PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI LOCALI

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1 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI LOCALI INDICE DELLE SCHEDE 1) LIMITI NUMERICI - PROSSIME SCADENZE (art. 14, comma 32, d.l. 78/2010) 1.1) INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL PREFETTO (art. 16, comma 28, d.l. 138/2011) 2) VERIFICA OGGETTO SOCIETÁ PARTECIPATE: CONNESSIONE ALLE FINALITÁ ISTITUZIONALI DELL ENTE (art. 3, commi 27, 28, 29, legge 244/2007) 2.1) CASI PARTICOLARI (impianti a fune, società idroelettriche, banche di credito cooperativo) 3) SOCIETÁ CONTROLLATE CON FATTURATO DA PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI P.A. SUPERIORE AL 90% (art. 4 d.l. 95/2012) superato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 229 del luglio ) DIVIETO AUMENTI DI CAPITALE A FAVORE DI SOCIETÁ PARTECIPATE IN PERDITA (art. 6, comma 19, d.l. 78/ art. 41 l.r. 40/2010, art. 28 l.r. 30/2011 e art. 5 l.r. 19/2012) 1

2 1) LIMITI NUMERICI - PROSSIME SCADENZE (art. 14, comma 32, d.l. 78/2010) Fermo quanto previsto dall art. 3 commi 27, 28 e 29 L. 244/2007 (per cui si rimanda alla scheda 2 Verifica oggetto società partecipate) I Comuni con popolazione inferiore a abitanti (1) I Comuni con popolazione compresa tra e abitanti (1) dal 31 maggio 2010 NON POSSONO più costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni societarie, SALVO CHE SI TRATTI di società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i abitanti Sembrerebbero rientrare nei limiti numerici anche le società che gestiscono servizi pubblici locali, o per lo meno quelle che gestiscono servizi a rilevanza economica, escluse, invece, dall applicazione dell art. 3, comma 27, della legge 244/2007 (vedi, da ultimo, per i servizi a rilevanza economica, parere sezione di controllo Corte Conti Emilia Romagna 9/2012). La nota del Presidente dell Anci del 5 settembre u.s. evidenzia la necessità di una revisione della norma, ritenuta poco chiara, al fine di preservare le specificità settoriali, inclusa la gestione del servizi pubblici locali. POSSONO detenere la partecipazione di UNA sola società Resta il dubbio se sia possibile anche per i Comuni in esame applicare la disposizione sotto riportata. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i abitanti Secondo l orientamento interpretativo adottato dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia (parere 417/2012) e del Veneto (parere 990/2012) l eccezione di cui al quarto periodo del comma 32 (sopra riportata) si applica anche ai Comuni con popolazione compresa tra i e abitanti, di segno contrario il parere 9/2012 della Corte dei Conti Emilia Romagna (4). PERTANTO entro il 30/09/2013 devono mettere in liquidazione le società non più entro il 31/12/2013 devono mettere in liquidazione le società non più consentite, ovvero cederne le partecipazioni consentite SALVO CHE le società già costituite: Non sono previste deroghe a) abbiano, al 30 settembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre (vedi Corte Conti Emilia Romagna n. 9/2012) (4) esercizi; b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell obbligo di 2

3 procedere al ripiano delle perdite medesime; (2) (3) (1) Le Comunità montane ed il B.I.M. sono esclusi dall applicazione di questa norma. (2) Al riguardo la Corte dei Conti ed in particolare la sezione regionale di controllo per la Lombardia (vedi parere 66/2013 riportato nel documento allegato) - ha chiarito quanto segue: - le condizioni legali richieste (lettere a, b, c) sono da intendersi cumulative - relativamente alla lettera a), per bilancio in utile negli ultimi tre esercizi si deve far riferimento ai bilanci approvati per gli esercizi 2010, 2011 e 2012; - relativamente alle lettere b) e c), la locuzione nei precedenti esercizi è indice di mobilità del lasso temporale di riferimento, per cui il periodo di riferimento potrebbe, a seconda della soluzione interpretativa adottata, essere determinato: a) a partire dal 2009, a ritroso, sino alla data di costituzione della società (soluzione cui propende il collegio nel parere 66/2013); b) a ritroso per tre esercizi, ossia 2009, 2008 e (3) Relativamente alle società di nuova costituzione, si rimanda ai pareri delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (vedi parere Lombardia 66/2013, relazione Lombardia 34/2013 e parere Basilicata n. 173/2012, riportati nel documento allegato) che hanno affrontato, tra l altro, anche la problematica relativa alla sussistenza delle condizioni legali di cui alle lettere b) e c) in caso di perdite nella fase iniziale (c.d. start up). (4) Si riporta uno stralcio del parere della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l Emilia Romagna - n. 9/2012: Con il quesito sub f) il CAL chiede di conoscere se le deroghe previste per la costituzione e/o partecipazione in società da parte dei comuni con meno di abitanti si debbano ritenere applicabili anche alle partecipazioni societarie da parte dei comuni con numero di abitanti compreso tra i ed i In proposito la Sezione ritiene che, almeno allo stato attuale, l interpretazione letterale della norma, unitamente alla circostanza che i successivi interventi modificativi-integrativi non hanno variato la disposizione nel senso sopra prospettato, sembrano deporre per la non applicabilità delle deroghe ai comuni di medie dimensioni demografiche. 3

4 1.1) INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL PREFETTO (art. 16, comma 28, d.l. 138/2011) Allo scadere del termine del 30 settembre 2013 il Presidente della Regione (in qualità di Prefetto) dovrà accertare che i Comuni abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall art.14, comma 32, primo periodo, del dl 78/2010, appurando quanto segue: (5): - che i Comuni, successivamente al 31 maggio 2010, non abbiano costituito nuove società o acquisito nuove partecipazioni societarie; - che i Comuni abbiano provveduto, entro il 30 settembre 2013, a mettere in liquidazione le società partecipate non più consentite, ovvero a cederne le partecipazioni. In caso di accertamento negativo il Presidente della Regione deve assegnare ai Comuni inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine troverà applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n

5 2) VERIFICA OGGETTO SOCIETÀ PARTECIPATE: CONNESSIONE ALLE FINALITÁ ISTITUZIONALI DELL ENTE (art. 3, commi 27, 28, 29, legge 244/2007) Dal 1 gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge) tutte le Pubbliche amministrazioni (quindi Comuni, Comunità montane, B.I.M.) NON POSSONO PIÚ costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società SALVO si tratti di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionali PERTANTO avrebbero dovuto effettuare, con motivata deliberazione dell organo competente, da trasmettere alla sezione competente della Corte dei Conti (6), una ricognizione delle proprie partecipazioni societarie ed, eventualmente, provvedere, entro il 31 dicembre 2010, a cedere a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate. In ogni caso le partecipazioni societarie mantenute dopo la ricognizione devono rispettare quanto previsto nella precedente scheda n. 1 - Limiti numerici Prossime scadenze (art. 14, comma 32, d.l. 78/2010). (6) Gli enti locali della Valle d Aosta non hanno trasmesso la suddetta deliberazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in quanto la stessa è stata istituita con D.Lgs. 5 ottobre 2010, n. 179 e si è insediata ad inizio anno

6 SOCIETÁ ESERCENTI IMPIANTI A FUNE 2.1) CASI PARTICOLARI (impianti a fune, società idroelettriche, banche di credito cooperativo) In linea generale anche le partecipazioni societarie degli enti locali alle società che gestiscono gli impianti a fune dovrebbero essere valutate alla stregua delle altre partecipazioni societarie (vedi precedenti schede 1) Limiti numerici prossime scadenze e 2) Verifica oggetto società partecipate: connessione alle finalità istituzionali). Vedasi però la legislazione regionale (art. 41 l.r. 40/2010, art. 28 l.r. 30/2011, art. 5 l.r. 19/2012) che parrebbe autorizzare il mantenimento, da parte degli enti locali, delle quote di partecipazione possedute in dette società, fermo restando il divieto di aumentare la partecipazione successivamente al 31/12/2012. Vedi nel documento allegato: - la normativa regionale di riferimento: art. 41 l.r. 40/2010, art. 28 l.r. 30/2011 e art. 5 l.r. 19/2012; - il parere della Regione Valle d'aosta in merito alla partecipazione degli enti locali in società di impianti di risalita per le piste da sci, in relazione a quanto previsto dall articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inviato al CELVA con nota prot. n. 3964/del in data 06/02/2009, nel quale sono citate anche le leggi regionali di riferimento (art. 1 l.r. 8/2004; art. 7 l.r. 7/2006; art. 1 l.r. 20/2008); SOCIETÁ DI PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIA IDROELETTRICA Sentenza del Tribunale superiore delle acque n. 128 del 24 aprile 2013: 15.1 Anzitutto, la delibera risulta adeguatamente motivata dall'esigenza, esplicitata nel provvedimento, di ottimizzare le risorse idriche pubbliche presenti nel territorio comunale. Rientra certamente tra le finalità istituzionali legittimamente perseguibili da un ente territoriale quella di "presidiare" una risorsa idrica presente nel proprio territorio, ottenendo, a tal fine, la sub-concessione al suo sfruttamento. Peraltro, nella successiva delibera n. 29/2011, questa motivazione viene ulteriormente esplicitata con il riferimento al proposito di "ottimizzare le risorse naturali e conseguire entrate certe e rilevanti per le casse comunali" ovvero di "conseguire la ottimizzazione delle proprie risorse idriche e comunque capace di riequilibrare le casse comunali, secondo modalità da definirsi ed elaborarsi nell'immediato futuro" Inconferente, a tal proposito, è l'ulteriore richiamo al divieto espresso dall'art. 3, comma 27, legge n. 244/2007 (ai sensi del quale i Comuni non possono costituire (né assumere o mantenere partecipazioni) in società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali), atteso che, nel caso di specie, non è prevista la costituzione di alcuna società pubblica a partecipazione comunale. 6

7 Vedi nel documento allegato: - il parere della Regione Valle d'aosta in merito alla partecipazione degli enti locali in società di produzione e vendita di energia idroelettrica, in relazione a quanto previsto dall articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inviato al CELVA con nota prot. n /del in data 18/11/ il parere della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia (n. 126/2012 del 1 marzo 2012) - il parere della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Sardegna (n. 28/2012/PAR del 26 marzo 2012) BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO Vedi nel documento allegato: - il parere della Regione Valle d'aosta in merito alla partecipazione societaria degli enti locali in una banca di credito cooperativo, in relazione a quanto previsto dall articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inviato al CELVA con nota prot. n /del in data 14/07/

8 3) SOCIETÁ CONTROLLATE CON FATTURATO DA PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI P.A. SUPERIORE AL 90% (art. 4 d.l. 95/2012) SUPERATO PERCHÉ Con sentenza della Corte costituzionale n. 229 del luglio 2013 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, 3sexies e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 95/2012 con riguardo alle regioni ordinarie e la non applicabilità, per effetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 24bis del medesimo decreto, alle regioni speciali e agli enti locali di queste ultime. In osservanza all art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, per le controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni (Comuni, Comunità montane, BIM) che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato si DEVE procedere (alternativamente) allo SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA entro il 31 dicembre 2013 all ALIENAZIONE, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute entro il 1 luglio 2014 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1 luglio SANZIONE: in caso di inadempimento, a decorrere dal 1 luglio 2014 le predette società non possono potranno comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari ESCLUSIONI: La norma non si applica: - alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica; - alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza; - alle società finanziarie partecipate dalla regioni; - alle società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari. DEROGA: la norma non si applica qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato (necessità di un analisi di mercato da trasmettere all Autorità garante della concorrenza e del mercato per l acquisizione del parere vincolante che la stessa deve rilasciare entro 60 giorni) Il 4 febbraio 2013 l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato la comunicazione sulle procedure applicative dell art. 4, comma 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n

9 4) DIVIETO AUMENTI DI CAPITALE A FAVORE DI SOCIETÁ PARTECIPATE IN PERDITA (art. 6, comma 19, d.l. 78/ art. 41 l.r. 40/2010, art. 28 l.r. 30/2011 e art. 5 l.r. 19/2012 ) Le Pubbliche amministrazioni (quindi Comuni, Comunità montane e B.I.M.), salvo quanto previsto dall art C.C., NON POSSONO EFFETTUARE a favore di Società non quotate: - aumenti di capitale - trasferimenti straordinari - apertura di credito - rilasciare garanzie se le Società hanno registrato per TRE esercizi consecutivi: a) perdite di esercizio b) copertura perdite con utilizzo di riserve disponibili (anche infrannuali) Sono invece consentiti i trasferimenti a fronte di: - convenzioni - contratti di servizio o di programma relativi allo - svolgimento di servizi di pubblico interesse - realizzazione di investimenti Sono previste autorizzazioni particolari soltanto, per salvaguardare la continuità della prestazione di servizi di pubblico interesse a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità Per quanto riguarda le deroghe previste dal legislatore regionale della Valle d'aosta per le società esercenti impianti a fune (art. 41 l.r. 40/2010, art. 28 l.r. 30/2011 e art. 5 l.r. 19/2012) si rimanda al parere reso della Regione Valle d'aosta in data 04/04/2012, riportato nel documento allegato. 9

art. 14,32 d.l. 31 maggio 2010 n. 78 Fermo quanto previsto dall art. 3,27-29 legge 244/2007 i Comuni con popolazione < 30.000 abitanti non possono costituire società Liquidazione o cessione quote entro

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