OGGETTO: RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CODICE DI COMPORTAMENTO

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1 SETTORE Segreteria Generale Tel Fax lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it OGGETTO: RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CODICE DI COMPORTAMENTO Ai sensi dell art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Comune di Pinerolo ha predisposto un proprio codice di comportamento le cui previsioni integrano e specificano i contenuti del codice di cui al D.P.R. 62/2013. L adozione del codice di comportamento rappresenta una delle azioni e misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione, approvato con delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche n. 72 del A tal fine, il codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione. La CIVIT (ora ANAC acronimo di Autorità Nazionale Anti Corruzione) con la deliberazione n. 75/2013 ha adottato le linee guida per la predisposizione del Codice comportamentale delle singole pubbliche amministrazioni. LA PROCEDURA L art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che ciascuna amministrazione definisce il proprio codice di comportamento con procedura aperta alla partecipazione. Con tale espressione si vuole intendere che l adozione dei codici, nonché il loro aggiornamento periodico, debba avvenire con il coinvolgimento degli stakeholder, la cui identificazione può variare in relazione alle peculiarità di ciascuna amministrazione. In via generale, il coinvolgimento dovrà riguardare, oltre alle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all interno dell ente, le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla specifica amministrazione. A tale scopo, il Comune di Pinerolo ha proceduto in data 26/11/2013 alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico, con invito a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine del 10/12/2013. Contestualmente è stata pubblicata una prima bozza di codice, con il modulo per la presentazione di osservazioni e l avviso del termine di scadenza e delle modalità per la trasmissione delle stesse. La comunicazione della pubblicazione della bozza è stata altresì inoltrata alle organizzazioni sindacali in data 26/11/2013, ai dipendenti dell Ente e al Presidente del Consiglio comunale per la successiva informazione ai capigruppo consiliari. Nella procedura di adozione del codice, il Nucleo di Valutazione è chiamato ad emettere parere obbligatorio, verificando che il codice sia conforme a quanto previsto nelle linee guida dell ANAC. Inoltre, il Nucleo, svolge un attività di supervisione sull applicazione del codice (ex comma 6 dell art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012),

2 riferendone nella relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. La bozza definitiva è stata inoltrata al Nucleo di valutazione che ha fornito il proprio parere obbligatorio in data 16/12/2013 di cui sono state recepite le relative indicazioni. Il codice, una volta definitivamente approvato, sarà pubblicato, innanzi tutto, sul sito istituzionale dell amministrazione, unitamente alla relazione illustrativa. LE OSSERVAZIONI La bozza è stata predisposta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione dr.ssa Annamaria Lorenzino e in seguito sottoposta all esame della Consulta dei Dirigenti in data 20/11/2013. Sulla bozza, costituita da n. 17 articoli, sono pervenute entro il termine di scadenza del 10/12/2013 le osservazioni di due dipendenti dell Ente e del vicepresidente del CUG. Nella presente relazione sono altresì prese in considerazione le osservazioni del servizio personale dell Ente che, inoltrate in prossimità della pubblicazione sul sito internet della bozza di codice, non erano state valutate in precedenza. Le osservazioni sono state esaminate in data 13/12/2013 dal Responsabile della prevenzione della corruzione dr.ssa Annamaria Lorenzino, dalla dr.ssa Danila Gilli Dirigente del settore Segreteria Generale, dal dott. Corrado Crepaldi Dirigente del settore Istruzione Informativo e dal funzionario Claudia De Alessandri del servizio personale dell Ente. Segue l esposizione delle osservazioni e l esito dell esame di ciascuna. Va rilevato che alcuni suggerimenti del servizio personale non sono stati accolti non perché non meritevoli di attenzione o errati ma perché riproducevano sostanzialmente contenuti già espressi nell articolato, sui quali peraltro non si era svolta la consultazione pubblica. Art. 1 Finalità 1) Osservazioni del servizio personale al comma 1: le osservazioni consistono nella richiesta di inserimento del riferimento al D.P.R. 62/2013, nella sostituzione del termine obblighi con quella di doveri e nello specificare che i dipendenti sono quelli a tempo determinato e indeterminato. I suggerimenti elencati sono accolti per quanto la precisazione che i doveri si applicano ai dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato sia pleonastica Art. 2 Principi generali 2) Osservazione del servizio personale al comma 1: specificare che il dipendente serve il Comune e la Nazione. L osservazione non viene accolta perché riferita ad una formulazione che riproduce testualmente l art. 3, c. 1 del D.P.R. 62/2013, che a sua volta deriva dal dettato costituzionale dell art. 98 Cost.. Da un lato l art. 98 è stato costantemente ritenuto applicabile anche ai dipendenti degli enti territoriali, dall altro proprio il richiamo ai principi costituzionali contenuta nel D.P.R. 62/2013 è stata positivamente registrata come significativa novità. Art. 3 Regali, compensi e altre utilità 3) Osservazione della Vicepresidente del CUG al comma 3: si suggerisce di mantenere quanto proposto dalle norme a livello nazionale riguardo al valore orientativo degli eventuali doni ricevuti occasionalmente (150 ): ridurre l importo non sembra raggiungere un obiettivo specifico, considerando, inoltre, il trend di aumento dei costi beni e che il presente codice sarà ritenuto valido per un certo periodo di tempo. 2

3 L osservazione n. 3 viene accolta in quanto l innalzamento dell importo massimo rispetto alla proposta è comunque contenuto nel limite previsto dal D.P.R 62/ ) Osservazione del servizio personale al comma 4: in luogo del testo proposto il servizio ha suggerito di prevedere che I regali o le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell amministrazione che, in via prioritaria, deve restituirli al donante. In alternativa, il dipendente che ha ricevuto il regalo o altra utilità può restituirlo direttamente al donante, informandone immediatamente e per scritto il Sindaco e il Funzionario di riferimento. Ove, per qualunque ragione, non sia possibile o difficoltosa la restituzione, il bene regalato è messo a disposizione dell amministrazione che, con atto motivato, potrà utilizzarlo per fini istituzionali o per la sua devoluzione in beneficenza. L osservazione n. 4 non viene accolta perché la procedura proposta (messa a disposizione dell Amministrazione per la restituzione al donante) introduce un aggravamento rispetto alla proposta contenuta nella bozza. 5) Osservazione del servizio personale al comma 4: inserire un ulteriore comma dopo il comma 4 del seguente tenore: Ai fini del presente articolo, per regali od altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 50 euro, anche sotto forma di sconto. Il valore è riferito al singolo regalo, nella considerazione che lo stesso può essere accettato solo in via del tutto occasionale e nell ambito di relazioni di cortesia o consuetudini, quali festività e/o particolari ricorrenze. E pertanto esclusa e vietata l abitualità nella ricezione di regali o altre utilità, nel qual caso i regali sono tutti illeciti, ancorché di valore singolarmente inferiore ai 50 euro. E in ogni caso esclusa e vietata l accettazione di regali sotto forma di somme di denaro per qualunque importo. L osservazione n. 5 viene accolta limitatamente al divieto di accettare regali sotto forma di denaro. 6) Osservazione della Vicepresidente del CUG al comma 5: si suggerisce di limitare i casi esclusione all interno del servizio senza estenderlo al settore, posto che il fine perseguito è quello di evitare l esercizio improprio dell influenza del dipendente in procedimenti da cui potrebbe trarre vantaggi personali. La previsione di un potere di influenza di un dipendente all intero settore di appartenenza, qualora non si tratti di figure apicali, è ritenuto eccessivo. L osservazione n. 6 viene accolta. 7) Osservazione di due dipendenti al comma 5: viene proposto di non introdurre ulteriori limitazioni e/o specificazioni rispetto al testo del D.P.R. 62/2013. L osservazione n. 7 non viene accolta, tanto più che è stata ridotta la portata delle limitazioni per effetto dell accoglimento dell osservazione indicata al n. 6. Art. 4 Partecipazione ad associazione e organizzazioni in conflitto d interesse 8) Osservazione della Vicepresidente del CUG al titolo: integrare il titolo dell articolo con che operino in ambiti che possano interferire con lo svolgimento dell attività d ufficio in quanto la finalità è perseguire lo scopo di evitare il conflitto di interesse dei dipendenti pubblici evitando, quanto possibile, di invadere la sfera privata. L osservazione n. 8 viene accolta, perché costituisce un chiarimento alla disciplina dell articolo. 9) Osservazione del servizio personale al comma 2: inserire dopo dall entrata in vigore del presente Codice la frase O entro trenta gg dalla data di adesione. L osservazione n. 9 viene accolta, nel senso di riformulare il comma 2. 10) Osservazione del servizio personale al comma 2: inserire al termine del comma la precisazione che La mancata o ritardata comunicazione costituiscono illecito disciplinare. L osservazione n. 10 non viene accolta, perché la violazione degli obblighi previsti dal Codice è già fonte di responsabilità disciplinare ai sensi dell art. 16 del D.P.R. 62/2013 e dell art. 16 della bozza di Codice integrativo. 3

4 11) Osservazione di due dipendenti sul comma 6: è stata rilevata un imprecisione e la necessità di sostituire il termine articolo al termine comma. L osservazione n. 11 viene accolta, nel senso che il comma viene spostato al termine del comma 1. 12) Osservazione del servizio personale al comma 6: integrare il comma 6 chiarendo altresì che l articolo non si applica all adesione a partiti politici o ad organizzazioni sindacali, associazioni religiose ed ambiti riferiti a informazioni sensibili. Il dipendente si astiene dal trattare pratiche relative ad associazioni di cui è membro quando è prevista l erogazione di contributi economici. A titolo meramente indicativo si considerano interferenti con le attività di ufficio gli scopi previsti nell atto costitutivo o nello statuto dell associazione od organizzazione che trattino le stesse materie di competenza dell ufficio e che siano suscettibili di creare vantaggi alla stessa organizzazione o associazione. L osservazione n. 12 viene accolta parzialmente: aumentando i casi di esclusione, si ridurrebbe l applicazione dell art. 5 del D.P.R. 62/2013, ponendosi in contrasto con il Codice generale. Viene invece accolto il suggerimento di specificare, sia pure a titolo esemplificativo, i casi di interferenza. 13) Osservazione di due dipendenti al contenuto dell articolo: a tutela del dipendente è stato rilevata l opportunità di indicare l obbligo di segretezza del Responsabile della prevenzione della corruzione e l impossibilità di accesso agli atti da parte di chiunque. L osservazione n. 13 non viene accolta, non perché non corretta ma perché il rilievo attiene alla disciplina della privacy e dell accesso agli atti che è di competenza consiliare. Art. 5 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse 14) Osservazione della Vicepresidente del CUG al comma 2: al fine di non aggravare il lavoro d ufficio viene suggerito di richiedere l aggiornamento, relativo alle situazioni di cui all art. 5, in caso di variazione o cessazione e non obbligatoriamente annualmente anche in caso di condizioni invariate. L osservazione n. 14 viene accolta. 15) Osservazione del servizio personale al comma 2: è stato formulato il suggerimento di prevedere un termine alla comunicazione (per esempio il 31 gennaio di ogni anno) mediante conferma o aggiornamento della dichiarazione precedentemente resa. L osservazione n. 15 viene parzialmente accolta, inserendo l obbligo di comunicare la sola variazione dei rapporti nei successivi trenta giorni, come richiesto con l osservazione n ) Osservazione del servizio personale all articolo: viene formulata la proposta di inserire un comma per disciplinare il caso del conflitto d interesse del Dirigente L osservazione n. 16 viene accolta, anche con riferimento all art. 4. Art. 6 Obbligo di astensione 17) Osservazione del servizio personale al comma 2: viene formulata la proposta di sostituire il comma 2 con il seguente: L obbligo di astensione, anche ai sensi dell art. 6 bis della L.241/90, in relazione al precedente comma 1 ed al precedente art. 5, deve essere valutato in riferimento alla effettività del conflitto di interessi che, anche in via potenziale, sia suscettibile di intaccare l imparzialità delle decisioni o della partecipazione al procedimento. L osservazione n. 17 non viene accolta solo perchè propone un contenuto già previsto nell articolato. 18) Osservazione del servizio personale di inserimento di un ulteriore comma: viene formulata la richiesta di integrare un ulteriore comma con il seguente contenuto: Nel caso di verifichi un caso che concreti la fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo o del precedente art. 5, il dipendente informa per scritto il Dirigente competente, a cui è rimessa la valutazione della sussistenza o meno del conflitto di interessi o la rilevanza o meno dello stesso ai fini della decisione o partecipazione al 4

5 procedimento; la decisione del Dirigente è comunicata per scritto al dipendente che è tenuto ad attenervisi. Per i Dirigenti decide il Segretario comunale. L osservazione n. 18 non viene accolta solo perchè propone un contenuto già previsto nell articolato. 19) Osservazione della Vicepresidente del CUG al comma 3: viene formulata la proposta di spostare le informazioni contenute nel comma 3 in una sezione a parte all inizio del documento perché sembra svolgere la funzione di glossario rispetto ad alcune definizioni richiamate nei vari articoli, anche in precedenza rispetto all art. 6. L osservazione n. 19 non viene accolta perché le definizioni contenute nel comma 3 non hanno applicazione in altre articoli. Art. 7 Prevenzione della corruzione 20) Osservazione del servizio personale al comma 2: viene formulata la proposta di specificare che le comunicazioni riservate siano inviate al proprio dirigente o superiore gerarchico (compatibilmente e/o secondo previsto dal piano di anticorruzione). L osservazione n. 20 non viene accolta perchè in assenza del dirigente l organizzazione dell Ente prevede che la posizione organizzativa lo sostituisca nell esercizio delle funzioni, mentre nel caso di dirigente in servizio si crea un ambiguità tra dirigente e posizione organizzativa, destinatari in alternativa della comunicazione. 21) Osservazione di due dipendenti al comma 2: viene formulata l osservazione che l art. 8 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 prevede che il dipendente segnali gli illeciti al Responsabile della prevenzione e corruzione e all autorità giudiziaria, mentre l obbligo di segnalazione all autorità giudiziaria non è menzionato nel testo dell art. 7 della bozza. L osservazione n. 21 viene accolta. 22) Osservazione del servizio personale al comma 4: viene formulata la proposta di sostituire il comma 4 con il testo indicato di seguito: Allo stesso dipendente sono riconosciute le tutele specificate nel piano di prevenzione della corruzione in relazione all art. 55 bis del D.Lgs.165/2001. La segnalazione al proprio superiore gerarchico di eventuali situazioni di illecito, libera il dipendente da ogni ulteriore obbligo. L osservazione n. 22 non viene accolta perchè propone un contenuto già previsto nell articolato. Art. 8 Trasparenza e tracciabilità 23) Osservazione del servizio personale al comma 3: viene proposto di sostituire il comma 3 con il presente comma La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti è garantita dall elaborazione, adozione e registrazione degli atti amministrativi anche attraverso supporti informatici documentali e di processo appositamente individuati dall amministrazione (programmi software dedicati) anche in grado di gestire e monitorare l iter dei procedimenti. L osservazione n. 23 non viene accolta perché riconduce il significato della disposizione ai soli procedimenti amministrativi e sposta l applicazione della norma sull utilizzo di applicativi informatici. In realtà la valenza non solo organizzativa dell art. 9, c. 2 del D.P.R. 62/2013 è ben ulteriore rispetto allo stesso testo proposto in bozza. L art. 9 necessità di specificazioni che saranno oggetto del Piano anticorruzione e dei suoi aggiornamenti. 24) Osservazione della Vicepresidente del CUG al comma 3: si suggerisce di precisare quali siano i processi decisionali e secondo quali modalità vadano documentati. Il suggerimento contenuto nell osservazione n. 24 non può al momento essere accolto in quanto l elaborazione generale e le riflessioni sulle implicazioni della tracciabilità dei processi decisionali è al momento molto modesta. 5

6 Art. 9 Comportamento nei rapporti privati 25) Osservazione del servizio personale al comma 1: viene suggerito di aggiungere al comma 1 la seguente dicitura In particolare il dipendente deve tenere una condotta che non sia in contrasto con l ordine pubblico e il buon costume e che comunque risulti compatibile con la dignità ed il prestigio dell Amministrazione. L osservazione n. 25 non viene accolta perché il comma 4 dell articolo in esame, sancendo che il dipendente mantiene un comportamento corretto, rispettoso delle persone, delle istituzioni e delle norme riproduce in positivo il contenuto dell integrazione richiesta. Art. 10 Comportamento in servizio 26) Osservazione del servizio personale al comma 1: viene richiesto di inserire al termine del comma 1 I diretti superiori gerarchici vigilano su eventuali deviazioni dovute a negligenza di alcuni dipendenti e, nel rispetto di una equa distribuzione dei carichi di lavoro, disciplinano anche per le vie brevi eventuali conflitti di competenze fra i loro subordinati, che sono tenuti ad adeguarsi immediatamente alle disposizioni impartite. I conflitti di competenza fra i Dirigenti sono risolti dal Segretario comunale. L osservazione n. 26 viene parzialmente accolta mediante un integrazione dell art ) Osservazione del servizio personale al comma 1: si suggeriscono alcune modifiche terminologiche. L osservazione n. 27 viene parzialmente accolta. 28) Osservazione della Vicepresidente del CUG al comma 3: viene suggerito di specificare quali competenze il dipendente debba possedere poiché la conoscenza dell intero patrimonio di procedure dell Ente sembra non applicabile. L osservazione n. 28 viene accolta eliminando le parole e le procedure operative. 29) Osservazione del servizio personale al comma 6: viene proposto di inserire dopo il comma 6 lettera e): Il dipendente non abbandona il proprio posto di lavoro anche per periodi brevi, fatte salve ragioni imprescindibili, qualora il proprio allontanamento provochi l assenza completa di custodia di uffici o aree in quel momento accessibili da parte degli utenti. Il dipendente è comunque tenuto ad informare i propri responsabili della necessità di abbandono temporaneo del posto di lavoro. Non si allontana dal posto di lavoro senza motivazione e senza aver verificato di essere stato preventivamente autorizzato alla fruizione di idoneo permesso di astensione dal lavoro, salvo i casi di estrema urgenza. L osservazione n. 29 viene accolta mediante un integrazione del comma 6 30) Osservazione della Vicepresidente del CUG al comma 8 lettera d): si suggerisce di eliminarlo, in quanto l utilizzo di credenziali di altri utenti, debitamente autorizzato, per l espletamento delle pratiche d ufficio è prassi utile e funzionale, parte integrante della delega, di parti di attività specifiche, tra collaboratori. L osservazione n. 30 viene accolta. Art. 11 Rapporti con il pubblico 31) Osservazione del servizio personale al comma 6: viene proposto di sostituire il comma 1 con il seguente testo: Il dipendente nei rapporti con il pubblico consente il proprio riconoscimento attraverso l esposizione in modo visibile del cartellino identificativo fornito dall amministrazione, o con altro supporto identificativo messo a disposizione (targa sulla scrivania o sulla porta, se nello specifico ufficio è collocato un unico dipendente), salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti. L osservazione n. 31 non viene accolta perché propone un contenuto già previsto nell articolato. 6

7 32) Osservazione di due dipendenti al comma 7: L indicazione contenuta al comma 7 del rispetto dell ordine cronologico anche sui documenti non protocollati potrebbe non essere opportuno nel settore urbanistica. L osservazione n. 32 viene accolta. 33) Osservazione del servizio personale al comma 11: viene proposto di sostituire i commi 11 e seguenti con i seguenti: Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un settore che fornisce servizi al pubblico, indipendentemente dalla propria posizione gerarchica nella struttura, cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall amministrazione e dai responsabili, anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, informando tempestivamente i responsabili di situazioni che potrebbero non consentirne il normale svolgimento. In caso di servizi forniti da molteplici enti erogatori il dipendente opera al fine, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori fornendo loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità previsti o certificati in sede di accreditamento. Il dipendente non assume impegni né anticipa l esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi dell Ufficio per le relazioni con il pubblico o del sito internet istituzionale. Rilascia (anche attraverso trasmissione telematica di file) copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti. Il dipendente rilascia dichiarazioni pubbliche o altre forme di esternazione in qualità di rappresentante dell amministrazione solo se espressamente autorizzato. Il Responsabile del Servizio è sempre autorizzato a rilasciare tali dichiarazioni, omettendo giudizi e/o considerazioni personali L osservazione n. 33 viene parzialmente accolta mediante l inserimento del comma 1 nell articolato. 34) Osservazione di una dipendente all articolo 10: viene proposto di indicare un riferimento all atteggiamento da assumere in caso di aggressioni verbali da parte degli utenti. L osservazione n. 34 non viene accolta perché attiene più alla formazione degli operatori di sportello che al codice di condotta. Art. 12 Disposizioni particolari per i dirigenti 35) Osservazione del servizio personale al comma 11: viene proposto di estendere l applicazione dell art. 12 ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai Dirigenti/funzionari operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa. L osservazione n. 35 viene parzialmente accolta perché l estensione per dirigenti/funzionari operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche è già prevista. Per le posizioni organizzative si introduce un articolo apposito. 36) Osservazione del servizio personale al comma 11: viene proposto di sostituire il comma 6 con il seguente: Il Dirigente deve rilevare e tenere conto, ai fini delle misure prescritte dalla normativa vigente in materia, delle eventuali deviazioni dall equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni dipendenti, imputabili a ritardi o alla adozione di comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l adozione di decisioni di propria spettanza. L osservazione n. 36 viene parzialmente accolta inserendo il riferimento ai carichi di lavoro nel contesto della disposizione. Art Vigilanza, monitoraggio e attività formative 7

8 37) Osservazione del servizio personale al comma 1: viene proposto di sostituire il comma 1 con il seguente: La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai doveri d ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Ai fini della determinazione del tipo e dell entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all entità del pregiudizio, anche d immagine, derivatone al decoro e a prestigio dell amministrazione. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge. L amministrazione, nell ambito dell attività di formazione, prevede apposite giornate in materia di trasparenza ed integrità, che consentano ai propri dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tale ambito. L osservazione n. 37 viene parzialmente accolta sostituendo il comma 4 con il testo proposto in materia di formazione. Art Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del codice 38) Osservazione del servizio personale al comma 1: viene proposto di sostituire il comma 1 con il seguente: La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai doveri d ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Ai fini della determinazione del tipo e dell entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione della gravità, di violazione delle disposizioni. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice. L osservazione n. 38 non viene accolta solo perché rinvia a disposizioni di legge o contrattuali. Art. 18 Norme finali 39) Osservazione del servizio personale all articolo: viene proposto di integrare l articolo con il seguente comma: L amministrazione dà la più ampia diffusione al presente Codice di Comportamento, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e- mail a tutti i propri dipendenti ed ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell amministrazione, nonché ai collaboratori, a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell amministrazione stessa. L amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro o, in mancanza, all atto di conferimento dell incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti copia del presente codice di comportamento. 2. Il presente codice di comportamento sostituisce eventuali altri codici in precedenza vigenti all interno dell amministrazione. 8

9 L osservazione n. 39 viene parzialmente accolta, con esclusione del comma 2 perché non sono presenti altri codici vigenti nell Amministrazione. LA BOZZA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DOPO LE OSSERVAZIONI Il Codice si suddivide in 18 articoli che seguono, di massima, la sistematica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: - Art. 1 - Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione - Art. 2 - Principi generali - Art. 3 - Regali, compensi e altre utilità - Art. 4 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni in conflitto d interesse - Art. 5 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse - Art. 6 - Obbligo di astensione - Art. 7 - Prevenzione della corruzione - Art. 8 - Trasparenza e tracciabilità - Art. 9 - Comportamento nei rapporti privati - Art Comportamento in servizio - Art Rapporti con il pubblico - Art Disposizioni particolare per i dirigenti - Art Disposizioni particolari per le posizioni organizzative - Art Contratti ed altri atti negoziali - Art Vigilanza, monitoraggio e attività formative - Art Obblighi di comportamento e valutazione delle performance - Art Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del codice - Art Norme finali Gli articoli che integrano e specificano le previsioni normative del D.P.R. 62/2013, sono qui brevemente descritti. L art. 1 (Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione) definisce la sfera dei destinatari del provvedimento, secondo le espresse indicazioni contenute nell art. 2, d.p.r. n. 62/2013. L art. 2 (Principi generali) esplicita in sintesi i doveri di condotta. L art. 3 (Regali, compensi e altre utilità) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall art. 4 d.p.r. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l'integrità della Pubblica Amministrazione (Civit) nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. L art. 4 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni in conflitto d interesse) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall art. 5 d.p.r. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Civit nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. Si specificano termini, modalità e procedure connesse all obbligo di comunicare l adesione ad associazioni e organizzazioni, ai fini alla conoscenza di eventi e situazioni rilevanti sul buon andamento dell azione amministrativa. Al fine di assicurare la libertà di associazione la diffida a rinunciare all adesione è limitata ai soli Dirigenti ed ai soli casi di impossibilità di procedere altrimenti. L art. 5 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. Obbligo di astensione) introduce disposizioni specifiche (termini modalità e procedimenti) delle regole generali enunciate dagli artt. 6 e 7 9

10 d.p.r. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Civit nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. L art. 6 (Obbligo di astensione) propone una descrizione di dettaglio delle situazioni che determinano l obbligo di astensione. L art. 7 (Prevenzione della corruzione) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall art. 8 d.p.r. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Civit nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. L art. 8 (Trasparenza e tracciabilità) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall art. 9 d.p.r. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Civit nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. L art. 9 (Comportamento nei rapporti privati) ribadisce e dettaglia i doveri di riservatezza del pubblico dipendente nei rapporti privati. L art. 10 (Comportamento in servizio) prevede norme di comportamento in servizio che mirano a instaurare un clima collaborativo all interno dell amministrazione. L art. 11 (Rapporti con il pubblico) contempla le norme di comportamento che i dipendenti devono osservare nei rapporti con il pubblico, specificando alcuni doveri di tratto e di contegno che sul piano formale contribuiscono a instaurare con l utenza un rapporto efficace e collaborativo, basato sulla fiducia e il rispetto. Particolare enfasi è stata posta nell utilizzo di un linguaggio corretto e nella cura dell immagine del dipendente, inevitabile riflesso dell immagine istituzionale. L art. 12 (Disposizioni particolare per i dirigenti) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall art. 13 d.p.r. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Civit nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. L art. 13 (Contratti ed altri atti negoziali) disciplina la procedura nei casi di conflitto di interesse nell attività negoziale L art. 14 (Vigilanza. Monitoraggio e attività formative) disciplina l attività di monitoraggio e le iniziative formative da adottare L art. 15 (Obblighi di comportamento e valutazione delle performance) sancisce la rilevanza degli obblighi di comportamento nella valutazione delle performance. L art. 16 (Responsabilità conseguenti alla violazione dei doversi del codice) stabilisce che la violazione degli obblighi previsti dal codice integra un comportamento contrario ai doveri d ufficio. L art. 17 (Norme finali) detta disposizioni di dettaglio in ordine alla pubblicazione e diffusione del codice, in attuazione di quanto dispone l art. 17, c. 1, d.p.r. n. 62/2013. Alla presente relazione è allegato un quadro sinottico che consente la lettura contestuale del Codice di comportamento introdotto dal D.P.R. 62/2013, della delibera Civit n. 75/2013 e del Codice del Comune di Pinerolo. I CONTROLLI Il controllo sull attuazione e sul rispetto dei codici è assicurato dai dirigenti responsabili di ciascuna struttura. I dirigenti dovranno promuovere e accertare la conoscenza dei contenuti del codice di comportamento - sia generale, sia specifico e della legislazione in materia di trasparenza ed integrità da parte dei dipendenti del settore di cui sono titolari, segnalando particolari esigenze nell ambito della programmazione formativa annuale. I dirigenti provvedono, inoltre, alla costante vigilanza del rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti assegnati al settore, tenendo conto delle violazioni accertate e sanzionate ai fini della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo dipendente. Il controllo sul rispetto dei codici di comportamento da parte dei dirigenti, nonché alla mancata vigilanza da parte di questi ultimi sull attuazione e sul rispetto dei codici presso le strutture di cui sono titolari è svolto dal soggetto che attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance. 10

11 Ferma rimane la rilevanza delle segnalazioni da parte dei cittadini di eventuali violazioni dei codici di comportamento, non solo per l adozione delle iniziative previste dalla legge, ma altresì per raccogliere ulteriori indicazioni ai fini dell aggiornamento periodico dei codici stessi. A tal fine, può essere utile un raccordo tra l ufficio per i rapporti con il pubblico e l ufficio per i procedimenti disciplinari, che consenta la raccolta e la condivisione di tali segnalazioni da parte di tali uffici. Il Nucleo di valutazione, come si presume anche dalla previsione della sua consultazione in sede di predisposizione del codice, assicura il coordinamento tra i contenuti del codice e il sistema di misurazione e valutazione della performance nel senso della rilevanza del rispetto del codice ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall ufficio. L Autorità nazionale anticorruzione svolge un attività di verifica della conformità dei codici adottati dalle singole amministrazioni alle linee guida adottate dalla stessa Autorità, nonché raccoglie, elabora e pubblicizza i dati del monitoraggio svolto dai Responsabili per la prevenzione di cui all art. 15, comma 3 del codice generale e le risultanze della relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni predisposta dagli OIV. Il Responsabile per la prevenzione dell anticorruzione Dr.ssa Annamaria Lorenzino 11

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