Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie (Art. 1 commi 611 e seguenti della Legge di Stabilità per il 2015)

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1 Settore Servizi Amministrativi Ufficio Partecipate Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie (Art. 1 commi 611 e seguenti della Legge di Stabilità per il 2015)

2 1. PREMESSA Il Settore Servizi Amministrativi Ufficio Partecipate, nell ambito della propria funzione di supporto agli organi di governo dell Ente e ai Servizi competenti per materia in tema di società partecipate, ha elaborato una proposta di piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, che tiene conto delle indicazioni contenute nella normativa di riferimento (art. 1 commi 611 e seguenti della Legge di Stabilità per il 2015) e delle azioni di dismissione e di razionalizzazione già realizzate e descritte nei paragrafi che seguono. Tale proposta è stata sottoposta ai Responsabili dei Servizi di riferimento per le singole partecipazioni societarie. E necessario, in ogni caso, evidenziare, che la concreta attuazione di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie risulterà, per la Provincia di Siena (come per tutte le altre Amministrazioni Provinciali), inevitabilmente condizionata - sia nelle azioni da realizzare, sia nei tempi della loro attuazione dall esito del processo di riordino delle funzioni in capo alle Province avviato con la Legge n. 56/2014. A tale riguardo, la Legge Regionale n. 22 del (pubblicata in Burt n. 10/2015 parte I), di riordino delle funzioni prima delegate alle Province, prevede specifiche disposizioni in materia di Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi ; in dipendenza dell attuazione delle disposizioni ivi contenute in materia di trasferimento delle funzioni e delle correlate partecipazioni societarie, il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate potrà essere aggiornato e integrato anche successivamente al 31 marzo LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO La Legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto, all art. 1 commi 611 e seguenti, l obbligo, per gli enti locali, di definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre Il testo della richiamata normativa, che di seguito si riporta, specifica contenuti, termini e modalità dell adempimento in oggetto Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1 gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

3 a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

4 3. LE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE GIA REALIZZATE 3. 1 LA DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON STRETTAMENTE NECESSARIE In attuazione delle disposizioni di cui all art. 3 comma 27, 28 e 29 della legge , n. 244, la Provincia di Siena ha deliberato, nel corso degli ultimi anni (Deliberazioni consiliari n. 48/2009, n. 145/2010, n. 82/2012, n. 96/2013, n. 46/2014) la dismissione di una serie di partecipazioni societarie, in quanto non strettamente necessarie all adempimento delle proprie funzioni istituzionali (v. art. 3 cit.) Tali partecipazioni sono le seguenti: - STB Società delle Terme e del Benessere SpA - Qualità e Sviluppo Rurale Srl - Centro Sperimentale del Mobile e dell Arredamento Srl - Soc. Aereoporto Toscano G. Galilei (SAT) SpA - La Ferroviaria Italiana Società per azioni per costruzioni ed esercizio di ferrovie e tramvie, in sigla L.F.I. SpA - Promosiena Spa - Fidi Toscana Spa Inoltre, riguardo alle società Etruria Innovazione Soc. Cons. per Azioni, EurobicToscana Sud Spa e Arezzo Telematica Spa, la deliberazione C.P. n. 48/2009 riportava quanto segue: - Etruria Innovazione Soc. Cons. per Azioni: la deliberazione C.P. n. 48/2009 rilevava che La Regione Toscana detiene la maggiore quota di partecipazione. La Giunta Regionale con delibera GR 11/2008 ha approvato il rapporto sulle società, gli orientamenti ed ha individuato la Società Etruria Innovazione tra quelle che non rivestono carattere di stretta funzionalità per le quali si riserva di verificare l opportunità della loro dismissione. Se la Regione riterrà di dismettere la partecipazione verrà meno anche per la Provincia di Siena l interesse al mantenimento.

5 - Eurobic Toscana Sud Spa: la procedura di dismissione era stata già precedentemente deliberata ed attivata, ma la gara pubblica per la cessione della partecipazione era andata deserta. - Arezzo Telematica Spa: la società era qualificata come già in fase di dismissione. A seguito dell approvazione delle sopra citate deliberazioni consiliari, la Provincia di Siena ha effettuato le corrispondenti procedure ad evidenza pubblica per la cessione delle partecipazioni interessate, con i seguenti esiti:. partecipazione in Soc. Aereoporto Toscano G. Galilei (SAT) SpA: alienazione dell intera partecipazione, per l importo complessivo di Euro ,00 partecipazione in La Ferroviaria Italiana Società per azioni per costruzioni ed esercizio di ferrovie e tramvie, in sigla L.F.I. SpA : esito parzialmente positivo, con alienazione di n , per l importo complessivo di Euro ,24. partecipazioni in Qualità e Sviluppo Rurale Srl, Centro Sperimentale del Mobile e dell Arredamento Srl, Arezzo Telematica Spa, Fidi Toscana Spa: esito negativo per carenza assoluta di offerte. Relativamente alla partecipazione in Promosiena Spa, con deliberazione consiliare n. 96 del la Provincia di Siena ha stabilito di procedere alla dismissione tramite recesso della propria partecipazione. La procedura si è conclusa con il versamento, da parte della Società, di Euro ,53, quale corrispettivo del valore della partecipazione azionaria della Provincia di Siena. In merito alla partecipazione in S.T.B. Spa è, invece, stato pubblicato un avviso, finalizzato a verificare, preliminarmente, l esistenza di soggetti interessati all acquisto della partecipazione azionaria in S.T.B. Spa, alla scadenza del quale non sono pervenute manifestazioni di interesse. La Provincia ha successivamente proceduto a conferire un incarico professionale per la redazione di perizia asseverata del valore di mercato della quota di partecipazione, al fine di procedere all espletamento della gara ad evidenza pubblica per l alienazione della partecipazione, ai fini di ottemperare agli obblighi espressamente previsti dal citato art. 3 commi della Legge n. 244/2007. Tale incarico, in relazione al verificarsi di una serie di operazioni societarie che hanno portato, tra l altro, alla riduzione del capitale sociale di S.T.B. Spa, ha potuto concludersi solo il , con la resa della perizia asseverata da parte del professionista. 3.2 LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 (ART. 1 COMMA 569 DELLA L. N. 147/2013 E S.M.I.) L art. 1 comma 569 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) e s.m.i. prevede che: Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali

6 la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile. Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 109 del sono state, quindi, individuate le partecipazioni societarie della Provincia di Siena dichiarate non strategiche (ex art. 3 commi della L. n. 244/2007) per le quali, in caso di mancata integrale alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica entro il , si applica la suddetta previsione normativa. Con la stessa Deliberazione, la Giunta Provinciale ha, inoltre, dato espressamente atto che per le predette partecipazioni, nel caso in cui non siano state precedentemente interamente alienate mediante procedura ad evidenza pubblica, dal 1 gennaio 2015 la Provincia di Siena avvierà la procedura di cui all art. 1 comma 569 della L. n. 147/2013 per la liquidazione del valore della propria partecipazione. Le partecipazione interessate, per le quali al si sono verificate le predette condizioni sono le seguenti: Qualità e Sviluppo Rurale Srl Centro Sperimentale del Mobile e dell Arredamento Srl La Ferroviaria Italiana Società per azioni per costruzioni ed esercizio di ferrovie e tramvie, in sigla L.F.I. SpA (per la quota azionaria di cui la Provincia resta ancora titolare) Arezzo Telematica Spa Fidi Toscana Spa Tali partecipazioni devono intendersi, quindi, cessate ad ogni effetto a partire dal 1 gennaio Per quanto riguarda, invece, la partecipazione azionaria nella società S.T.B. Spa dovrà, invece, essere portata a compimento una procedura ad evidenza pubblica per la relativa cessione. A seguito di intese con i Comuni interessati, con Decreto Deliberativo del Presidente n. 11/2015 è stato approvato uno schema di accordo con i Comuni di Pienza, Chianciano Terme, Montepulciano, Cetona, Chiusi, Sarteano (anch essi soci di S.T.B. Spa) ai fini dello svolgimento di una gara unica con la Provincia capofila; solo in caso di esito negativo (anche parziale) della stessa potrà essere avviata la procedura di liquidazione sopra citata. 3.3 LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE Fatto salvo quanto esposto nel paragrafo precedente, sono, attualmente, in liquidazione le seguenti due società partecipate dalla Provincia di Siena: Etruria Innovazione Soc. Cons. per Azioni e Aereoporto di Siena Spa.

7 3.4 LE ULTERIORI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ATTUATE DALLA PROVINCIA DI SIENA Con deliberazione consiliare n. 66/2011, la Provincia ha approvato il progetto di fusione per incorporazione ai sensi dell art ter del codice civile della partecipata Agenzia Provinciale per lo sviluppo locale S.r.l. nella partecipata Agenzia Provinciale per l Energia e l Ambiente S.r.l. (APEA). Con la stessa deliberazione, è stato anche approvato il progetto di scissione parziale non proporzionale della partecipata Eurobic Toscana Sud Spa ed il conferimento di due rami di azienda a favore della società APEA per cui, con la conclusione di tale operazione, la dismissione di Eurobic Toscana Sud Spa (deliberata precedentemente all entrata in vigore della L. n. 244/2007) è stata conclusa. 4. LA PROPOSTA DI PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 4.1 L AMBITO DI APPLICAZIONE In base ad una interpretazione letterale della norma, il piano operativo di razionalizzazione riguarda le partecipazioni della Provincia in organismi costituiti in forma societaria, ad esclusione di quelli interessati dall applicazione delle previsioni di cui all art. 3, commi da 27 e 29, della L n. 244 e s.m.i. e all art. 1, comma 569 della L n. 147 e s.m.i.. Come evidenziato nei precedenti paragrafi, sono, quindi, escluse le seguenti società: quelle che devono intendersi cessate ad ogni effetto a partire dal 1 gennaio 2015: Qualità e Sviluppo Rurale Srl; Centro Sperimentale del Mobile e dell Arredamento Srl; La Ferroviaria Italiana Società per azioni per costruzioni ed esercizio di ferrovie e tramvie, in sigla L.F.I. SpA (per la quota ancora detenuta dalla Provincia); Arezzo Telematica Spa; Fidi Toscana Spa. S.T.B. SpA, in quanto interessata dalla procedura di cui all art. 3, commi da 27 e 29, della L n. 244 e s.m.i., per quanto non ancora soggetta alla disciplina di cui all art. 1, comma 569 della L n. 147 e s.m.i. In via interpretativa si ritiene, inoltre, che non siano interessate dal suddetto piano operativo neppure le società Etruria Innovazione Soc. Cons. per Azioni e Società Aeroporto di Siena S.p.A, in quanto società in liquidazione.

8 Restano, quindi, comprese nell ambito di applicazione dell art. 1 commi 611 e seguenti della L. n. 190/2014 le seguenti partecipazioni: Società Tipo di partecipazione Quota di partecipazione *(%) Agenzia Provinciale per l' Energia, l' Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile SRL DIRETTA 72,3 Cosvig SRL DIRETTA 0,2 Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A. DIRETTA 12,97 Microcredito di Solidarietà SPA DIRETTA 15 Patto 2000 Soc.Cons.aRL DIRETTA 4,23 Siena Ambiente SPA DIRETTA 16,195 Società Consortile Energia Toscana (CET- SCRL) DIRETTA 0,594 Terme Antica Querciolaia SPA DIRETTA 37,1676 Terme di Petriolo S.p.A. DIRETTA 96,50 Val D'Orcia SRL DIRETTA 8,18 * Dati comunicati dalle società in occasione dei rilevamenti finalizzati all adempimento CONSOC Come specificato dal comma 611 dell art. 1 della L. n. 190/2014, la finalità del processo di razionalizzazione delle società partecipate, che deve concretizzarsi nel piano operativo di razionalizzazione di cui al successivo comma, deve essere quello di conseguire una riduzione delle partecipazioni entro il , anche con l obiettivo di risparmi da conseguire. Il comma 611 indica alcuni criteri di riferimento, non esclusivi ( anche tenendo conto ) da seguire nel processo di razionalizzazione. Relativamente a tali criteri si osserva quanto segue: la Provincia di Siena ha già attuato una significativa azione di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie tanto che, come esposto nei paragrafi precedenti, se si tiene conto delle partecipazioni alienate, di quelle cessate ad ogni effetto a decorrere dal (ex art. 1 comma 569 della L. n. 147/2013 e s.m.i.) e di quelle in liquidazione, le società partecipate dalla Provincia di Siena sono diminuite, in pochi anni, da n. 21 a n. 10, come evidenzia il seguente grafico:

9 Società partecipate n. società Anni le partecipazioni indicate in tabella sono state ritenute strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia, ai sensi dell art. 3 commi della L. n. 244/2007 e s.m.i., in quanto connesse alle funzioni fondamentali attribuite alle Province dal D.Lgs. n. 267/2000 o a quelle comunque delegate alla Provincia di Siena dalla Regione Toscana. Tenuto conto del permanere in capo alla Provincia di alcune di tali funzioni fondamentali (in particolare: in materia di ambiente e di sviluppo strategico del territorio) e, comunque, fino all entrata in vigore ed esecutività dei provvedimenti di trasferimento delle funzioni fino ad ora delegate, salvo ulteriore diversa determinazione si ritengono confermate le determinazioni assunte ai sensi dell art. 3 commi della L. n. 244/2007 e s.m.i., in quanto relative a competenze ancora esercitate dalla Provincia;

10 in base alle comunicazioni effettuate dalle suddette società a questo Ente, fra le società partecipate indicate nella tabella sopra riportata, solo Microcredito di Solidarietà Spa rientra nella tipologia di cui alla lett. B) dell art. 1 comma 611 della L. n. 190/2014. Secondo quanto comunicato dalla società, la stessa non ha lavoratori dipendenti ma si avvale di lavoratori distaccati di Banca MPS e di volontari. Si tratta, tuttavia, di una società operante nel settore del microcredito, che svolge attività non concorrenziali, e nella quale gli amministratori non percepiscono alcun compenso. Inoltre, in base ai dati forniti dal Servizio Finanziario relativamente agli impegni di spesa assunti nel 2014 con competenza 2014, la Provincia non sostiene alcun onere per il mantenimento di tale partecipazione. Si ritiene, quindi, che la stessa possa essere confermata. nessuna fra le società partecipate indicate nella tabella sopra riportata svolge, per conto della Provincia, servizi pubblici locali a rilevanza economica. Può, invece, essere attuata un azione di razionalizzazione con riferimento al criterio indicato nella lett. C) dell art. 1 comma 611 della L. n. 190/2014, con particolare riferimento alle società Terme di Petriolo Spa e Terme Antica Querciolaia Spa, entrambe operanti nel settore del termalismo. A tale riguardo, la Provincia di Siena, ha già assunto alcune rilevanti determinazioni. Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 116 del , per le motivazioni in essa espresse e che si intendono qui richiamate, si è invitato l organo amministrativo di Terme di Petriolo S.p.a. e di Terme Antica Querciolaia S.p.a. congiuntamente, con la collaborazione e l assistenza tecnica della Provincia di Siena, socio di maggioranza di entrambe le società, ad intraprendere, fin da subito, un percorso di seria analisi e valutazione sulla fattibilità economica e giuridica dell ipotesi di fusione tra Terme di Petriolo S.p.a. e Terme Antica Querciolaia S.p.a., in considerazione dell analogia della mission perseguita e delle funzioni svolte da tali società, in un ottica di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni societarie e di contenimento delle spese, ritenendo che un eventuale fusione societaria possa consentire di attivare concretamente economie di scala e di scopo, di sviluppare interessanti sinergie e di rafforzare la capacità di attrazione di capitali esterni (pubblici e/o privati) da destinare alle opere di investimento che rappresentano condizione essenziale per il mantenimento del necessario livello di competitività di tali società sul mercato. Con Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia n. 12 del , integrativo della Deliberazione G.P. n. 116/2014,è stato, inoltre, stabilito di integrare il percorso di analisi e studio circa la fattibilità giuridica ed economica dell ipotesi di fusione della Società Petriolo Spa con la Società Terme Antica Querciolaia Spa già delineato con la delibera G.P. n. 116 del 3/6/2014 e attualmente in corso, con la valutazione da fare circa la possibilità alternativa di procedere all alienazione, mediante procedure ad evidenza pubblica e tenuto conto del diritto di prelazione all acquisto riconosciuto in capo agli altri soci dall art. 8 del vigente Statuto Societario, della partecipazione detenuta dalla Provincia di Siena nella Società Terme di Petriolo Spa, laddove tale soluzione dovesse essere ritenuta economicamente più sostenibile per questa Amministrazione, che pur confermando le potenzialità di crescita e sviluppo della società in oggetto, ritiene di dover contemperare anche l esigenza di procedere alla salvaguardia degli equilibri del proprio Bilancio, messi sempre più a dura prova dai continui tagli dei trasferimenti statali e regionali. Si ritiene, quindi, che l analisi di fattibilità avviata con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 116/2014 e con il Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia n. 12/2014 possa essere portata a compimento, in modo da consentire alla Provincia di assumere determinazioni in ordine all ipotesi di alienazione della partecipazione in Terme di Petriolo Spa o di fusione fra le due società termali, così da realizzare l obiettivo di una ulteriore riduzione delle partecipazioni della Provincia di Siena. Precisate quindi le modalità di attuazione dell obiettivo di riduzione delle partecipazioni, quanto ai tempi di attuazione si indica il termine del 30/09/2015 per il completamento della richiamata analisi di fattibilità. Riguardo all indicazione dei risparmi da conseguire, in base ai dati

11 forniti dal Servizio Finanziario relativamente agli impegni di spesa assunti nel 2014 con competenza 2014, si rileva che la Provincia non ha sostenuto oneri per la partecipazione alle due società.

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