- svolgere l incarico nell esclusivo interesse della Camera di Commercio e
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- Floriano Scognamiglio
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1 OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO La CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA di Forlì- Cesena con sede in Corso della Repubblica, Forlì (C.F ; partita IVA ), nella persona del Dirigente d Area 2, Dott.ssa Maria Giovanna Briganti, e la Società UNION BROKERS SRL con sede Via Gandhi, Reggio Emilia (RE) (C.F ), nella persona del Legale rappresentante Luigi Severi, nato a Reggio Emilia (RE) il (C.F.: SVRLGU64D01H223E), convengono e stipulano il seguente contratto: ART. 1 - OGGETTO La Camera di Commercio di Forlì-Cesena affida alla Società UNION BROKERS SRL il servizio di brokeraggio assicurativo da espletarsi in conformità alla vigente normativa in materia e secondo le modalità dettagliatamente indicate nella lettera-invito prot. n del , che si considera ad ogni effetto parte integrante del presente contratto pur se non materialmente allegato. ART. 2 DURATA L affidamento del servizio decorre dalle ore 24:00 del e scadrà il L Ente si riserva di valutare, alla scadenza del primo biennio, la possibilità, a sua discrezione e previa verifica della sussistenza delle condizioni di economicità, di rinnovare il sevizio per un ulteriore biennio, alle medesime condizioni economiche offerte. ART. 3 OBBLIGHI DELL APPALTATORE Il Broker si impegna a svolgere l attività di brokeraggio assicurativo in oggetto in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la specifica materia nonché ai principi ed alle regole di deontologia professionale, ed in particolare si impegna ed obbliga a : - svolgere l incarico nell esclusivo interesse della Camera di Commercio e nell osservanza di tutte le indicazioni e richieste che la stessa Camera vorrà fornirgli; - impiegare propri mezzi e risorse per l espletamento dell incarico con l assunzione diretta di eventuali oneri che si rendessero necessari per l espletamento dello stesso, nonché i rischi connessi all espletamento dell incarico; - essere coperto da polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, aventi le caratteristiche ed il massimale stabilito dal D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private); - monitorare periodicamente lo stato dei rischi collegati alle varie attività della Camera e le connesse esigenze di copertura, effettuando relazioni e/o segnalazioni alla Camera di Commercio qualora si rendano necessarie modifiche o integrazioni alle coperture assicurative, anche in corso di vigenza contrattuale delle polizze assicurative;
2 - predisporre una relazione annuale circa le esigenze rilevate sui rischi connessi o collegati alla gestione e conservazione del patrimonio ed alle altre attività della Camera di Commercio, il relativo programma assicurativo globale con indicazione del costo di mercato ed i necessari capitolati di polizza utili ai fini della copertura assicurativa, in tempo utile per predisporre gli atti relativi alla procedura di affidamento dei servizi assicurativi (le polizze attualmente in vigore, tranne la RCA in scadenza il , scadranno il ); - risarcire la Camera di Commercio in caso di eventuali danni subiti per negligenze ed errori professionali al broker imputabili, mediante la polizza assicurativa, come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005; - comunicare tempestivamente eventuali modifiche intervenute negli assetti proprietari/societari o comunque rilevanti ai fini del corretto adempimento degli obblighi contrattuali; - operare quale intermediario per la Camera di Commercio, con azioni previamente concordate con la stessa, osservando principi di diligenza, correttezza, trasparenza in linea con la deontologia professionale, sia nei rapporti con la Camera di Commercio sia nei rapporti con le Compagnie assicurative; - mantenere ferma la provvigione nella misura percentuale offerta in sede di indagine di mercato, a carico delle Compagnie assicurative contraenti con la Camera di Commercio, per tutto il periodo di vigenza del presente contratto; - non trovarsi in condizioni di collegamento o incompatibilità con riferimento alle Compagnie assicuratrici; - non sottoscrivere atti o documenti che impegnano la Camera di Commercio senza il preventivo ed esplicito consenso della stessa. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare ai soggetti competenti. Il Broker è tenuto al segreto d ufficio e dovrà osservare l obbligo di diligenza di cui all art del c.c. E altresì responsabile nei confronti dell appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all esecuzione del contratto, anche se derivanti dall operato dei suoi dipendenti e consulenti. L appaltatore, entro 15 giorni dalla notifica dell affidamento e a pena di decadenza, comunica formalmente alla Camera di Commercio appaltante, l elenco nominativo del personale che verrà ordinariamente impiegato nel servizio, salvo successive variazioni e modificazioni, nonché le generalità ed i requisiti del Responsabile dell impresa, indicato come referente nei rapporti tecnico-amministrativi con la Camera di Commercio, U.O. Provveditorato.
3 Su richiesta dell Ente camerale dovrà essere sostituito il personale che, a insindacabile giudizio della medesima, sarà ritenuto motivatamente non gradito. In particolare in ordine al personale dipendente, l appaltatore assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L appaltatore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del servizio tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. e territoriale della categoria tempo vigente, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabili nella provincia di Forlì-Cesena. I suddetti obblighi vincolano l appaltatore in parola anche nel caso che non sia aderente alle associazioni o receda da esse. L appaltatore è tenuto ad esibire i libri paga e matricola del personale addetto al servizio su richiesta della Camera di Commercio. Qualsiasi inosservanza da parte dell appaltatore nelle materie oggetto del presente articolo può essere causa di rescissione contrattuale in danno dell impresa stessa, ai sensi del successivo art. 6. ART. 4 - OBBLIGHI DELL APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI UNION BROKERS SRL assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. L appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Camera di Commercio ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Forlì-Cesena della notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ART. 5 - INADEMPIENZE E PENALITA Gli inadempimenti e le inefficienze nello svolgimento del servizio, nonché l inosservanza degli impegni e delle condizioni stabiliti dal presente contratto, saranno contestati per iscritto all appaltatore che dovrà far pervenire le sue controdeduzioni entro sette giorni successivi al ricevimento della comunicazione, fermo restando l obbligo per lo stesso di sanare immediatamente tale inadempimento. Decorso tale termine la Camera di Commercio ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla applicazione di una penale forfettaria di 100,00 (cento) per ogni servizio non svolto secondo le indicazioni impartite dalla stessa. Rimane in ogni caso risarcibile il maggior danno derivante dal detrimento apportato all immagine dell Ente camerale. ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, e fatte salve le penali applicabili, la Camera di Commercio, mediante inoltro di Posta Elettronica Certificata, potrà assegnare
4 all appaltatore ex art c.c., un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto e la Camera di Commercio potrà procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all esecuzione del servizio in danno della ditta inadempiente a carico della quale resterà l onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l Ente ritenesse opportuno intraprendere a difesa dei propri interessi. La Camera di Commercio potrà in ogni caso risolvere di diritto il contratto, ex art c.c. (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Posta Elettronica Certificata nei seguenti casi: - in caso di cessione dell impresa o del contratto; - qualora venga meno anche uno solo dei requisiti generali di cui all art. 38 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. dichiarati in sede di offerta; - interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; - applicazione di penalità di cui al precedente art. 5 per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) del valore annuo del contratto; - ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio ai sensi dell art del codice civile; - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di gara; ART. 7 CLAUSOLA RISOLUTIVA EX ART. 1, COMMA 13, D.L. 95/2012 Nel caso in cui i parametri delle eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell art. 26, comma 1, della legge , n. 488, successivamente alla sottoscrizione della presente scrittura, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e UNION BROKERS SRL non acconsenta all adeguamento, la Camera di Commercio ha diritto di recedere in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. ART. 8 PROVVIGIONI APPLICATE UNION BROKERS SRL si impegna ad effettuare il servizio di brokeraggio assicurativo, con le modalità indicate nella lettera invito sopra richiamata, applicando le seguenti percentuali sulla parte imponibile delle polizze assicurative: - provvigione percentuale applicata sulla parte imponibile delle polizze assicurative dei rami RCA/CVT: 0,01% - provvigione percentuale applicata sulla parte imponibile delle polizze assicurative dei rami diversi da RCA/CVT: 1,50%
5 UNION BROKERS SRL si obbliga a mantenere ferma la provvigione nelle misure percentuali offerte, a carico delle Compagnie assicurative contraenti con la Camera di Commercio, per tutto il periodo di vigenza del presente contratto. ART. 9 - TRASFERIMENTO PRATICHE Al fine di garantire la piena continuità del servizio, UNION BROKERS SRL si impegna a prendere accordi con l attuale broker della Camera di Commercio per concordare il trasferimento dei sinistri, delle polizze e delle relative appendici anche mediante l utilizzo di strumenti informatici. Si impegna, inoltre, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all eventuale subentro di un nuovo broker. ART. 10 RISCHI INTERFERENTI In fase di analisi preventiva dei rischi relativi all appalto in oggetto, l importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, in relazione al combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 163/2006, dell art. 26 D.Lgs. 81/2008 e della Determinazione dell Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05/03/2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze. ART. 11 MODALITA DI PAGAMENTO L attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente contratto, per sua stessa natura secondo la disciplina del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni previate), non comporta oneri diretti a carico della Camera di Commercio contraente, bensì viene remunerata indirettamente a carico delle Compagnie di assicurazione applicando le provvigioni percentuali riportate all art. 9 del presente contratto, calcolate sui premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o comunque confermati con l assistenza di UNION BROKERS SRL nel periodo di durata del servizio. Si conviene che il pagamento dei premi assicurativi dovuti alle Compagnie assicurative venga effettuato da UNION BROKERS SRL in nome e per conto della Camera di Commercio, la quale provvederà al rimborso, a mezzo bonifico bancario, in tempi brevi. In merito, UNION BROKERS SRL dovrà presentare apposita rendicontazione delle spese sostenute per il pagamento dei premi e quietanza di pagamento delle somme versate a favore delle Compagnie assicurative beneficiarie. Dovrà inoltre comunicare gli estremi del c/c bancario o postale dedicato, ai sensi dell art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali commissioni bancarie saranno poste ad esclusivo carico del beneficiario.
6 ART. 12 SPESE CONTRATTUALI E NORME FINALI Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico di UNION BROKERS SRL. Non è ammesso il subappalto. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si richiama quanto disposto dalla lettera invito che si dà per letta e accettata dalle parti. Il contratto di intende sottoscritto con l apposizione dell ultima firma digitale. CAMERA DI COMMERCIO FORLI -CESENA UNION BROKERS SRL IL DIRIGENTE AREA 2 IL LEGALE RAPPRESENTANTE Dott.ssa Maria Giovanna BrigantI Luigi Severi Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AUTORIZZAZIONE N. 2007/18488
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