MANUALE PER IL PAGAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

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1 Res pons abil e MANUALE PER IL PAGAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (Ultima revisione gennaio 2012)

2 Manuale per il pagamento dell Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) SUL SITO COMUNALE UTILIZZANDO UN APPOSITO PROGRAMMA INFORMATICO, TUTTI I CONTRIBUENTI E IN ASSOLUTA AUTONOMIA, POSSONO EFFETTUARE IL CALCOLO DELL IMPOSTA DA VERSARE. L ICI è l Imposta Comunale sugli Immobili istituita e disciplinata dal D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO Sono tenuti al pagamento dell ICI le persone fisiche e le persone giuridiche, che siano: 1) proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili); 2) titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie; 3) locatari in caso di locazione finanziaria (contratti di leasing); 4) concessionari nel caso di concessione di area demaniale. Dal 2008 i proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale di categoria da A2 a A9 (ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9) e di una sola pertinenza della stessa, NON devono pagare l ICI, sempre che la destinazione come abitazione principale sia stata mantenuta per tutto l anno. Per abitazione principale si intende l abitazione dove il proprietario dimora abitualmente e nella quale abbia fissato la residenza anagrafica. Dalla data di iscrizione o cancellazione anagrafica decorrono o decadono i termini per il riconoscimento dei benefici per l abitazione principale. A CHI EFFETUARE IL PAGAMENTO L ICI deve essere versata al Comune nel quale è situato l immobile, per ciascun anno solare, proporzionalmente ai mesi di possesso (per periodi superiori a 14 giorni viene calcolato un mese intero). Il versamento può essere effettuato: - con il bollettino postale sul conto corrente n intestato a Comune di Peschiera Borromeo Servizio Tesoreria ICI. - con il modello F24 a favore del Comune di Peschiera Borromeo codice G488 indicando i relativi codici di versamento (fabbricati, terreni, abitazione principale, ecc.). La ricevuta del pagamento deve essere conservata per eventuali controlli. ATTENZIONE: L importo del versamento ICI dovuto va arrotondato per eccesso o per difetto all Euro (Es.: 100,49 arrotondato = 100,00; oppure 100,50 arrotondato = 101,00). Se l imposta totale annua è inferiore a 12,00 euro il versamento non è dovuto. COME CALCOLARE L IMPOSTA Per calcolare l importo dell ICI occorre determinare innanzitutto la base imponibile di ciascun immobile come segue; FABBRICATI = rendita catastale rivalutata del 5% e ulteriormente moltiplicata per il coefficiente di rivalutazione pari a: 100 per i fabbricati della categoria catastale A e C (con esclusione delle cat. A/10 e C/1); 140 per i fabbricati della categoria catastale B; 50 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D; 34 per i fabbricati della categoria catastale C/1. La rendita catastale è rilevabile dal rogito di acquisto oppure può essere chiesta la visura all Agenzia del Territorio (via Manin 29 Milano) o all Ufficio Catasto del Comune di Peschiera Borromeo. TERRENI AGRICOLI = reddito dominicale, risultante a catasto al 1 gennaio dell anno di riferimento, rivalutato del 25% e ulteriormente moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione pari a 75. VALORE AREE FABBRICABILI = Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, Pag. 1 -

3 all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune in base all art. 59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 446 del 1997, al fine di ridurre l insorgenza di contenzioso può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili. Determinata la base imponibile è necessario individuare l aliquota corretta da utilizzare per il calcolo dell imposta. Le aliquote di riferimento per il 2011 sono: - IMMOBILI AD USO ABITATIVO UTILIZZATI DAL PROPRIETARIO COME ABITAZIONE PRINCIPALE (dove il contribuente ha la residenza anagrafica): 1. categoria catastale da A2 a A7 (e una sola pertinenza) ESENTE 2. categoria catastale A1, A8 e A9 (e una sola pertinenza) 5.50 Per mille - IMMOBILI AD USO ABITATIVO, NON LOCATI, POSSEDUTI DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL ESTERO - IMMOBILI AD USO ABITATIVO DATI IN LOCAZIONE, CON CONTRATTO REGISTRATO, STIPULATO AI SENSI DELL ART. 2, COMMA 3, LEGGE 431/98, A SOGGETTO CHE LA UTILIZZA COME ABITAZIONE PRINCIPALE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO DATI IN LOCAZIONE, CON CONTRATTO REGISTRATO, A SOGGETTO CHE LA UTILIZZA COME ABITAZIONE PRINCIPALE NON RIENTRANTE NEL CASO PRECEDENTE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON COMPRESI NELLE CATEGORIE PRECEDENTI (ad es. case non locate, locate a non residenti, foresterie, uso gratuito, in comodato, a disposizione, abitazioni in cui il proprietario che vi abita non ha ancora chiesto la residenza o l ha trasferita altrove, ecc.) - TERRENI, AREE FABBRICABILI, FABBRICATI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE 5.50 Per mille 5.50 Per mille 6,25 Per mille 7.00 Per mille 6.25 Per mille PER LA SOLA ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 e A9, in cui il soggetto proprietario o titolare di altro diritto reale sull immobile vi ha fissato la residenza con iscrizione anagrafica, è prevista la detrazione di imposta (su base annua) di 103,29. La stessa detrazione è riconosciuta per l unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di altro diritto reale sull immobile di cittadini italiani residenti all estero e iscritti all A.I.R.E. a condizione che non risultino locate. Nel caso di più proprietari residenti la detrazione è da suddividersi in parti uguali tra gli stessi, indipendentemente dalla quota di proprietà e/o di possesso. PERTINENZE (box o cantina) Ad una sola pertinenza degli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9, distintamente censita in catasto, è possibile applicare l aliquota dell abitazione principale (5,5 per mille) quando: 1. è di fatto utilizzata a servizio dell abitazione principale; 2. rientra nella categoria catastale C2 (cantina) o C6 (box); Per i contribuenti in possesso di una sola pertinenza (box o cantina) dell abitazione principale, l agevolazione è attribuita d ufficio. Coloro che possiedono più di una pertinenza sono tenuti ad effettuare apposita dichiarazione, ai fini del riconoscimento dell agevolazione, utilizzando il modulo disponibile presso l Ufficio Tributi del Comune e reperibile anche sul sito specificando l unità pertinenziale che è a servizio dell abitazione principale. SCADENZE E MODALITA DI PAGAMENTO L imposta deve essere versata in due rate o in unico versamento come segue: in due rate: 1. il 50% a titolo di acconto entro il 16 giugno; 2. il restante 50% a titolo di saldo entro il 16 dicembre. in unico versamento: l intero importo entro il 16 giugno. Pag. 2 -

4 Alle sole persone fisiche residenti all estero, iscritte all A.I.R.E., è consentito effettuare un unico versamento (a titolo di acconto e saldo) entro il 16 dicembre pagando, oltre all imposta dovuta, gli interessi nella misura del 3% annua sull intero importo. Il versamento può essere effettuato: - con il bollettino postale sul conto corrente n intestato a Comune di Peschiera Borromeo Servizio Tesoreria ICI. - con il modello F24 a favore del Comune di Peschiera Borromeo codice G488 indicando i relativi codici di versamento (fabbricati, terreni, abitazione principale, ecc.) reperibili sul sito dell Agenzia delle Entrate. La ricevuta del pagamento deve essere conservata per eventuali controlli. ATTENZIONE: L importo complessivo del versamento ICI dovuto va arrotondato per eccesso o per difetto all Euro (Es.: 100,49 arrotondato = 100,00; oppure 100,50 arrotondato = 101,00). Se l imposta totale annua è inferiore a 12,00 euro il versamento non è dovuto. RITARDATO PAGAMENTO (RAVVEDIMENTO OPEROSO) La legge consente a chi versa in ritardo rispetto alle scadenze prestabilite di regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell istituto del ravvedimento operoso (Art. 13 del Dlgs. 472/97) pagando spontaneamente l imposta dovuta, gli interessi calcolati sull imposta al tasso legale, con maturazione giorno per giorno per tutti i giorni di ritardo e una sanzione ridotta rispetto a quella originaria. In tale caso la sanzione originaria del 30% viene ridotta a: 1/10 del minimo (1/10 del 30% = 3 %) se il versamento (imposta, sanzioni e interessi) è effettuato entro 30 giorni rispetto alla scadenza; 1/8 del minimo (1/8 del 30% = 3,75 %) se il versamento è effettuato, dopo il 30 giorno ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall omissione o dall errore Per calcolare gli interessi e le sanzioni da applicare a seguito di pagamento spontaneo da parte del contribuente, la procedura da seguire è la seguente: RATE ACCONTO (scadenza 16 giugno) SALDO (scadenza 16 dicembre) PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO PAGAMENTO NEI PAGAMENTO PAGAMENTO 14 GIORNI DAL 15 AL 30 GIORNO OLTRE il 30 GIORNO IMPOSTA NON VERSATA INTERESSI AL TASSO LEGALE (1) SANZIONE: 0,2% (PER OGNI GIORNO DI RITARDO) (2) CALCOLATA SULL IMPOSTA NON VERSATA IMPOSTA NON VERSATA INTERESSI AL TASSO LEGALE (1) SANZIONE: 3% CALCOLATA SULL IMPOSTA NON VERSATA (1) tasso legale dal 1 gennaio 2011 = 1,5 % tasso legale dal 1 gennaio 2012 = 2,5 % (2) giorni ritardo IMPOSTA NON VERSATA INTERESSI AL TASSO LEGALE (1) SANZIONE: 3,75% CALCOLATA SULL IMPOSTA NON VERSATA Sanzione 0,2 % 0,4 % 0,6 % 0,8 % 1 % 1,2 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 2 % 2,2 % 2,4 % 2,6 % 2,8 % 3 % MODALITA DI CALCOLO DEGLI INTERESSI IMPOSTA DOVUTA x TASSO INTERESSE x GIORNI DI RITARDO sanzioni pagamento nei 14 giorni IMPOSTA DOVUTA x PERCENTUALE (2) 100 MODALITA DI CALCOLO DELLA SANZIONE sanzioni pagamento dal 15 al 30 giorno IMPOSTA DOVUTA x sanzioni pagamento oltre il 30 giorno IMPOSTA DOVUTA x 3, Pag. 3 -

5 L IMPORTO DA VERSARE E PARI ALLA SOMMA DEGLI IMPORTI RISULTANTI DA: IMPOSTAINTERESSISANZIONE e va arrotondato per eccesso o per difetto all euro come indicato in precedenza. Il pagamento delle somme per i ravvedimenti operosi deve essere effettuato sul conto corrente postale numero intestato a COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO I.C.I. VIOLAZIONI SERVIZIO TESORERIA specificando la causale RAVV. OP. anno. Qualora il contribuente non si avvale del ravvedimento operoso, per gli importi non versati, versati parzialmente o in ritardo, l Ufficio in sede di accertamento, provvede al recupero dell imposta, degli interessi e della sanzione originaria pari al 30% dell imposta dovuta. RIDUZIONI I fabbricati inagibili e inabitabili, di fatto non utilizzabili, hanno diritto alla riduzione del 50% dell imposta per il solo periodo dell anno in cui sussistono dette condizioni. Per ottenere la riduzione il contribuente deve presentare all Ufficio Tributi una perizia, da allegare alla dichiarazione ICI, sottoscritta da un tecnico abilitato, dalla quale risulti lo stato di inagibilità o inabitabilità dell immobile con indicazione del periodo. É facoltà dell Ufficio Tributi verificare sul posto le condizioni di inagibilità/inabitabilità. DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE A partire dall anno 2008, la dichiarazione ai fini dell imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell imposta dovuta attengono a riduzioni d imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale resa possibile con la semplificazione prevista dall art. 37, comma 53, del D.L. 04/07/2006, n La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall art. 3-bis del D.Lgs. 18/12/1997, n. 463 (relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI) utilizzato dai notai per effettuare, con procedure telematiche, tutti gli atti di compravendita, cessione ed altro, relativi ai diritti sugli immobili tra cui la voltura catastale). Per i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione ICI si fa rinvio alle istruzioni di compilazione del modello di dichiarazione dell imposta comunale sugli immobili approvato con apposito Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze in data 12/05/2009 (prot ) sulle quali sono indicati anche i termini e le modalità di presentazione. I moduli di dichiarazione e le istruzioni di compilazione, sono disponibili presso l Ufficio Tributi e sul sito comunale ( oltre che sul sito del Ministero delle Finanze ( - fiscalità locale). ESENZIONI Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni: dal 2008 gli immobili, di categoria catastale da A2 a A7, adibiti ad abitazione principale e una sola pertinenza della stessa. Per abitazione principale si intende l abitazione dove il proprietario dimora abitualmente e nella quale vi abbia fissato la residenza anagrafica. Dalla data di iscrizione o cancellazione anagrafica decorrono o decadono i termini per il riconoscimento dei benefici per l abitazione principale. gli immobili destinati all'uso istituzionale dello Stato, degli enti locali, delle comunità montane, di consorzi tra i precedenti enti, delle Asl, delle istituzioni sanitarie pubbliche, delle camere di commercio; fabbricati "a destinazione particolare" classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (E/1: stazioni per servizio di trasporto; E/2: ponti comunali e provinciali a pedaggio; E/3: costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; E/4:recinti chiusi per mercati o posteggi bestiame; E/5: fortificazioni; E/6: fari, semafori, torri per orologi pubblici; E/7: fabbricati per l'esercizio pubblico dei culti; E/8: cimiteri, esclusi colombari, sepolcri e tombe di famiglia; E/9: altri edifici a destinazione particolare); Pag. 4 -

6 fabbricati con destinazione ad usi culturali, aperti al pubblico (musei, biblioteche, archivi); fabbricati destinati all'esercizio del culto e fabbricati di proprietà della Santa Sede; fabbricati di Stati esteri e di organizzazioni internazionali esenti in base ad accordi internazionali; fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, recuperati per attività assistenziali a favore di handicappati, nel periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività; i terreni agricoli ricadenti in aree montane o colline; gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. SANZIONI AMMINISTRATIVE Ai sensi dell art. 14 del D.Lgs. n. 504 del 1992, si applica la sanzione amministrativa: 1. dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51, in caso di mancata presentazione della dichiarazione/denuncia. La sanzione è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga il tributo, se dovuto, e la sanzione; 2. dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, se la dichiarazione è infedele. La sanzione è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga il tributo, se dovuto, e la sanzione; 3. da 51 a 258 euro se l omissione o l errore attengono ad elementi non incidenti sull ammontare dell imposta e per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele; Ai sensi dell art. 13 e 15 del D.Lgs. n. 471 del 1997, si applica la sanzione amministrativa: 4. pari al 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo, rispetto le scadenze; 5. da 103 a 516 euro nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l identificazione del soggetto che li esegue e per l imputazione della somma versata. Comune di PESCHIERA BORROMEO Ufficio Tributi - Palazzo Municipale via XXV Aprile 1 (1 piano) Orari ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì 8,30 13 (tranne l ultimo giorno del mese in cui l orario è 8,30 11) Telefono fax posta elettronica: tributi@comune.peschieraborromeo.mi.it Pag. 5 -

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