LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2012, N. 49

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2012, N. 49"

Transcript

1 LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2012, N. 49 Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)". Art. 1 (Obiettivi e finalità) 1. La presente legge, in attuazione del comma 9, dell'articolo 5, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, detta norme per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, la promozione della riqualificazione delle aree degradate, la riqualificazione degli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione o da rilocalizzare e lo sviluppo della efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. 2. Con deliberazione di Consiglio comunale i Comuni possono, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, decidere, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone ed al loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici dei piani attuativi, di avvalersi, su tutto il territorio comunale o parti di esso, delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, commi 2 e 4 e dall'articolo 4, commi 2, 4 e 5 della presente legge. Il provvedimento comunale, di cui al presente comma, non riveste carattere di pianificazione o programmazione urbanistica comunque denominata. 2 bis. Con lo stesso atto deliberativo di cui al comma 2, i Comuni possono individuare le zone del territorio comunale all'interno delle quali devono comunque essere rispettate le altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti. All'interno dei piani, di cui agli articoli 21, 22, e 26 della L.R , n. 18 "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo", l'applicazione degli incrementi individuati all'art. 3, commi da 2 a 5 ed all'art. 4, commi da 2 a 7 della presente legge, implica il rispetto degli standard minimi previsti dall'art. 3 del D.M. 1444/1968, nonché delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968. Devono essere, inoltre, rispettate le previsioni per le urbanizzazioni primarie e secondarie individuate negli elaborati del P.R.G., le volumetrie aggiuntive, realizzate nella misura consentita dalla L , n. 106, nonché dalla presente legge, quindi, non possono occupare le aree a tale funzioni destinate. 2 ter. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle misure stabilite dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106, comma 14 incluso, alternativa a quanto stabilito dalla presente legge. Tale norma è altresì vigente per quanto non disciplinato dalla presente legge. Art. 2 (Disposizioni comuni agli interventi di riqualificazione urbana realizzati attraverso la ristrutturazione, l'ampliamento e la demolizione e ricostruzione)

2 1. Per favorire azioni di riqualificazione urbana, o al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e/o ricostruzione con realizzazione, quale misura premiale, di un aumento di volumetria rispetto a quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti e secondo i criteri di cui agli articoli 3 e Il tecnico abilitato, all'atto della presentazione dell'istanza, deve attestare la volumetria esistente mediante idonea e completa documentazione di tipo grafico e fotografico; per volumetria e superficie complessiva si intendono quelle calcolate secondo i criteri ed i parametri previsti dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune. 3. Per volumetrie legittimamente esistenti si intendono quelle esistenti legittime o legittimate attraverso procedure di sanatoria, rilascio di condono edilizio, ovvero oggetto delle procedure di cui all'art. 85 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)" e ss.mm.ii., quali risultanti da perizia asseverata da un tecnico abilitato. 4. Ai fini della presente legge si intendono per "edifici esistenti" quelli che tali erano alla data di pubblicazione del D.L. 13/05/2011 n. 70. Per i comuni inclusi nel cratere sismico di cui al Decreto del Commissariato Delegato n. 3 del e successive modifiche e integrazioni sono considerati esistenti gli edifici che tali risultavano alla data del 6 aprile 2009, purché sussistano le condizioni di cui all'art. 1 comma 2 della presente legge. 5. Gli interventi che beneficiano delle misure incentivanti di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti esclusivamente al rispetto della densità edilizia e dei parametri di altezza e di distanza stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. n. 1444/1968 per le singole zone territoriali omogenee, come individuate dall'articolo 2 dello stesso D.M. n. 1444/ Per standard si intendono quelli minimi previsti dall'art. 3 del D.M. 1444/ Il costo di acquisizione di altre aree equivalenti nelle immediate vicinanze per la monetizzazione delle superfici di cui al comma 6 in luogo della cessione o uso pubblico, sarà determinato ponendo a riferimento i valori dell'osservatorio del Mercato Immobiliare dell'agenzia del Territorio o, in assenza, attraverso individuazione del prezzo di mercato. 8. Fermo restando il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, e di quelle relative all'efficienza energetica, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sono in ogni caso esclusi: a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria; b) gli edifici collocati all'interno dei centri storici o nuclei antichi come definiti dall'art. 9, comma 3, lettera o) della L.R. n. 18/1983; c) gli edifici e i tessuti edilizi definiti di valore storico, culturale ed architettonico riconosciuti di pregio per il loro valore architettonico, tipologico e culturale dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;

3 d) gli edifici situati in aree soggette a vincoli di in edificabilità assoluta dagli atti di pianificazione territoriale o comunque ricadenti in aree a pericolosità geologica o idraulica in cui i piani di bacino e i piani di assetto idrogeologico non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento; e) i beni ricadenti in zona A del vigente Piano regionale Paesistico, ad eccezione dell'art. 18 delle N.T.A. del P.R.P. medesimo; f) gli edifici vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 9. Le differenti misure incentivanti disciplinate dalla presente legge possono essere oggetto di istanza contestuale a condizione che non vengano superati i singoli parametri di incentivo così come determinati, sulla base delle distinte destinazioni edilizie esistenti, dagli articoli 3 e Le misure premiali comunque non possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in applicazione della L.R. 16/ In caso di edifici ad usi promiscui, le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto dal comma 14, dell'articolo 5 del D.L. 70/2011, convertito dalla L. 106/ [All'interno dei piani attuativi e strumenti similari di cui all'art. 26 della L.R. n. 18/83, l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge implica il rispetto degli standard minimi previsti dall'art. 3 del D.M. 1444/68, nonché delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 1444/68. Devono essere inoltre rispettate le previsioni per le urbanizzazioni primarie e secondarie individuate negli elaborati del P.R.G. le volumetrie aggiuntive, realizzate nella misura consentita dalla legge , n. 106, quindi, non possono occupare le aree a tale funzioni destinate.] Art. 3 (Misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali) 1. In favore degli interventi di ristrutturazione, ampliamento o di demolizione e successiva ricostruzione, di immobili residenziali, i Comuni riconoscono, quale misura premiale, una volumetria supplementare nella misura del 20 per cento della volumetria edificata esistente, fermo restando il rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 1444/68, al momento dell'entrata in vigore della presente legge laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard richiesti con le modalità indicate al comma L'incremento volumetrico di cui al comma 1 può essere aumentato fino a raggiungere il 40 per cento, laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard richiesti mediante pagamento al Comune di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle per le quali sussiste l'obbligo di cessione. 3. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard di cui ai commi 1 e 2sono vincolati alla acquisizione da parte del Comune di aree destinate ai parcheggi, alle attrezzature e alle

4 opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale, o destinate a servizi di quartiere, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, e negli spazi e servizi pubblici. 4. Il valore massimo della misura premiale è incrementato di un ulteriore 10 per cento della volumetria esistente qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe A, ai sensi della normativa vigente, e per tale incremento siano reperiti i relativi standard, anche attraverso la monetizzazione secondo le modalità previste al comma In ogni caso, gli spazi per parcheggi pertinenziali sono reperiti nella misura minima di 1 mq./10 mc. Art. 4 (Misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali) 1. In favore degli interventi di ristrutturazione, ampliamento o di demolizione e/o ricostruzione di immobili ad uso non residenziale, i Comuni riconoscono, quale misura premiale, una superficie supplementare nella misura del 10 per cento della superficie utile lorda esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard richiesti con le modalità previste al comma L'incremento di cui al comma 1 può essere aumentato di un ulteriore 10 per cento, laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'intero ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard mediante pagamento al Comune di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili, per ubicazione e destinazione, a quelle per le quali sussiste l'obbligo di cessione. 3. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard di cui ai commi 1 e 2sono vincolati alla acquisizione da parte del Comune di aree destinate a parcheggi, alle attrezzature e alle opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale, o destinate a servizi di quartiere, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, e negli spazi e servizi pubblici. 4. Il valore massimo della misura premiale è incrementato di un ulteriore 10 per cento della superficie esistente qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe B, ai sensi della normativa vigente, e per tale intervento siano reperiti i relativi standard anche attraverso la monetizzazione secondo le modalità previste al comma Il valore massimo della misura premiale è incrementato di un ulteriore 5 per cento della superficie esistente, che si andrà a sommare alle premialità di cui ai precedenti commi, qualora l'intervento di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali determini lo smantellamento e la bonifica di immobili censiti nel Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.) di cui alla L.R. 4 agosto 2009, n. 11 (Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto) aventi una superficie minima di 100 mq che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dotati di coperture contaminate da amianto e per tale ampliamento siano reperiti i relativi di standard, anche attraverso la monetizzazione secondo le modalità previste al comma 2.

5 6. La misura premiale di cui al comma 5 non è cumulabile con altri incentivi previsti dalla normativa statale o regionale. 7. In ogni caso, gli spazi per parcheggi pertinenziali sono reperiti nella misura minima, prevista dalla normativa vigente in materia, per la specifica destinazione. Art. 5 (Condizioni e criteri per le modifiche di destinazione d'uso) 1. Ai sensi della lettera a), del comma 13, dell'articolo 5, del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011 le modifiche di destinazioni di uso, realizzate anche attraverso interventi di cui agli articoli 3 e 4, sono ammissibili purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. 2. Ferma la possibilità di modificare la destinazione d'uso degli edifici esistenti all'interno delle categorie già ammesse nella zona dagli strumenti urbanistici, sono comunque consentiti i cambi di destinazione verso quelle destinazioni già presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'edificio o negli edifici esistenti o che si inseriscono in omogeneità col contesto, avuto riguardo alle funzioni esistenti nell'intorno dell'ambito o dell'edificio d'intervento. Il cambio di destinazione d'uso, in questo caso, deve essere funzionale alla finalità di riconnettere, razionalizzare e raccordare il tessuto urbano o edilizio. 3. Nel caso in cui gli immobili siano inseriti in zone di P.R.G. che concorrono alla determinazione della dotazione complessiva degli standard di piano, presupposto essenziale per il cambio di destinazione d'uso è in ogni caso il rispetto dei limiti minimi inderogabili stabiliti dall'articolo 3 del D.M. 1444/1968, ovvero la relativa monetizzazione con i criteri stabiliti al comma 2 dell'articolo La complementarietà delle destinazioni, che include anche le strutture accessorie è, invece, valutata in riferimento alla coesistenza di diverse destinazioni d'uso tra loro compatibili secondo i criteri indicati al comma 2, ovvero caratterizzate da un rapporto di integrazione e completamento delle diverse funzioni fra loro. 5. Salva la possibilità delle Amministrazioni comunali di individuare ulteriori casi, sussiste complementarietà reciproca tra le seguenti destinazioni: a) destinazioni residenziali integrabili: con esercizi commerciali di vicinato; studi professionali; artigianato di servizio [alla persona]; b) destinazioni produttive quali: industriali, artigianali, direzionale e servizi, integrabili con: commerciali di vicinato, ricettività alberghiera ed extra - alberghiera, cultura e comunicazione; c) destinazioni turistico-ricettive, integrabili con: ricettività alberghiera ed extra alberghiera, residenze o alloggi turistici anche ad uso privato, stabile o stagionale, residenze per il personale addetto; d) destinazioni direzionali integrabili con: artigianato, servizi,commerciale nella forma di esercizio di vicinato;

6 ) destinazioni agricole integrabili con: attività agrituristica in ogni forma, somministrazione alimenti e bevande. 6. Per le destinazioni d'uso commerciale diverse dagli esercizi di vicinato, restano fermi i parametri urbanistici stabiliti dalla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio" e le relative procedure per il rilascio delle autorizzazioni edilizie e commerciali. 7. Le destinazioni extra-alberghiere sono quelle indicate nella L.R. 28 aprile 1995, n. 75 "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere" e successive modifiche e integrazioni e sono disciplinate da tale disposizione. 8. Per gli immobili che hanno beneficiato di incentivi economici pubblici, le modifiche di destinazione d'uso di cui al presente articolo sono ammissibili nel rispetto degli eventuali vincoli indicati nei singoli atti concessori. Art. 6 (Condizioni e criteri per la modifica della sagoma) 1. Per tutti gli interventi posti in essere per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono ammesse le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 1444/1968. Art. 7 (Semplificazione delle procedure) [1. I poteri sostitutivi in materia di rilascio di titoli abilitativi sono esercitati dalle Province nei modi e nelle forme previste dall'articolo 9 della L.R. 5 maggio 2010 n. 14 "Modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010 n. 1 - Legge finanziaria regionale e disposizioni di adeguamento normativo". 2. Fermi restando i limiti di cui al comma 8, dell'articolo 20, della L.R. 18/1983, non sono considerate varianti al Piano regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici e le destinazione d'uso previsti dal Piano stesso. I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dalla Giunta comunale con le modalità di cui all'art. 20 commi 2, 3, 4, 5 e 7 della L.R. 18/1983 e successive modifiche e integrazioni. Le premialità previste nella presente legge costituiscono variazioni del carico urbanistico. 3. Il cambio di destinazione da edilizia residenziale pubblica ad altra destinazione costituisce variazione al P.R.G..] Art. 8 (Norma transitoria) 1. Alle istanze presentate ai sensi del D.L. 13/05/2011 n. 70 e della successiva legge di conversione del 2/07/2011 n. 106, in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge, possono applicarsi le disposizioni della presente legge previa integrazione delle istanze medesime ai fini del raggiungimento delle premialità riconosciute dagli articoli che precedono, se inserite nell'elaborato del Consiglio comunale.

7 2. Gli edifici che hanno usufruito degli incrementi volumetrici di cui al D.L. 13/05/2011 n. 70 e della successiva legge di conversione del 2/07/2011 n. 106, o per i quali sono stati già conseguiti i titoli edilizi, possono usufruire di quanto normato dalla presente legge previa decurtazione delle premialità già riconosciute ai sensi della normativa nazionale. 3. Per gli interventi edilizi in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi gli incentivi previsti dal D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 106/2011 e dalla presente legge. Art. 8 bis (Modifiche all'art. 1 della L.R , n. 19) 1. Il comma 3, dell'art. 1, della L.R. 6 luglio 2011, n. 19 "Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e modifica alle LL.RR. nn. 43/2000, 34/2007, 1/2010 e 1/2011" è sostituito dal seguente: "3. Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti la Giunta regionale può, altresì, autorizzare, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta, una diversa destinazione d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà, inseriti nei piani di vendita, al solo fine di garantire un pubblico servizio. I Comuni interessati possono farne motivata richiesta supportata da specifico atto deliberativo, fatta salva la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 15 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione". Art. 8 ter (Modifica all'art. 20 della L.R. 18/1983) 1. All'art. 20 della L.R. 18/1983, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8 bis. Fermi restando i limiti di cui al comma 8, non sono considerate varianti al Piano regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici. I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dalla Giunta comunale con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7." Art. 8 quater (Modifica all'art. 9 della L.R. 14/2010) 1. All'art. 9 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14 (Modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2010) e disposizioni di adeguamento normativo), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 bis. Sono esercitati dalle Province i poteri sostitutivi in materia di rilascio di titoli abilitativi. Art. 9 (Modifiche all'art. 11 della L.R. 16/2009)

8 1. Al comma 4 dell'art. 11 della L.R. 16/2009le parole da "24 mesi" fino a "presente legge" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2014". Art. 10 (Modifica all'articolo 85 della L.R. 15/2004) 1. Al comma 2 dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)" la parola "luglio" è sostituita dalla parola "dicembre". Art. 10 bis (Norma finanziaria) 1. La presente legge non determina oneri a carico del bilancio regionale. Art. 11 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE

REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2012, n. 49 Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con

Dettagli

Epigrafe. Premessa. Art. 2. L.R. 18 dicembre 2012, n. 62

Epigrafe. Premessa. Art. 2. L.R. 18 dicembre 2012, n. 62 Pagina 1 di 5 Leggi Regionali d'italia Abruzzo L.R. 18-12-2012 n. 62 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49 «Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011,

Dettagli

2004) Pubblicata sul B.U.R.A. n. 92 Speciale del 21.12.2012

2004) Pubblicata sul B.U.R.A. n. 92 Speciale del 21.12.2012 ASSESSORATO PIANIFICAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE Dott. Gianfranco Giuliante DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,

Dettagli

PIANO CASA FRIULI VENEZIA GIULIA SCHEDA SINTETICA

PIANO CASA FRIULI VENEZIA GIULIA SCHEDA SINTETICA PIANO CASA FRIULI VENEZIA GIULIA SCHEDA SINTETICA (si veda anche la parte normativa, più sotto) Norme L. 11/11/2009 n. 19; L. 21/10/2010 n. 17 Aumenti massimi (salvo casi particolari) + 35% volume con

Dettagli

Nuovo Piano Casa Regione Lazio. Legge 11 agosto 2009 n. 21, come modificata dalle leggi 13 agosto 2011 nn. 10 e 12

Nuovo Piano Casa Regione Lazio. Legge 11 agosto 2009 n. 21, come modificata dalle leggi 13 agosto 2011 nn. 10 e 12 Nuovo Piano Casa Regione Lazio Legge 11 agosto 2009 n. 21, come modificata dalle leggi 13 agosto 2011 nn. 10 e 12 AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 2) La Legge si applica agli edifici: Legittimamente realizzati

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE. DEI PARCHEGGI PRIVATI di PERTINENZA E DELLE AREE DA DESTINARE A STANDARDS

REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE. DEI PARCHEGGI PRIVATI di PERTINENZA E DELLE AREE DA DESTINARE A STANDARDS Ufficio Tecnico Settore Urbanistica DEI PARCHEGGI PRIVATI di PERTINENZA E DELLE AREE DA DESTINARE A STANDARDS Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.01.2010 1 DEI PARCHEGGI PRIVATI

Dettagli

Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011) - Testo storico

Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011) - Testo storico MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007,

Dettagli

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 96 del 15 ottobre 2009

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 96 del 15 ottobre 2009 LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 08-10-2009 REGIONE MARCHE Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l occupazione, migliorare la sicurezza

Dettagli

Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato

Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato Direzione Legislazione Mercato Privato Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato CAGLIARI, 27 settembre 2013 Semplificazioni in materia edilizia Art. 30 Semplificazioni per la ristrutturazione

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA Legge Regionale: Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all art. 32 del Decreto Legge 30.09.2003, n. 269. * * * * * * * * * Articolo 1 Oggetto della legge 1.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PRIVATI di PERTINENZA E DELLE AREE DA DESTINARE A STANDARDS DETERMINAZIONE

REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PRIVATI di PERTINENZA E DELLE AREE DA DESTINARE A STANDARDS DETERMINAZIONE REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PRIVATI di PERTINENZA E DELLE AREE DA DESTINARE A STANDARDS DETERMINAZIONE Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Legge 1986022 Pagina 1 di 5 LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

REGIONE MARCHE. Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 1

REGIONE MARCHE. Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 1 REGIONE MARCHE Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 1 INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA

Dettagli

Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP)

Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP) Incontro Ordini professionali Regione Umbria Legge regionale 21 gennaio 2015, n.1 Testo unico governo del territorio e materie correlate Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP) DIREZIONE PROGRAMMAZIONE,

Dettagli

Art. 1 - Finalità... 2. Art. 2 - Interventi edilizi... 2. Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente...

Art. 1 - Finalità... 2. Art. 2 - Interventi edilizi... 2. Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente... REGIONE VENETO Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 1 INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO DELL EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO

Dettagli

PIANO DEGLI INTERVENTI

PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNE DI MUSSOLENTE Provincia di Vicenza P.R.C. Elaborato Scala PIANO DEGLI INTERVENTI Atto di Indirizzo Criteri perequativi per il Piano degli Interventi IL SINDACO Maurizio Chemello IL SEGRETARIO Maria

Dettagli

INDICATORI URBANISTICO EDILIZI

INDICATORI URBANISTICO EDILIZI INDICATORI URBANISTICO EDILIZI 1. Superficie territoriale (ST): Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è generalmente sottoposta a strumentazione urbanistica operativa e

Dettagli

Art. 1 (Interventi di ampliamento)

Art. 1 (Interventi di ampliamento) Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22: Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli

Dettagli

Disposizioni e tabelle per la determinazione del contributo di cui al titolo VII della L.R Toscana 03.01.2005 n.1

Disposizioni e tabelle per la determinazione del contributo di cui al titolo VII della L.R Toscana 03.01.2005 n.1 . Comune di Vicopisano Provincia di Pisa Servizio 3 U.O. 3.3 Tel. 050 796533 - Fax 050 796540 ediliziaprivata@comune.vicopisano.pi.it Disposizioni e tabelle per la determinazione del contributo di cui

Dettagli

Art. 1 - Principi e scopi Art. 2 - Contenuti delle norme Art. 3 Principi interpretativi Art. 4 Ambito d intervento Art. 5 Suddivisione del territorio

Art. 1 - Principi e scopi Art. 2 - Contenuti delle norme Art. 3 Principi interpretativi Art. 4 Ambito d intervento Art. 5 Suddivisione del territorio Art. 1 - Principi e scopi Art. 2 - Contenuti delle norme Art. 3 Principi interpretativi Art. 4 Ambito d intervento Art. 5 Suddivisione del territorio Art. 6 Comparti sottoposti a ristrutturazione edilizia

Dettagli

Energiebonus / bonus energia - 2014

Energiebonus / bonus energia - 2014 AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Natur, Landschaft und Raumentwicklung Natura, paesaggio e sviluppo del territorio Abteilung 28 Ripartizione 28 Energiebonus

Dettagli

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Quarta Variante Parziale al Piano degli Interventi (PRG) modifica dell articolo 34 Parcheggi e servizi pubblici delle N.T.A.. Ai sensi dell'art. 18 della L.R.V. 11/2004 e s.m.i..

Dettagli

TITOLO I NATURA E DEFINIZIONI

TITOLO I NATURA E DEFINIZIONI PIANO DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE CONCERNENTE I CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ED I CRITERI DI PROGRAMMAZIONE ALL APERTURA, AL TRASFERIMENTO DI SEDE E ALL AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DELLE MEDIE

Dettagli

MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO DELL ECONOMIA E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO DELL ECONOMIA E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE REGIONE TOSCANA Legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 1 MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO DELL ECONOMIA E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (B.U.R.T. 13 maggio 2009,

Dettagli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OGGETTO: Adeguamento oneri costo di costruzione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO il Decreto del Sindaco n 3 del 31.01.2011, con cui è stato individuato l Arch. Giusepe RUSSO responsabile del servizio

Dettagli

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga REGIONE LIGURIA ----------- LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014 N. 30 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2001, N. 24 (RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI) E ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO

Dettagli

Richiesta del parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (ai sensi dell art. 18 del Regolamento Edilizio)

Richiesta del parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (ai sensi dell art. 18 del Regolamento Edilizio) COMUNE DI FERRARA Città patrimonio dell Umanità Marca da Bollo PG Allo Sportello Unico per l Edilizia PR Ufficio Ricezione Data di arrivo Richiesta del parere preventivo della Commissione per la Qualità

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 13 DEL 05.05.1999 COME MODIFICATA DALLA D.C.C. N. 73 DEL 30.09.2010 E DALLA D.C.C. N. 5 DEL 15.03.2013 A IN RIFERIMENTO AL D.P.G.R. N. 373/98 IL CONSIGLIO

Dettagli

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Provincia di Bologna

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Provincia di Bologna 1 COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Provincia di Bologna Area Programmazione e Gestione del Territorio ALLEGATO 1 DETERMINAZIONE VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE INSERITE NEL P.R.G., NEL P.S.C. E NEL R.U.E.

Dettagli

TIPOLOGIA INTERVENTO TITOLO ABILITATIVO RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE INTERVENTO COSTI. D.P.R. 380/01 art. 6 modificato dall'art. 5 L.

TIPOLOGIA INTERVENTO TITOLO ABILITATIVO RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE INTERVENTO COSTI. D.P.R. 380/01 art. 6 modificato dall'art. 5 L. TIPOLOGIA INTERVENTO TITOLO ABILITATIVO RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE INTERVENTO COSTI ordinaria manutenzione D.P.R. 380/01 art. 6 e L.R. 12/05 art. 27 gli interventi edilizi che riguardano le opere

Dettagli

QUADRI INFORMATIVI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

QUADRI INFORMATIVI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE Incontro Tavolo MUDE 10 giugno 2014 AGIBILITA Sez 9-Autocertificazioni : togliere Intestatario e nonché (tutto risulta in capo l professionista) Sez. 13-Dichiarazione impianti : aggiungere parola realizzati

Dettagli

- relazione istruttoria - Il Responsabile della III Area Arch. Nicla Paola Frezza. 04 febbraio 2011

- relazione istruttoria - Il Responsabile della III Area Arch. Nicla Paola Frezza. 04 febbraio 2011 LEGGE REGIONALE 21/12/2010 N.19 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 "INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE

Dettagli

Comunità Alto Garda e Ledro Piano stralcio in materia di programmazione urbanistica del settore commerciale

Comunità Alto Garda e Ledro Piano stralcio in materia di programmazione urbanistica del settore commerciale COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA' PIANO STRALCIO IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE art. 25 bis, comma 1 bis l.p.4 marzo 2008, n.1 NORME TECNICHE

Dettagli

/mc. 16.902 = 8,73. /mc. 51.049 = 26,36. /mq. 22.699 = 11,72

/mc. 16.902 = 8,73. /mc. 51.049 = 26,36. /mq. 22.699 = 11,72 Determinazione dell incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui agli artt. 3-4- 7 Legge 10/1977 adeguati alle disposizioni di cui alla L.R. 03 Gennaio 2005, n. 1. A TABELLA (COSTI

Dettagli

Pagina 1 di 6. Allegato A

Pagina 1 di 6. Allegato A Allegato A LIMITI E MODALITÀ APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2, 3 e 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 08.07.2009 e smi Pagina 1 di 6 Limiti e modalità applicative per gli interventi

Dettagli

Comune di Volterra. Provincia di Pisa VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Comune di Volterra. Provincia di Pisa VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Comune di Volterra Provincia di Pisa VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 16 del 19/01/2016 OGGETTO: L.R.n 65/2014 Art.184. Adeguamento delle tabelle per la determinazione degli oneri di urbanizzazione

Dettagli

Legge Regionale 11 Agosto 2009, n. 21 Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale (1)

Legge Regionale 11 Agosto 2009, n. 21 Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale (1) Legge Regionale 11 Agosto 2009, n. 21 Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale (1) Testo coordinato artt.li 1-6 testo, con modifiche introdotte dalla

Dettagli

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA CITTA DI PISTICCI (Provincia di Matera) COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (Art. 8 D.Lgs. n. 114/98 ed art. 19

Dettagli

Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio. Servizio Attività Produttive e supporto amministrativo - U.O.SUEAP

Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio. Servizio Attività Produttive e supporto amministrativo - U.O.SUEAP Piacenza, 10.06.2015 AL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE e SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE SUEAP AGLI ISTRUTTORI TECNICI SUEAP OGGETTO: Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia

Dettagli

Comune di Villa di Serio Provincia di Bergamo

Comune di Villa di Serio Provincia di Bergamo Comune di Villa di Serio Provincia di Bergamo Regolamento per il riconoscimento di incentivi economici per il recupero degli edifici nel centro storico Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

Dettagli

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA.

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA. LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 05-05-2004 REGIONE LOMBARDIA MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 19 del 7 maggio 2004 SUPPLEMENTO

Dettagli

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA (allegato alla domanda del permesso di costruire) l sottoscritt ING./ARCH./GEOM./ NATO/A A CON STUDIO PROF.LE IN IL CAP VIA/C.SO/P.ZZA CIVICO CODICE FISCALE E-MAIL P.IVA TEL.

Dettagli

Legge Abruzzo 19/08/2009 n. 16: Intervento regionale a sostegno del settore edilizio. Ordinario N 45 del 28 Agosto 2009. Art. 1.

Legge Abruzzo 19/08/2009 n. 16: Intervento regionale a sostegno del settore edilizio. Ordinario N 45 del 28 Agosto 2009. Art. 1. ABRUZZO Legge Abruzzo 19/08/2009 n. 16: Intervento regionale a sostegno del settore edilizio. Ordinario N 45 del 28 Agosto 2009 Art. 1 Finalità 1. La Regione Abruzzo promuove misure per il rilancio dell

Dettagli

LEGGE REGIONALE 11 Agosto 2009, n. 21

LEGGE REGIONALE 11 Agosto 2009, n. 21 LEGGE REGIONALE 11 Agosto 2009, n. 21 In BURL 21 agosto 2009, n. 31, supplemento ordinario n. 142 Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale Legenda

Dettagli

ESTRATTO PLANOVOLUMETRICO DEL PIANO URBANISTICO E DELLE RELATIVE NORME DI ATTTUAZIONE

ESTRATTO PLANOVOLUMETRICO DEL PIANO URBANISTICO E DELLE RELATIVE NORME DI ATTTUAZIONE ESTRATTO PLANOVOLUMETRICO DEL PIANO URBANISTICO E DELLE RELATIVE NORME DI ATTTUAZIONE Norme di Attuazione 1^Variante Generale al PGT approvato con D.C.C. n. 33 dl 23.07.2008 o la modifica della tipologia

Dettagli

Con la consulenza giuridica in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della legge n. 449 del 1997, è stato esposto il seguente QUESITO

Con la consulenza giuridica in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della legge n. 449 del 1997, è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N. 4/E Roma, 04 gennaio 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza Giuridica Art. 1 della legge n. 449 del 1997 Piano Casa Possibilità di fruire della detrazione del 36 per cento

Dettagli

C I T T À DI SURBO Provincia di Lecce ~~~~~~o~~~~~~ Settore Servizi Amministrativi

C I T T À DI SURBO Provincia di Lecce ~~~~~~o~~~~~~ Settore Servizi Amministrativi C I T T À DI SURBO Provincia di Lecce ~~~~~~o~~~~~~ Settore Servizi Amministrativi REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PRIVATI di PERTINENZA E DELLE AREE DA DESTINARE A STANDARDS Approvato

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente Disposizioni straordinarie per il sostegno dell economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e

Dettagli

Definizione dei limiti e delle modalità operative, ai sensi dell art. 9 c. 5 della L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla LR 26/2009

Definizione dei limiti e delle modalità operative, ai sensi dell art. 9 c. 5 della L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla LR 26/2009 ALLEGATO A Definizione dei limiti e delle modalità operative, ai sensi dell art. 9 c. 5 della L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla LR 26/2009 Approvato con deliberazione di CC n.47 in data 29/10/2009

Dettagli

ART. 1 - OBIETTIVI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVI GENERALI ART. 1 - OBIETTIVI GENERALI Il Comune di Cadoneghe, valutate le caratteristiche e le peculiarità del proprio territorio, considerate le esigenze di sostegno al settore edilizio, attentamente soppesati

Dettagli

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE - AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE N 2: Piano di Recupero N 3 Albergo Trieste - via San Rocco

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE - AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE N 2: Piano di Recupero N 3 Albergo Trieste - via San Rocco NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE - AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE N 2: Piano di Recupero N 3 Albergo Trieste - via San Rocco ORTOFOTO PLANIMETRIA AEROFOTOGRAMETRICA (scala 1:1000) Nuclei di antica formazione Criteri

Dettagli

CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE

CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE Urbanistica Edilizia privata Comune di Fauglia Provincia di Pisa CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI L ART. 140

Dettagli

PROGETTO DI LEGGE N. 0392. di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

PROGETTO DI LEGGE N. 0392. di iniziativa del Presidente della Giunta regionale REGIONE LOMBARDIA VIII LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI 15996 PROGETTO DI LEGGE N. 0392 di iniziativa del Presidente della Giunta regionale Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione

Dettagli

VARIANTE AI SENSI DELL ART. 143 L.R. 65/2014. SCIA n... del... (busta.../... )

VARIANTE AI SENSI DELL ART. 143 L.R. 65/2014. SCIA n... del... (busta.../... ) AL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA VARIANTE AI SENSI DELL ART. 143 L.R. 65/2014 SCIA n..... del... (busta...../.... ) SCIA n..... del... (busta...../....

Dettagli

AGGIORNAMENTO TABELLA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA-SMALTIMENTO RIFIUTI

AGGIORNAMENTO TABELLA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA-SMALTIMENTO RIFIUTI AGGIORNAMENTO TABELLA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA-SMALTIMENTO RIFIUTI (approvati con deliberazione C.C. n. 32 del 14.04.2016) MODELLO 3.1.1 002_TAB_ONERI_E_COSTO _C Destinazioni d'uso Nuove

Dettagli

COMUNE DI MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia Settore Servizi Tecnici Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Urbanistica Allegato A

COMUNE DI MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia Settore Servizi Tecnici Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Urbanistica Allegato A COMUNE DI MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia Settore Servizi Tecnici Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Urbanistica Allegato A REGOLAMENTO ARREDI DELLE AREE PERTINENZIALI Atto collegato

Dettagli

MODELLO PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

MODELLO PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE CITTÀ DI FOLIGNO AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E BENI CULTURALI Servizio Sportello Unico Edilizia Servizio Edilizia Via dei Molini, 20/a Corso Cavour, 89 MODELLO PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Dettagli

TABELLE ONERI ANNO 2016

TABELLE ONERI ANNO 2016 TABELLE ONERI ANNO 2016 ALLEGATO A A1) Immobili ad uso residenziale: / mc Urbanizzazione Urbanizzazione Totale Tipo di intervento primaria secondaria oneri 1) Restauro e ristrutturazione edilizia ( ) 6,21

Dettagli

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 53

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 53 REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 53 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (BOLLETTINO UFFICIALE

Dettagli

COMUNE DI LAZZATE PROVINCIA DI MILANO

COMUNE DI LAZZATE PROVINCIA DI MILANO DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA (ex regime concessorio) ai sensi dell art. 41 della Legge Regionale 12/05 Il/ La sottoscritto/a Cod. fiscale/partita IVA residente /con sede in via n. CAP tel. in qualità proprietario

Dettagli

TABELLE ONERI CONCESSORI APPROVATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 42 DEL 18/03/2008

TABELLE ONERI CONCESSORI APPROVATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 42 DEL 18/03/2008 TABELLE ONERI CONCESSORI APPROVATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 42 DEL 18/03/2008 DESTINAZIONE RESIDENZIALE importi in euro a metro cubo ZONA A CENTRO STORICO URB. 1 URB. 2 TOTALE RISTRUTT. EDILIZIA

Dettagli

PIANO CASA 2 CONFRONTO REGIONALE. Direzione Legislazione Mercato Privato

PIANO CASA 2 CONFRONTO REGIONALE. Direzione Legislazione Mercato Privato PIANO CASA 2 CONFRONTO REGIONALE Direzione Legislazione Mercato Privato DOSSIERAGGIORNATOAL17marzo2010 Senzaalcuna specificazione divolume: AMPLIAMENTI EDIFICI AMMESSI DESTINAZIONI D'USO MUTAMENTO DESTINAZIONED'USO

Dettagli

STUDIO URBANISTICO DEL TERRITORIO

STUDIO URBANISTICO DEL TERRITORIO 1 STUDIO URBANISTICO DEL TERRITORIO In attuazione del comma 2, lett. d) art. 6 della L.R. n. 14 del 30.07.2009 Misure straordinarie ed urgenti a sostegno dell attività edilizia e per il miglioramento della

Dettagli

PIANO CASA LAZIO SCHEDA SINTETICA

PIANO CASA LAZIO SCHEDA SINTETICA PIANO CASA LAZIO SCHEDA SINTETICA (si veda anche la parte normativa, più sotto) Norme L. 11/8/2009 n. 21; Deliberazione giunta 23/12/2009, n. 985, L. 3/2/2010 n. 1, L. 13/8/2011, n. 10, Circolare Lazio

Dettagli

Articolo originale. Articolo emendato

Articolo originale. Articolo emendato In seguito alla variante per l'area centrale del quartiere "Torri ex Gescal" Marx-Livorno viene inserita nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente - in aggiunta all'invariato

Dettagli

PIANO CASA MARCHE SCHEDA SINTETICA

PIANO CASA MARCHE SCHEDA SINTETICA PIANO CASA MARCHE SCHEDA SINTETICA (si veda anche la parte normativa, più sotto) Norme L. 8/10/2009 n. 22, legge 22/12/2009, n. 31, legge 21/12/2010, n. 19, legge 23/11/2011, n. 22, Dgr 16/11/2009 n. 1870,

Dettagli

Aggiornamento ONERI DI URBANIZZAZIONE

Aggiornamento ONERI DI URBANIZZAZIONE Allegato A alla Delibera Consiglio Comunale n.27 del 07/09/2015 Aggiornamento ONERI DI URBANIZZAZIONE TABELLA A - EDIFICI RESIDENZIALI Zone ZTS (ex P.R.G. Zone omogenee A) (U1) Euro 7,38/Mc Euro 2,95/Mc.

Dettagli

Legge Regionale 9 settembre 1991, n. 47 Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

Legge Regionale 9 settembre 1991, n. 47 Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Legge Regionale 9 settembre 1991, n. 47 Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche. La Regione Toscana con la modifica alla L.R. n. 47/91 permette di superare le disomogeneità territoriali

Dettagli

COMUNE DI SCALENGHE S E T T O R E U R B A N I S T I C A

COMUNE DI SCALENGHE S E T T O R E U R B A N I S T I C A COMUNE DI SCALENGHE Provincia di Torino Via Umberto I, 1 C.A.P. 10060 Tel. (011) 9861721 Fax (011) 9861882 Partita IVA 02920980014 - Codice fiscale 85003410017 http://www.comune.scalenghe.to.it e.mail:

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CESSIONE DI AREE PER STANDARD URBANISTICI

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CESSIONE DI AREE PER STANDARD URBANISTICI COMUNE DI BARDONECCHIA Provincia di Torino CAP. 10052 UFFICIO TECNICO EDIIZIA PRIVATA REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CESSIONE DI AREE PER STANDARD URBANISTICI Maggio 2010 Approvato con deliberazione

Dettagli

UNIONE DEI COMUNI METALLA E IL MARE. COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE Provincia Carbonia - Iglesias SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

UNIONE DEI COMUNI METALLA E IL MARE. COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE Provincia Carbonia - Iglesias SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA UNIONE DEI COMUNI METALLA E IL MARE COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE Provincia Carbonia - Iglesias SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA via Vittorio Emanuele, 200-09010 Fluminimaggiore (CI) tel 0781 5850230 fax 0781 580519

Dettagli

Comune di Villa Guardia Provincia di Como

Comune di Villa Guardia Provincia di Como Agg.07/04/14- O:\UFFICI\UTC\MARZIA\STRUMENTI URBANISTICI\PGT\REGOLAMENTO NEGOZIAZIONE\REGOLAMENTO NEGOZIAZIONE-APPROVATO.DOC Comune di Villa Guardia Provincia di Como REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE

Dettagli

L'altezza dei vani accessori, quali corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e simili, non può essere inferiore metri 2,40.

L'altezza dei vani accessori, quali corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e simili, non può essere inferiore metri 2,40. Legge Regione Friuli - Venezia Giulia : Legge regionale 23/08/1985 N. 44 Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi.

Dettagli

CITTA DI GORGONZOLA PROVINCIA DI MILANO

CITTA DI GORGONZOLA PROVINCIA DI MILANO CITTA DI GORGONZOLA PROVINCIA DI MILANO SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA Piazza Giovanni XXIII, n. 6 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PREMESSA Ai

Dettagli

ALLEGATO B C O M U N E D I D R A P I A PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE STANDARD E DI URBANIZZAZIONE

ALLEGATO B C O M U N E D I D R A P I A PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE STANDARD E DI URBANIZZAZIONE ALLEGATO B C O M U N E D I D R A P I A PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE STANDARD E DI URBANIZZAZIONE data: MAGGIO 2015 1 SOMMARIO Art. 1 Normativa di riferimento

Dettagli

COMUNE DI COLONNA ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27/05/2010 REGOLAMENTO

COMUNE DI COLONNA ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27/05/2010 REGOLAMENTO COMUNE DI COLONNA P r o v i n c i a d i R o m a ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27/05/2010 REGOLAMENTO CRITERI E MODALITA DI CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Dettagli

Documentazione relativa alle prestazioni energetiche degli edifici. ASSEVERAZIONE (ai sensi dell art. 8 comma 2, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.

Documentazione relativa alle prestazioni energetiche degli edifici. ASSEVERAZIONE (ai sensi dell art. 8 comma 2, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. Comune di Livorno DIP. n 4 - Politiche Territorio S.C.I.A. / D.I.A. Permesso a costruire che ha determinato una Variante essenziale (secondo quanto dettato agli artt. 135 e 143 - la LRT 65/2014) ONEROSA

Dettagli

6. Che la destinazione d uso dopo l intervento: E invariata E mutata in:.

6. Che la destinazione d uso dopo l intervento: E invariata E mutata in:. 3. Che la tipologia dell intervento, delle suddette opere è riconducibile a: 4. Che lo stato attuale dell immobile/unità immobiliare risulta legittimato dai seguenti atti: Fabbricato antecedente al 1938

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 329 14.12.2015 Locazione immobili: agevolazioni fiscali Categoria: Finanziaria Sottocategoria: Sblocca Italia L art. 21, D.L. n. 133/2014 prevede

Dettagli

L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI

L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI PROVINCIA DI TRENTO COMUNE DI PREDAZZO PIANO REGOLATORE GENERALE D E L C O M U N E D I PREDAZZO REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI Arch. Luca Eccheli Via Cavour,

Dettagli

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI 13.5.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI 13.5.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 SEZIONE I 13.5.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 8 maggio 2009, n. 24 nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e l Unione delle

Dettagli

COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 6 Allegato 1 COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio Via delle Torri n. 13 47100 Forlì Unità Segreteria mariateresa.babacci@comune.forli.fo.it

Dettagli

DM 37/2008 Il riordino della normativa sugli impianti Il collaudo e la certificazione degli impianti solari termici

DM 37/2008 Il riordino della normativa sugli impianti Il collaudo e la certificazione degli impianti solari termici DM 37/2008 Il riordino della normativa sugli impianti Ing. Enrico Piano Commissione Energia Cagliari, 17 Giugno 2010 Il mercato del solare termico in Italia nel 2009 Nel solo 2009 in Italia sono stati

Dettagli

Attuazione dell'art. 5 del d.l. 70/2011: Scheda illustrativa su Legge regionale 5 agosto 2011, n. 40

Attuazione dell'art. 5 del d.l. 70/2011: Scheda illustrativa su Legge regionale 5 agosto 2011, n. 40 Roma 29 e 30 settembre 2011 Regione Toscana La legge regionale 40/2011 1 ha introdotto significative modifiche ad alcune leggi ma in particolare alla legge regionale 1/2005 in attuazione dell articolo

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE indice Art. 1 Premessa pag 5 Art. 2 Ambito di applicazione pag 5 Art. 3 Incidenza degli oneri di urbanizzazione: tabella parametrica

Dettagli

Comune di Rapolano Terme (SI) Al Responsabile dell Area Edilizia, Ambiente e Assetto del Territorio

Comune di Rapolano Terme (SI) Al Responsabile dell Area Edilizia, Ambiente e Assetto del Territorio Riservato al protocollo COMPILARE IN STAMPATELLO L ISTANZA INCOMPLETA VERRA SOSPESA Comune di Rapolano Terme (SI) Al Responsabile dell Area Edilizia, Ambiente e Assetto del Territorio OGGETTO : Richiesta

Dettagli

ATTO DI INDIRIZZO ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

ATTO DI INDIRIZZO ARTICOLO 2 DEFINIZIONI ATTO DI INDIRIZZO PER I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE DEFINITI DAGLI ARTICOLI 4, 5, 6 bis, 7, 8, 9 E 11 bis DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 19 Misure urgenti per il rilancio economico,

Dettagli

Piano Casa Lazio L.R. 21/2009 s.m.i. testo coordinato (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale)

Piano Casa Lazio L.R. 21/2009 s.m.i. testo coordinato (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) Piano Casa Lazio L.R. 21/2009 s.m.i. testo coordinato (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) aggiornato alle proposte di legge 75/2013 e 76/2013

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE REGOLAMENTO COMUNALE DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DELLE SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI OBLAZIONE PREVISTE IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI DALLA

Dettagli

L.R. 08 Novembre 2004, n. 12 Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi (1)

L.R. 08 Novembre 2004, n. 12 Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi (1) L.R. 08 Novembre 2004, n. 12 Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi (1) SOMMARIO Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione Art. 2 - Opere abusive suscettibili di sanatoria Art. 3 -

Dettagli

Il Sottoscritto. Nome

Il Sottoscritto. Nome COMUNE DI GALLIATE Provincia di Novara Piazza Martiri della Libertà n. 28 - c.a.p. 28066 p. iva 00184500031 SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Sportello Unico Attività Produttive E-mail: sp.unico@comune.galliate.no.it

Dettagli

COMUNE DI RE PROVINCIA DI VERBANIA

COMUNE DI RE PROVINCIA DI VERBANIA COMUNE DI RE PROVINCIA DI VERBANIA protocollo Al Sindaco del COMUNE DI RE P.zza Santuario, 1 28856 RE (Verbania) Nato/a a Prov. ( ) il Codice Fiscale Residente a Prov. ( ) C.a.p. indirizzo Nr. In qualità

Dettagli

Documento scaricato da www.gestione-rifiuti.it

Documento scaricato da www.gestione-rifiuti.it Regione Sicilia Legge Regionale n. 40 del 21 aprile 1995 Provvedimenti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali inerti. Disposizioni varie in materia urbanistica. L'Assemblea

Dettagli

URBANISTICA b) il diritto di farsi casa per abitarvi. a) delle cose di interesse artistico e storico. c) n 1150 del 17 agosto 1942.

URBANISTICA b) il diritto di farsi casa per abitarvi. a) delle cose di interesse artistico e storico. c) n 1150 del 17 agosto 1942. URBANISTICA La legge n 1766 del 16 giugno 1927 introduceva il concetto dello Ius caselimandi cioè: a) il diritto di costruire abitazioni rurali. b) il diritto di farsi casa per abitarvi. c) il diritto

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO Legge 1990040 Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO Istituzione dell' osservatorio del sistema abitativo laziale e provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Dettagli

PARTE IV - TABELLE INDICI DI DENSITÀ FONDIARIA E ZONE OMOGENEE

PARTE IV - TABELLE INDICI DI DENSITÀ FONDIARIA E ZONE OMOGENEE PARTE IV - TAELLE INDICI DI DENSITÀ FONDIARIA E ZONE OMOGENEE Il parametro della densità fondiaria si riferisce non a quella dello specifico intervento, bensì a quella corrispondente all indice edificabile

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA D INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) AI SENSI DELL ART. 21 BIS DELLA L.R. N 16/2008 E S.M.I.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA D INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) AI SENSI DELL ART. 21 BIS DELLA L.R. N 16/2008 E S.M.I. SEGNALAZIONE CERTIFICATA D INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) AI SENSI DELL ART. 21 BIS DELLA L.R. N 16/2008 E S.M.I. All Ufficio Tecnico del Comune di Carasco Via IV Novembre 28 16042 CARASCO (GE) Carasco, li

Dettagli

Aggiornamento degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria COMUNE DI VIMERCATE SPORTELLO UNICO TECNICO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ALLEGATO B

Aggiornamento degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria COMUNE DI VIMERCATE SPORTELLO UNICO TECNICO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ALLEGATO B COMUNE DI VIMERCATE SPORTELLO UNICO TECNICO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA Determinazione degli oneri di urbanizzazione ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 ALLEGATO B Aggiornamento

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>. Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAMENTO (Art. 23, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.)

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAMENTO (Art. 23, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.) Estremi archiviazione pratica edilizia: Prot. Gen. n. del Pratica Edilizia N Denuncia di inizio attività N ALLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA DEL COMUNE DI OGGETTO: Denuncia di inizio attività presentata

Dettagli