I DIRITTI DELLE DONNE NELLA NUOVA U.E. ALLARGATA: UN INTRODUZIONE

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1 Ente accreditato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la formazione professionale Servizio di promozione europea della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Punto della Rete informativa per l orientamento Friuli Venezia Giulia Associazione non profit iscritta nel Registro Immigrazione del Dipartimento degli Affari Sociali. Iscrizione alla sezione prima dell Albo regionale FVG delle Associazioni e degli Enti per l immigrazione Ente di formazione accreditato dal M.I.U.R.,Direzione generale per la formazione e l aggiornamento del personale della scuola Ente legittimato ad agire in giudizio per conto delle vittime della discriminazione razziale ex DLvo 215/03 I DIRITTI DELLE DONNE NELLA NUOVA U.E. ALLARGATA: UN INTRODUZIONE Walter De Liva e Orsolina Valeri Udine, 7 settembre 2007 Premessa L Unione Europea, cha attualmente conta di 25 Stati, si aprirà nei prossimi anni ulteriormente verso Est. Entreranno a farne nuovi paesi. In tale contesto, quali sono i possibili cambiamenti concreti per l affermazione dei diritti della donna nell Europa allargata? L incontro di oggi si inserisce come momento introduttivo di un percorso finalizzato alla realizzazione di un programma che avrà lo scopo di informare e sensibilizzare le donne in merito al tema Donne, politica e istituzioni prendendo in considerazione vari temi, tra cui I diritti delle donne nella nuova U.E. allargata. Se obiettivo dei diversi incontri è quello di avvicinare e di interessare alla politica le donne indipendentemente dall età, dal titolo di studio e dal fatto che svolgano o meno un attività lavorativa, quello del nostro laboratorio è diffondere informazioni e conoscenze inerenti alla tematica posta. Infatti i diritti delle donne costituiscono parte integrante ed inalienabile di quei diritti universali in cui si riconoscono le moderne società democratiche (le politiche comunitarie) perché volte alla promozione della parità tra donna e uomo. La politica e la rappresentanza istituzionale sono state fra i settori in cui più difficile è stato per le donne conquistare posizioni significative. L Unione Europea ha contribuito e contribuisce al

2 miglioramento di tale situazione, scegliendo di creare all interno dell Unione una condizione di parità per i due sessi; principio che è stato sancito dal Trattato di Amsterdam (maggio 1999). Data l ampiezza dell argomento, l incontro non ha la pretesa di essere esaustivo, ma di poter avviare la discussione ed il confronto per informare le donne a dare vita ad una politica partecipativa attraverso la presa in considerazione delle seguenti tematiche: I. la legislazione: gli articoli del trattato della CE per la parità dei diritti tra donne e uomini; II. i diritti: dal Trattato di Roma1957 al 2007 Anno europeo delle pari opportunità per tutti verso una società più giusta; III. Strategia di Lisbona I LA LEGISLAZIONE GLI ARTICOLI DEL TRATTATO DELLA CE PER LA PARITA DEI DIRITTI TRA DONNE E UOMINI L uguaglianza tra le donne e gli uomini è uno dei principi fondamentali dell Unione Europea. Il punto di partenza della legislazione europea, relativa alla parità tra donne e uomini è stato di ordine economico: infatti il Trattato di Roma (1957, nascita della CEE) contiene un articolo che fa riferimento alla parità di trattamento tra donne e uomini. L articolo si riferisce al diritto della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile impegnati nello stesso lavoro o un lavoro di uguale importanza e valore. Tali disposizioni sono state rese applicabili in tutti gli Stati membri da parte della Corte di giustizia europea. La stessa Corte ha inoltre stabilito che l eliminazione delle discriminazioni basate sul sesso è un diritto fondamentale che rientra tra i principi generali delle politiche comunitarie. Vari sono oggi gli articoli del Trattato della Comunità Europea (Trattato di Amsterdam ) che discutono direttamente il tema della parità tra donne e uomini. In particolare alcuni citano: art. 2 - promuovere la parità tra uomini e donne è un compito specifico della Comunità che deve attuare politiche comuni atte a favorire le pari opportunità; 1 Firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1 maggio 1999 si impegna a promuovere un più alto livello di occupazione e ad una maggior impronta nel mantenimento della pace. Con Trattato di Amsterdam si giungerà alla stesura di una versione consolidata del Trattato di Maastricth (1993), in cui si afferma la parità di retribuzione tra uomo e donna, e del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

3 art. 3 - la Comunità ha l obbligo di eliminare le ineguaglianze e di promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le politiche comunitarie. Questo significa che la parità tra uomini e donne è elemento costitutivo all interno di tutte le azioni e le iniziative dell Unione Europea. L impegno è dunque globale. art.13 consente di combattere la discriminazione basata sesso, orientamento sessuale, religione, razza, età e disabilità in tutte le politiche comunitarie (1997). A sostegno di tale articolo, le attività che avranno luogo nel 2007 Anno europeo della pari opportunità per tutti. Verso una società più giusta si focalizzeranno sulle discriminazioni che certi individui soffrono a causa della loro razza o etnia, credo religioso, età, sesso, orientamento sessuale o disabilità. art garantisce il diritto fondamentale alla parità di retribuzione. Negli Stati membri è direttamente applicabile e può essere fatto valere da ogni singola persona nei tribunali nazionali. II I DIRITTI DAL TRATTATO DI ROMA 1957 AL 2007 ANNO EUROPEO DELLE PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI. VERSO UNA SOCIETÀ PIÙ GIUSTA Cinquant anni di legislazione e di iniziative europee hanno fatto molto per l emancipazione, l indipendenza economica e l uguale partecipazione politica delle donne in Europa.. A fianco alla parità tra uomini e donne, esplicitata all interno dei vari articoli del trattato della CE, la stessa CE ha attuato, nel corso degli anni, una serie di diritti che interessano principalmente l occupazione e la sicurezza sociale, relativamente a chi lavora ed ha figli. A partire dal Trattato di Roma (1957), di cui al punto I, le particolari direttive in seguito adottate risultano essersi sviluppate attraverso i diritti esplicitati nei seguenti periodi:

4 ANNI Gli Stati membri, nella riunione del Consiglio europeo, affermano di voler attribuire la stessa importanza data al progressivo sviluppo dell unione economica alla integrazione sociale.. Il programma di azione sociale della Comunità contempla le prime due direttive in merito alla legislazione relativa alla parità tra donne e uomini. Diritti legati all occupazione ed in particolare: 1. la parità di retribuzione, 2. la parità di trattamento sul posto di lavoro. Tali direttive vengono così a stabilire il principio della parità di retribuzione per uguale lavoro o lavoro di eguale importanza e valore. Si riconferma così quanto già esplicitato nell articolo del Trattato di Roma in merito alla parità di trattamento tra donne e uomini (vedi punto I) Il Consiglio europeo in merito all attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne emana una direttiva che riguarda l accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro. ANNI Le direttive in questi anni interessano la sicurezza sociale e professionale. In particolare: 1. i datori di lavoro, all atto dell assunzione, non devono discriminare tra uomini e donne; 2. nell accesso alla formazione e nelle condizioni di lavoro non è concesso alcun atteggiamento di discriminazione. La prima sancisce che le offerte di lavoro rivolte alle persone appartenenti ad un solo sesso violano il diritto comunitario; la seconda la parità di condizioni sia nella formazione che sul lavoro. In merito alla parità tra uomo e donna, gli Stati membri devono istituire enti autonomi al fine di migliorare l applicabilità di tale parità. In questi anni vengono inoltre attuati i primi programmi d azione sulla parità di trattamento tra donne e uomini e nasce il Comitato Consultivo per le pari opportunità a sostegno di azioni positive nei

5 confronti delle donne. Tale Comitato segue la Commissione Europea nelle sue decisioni e azioni in merito all uguaglianza. ANNI Per migliorare le condizioni di lavoro delle donne, si giunge alla realizzazione di un atto inerente alla salute e alla sicurezza sul lavoro delle lavoratrici in gravidanza, puerpere o in periodo di allattamento. All interno di tale atto viene anche stabilito il diritto per legge ad un congedo per maternità retribuito ( almeno 14 settimane) Viene adottata la direttiva sul congedo parentale al fine di far sì che gli uomini assumano eguali responsabilità familiari. Va rilevato che, nonostante la direttiva, gli uomini continuano ad usufruirne poco.le possibili motivazioni possono essere: a) culturali, legate a ruoli stereotipati nella famiglia, nella società e sul lavoro; b) economiche, alla donna vengono affidati lavori meno importanti o meno pagati, part time. I congedi parentali possono e devono invece essere utilizzati per permettere una più equa divisione dei compiti all interno della famiglia, per permettere sia alle donne che agli uomini la propria realizzazione sul lavoro e nella vita privata. Ad oggi, tra gli Stati membri che hanno adottato tale direttiva, in Italia pochi sono gli uomini che ne hanno usufruito Il Trattato di Amsterdam firmato da 15 Stati membri della CE rappresenta un significativo passo avanti nel riconoscimento dei diritti della donna (vedi articoli riportati al punto I sulla legislazione in materia). Modernizza e rafforza la direttiva degli anni 70 poiché: a. promuove la parità tra uomini e donne in quanto missione della Comunità; b. impegna gli Stati membri a combattere le discriminazioni fondate sul sesso; c. amplia in merito alla parità di retribuzione di uomini e donne per uno stesso lavoro, stabilendo tale parità anche per un lavoro di pari valore. Uno degli impegni promossi dal Trattato è rivolto anche a promuovere un più alto livello occupazionale Viene approvato il Protocollo facoltativo della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. E lo strumento che ha allineato la

6 Convenzione ai principali testi internazionali in materia di diritti umani, e di possibilità di ricorso in caso essi siano violati. Il Protocollo infatti definisce due diverse procedure di intervento: 1. una procedura di denuncia, utilizzabile sia da singole donne che da gruppi di donne per denunciare al Comitato Cedaw 2 tutte le forme di discriminazione contro le donne e i casi di violazione delle norme stabilite dalla Convenzione. 2. una procedura d'indagine, che conferisce al Comitato CEDAW, presso l ONU, il potere di condurre indagini sui casi di violazioni gravi o sistematiche dei diritti umani delle donne nei paesi che hanno sottoscritto il Protocollo facoltativo. Il Protocollo facoltativo CEDAW è stato adottato dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 ed è entrato in vigore nel dicembre del ANNI Quanto fino ad ora enunciato in merito alla direttiva per il riconoscimento delle parità tra donne e uomini ha trovato poi un ulteriore riconoscimento e conferma: 1) nella Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea (Trattato di Nizza 2000) art. 21 non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità Europea e del trattato sull'unione europea. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi art.23 parità tra uomini e donne La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato 2 Presso l ONU esiste il Comitato Cedaw, al quale possono rivolgersi tutte le donne vittime di violenze e discriminazioni, quando nel proprio paese non siano accessibili direttive in materia.

7 2) Nel percorso strategico ideato per combattere la disparità tra gli uomini e le donne a casa e sul lavoro pubblicato il 1 marzo 2006 dalla Commissione europea. Esso individua sei settori di intervento prioritari per le politiche in merito alla parità tra uomini e donne per il periodo : realizzare un uguale indipendenza economica tra uomini e donne; migliorare la conciliazione tra vita lavorativa, privata e familiare; promuovere l uguale partecipazione di uomini e donne nei luoghi decisionali; combattere la violenza basata su ragioni di sesso e la tratta di esseri umani; eliminare gli stereotipi di genere presenti nella società; promuovere l uguaglianza di genere al di fuori dell Unione europea. 3) Nell aver dato il benvenuto, il 1 giugno 2006, da parte della Commissione europea alla decisione del Consiglio e del Parlamento europeo di designare il 2007 Anno europeo delle paro opportunità per tutti. Verso una società più giusta. Ciò è avvenuto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Il provvedimento opera un riordino delle disposizioni volte a combattere le descriminazioni e ad attuare pienamente ed effettivamente il principio di uguaglianza. Il Codice, composto di 58 articoli, si divide in quattro libri. Il primo contiene disposizioni generali per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna. Nei libri successivi trovano spazio le disposizioni volte alla promozione delle pari opportunità nei rapporti etico-sociali, nei rapporti economici e nei rapporti civili e politici. III LA STRATEGIA DI LISBONA La legislazione europea e nazionale non sono tuttavia gli unici modi per una efficace e valida applicazione delle norme comunitarie. Tra gli strumenti politici comuni in tema di parità tra uomini e donne nell accesso all occupazione e nelle condizioni di lavoro si evidenzia la Strategia di Lisbona.

8 Infatti nella Strategia di Lisbona (2000) si è dato ampio spazio alle politiche di integrazione delle donne nel mondo del lavoro, ritenendo che la loro presenza sia un elemento essenziale per fare dell Europa l economia più competitiva e dinamica del mondo entro il Nel 2005, il Consiglio europeo ha deciso un rilancio della Strategia di Lisbona aggiornando le modalità attuative, coinvolgendo più direttamente la Commissione europea e i Paesi membri nel perseguire l obiettivo. Va comunque sottolineato che nella Strategia di Lisbona la promozione della parità tra uomini e donne sia considerata una degli aspetti essenziali per far fronte alle sfide della globalizzazione, in termini di occupazione e crescita sostenibile. Dunque per realizzare gli obiettivi di Lisbona sull occupazione è necessario intensificare gli sforzi nella lotta contro la discriminazione e trovare strumenti che favoriscano un migliore equilibrio tra attività professionale e vita familiare e privata sia per gli uomini che per le donne. Il ruolo delle donne è ancora più importante se si considera l importanza che l Unione Europea sta cercando di dare alla Strategia di Lisbona. Un pensiero conclusivo In base a quanto sopra esposto sul tema oggetto del nostro incontro, si può affermare che per questioni di uguaglianza tra donne e uomini, l Unione Europea ha assunto un ruolo leader a livello internazionale. Nonostante questo, persistono ancora enormi differenze tra uomini e donne in termini di tasso di occupazione, disoccupazione, salario, carriera, che dimostrano che il mercato del lavoro e la società non si sono ancora adattati completamente a queste nuove condizioni.. Segno questo che per passare da un ottica di pari opportunità alla parità di fatto resta ancora molto da fare.

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