Servizio Pubblici Appalti

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1 Servizio Pubblici Appalti OGGETTO: Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 pubblicato nella G.U. del 19/04/16 supplemento ordinario n. 10/L recanti le disposizioni relative al nuovo Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Lo scorso 19 aprile 2016 è stato pubblicato il nuovo Testo Unico sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che viene a recepire le direttive comunitarie 2014/23 UE, 2014/24 UE e 2014/25 UE sull applicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici in genere e sulle procedure di appalto riguardanti i settori speciali (Enti erogatori nei settori dell acqua, gas, energia, trasporti e servizi postali, ecc.). A partire da succitata data cessano gli effetti del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, mentre continua a sussistere il proprio regolamento attuativo D.P.R. 207/10 fino a quando verranno pubblicati i 44 decreti di attuazione e le 12 linee guida, previste dal Nuovo Codice medesimo. Pertanto, in attesa delle linee guida dell ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che devono essere redatte entro tre mesi dall entrata in vigore del succitato codice, le norme in materia di qualificazione rimangono ancora attuali anche se il periodo utile relativo ai requisiti per ottenere l attestazione SOA, nei lavori pubblici, non è più di 10 anni bensì di 5 anni, come del resto lo prevedevano già le vecchie norme un tempo esistenti in materia (disposizioni in merito all A.N.C. e D.P.R. 34/00). Vediamo in sintesi gli aspetti salienti. LE SOGLIE COMUNITARIE Le soglie comunitarie, come del resto lo prevedeva anche la normativa previgente, è quella linea di demarcazione sotto la quale è possibile non applicare la normativa comunitaria e sono le seguenti: euro per gli appalti di lavori e concessioni euro per gli appalti di forniture e servizi ove le Stazioni appaltanti sono le Amministrazioni centrali euro per gli appalti pubblici di servizi e forniture ove le Stazioni appaltanti sono amministrazioni periferiche (es. Regione, Comuni, Enti di erogazione pubblici servizi, ecc.) Tali importi sono rimasti pressochè uguali rispetto alla normativa previgente. CONTRATTI SOTTO SOGLIA In tale ambito rispetto alla normativa previgente vi sono stati dei cambiamenti anche se non di alta rilevanza. Per gli affidamenti di importo inferiore a euro è ammesso l affidamento diretto che deve essere comunque adeguatamente motivato. Per il medesimo importo è ammessa anche l amministrazione diretta che da euro passa a euro. 1

2 Si parla di amministrazione diretta quanto la Stazione appaltante effettua i lavori al proprio interno utilizzando le proprie forze senza ricorrere a contratti con soggetti esterni. E questo le sarà possibile attualmente fino ad un importo di euro e non più di come invece prevedeva la normativa previgente. Per affidamenti di importo pari o superiore a euro e inferiore a euro ( euro e euro per le forniture e servizi) le Stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata ex art. 63, previa consultazione, individuando almeno 5 operatori economici sulla base dei criteri della correttezza, trasparenza e dotazione. N.B. I lavori possono essere eseguiti in tal caso (e questa è una novità), in amministrazione diretta (ossia direttamente dalla Stazione appaltante) previo l acquisto mediante procedura negoziata dei mezzi di opera. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro fino a euro (ossia inferiore a di euro) le Stazioni appaltanti possono utilizzare la medesima procedura negoziata, ex art. 63 del Codice, individuando almeno 10 operatori adoperando i criteri appena evidenziati. Per i lavori pari o superiori a di euro verranno utilizzate le procedure ordinarie ossia quelle aperte e ristrette. GLI OPERATORI ECONOMICI Gli operatori economici, individuati nel nuovo Codice, sono pressochè i medesimi rispetto al D.Lgs. 163/06 ossia: - Le imprese individuali, anche gli artigiani - Le società di persone e di capitali - Le società cooperative - I consorzi tra società cooperative - I consorzi tra imprese artigiane - I consorzi stabili - I raggruppamenti temporanei di imprese - I consorzi ordinari - Le aggregazioni di imprese aderenti al contatto di rete - I soggetti che hanno costituito una GEIE (Gruppo Europeo di interesse economico) SUDDIVISIONE IN LOTTI Nel rispetto della disciplina comunitaria, in materia di appalti pubblici al fine di favorire la piccola media impresa alla partecipazione alle gare di appalto, le Stazioni appaltanti possono suddividere le opere oggetto dell appalto di cui si tratta in lotti funzionali determinati in conformità delle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le Stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica ex art. 99 e 139 del presente decreto, in materia di relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti. Nel caso di suddivisione in lotti il relativo valore di ciascun lotto deve essere adeguato in modo di garantire l effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese e piccole-medie imprese. La suddivisione in lotti deve però essere applicata in modo corretto e non deve essere mai diretto al fine di eludere le norme del Codice nonché all aggiudicazione per il tramite di aggregazione artificiosa degli appalti. In parole più povere la suddivisione in lotti non può essere fittizia e/o convenzionale. In sede di offerta, nel bando di gara o nella lettera di invito dovrà essere indicato se le offerte possono essere presentate per un solo lotto o per alcuni o per la loro totalità. 2

3 SUBAPPALTO In materia di subappalto molte cose, rispetto al previgente art. 118 D.Lgs. 163/06, sono rimaste invariate, ma alcune sono cambiate anche se necessitano di integrazioni da parte dei decreti attuativi e/o linee guida di prossima pubblicazione. Innanzi tutto sulla base dell art C.C., anche il Codice di contratti pubblici fornisce una nozione di subappalto. Il subappalto è un contratto attraverso il quale l appaltatore o affidatario concede a terzi l esecuzione di parte dei lavori o servizi oggetto del contratto di appalto. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente per oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l utilizzo di mano d opera. Non può superare il 30% dell importo contrattuale complessivo. Non costituiscono subappalto - Le forniture senza prestazioni di manodopera - Le forniture con posa in opera e nolo a caldo se singolarmente di importo inferiore al 2% dell importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro e qualora la manodopera non sia superiore al 50% dell importo contrattuale da affidare. In tali casi non c è bisogno di richiesta di autorizzazione al subappalto bensì è sufficiente una comunicazione alla Stazione appaltante prima dell inizio della prestazione di cui si tratta. Secondo una prima lettura dell articolo in esame sembrerebbe che il limite del 30% possa essere esteso anche alle opere specialistiche, portando pertanto alcune differenze sostanziali con normativa previgente (che però rimane comunque in tale ambito vigente fino alla pubblicazione dei nuovi regolamenti e/o linee guida attuative). La cosa però non ci sembra chiara pertanto dovrà essere ben esplicitata dai regolamenti attuativi che devono essere pubblicati nei 90 giorni dall entrata in vigore del Codice. N.B. Per le seguenti categorie di servizi e forniture, per la loro peculiarità, non si configurano come attività da affidare in subappalto l affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione appaltante la subfornitura a catalogo di prodotti informatici l affidamento di servizi di importo inferiore a euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani. Quest ultima disposizione è propria del nuovo Codice mentre quelle precedenti esistevano già nell art. 118 D.Lgs. 163/06. In sede di offerta devono essere indicate le opere (lavori, servizi o forniture) che si intendono subappaltare o concedere in cottimo. E obbligatoria l indicazione di una terna di subappaltatori qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sopra evidenziata e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. Il tutto deve essere precisato nel bando o nell avviso di gara. N.B. La Stazione appaltante sempre espressamente, nel bando o nell avviso di gara può richiedere l indicazione di predetta terna, anche sotto le soglie comunitarie. 3

4 E vietato subappaltare prestazioni già affidate in subappalto. La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappalto senza il tramite dell affidatario (appaltatore principale) l importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi: - Quando il subappaltatore è una micro impresa o una piccola impresa - Quando l appaltatore non corrisponde la cifra dovuta al subappaltatore - Su espressa richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente. Rispetto alla normativa previgente le possibilità di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante al subappaltatore si sono ampliate. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO Verrà confermato l istituto dell anticipazione del prezzo attualmente in vigore del 20% a favore delle imprese esecutrici dei lavori. L importo viene calcolato sul valore stimato dell appalto e sarà corrisposto all appaltatore entro 15 giorni dall effettivo inizio dei lavori. L erogazione dell importo da anticipare è subordinata alla costituzione di una fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari alla somma anticipata maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell anticipazione come previsto dal programma dei lavori. LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE Ai sensi delle disposizioni previgenti le procedure di scelta del contraente erano le seguenti: - Le procedure aperte - Le procedure ristrette - Le procedure negoziate con o senza pubblicazione dei bandi di gara - Dialogo competitivo - Accordo quadro - Lavori in economia (cottimo fiduciario) Ai sensi delle nuove disposizioni le procedure di scelta del contraente sono le seguenti: Procedura aperta Procedura ristretta Procedure ordinarie Procedura competitiva con negoziazione Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Dialogo competitivo Tra la nuova e vecchia normativa per quanto concernono le procedure relative alla scelta del contraente non ci sono variazioni rilevanti. L impostazione rimane pressochè la medesima salvo i termini di ricezione delle domande che subiscono alcune lievi variazioni. Non sono specificatamente menzionate le procedure in economia mentre in più di un occasione si fa riferimento al cottimo fiduciario. In ogni caso anche in tale materia è previsto un rinvio ad ulteriori integrazioni per opera di linee guida elaborate dall ANAC. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 4

5 Il criterio base e pertanto ordinario relativamente all aggiudicazione delle gare di appalto è quello dell offerta economicamente più vantaggiosa ove la Stazione appaltante deve effettuare la verifica dell accuratezza delle informazioni e le prove fornite dagli offerenti. Alla base del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ci deve essere il miglior rapporto qualità/prezzo ovvero l elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia come ad esempio il costo del ciclo della vita. E possibile utilizzare in codesto frangente il criterio del massimo ribasso (criterio del minor prezzo) per i lavori di importo pari o inferiore a euro tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità sia garantita dall obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo. IL SOCCORSO ISTRUTTORIO Per quanto concerne l istituto del soccorso istruttorio il nuovo Codice ha leggermente elasticizzato la propria applicazione rispetto alla normativa previgente che era più rigida. Attualmente il nuovo Codice precisa quanto segue: le carenze di qualsiasi elemento di carattere formale ma in ogni caso essenziale della domanda di partecipazione alle gare, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. Si tratta di una semplice integrazione documentale che tramite il pagamento di una sanzione permette all impresa di continuare a partecipare alla gara senza essere esclusi. Sono escluse dal soccorso istruttorio le carenze riguardanti: - L offerta tecnica - L offerta economica La sanzione pecuniaria è stabilita dal bando di gara e non può essere inferiore al 1 e superiore all 1% dell importo a base di gara e comunque non superiore a euro. Se il concorrente non paga la sanzione entro il periodo di tempo stabilito dalla Stazione automatica è escluso dalla gara. La sanzione, a differenza delle disposizioni previgenti, è dovuta solo in caso di regolarizzazione documentale. Per le irregolarità prettamente formali e non essenziali, come ad esempio la mancanza di completezza di alcune dichiarazioni, non è prevista nessuna sanzione ai fini della relativa integrazione. AVVALIMENTO Come lo prevedeva il Codice antecedente, anche il nuovo Codice ammette l istituto dell avvalimento che si estrinseca nella possibilità per un concorrente privo di qualificazione per partecipare ad una determinata gara di appalto, di potersi avvalere della qualificazione di un altro soggetto in possesso della qualificazione medesima (la c.d. impresa ausiliaria). E confermata la responsabilità solidale tra il concorrente e l impresa ausiliaria nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni in oggetto. Gli obblighi in materia di antimafia si applicano sia nei confronti del soggetto ausiliario che a quello ausiliato. E ammesso l avvalimento di più imprese ausiliarie. L impresa ausiliaria non può però avvalersi a sua volta ai fini della propria partecipazione alla gara, di un altro soggetto. L impresa ausiliaria non può partecipare alla gara. Potrà intervenire in subappalto in caso di aggiudicazione della gara all impresa ausiliata. 5

6 Queste sono in sintesi alcuni dei punti salienti relativamente alle argomentazioni trattate nel nuovo Codice degli appalti, in attesa delle linee guida e decreti attuativi integrativi. Siamo in attesa, come ho precisato all inizio di predetta circolare, delle linee guida dell ANAC in merito alle procedure di qualificazione che secondo una prima analisi, per quanto concernono i lavori si estrinsecano nel possesso dell attestazione SOA per importi pari o superiori a euro. Attualmente si continua a fare riferimento al Regolamento attuativo del vecchio Codice, il D.Lgs. 163/06 ossia il DPR 207/10. Per quanto riguardano infine i raggruppamenti temporanei di impresa, il nuovo Codice di fatto conferma in linea generale le vecchie disposizioni, si attendono anche in tal caso le linee guida operative ed esplicative. Attualmente, anche in materia di ATI, si fa riferimento alla vecchia normativa del succitato Regolamento DPR 207/10. Il Responsabile provinciale Servizio Pubblici Appalti GIOVANNI FLORI 6

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