ESERCITAZIONE su GERARCHIA DELLE FONTI

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1 ESERCITAZIONE su GERARCHIA DELLE FONTI Caso pratico: Disciplina sul Registro di carico e scarico dei rifiuti Fonti: art. 190, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd.; D.M. n. 148/1998; Circolare min. 4 agosto art. 190, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd. - Registri di carico e scarico << 1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di caricoe scarico dei rifiuti: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184; b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico: a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema; b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali. 1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalita': a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a); b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita' agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp). 1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate: a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attivita'; c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione. 2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. 3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile,mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

2 4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta. 5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. 6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico e' quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 148, dopo le parole: "in litri" la congiunzione: "e" e' sostituita dalla disgiunzione: "o". 8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi. 9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo' essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti. >> - D.M. n. 148/1998, - Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Allegato C - Descrizione tecnica <<C-1 - DESCRIZIONE TECNICA MOD. "A" PRODUTTORE/RECUPERATORE/SMALTITORE/TRASPORTATORE INTERMEDIARI E COMMERCIANTI DETENTORI I. LE IMPRESE CHE PRODUCONO O RECUPERANO O SMALTISCONO O TRASPORTANO RIFIUTI O EFFETTUANO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE/COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI DEVONO TENERE IL REGISTRO DI CUI ALL'ALLEGATO "A". II. Sulla prima pagina del registro di carico e scarico sono riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati: a) alla voce "DITTA": dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio); b) alla voce "ATTIVITÀ SVOLTA": dati relativi all'attività svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo all'attività di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C al decreto legislativo , n. 22; c) alla voce "TIPO DI ATTIVITÀ" (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento) : la categoria di attività, così come individuata negli allegati "B" e "C" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.; d) alla voce "REGISTRAZIONE": la data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione.

3 e) alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati, sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti. III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni: a) Nella prima colonna deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce; b) Nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto: - IL CODICE CER DEL RIFIUTO - LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO - LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido - LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLABASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi) - LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITÀ DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO , n. 22 (se la registrazione si riferisce allo scarico) c) Nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico (in Kg o in litri o in metri cubi); (2) d) Nella quarta colonna deve essere indicato il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unità centralizzate o di coordinamento ai sensidell' articolo12, comma13bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) nonché (qualora la presa in carico o l'uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante) i seguenti dati della società commerciale odi intermediazione: - DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA - CODICE FISCALE DELL'IMPRESA - SEDE DELL'IMPRESA;

4 - NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTIONE RIFIUTI e) nella quinta colonna possono essere riportate eventuali annotazioni>> - Circolare 4 agosto 1998, n. 812/0: Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n <<L' art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche e integrazioni impone a numerose categorie di operatori l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico sul quale devono essere annotate la tipologia, le caratteristiche e le quantità dei rifiuti oggetto delle attività di produzione e/o di gestione dei rifiuti stessi. I suddetti dati devono essere utilizzati per la comunicazione annuale al catasto. L' art. 15 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche e integrazioni stabilisce, inoltre, che "durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione". Il modello uniforme di formulario ed il modello uniforme di registro di carico e scarico sono stati, rispettivamente individuati dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n In relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute a seguito dell'entrata in vigore dei predetti decreti si forniscono le seguenti precisazioni e chiarimenti operativi. 1) Modalità di tenuta e di compilazione del formulario: omissis 2) Modalità di tenuta e di compilazione del registro di carico e scarico: a) il registro di carico e scarico, deve essere completato con i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale prima della vidimazione. L'ubicazione dell'esercizio, invece, può essere indicata anche dopo la vidimazione, ma deve, comunque, precedere l'annotazione della prima operazione. Per ubicazione dell'esercizio, si intende: la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti; la sede di coordinamento organizzativo o centro equivalente di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; b) la semplificazione prevista dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale n. 148/1998, non riguarda i rifiuti prodotti dalle attività di smaltimento o di recupero; c) nella prima colonna del registro (prima colonna degli allegati A -2 e B-2 al decreto ministeriale n. 148/1998) alla voce "Formulario n.... del..." devono essere riportate le seguenti informazioni: numero del formulario dei rifiuti trasportati che sono oggetto dell'operazione di carico o scarico annotata sul registro; data di emissione del formulario quale risulta indicata nell'allegato C, punto II, del decreto ministeriale n. 145/1998; d) nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da stoccaggio intermedio (cioè quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente ad uno smaltitore/recuperatore terzo) è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati. In questo caso, nel registro dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto; e) nel caso in cui i registri siano tenuti mediante strumenti formatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere conforme al modello riportato negli allegati A o B al decreto ministeriale n. 145/l998; f) nei casi previsti dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche e integrazioni, i produttori (esclusi, quindi, i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti) possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri tramite le loro associazioni di categoria o le società di servizi delle associazioni di categoria

5 medesime. Si ritiene che in quest'ultimo caso i registri possono essere tenuti in forma "multiaziendale", cioè utilizzando lo stesso modulo continuo per più soggetti, previa opportuna vidimazione effettuata nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili, come prevista e consentita dall'art. 1, comma 6, del decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148; g) i soggetti autorizzati che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'art. 46, del decreto legislativo n. 22/1997, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico di cui al decreto ministeriale n. 148/1998 per i rifiuti gestiti e derivanti dalla medesima attività ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997. I medesimi soggetti devono tenere, inoltre, il registro previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che deve essere vidimato dalla questura competente. Tra i due registri esiste un evidente rapporto di integrazione. Pertanto, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici connessi all'annotazione in entrambe i registri della presa in carico e dello scarico dei veicoli avviati a demolizione, si ritiene che i soggetti che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 22/1997, possono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalità: la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata solo sull'apposito registro di entrata e uscita previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. In tali casi il "numero di registro" da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati a demolizione, sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n sul registro di carico e scarico previsto dal decreto ministeriale n. 148/1998, di conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall'attività di demolizione. In tali casi il numero di registro da apporre sul formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto ministeriale n. 148/1998. Analogamente, i concessionari di veicoli potranno annotare la presa in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel predetto registro di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; h) l'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singolo formulario; i) i soggetti che effettuano attività di intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti sono equiparati, ai fini della tenuta dei registri, ai soggetti che effettuano attività di recupero e smaltimento; quindi, l'obbligo di annotazione va adempiuto entro le 24 ore dalla presa in carico; j) il modello B va compilato solo per i rifiuti che sono oggetto di intermediazione o di commercializzazione senza che l'intermediario o il commerciante ne abbia la detenzione. In tal caso l'annotazione sul registro è da riferire al formulario emesso dal produttore ed ai fini dell'integrazione con il registro, l'intermediario dovrà allegare una copia fotostatica del formulario; k) i soggetti sottoposti all'obbligo dei registri di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività indicate al punto 2, dell'allegato A-1, al decreto ministeriale n. 148/1998. In tal caso dovranno essere barrate le caselle corrispondenti alle attività svolte. Tuttavia, nel caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico; l) il registro di carico e scarico di cui al precedente decreto ministeriale n. 148/1998 deve essere tenuto ed annotato anche per gli oli minerali usati; m) in caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia ed individuati con lo stesso codice (CER) da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori/detentori, il raccoglitore/trasportatore provvede ad effettuare un'unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico. La registrazione unica, però, dovrà riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell'arco della medesima giornata; n) si può verificare l'evenienza che all'interno di un'area privata delimitata siano localizzati più impianti produttivi gestiti da distinti soggetti giuridici, e tali singole unità produttive provvedano alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio autorizzato che è localizzato all'interno dell'area medesima. In tal caso la movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di tale area privata delimitata, dai singoli impianti di produzione al

6 centro di stoccaggio, non dovrà essere accompagnata dal formulario. Dai registri di carico e scarico dovrà tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio gestito da un soggetto terzo all'interno della medesima area privata delimitata. A tal fine dovrà essere utilizzato l'apposito spazio del registro riservato alle "annotazioni". >> Domande: 1) Chi sono i soggetti obbligati alla tenuta del registro/esclusioni? 2) Quali sono le informazioni essenziali da inserire in registro? 3) Quali ti sembrano gli aspetti maggiormente problematici? 4) Quale dovrebbe essere il coordinamento tra le diverse fonti di legge?

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