REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE LAVORO
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1 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE LAVORO N. R.G /2014 IL GIUDICE Sciogliendo la riserva assunta all udienza del , pronuncia la seguente ORDINANZA ai sensi dell'art. 1 c. 49 l. 92/2012 Premesso che: -con ricorso depositato in data Rai Khushwant impugnava il licenziamento intimatogli da Belgravia società consortile a r.l. in data , negando la ricorrenza del giustificato motivo oggettivo dedotto e chiedendo in principalità la reintegrazione nel posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione ex 7 c. art. 18 stat. lav. novellato dall art. 1 c. 42 l. 92/29012, e in subordine la condanna della società al pagamento in suo favore dell indennità risarcitoria nella misura massima prevista ex 5 c. dello stesso articolo. La convenuta si costituiva sostenendo la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, a causa dell esternalizzazione dell attività di sanificazione cui era addetto il ricorrente e dell impossibilità di un suo repechage anche in considerazione delle modifiche nel frattempo intervenute nell organizzazione dell attività produttiva, che richiedevano una padronanza della lingua italiana, parlata e scritta, e livelli di professionalità superiori rispetto a quelli dallo stesso posseduti, e chiedendo il rigetto del ricorso. Dopo l acquisizione dei verbali della causa n. 2562/2014, l assunzione degli informatori, l acquisizione di documenti e il
2 deposito di note scritte autorizzate delle parti, all udienza del il giudice si riservava. Sciogliendo la riserva il giudice OSSERVA: Il ricorrente ha lavorato per la Belgravia Società Consortile a r.l. (d ora in poi semplicemente Belgravia) dal al in qualità di operaio di 3 livello ex CCNL Operai Florivivaisti, in parte in nero e in parte con contratti a tempo determinato, annullati con sentenza di questo Tribunale in data che, oltre ad aver condannato la società al pagamento di differenze retributive, le ha anche ordinato di riammettere lo stesso al lavoro e di risarcirgli il danno ex art. 32 l.183/2010. Questa, dopo aver proceduto formalmente alla riassunzione del ricorrente in data , lo ha immediatamente dopo, in data , senza alcuna riammissione in servizio, licenziato per giustificato motivo oggettivo. Se è vero che da una parte la già citata sentenza di questo Tribunale in data ha accertato che la mansione prevalente del ricorrente era quella di addetto alla sanificazione e che dall altra la sanificazione dall estate del 2012 è stata esternalizzata dalla Belgravia ed appaltata alla Pulitori e Affini spa, è altrettanto vero che all esito dell istruttoria sommaria svolta non può dirsi provata l impossibilità di repechage. La Belgravia ha riconosciuto di aver proceduto a delle assunzioni sia prima che dopo il licenziamento del ricorrente, ma ha sostenuto che questi non poteva svolgere le mansioni dei neo assunti (né alcun altra mansione) in quanto il processo produttivo era stato riorganizzato ed erano state introdotte delle innovazioni tecnologiche che presupponevano da parte di tutti i propri dipendenti, in qualunque livello fossero inquadrati, una buona conoscenza della lingua italiana e una professionalità che il ricorrente non aveva mai posseduto. Effettivamente il ricorrente ha rivelato, anche nel tentativo di interrogatorio libero, di non essere in grado di comunicare a
3 causa della sua assai scarsa conoscenza della lingua italiana, ma la stessa convenuta ha dato atto (v. pag. 15 della memoria) da una parte che al suo interno vi sono ancora delle mansioni a basso contenuto professionale, di carattere ripetitivo, che non prevedono alternanza, come quelle di addetto al caricamento nastri, e dall altra che in epoca di poco successiva al licenziamento del ricorrente aveva assunto, fra gli altri, ben due addetti a tale mansione, Noufou Quedraogo e Alfredo Arce Oviedo Maico. E vero che la società ha aggiunto che tali mansioni prevedono anche l inserimento di dati informatici, ma l istruttoria svolta non ha confermato la circostanza (v. dich. teste Rakesh nella causa 2562/2014: Arce carica l insalata sul nastro, a volte prende i vassoi delle buste; Ouedrago scarica l insalata nel senso che prende le cassette di insalata lavata a fine nastro e le porta nel frigo, non fa inserimento dati informatici, mette solo il lotto nel PC ed escono le etichette ). Certamente poi vi sono addetti che fanno servizi accessori alla monda, come coloro che portano i bancali di insalata da mondare (v. dich. testi Agazzi e Togni nella causa 2562/2014) e d altra parte non tutti gli addetti si occupano dell inserimento dati, ma solo alcuni per ogni turno (e in particolare una sola, tale Angela, per tutto il reparto confezionamento) (v. dich. testi Agazzi e Singh nella causa 2562/2014; quest ultimo in particolare ha dichiarato: è un lavoro che è stato spiegato solo a coloro che lo devono fare, non tutti sono stati formati per questo lavoro ). Infine dall istruttoria è emerso che quasi quotidianamente danno una mano alla monda o al confezionamento degli operai dipendenti della società Orto dei Camozzi, che altrimenti lavorano nei campi per la coltivazione raccolta dell insalata (v. dich. testi Kumar e Agazzi nella presente causa) e che quindi sono privi di alcuna professionalità specifica. In conclusione la Belgravia non ha fornito la prova dell impossibilità di assegnare al ricorrente delle mansioni
4 confacenti al suo inquadramento, per quanto basso, e alla sua professionalità, per quanto elementare, tenuto anche conto che lo stesso doveva essere riammesso al lavoro per ordine del giudice (e quindi in modo cogente rispetto alla scelta di rinnovare contratti a termine scaduti, cioè rispetto all argomento utilizzato dalla società per giustificare le assunzioni successive al licenziamento del ricorrente). Quanto alle conseguenze si osserva che l impossibilità di ricollocare il lavoratore all interno dell organizzazione aziendale costituisce una delle condizioni di fatto che legittimano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, tanto che la mancata prova dell impossibilità di repechage costituisce ragione di illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo stesso. Ed invero la suddetta impossibilità concorre nella fattispecie costitutiva del potere di recesso per ragioni economiche del datore di lavoro, nel senso che una determinata esigenza economico-produttiva è una delle ragioni di cui all art. 3 l. 604/1966, solamente a condizione che non vi siano possibilità di ricollocazione del lavoratore interessato (v. Corte d Appello Brescia del , prodotta da parte ricorrente). Nel caso di specie l insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, in punto repechage (stante la ritenuta e speculare esistenza di posti disponibili e di mansioni a cui assegnare il ricorrente) è manifesta in quanto non poteva certo sfuggire alla cognizione della società, direttamente responsabile della propria organizzazione, su cui oltre tutto gravava un obbligo di assunzione qualificato dall ordine del giudice. L illegittimità del licenziamento, sotto questo aspetto addirittura pretestuoso, è quindi radicale e comporta le conseguenze di cui al c. 7 dell art. 18 stat. lav., come mod. dall art. 1 c. 42 l. 92/2012. La Belgravia società consortile a r.l. viene pertanto condannata a reintegrare Rai Khushwant nel suo posto di lavoro e a pagarli un indennità pari alle retribuzioni globali di fatto e al
5 versamento dei contributi dal licenziamento alla reintegrazione, oltre alla rivalutazione e agli interessi dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Nulla deve essere detratto a titolo di aliunde perceptum, non risultando che il ricorrente abbia reperito un altra occupazione, né essendo intercorso un tempo incompatibile con la perdurante disoccupazione, specie nell attuale periodo di crisi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in oltre accessori. Si comunichi Bergamo, Il Giudice D.L. Dott.ssa M. Vittoria Azzollini
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