Lombardia/406/2010/PRSE

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1 Lombardia/406/2010/PRSE REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: Dott. Nicola Mastropasqua Presidente Dott. Antonio Caruso Dott. Giuliano Sala Dott. Giancarlo Penco Dott. Angelo Ferraro Dott. Giancarlo Astegiano Primo referendario (relatore) Dott. Gianluca Braghò Dott. Massimo Valero Dott. Alessandro Napoli Dott.ssa Laura De Rentiis nell Adunanza del 16 marzo 2010 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 1

2 vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti. Udito il relatore, dott. Giancarlo Astegiano. Premesso in fatto Dall esame della relazione redatta ai sensi dell art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Cesate (MI), relativa al rendiconto dell esercizio 2008 si evince, in relazione alla verifica in ordine al rispetto dei criteri di sana gestione finanziaria che devono caratterizzare l amministrazione dell ente, che: il rendiconto presenta residui attivi anteriori all'anno 2005, relativi a crediti dell ente, in particolare riferiti ai Tit. I e III, che appaiono di dubbia esigibilità, considerata la natura e l anzianità degli stessi. In data 18 febbraio 2010 il comune di Cesate ha trasmesso un elenco dettagliato dei residui attivi del Titolo I e III relativi all esercizio 2005 ed anteriori risultanti dal rendiconto dell esercizio 2008, i quali sono sostanzialmente riconducibili ad entrate patrimoniali e tributarie per le quali risulta già formalizzato un ruolo per la riscossione in forma coattiva trasmesso ad Equitalia Esatri S.p.a., affidataria del servizio di riscossione per conto del comune di Cesate. In seguito ai chiarimenti chiesti all Organo di revisione dell ente, al termine dell istruttoria il Magistrato Istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza per l esame collegiale della situazione. In data 12 marzo 2010, dopo la notifica dell ordinanza che ha disposto la convocazione dinanzi alla Sezione, il Responsabile del Comune di Cesate ha inviato una nota con la quale si puntualizza che le ragioni del mancato incasso dei residui non sarebbero direttamente attribuibili all Ente, ma al concessionario affidatario del servizio, il quale ha precisato che per tali ruoli i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità non risultavano ancora scaduti essendo intervenute proroghe legislative per la presentazione delle stesse all ente interessato. Ha precisato altresì che l Ente nel corso degli anni ha effettuato accantonamenti a garanzia dei residui e che in sede di predisposizione del Rendiconto 2009, da un lato, i residui anteriori all anno 2005 considerati di dubbia esigibilità dovrebbero essere stralciati dal conto del patrimonio e, dall altro, una parte dell avanzo di amministrazione dovrebbe 2

3 essere vincolato con la specifica finalità di garantire gli equilibri di bilancio in relazione ai residui anteriori al 2005 non stralciati. Nel corso dell adunanza del 16 marzo 2010, dopo la relazione del Magistrato istruttore, è intervenuta la Dott.ssa Annamaria Buononato, Responsabile dei Servizi Finanziari Finanza locale del Comune di Cesate, la quale ha illustrato compiutamente il contenuto della memoria e dei dati trasmessi in precedenza. Considerato in diritto 1) Il controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti La legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha delineato una nuova e significativa modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno e alla correttezza della gestione finanziaria degli enti territoriali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Proseguendo in un disegno legislativo avviato dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, con la legge 5 giugno 2003, n. 131 che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile quali garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell interesse, contemporaneamente, dei singoli enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla nota sentenza 27 gennaio 1995, n. 29 e, ribadita, dalle sentenze 9 novembre 2005, n. 417 e 6 giugno 2007, n. 179), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo (sul punto si rinvia alle considerazioni svolte nella delibera di questa Sezione n. 10 del 13 ottobre 2006). La verifica affidata alla Corte dei conti non è invasiva dell autonomia degli enti ma, nel solco della funzione collaborativa della funzione di controllo, è diretta, nell interesse del singolo ente e della comunità nazionale, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell ente in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni più opportune, sia nell interesse dell ente amministrato che della più vasta Comunità cui l ente appartiene (Corte conti, sez. contr. Lombardia, 13 ottobre 2006, n. 10 cit.). 3

4 2) Il mantenimento nella contabilità dell ente dei residui attivi 1) L esame della relazione redatta ai sensi dell art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Cesate in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all esercizio 2008 mette in luce che l ente ha mantenuto nel bilancio residui attivi, riferiti ad esercizi anteriori al 2005, per importi significativi. Dai documenti prodotti risulta, in particolare, che siano stati conservati nel bilancio crediti rientranti nei titoli I e III, riferiti, prevalentemente ad entrate patrimoniali e tributarie che ammontano complessivamente a ,70 Euro. Il Comune, con la nota del 12 marzo 2010, ha confermato tale circostanza, precisando, però, che le ragioni del mancato incasso dei residui non sono direttamente attribuibili all Ente, ma al concessionario affidatario del servizio, il quale ha precisato che per tali ruoli i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità non risultavano ancora scaduti essendo intervenute proroghe legislative per la presentazione delle stesse all ente interessato. Inoltre, l Amministrazione sostiene che al fine di salvaguardare i principi in materia di contabilità, ha provveduto nel corso degli anni ad appositi accantonamenti corrispondenti ad un alta percentuale dei residui attivi, nonché alla costituzione del fondo svalutazione crediti per compensare eventuali cancellazioni future. L amministrazione, inoltre, sostiene che in prossimità dell approvazione del rendiconto 2009, per i crediti di dubbia ed incerta esigibilità procederà con lo stralcio dal conto del bilancio e con l iscrizione in apposita voce dell attivo patrimoniale fino al compimento del termine di prescrizione. Al fine di non pregiudicare il futuro equilibrio di bilancio per i crediti relativi all anno 2005 e seguenti, L Ente afferma di voler vincolare una parte dell avanzo di amministrazione. 2) La materia dei residui, sia attivi che passivi, è di estremo rilievo ed importanza nella materia dei bilanci pubblici e, in particolare, di quelli comunali. La natura finanziaria del bilancio e la circostanza che le procedure di entrata e di spesa sono analiticamente disciplinate con una normativa complessa che prevede numerosi passaggi prima del completamento di ciascuno di ciascuna di esse, comporta che in numerose occasioni le attività di incasso o di pagamento non si concludano nell esercizio nel quale sono state avviate. 4

5 I risultati che tali operazioni sono idonei a comportare vengono riportati, quindi, nel bilancio dell esercizio successivo dell ente quali residui, sia attivi (inerenti le riscossioni) che passivi (inerenti i pagamenti). Nella più parte dei casi la procedura si completa nell esercizio successivo, ma ove ciò non accada il residuo può essere mantenuto nel bilancio dell ente sino a che l operazione non viene a conclusione, adottando alcune regole specifiche e tenendo un comportamento prudente poiché, con specifico riferimento ai residui attivi, possono essere mantenuti fra i residui dell esercizio solo le entrate accertate per le quali esista un effettivo titolo giuridico che costituisca l ente territoriale creditore della relativa entrata. Infatti, i residui riportati nel bilancio concorrono a formare il risultato di amministrazione che l ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi cosicché, soprattutto in relazione ai residui attivi entrate che l ente ha accertato, ma non incassato, si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l ente ha la ragionevole certezza di incassare. A questo proposito è bene mettere in luce che al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell ente, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento degli stessi che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell ente al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell ente (art. 228, co. del Testo unico sugli enti locali). Considerata la finalità della norma deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare la effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza, cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un apposita voce dell attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), dopodiché deve essere eliminato anche dal Conto del patrimonio, con contestuale riduzione del patrimonio. 5

6 Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (art. 187 del Testo unico sugli enti locali). Considerato che l ente può utilizzare l avanzo di amministrazione negli esercizi successivi risulta chiaro che le voci che lo compongono devono essere veritiere e, pertanto, è necessario che vengano mantenuti nel Conto del bilancio i soli residui attivi esigibili, la riscossione dei quali presenti un ragionevole grado di certezza. 3) Con specifico riferimento a quanto emerge dal conto consuntivo del Comune di Cesate occorre mettere in luce che l ente ritiene che tutti i crediti siano esigibili come confermato dal concessionario incaricato alla riscossione, il quale precisa che per tali crediti i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità non risultano ancora scaduti essendo intervenute proroghe legislative per la presentazione delle stesse al comune di Cesate. Tuttavia, considerata la disciplina normativa che regola la materia, la sola consegna del ruolo al concessionario per la riscossione coattiva non è elemento sufficiente a garantire una riscossione certa, così come l avvio di procedure stragiudiziali non garantisce la certezza del recupero. Al riguardo occorre rilevare, però, che l Ente ha comunicato di voler procedere ad una sorta di verifica straordinaria dei residui in sede di rendiconto 2009 e di procedere allo stralcio parziale. Si tratta di una procedura corretta ed apprezzabile. La circostanza deve essere segnalata all attenzione del Consiglio comunale perché il mantenimento di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità è idoneo ad influenzare negativamente il risultato di esercizio e la sussistenza degli equilibri di bilancio, nonché la stessa attendibilità del rendiconto dell ente e configura un irregolarità contabile alla quale occorre porre rimedio. 4) La presente segnalazione viene indirizzata al Consiglio comunale e agli altri organi dell ente quale indicazione da seguire al momento dell approvazione dei bilancio di esercizio e dei rendiconti sulla gestione dell ente, nonché nella ordinaria attività di gestione dell ente. 6

7 P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, invita l Amministrazione comunale di Cesate: - ad osservare rigorosamente le previsioni legislative in ordine al mantenimento nel bilancio dei residui attivi al fine di evitare di incorrere in gravi irregolarità contabili; Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Cesate. Il Relatore (Giancarlo Astegiano) Il Presidente (Nicola Mastropasqua) Depositata in Segreteria il 19/03/2010 Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini) 7

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