CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE AMMINISTRATIVA LOCALE
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1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE AMMINISTRATIVA LOCALE TRA Il Comune di Sospiro qui rappresentato dal Sindaco Abruzzi Paolo autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione consiliare n.... del... esecutiva ai sensi di legge; Il Comune di Cappella de Picenardi qui rappresentato dal Sindaco Leni Raffaele autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione consiliare n.... del... esecutiva ai sensi di legge; Il Comune di Cella Dati qui rappresentato dal Sindaco Rivaroli Giuseppe autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione consiliare n.... del... esecutiva ai sensi di legge; Il Comune di Derovere qui rappresentato dal Sindaco Suardi Massimo autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione consiliare n.... del... esecutiva ai sensi di legge; Il Comune di Malagnino qui rappresentato dal Sindaco Scandolara Alessandro autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione consiliare n.... del... esecutiva ai sensi di legge; Il Comune di Pieve d Olmi qui rappresentato dal Sindaco Canevari Bruno autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione consiliare n.... del...esecutiva ai sensi di legge; Il Comune di San Daniele Po qui rappresentato dal Sindaco Persico Davide autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione consiliare n.... del... esecutiva ai sensi di legge; Si premette che tra i Comuni di Sospiro, San Daniele Po, Cella Dati, Malagnino, Pieve d Olmi e Derovere è operativa una Convenzione per l espletamento del servizio di Polizia Locale sottoscritta il ; che si sono riscontrati effetti positivi sull incremento della percezione dei livelli di sicurezza, dovuti in particolare alla presenza degli agenti di Polizia Locale sul territorio; che le forme di collaborazione tra enti locali in materia di Polizia Municipale sono favorite sia dalla normativa statale (legge 7 marzo 1986 n. 65 art. 1 e art. 30 del Dec. Leg.tivo n. 267) sia dalla normativa Regionale (art. 23 L.R n. 4 in materia di Polizia Locale); che detta funzione Polizia Municipale e Amministrativa Locale è individuata quale funzione fondamentale dei Comuni ai sensi dell art. 14 comma 27 lettera i) del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30/07/2010 n. 122 così come sostituito in forza dell art. 19 del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito con Legge 07/08/2012 n. 135;
2 che le funzioni svolte obbligatoriamente in Convenzione, come previsto dall art. 16 dalla Legge 148/2011 devono assicurare il contenimento delle spese degli Enti Territoriali e contestualmente migliorare lo svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi; che tra le funzioni fondamentali dei Comuni l art. 19, comma 1) lettera i) del citato D.L. 95/2012 così come modificato con Legge 135/2012 è compresa la Polizia Municipale e Amministrativa Locale; che il Comune di Cappella de Picenardi ha chiesto con nota del 24/09/2012 ns. prot.n. 5599/1/15 di aderire alla Convenzione di cui sopra; che la Conferenza dei Sindaci, riunitasi in data 9 ottobre ha accolto detta richiesta come risulta dal verbale della seduta, conservato agli atti del Comune di Sospiro e ha approvato il relativo schema di convenzione oggetto del presente accordo; che la presente convenzione prevede l utilizzo di almeno tre dipendenti con la qualifica di Agente di Polizia Locale dei quali uno con funzioni di Responsabile del Servizio; che lo schema di Convenzione è stato approvato ai sensi dell art. 42 comma 2 del Decreto Leg.tivo n. 267 come segue: - Comune di Sospiro: deliberazione consiliare n. del - Comune di Cappella de Picenardi: deliberazione consiliare n. del - Comune di Cella Dati: deliberazione consiliare n. del - Comune Derovere: deliberazione consiliare n. del - Comune di Malagnino: deliberazione consiliare n. del - Comune di Pieve d Olmi: deliberazione consiliare n. del - Comune di San Daniele Po: deliberazione consiliare n. del Tutto ciò premesso i Comuni sopra elencati e per essi i rispettivi legali rappresentanti concordano che quanto precede formi parte integrante della presente convenzione e convengano quanto appresso riportato: ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE Con il presente atto, i Comuni di SOSPIRO, CELLA DATI, MALAGNINO, SAN DANIELE PO, PIEVE D OLMI, CAPPELLA DE PICENARDI e DEROVERE si impegnano a svolgere in maniera coordinata e convenzionata la funzione relativa all attività fondamentale di Polizia Municipale e Amministrativa Locale di cui all art. 19, comma 1) lettera i) del citato D.L. 95/2012 così come modificato con Legge 135/2012 con le proprie risorse umane e strumentali, con l obiettivo di migliorare la qualità del Servizio e contestualmente contenere e ridurre la spesa. Conseguentemente è istituto, presso il Comune di Sospiro il servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale (in seguito Polizia Locale) in forma associata tra i Comuni di cui alle premesse. ART. 2 AMBITO TERRITORIALE L ambito territoriale per lo svolgimento della funzione e dei servizi di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione. Il personale addetto alla Polizia Municipale dei Comuni aderenti alla convenzione opera nello svolgimento della gestione dei compiti e servizi previsti dalla normativa Statale e Regionale,
3 dalla presente Convenzione e delle direttive dei sindaci facenti parte dei Comuni aderenti alla gestione associata nel territorio di tutti i Comuni aderenti, mantenendo in capo ai medesimi, a tal fine, tutte le prerogative e facoltà attribuitegli dalle Leggi, dai regolamenti e Provvedimenti dell Autorità. Salvo diverse disposizioni del Responsabile del Servizio o dei Sindaci tutti i servizi dovranno essere espletati in uniforme e con armamento. Le uniformi dovranno essere conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia in attuazione della L.R. 4/2003. ART. 3 FUNZIONI Il personale assegnato alla Polizia Locale dei Comuni associati svolge nel territorio le funzioni ed i servizi previste da Leggi, Regolamenti, Ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi sulla base delle direttive impartite dal Sindaco di ciascun Comune sulla base delle indicazioni adottate dalla conferenza dei Sindaci. In particolare: 1. espleta i servizi di polizia stradale ai sensi della legge; 2. esercita le funzioni indicate dalla Legge quadro 7 Marzo 1986, n.65 e della Legge Regionale 14 Aprile 2003, n concorre al mantenimento dell ordine pubblico; 4. effettua servizi d ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune; 5. svolge tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l Amministrazione Comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell ambito dei compiti istituzionali; 6. collabora inoltre con le forze di Polizia della Stato e con gli organismi della protezione civile, nell ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell Assessore delegato; 7. Svolge le funzioni di Polizia Amministrativa Locale con particolare riguardo alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni a leggi e regolamenti locali; ART. 4 I SERVIZI Il personale addetto alla Polizia Municipale di cui alla presente convenzione svolge su tutto il territorio dei comuni aderenti alla Convenzione stessa i servizi di Polizia Municipale e polizia amministrativa locale e tutti i servizi assegnati dal Sindaco del Comune Capofila del territorio interessato e compatibili con la qualifica di Agente di Polizia Locale quali a titolo esemplificativo: notifica atti, sopralluoghi, verifiche per conto del servizio anagrafico, assistenza al Sindaco in caso di trattamenti sanitari obbligatori, scorta al gonfalone. ART. 5 CONFERENZA DEI SINDACI 1. Le funzioni di indirizzo generale e controllo successivo sulle attività oggetto della presente convenzione sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti tenendo conto della relazione annuale del Sindaco sullo espletamento del servizio svolto in ciascun Comune. 2. La conferenza di cui al comma 1 è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti. Ciascun Sindaco può delegare un Assessore o Consigliere Comunale.
4 3. La conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco del Comune capo convenzione concordandone la data con gli altri Comuni. La conferenza deve essere inoltre convocata entro 15 giorni dal ricevimento di motivata richiesta da almeno tre Sindaci o loro delegati. 4. Le decisioni della Conferenza dei Sindaci sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Della riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai presenti e trasmesso in copia a tutti i Comuni. 5. Gli indirizzi operativi riguardanti i singoli territori dei Comuni convenzionati rimangono in capo al rispettivo Sindaco o suo delegato che deve tener conto delle indicazioni emerse nella apposita conferenza dei Sindaci. ART. 6 CAPO CONVENZIONE, SEDE E FUNZIONI DI DIREZIONE A capo della presente convenzione è il Comune di Sospiro. Presso il Comando della Polizia Locale, del detto Comune, è fissata la sede amministrativa e la sede operativa. Le funzioni di coordinamento del servizio convenzionato sono svolte dal Responsabile della Polizia Locale di Sospiro o da un suo delegato. Esso è individuato dal Sindaco di Sospiro sentita la conferenza dei Sindaci. La rappresentanza verso i terzi, ai fini di quanto previsto nella presente Convenzione, è attribuita al Sindaco di Sospiro. ART. 7 COMPETENZA TERRITORIALE A ciascun Sindaco sul territorio del proprio Comune competono, in qualità di Autorità di Polizia Locale, le funzioni di indirizzo e di direttiva in materia, nonché di vigilanza sullo svolgimento del servizio. In ottemperanza all art. 30 D. Leg.tivo 267/2000, la conferenza dei Sindaci associati verifica l andamento della gestione ed elabora direttive ed indirizzi gestionali riguardante l attività che dovrà essere attuata Per favorire la programmazione dei servizi e l elaborazione del Piano Annuale delle attività, ciascun Sindaco, prima dell inizio di ogni anno, segnalerà le proprie esigenze di carattere periodico ( sagre, manifestazioni sportive e non necessità di presidiare determinate zone del territorio, ecc.). A seguito delle suddette proposte, il responsabile della Polizia Locale elabora un piano di lavoro mensile che dovrà tener conto sia dei servizi ordinari che delle manifestazioni periodiche o esigenze specifiche di cui sopra. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale può apportare eventuali modifiche al programma mensile in presenza di eventi non prevedibili e previa intesa anche in via breve con il Sindaco interessato. ART. 8 PATTUGLIA La pattuglia, composta da almeno due unità, deve essere dotata di radio ricetrasmittente o di telefono cellulare.
5 ART. 9 VEICOLI DI SERVIZIO Il servizio verrà svolto con i veicoli in dotazione alla Polizia Locale del Comune di Sospiro, compresi quelli dati in uso dagli altri comuni. Gli stessi anche se acquistati in convenzione, devono essere conformi alla normativa vigente in materia. ART. 10 FORMAZIONE, MEZZI E STRUMENTI La Conferenza dei Sindaci potrà programmare la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento per gli Agenti della Polizia Locale, accordandosi anche sulla ripartizione dei costi tra i Comuni associati. Gli organi deliberativi o i responsabili degli uffici dei Comuni stipulanti la presente convenzione assumeranno i provvedimenti conseguenti. I Comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano a valutare l eventuale acquisto di mezzi, conformi allo art. 16 della Legge Regionale 4/2003, per il miglior funzionamento del servizio, riservandosi di stabilire la quota finanziaria di partecipazione a carico di ciascun ente. La Conferenza dei Sindaci propone ai comuni proprietari dei mezzi e attrezzature l assegnazione agli agenti delle attrezzature e dei mezzi tecnici per lo espletamento dei servizi d istituto. ART. 11 RIPARTIZIONE DEI COSTI Il servizio verrà espletato da almeno 3 Agenti di Polizia Locale. I costi del servizio associato sono ripartiti come segue: a) Per il 50,00% a carico del Comune che mette a disposizione gli Agenti; b) Per il restante 50% a carico dei Comuni convenzionati secondo il numero degli abitanti come sotto indicato: Sospiro: abitanti Malagnino abitanti Pieve d Olmi abitanti San Daniele Po abitanti Cella Dati abitanti 557 Derovere abitanti 311 Cappella de Picenardi abitanti 438 Totale Il calcolo del riparto delle spese e relative voci a titolo indicativo è previsto come segue: - N. 3 agenti x = ,00 - Spesa per automezzi = 5.000,00 - Spese per uniformi, cancelleria e spese generali = 5.500,00 TOTALE ,00 A. Comune che mette a disposizione gli Agenti: 50% = ,00 secondo la percentuale di cui ai precedenti punti a) e b); B. Tutti i Comuni Convenzionati restante 50% : ,00 : 8.824= 5,695 per abitante
6 - Sospiro 3244x 5,695= ,25 - Malagnino 1537x 5,695= 8.753,21 - Pieve d olmi 1301x 5,695= 7.409,19 - San Daniele Po 1436x 5,695= 8.178,02 - Cella Dati 557x 5,695= 3.172,11 - Derovere 311x 5,695= 1.771,14 - Cappella De Picenardi 438x 5,696= 2.494,41 TOTALE ,00 La conferenza dei Sindaci annualmente stabilisce il preventivo di spesa da addebitare ai Comuni secondo i criteri sopra indicati. A fine esercizio provvede ad approvare il relativo riparto definitivo da sottoporre all approvazione dei singoli Comuni. ART. 12 SPETTANZE Atti ed accertamenti relativi ai servizi di gestione associata sono formalizzati quali atti della Polizia Locale della Convenzione dei Comuni. Le sanzioni amministrative sono incassate dal Comune di Sospiro e ripartite secondo criteri e modalità fissate annualmente dalla Conferenza dei Sindaci che deve comunque tener conto di quanto previsto dall art. 208 del Codice della Strada. L intera procedura sanzionatoria, fino all emissione dei ruoli e/o dei provvedimenti per la riscossione coattiva, sarà svolta dagli agenti della Polizia Locale che hanno rilevato l infrazione o in caso di assenza prolungata dal Responsabile del Servizio. A quest ultimo o altro dipendente delegato dal Sindaco di Sospiro è assegnato il supporto tecnico per conto del Comune avanti il giudice di Pace per le sanzioni al Codice della Strada. Sono altresì a carico del comune stesso gli oneri per l intera procedura sanzionatoria ivi compresi eventuali ricorsi avanti il Giudice di Pace o al Prefetto. A tal fine al Comune di Sospiro compete una quota pari al 5% degli introiti per le spese generali riguardanti la gestione delle sanzioni. In deroga a quanto previsto nel presente articolo gli introiti derivanti dalle violazioni al codice della strada e accertate con rilevatore di velocità in postazione fissa autorizzata nel singolo territorio comunale dal Prefetto, rimangono a favore del rispettivo comune. ART. 13 DURATA La presente convenzione ha durata dal 31/12/2012 al 31/12/2015 e potrà essere rinnovata con apposita deliberazione. E escluso il rinnovo tacito. La convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento per mutuo consenso degli enti interessati. E consentito in ogni caso il recesso di ogni singolo Comune previo preavviso di almeno sei mesi. Nel caso di scioglimento consensuale la Conferenza dei Sindaci dovrà definire per ciascun Comune la quota e le modalità di riparto delle attrezzature e dei beni strumentali, adeguatamente attualizzati, sulla base della compartecipazione dei singoli Comuni convenzionati alle spese sostenute.
7 ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI In caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, la conferenza dei Sindaci assume con proprio provvedimento motivato, ogni determinazione interpretativa. La presente Convenzione, dopo la sottoscrizione verrà trasmessa al Prefetto di Cremona per l eventuale rilascio del Decreto di riconoscimento di Agente di pubblica sicurezza valido nei territori dei comuni associati in favore degli agenti impiegati nel servizio. I mezzi e le attrezzature utilizzati per lo espletamento del servizio oggetto della presente convenzione sono quelli attualmente in dotazione di proprietà degli enti convenzionati che subentrano in tutti i rapporti giuridici in atto. L uso comune dei mezzi e attrezzature tecniche è conseguentemente autorizzato con la sottoscrizione della presente convenzione. Le dette attrezzature verranno individuate con apposito verbale da redigere in contraddittorio tra i Sindaci interessati. La conferma dei Sindaci fissa annualmente il criterio di riparto dei costi di utilizzo, di manutenzione delle attrezzature e dei mezzi sulla scorta dell utilizzo dei medesimi. La presente Convenzione sostituisce integralmente la Convenzione in atto sottoscritta in data 20/08/2011 tra i Comuni di Sospiro, Pieve d Olmi, Cella Dati, Derovere e San Daniele Po e viene trasmessa senza ritardo al Prefetto di Cremona. Letto, confermato e sottoscritto. Il Sindaco del Comune di Sospiro Il Sindaco del Comune di Cappella de Picenardi Il Sindaco del Comune di Cella Dati: Il Sindaco del Comune Derovere: Il Sindaco del Comune Malagnino: Il Sindaco del Comune di Pieve d Olmi: Il Sindaco del Comune di San Daniele Po: Sospiro,
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