CITTA DI CASTELPLANIO Provincia di Ancona Ufficio Tecnico

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1 CITTA DI CASTELPLANIO Provincia di Ancona Ufficio Tecnico REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE E L ACQUISTO DI BENI IMMOBILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 21/04/2012 ART. 1 FINALITA DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale, in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, nonché a quelle contenute nel regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni. 2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure e le modalità di acquisto di beni immobili. CAPO I ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI ART. 2 COMPETENZE DEGLI ORGANI 1. Le alienazioni di beni immobili, qualora non siano state inserite e precisamente individuate nel bilancio di previsione, costituiscono un atto di competenza del Consiglio Comunale. 2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale abbia già adottato la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, contenente il programma delle alienazioni immobiliari da avviare nel corso dell esercizio finanziario, la vendita dei beni immobili viene deliberata dalla Giunta Comunale. 3. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, con le rispettive deliberazioni di indirizzo, demandano al Segretario Comunale l adozione dei successivi provvedimenti di attuazione della procedura di alienazione. ART. 3 VALUTAZIONE 1. I beni immobili da alienare vengono preventivamente valutati con apposita relazione e perizia estimativa effettuata dall Ufficio Tecnico Comunale o da un esperto abilitato, incaricato dall Amministrazione Comunale. La perizia viene redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per immobili di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative adeguate alla natura del bene da valutare.

2 2. Il valore stimato costituisce il prezzo di riferimento per la successiva asta pubblica o trattativa privata, da svolgersi con offerte al rialzo. 3. La relazione deve essere corredata da: a) dati identificativi dell'immobile (riferimenti catastali, destinazione d uso urbanistica, classificazione del bene nell'inventario patrimoniale dell Ente e altri atti correlati allo stato di diritto dell'immobile); b) descrizione del bene; c) verifiche circa l'eventuale variante al P.R.G., conseguente alla procedura di alienazione del bene; d) verifiche circa l'eventuale necessità di iscrizione del bene al patrimonio disponibile dell'ente; e) fotografie del bene; f) copia della visura e dell'estratto di mappa catastale del bene; g) stralcio del P.R.G. vigente; h) Stralcio del P.R.G. in variante (se necessario). 4. La perizia estimativa deve espressamente specificare: a) i criteri e le motivazioni tecniche utilizzati per la determinazione del valore dell immobile; b) la quantificazione e la consistenza delle opere di straordinaria manutenzione realizzate, e dei miglioramenti eventualmente apportati all immobile; c) il grado di appetibilità del bene ed il potenziale interesse del mercato immobiliare, in relazione alle caratteristiche specifiche del territorio. ART. 4 BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI E BENI VINCOLATI 1. Possono essere alienati esclusivamente i beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune. 2. La vendita degli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile è preceduta dall espletamento del procedimento di cessazione del vincolo, con il relativo passaggio dei beni nel patrimonio disponibile dell Ente, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito nella legge 6 agosto 2008, n La vendita dei beni vincolati da leggi speciali, o realizzati con contributi dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall espletamento del procedimento di scioglimento del vincolo. ART. 5 VARIANTE URBANISTICA Ai sensi dell articolo 26-ter della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune, di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti, ovvero comporti modifiche volumetriche di tali beni superiori al 10% dei volumi previsti dallo strumento urbanistico generale, costituisce variante allo strumento urbanistico generale medesimo, ed è sottoposto alla verifica di conformità da parte della Provincia competente, ai sensi dell articolo 26 della medesima legge. ART. 6 VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTI DI PRELAZIONE 1. Quando sul bene che si intende alienare può essere vantato un diritto di prelazione o di analoga valenza, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita, e gli atti del procedimento devono essere notificati nei modi previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.

3 2. Il Comune, dopo l espletamento della procedura di vendita per asta pubblica o trattativa privata, ha l obbligo di dare la precedenza, a parità di condizioni e di offerta, al titolare del diritto di prelazione. 3. Il Comune notifica all interessato apposita comunicazione, con l indicazione del prezzo richiesto e l invito ad esercitare il diritto di prelazione nel termine di trenta giorni. 4. L accettazione dell offerta è accompagnata dal versamento di una cauzione in contanti presso la Tesoreria Comunale, o dalla presentazione di una fideiussione rilasciata da un Istituto Bancario o da una Compagnia Assicurativa, per un importo pari al 10% del valore stimato del bene. 5. E previsto, altresì, un diritto di prelazione a favore di Enti Pubblici, Società con capitale prevalentemente pubblico, Fondazioni, Associazioni e Organizzazioni senza scopo di lucro, quando l acquisto è finalizzato all utilizzo dell immobile per lo svolgimento di attività rivolte a soddisfare esigenze di pubblica utilità. ART. 7 PROCEDURE DI VENDITA 1. La vendita dei beni immobili avviene, in relazione alle caratteristiche ed al valore degli stessi, con le modalità di seguito specificate, mediante: a) asta pubblica; b) trattativa privata. ART. 8 ASTA PUBBLICA 1. E adottata la procedura dell asta pubblica quando il valore stimato del bene è pari o superiore ad Euro ,00 e il potenziale interesse all acquisto è riconducibile ad un livello sovracomunale. 2. Il bando di gara deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale e all Albo Pretorio informatico del Comune, per un termine non inferiore a trenta giorni e, per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione locale. 3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione di indirizzo, può individuare ulteriori canali informativi, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione dell avviso d asta all Albo Pretorio dei Comuni limitrofi, su riviste specializzate, o l affissione di manifesti sul territorio comunale e nei Comuni vicini. 4. Le offerte vengono presentate in busta chiusa, mediante servizio postale o consegna diretta all Ufficio Protocollo del Comune. Le offerte devono contenere, altresì, una garanzia sotto forma di cauzione, mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale, o fideiussione rilasciata da un Istituto Bancario o da una Compagnia Assicurativa, nella misura pari al 10% del valore posto a base di gara. 5. La procedura di gara è disciplinata dal bando. L aggiudicazione è disposta con riferimento all offerta più alta. In caso di parità tra due o più concorrenti che hanno presentato l offerta migliore, si procede ad una nuova gara tra i predetti soggetti, assumendo a base d asta l importo offerto dagli stessi. 6. La cauzione o la fideiussione vengono sollecitamente svincolate per i concorrenti non aggiudicatari. 7. La cauzione o la fideiussione prestate dall aggiudicatario vengono svincolate dopo la firma del contratto. E data facoltà all acquirente di utilizzare in conto prezzo la cauzione versata in contanti. ART. 9 TRATTATIVA PRIVATA

4 1. Si procede alla vendita dell immobile mediante trattativa privata nei seguenti casi: a) quando l asta pubblica precedentemente esperita è risultata deserta; b) quando la Giunta Comunale, con propria deliberazione di indirizzo, rileva che il bene risulta scarsamente appetibile e l interesse all acquisto è presumibilmente circoscritto all ambito comunale; c) quando il valore stimato del bene è inferiore ad Euro , Per garantire la necessaria informazione ai potenziali acquirenti, viene data adeguata pubblicità alla suddetta procedura, con le seguenti modalità: pubblicazione dell avviso di vendita del bene sul sito internet istituzionale e all Albo Pretorio informatico del Comune, per un termine non inferiore a trenta giorni; affissione, nel territorio comunale, di manifesti recanti comunicazione della vendita del bene. 3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione di indirizzo, può individuare ulteriori canali di informazione, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione dell avviso di vendita all Albo Pretorio dei Comuni limitrofi, su riviste specializzate, o l affissione di manifesti nei Comuni vicini. 4. Le offerte devono essere presentate in busta chiusa, mediante servizio postale o consegna diretta all Ufficio Protocollo del Comune, entro il termine previsto nell avviso di vendita. Le offerte devono contenere, altresì, una garanzia sotto forma di cauzione, mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale, o fideiussione rilasciata da un Istituto Bancario o da una Compagnia Assicurativa, nella misura pari al 10% del valore stimato del bene. 5. La procedura è disciplinata dal bando. Dopo l apertura delle buste viene individuata l offerta più alta. In caso di parità tra due o più concorrenti che hanno presentato l offerta migliore, si procede ad una gara tra i predetti soggetti, assumendo quale base di rialzo l importo offerto dagli stessi. 6. La cauzione o la fideiussione vengono sollecitamente svincolate per i concorrenti non aggiudicatari. 7. La cauzione o la fideiussione prestate dall aggiudicatario vengono svincolate dopo la firma del contratto. E data facoltà all acquirente di utilizzare in conto prezzo la cauzione versata in contanti. ART. 10 OFFERTE 1. Le offerte presentate assumono valore di proposta irrevocabile e sono immediatamente vincolanti per l offerente, sia nella procedura di vendita per asta pubblica, sia nella trattativa privata. 2. Nei confronti del Comune, gli effetti giuridici obbligatori si realizzano con l aggiudicazione definitiva nella procedura di vendita per asta pubblica; nel caso di trattativa privata, il Comune rimane libero di concludere o meno la procedura di vendita e gli effetti giuridici obbligatori si producono con la stipula del contratto. 3. Non sono ammesse le offerte presentate con modalità differenti rispetto a quelle stabilite dal bando o formulate in modo indeterminato. ART. 11 CONTRATTO 1. La vendita si perfeziona mediante la stipula del contratto, che viene rogato da un Notaio scelto dall aggiudicatario, al quale compete il pagamento delle spese contrattuali ed erariali. Qualora

5 l aggiudicatario lo richieda, il contratto può essere rogato anche dal Segretario Comunale, ai sensi dell art. 97, comma 4, lett. c), del decreto legislativo n. 267/ L acquirente viene immesso nel possesso legale del bene alienato dalla data di stipulazione del contratto. 3. Il contratto viene stipulato nel termine di novanta giorni dall intervenuta aggiudicazione, previo versamento dell intero corrispettivo dovuto. Nel caso di mancata stipulazione per motivi imputabili all aggiudicatario, il Comune, previa diffida ad adempiere entro i successivi quindici giorni, provvede ad introitare l importo della cauzione o fideiussione prestata. CAPO II ACQUISTO DI BENI IMMOBILI ART. 12 COMPETENZE DEGLI ORGANI 1. Gli acquisti di beni immobili, qualora non siano stati inseriti e precisamente individuati nel bilancio di previsione, costituiscono un atto di competenza del Consiglio Comunale. 2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale abbia già adottato la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, contenente il programma degli acquisti immobiliari da avviare nel corso dell esercizio finanziario, l acquisizione del bene viene deliberata dalla Giunta Comunale. 3. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, con le rispettive deliberazioni di indirizzo, demandano al Segretario Comunale l adozione dei successivi provvedimenti di attuazione della procedura di acquisto. ART. 13 PROCEDURE DI ACQUISTO 1. Il Comune può procedere all acquisto di beni immobili, purché liberi da oneri, vincoli o gravami. 2. Il bene da acquistare viene previamente valutato con apposita perizia estimativa effettuata dall Ufficio Tecnico Comunale o da un esperto abilitato, incaricato dall Amministrazione Comunale, per accertare la congruità del prezzo richiesto. La perizia viene redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per immobili di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative adeguate alla natura del bene da valutare. 3. Si procede all acquisto del bene mediante trattativa privata o partecipando ad un asta pubblica. ART. 14 RINVIO DINAMICO 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.

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