La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

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1 Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Corso integrato Biologia generale e Chimica biologica Modulo didattico: Organizzazione di laboratorio e Sicurezza La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

2 Indice Cenni di Storia legislativa delle professioni sanitarie Il D.M. 26 settembre 1994, n. 745 Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Percorso formativo Equipollenza dei titoli Legge 10 agosto 2000, n. 251 Decreto Ministeriale 29 marzo 2001 Legge 1 febbraio 2006, n. 43

3 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico un po di storia Nella storia normativa del nostro Paese bisogna risalire al 1934 per ritrovare una prima distinzione delle figure professionali sanitarie suddivise dal R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, in: (L art. 99 definisce le professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza. La vigilanza riguarda l accertamento del titolo di abilitazione e l esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste) Professioni sanitarie (medico chirurgo, veterinario, farmacista) Professioni sanitarie ausiliarie (levatrice-ostetrica, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista, infermiere abilitato o autorizzato (generico), massaggiatori. Una prima «indicazione» legislativa di una figura tecnica compare nel R.D. del 30 settembre 1938, n. 1631: stabilisce che i «Tecnici specializzati sono considerati come personale ausiliario», prevede inoltre la possibilità i istituire corsi, da parte della amministrazioni ospedaliere (in accordo con i primari dei laboratori di ricerca o dei gabinetti radiologici), per «Assistenti tecnici o Preparatori»

4 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico un po di storia Successivamente numerose esplicitazioni normative hanno previsto nuove figure o ne hanno specificato meglio la tipologia. Legge 19 luglio 1940, n.1098 (infermiera professionale e assistente sanitaria visitatrice, puericultrice) Legge 4 agosto 1965, n (regolamentazione arte ausiliaria del Tecnico di radiologia) D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (individua in maniera organica le figure professionali e le classifica in varie aree di appartenenza (attuativo della L. n. 132/1968 c.d. Legge «Mariotti») Il D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 stabilisce che «Il personale tecnico» è costituito da: tecnici per i laboratori di indagine, diagnosi e terapie, specializzati in: radiologia medica, anatomia patologica, istopatologia, laboratorio medico, ed in altri settori preordinati al buon funzionamento dei servizi di diagnosi e cura, con le qualifiche di: capo tecnico e tecnico specializzato. Il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali» [su delega dell art. 47 della L. 23 dicembre 1978, n. 833] ridefinisce la classificazione del personale «gli operatori in possesso dello specifico titolo di abilitazione professionale per l'esercizio di funzioni tecnicosanitarie vengono inquadrati nel ruolo sanitario. Con Profilo professionale di operatori professionali di 1a categoria con le Posizioni funzionali di: Operatore professionale coordinatore Operatore professionale collaboratore

5 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico un po di storia D.P.R. del 7 settembre 1984, n. 821 «Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali (*) Al Capo IX viene identificato il personale tecnico sanitario: operatore professionale di I categoria Art. 23. Operatore professionale coordinatore - L operatore professionale coordinatore svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale. Coordina l attività del personale nella posizione funzionale di collaboratore a livello di unità funzionale predisponendone i piani di lavoro nell ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili delle unità operative, nel rispetto dell autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo. Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria funzione. Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare. Art.24. Operatore professionale collaboratore L operatore professionale collaboratore nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo nell ambito dell unità operativa cui è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento. Secondo le direttive ricevute svolge le funzioni di specifica competenza attinenti al proprio titolo professionale, assicurando gli interventi previsti dai piani di lavoro. Svolge attività didattica ed attività finalizzate alla propria formazione. Ha responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che la normativa vigente è tenuto ad attuare. (*) [l Art. 63 del 761/1979 rimandava a specifica decretazione la definizione delle «attribuzioni del restante personale addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali», sentite le regioni, l ANCI e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.]

6 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico un po di storia Ma è solo agli inizi degli anni novanta che parte il percorso normativo di definizione e riqualificazione delle professioni sanitarie, per lungo tempo inquadrate in un rapporto di subalternità con altre figure sanitarie. Un punto di svolta viene segnato dal D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria dove viene demandata alla decretazione ministeriale un inquadramento organico di determinate figure professionali ed il loro percorso formativo (art. 6, comma 3): al Ministero della Sanità l individuazione delle figure professionali da prevedere nell assistenza sanitaria e la definizione dei relativi PROFILI. al Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministero della Sanità, la definizione dell ORDINAMENTO DIDATTICO dei neo-istituiti diplomi universitari inerenti le professioni sanitarie non mediche, secondo la Legge 19 novembre 1990, n. 341

7 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico un po di storia sempre il D.Lgs 502/1992 (art. 6, comma 3) precisa che il percorso formativo venga con il coinvolgimento delle strutture del S.S.N. «per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli d intesa per l espletamento dei corsi di cui all art. 2 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 (Diplomi universitari). l esame finale, che consiste in una prova scritta ed una prova pratica, abilita all esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti Vedranno luce negli anni successivi svariati Decreti ministeriali che individueranno ben 14 differenti professioni sanitarie. Questi decreti identificano e delineano, per ogni profilo professionale, le competenze, vale a dire: la specificità professionale il campo d azione le funzioni autonome le responsabilità

8 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico importante un po di storia Decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 745 G.U. 9 gennaio 1995, n. 6 Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico Art E' individuata la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico con il seguente profilo: il tecnico di laboratorio biomedico è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia.

9 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico DM 745/1994 Art. 1. D.M. 26 settembre 1994, n Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico: a) svolge con autonomia tecnico-professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto diverse responsabilità operative di appartenenza; b) è responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili; c) verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; d) controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria e alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti; e) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera; f) svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale. 3. Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

10 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico La definitiva regolamentazione delle professioni sanitarie, individuate con il relativo profilo professionale, si ha con la Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie. Il legislatore porta a compimento quel percorso normativo che segna l abbandono del ruolo ausiliario che aveva caratterizzato, fino a quel momento, tutte le professioni sanitarie, per riconoscere ad ognuna di esse pari dignità professionali rispetto alle altre (già esistenti) professioni della salute.

11 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Legge 42/1999 Art. 1. (L. n. 42/99) «Definizione delle professioni sanitarie» Comma 1 La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "PROFESSIONE SANITARIA".

12 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Legge 42/1999 Art. 1. (L. n. 42/99) «Definizione delle professioni sanitarie» Comma 2 Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

13 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Legge 42/1999 L art. 1 al comma 2 abroga una serie di normative (mansionari) il regolamento approvato con D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225, Modifiche al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V mansioni dell infermiere generico. il D.P.R. 7 marzo 1975, n. 163 Aggiornamento del regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364, concernente il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche l'articolo 24 del regolamento approvato con D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica L art. 4 (comma 1) inoltre stabilisce che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.» Il comma 2 rimanda alla decretazione del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale) i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari.

14 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico FORMAZIONE Lo sviluppo dell inquadramento FORMATIVO della professione del tecnico di laboratorio biomedico passa attraverso: Decreto Ministeriale 24 luglio 1996 sono stati attivati i Diplomi Universitari dei vari profili Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 prevede i criteri generali per l ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dall università suddivisi in primo livello triennale (laurea) e secondo livello di durata biennale (laurea specialistica) Decreto Ministeriale 2 aprile 2001 prevede il completamento della trasformazione dei Diplomi Universitari in Laurea, e suddivide le professioni sanitarie in quattro classi di laurea (poi ribadite nei decreti ministeriali 270/2004 e 19 febbraio 2009): Classe 1: classe delle lauree nelle professioni sanitarie Infermieristiche professioni sanitarie Ostetriche Classe 2: classe delle lauree nelle professioni sanitarie della Riabilitazione Classe 3: classe delle lauree nelle professioni san9 itarie Tecniche (area tecnico-diagnostica, area tecnico-assistenziale) Classe 4: classe delle lauree nelle professioni sanitarie Tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario.

15 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico EQUIPOLLENZA EQUIPOLLENZA ai DIPLOMI UNIVERSITARI Con il Decreto del Ministero della Sanità del 27 luglio 2000 vengono individuati i titoli (conseguiti con precedenti regolamentazioni) considerati equipollenti al Diploma Universitario (così come previsto dal D.Lgs 502/92 e richiamato dalla Legge 42/1999) Sez. A - diploma universitario Tecnico sanitario di laboratorio biomedico Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 745 Sez. B - titoli equipollenti Tecnico di laboratorio biomedico - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 Tecnico di laboratorio biomedico - Legge 11 novembre 1990, n. 341 Tecnico di laboratorio - Decreto del Presidente della Repubblica, n. 162, del 10 marzo 1982 Tecnico di laboratorio medico - Decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, art. 81 Tecnico di laboratorio medico - Decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, art. 132, purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982

16 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico LEGGE 251/2000 Legge 10 agosto 2000, n. 251 Disciplina delle Professioni Sanitarie Art. 3. (Professioni tecnico-sanitarie) 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell area tecnico-diagnostica e dell area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità. L art. 6 demanda al Ministro della sanità la definizione dei vari profili professionali da ricomprendere nelle quattro classi (artt. 1,2,3,4) previste dalla Legge Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica), 2. Professioni sanitarie riabilitative 3. Professioni tecnico-sanitarie 4. Professioni tecniche della prevenzione

17 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico LEGGE 251/2000 oltre a disciplinare le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione riqualificandone la formazione universitaria la norma (art.3, comma 2) affida allo Stato e alle Regioni il compito di promuovere (nell esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative) lo SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE FUNZIONI delle stesse professioni sanitarie, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale del Servizio Sanitario Nazionale con l obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell Unione Europea Formazione universitaria Stato Regione Sviluppo e valorizzazione delle funzioni aziendalizzazione qualità SSN Diritto alla salute organizzazione didattica

18 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico LEGGE 251/2000 Prevede la figura di DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO contempla l istituzione della Laurea specialistica (ordinamento demandato al Ministro dell Università di concerto con il Ministero della Sanità) per la carriera DIRIGENZIALE è richiesta laurea specialistica (ora magistrale) a cui possono accedere gli esercenti le professioni in possesso di diplomi universitari o di titolo equipollente per legge Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere

19 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico DM 29 marzo 2001 Decreto Ministero della Sanità, 29 marzo 2001 Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000). Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica a) infermiere; b) ostetrica/o; c) infermiere pediatrico. Professioni sanitarie riabilitative a) podologo; b) fisioterapista; c) logopedista; d) ortottista - assistente di oftalmologia; e) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; f) tecnico della riabilitazione psichiatrica; g) terapista occupazionale; h) educatore professionale.

20 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico DM 29 marzo 2001 Professioni tecnico sanitarie - articolata in area tecnico-diagnostica area tecnico-assistenziale Area tecnico - diagnostica: a) tecnico audiometrista; b) tecnico sanitario di laboratorio biomedico; c) tecnico sanitario di radiologia medica; d) tecnico di neurofisiopatologia. Area tecnico - assistenziale: a) tecnico ortopedico; b) tecnico audioprotesista; c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; d) igienista dentale; e) dietista. Professioni tecniche della prevenzione a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; b) assistente sanitario.

21 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico DM 2 aprile 2001 Decreto Ministeriale 2 aprile 2001 Ministero dell Università e della ricerca scientifica e tecnologica - Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie Definisce le classi dei corsi di laurea triennale e specialistica per le professioni sanitarie, esplicitandone le attività formative indispensabili e gli obiettivi formativi qualificanti CLASSI DI LAUREA 1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica 2 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione 3 - Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche 4 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione

22 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico DM 2 aprile 2001 L art. 2 al comma 1 stabilisce che «i corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia con Sempre l art. 2 sottolinea (in ottemperanza a quanto stabilito nel D.Lgs 502/1992 e s.m.i.) che la formazione deve avvenire nelle strutture del S.S.N., L art 3 dispone che di norma gli insegnamenti vanno affidati al personale del ruolo sanitario. Identifica, inoltre, lo scopo del percorso formativo stabilendo che i laureati devono acquisire le competenze professionali previste nei Decreti ministeriali dei profili professionali (così come indicato dall art. 6, comma 3 del D.Lgs 502/1992). Da evidenziare che nell Allegato 3 (classe 3 ) si ribadisce l importanza che la formazione, tramite opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti permetta l acquisizione di competenze a tutto tondo (compreso l aspetto comportamentale) in modo da garantire, al termine del percorso formativo, la loro piena padronanza e l immediata spendibilità nell ambiente di lavoro. Sempre nell Allegato 3 viene sottolineata come parte integrante e qualificante della formazione professionale, l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati.

23 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico DM 2 aprile 2001 Da evidenziare che l Allegato 3 (classe 3 ) stabilisce che «i laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali» (richiamati in modo esteso nello stesso allegato) Da evidenziare che l art. 6: ribadisce (richiamandosi all art. 6, comma 3 del D.Lgs 502/1992) che la prova finale di laurea ha valore abilitante per l esercizio della professione. stabilisce lo svolgimento della prova stessa che «consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilità pratiche» ed è organizzata in due sessioni. Indica la composizione della Commissione per la prova finale (non meno di 7 e non più di 11 membri) prevedendo almeno due componenti designati dal Collegio professionale

24 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico LEGGE 43/2006 LEGGE 43 DEL 1 FEBBRAIO "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" L articolo 1 definisce professioni sanitarie quelle previste dalla Legge n. 251/2000 e dal decreto Ministro della sanità del 29 marzo 2001: Infermieristiche (art. 1 Legge 251/2000) Ostetrica (art. 1 Legge 251/2000) Riabilitative (art. 2 Legge 251/2000) Tecnico-sanitarie (art. 3 Legge 251/2000) Della prevenzione (art. 4 Legge 251/2000) i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. L art. 2 ne stabilisce i requisiti: Comma 1. L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione

25 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico LEGGE 43/2006 ORDINI PROFESSIONALI L art. 3 prevede l istituzione degli ordini delle professioni sanitarie. la presente legge regolamenta le professioni sanitarie anche mediante la istituzione dei rispettivi ordini ed albi L art. 4 delega al Governo la relativa decretazione per l'istituzione degli ordini ed albi professionali elencando i punti da considerare «Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni» a tutt oggi non emanati

26 importante La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico LEGGE 43/2006 Art. 6 - articolazione della professione e funzione di coordinamento 1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come segue: a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento (rilasciato dall Università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3,comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270) Per svolgere la funzione di coordinamento, oltre al conseguimento del master specificato, l art. 6, prevede come condizione una esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza

27 La figura professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico LEGGE 43/2006 c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche (rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270) d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, e che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni. Comma 2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l'eventuale conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.

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