A FONDAZIONE INSIEME onlus. FAMIGLIA LEGGE REGOLATRICE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

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1 A001031, 1 A FONDAZIONE INSIEME onlus. FAMIGLIA LEGGE REGOLATRICE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Importante sentenza della Corte di cassazione, con cui la I Sezione civile si pronuncia per la prima volta, dopo il vuoto apertosi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2006 (che ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 19, primo comma, delle preleggi), sulla individuazione della legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi di diversa nazionalità che non abbiano stipulato alcuna convenzione, nel regime anteriore alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sulla riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato. Secondo la Corte, allorché le rispettive leggi nazionali dei coniugi siano insuscettibili di un'applicazione cumulativa (come nella specie, stante l'inconciliabilità della legge italiana -della moglie- prevedente la comunione dei beni, quale regime legale, e quella austriaca -del maritostabilente invece, al riguardo, la separazione dei beni), deve applicarsi per analogia la disposizione, dettata in materia di rapporti personali tra coniugi, dell'art. 18 delle preleggi, nel testo risultante a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della parte che stabiliva l'applicazione della legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio (Corte cost., sentenza n. 71 del 1987); pertanto, in applicazione del suddetto criterio, anche i rapporti patrimoniali tra coniugi, al pari di quelli personali, devono intendersi regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio (nel caso all attenzione della Corte, quella italiana, avendo anche il marito successivamente conseguito la cittadinanza italiana). Testo Completo: Sentenza n del 24 gennaio 2007 (Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore M. Bonomo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. RS proponeva con ricorso del 21/6/1993 al Tribunale di Bolzano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con RM nel La convenuta chiedeva, tra l altro, lo scioglimento della comunione in relazione ad un appartamento sito Innsbruck acquistato dal marito nel 1981, il riconoscimento della sua comproprietà sul mene in ragione della metà nonché del 50% delle rendite dell immobile. Lo RS chiedeva invece: a che tali richieste venissero rigettate, in quanto, essendo egli cittadino austriaco, doveva applicarsi il diritto di quel Paese, che prevedeva il regime della separazione dei beni; b che, in via subordinata, nel caso che fosse stato ritenuto applicabile il diritto italiano, il Tribunale escludesse l appartenenza alla comunione dell appartamento di Innsbruck in considerazione della fonte del denaro utilizzato per l acquisto (risparmi propri, donazioni dei propri genitori, redditi professionali dell attività di psicologo esercitata nello stesso appartamento), nonché, in via ancora più subordinata, che la RM fosse condannata a rimborsargli gli importi spesi per l appartamento, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria; c che, sempre in via subordinata, nel caso che fosse stato ritenuto applicabile il diritto italiano, venisse accertato che rientravano nella comunione legale alcuni immobili acquistati dalla moglie a Bolzano e a Monaco, che la comunione fosse sciolta con l assegnazione a lui della metà della proprietà (o del valore dei beni) e la condanna della moglie al pagamento della metà delle

2 A001031; 2 rendite e che, a seguito dello scioglimento della comunione dei beni, la RM fosse condannata a corrispondergli la metà dei depositi di denaro e dei titoli che ella deteneva presso alcuni istituti bancari. Il Tribunale di Bolzano, dopo aver pronunciato, con sentenza non definitiva del 29/4/1994, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra RS e RM, con successiva sentenza n.141 del 26/5/2000, così decideva, per quanto riguarda i suddetti aspetti patrimoniali, in base al diritto italiano, applicato per effetto della presunzione legale di identità con le norme austriache, resasi necessaria dalla mancanza o insufficienza della prova fornita dalla parte sul diritto straniero: 1 accertava e dichiarava che l appartamento di Innsbruck (Austria) rientrava comunque nel regime di comunione dei beni tra le parti, spettando pertanto la metà indivisa a ciascuno dei due coniugi; 2 accertava e dichiarava che alla moglie spettava la metà delle rendite dell appartamento di Innsbruck dal giorno della proposizione della domanda di separazione; 3 accertava e dichiarava che gli appartamenti di Bolzano costituivano beni personali della moglie, ai sensi dell art.179, lett. b, C.C., rigettando qualsiasi domanda del marito in relazione a tali immobili; 4 accertava e dichiarava che il ricavo della vendita della metà dell appartamento di Monaco, competeva esclusivamente alla moglie, col rigetto di qualsiasi domanda del marito, in relazione a tale bene; 5 rigettava la domanda dello RS in relazione alla buonuscita ottenuta dalla RM. RS proponeva appello impugnando la sentenza nel punto in cui aveva ritenuto applicabile il diritto italiano relativo alla comunione legale dei beni, ribadendo che egli sia al momento della celebrazione del matrimonio (1968) sia la momento dell acquisto dell appartamento a Innsbruck (1981) era stato solo cittadino austriaco e che aveva ottenuto la cittadinanza italiana appena nell anno 1984, conservando anche quella austriaca, per cui sarebbe stato applicabile il diritto austriaco che prevede la separazione legale dei beni, con conseguente rigetto di qualsiasi pretesa della moglie in relazione all appartamento di Innsbruck. In subordine, in caso di applicazione del diritto italiano, lo RS riproponeva la domanda che anche gli appartamenti acquistati dalla moglie a Bolzano ed a Monaco di Baviera rientrassero nella comunione legale e, per metà, fossero attribuiti anche a lui. L appellata chiedeva che l appello fosse ritenuto inammissibile ovvero infondato. Con la sentenza del 1/28 febbraio 2002, la Corte d appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, dichiarava che rispetto alle relazioni patrimoniali tra i coniugi era applicabile, in base all art.19 delle preleggi, il diritto materiale austriaco e, quindi, la separazione legale dei beni, con la conseguenza che nessuno di

3 A001031; 3 loro aveva alcun diritto sugli immobili acquistati dall altro durante il matrimonio. La Corte territoriale inoltre rigettava gli altri motivi di appello e compensava integralmente le spese processuali. Avverso la sentenza d appello RM ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. RS ha resistito con controricorso, depositando una memoria illustrativa. Questa Corte, con ordinanza n del 16/7/2005, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell art.19, primo co, delle disposizioni sulla legge in generale, per violazione dell art.3, primo co, e 29, secondo co, Cost. nella parte in cui, per il caso di mancanza di legge nazionale comune ai coniugi, stabiliva che i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio e, sospeso il giudizio, trasmetteva gli atti alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, con sentenza n.254 del4/7/2006, dichiarava l illegittimità costituzionale dell art.19, co. primo, delle disposizioni preliminari al codice civile. A seguito di tale pronuncia, veniva nuovamente fissata l udienza di discussione del ricorso dinanzi a questa Corte. Entrambe le parti presentavano memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE. 1 Con il primo d impugnazione la ricorrente lamenta violazione o falsa interpretazione degli art.18 e 19 disp.prel. C.C., degli art.3 e 29 Cost., degli art.159 e segg. C.C. e degli art.81 e segg. Della legge matrimoniale austriaca (EHEG). Si sostiene, in particolare, che la Corte territoriale: a non aveva esaminato la prospettata eccezione di illegittimità costituzionale dell art.19 delle preleggi, per violazione degli art.3 e 29 Cost., a causa dell irragionevole preferenza per il diritto nazionale del marito rispetto a quello della moglie; b non aveva valutato il comportamento delle parti sotto l aspetto del comportamento univoco tenuto dai coniugi ai sensi del secondo co. dell art.19 preleggi; c non aveva applicato l art.81 della legge matrimoniale austriaca, che avrebbe comportato come conseguenza che l appartamento di Innsbruck faceva parte dei risparmi, residuati al momento dello scioglimento del matrimonio e, come tale, doveva essere suddiviso tra i coniugi. 2 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all art.360 nn.3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell art.18 preleggi, degli art.177 e segg. C.C., dell art.228 della legge n.151/1975, degli art.29 e 30 della legge n.216/1995, degli art.81 e segg. Della legge matrimoniale austriaca (EHEG). Si lamenta, in particolare, difetto di motivazione ed omessa pronuncia in ordine agli acquisti ed utili residuati al momento

4 A001031; 4 dello scioglimento del matrimonio,come previsto dall art.81 della legge matrimoniale austriaca. La sentenza, anche se intervenuta in Italia, che pronuncia sulle conseguenze di carattere economico tra le parti in dipendenza dello scioglimento del matrimonio non può limitarsi all affermazione del regime di separazione dei beni, senza pronunciarsi su quello che è il contenuto della domanda proposta sostanzialmente da ambedue le parti, vale a dire sull esaurimento di tutte le questioni di carattere economico finanziario tra loro pendenti a seguito della dichiarazione di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 3 Il terzo motivo di ricorso esprime una doglianza di difetto di motivazione ed omessa pronuncia in ordine alla richiesta di specifica applicazione dell art.81 della legge matrimoniale austriaca, in relazione ai risparmi matrimoniali residuali. Si sottolinea, in particolare, che la Corte d appello si era limitata a prendere in considerazione l art.1237 del codice civile austriaco (ABGB), senza applicare tutto il diritto austriaco, ivi compresa la legge matrimoniale, che regola il divorzio e le sue conseguenze economico-finanziarie con i rispettivi obblighi tra i coniugi. 4 Il primo motivo del ricorso deve essere accolto nei termini appresso precisati. A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell art.19, primo co., delle preleggi (Corte Cost. 4/7/2006, n.254) il quale stabiliva che i rapporti patrimoniali tra i coniugi erano regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio- è venuto meno il presupposto normativo in base al quale la sentenza impugnata ha applicato il diritto austriaco (legge nazionale dello RS al momento della celebrazione del matrimonio) e, conseguentemente, il redime di separazione dei beni tra i coniugi, che tale diritto prevede in mancanza di apposita convenzione ( 1233e ss. ABGB). Si rende ora necessario accertare nel quadro normativo risultante dalla ricordata pronuncia di incostituzionalità e prescindendosi dalle disposizioni della L.31/3/1995, n.218, sulla riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato (e, in particolare, dell art.30 che regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi di diversa nazionalità), perché il giudizio di primo grado è stato proposto anteriormente all entrata in vigore di tale legge (art.72 legge citata) al quale il regime patrimoniale applicabile alle parti in causa, tenuto conto che esse, unitesi in matrimonio nel 1968, per un primo periodo della vita coniugale hanno avuto diversa cittadinanza (italiana la moglie ed austriaca il marito) e che, in un secondo periodo, dal 1984, anche il marito ha avuto la cittadinanza italiana. Sostiene la ricorrente nella memoria del 20/1/2005 che la legge italiana sarebbe comunque applicabile ai sensi dell ultimo comma dell art.19 delle preleggi, dovendosi ritenere esistente un accordo tacito dei coniugi verso il diritto italiano (per l accettazione della cittadinanza italiana da parte del marito nonché per la fissazione della residenza di quest ultimo e della residenza familiare in Italia).

5 A001031; 5 Al riguardo va rilevato che, nella specie, non ricorrono le condizioni per l applicazione del secondo comma dell art.19, non avendo i coniugi stipulato nessuna convenzione, come rilevato dalla Corte d appello, la quale ha precisato che il loro semplice silenzio, dopo che il marito aveva acquisito nel 1984 la cittadinanza italiana, non poteva essere valutato come dichiarazione di volontà di preferire la comunione dei beni italiana alla legge nazionale del marito (austriaca). Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non vi è stata, quindi, un omessa valutazione del comportamento delle parti, preso invece in considerazione dalla Corte territoriale, ma non ritenuto idoneo ad integrare un accordo, espresso o tacito, diretto a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi. Osserva il Collegio che la sopravvenuta mancanza di una specifica norma che consenta l individuazione del regime patrimoniale applicabile si coniugi RS RM, di diversa nazionalità per il periodo , impone anzitutto di verificare se le rispettive leggi nazionali dei coniugi sono suscettibili di un applicazione cumulativa. Nella specie deve escludersi, però, tale eventualità, atteso che mentre la legge italiana prevede la comunione dei beni, quale regime legale, quella austriaca, come si è visto, prevede invece la separazione dei beni e che questi due regimi sono tra loro inconciliabili. In questa situazione, la soluzione del problema deve essere ricercata nell art.12 delle preleggi, secondo cui se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell ordinamento giuridico dello Stato. Nella specie, per individuare la legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, può farsi utile riferimento alle disposizioni che regolano l analoga materia dei rapporti personali tra coniugi. L analogia tra le due materie deriva dal fatto che entrambe riguardano i rapporti tra i coniugi, pur se visti sotto diverse prospettive, e trova una conferma nella legge del 31/5/1995 n.218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (inapplicabile al caso in esame per le ragioni già esposte), che all art.30, primo co., ha espressamente stabilito che i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali (salvo diversa convenzione). Ora, in base all art.18 delle preleggi nel testo risultante a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della parte in cui stabiliva l applicazione della legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio (Cort.Cost. 5/3/1987 n.71)- i rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall ultima legge nazionale che sia stata comune durante il matrimonio. Nella specie, l ultima legge comune ai coniugi durante il matrimonio è la legge italiana, essendo la RM cittadina italiana sin dall epoca della celebrazione del matrimonio ed avendo lo RS ottenuto la cittadinanza italiana nel 1984, sicché, in applicazione del suddetto criterio anche ai rapporti patrimoniali tra i coniugi,

6 A001031; 6 deve ritenersi che tali rapporti siano regolati dalla legge italiana. 5 L accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l assorbimento degli altri. 6 La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d appello di Trento, la quale la riesaminerà facendo applicazione della legge italiana. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese processuali. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d appello di Trento, anche per le spese. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2006.

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