Servizi di rifornimento e di ristoro sulle aree di sosta
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- Simona Garofalo
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1 Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA Istruzioni Edizione 2014 V2.02 Servizi di rifornimento e di ristoro sulle aree di sosta ASTRA A S T R A O F R O U U S T R A U V I A S
2 Traduzione Servizi linguistici USTRA (dalla versione originale tedesca) Distribuzione Il documento può essere scaricato gratuitamente all indirizzo ASTRA 2014 Riproduzione consentita, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte. I
3 Indice 1 Entrata in vigore e modifiche Riferimenti normativi Legge federale dell 8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN; RS ), articolo Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN; RS ), articoli 2 lettera e, 7, 29 e Campo d applicazione Requisiti generali Principio Dimensioni della struttura di ristoro e appositi spazi Numero di posti per area di sosta Ubicazione delle postazioni Sicurezza della circolazione Requisiti per le strutture di ristoro Considerazioni generali Accesso Offerta Orari d apertura Allacciamento alla rete Pulizia Segnaletica e pubblicità Procedura Richiesta Requisiti generali Consultazione del Cantone Competenze Durata della concessione Rinuncia/revoca della concessione Indennità Contenuto della concessione Disposizioni transitorie... 8 Allegati... 9 Riferimenti bibliografici Cronologia delle revisioni Edizione 2014 V2.02 3
4 1 Entrata in vigore e modifiche Le presenti istruzioni entrano in vigore il La Cronologia delle revisioni è documentata a pagina Riferimenti normativi 2.1 Legge federale dell 8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN; RS ), articolo Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN; RS ), articoli 2 lettera e, 7, 29 e 54 3 Campo d applicazione Le presenti istruzioni si applicano a tutti gli impianti di rifornimento, vendita e ristoro (di seguito strutture di ristoro) delle aree di sosta lungo le strade nazionali di prima e seconda classe (art. 2 e 3 LSN [1]) e, per analogia, anche a quelle lungo le strade nazionali di terza classe. Per richieste di autorizzazioni giornaliere è possibile derogare alle presenti istruzioni. 4 Requisiti generali 4.1 Principio Le strutture di ristoro sono ammesse unicamente sulle aree di sosta idonee per dimensioni, conformazione e regime di traffico e su terreni compatti (p. es. pavimentati o ricoperti di grigliati erbosi in pietra). 4.2 Dimensioni della struttura di ristoro e appositi spazi Una struttura di ristoro (compresi gli accessori quali tavoli, sedie e ombrelloni) può occupare al massimo una superficie di 40 m 2. È possibile montare una tenda, di preferenza fissata direttamente al chiosco e con una superficie massima di 20 m 2, purché non si superi la superficie totale autorizzata di 40 m 2. Al suo interno non è tuttavia permesso montare palchi o simili. Salvo deroga all obbligo di rimozione giornaliera del chiosco, anche la tenda deve essere smontata ogni sera e rimossa dall area di sosta. 4.3 Numero di posti per area di sosta Su ogni area di sosta può essere autorizzata una sola struttura. 4.4 Ubicazione delle postazioni Gli spazi attribuiti dall USTRA, devono essere situati, se possibile, nei pressi degli edifici esistenti (WC) e possono essere contrassegnati da linee sul suolo. È vietato occupare aree di parcheggio o parti della carreggiata. 4.5 Sicurezza della circolazione Gli spazi vanno scelti in modo tale da non compromettere la sicurezza della circolazione sull area di sosta. La collocazione delle strutture deve essere tale da evitare l incrocio diretto di pedoni e veicoli, ingorghi e ostacoli alla circolazione. L accesso alla struttura deve possibilmente trovarsi sul lato non accessibile al traffico. 4 Edizione 2014 V2.02
5 5 Requisiti per le strutture di ristoro 5.1 Considerazioni generali Sono ammesse solo strutture mobili (p. es. bancarelle o veicoli/rimorchi per la vendita ambulante registrati e immatricolati) che non siano stabilmente infisse al suolo (art. 7 cpv. 5 OSN [2]). Non sono ammessi container o baracche. Gli impianti vanno rimossi dall area di sosta ogni sera (art. 7 cpv. 5 OSN [2]). In casi giustificati, l USTRA può prevedere deroghe, in particolare: in occasione di determinate festività (p. es. Pasqua, Pentecoste, Ascensione); qualora l installazione e la rimozione della struttura mobile causino un onere sproporzionato al titolare della concessione (p. es. tragitti troppo lunghi, motivi di salute). Se il titolare della concessione beneficia di una deroga, il chiosco deve essere rimosso dall area di sosta in caso di assenze prolungate (di oltre 5 giorni). In ogni caso, la concessione va formulata in modo tale da garantire che la struttura mobile non si trasformi gradualmente in un impianto fisso (p. es. container o baracche), né venga ampliata attraverso misure costruttive (in forma di avancorpi, strutture in legno, giardini d inverno, verande aperte o chiuse ecc.). Le unità territoriali provvedono al controllo in loco per conto dell USTRA segnalando eventuali violazioni delle presenti istruzioni. 5.2 Accesso La struttura mobile deve raggiungere e lasciare l area di sosta attraverso la strada nazionale. 6 Offerta I prodotti offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada (art. 7 cpv. 4 OSN [2]). È ammessa la vendita di prodotti alimentari per il consumo immediato, dolciumi e tabacchi. L offerta non deve includere prodotti o servizi speciali (p. es. orologi, capi d abbigliamento, libri, articoli sportivi, lavanderia o lustrascarpe, massaggi). L USTRA può accordare deroghe a questa disposizione. La mescita e la vendita di alcolici o di prodotti contenenti alcol sono vietate (art. 7 cpv. 4 OSN [2]). 7 Orari d apertura Fatte salve eventuali condizioni e disposizioni cantonali, l orario di apertura giornaliero delle strutture di ristoro può estendersi al massimo dalle ore alle ore Le strutture non hanno l obbligo di rimanere aperte durante tutta la fascia oraria. 8 Allacciamento alla rete Prima di rilasciare la concessione, l USTRA accerta se la struttura di ristoro dispone di allacciamenti sufficienti (p. es. alla rete elettrica e idrica). In caso negativo, nei limiti del possibile la struttura di ristoro può essere allacciata a spese del richiedente alla rete delle strade nazionali. Edizione 2014 V2.02 5
6 9 Pulizia Il titolare della concessione è tenuto a garantire lo smaltimento delle acque e dei rifiuti e la rimozione della spazzatura in relazione all esercizio della struttura di ristoro. Qualora venga meno a tale obbligo, questo compito è assunto dall USTRA a spese del titolare della concessione. A seconda del tipo di struttura, deve essere prescritta una cisterna per lo scarico delle acque reflue (p. es. per le bancarelle con grill). 10 Segnaletica e pubblicità Lungo l autostrada è vietato collocare cartelli che segnalino la struttura di ristoro (cfr. art. 7 cpv. 6 OSN [2]). La pubblicità sull area di sosta è ammessa entro i limiti definiti all articolo 98 capoverso 3 lettera c dell ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr; RS [3]) e può riferirsi solo ai prodotti offerti. 11 Procedura 11.1 Richiesta I posti di vendita sono attribuiti direttamente dall USTRA su richiesta degli interessati. La richiesta deve contenere specificamente le informazioni seguenti: posto desiderato; genere e dimensioni della struttura di ristoro, accessori inclusi, su apposita documentazione allegata; servizi e prodotti offerti; modulo «Attestazione e dati del richiedente» debitamente compilato (cfr. allegato), compresi gli allegati/i documenti richiesti. Qualora siano state presentate più richieste per la stessa area di sosta, la concessione è rilasciata alla persona che per prima ne ha fatto richiesta. Sono fatte salve le disposizioni di cui al numero Per la determinazione della data di presentazione della richiesta fa fede il timbro postale Requisiti generali Prima del rilascio della concessione occorre assicurarsi che siano presenti gli allacciamenti necessari (p. es. collegamento alla rete elettrica e idrica; n. 8) per la gestione di una struttura di ristoro conforme alle disposizioni stabilite al numero 5.1. Qualora l allacciamento della struttura debba essere assicurato mediante l infrastruttura delle strade nazionali, prima del rilascio della concessione il richiedente deve provvedere personalmente ai necessari accertamenti presso l Unità territoriale competente e informarsi in merito all ammontare dei costi previsti. Il richiedente è tenuto altresì a richiedere personalmente tutte le necessarie autorizzazioni cantonali (autorizzazione alla gerenza di un esercizio pubblico, permesso della polizia del fuoco, autorizzazione dell Ispettorato cantonale delle derrate alimentari, permessi di lavoro nel caso di lavoratori stranieri ecc.) e ad esibirle alle autorità in qualsiasi momento gli vengano richieste Consultazione del Cantone Se un area di sosta risponde ai requisiti descritti ed è stata presentata una richiesta apposita, il Cantone di ubicazione dell area e il Cantone limitrofo devono essere consultati nel caso in cui sul loro territorio sia presente un area di servizio nel raggio di dieci chilometri dall area di sosta in questione. In tal caso vanno tenute in debito conto le condizioni e riserve di tali Cantoni. 6 Edizione 2014 V2.02
7 11.4 Competenze Se i criteri summenzionati sono adempiuti, l USTRA può rilasciare la concessione Durata della concessione La concessione è rilasciata per una durata massima di cinque anni (art. 7 cpv. 2 OSN [2]). Alla scadenza, la concessione può essere rinnovata di volta in volta per una durata non superiore a cinque anni su richiesta dell interessato. Se oltre al precedente titolare presentano una richiesta per lo stesso posto di vendita altri interessati, la concessione è rilasciata a colui che presenta l offerta migliore, che sarà valutata in base all aspetto esteriore e al prezzo offerto per l utilizzo del posto (prezzo minimo: CHF mensili) Rinuncia/revoca della concessione Nell esercizio dei suoi diritti, il titolare può rinunciare in ogni momento alla concessione ottenuta. È tuttavia tenuto a formalizzare la rinuncia con un preavviso di almeno tre mesi. L USTRA può revocare in qualsiasi momento la concessione per gravi motivi, in particolare in caso di cambiamenti, ampliamenti o modifiche della destinazione d uso dell area (p. es. per l installazione di un cantiere). In tal caso il titolare della concessione è tenuto a sgomberare la struttura alla prima richiesta e senza diritto al risarcimento, assumendo le spese di sgombero. Se necessario, l USTRA è autorizzato a ordinare l esecuzione d ufficio a spese del titolare della concessione. L USTRA può inoltre revocare la concessione in qualsiasi momento e senza indennizzo qualora il richiedente contravvenga alle disposizioni legali o non osservi le prescrizioni o le condizioni poste dalla concessione, oppure qualora la pulizia non corrisponda a quanto previsto al numero Indennità Per il rilascio della concessione è riscossa una tassa unica di CHF , conformemente al numero 5.1 dell allegato all ordinanza del 7 novembre concernente gli emolumenti dell'ufficio federale delle strade. Fatto salvo il numero 11.5, il titolare della concessione è inoltre tenuto a versare un indennità mensile di CHF e una commissione corrispondente al 5 per cento del fatturato realizzato. Il calcolo della commissione avviene a cadenza semestrale per il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. L interessato è tenuto a comunicare spontaneamente l ammontare della commissione presentando anche i relativi giustificativi entro la metà dei mesi di luglio e gennaio. L USTRA si riserva di procedere a controlli contabili previo preavviso. Sono inoltre a carico del titolare della concessione, e fatturati separatamente, i costi derivanti dalla pulizia e dall allacciamento della struttura alle condotte di servizio (elettricità, acqua potabile, acque di scarico). L USTRA può delegare la fatturazione all Unità territoriale. 1 RS Edizione 2014 V2.02 7
8 11.8 Contenuto della concessione La concessione deve contenere almeno i seguenti elementi: descrizione precisa del posto di vendita e della struttura mobile autorizzata, accessori inclusi; orari di apertura; rimando al divieto di mescita e vendita di alcolici; requisiti di approvvigionamento e smaltimento; eventuali deroghe all obbligo di rimuovere quotidianamente la struttura di ristoro; declinazione di responsabilità per eventuali danni alla struttura provocati da atti di vandalismo, cantieri ecc.; esclusione del risarcimento della perdita di guadagno in caso di chiusura temporanea/definitiva dell area di sosta nell interesse delle strade nazionali (cantieri, sicurezza della circolazione ecc.); inizio e durata della concessione; indennità dovuta e modalità di pagamento. 12 Disposizioni transitorie Le presenti istruzioni si applicano a tutte le richieste pervenute dopo la loro entrata in vigore. Le autorizzazioni/i contratti in essere che vengono prorogati devono essere adeguati alle presenti istruzioni. 8 Edizione 2014 V2.02
9 Allegati I Attestazione e dati del richiedente Edizione 2014 V2.02 9
10 I Attestazione e dati del richiedente Richiesta per la gestione di strutture di ristoro sulle aree di sosta La richiesta concerne l area di sosta sulla strada nazionale N Generalità del richiedente Cognome: Nome: Via / numero civico: NPA e località: Telefono: Cellulare: Indirizzo Istruzioni Servizi di rifornimento e di ristoro sulle aree di sosta, edizione Attesto di aver ricevuto, letto e compreso le istruzioni dell USTRA Servizi di rifornimento e di ristoro sulle aree di sosta (edizione ) e mi impegno ad attenermi sempre strettamente a tali istruzioni. Luogo, data: Firma: Documenti da inoltrare obbligatoriamente con il presente modulo: certificato di solvibilità documentazione relativa al chiosco/al veicolo o rimorchio per la vendita ambulante, corredata di fotografia a colori e indicazione delle dimensioni della struttura di ristoro, accessori inclusi assortimento merci eventuali richieste di deroga, con relativi allegati conformemente al numero 5.1 delle istruzioni polizza di versamento o indicazione precisa del conto bancario/conto corrente postale per eventuali rimborsi Dichiaro di aver compilato in modo veritiero il modulo. Luogo, data: Firma: 10 Edizione 2014 V2.02
11 Riferimenti bibliografici Leggi federali [1] Confederazione Svizzera (1960), Legge federale dell 8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN), RS , Ordinanze [2] Confederazione Svizzera (2007), Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN), RS , [3] Confederazione Svizzera (1979), Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr), RS , Edizione 2014 V
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13 Cronologia delle revisioni Edizione Versione Data Modifiche Pubblicazione della versione italiana Entrata in vigore dell edizione 2014 (versione originale in tedesco) Entrata in vigore dell edizione 2009 (versione originale in tedesco). Edizione 2014 V
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Luogo residenza prov. c.a.p. Indirizzo n. Tel. Fax e-mail
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