Droga e dose di stupefacente

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1 CrimeList Approfondimenti di Intelligence Droga e dose di stupefacente Contributed by Filomena Paciello mercoledì, 27 giugno 2007 "La droga à un male e al male non si addicono cedimenti"â  Giovanni Paolo II Droga à un termine che indica in senso generale sostanze di origine naturale o sintetizzate in laboratorio aventi proprietã non comuni. Nel linguaggio scientifico per droga si intende una parte di vegetali animali o minerali contenente sostanze dotate di attivitã farmacologica insieme ad altre inerti. Le droghe si dicono: organizzate quando costituite da una struttura funzionale cellulare di un vegetale o di un animale; es., cortecce, foglie, fiori, frutti, semi, sangue, ecc... non organizzate quando formate da un succo o un secreto emesso spontaneamente o ottenuto attraverso varie tecniche; es. i succhi, i secreti, le resine, i lattici, gli oli, le essenze, ecc... Le droghe di suddividono: secondo la classificazione chimica in: acide basiche

2 CrimeList Approfondimenti di Intelligence neutre; secondo la classificazione medica in: eccitanti: fanno parte di questa categoria le sostanze in grado di esercitare azione stimolante sul sistema nervoso centrale, alcune adoperate a scopi terapeutici (amfetamina, metilfenidato) ed altre prive di qualsiasi uso in medicina (cocaina); sedative: sono generalmente gli oppiacei, sostanze dotate di proprietã analgesiche, narcotiche e miorilassanti; agiscono su ricettori specifici centrali e periferici dei sistemi deputati alla trasmissione del dolore, alla emotivitã, alla sfera degli istinti (morfina ed i suoi derivati, eroina, e gli oppiacei di sintesi (fentanyl, buprenorfina, ciclozina); allucinogene: inducono profonde alterazioni dello stato di coscienza, con delirio, allucinazioni, dispercezioni, depersonalizzazione. Appartengono a questa categoria la dietilamide dell'acido lisergico (LSD), l'mdma, l'lsa il DMT, la psilocibina, la mescalina. secondo la classificazione base in: naturali: es. Tabacco Caffà Uva Tà Matà Ginseng Cannabis Oppio Coca Mescal Buttons Guaranà Valeriana Noce Moscata Assenzio Palma di Betel Ginko Biloba â ; artificiali: es. metadone, morfina, cocaina, eroinaâ ; sintetiche: es. poppers, protossido dâ azoto, fenciclidina, crack, ecstasy, LSD, anfetamine, barbituriciâ alimentari, sfiziâ                      stupefacentiâ         centraliâ            Â

3 CrimeList Approfondimenti di Intelligence Nel linguaggio comune sono dette droghe: sostanze utilizzate nella preparazione di cibi per dare un sapore particolare (spezie); sostanze che provocano alterazioni dello stato di coscienza (stupefacenti) e che spesso inducono forme di dipendenza fisica o psicologica. Le sostanze stupefacenti sono sostanze che variano il funzionamento dei neurotrasmettitori nel sistema nervoso in modo da alterare lo stato cosciente. Etimologicamente il termine â œ stupefacente â œâ deriva dal participio presente del verbo latino stupefare composto di stupe corradicale di stupere â œstupireâ e facereâ â œfareâ. In Italia la prima disciplina degli stupefacenti à contenuta nella Legge 18/02/1923, n. 396, la quale, come il successivo codice penale ( 1931 ), non puniva il consumatore di droga; le sostanze erano classificate in appositi elenchi e dalla legge traspariva una scarsa attenzione agli aspetti psicosociali del consumo di stupefacenti. La successiva Legge 22/10/1954, n. 1041 introdusse lâ incriminazione della detenzione anche per uso personale e, il tossicodipendente veniva equiparato alâ produttore e allo spacciatore. Lâ intervento legislativo che ha dato una disciplina organica alla materia, operando una distinzione tra droghe pesanti e leggere, à stata la Legge 22/12/1975, n. 685 la quale riteneva il consumatore un soggetto debole socialmente e il consumo di stupefacenti era considerato alla stregua di una malattia. Ne conseguã una valutazione negativa della risposta punitiva nei confronti del tossicodipendente e, lâ introduzione di una speciale causa di non punibilitã basata su due elementi: uno, soggettivo, costituito dallâ uso personale non terapeutico; lâ altro, oggettivo, concernente la â œ modica quantitã â œ di sostanza detenuta. Tale impianto normativo à stato modificato dalla successiva Legge 26/6/1990, n, 162 e dal DPR 9/10/1990, n. 309 ( Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione

4 CrimeList Approfondimenti di Intelligence dei relativi stati di tossicodipendenza). Gli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 309 del 1990 definiscono i criteri in base ai quali il Ministro della Sanità di concerto con quello di Giustizia, sentito lâ Istituto Superiore della sanitã, classifica le sostanze stupefacenti in sei tabelle contenenti lâ elenco delle sostanze stesse in conformitã alle normative internazionali. La dottrina ha redatto diverse definizioni di sostanza stupefacente: alcuni ritengono necessario far riferimento allâ Organizzazione Mondiale della Sanità : "Sono da considerarsi sostanze stupefacenti tutte quelle sostanze di origine vegetale o sintetica che agendo sul sistema nervoso centrale provocano stati di dipendenza fisica e/o psichica, dando luogo in alcuni casi ad effetti di tolleranza (bisogno di incrementare le dosi con lâ avanzare dellâ abuso) e in altri casi a dipendenza a doppio filo e cioã a dipendenza dello stesso soggetto da piã¹ droghe". In altri termini, lâ abuso di una sostanza chimica, naturale o di sintesi, ha come conseguenze: il desiderio incontrollabile di continuare ad assumere la sostanza e di procurarsela con ogni mezzo; la tendenza ad aumentare la dose per ottenere gli stessi effetti e la dipendenza a volte fisica, a volte psichica, e talvolta contestuale dagli effetti della sostanza. Altri, invece, definiscono sostanza stupefacente "ogni sostanza che, assunta in quantitã relativamente piccola, à capace di modificare funzioni psichiche nel senso di produrre stimolazione o depressione del sistema nervoso centrale o mutamenti nelle percezioni, nellâ ideazione, nellâ affettivitã e, di conseguenza, à capace di modificare la tensione psichic lâ umore, il pensiero, il ciclo vegliasonno". Per altri ancora, "possono essere considerate, in via generale, stupefacenti o psicotrope quelle sostanze che manifestano potenzialitã lesive del funzionamento individuale e sociale dellâ individuo; sono suscettibili dâ uso e di abitudi voluttuari al fine di procurarsi effetti psichici di fuga dalla realtã e presentano attuale diffusione o pericolo di diffusione in un determinato contesto sociale". Infine, vi à chi, non senza ragioni, sostiene che "il difficile problema della droga comincia dalla stessa definizione in quanto tutte quelle fornite appaiono non completamente soddisfacenti". Le Convenzioni di New York del 1961 e di Vienna del 1971, la normativa del 1990, e giã la legge del 1975, hanno delegato il compito di individuare le sostanze stupefacenti allâ autoritã amministrativa, cioã, nel nostro paese, al Ministro della Salute, che vi provvede con decreto, di concerto col Ministro della Giustizia, sentito lâ Istituto superiore di Sanità ed il Consiglio superiore di Sanità (art. 13). Lâ innovazione contenuta nel DPR 309/1990 à rappresentata dallâ introduzione nellâ art. 75 del concetto di â œ dose giornaliera â œ facente riferimento proprio ai parametri prestabiliti dal Ministero della Sanità e pertanto, non soggetti a difformitã di interpretazioni.

5 CrimeList Approfondimenti di Intelligence È affermato il principio del â œ divieto di drogarsi â œ con conseguente punibilitã del tossicodipendente che faccia uso person di stupefacenti. Il rigore di tale normativa à stato mitigato dal DPR 5/6/1993, n. 171, emanato a seguito del Referendum abrogativo tenutosi il 18/04/1993 che considera non piã¹ reato, ma illecito amministrativo, lâ acquisto o detenzione â œ per uso persona di sostanze stupefacenti, obliterando definitivamente il concetto di dose media giornaliera. Lâ art. 73 della L. 21 febbraio 2006, n. 49 ha reintrodotto di fatto quella dose media giornaliera che viene posta come condizione di punibilitã dellâ importazione, esportazione, acquisto, ricezione a qualsiasi titolo, nonchã dellâ illecita deten di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tutte le suddette condotte vengono punite con la medesima pena e la penale rilevanza della condotta si concreta, quando il dato ponderale risulti superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del consiglio dei Ministri â Dipartimento nazionale per le politiche antidroga â. Con la nuova previsione legislativa sia gli oppiacei, che i derivati dalla cannabis, che qualsiasi altra droga di derivazione sintetica, vengono ricompresi nella medesima tabella, la I. La tabella II, invece, attiene a prodotti di natura farmaceutica ed à strumentale ad unâ ipotesi di reato soprattutto relativa alla detenzione di quantitativi di farmaci (con componenti di natura stupefacente) in misura eccedente la relativa prescrizione medica. La nuova pena, che si applica indiscriminatamente a qualsiasi tipologia di stupefacente, à stata diminuita nel minimo edittale, passando da 8 a 6 anni, ferma quella nel massimo che à rimasta di 20 anni. Analizzando il termine â œ dose â œ ( dal greco dã²sis â œil dareâ da dã domi â œio doâ ) con tale sostantivo si intende determinata e proporzionata di una o piã¹ sostanze per ottenere un certo effetto o risultato. Il significato di â œ dose media giornaliera â œ à insito negli aggettivi che definiscono la dose stessa: â œ media â (dal latin â œ che sta nel mezzoâ ) valore compreso fra lâ estremo superiore e lâ estremo inferiore dei valori considerati e riporta tabelle e â œ giornaliera â di ogni giorno; pertanto puã² essere ritenuta tale la quantitã individuale abitualmente assunta nelle 24 ore. In relazione a tale concetto potrebbe considerarsi â œ dose criminale di stupefacente â œ la quantitã di sostanza che non puã essere individuata secondo gli standard valutativi  predisposti, quella che esorbita dai parametri stabiliti nelle tabelle per la dose media giornaliera.

6 CrimeList Approfondimenti di Intelligence Ma soffermandosi sullâ aggettivo â œ criminale â (dal latino crimen â œaccusaâ ) inteso come illecito penale, per dose stupefacente, si puã² intendere  la quantitã penalmente illecita di  tale sostanza e lâ illiceitã penale della quantitã potreb essere valutata in relazione alle cause ed agli effetti conseguenti allâ uso di sostanze stupefacenti. Pertanto la dose di stupefacente sarebbe criminale: quando cagiona la morte dellâ assuntore quando determina lesivitã di natura chimica derivanti dallâ aggressione dellâ organismo ad opera delle sostanze tossiche essa contenute quando si verifica lâ unione di sostanze adulterate in modo da aumentarne la potenzialitã lesiva quando crea dipendenza psichica per il senso di soddisfazione e di pulsione psichica che le sostanze determinano quando crea dipendenza fisica per lâ assuefazione che le sostanze ingenerano e per le intense turbe che seguono alla loro astinenza quando lâ assunzione à preordinata alla commissione di reati quando gli stupefacenti usati in farmacologia per le loro proprietã analgesiche non hanno una funzione terapeutica (abuso da parte dei pazienti, uso non controllato) quando lâ assunzione avviene nello svolgimento di determinate attivitã : guida, lavoro, sportâ,

7 CrimeList Approfondimenti di Intelligence quando gli stupefacenti vengono somministrati ai minori o a persone incapaci di intendere e di volere quando le sostanze vengono somministrate con inganno o raggiro â â â â â â â â â â â â â â â â â Il concetto di dose criminale di stupefacente, viste le molteplici interpretazioni cui si presta e le svariate implicazioni che determina, ai fini di una effettiva ed obbiettiva valutazione dovrebbe integrare di per sã una fattispecie penale che andrebbe tipizzata autonomamente.

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