CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO
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- Dino Motta
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1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO (Si tratta di un modello meramente esemplificativo e attento in particolare alle collaborazioni all estero. Ignorare o modificare le parti che non corrispondono alle specificità del singolo contratto e alle scelte dell Ong e aggiungere quanto ritenuto utile alla sua migliore e precisa definizione. Può essere apportata ogni modifica e inserita ogni altra previsione, sia in senso restrittivo che in senso concessivo, purché non contraddicano quanto stabilito dall Accordo collettivo) Tra l Organizzazione Non Governativa...(Nome, Sigla)., con sede in Via...., Cap..., Città..., CF....., rappresentata dal (presidente, direttore, responsabile risorse umane) (legale rappresentante). Nome e Cognome..., di seguito indicata anche come Committente, E il Signor/la Signora.. (Nome e Cognome)..., nata/o a....., il., residente in Via.., Cap, Città...., CF....., di seguito indicata/o come Collaboratore, PREMESSO CHE a) il Committente è una Onlus che promuove e realizza attività nell ambito della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale con interventi, azioni ed operazioni in Italia e all estero; b) nell ambito di tali attività si rende necessaria la collaborazione di una persona in possesso di idonee conoscenze per la realizzazione di uno specifico progetto come indicato nell Allegato A al presente contratto; c) il Committente applica l Accordo Collettivo per le collaborazioni coordinate e continuative a progetto dei lavoratori operanti nelle Organizzazioni Non Governative di cooperazione internazionale e aiuto umanitario, sottoscritto tra le Associazioni delle Ong Italiane (AOI e Link2007) e le Organizzazioni sindacali Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp in data 24 aprile 2013; d) il Collaboratore, che risulta essere in possesso dei requisiti necessari, è disponibile ad accettare l incarico e dichiara di aver ricevuto copia dell Accordo Collettivo di cui al precedente punto c); SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Il Committente, come sopra indicato e rappresentato, conferisce al Collaboratore, che accetta, l incarico di realizzare il progetto di cui in Allegato A, che costituisce parte integrante del presente contratto. Il rapporto di lavoro è attuato secondo le previsioni e disposizioni degli articoli 61 e ss. del D.Lgs n. 276 e successive modifiche. L incarico di collaborazione oggetto del presente contratto si intende conferito alle seguenti condizioni e clausole: 1. Progetto Il progetto, denominato., consiste in (breve descrizione) da realizzarsi a.. (paese, località)., come meglio specificato nell Allegato A. Detto progetto, per i fini evidenziati nell Accordo Collettivo, punto c) delle premesse, può essere inquadrato nel modulo funzionale di cui all art. 3 del citato Accordo. 1
2 2. Durata La durata del progetto sarà di... mesi (giorni), con decorrenza dal. e con scadenza alla conclusione del progetto e comunque non oltre il.. Il contratto potrà essere prorogato o rinnovato con atto scritto e in accordo tra le parti. 3. Elementi di coordinamento e referenti svolgerà l incarico in autonomia, senza vincolo di subordinazione, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal Committente al fine di utilizzare compiutamente le prestazioni professionali del Collaboratore in relazione alle più ampie attività in cui si inserisce il progetto e salve le forme di coordinamento temporale, ai sensi dell art. 62 del D.Lgs. 276/03, concordate con il referente responsabile del Committente. Le parti contraenti prendono atto che il raggiungimento degli obiettivi di progetto stabiliti richiede il coordinamento della prestazione con l attività del Committente in. (citare il Paese) e rende perciò necessaria la definizione della disponibilità del Collaboratore presso la sede (le sedi) di.. (citare il luogo/i luoghi) del Committente. Sarà quindi cura del Collaboratore predisporre un indicazione di presenza giornaliera/settimanale, all interno della più ampia disponibilità di apertura delle strutture del Committente. Per tutta la durata del contratto il Collaboratore farà riferimento ai referenti del Committente che gli verranno indicati, senza che ciò significhi instaurazione di rapporto di subordinazione, ai quali presenterà le relazioni periodiche sull attività svolta che gli saranno richieste e quella finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Data la particolare specificità del contesto lavorativo, al Collaboratore è assicurato un periodo di formazione prima dell inizio del progetto (eventualmente, o solo per l estero). 4. Compatibilità (Esclusiva), compatibilmente con gli impegni assunti, potrà prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, previa comunicazione scritta al Committente che indichi lo svolgimento di attività compatibili con il progetto e che non ne pregiudichino la tempestiva ed esatta realizzazione. Anche in conformità all obbligo di fedeltà previsto dall art del c.c., il Collaboratore si impegna comunque a non prestare in favore di terzi, in qualsiasi forma, attività che siano in concorrenza con quelle oggetto del contratto o che creino pregiudizio al Committente. (In alternativa a queste limitazioni, l Ong può inserire una clausola di esclusività, come indicato nel punto 3.2 lettera b) dell Accordo collettivo) 5. Svolgimento del rapporto, obblighi e facoltà dovrà assolvere alle mansioni affidategli in modo conforme alla dignità del proprio compito, astenendosi da ogni manifestazione che possa nuocere alle buone relazioni tra il Committente e i suoi interlocutori istituzionali creare danno alla sua immagine; il Collaboratore agirà coerentemente con il codice etico e i regolamenti procedurali e di sicurezza a lui consegnati e illustrati dal Committente; il Collaboratore è infine tenuto ad osservare rigorosamente il segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie e documentazione prodotta o di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell incarico contrattuale e si dichiara pronto a restituire al Committente alla scadenza del contratto, ovvero alla sua risoluzione, il materiale ricevuto o prodotto, eventualmente rimasto in suo possesso. Il materiale documentativo, informativo e/o fotografico che il Collaboratore fornirà a seguito della sua collaborazione diventerà di proprietà esclusiva del Committente che potrà quindi farne l uso che riterrà più opportuno, compresa la pubblicazione, senza che derivi per il Collaboratore il diritto a pretendere ulteriori compensi. Quanto affermato non pregiudica il diritto del Collaboratore di 2
3 essere riconosciuto autore delle proprie ideazioni e produzioni realizzate nello svolgimento dell incarico, così come previsto dall art. 65 D.Lgs. 276/ Coperture assicurative Il Committente garantisce al Collaboratore le seguenti coperture (per progetti all estero): assicurazione per la liquidazione di un capitale nel caso di morte da infortunio durante il servizio all estero; tale capitale sarà corrisposto al beneficiario designato o, in mancanza, agli aventi diritto; assicurazione per la liquidazione di un capitale in caso di invalidità permanente da infortunio, malattia generica e/o malattia tropicale subito/contratte durante la collaborazione all estero; assicurazione per il rimborso delle spese sanitarie sostenute all estero per malattia e/o infortunio; assistenza in caso di contenzioso legale derivante dall'esercizio delle funzioni assegnategli; assicurazione a copertura del rischio responsabilità civile verso terzi e conseguenti spese legali. (eventuali altre) 7. Compensi a) Il compenso per l incarico affidato al Collaboratore è fissato di comune accordo tra le parti in euro... (in lettere) lordi. Tale importo è corrisposto con acconti di pari importo a cadenza. Le parti concordano nel riconoscere che la misura del compenso è stata stabilita secondo la previsione dell art. 63 del D.Lgs. 276/2003 e che pertanto il compenso è proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto ed è conforme a quanto stabilito nell Accordo Collettivo citato in premessa. b) Nessuna ulteriore copertura o indennità sarà erogata e nessun ulteriore rimborso sarà richiesto ad eccezione di: (segue un elenco indicativo: ignorare quanto non previsto o aggiungere altre eventuali previsioni) viaggi di andata e ritorno ed altri eventualmente autorizzati trasporto effetti personali, fino ad un massimo di euro indennità di trasferta per le attività o missioni da svolgersi all estero alloggio, normalmente condiviso con altri collaboratori vitto, per un massimo di euro... mensili rimborso di altri costi effettuati per l esercizio dell incarico, autorizzati e documentati. (altro).. Ognuna di queste coperture, indennità o richieste di rimborso, aggiuntive al compenso concordato tra le parti, dovrà corrispondere a spese formalmente autorizzate dal referente responsabile del Committente ed essere documentate e presentate secondo le modalità e i tempi indicati. Nel caso non siano rispettate tali condizioni il Committente non sarà tenuto ad alcun rimborso/indennità. c) Nel caso di risoluzione anticipata del presente contratto il compenso spettante al Collaboratore verrà determinato in funzione delle prestazioni fino a quel momento erogate ed del risultato raggiunto. d) All atto dell erogazione del compenso ovvero degli acconti, il Committente opererà le ritenute fiscali e quelle previdenziali ed assistenziali previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 8. Risoluzione e recesso Il contratto potrà essere risolto prima del termine per mutuo consenso delle parti ovvero da una di queste qualora si verifichi una giusta causa di recesso ovvero per comprovati motivi di forza maggiore. Nello specifico: a. Il Committente può risolvere il contratto per giusta causa quando da parte del Collaboratore si verifichino: - gravi inadempienze contrattuali; - sospensione ingiustificata della prestazione; 3
4 - commissione di reati tra quelli previsti dall art. 15 legge n. 55/90 e succ. modificazioni; - danneggiamento o furto di beni; - inosservanza degli obblighi e divieti stabiliti nei precedenti articoli 3, 4 e 5; - danni di immagine e pregiudizio al buon nome della Committente; - divergenze insuperabili con la Committente circa la realizzazione del progetto, tali da pregiudicarla in tutto o in parte. b. Il Committente può altresì recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del Collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto, quali ad esempio: - gravi e reiterati errori o mancanze nello svolgimento dell incarico; - evidenti ritardi nello svolgimento del progetto che comportino l impossibilità della sua realizzazione; - mancata presenza di elementi di qualificazione professionale considerati come essenziali per lo svolgimento del contratto (es. mancata conoscenza negli standard richiesti della lingua straniera, mancata conoscenza delle necessarie procedure informatiche e telematiche, mancata conoscenza delle regole basilari della rendicontazione, incapacità o scarsa attitudine a rapportarsi agli enti istituzionali secondo criteri di diplomazia adeguati al contesto, incapacità di relazionarsi con il personale locale nei progetti all estero); - condotte del Collaboratore, anche esulanti dal rapporto di collaborazione, incompatibili con i valori ed i principi dell oggetto sociale e della mission del Committente - reiterate divergenze relative al progetto, rispetto alla Direzione, che determinano ritardi o inefficienze nella realizzazione del progetto. Nei casi di cui sopra, il Committente può recedere anticipatamente dal contratto, dandone motivata comunicazione scritta al Collaboratore, fatto salvo il pagamento dei compensi maturati fino al momento dell interruzione tenendo presente quanto stabilito al precedente art. 7, c). c. La collaborazione all estero può essere anticipatamente interrotta, anche senza obbligo di preavviso, in caso di comprovati ed oggettivi motivi di forza maggiore estranei al Committente. (Si può aggiungere che in questo caso sono a carico del Committente le obbligazioni di cui all art. 6 punto c) dell Accordo Collettivo ). può risolvere il contratto con comunicazione scritta e con un periodo di preavviso di. (60 giorni per i moduli funzionali 3 e 4; 90 giorni per i moduli funzionali 1 e 2) (può essere limitato ai soli progetti all estero). ha diritto a complessivi 30 giorni di calendario nell arco dell anno, riparametrati sulla base dell effettiva durata del rapporto di collaborazione, per recupero psicofisico (può essere limitato, come da Accordo collettivo, ai soli contratti superiori ai 4 mesi). 9. Sospensioni del rapporto In conformità con quanto disposto dall art. 66 del D.Lgs. 276/03 in caso di malattia, infortunio e maternità del Collaboratore, il rapporto contrattuale rimarrà sospeso senza erogazione e maturazione di corrispettivo per i periodi ivi indicati. Il Committente applicherà le clausole di migliore favore previste dal citato Accordo Collettivo. si impegna a comunicare al Committente tutte le informazioni necessarie per il corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali. 10. Clausola di rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia all Accordo Collettivo stipulato tra le Associazioni delle Ong e le Organizzazioni sindacali e a quanto disposto dagli articoli 4
5 61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche, nonché agli artt e seguenti del codice civile. Al presente contratto è allegata la descrizione del progetto affidato al Collaboratore (Allegato A). Letto, confermato, concordemente pattuito, accettato in tutte le sue parti. Luogo e data Il Committente Anche ai sensi e per gli effetti dell art c.c. le parti specificatamente approvano i seguenti articoli: 1. Progetto 4. Esclusiva 5. Svolgimento del rapporto, obblighi e facoltà 7. Compensi 8. Risoluzione e recesso 10. Clausola di rinvio Il Committente Con l'apposizione della firma, il Collaboratore esprime anche il consenso al trattamento dei propri dati personali (Legge 196/03) in favore dei soggetti coinvolti per la stesura del presente contratto, l'elaborazione e la liquidazione del compenso e l assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali. 5
6 ALLEGATO A al Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto tra... (Ong)..... e il Sig./Sig.a CF... PROGETTO Titolo:..... Descrizione del Progetto e conseguente attività affidata al Collaboratore: finalità, obiettivi (in modo preciso), attività, risultati, tempistica, verifiche: Le parti potranno altresì definire congiuntamente nuove attività che dovessero rendersi necessarie o utili per la buona e puntuale realizzazione del progetto. Paese: Località:.. Eventuale (Finanziatore:. Contratto n.: ) Durata: dal... al.. Organizzazione e coordinamento Il/i Referente/i del Committente, con cui il Collaboratore dovrà coordinarsi, sarà/saranno.... (nome, cognome e funzione). Luogo e Data. Il Committente 6
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