ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
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1 Paolo Biavati ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Seconda edizione aggiornata Aggiornamento n.1 3 settembre 2014 Bononia University Press
2 L editore mette a disposizione sul sito nella sezione download i materiali e le schede di aggiornamento riferite alle novità normative e giurisprudenziali successive alla data di pubblicazione. Bononia University Press Via Farini Bologna tel. (+39) fax (+39) info@buponline.com 2011, 2013 Bononia University Press I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi. ISBN: Progetto di copertina e impaginazione: Irene Sartini Stampa: Tipografia Moderna (Bologna) Prima edizione: settembre 2011 Seconda edizione: settembre 2013
3 Ag g i o r n a m e n t o n.1 AGGIORNAMENTO N. 1 3 settembre 2014 Novità processuali nell anno La competenza per le controversie in materia di impresa ove sono parti società con sede all estero Il d.l. n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito in l. 21 febbraio 2014, n. 9 (c.d. destinazione Italia ) ha introdotto una particolare competenza per le controversie che, nell ambito di quelle assegnate alle sezioni specializzate di tribunale in materia di impresa, vedono come parti società, in qualunque forma costituite, con sede all estero. La norma ha lo scopo di favorire gli investitori esteri, che, ove si trovino a gestire un contenzioso societario in Italia, possono concentrare la loro difesa in un novero limitato di fori (v. Argomenti nn. 5 e 21). Il legislatore, dunque, procede nel seguente modo. In primo luogo, ritaglia una competenza basata, da un lato, su un criterio meramente soggettivo (vale a dire, la natura di società con sede all estero di una delle parti) e, dall altro lato, per materia (vale a dire, le controversie societarie, industriali e più in generale tutte quelle assegnate alle sezioni specializzate di tribunale per le imprese). In secondo luogo, non attribuisce questo compito a tutti i tribunali per le imprese, ma soltanto ad alcuni di essi, creando quindi dei nuovi ed originali bacini di competenza. In terzo luogo, completa l opera istituendo una sezione specializzata in materia di impresa per la circoscrizione del tribunale e della corte d appello di Bolzano. Gli uffici giudiziari competenti per le controversie societarie e comunque in materia di impresa quando è parte (attore o convenuto che sia) una società estera sono: Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia, Trento e Bolzano. Per comprendere la dimensione di questi nuovi bacini, si pensi che le controversie della natura sopra descritta che ricadono nel distretto della Corte d appello di Bologna sono attribuite al Tribunale di Genova e quelle che ricadono nel distretto della Corte d appello di Firenze sono attribuite al Tribunale di Roma. Come nel caso del tribunale per le imprese per i convenuti comuni, si tratta qui di una competenza funzionale ed inderogabile. Ovviamente, le parti possono individuare liberamente il foro competente in materia di diritti disponibili, ma poi devono rivolgersi (se una di esse ha sede all estero) al tribunale per le imprese nel cui bacino 3
4 argomenti di diritto processuale civile Paolo Biavati rientra il foro prescelto. Se, quindi, due società, una delle quali con sede all estero, stipulano un patto di deroga della competenza fissando quella del foro di Ravenna, l eventuale controversia in materia societaria fra loro insorta deve essere radicata dinanzi al Tribunale di Genova. Ne segue che resta ferma la competenza territoriale ordinaria per le cause in cui è parte una società con sede all estero, in materia diversa da quella attribuita ai tribunali per l impresa. La nuova disciplina porta con sé delicati problemi interpretativi, specialmente nei processi a pluralità di parti, frequenti proprio nella materia societaria. La soluzione è piana nei casi di litisconsorzio originario (necessario ma anche facoltativo, attivo o passivo), sia per ragioni logiche, sia per l espresso riferimento della nuova norma al caso di più convenuti ex art. 33 c.p.c. (vale a dire, connessione oggettiva e cumulo soggettivo): la presenza fra le parti di una società estera porta la controversia nel foro speciale. Nei casi, invece, di litisconsorzio successivo, si deve escludere che il foro speciale attiri di per sé la controversia connessa, già instaurata da altre parti. Pertanto, in caso di intervento volontario proposto da una società estera dinanzi ad un foro diverso da quello speciale, le domande dell interveniente dovranno essere rigettate a motivo dell incompetenza del foro; in caso di chiamata dinanzi ad un foro comune di società estera terza (di cui il giudice abbia dovuto prendere atto, perché se ha il potere di escluderla dovrà farlo), le domande proposte contro il terzo dovranno subire la medesima sorte. Tutto questo anche d ufficio, a prescindere dalla mancata eccezione di incompetenza. La posizione della società estera terza dovrà essere trattata in separato giudizio, salva una successiva riunione dinanzi al foro speciale, ovvero la sospensione di una causa in attesa della definizione dell altra (in entrambi i casi, previa valutazione di opportunità del giudice del foro ordinario). La ragione di questa disciplina sta nel carattere di (presunta) specializzazione dei tribunali del fori deputati alle controversie con società estere. Perciò, nel caso di chiamata in causa di una società straniera dinanzi ad un foro territorialmente incompetente, ma pur sempre incluso nel novero dei fori speciali (ad esempio, Roma anziché Milano), si ritornano ad applicare le regole ordinarie sulla competenza territoriale. L intera disposizione è frutto di un clamoroso provincialismo del legislatore italiano, che pare ritenere che non tutte le sue sezioni specializzate siano all altezza di giudicare una società con sede al di fuori del territorio della Repubblica. 2 - Il processo telematico Prosegue l adeguamento del sistema alle forme telematiche (v. Argomenti nn. 15 e 30). Il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge con l. 11 agosto 2014, n. 114, ha confermato l obbligo del deposito in via telematica nel processo civile degli atti endoprocessuali e dei documenti ad essi allegati (vale a dire, quelli successivi all atto con cui si propone al domanda e all atto di prima difesa per il processo di cognizione e cautelare; quelli successivi al primo atto di esecuzione, per il processo esecutivo) dinanzi ai tribunali, per la cause iniziate dopo il 30 giugno Per le cause iniziate prima del 30 giugno l obbligo slitta al 31 dicembre 2014; per le corti d appello, l obbligatorietà avrà inizio il 30 giugno Fin da ora, è invece prevista l obbligatorietà del deposito telematico dei ricorsi per decreto ingiuntivo; anche l emissione del provvedimento ha luogo esclusivamente in via telematica (v. Argomento n. 75). 4
5 Ag g i o r n a m e n t o n.1 Per quanto riguarda il momento in cui si perfeziona il deposito telematico e, quindi, il rispetto dei termini processuali, va chiarito che il deposito è tempestivo se la ricevuta elettronica di avvenuta consegna al sistema viene generata entro le ore 24 del giorno di scadenza (v. Argomento n. 34). Ciò anche nell ipotesi in cui per la dimensione dell atto o dei documenti siano necessari più invii, tenuto conto che ogni invio non può superare i 30 megabyte. Sono state introdotte semplificazioni alle forme di notifica effettuata direttamente dagli avvocati a mezzo pec. Ancora, si è previsto che tutti gli operatori del processo possano estrarre copie dei documenti e degli atti presenti nel fascicolo telematico della singola causa e attestarne direttamente la conformità all originale, senza necessità di autenticazione da parte del cancelliere (oltre che senza dover corrispondere i diritti di copia). La possibilità di consultare il registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde), da cui è possibile desumere l indirizzo di pec degli avvocati, porta a sua volta ulteriori conseguenze. Intanto, è definitivamente acquisito il principio per cui non è più necessaria la domiciliazione nel foro di svolgimento della causa, nel senso che ogni comunicazione o notificazione può essere effettuata telematicamente all indirizzo di pec. Inoltre, proprio per questo motivo, cade l onere di indicazione dell indirizzo di pec del difensore negli atti giudiziari, che era stato introdotto nel 2012 (l art. 45-bis della l. n. 114 ha modificato in questo senso dl art. 125 c.p.c.). Trattandosi di un dato pubblico, non è più necessario esplicitarlo. L esigenza di facilitare le modalità telematiche ha poi dato luogo alla modifica di talune norme del codice di procedura civile. In specie, negli artt. 126 e 207 è stata soppressa l esigenza della sottoscrizione del verbale di udienza delle parti o dei testimoni presenti, in modo da permettere la realizzazione di verbali inseribili nel fascicolo digitale della causa, senza che si debba richiedere un immediata sottoscrizione digitale. E stato anche previsto che la comunicazione dei provvedimenti decisori del giudice (non rilevante ai fini della decorrenza del termine breve per le impugnazioni) avvenga per intero e non per estratto (art. 133 c.p.c.). Infine, in tema di processo esecutivo, è stata disposta l attuazione delle modalità della vendita mobiliare con forme telematiche (art. 530 c.p.c.). Il processo telematico è stato presentato mediaticamente come una grande novità della giustizia civile. Sotto un certo aspetto, è vero, nel senso che il processo civile sta adeguando progressivamente le sue modalità di comunicazione (e solo di comunicazione) alle nuove tecnologie e che ciò comporta un significativo risparmio di tempi per gli operatori. Ad esempio, l avvocato che deve depositare una memoria non è più obbligato a fare la fila dinanzi ad uno sportello di cancelleria, ma può (e anzi, deve) effettuare la stessa operazione dal computer del proprio ufficio. Sotto un altro aspetto, però, va detto che l informatica non modifica la struttura del processo e non garantisce, di per sé, che la trattazione sia più veloce ed efficace. Ci si deve chiedere quali siano le conseguenze dell inosservanza delle formalità telematiche. Le classiche ipotesi di patologia degli atti processuali riguardano la forma-contenuto, mentre qui ci si deve confrontare con gli aspetti pratici della comunicazione. Ne segue che, salvo i casi di mera irregolarità, si dovrà parlare di nullità assoluta (rilevabile d ufficio, ma pur sempre oggetto possibile di rinnovazione o sanatoria) oppure di totale inesistenza. La nullità ha luogo quando la comunicazione dell atto (qui intesa in senso lato, come modo di portare un atto a conoscenza di un altro soggetto) ovvero l attività prevista, sia pure posta in essere in modo radicalmente difforme dalla formazione, risulta tecnicamente possibile; si ha inesistenza nel caso contrario. 5
6 argomenti di diritto processuale civile Paolo Biavati 3 - L ufficio per il processo L art. 50 della l. n. 114 di conversione del d.l. n. 90 istituisce l ufficio per il processo (v. Argomento n. 24). Da molto tempo si auspicava che venissero introdotte forme organizzative che aiutassero i giudici a non lavorare da soli. Dopo una serie di provvedimenti che andavano in questa direzione, il legislatore ha accelerato la sua marcia di avvicinamento. La norma non chiarisce, però, che cos è e che cosa dovrà fare l ufficio per il processo. Si limita a dire che vi fanno parte le figure di giudici non togati (i giudici onorari dinanzi ai tribunali, i giudici ausiliari dinanzi alle corti d appello) e i tirocinanti, vale a dire i laureati in Giurisprudenza che collaborano con i magistrati ai sensi delle disposizioni già in vigore (v. Argomento n. 24-VI) e che, al termine del periodo di tirocinio, in cui usufruiscono di una borsa di studio, possono accedere al concorso per la magistratura. 6
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