalità attuative delle disposizioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 Pubblicata su questo Sito in data 02/03/07 Gazzetta Ufficiale della

Dettagli

RISOLUZIONE N. 314/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 314/E QUESITO RISOLUZIONE N. 314/E Roma, 05 novembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: IVA. - Svolgimento in forma associata di funzioni e servizi da parte di enti locali. - Decreto del Presidente

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

150.000 rata 532. 180.000 rata 638

150.000 rata 532. 180.000 rata 638 PS5822 - PROMOFIN ITALIA-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 22059 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 26 gennaio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio

Dettagli

PAGAMENTO EFFETTI PRESENTAZIONI RI.BA. INVIO FATTURE ELETTRONICHE VERSO P.A.

PAGAMENTO EFFETTI PRESENTAZIONI RI.BA. INVIO FATTURE ELETTRONICHE VERSO P.A. PAGAMENTO EFFETTI PRESENTAZIONI RI.BA. INVIO FATTURE ELETTRONICHE VERSO P.A. Sommario 1. PAGAMENTO RI.BA.2 2. PRESENTAZIONE RI.BA 6 3. INVIO FATTURE ELETTRONICHE VERSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 13 1 1.

Dettagli

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 Lega Italiana Calcio Professionistico Alle Società di 1 a e 2 a Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico LORO SEDI Circolare C.O.N.I. del 2 aprile

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 24 APRILE 2013 173/2013/R/COM MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 67/2013/R/COM IN MATERIA DI COSTITUZIONE IN MORA L AUTORITÀ PER

Dettagli

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la applicazione delle sanzioni specifiche

Dettagli

Visto l articolo 1, comma 161, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi

Visto l articolo 1, comma 161, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi Visto l articolo 1, comma 161, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

PS5313 - INTESA SANPAOLO-TEMPISTICA SURROGA Provvedimento n. 21989

PS5313 - INTESA SANPAOLO-TEMPISTICA SURROGA Provvedimento n. 21989 PS5313 - INTESA SANPAOLO-TEMPISTICA SURROGA Provvedimento n. 21989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 gennaio 2011; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni

Dettagli

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività)

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività) Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (adottato con dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007) PARTE IV ATTIVITA

Dettagli

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF Artt. 13 e 14, DL n. 201/2011 Art. 10, DL n. 35/2013 Circolare MEF 29.4.2013, n. 1/DF Informativa SEAC 10.4.2013, n. 96 Recentemente il MEF è intervenuto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como

C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE N. 65 del 27-03-2012 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLO 770 - TRIENNIO FISCALE

Dettagli

Prestito Sociale Coop Centro Italia: tanti vantaggi e zero spese!

Prestito Sociale Coop Centro Italia: tanti vantaggi e zero spese! Prestito Sociale Coop Centro Italia: tanti vantaggi e zero spese! 2 Il Prestito Sociale di Coop Centro Italia Il Prestito Sociale è uno strumento semplice, sicuro e conveniente attraverso il quale puoi

Dettagli

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18 marzo 2014 1 TITOLO

Dettagli

PI6247 - UNIVERSITÀ POPOLARE SAN TOMMASO - CAMPUS SICILIA Provvedimento n. 17989

PI6247 - UNIVERSITÀ POPOLARE SAN TOMMASO - CAMPUS SICILIA Provvedimento n. 17989 PI6247 - UNIVERSITÀ POPOLARE SAN TOMMASO - CAMPUS SICILIA Provvedimento n. 17989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2008; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;

Dettagli

Conservazione elettronica della fatturapa

Conservazione elettronica della fatturapa Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella

Dettagli

LOCAZIONI WEB. Guida operativa

LOCAZIONI WEB. Guida operativa LOCAZIONI WEB Guida operativa INDICE 1. PREMESSA...3 2. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL PROGRAMMA...4 3. FUNZIONALITÀ OPERATIVE...6 a) Compilazione di un nuovo contratto...7 1. Locatore...7 2. Conduttore...8

Dettagli

PS8911 - PUBBLICITÀ COMPARATIVA DASH Provvedimento n. 24522

PS8911 - PUBBLICITÀ COMPARATIVA DASH Provvedimento n. 24522 PS8911 - PUBBLICITÀ COMPARATIVA DASH Provvedimento n. 24522 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 settembre 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

Le regole da rispettare

Le regole da rispettare SCHEDA RIEPILOGATIVA NOTA MINISTERIALE PREMESSA Per poter andare in pensione con decorrenza 1 settembre 2016, gli interessati devono presentare DUE domande, a due soggetti diversi ( le due domande sono

Dettagli