IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -
|
|
- Adolfo Rosati
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 04088 il, - REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N /2009 Cron. CL082 Rep. Dott. ANTONIO MERONE - Presidente - Ud. 21/01/2015 Dott. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - PU Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere - Dott.LUCIO NAPOLITANO - Rel. Consigliere - Dott.ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRENTI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MICCICHE', rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO MAGGIOLO giusta delega a margine; contro - ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
2 controricorrente - avverso la sentenza n. 39/2008 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 21/10/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2015 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
3 .. R.G.N. Svolgimento del processo 27052/09 Il sig. Giovanni Trenti con atto per notaio Bonvicini di Arsiero, registrato il , vendette al sig. Luciano Maraschin un terreno per il valore dichiarato di 55,00 al mq. L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Schio notificò avviso di rettifica e liquidazione per il recupero a tassazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale conseguenti alla rettifica del valore del terreno, elevato ad 80,00 al mq in ragione del fatto che detto cespite era sito in "zona residenziale di espansione in ambito perequato C2AP/11 con indice di edificabilità territoriale di 0,7 Mc/Mq". Il solo venditore impugnò detto avviso dinanzi alla CTP di Vicenza, deducendo che la delibera di Giunta comunale n. 30 gennaio 2004, n. 05 che aveva adottato la succitata classificazione come variante al PRG era decaduta per mancato inoltro nei termini alla Regione Veneto per la relativa approvazione. La CTP accolse il ricorso. La sentenza fu appellata dall'ufficio dinanzi alla CTR del Veneto, che accolse il gravame, osservando come il terreno dovesse essere valutato per le qualità esistenti al momento della stipula dell'atto e, poiché in quel momento il bene era edificabile, come tale doveva essere valutato. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il contribuente in forza di due motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce "in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione art. 48, comma 7 bis 4 Legge 3
4 Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11". Il ricorrente lamenta l'erroneità in diritto della pronuncia impugnata per avere ritenuto, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro (e di quelle ipotecaria 'e catastale) il terreno in oggetto edificabile in forza di una variante al PRG mai approvata dalla competente Autorità regionale, circostanza in fatto non contestata, dovendo in proposito ritenersi che l'intervento delle Regioni in materia di piani regolatori e programmi di fabbricazione non ha solo efficacia di controllo, ma s'inserisce, quale elemento costitutivo, in una fattispecie a formazione progressiva, come pure evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale in materia. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce "in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione art. 52, co. 4. D.P.R. n. 131/1986", avendo il giudice tributario d'appello erroneamente ritenuto legittima la rettifica e liquidazione dell'imposta di registro in forza della determinazione della base imponibile basata sul criterio del valore venale in comune commercio, in luogo del criterio del valore catastale, dovendosi considerare il terreno compravenduto, per effetto della mancata approvazione della delibera di variante al PRG, come suolo agricolo. 3. I due motivi sono conclusi da quesiti di diritto, richiesti ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., norma ancora applicabile, ratione temporis, al presente giudizio. Ove anche si ritenga che i quesiti di diritto, così come formulati, assolvano alla funzione loro demandata, ritenendosi sufficiente, ai fini del riferimento alla fattispecie concreta, la dedotta violazione della legge regionale veneta innanzi citata, i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, in 4
5 quanto tra loro connessi, sono infondati, ciò determinando il rigetto del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte, componendo l'originario contrasto tra il c.d. indirizzo sostanzialistico e quello formalistico, ha affermato (con riferimento alla determinazione della base imponibile dell9ci) il principio secondo cui "l' edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi" (cfr. Cass. civ. sez. unite 30 novembre 2006, n , cui si è uniformata la successiva giurisprudenza: cfr. Cass. civ. sez. V 27 luglio 2007, n ; Cass. civ. sez. V 16 novembre 2012, n ; Cass. civ. sez. V 5 marzo 2014, n. 5161). Il ricorso non contiene riflessioni o spunti idonei a sollecitare una revisione dell'indirizzo che appare utile ricordarlo sul piano storico fu sancito dalla succitata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte indipendentemente dalla, nelle more sopraggiunta, approvazione della norma d'interpretazione autentica di cui all'art comma del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, in L. n. 248/2006 che, come è noto, stabilisce che "ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n_ 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a 5
6 Now scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo". Richiamate le ragioni esposte dalla citata Cass. n /2006, il ricorso va dunque rigettato, dovendosi ritenere legittima la rettifica del valore del terreno sulla base del criterio di cui all'art comma del D.P.R. n. 131/1986 ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, oltre che di quelle ipotecaria e catastale in forza degli artt. 2 e 10 del D. Lgs. n , dovute sull'atto di compravendita su menzionato, alla data di stipula del quale in forza della variante al PRG adottata dal comune l'area doveva ritenersi edificabile. 4. Al rigetto del ricorso consegue, secondo soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione in favore dell'agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell'agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in E 2.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 gennas 2015 Il Co 1 F igliereptensore i, DEPOSITATO IN CANCELLERIA "." Il Funzionario Giudiziario li Funzionario Giudiziario FREZZA 6
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691 Agevolazioni fiscali benefici per l acquisto della prima casa abitazione non di lusso secondo i parametri di cui al D.M. 2/8/1969 disposizione dell art. 10
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ESENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/411956 N. 131 TAB. ALL. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 2221. 1 5 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261 Imposta di registro acquisto prima casa acquisto avvenuto a seguito di sentenza sostitutiva di contratto non concluso ex art. 2932 C.C. agevolazioni richiesta
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
kiò REPUBBLICA ITALIANA _ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 783 44 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Domenico Chindemi Presidente Dott. Liana Zoso
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. SOCIETA' COOPERATIVA LATTERIE VICENTINE in persona
1 3 740 ih REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto *TRIBUTI R.G.N. 10645/2013 cron.,,(3.4
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2917 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/02/2015 SENTENZA sul ricorso 5632-2010 proposto da: AIPA SPA in persona del Presidente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 23579 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA Data pubblicazione: 18/11/2015 SENTENZA sul ricorso 9108-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
IP CP MIN. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO i 1 7 16 Oggetto *.numni LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 24173/2010
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
11 6 2 5 4 115 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio Di Amato Presidente IRPEF
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 05 02 2014 N 2597
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 05 02 2014 N 2597 Condono fiscale ex art. 9 legge 289/2002 condono tombale elisione dei debiti fiscali inoperatività sui crediti ha pronunciato la seguente: SENTENZA REPUBBLICA
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4574 Anno 2015 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 06/03/2015 SENTENZA sul ricorso iscritto proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO FELICETTI - Presidente - Oggetto DIRITTI
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI. Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Primo Pres.te f.f. - Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente Sezione -
A 8 6 8/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Giurisdizione tributaria - Giudice ordinario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
AULA 'A' F. d t C V. r 04354. _d MAR. 2015 c. 4.45 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 305742011 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16952 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Data pubblicazione: 19/08/2015 SENTENZA sul ricorso n. 16812/09 proposto da: La Dolce Arte S.n.c.
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA SENTENZA. elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 28,
4 111-4 02 63 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO BSENTEDAREGMR,kM0Mt Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/19% N. 131 TAB. ALI,. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 17434 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 02/09/2015 SENTENZA sul ricorso 4419-2014 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
DettagliCORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068
CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068 Immobili classa mento atto di classamento motivazione caratteristiche Immobili classa mento atto di classamento comproprietari litisconsorzio necessario
DettagliAPPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
te Civile Sent. Sez. 6 Num. 4891 Anno 2015 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 11/03/2015 SENTENZA sul ricorso 23027-2013 proposto da: BISCARI OTELLO BSCTLL55L01M082B,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 17433 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 02/09/2015 SENTENZA sul ricorso 30301-2011 proposto da: VASQUEZ SANTOS DAYELIN C.F. VZQDLN75T70Z504W,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA
AnniBtfro ut*flem 202,1/1 4. 3028/2007 Cron. 2o 2,9 Rep. 263-7 Ud. 12/6/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
e 15020 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto *TRIBUTI R.G.N. 27415/2009 Cron.ig02q
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 22029 Anno 2015 Presidente: STILE PAOLO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 28/10/2015 SENTENZA sul ricorso 17310-2010 proposto da: CANDIDO GIORGIO C.F. CNDGRG62H01D969A,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 19259 Anno 2013 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: FILABOZZI ANTONIO Data pubblicazione: 20/08/2013 SENTENZA sul ricorso 1859-2011 proposto da: CAZZOLA CARLO CZZCRL46A14D969V,
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. Dott. MARIO CICALA - Rel.
12682 2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO CICALA - Rel. Presidente - Dott.
DettagliAGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. 23064/2012 commento e testo Andrea Belotti P&D.IT Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo appartamento
DettagliMOTIVI DELLA DECISIONE
Sentenza n. 16972 del 19 agosto 2015 (ud 8 luglio 2015) - della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. MERONE Antonio - Est. CHINDEMI Domenico - Pm. ZENO Immacolata - - - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA Ud. 18/10/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 14094/2008 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 18/10/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 14094/2008 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE RENZIS Alessandro - Presidente
DettagliIl rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n. 13594) commento e testo
Il rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n. 13594) commento e testo La previdenza:it D.T. ha convenuto la Warsterner Italia
DettagliCass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7222
Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7222 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI NANNI
DettagliAnche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 18.12.2012 n 23384 commento e testo
Anche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 18.12.2012 n 23384 commento e testo (Leonardo Serra) Altalex.it Con l'ordinanza 18 dicembre 2012, n. 23383 la
Dettaglidomiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso l'avvocato
E inammissibile l'intervento del padre naturale nel giudizio di disconoscimento della paternità Cassazione civile sez. I 08 febbraio 2012 n. 1784 La Corte di Cassazione con questa recente sentenza (n.
DettagliCass. civ. Sez. II, Sent., 25/02/2014, n. 4489 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
Cass. civ. Sez. II, Sent., 25/02/2014, n. 4489 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA
DettagliCorte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 11 dicembre 2013, n. 27651 Integrale Lavoro ed occupazione - licenziamento - individuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
DettagliCass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-11-2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE
Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-11-2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliSEZIONI UNITE CIVILI ORDINANZA. ZIERNHOLD CHRISTIAN, OCCELLO MASSIMO, elettivamente. domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo
1 3201-14 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Regolamento di giurisdizione Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI Dott.
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
DettagliASSEGNO ALL'EX CONIUGE. ACCERTAMENTO REDDITI E PATRIMONIO
ASSEGNO ALL'EX CONIUGE. ACCERTAMENTO REDDITI E PATRIMONIO DELLE PARTI CASS. CIV., SEZ. I, 4 NOVEMBRE 2010, N. 22501. In tema di scioglimento del matrimonio, nella disciplina dettata dall'art. 5 l. n. 898/70,
DettagliGIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA: IMPIEGO PUBBLICO.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA: IMPIEGO PUBBLICO. CASS. CIV., SEZ. UN., 1 AGOSTO 2012, N. 13796. Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA
18277/ 15 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente - Oggetto *FALLIMENTO E ISTITUTI AFFINI Dott. RENATO BERNABAI
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagli«La divulgazione di immagini in un processo, se irrilevante per il giudizio, comporta. Integra violazione della normativa sulla riservatezza
«La divulgazione di immagini in un processo, se irrilevante per il giudizio, comporta una violazione delle norme sulla riservatezza» (Cassazione civile sez. III, 11 settembre 2014, n.19172) persona fisica
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 21 Anno 2016 Presidente: VENUTI PIETRO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 04/01/2016 SENTENZA sul ricorso 10020-2014 proposto da: FRATELLI CASALEGNO S.R.L. P.I. 06762430012,
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
06769, 15 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19269/2008 Cron. 616. Rep. Dott. LUIGI MACIOCE
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2263
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2263 Imposta di registro acquisto di immobile con le agevolazioni prima casa trasferimento nel quinquennio a seguito di omologazione di separazione consensuale
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. LOREDANA NAllICONE - Rel. Consigliere - SENTENZA
-691 14 115 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Opposizione a dichiarazione di fallimento.
Dettagli1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE
CIRCOLARE N. 55/E Roma, 22 novembre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Agevolazioni ai fini dell imposta di registro e ipotecaria per l acquisto di fondi rustici da parte di cooperative
DettagliSuprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889
REPUBBLICA ITALIANA Suprema Corte di Cassazione Sezione III sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Dettagli2 2 1 5 0 / 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA. rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
AULA 'A' 29 OTT. 2015 2 2 1 5 0 / 5 REPUBBLICA ITALIANA OggetLo IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17608/2010 C.ron.
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 15 settembre 2014 n. 19400 Integrale Lavoro e occupazione - Licenziamento individuale - Periodo di comporto - Superamento Tempestivita - Valutazione -
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE III SEZIONE PENALE
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 6 FEBBRAIO 2008, N. 5804: le attività di cernita e adeguamento volumetrico della carta da macero e sostanze simili, poste in essere dalle ditte fornitrici
DettagliNota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE
Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; Pm (conforme) Destro. LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
t 2 1 5 2 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto *TRIBUTI R.G.N. 9855/2010 SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli lilmi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott.
DettagliRISOLUZIONE N. 53/E. Roma, 27 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 53/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 27 maggio 2015 OGGETTO: Questioni controverse in materia di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni. Orientamenti giurisprudenziali
Dettagli~&Zon,.ZZ BSO LA CORTE SUPKEMA DI CASSAZIONE SENTENZA SEZTONE TRIBUTARIA. Composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Consigliere
Composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo Riggio Dott. LA CORTE SUPKEMA DI CASSAZIONE Amari Eugenio SEZTONE TRIBUTARIA Presidente Consigliere rel. Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Vittorio Kagonesi
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliRISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015
RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 23 aprile 2015 OGGETTO: Piani urbanistici particolareggiati - Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 Applicabilità regime
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliIMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliI vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:
IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato
DettagliCOLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. 1244
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliTAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente
TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente REPUBBLICA ITALIANA 104/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DettagliN. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA
1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliRISOLUZIONE N.333/E. OGGETTO: Istanza di interpello Cessione alloggi ATER - art. 32 DPR n. 601/73 imposte di registro, ipotecaria e catastale.
RISOLUZIONE N.333/E Roma, 16 novembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Cessione alloggi ATER - art. 32 DPR n. 601/73 imposte di registro, ipotecaria e catastale.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1522/2007 Reg.Dec. N. 2211 Reg.Ric. ANNO 2006 DECISIONE sul ricorso
DettagliE' legittimo il licenziamento dovuto a condanna per concussione
Pagina 1 Dimensione dei caratteri:normal Large ExtraLarge E' legittimo il licenziamento dovuto a condanna per concussione Con sentenza n. 5581 del 6 marzo 2009, la Cassazione ha affermato che è legittimo
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliindipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno,
L'indebita utilizzazione a fini di profitto della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato di cui alla Legge n. 143 del 1991, articolo 12, indipendentemente dal conseguimento
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la
Dettagli*** IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
«Minori: ricorre lo stato di abbandono quando la vita offerta al minore non è in grado di assicurargli un normale sviluppo psico-fisico» (Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2014, numero: 14448) Minore-
DettagliRE PUBBLICA ITA LIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUP REMA DI CAS SAZIONE R.G.N. 9250/2014 SEZIONE LAVORO SENTENZA.
-, -- ------------ ---- AULA 'A' 12 3 40 1 5 GIU. 2015 RE PUBBLICA ITA LIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUP REMA DI CAS SAZIONE R.G.N. 9250/2014 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Dettagli