Servizi di rifornimento e di ristoro sulle aree di sosta

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Servizi di rifornimento e di ristoro sulle aree di sosta"

Transcript

1 Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA Istruzioni Edizione 2014 V2.02 Servizi di rifornimento e di ristoro sulle aree di sosta ASTRA A S T R A O F R O U U S T R A U V I A S

2 Traduzione Servizi linguistici USTRA (dalla versione originale tedesca) Distribuzione Il documento può essere scaricato gratuitamente all indirizzo ASTRA 2014 Riproduzione consentita, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte. I

3 Indice 1 Entrata in vigore e modifiche Riferimenti normativi Legge federale dell 8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN; RS ), articolo Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN; RS ), articoli 2 lettera e, 7, 29 e Campo d applicazione Requisiti generali Principio Dimensioni della struttura di ristoro e appositi spazi Numero di posti per area di sosta Ubicazione delle postazioni Sicurezza della circolazione Requisiti per le strutture di ristoro Considerazioni generali Accesso Offerta Orari d apertura Allacciamento alla rete Pulizia Segnaletica e pubblicità Procedura Richiesta Requisiti generali Consultazione del Cantone Competenze Durata della concessione Rinuncia/revoca della concessione Indennità Contenuto della concessione Disposizioni transitorie... 8 Allegati... 9 Riferimenti bibliografici Cronologia delle revisioni Edizione 2014 V2.02 3

4 1 Entrata in vigore e modifiche Le presenti istruzioni entrano in vigore il La Cronologia delle revisioni è documentata a pagina Riferimenti normativi 2.1 Legge federale dell 8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN; RS ), articolo Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN; RS ), articoli 2 lettera e, 7, 29 e 54 3 Campo d applicazione Le presenti istruzioni si applicano a tutti gli impianti di rifornimento, vendita e ristoro (di seguito strutture di ristoro) delle aree di sosta lungo le strade nazionali di prima e seconda classe (art. 2 e 3 LSN [1]) e, per analogia, anche a quelle lungo le strade nazionali di terza classe. Per richieste di autorizzazioni giornaliere è possibile derogare alle presenti istruzioni. 4 Requisiti generali 4.1 Principio Le strutture di ristoro sono ammesse unicamente sulle aree di sosta idonee per dimensioni, conformazione e regime di traffico e su terreni compatti (p. es. pavimentati o ricoperti di grigliati erbosi in pietra). 4.2 Dimensioni della struttura di ristoro e appositi spazi Una struttura di ristoro (compresi gli accessori quali tavoli, sedie e ombrelloni) può occupare al massimo una superficie di 40 m 2. È possibile montare una tenda, di preferenza fissata direttamente al chiosco e con una superficie massima di 20 m 2, purché non si superi la superficie totale autorizzata di 40 m 2. Al suo interno non è tuttavia permesso montare palchi o simili. Salvo deroga all obbligo di rimozione giornaliera del chiosco, anche la tenda deve essere smontata ogni sera e rimossa dall area di sosta. 4.3 Numero di posti per area di sosta Su ogni area di sosta può essere autorizzata una sola struttura. 4.4 Ubicazione delle postazioni Gli spazi attribuiti dall USTRA, devono essere situati, se possibile, nei pressi degli edifici esistenti (WC) e possono essere contrassegnati da linee sul suolo. È vietato occupare aree di parcheggio o parti della carreggiata. 4.5 Sicurezza della circolazione Gli spazi vanno scelti in modo tale da non compromettere la sicurezza della circolazione sull area di sosta. La collocazione delle strutture deve essere tale da evitare l incrocio diretto di pedoni e veicoli, ingorghi e ostacoli alla circolazione. L accesso alla struttura deve possibilmente trovarsi sul lato non accessibile al traffico. 4 Edizione 2014 V2.02

5 5 Requisiti per le strutture di ristoro 5.1 Considerazioni generali Sono ammesse solo strutture mobili (p. es. bancarelle o veicoli/rimorchi per la vendita ambulante registrati e immatricolati) che non siano stabilmente infisse al suolo (art. 7 cpv. 5 OSN [2]). Non sono ammessi container o baracche. Gli impianti vanno rimossi dall area di sosta ogni sera (art. 7 cpv. 5 OSN [2]). In casi giustificati, l USTRA può prevedere deroghe, in particolare: in occasione di determinate festività (p. es. Pasqua, Pentecoste, Ascensione); qualora l installazione e la rimozione della struttura mobile causino un onere sproporzionato al titolare della concessione (p. es. tragitti troppo lunghi, motivi di salute). Se il titolare della concessione beneficia di una deroga, il chiosco deve essere rimosso dall area di sosta in caso di assenze prolungate (di oltre 5 giorni). In ogni caso, la concessione va formulata in modo tale da garantire che la struttura mobile non si trasformi gradualmente in un impianto fisso (p. es. container o baracche), né venga ampliata attraverso misure costruttive (in forma di avancorpi, strutture in legno, giardini d inverno, verande aperte o chiuse ecc.). Le unità territoriali provvedono al controllo in loco per conto dell USTRA segnalando eventuali violazioni delle presenti istruzioni. 5.2 Accesso La struttura mobile deve raggiungere e lasciare l area di sosta attraverso la strada nazionale. 6 Offerta I prodotti offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada (art. 7 cpv. 4 OSN [2]). È ammessa la vendita di prodotti alimentari per il consumo immediato, dolciumi e tabacchi. L offerta non deve includere prodotti o servizi speciali (p. es. orologi, capi d abbigliamento, libri, articoli sportivi, lavanderia o lustrascarpe, massaggi). L USTRA può accordare deroghe a questa disposizione. La mescita e la vendita di alcolici o di prodotti contenenti alcol sono vietate (art. 7 cpv. 4 OSN [2]). 7 Orari d apertura Fatte salve eventuali condizioni e disposizioni cantonali, l orario di apertura giornaliero delle strutture di ristoro può estendersi al massimo dalle ore alle ore Le strutture non hanno l obbligo di rimanere aperte durante tutta la fascia oraria. 8 Allacciamento alla rete Prima di rilasciare la concessione, l USTRA accerta se la struttura di ristoro dispone di allacciamenti sufficienti (p. es. alla rete elettrica e idrica). In caso negativo, nei limiti del possibile la struttura di ristoro può essere allacciata a spese del richiedente alla rete delle strade nazionali. Edizione 2014 V2.02 5

6 9 Pulizia Il titolare della concessione è tenuto a garantire lo smaltimento delle acque e dei rifiuti e la rimozione della spazzatura in relazione all esercizio della struttura di ristoro. Qualora venga meno a tale obbligo, questo compito è assunto dall USTRA a spese del titolare della concessione. A seconda del tipo di struttura, deve essere prescritta una cisterna per lo scarico delle acque reflue (p. es. per le bancarelle con grill). 10 Segnaletica e pubblicità Lungo l autostrada è vietato collocare cartelli che segnalino la struttura di ristoro (cfr. art. 7 cpv. 6 OSN [2]). La pubblicità sull area di sosta è ammessa entro i limiti definiti all articolo 98 capoverso 3 lettera c dell ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr; RS [3]) e può riferirsi solo ai prodotti offerti. 11 Procedura 11.1 Richiesta I posti di vendita sono attribuiti direttamente dall USTRA su richiesta degli interessati. La richiesta deve contenere specificamente le informazioni seguenti: posto desiderato; genere e dimensioni della struttura di ristoro, accessori inclusi, su apposita documentazione allegata; servizi e prodotti offerti; modulo «Attestazione e dati del richiedente» debitamente compilato (cfr. allegato), compresi gli allegati/i documenti richiesti. Qualora siano state presentate più richieste per la stessa area di sosta, la concessione è rilasciata alla persona che per prima ne ha fatto richiesta. Sono fatte salve le disposizioni di cui al numero Per la determinazione della data di presentazione della richiesta fa fede il timbro postale Requisiti generali Prima del rilascio della concessione occorre assicurarsi che siano presenti gli allacciamenti necessari (p. es. collegamento alla rete elettrica e idrica; n. 8) per la gestione di una struttura di ristoro conforme alle disposizioni stabilite al numero 5.1. Qualora l allacciamento della struttura debba essere assicurato mediante l infrastruttura delle strade nazionali, prima del rilascio della concessione il richiedente deve provvedere personalmente ai necessari accertamenti presso l Unità territoriale competente e informarsi in merito all ammontare dei costi previsti. Il richiedente è tenuto altresì a richiedere personalmente tutte le necessarie autorizzazioni cantonali (autorizzazione alla gerenza di un esercizio pubblico, permesso della polizia del fuoco, autorizzazione dell Ispettorato cantonale delle derrate alimentari, permessi di lavoro nel caso di lavoratori stranieri ecc.) e ad esibirle alle autorità in qualsiasi momento gli vengano richieste Consultazione del Cantone Se un area di sosta risponde ai requisiti descritti ed è stata presentata una richiesta apposita, il Cantone di ubicazione dell area e il Cantone limitrofo devono essere consultati nel caso in cui sul loro territorio sia presente un area di servizio nel raggio di dieci chilometri dall area di sosta in questione. In tal caso vanno tenute in debito conto le condizioni e riserve di tali Cantoni. 6 Edizione 2014 V2.02

7 11.4 Competenze Se i criteri summenzionati sono adempiuti, l USTRA può rilasciare la concessione Durata della concessione La concessione è rilasciata per una durata massima di cinque anni (art. 7 cpv. 2 OSN [2]). Alla scadenza, la concessione può essere rinnovata di volta in volta per una durata non superiore a cinque anni su richiesta dell interessato. Se oltre al precedente titolare presentano una richiesta per lo stesso posto di vendita altri interessati, la concessione è rilasciata a colui che presenta l offerta migliore, che sarà valutata in base all aspetto esteriore e al prezzo offerto per l utilizzo del posto (prezzo minimo: CHF mensili) Rinuncia/revoca della concessione Nell esercizio dei suoi diritti, il titolare può rinunciare in ogni momento alla concessione ottenuta. È tuttavia tenuto a formalizzare la rinuncia con un preavviso di almeno tre mesi. L USTRA può revocare in qualsiasi momento la concessione per gravi motivi, in particolare in caso di cambiamenti, ampliamenti o modifiche della destinazione d uso dell area (p. es. per l installazione di un cantiere). In tal caso il titolare della concessione è tenuto a sgomberare la struttura alla prima richiesta e senza diritto al risarcimento, assumendo le spese di sgombero. Se necessario, l USTRA è autorizzato a ordinare l esecuzione d ufficio a spese del titolare della concessione. L USTRA può inoltre revocare la concessione in qualsiasi momento e senza indennizzo qualora il richiedente contravvenga alle disposizioni legali o non osservi le prescrizioni o le condizioni poste dalla concessione, oppure qualora la pulizia non corrisponda a quanto previsto al numero Indennità Per il rilascio della concessione è riscossa una tassa unica di CHF , conformemente al numero 5.1 dell allegato all ordinanza del 7 novembre concernente gli emolumenti dell'ufficio federale delle strade. Fatto salvo il numero 11.5, il titolare della concessione è inoltre tenuto a versare un indennità mensile di CHF e una commissione corrispondente al 5 per cento del fatturato realizzato. Il calcolo della commissione avviene a cadenza semestrale per il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. L interessato è tenuto a comunicare spontaneamente l ammontare della commissione presentando anche i relativi giustificativi entro la metà dei mesi di luglio e gennaio. L USTRA si riserva di procedere a controlli contabili previo preavviso. Sono inoltre a carico del titolare della concessione, e fatturati separatamente, i costi derivanti dalla pulizia e dall allacciamento della struttura alle condotte di servizio (elettricità, acqua potabile, acque di scarico). L USTRA può delegare la fatturazione all Unità territoriale. 1 RS Edizione 2014 V2.02 7

8 11.8 Contenuto della concessione La concessione deve contenere almeno i seguenti elementi: descrizione precisa del posto di vendita e della struttura mobile autorizzata, accessori inclusi; orari di apertura; rimando al divieto di mescita e vendita di alcolici; requisiti di approvvigionamento e smaltimento; eventuali deroghe all obbligo di rimuovere quotidianamente la struttura di ristoro; declinazione di responsabilità per eventuali danni alla struttura provocati da atti di vandalismo, cantieri ecc.; esclusione del risarcimento della perdita di guadagno in caso di chiusura temporanea/definitiva dell area di sosta nell interesse delle strade nazionali (cantieri, sicurezza della circolazione ecc.); inizio e durata della concessione; indennità dovuta e modalità di pagamento. 12 Disposizioni transitorie Le presenti istruzioni si applicano a tutte le richieste pervenute dopo la loro entrata in vigore. Le autorizzazioni/i contratti in essere che vengono prorogati devono essere adeguati alle presenti istruzioni. 8 Edizione 2014 V2.02

9 Allegati I Attestazione e dati del richiedente Edizione 2014 V2.02 9

10 I Attestazione e dati del richiedente Richiesta per la gestione di strutture di ristoro sulle aree di sosta La richiesta concerne l area di sosta sulla strada nazionale N Generalità del richiedente Cognome: Nome: Via / numero civico: NPA e località: Telefono: Cellulare: Indirizzo Istruzioni Servizi di rifornimento e di ristoro sulle aree di sosta, edizione Attesto di aver ricevuto, letto e compreso le istruzioni dell USTRA Servizi di rifornimento e di ristoro sulle aree di sosta (edizione ) e mi impegno ad attenermi sempre strettamente a tali istruzioni. Luogo, data: Firma: Documenti da inoltrare obbligatoriamente con il presente modulo: certificato di solvibilità documentazione relativa al chiosco/al veicolo o rimorchio per la vendita ambulante, corredata di fotografia a colori e indicazione delle dimensioni della struttura di ristoro, accessori inclusi assortimento merci eventuali richieste di deroga, con relativi allegati conformemente al numero 5.1 delle istruzioni polizza di versamento o indicazione precisa del conto bancario/conto corrente postale per eventuali rimborsi Dichiaro di aver compilato in modo veritiero il modulo. Luogo, data: Firma: 10 Edizione 2014 V2.02

11 Riferimenti bibliografici Leggi federali [1] Confederazione Svizzera (1960), Legge federale dell 8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN), RS , Ordinanze [2] Confederazione Svizzera (2007), Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN), RS , [3] Confederazione Svizzera (1979), Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr), RS , Edizione 2014 V

12

13 Cronologia delle revisioni Edizione Versione Data Modifiche Pubblicazione della versione italiana Entrata in vigore dell edizione 2014 (versione originale in tedesco) Entrata in vigore dell edizione 2009 (versione originale in tedesco). Edizione 2014 V

14

Luogo residenza prov. c.a.p. Indirizzo n. Tel. Fax e-mail

Luogo residenza prov. c.a.p. Indirizzo n. Tel. Fax e-mail Al dirigente del sesto settore del Comune di Termini Imerese Oggetto: Richiesta modifica temporanea della disciplina vigente di circolazione o di sosta. Cognome nome Luogo di nascita Data di nascita Luogo

Dettagli

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) del 6 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo

Dettagli

744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del 1 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata

Dettagli

0.741.619.487. Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

0.741.619.487. Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001) Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci Concluso il 28 aprile 1998 Entrato

Dettagli

431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione del 25 giugno 2003 (Stato 29 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 2010

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione

Dettagli

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Ordinanza sul controllo del latte (OCL) 916.351.0 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre

Dettagli

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008

Dettagli

Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr)

Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr) Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario. www.carispezia.it 75.000,00

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario. www.carispezia.it 75.000,00 SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA Prestito personale ordinario 1. Identità e contatti del finanziatore Finanziatore Indirizzo Telefono E-mail Fax Sito web Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. Sede legale:

Dettagli

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario Legge federale sui binari di raccordo ferroviario 742.141.5 del 5 ottobre 1990 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22 ter, 26 e 64 della Costituzione

Dettagli

Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)

Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP) Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP) del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 6 capoverso 1 della legge

Dettagli

Direttive sulla gestione degli atti nell AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (DGA)

Direttive sulla gestione degli atti nell AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (DGA) Direttive sulla gestione degli atti nell AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (DGA) Valide dal 1 gennaio 2011 318.107.10 i DGA 11.10 2 Osservazioni preliminari La presente versione è una nuova edizione ed entra in vigore

Dettagli

Comunicazione di atti scritti a un autorità

Comunicazione di atti scritti a un autorità Ordinanza Avamprogetto concernente la comunicazione per via elettronica nell ambito di processi civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento del Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Circolare 2004/1 del 6 dicembre 2004 (Versione del

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri 951.241 del 9 dicembre 1949 (Stato 1 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) 822.223 del 29 marzo 2006 (Stato 9 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre

Dettagli

0.741.619.163. I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

0.741.619.163. I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture Traduzione 1 Accordo tra la Svizzera e l Austria concernente gli autotrasporti internazionali 0.741.619.163 Conchiuso il 22 ottobre 1958 Entrato in vigore il 4 aprile 1959 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.

Dettagli

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori PRESTITO PERSONALE A TASSO FISSO 1. Identità e contatti del creditore / intermediario del credito Finanziatore Indirizzo Telefono 0761/248207

Dettagli

Regolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Regolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL Nr. 6019 Ordinamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

ORDINANZA CHE REGOLA LA PROCEDURA PER LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO

ORDINANZA CHE REGOLA LA PROCEDURA PER LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO COMUNE DI COLDRERIO ORDINANZA CHE REGOLA LA PROCEDURA PER LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO Il Municipio di Coldrerio Richiamati - la Legge cantonale sugli

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO ECONOMALE

REGOLAMENTO ECONOMALE REGOLAMENTO ECONOMALE INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 L Economo Art. 3 Attribuzioni Art. 4 - Cassa economale Art. 5 Fondi a disposizione dell Economo Art. 6 Pagamenti a mezzo cassa economale

Dettagli

744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Abitare Bank@Work

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Abitare Bank@Work Modulo n. MEUCF221 Agg. n. 007 data aggiornamento 05.10.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Abitare Bank@Work Prodotto offerto da UniCredit S.p.A. tramite la rete di Promotori Finanziari,

Dettagli

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse, OBVM) Modifica del 10 aprile 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 dicembre 1996 1 sulle borse

Dettagli

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line Settore Affari Generali e Istituzionali Disciplinare per le Pubblicazioni on line ANNO 2014 INDICE Art. 1 Principi generali... 3 Art. 2 Modalità di accesso al servizio on line... 3 Art. 3 Atti destinati

Dettagli

Legge federale sul commercio ambulante

Legge federale sul commercio ambulante Legge federale sul commercio ambulante Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 97 della Costituzione federale nonché il numero II capoverso 2 lettera a del

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI MODULO 2 CONVENZIONE SOCI SPESE MEDICHE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE / INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Indirizzo Telefono* Email*

Dettagli

0.363.514.1. Trattato

0.363.514.1. Trattato Traduzione 1 0.363.514.1 Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell ambito dei sistemi d informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato Auto e Moto

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato Auto e Moto Modulo n. MEUCF101 Agg. n. 016 Data aggiornamento 22.02.2016 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato Auto e Moto Prodotto offerto da UniCredit S.p.A. tramite la rete di Rivenditori di beni

Dettagli

COMUNE DI SANT EUFEMIA D ASPROMONTE Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO O LIE

COMUNE DI SANT EUFEMIA D ASPROMONTE Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO O LIE COMUNE DI SANT EUFEMIA D ASPROMONTE Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO O LIE Approvato con deliberazione della G.C. n 9 del 20.01.2011 Premessa Il presente

Dettagli

COMUNE DI MILETO. Provincia di Vibo Valentia REGOLAMENTO UTILIZZO PARCO AUTO COMUNALE

COMUNE DI MILETO. Provincia di Vibo Valentia REGOLAMENTO UTILIZZO PARCO AUTO COMUNALE COMUNE DI MILETO Provincia di Vibo Valentia REGOLAMENTO UTILIZZO PARCO AUTO COMUNALE Approvato con delibera della C.S. n.1 del 9.1.2014 REGOLAMENTO UTILIZZO PARCO AUTO COMUNALE Art. 1 Oggetto Il presente

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all articolo 75 della

Dettagli

PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE Approvato con delibera C.P. n. l5 del 25 marzo 2003 ARTICOLO 1 1. ll presente regolamento disciplina l uso, in orario

Dettagli

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8

Dettagli

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol. Direttiva

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol. Direttiva Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Direttiva sulla trasmissione elettronica dei dati del sistema d informazione HOOGAN agli organizzatori di manifestazioni

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A) pagina 1 di 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A) Titolo: criteri, condizioni e procedure tecnico-amministrative per il conferimento del riconoscimento

Dettagli

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 () Modifica del 18 marzo 2011 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino

Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino ad 03.421 Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino Rapporto del 4 settembre 2003 della Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI MARCIGNAGO Prov. Pavia REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 13.03.2006 INDICE ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Dettagli

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

151.34 Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili

151.34 Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis) del 12 novembre 2003 (Stato 22 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei

Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei Centri di Telefonia Internazionale Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30/06/2006 ART. 1 Oggetto e finalità Il presente regolamento

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge

Dettagli

Il sottoscritto. nato a il. residente in Via/P.zza C.F: Denominazione: con sede nel Comune di: Prov. Via, Piazza C.F. o P.

Il sottoscritto. nato a il. residente in Via/P.zza C.F: Denominazione: con sede nel Comune di: Prov. Via, Piazza C.F. o P. Marca da Bollo da. 14,62 Al Sig. Sindaco del Comune di: Gioi Comando Polizia Municipale Oggetto: Richiesta chiusura strada temporanea per lavori vari. Il sottoscritto nato a il residente in Via/P.zza C.F:

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER) 142.315 del 18 novembre 1992 (Stato 23 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI

COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI SETTORE POLIZIA LOCALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI Ogni volta che viene messo in esercizio un ascensore o un montacarichi non destinati ad un servizio pubblico

Dettagli

Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore

Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) del 27 giugno 2012 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

REGOLAMENTO. PER L UTILIZZO DELLE SALE DI PERTINENZA COMUNALE (SALA Consiliare e SALA Cav. F.Fontana)

REGOLAMENTO. PER L UTILIZZO DELLE SALE DI PERTINENZA COMUNALE (SALA Consiliare e SALA Cav. F.Fontana) C O M U N E D I A Z Z A T E Provincia di Varese REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLE SALE DI PERTINENZA COMUNALE (SALA Consiliare e SALA Cav. F.Fontana) Approvato con delib. C.C. n. 18 del 10.03.2006 Pubblicato

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I. L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno e l attività

Dettagli

Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt.

Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt. 12 e 13 CIRCOLARE n. 7/2013 approvata con delibera del 2 dicembre

Dettagli

COMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO

COMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI TOIRANO Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le procedure di acquisto,

Dettagli

Documenti soggetti a emolumenti

Documenti soggetti a emolumenti Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Circolare UFSC Modalità di pagamento dei

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL Indice ART. 1 (FINALITÀ).......... 2 ART. 2 (INTERVENTI AMMISSIBILI)...... 2 ART. 3 (DESTINATARI)........ 2 ART. 4 (MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)...... 2 ART. 5 (COSTI AMMISSIBILI).........

Dettagli

Istruzioni agli organi d esecuzione del servizio civile sull attestazione del numero di giorni di servizio

Istruzioni agli organi d esecuzione del servizio civile sull attestazione del numero di giorni di servizio Ufficio federale delle assicurazioni sociali Indennità di perdita di guadagno Istruzioni agli organi d esecuzione del servizio civile sull attestazione del numero di giorni di servizio Valide dal 1 o gennaio

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 29 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sull assicurazione malattie Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:

Dettagli

REGOLAMENTO AUTO AZIENDALI

REGOLAMENTO AUTO AZIENDALI REGOLAMENTO AUTO AZIENDALI IL PRESENTE REGOLAMENTO HA LO SCOPO DI DISCIPLINARE L USO, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN DOTAZIONE DELL AGENZIA

Dettagli

COMUNE DI CALDERARA DI RENO Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO DEI LOCALI DI VIA ROMA 12/C A CALDERARA DI RENO

COMUNE DI CALDERARA DI RENO Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO DEI LOCALI DI VIA ROMA 12/C A CALDERARA DI RENO COMUNE DI CALDERARA DI RENO Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO DEI LOCALI DI VIA ROMA 12/C A CALDERARA DI RENO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16

Dettagli

748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo. Prestito Vacanze

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo. Prestito Vacanze 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Repubblica e Cantone 391 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 139 Bellinzona, 20 settembre 49/2013 Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE) del 9 dicembre

Dettagli

Foglio d'instruzioni sulla riduzione delle vacanze / 17

Foglio d'instruzioni sulla riduzione delle vacanze / 17 Foglio d'instruzioni sulla delle vacanze I. Basi legali: II. III. Art. 329b CO Riduzione 1 Se nel corso di un anno di lavoro il lavoratore non è in grado per propria colpa di lavorare complessivamente

Dettagli

I N D I C E. Pag. 2 di 6

I N D I C E. Pag. 2 di 6 Pag. 1 di 6 I N D I C E Articolo 1 - Ambito di applicazione pag. 3 Articolo 2 - Parco Automezzi.. pag. 3 Articolo 3 - Responsabile Parco Automezzi.... pag. 3 Articolo 4 - Referente del Parco Automezzi.....

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 12 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come

Dettagli

NUOVI ELENCHI TELEFONICI AL VIA

NUOVI ELENCHI TELEFONICI AL VIA NUOVI ELENCHI TELEFONICI AL VIA SOMMARIO Il provvedimento del 15 luglio 2004 I diritti dell interessato L entrata a regime Il provvedimento del 15 luglio 2004 Con il provvedimento del 15 luglio 2004 il

Dettagli

Regolamento per i servizi di ristoro all interno degli edifici destinati a sede di uffici provinciali e di istituti e scuole di istruzione secondaria

Regolamento per i servizi di ristoro all interno degli edifici destinati a sede di uffici provinciali e di istituti e scuole di istruzione secondaria 3529,1&,$',%5,1',6, Regolamento per i servizi di ristoro all interno degli edifici destinati a sede di uffici provinciali e di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ,1',&( SDJ Art. 1 Oggetto

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

REGOLAMENTO ECONOMALE PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

REGOLAMENTO ECONOMALE PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI REGOLAMENTO ECONOMALE PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Principi generali Il Centro Servizi VOL.TO al fine di improntare la propria gestione a principi di trasparenza ed economicità, procede all acquisto

Dettagli

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Provincia di Bologna

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Provincia di Bologna COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI LOCALI E SALE COMUNALI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 23/12/2003. Modificato con Deliberazione

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato Modulo n. MEUCF089 Agg. n. 004 Data aggiornamento 13.07.2012 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato Prodotto offerto da UniCredit S.p.A. tramite la rete di Rivenditori di beni o servizi

Dettagli

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via

Dettagli

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) 954.1 del 24 marzo 1995 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

I regolamenti regionali sulle acque del 24 marzo 2006

I regolamenti regionali sulle acque del 24 marzo 2006 I regolamenti regionali sulle acque del 24 marzo 2006 Paolo Casciano Direzione Generale Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile Regione Lombardia Ordine Ingg BG 26/11/2007 - ing. Casciano

Dettagli

741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 1 gennaio

Dettagli

COMUNE DI BIOGGIO DIRETTIVE PER L USO DEL CENTRO SPORTIVO RICREATIVO

COMUNE DI BIOGGIO DIRETTIVE PER L USO DEL CENTRO SPORTIVO RICREATIVO COMUNE DI BIOGGIO DIRETTIVE PER L USO DEL CENTRO SPORTIVO RICREATIVO 1. Premessa I DISPOSIZIONI GENERALI Le presenti direttive disciplinano l utilizzazione delle strutture che fanno parte del Centro Sportivo

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 24 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione vita del 29

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 5 maggio 1999 (Stato 13 febbraio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 31 capoverso 3 e 47 capoverso

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30.6.2010

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30.6.2010 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30.6.2010 Art. 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si

Dettagli

ADOTTA UNA GUGLIA: SCOLPISCI SCHEDA DONATORE IL TUO NOME NELLA STORIA

ADOTTA UNA GUGLIA: SCOLPISCI SCHEDA DONATORE IL TUO NOME NELLA STORIA ADOTTA UNA GUGLIA: SCOLPISCI SCHEDA DONATORE IL TUO NOME NELLA STORIA INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE PRIVACY AI FINI DELLA RACCOLTA DELLE DONAZIONI Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Dettagli

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule Termine di referendum: 8 ottobre 2015 Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Modifica del 19 giugno 2015 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento Allegato II Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si

Dettagli

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In

Dettagli