1) ATTIVITA' OGGETTO DI DIVIETO ASSOLUTO

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1 Regime delle incompatibilità e criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività estranee al rapporto di lavoro (allegato alla delibera n. 145/1998). In virtù delle norme introdotte dalla legge n. 662/1996 (art. 1 commi 56/65) il tradizionale dovere di esclusività nel rapporto di pubblico impiego trova una significativa attenuazione qualora il dipendente sia in regime di contratto a "part time" con orario di lavoro non superiore al 50% di quello pieno. In tal caso il dipendente può esercitare altre prestazioni di lavoro che non siano in conflitto con gli interessi dell'azienda. Rientrano nelle ipotesi di conflitto di interesse le situazioni descritte e desumibili dagli artt. 5,6,12 del Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica " Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni". Resta inoltre in ogni caso fermo l'obbligo di fedeltà previsto dall'art del codice civile. Nel caso che il dipendente sia in regime di orario pieno o orario a part time superiore al 50% rimane confermato il tradizionale dovere di esclusività e risultano rafforzate le sanzioni relative alla violazione del divieto di svolgere ulteriori attività non autorizzate. La presente direttiva determina i criteri, gli indirizzi e le procedure cui attenersi per rilasciare le eventuali autorizzazioni a svolgere attività estranee al rapporto di lavoro per i dipendenti con rapporto a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% posto che comunque queste rappresentano un' eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità. 1) ATTIVITA' OGGETTO DI DIVIETO ASSOLUTO a) Esercizio di una attività di tipo commerciale, industriale o professionale e comunque di qualsiasi attività che comporti l'iscrizione alla Camera di Commercio ( per quanto attiene all'attività libero-professionale dei dirigenti medici, dei veterinari e degli psicologi equiparati agli psichiatri si deve fare riferimento alle speciali norme di legge sull'argomento); b) Instaurazione di altri rapporti d'impiego sia alle dipendenze di Enti pubblici che di privati; 1

2 c) Assunzione di cariche, o amministrazione, o qualsiasi attività in società con fini di lucro; d) Esercizio dell'attività di artigiano, di imprenditore agricolo e di coltivatore diretto salvo, in questo ultimo caso quanto previsto dal successivo punto 4)c; Tali attività non possono essere autorizzate dall'azienda. 2) INCARICHI CHE NON POSSONO ESSERE ACCETTATI DAL DIPENDENTE Si tratta di incarichi per conto di Amministrazioni, Aziende o Enti, sia pubblici sia privati, che comportano: a) attività o prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio del dipendente b) attività o prestazioni rese in connessione con la carica o in rappresentanza dell' Amministrazione. Tali attività rientrano nei compiti e doveri d'ufficio, per cui il dipendente è tenuto a svolgerle durante l'orario di lavoro e non può percepire ulteriori compensi salvo diversa determinazione dell'azienda. Si considerano rese in rappresentanza dell'amministrazione quelle prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto dell'azienda rappresentando la volontà e gli interessi di questa, anche per delega o mandato ricevuto. 3) ATTIVITA' INCOMPATIBILI 3a) Incompatibilità generali Nell'ambito del buon andamento della Pubblica Amministrazione sono incompatibili in generale le attività: che generano conflitto di interesse con le attività istituzionali dell'azienda che vengono effettuate a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o l'area di attività nella quale presta servizio svolgono funzioni di controllo o di vigilanza che rendano inopportuna la concessione dell'autorizzazione tenuto conto sia delle esigenze di servizio sia dell'impegno richiesto dall'incarico nel periodo di tempo considerato. che oltrepassano i limiti della saltuarietà ed occasionalità 2

3 che si riferiscono allo svolgimento di libere professioni. Eccezionalmente e per motivi particolari il dipendente può essere autorizzato a compiere singoli atti isolati, anche se riconducibili all'esercizio di una libera professione, nel caso in cui si tratti di atti che riguardano la cura dei propri interessi o di quelli dei propri familiari, purchè non sussista conflitto di interessi con l'azienda. Restano ferme le deroghe previste dalle specifiche disposizioni di legge riguardo l'attività liberoprofessionale dei dirigenti medici, veterinari e psicologi equiparati agli psichiatri. 3b) Incompatibilità specifiche Il dipendente può, a richiesta, svolgere, se autorizzato, incarichi di collaudo o di componente di commissioni preposte all'aggiudicazione di lavori, servizi, forniture solo in favore di Enti Pubblici. Il dipendente non può in ogni caso svolgere collaudi ed altri incarichi del tipo sopra indicato se: appartiene ad un servizio che è, in qualche modo, intervenuto nelle fasi precedenti al collaudo, e in particolare se il Servizio, attraverso il dipendente interessato o altri collaboratori, ha curato la progettazione ha curato la fase di affidamento dei lavori o ha svolto la Direzione dei lavori o ha curato aspetti relativi al finanziamento dei lavori o ha svolto funzioni di vigilanza e controllo sotto qualsiasi aspetto tecnico o amministrativo sui lavori o sui soggetti a cui è affidata la realizzazione dei lavori stessi. Nelle valutazioni relative al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di collaudi, si terrà conto dell'eventuale necessità dell'ente richiedente di conferire a dipendenti incarichi che richiedono professionalità specifiche e particolari specializzazioni, difficilmente reperibili sul mercato. 4) ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE ESPRESSA Fatto salvo quanto indicato ai punti precedenti, in generale il dipendente può: svolgere qualunque tipo di attività occasionale o temporanea a favore di soggetti sia pubblici, sia privati (fanno eccezione gli incarichi di collaudo che possono essere svolti solo a favore di Enti pubblici); assumere cariche, fatto salvo quanto previsto al punto 1)a, in società, cooperative e in società sportive, ricreative e culturali e in organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS) il cui atto costitutivo preveda che gli 3

4 utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale; svolgere l'esercizio di un impresa agricola di proprietà propria o di famigliari, purchè l'impegno di tempo conseguente non superi il limite di 50 giornate lavorative all'anno considerate di otto ore ciascuna (la sussistenza di tali requisiti è resa dal dipendente interessato con dichiarazione di responsabilità ai sensi della L. 15/1968, fatti salvi eventuali accertamenti da parte dell'azienda). Il dipendente deve avere richiesto ed ottenuto l'autorizzazione prima di iniziare l'attività o assumere la carica o di iniziare l'esercizio di impresa agricola. I compensi corrisposti da terzi per l'attività soggetta ad autorizzazione sono percepiti direttamente dai dipendenti interessati che, con le modalità consuete, dovranno comunicare, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti relativi all'anagrafe delle PRESTAZIONI, gli estremi identificativi dei soggetti in favore dei quali si è espletato l'incarico e l'ammontare del compenso percepito. 4a) Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il dipendente deve presentare domanda al Direttore del Presidio/Distretto/Servizio/ Unità di Staff/Area di appartenenza allegando la richiesta del soggetto in favore del quale si svolge l'incarico.i Responsabili dei Presidi Ospedalieri dei Distretti dei Servizi Amministrativi Centrali, delle Aree Amministrative e delle Unità di Staff devono presentare domanda al Direttore Amministrativo o al Direttore Sanitario, a seconda che appartengano al ruolo sanitario o amministrativo, tecnico e professionale. La richiesta di autorizzazione, in virtù di quanto previsto dal comma 60, secondo periodo, dall'art. 1 della Legge 662/1996, si intende accolta ove entro 30 gg. non intervenga un provvedimento motivato di diniego. I Dirigenti competenti sono comunque tenuti a pronunciarsi con un provvedimento espresso di autorizzazione o di diniego. Nella richiesta occorre che il dipendente indichi: l'oggetto dell'incarico le modalità di svolgimento il soggetto a favore del quale si sovlge l'incarico la quantificazione del tempo richiesto dall'attività e le modalità di effettuazione il compenso Occorre altresì che dichiari: 4

5 che l'incarico non rientra tra i compiti del servizio di assegnazione che non sussistono motivi di incompatibilità secondo le indicazioni sopradescritte che l'incarico verrà svolto fuori dall'orario di lavoro, senza l'utilizzo di beni, mezzi ed attrezzature dell'azienda, che egli assicurerà in ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio. In fase di istruttoria viene verificato: che l'incarico non sia incompatibile con l'attività dell'azienda che l'incarico non rientri nei compiti del dipendente che non vi siano incompatibilità organizzative, vale a dire che non vi siano esigenze organizzative che rendano inopportuna la concessione dell'autorizzazione richiesta avuto riferimento alle esigenze di servizio da un lato e all'impegno richiesto dall'altro. Entro il termine di trenta giorni predetto possono essere richiesti ulteriori elementi di valutazione all'interessato, ovvero al soggetto in favore del quale la prestazione viene resa o ai soggetti che ritenga utile interpellare a tal fine. In tal caso il termine di 30 gg. decorrerà dal momento in cui verranno forniti gli ulteriori elementi richiesti. Del differimento dei termini deve essere data comunicazione all'interessato. Nel concedere l'autorizzazione, deve essere valutato se il tempo e l'impegno necessari per lo svolgimento dell'incarico o della carica possano consentire al dipendente un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti d'ufficio, o comunque non influenzare negativamente il loro svolgimento. A questo fine si tiene conto anche delle attività già autorizzate, degli incarichi conferiti dalla stessa Azienda, degli incarichi comunicati dall'interessato e non soggetti ad autorizzazione in modo tale da evitare lo svolgimento di un numero eccessivo di incarichi da parte di uno stesso dipendente. I dipendenti in posizione di comando a tempo pieno presso altre Amministrazioni devono chiedere l'autorizzazione all'ente presso cui prestano servizio, il quale provvederà in conformità ai suoi criteri valutando l'incompatibilità in base alle funzioni svolte dal dipendente presso l'ente stesso. 5

6 I dipendenti in posizione di comando a tempo pieno presso l'azienda U.S.L. Di Modena devono chiedere l'autorizzazione al responsabile della struttura presso cui prestano servizio così come previsto al punto 4a. 4b) Individuazione delle tipologie più diffuse degli incarichi conferibili previa autorizzazione e relativi limiti attività che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero: pubblicistica, relazioni per convegni, collaborazioni giornalistiche...ecc... Incarichi conferiti da altre Amministrazioni Pubbliche: commissioni tributarie, consulenze tecniche presso i tribunali, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza, collegi dei revisori dei conti, collaudi di opere pubbliche...ecct.. Attività di amministratore di condomini esclusivamente quando l'impegno riguardi la cura dei propri interessi e cioè che il condominio in questione comprenda unità operative di proprietà del dipendente o di altri componenti il nucleo familiare - Docenze fino ad un massimo di 100 ore all'anno Commissioni di concorso e simili (oltre a quelle previste per i concorsi nell'ambito del S.S.N.) fino ad un massimo di 6 all'anno Incarichi di altro genere, che non siano incompatibili secondo i criteri sopra indicati, il cui compenso non superi di norma l'importo di cadauno, per un massimo di 5 all'anno; in ogni caso la somma degli incarichi di vario genere, assunti nel corso di un anno non può superare di norma la soglia economica di (tali limiti non hanno carattere assoluto, bensì orientativo ed indicativo, l'incarico può essere autorizzato anche se supera i limiti indicati se si accerta che comunque non comporta un impegno tale da rendere l'incarico stesso incompatibile con il puntuale, tempestivo e completo assolvimento dei compiti d'ufficio). 5) ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE ESPRESSA Per le seguenti attività non è necessaria un'autorizzazione espressa bensì si richiede la semplice comunicazione alla Azienda: 6

7 attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso Associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro relazioni per convegni, collaborazioni giornalistiche.. ecc..quando siano rese a titolo gratuito Per le seguenti tipologie di attività non si richiede la comunicazione all'azienda: - Attività che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero: partecipazione ad associazioni, comitati scientifici...ecc... 6) INCARICHI AI DIRIGENTI Poiché ai Dirigenti è richiesto di destinare ogni risorsa lavorativa a tempo pieno ed in modo esclusivo all'espletamento dell'incarico affidato possono essere autorizzati soltanto allo svolgimento di incarichi compatibili con l'assolvimento delle funzioni loro assegnate. In base a tale criterio potranno in particolare essere svolte attività che determinano un arricchimento professionale, quali attività didattico scientifiche di ricerca, seminariali, convegnistiche e di partecipazione a comitati e organismi tecnico scientifici di particolare rilevanza in relazione alla posizione del dirigente. 7

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