T.A.R. Roma (Lo studio odontoiatrico non sempre necessita di autorizzazione sanitaria)

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1 T.A.R. Roma (Lo studio odontoiatrico non sempre necessita di autorizzazione sanitaria) L attività di odontoiatra svolta in regime privatistico non necessita di alcuna autorizzazione sanitaria se è espletata senza procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. La tesi sostenuta dalla Regione Lazio, che ha negato il rinnovo dell autorizzazione ad una associazione di volontariato che gestisce un ambulatorio odontoiatrico che prestaassistenza gratuita alle persone prive di adeguati mezzi economici, secondo cui la normativa di settore sottoporrebbe ad autorizzazione dell'autorità preposta l'apertura di qualsiasi struttura odontoiatrica, non trova infatti conferma nelle disposizioni di legge statale e regionale. Le stesse, infatti, la prevedono soltanto in presenza di ulteriori condizioni di fatto, rappresentate in particolare dalla previsione che l'attività medica comporti un rischio per la sicurezza del paziente. [Avv. Ennio Grassini T.A.R. Lazio Roma, Sentenza del 29/07/2015 N /2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9431 del 2014, proposto da: S.V. - Associazione di Volontariato Onlus, rappresentata e difesa dagli avv.ti A.M. e M.C., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Omissis contro Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. R.B., con domicilio eletto presso la sede della Avvocatura della Regione in Roma, Via Omissis

2 Presidente Regione Lazio Commissario ad acta per l Attuazione del Piano di Rientro, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Asl Rm/E; per l'annullamento - della nota prot. n , notificata il 21 maggio 2014 con la quale la Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Area Autorizzazione Accreditamento - Completamento adempimenti legge 12/2011, ha diffidato l associazione ricorrente dal proseguire l attività odontoiatrica svolta presso l ambulatorio odontoiatrico; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Presidente della Regione Lazio - Commissario ad acta per l Attuazione del Piano di Rientro; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2015 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe l associazione ricorrente impugna la nota prot. n notificata in data 21 maggio 2014 con la quale la Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Area Autorizzazione Accreditamento, nelle more della adozione del provvedimento di diniego e di decadenza ha diffidato la stessa associazione dal proseguire l attività odontoiatrica nel presidio di Roma, via Omissis L associazione ricorrente svolge attività di volontariato finalizzato a fornire assistenza e solidarietà affrontando situazioni di bisogno individuale e collettivo dei più diseredati, afflitti da fame, da problemi di salute. Da emarginazione sociale. A tale scopo l Associazione interviene con aiuti economici ovvero utilizzando e gestendo apposite strutture socio-sanitarie e quant altro venga considerato utile e possibile secondo i bisogni e le circostanze che via via si verificano.

3 Nell ambito della propria attività statutaria, la ricorrente gestisce sin dal 2003 un ambulatorio odontoiatrico sito in Roma, viaomissis; tale ambulatorio si occupa di prestare cure ed assistenza odontoiatrica in via gratuita alle persone bisognose e prive di adeguati mezzi economici senza procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità. L associazione ricorrente è titolare della autorizzazione sanitaria per l esercizio dell attività odontoiatrica rilasciata dal Sindaco del Comune di Roma con provvedimento del 27 novembre Con nota raccomandata A/R del 24 giugno 2007, la ricorrente presentava alla Regione Lazio domanda di conferma della autorizzazione all esercizio di struttura sanitaria in conformità a quanto previsto dal Regolamento regionale n. 2/2007, allegando tutta la documentazione idonea. Detta domanda è rimasta priva di riscontro atteso che mai la Regione Lazio ha adottato alcun provvedimento in merito. Successivamente, con nota raccomandata A/R del 31 gennaio 2013, la ricorrente, in considerazione del Decreto del Commissario ad acta n. 38/2012, chiedeva una nuova conferma dell autorizzazione sanitaria, allegando tutta la relativa documentazione e rappresentando che non si era potuto adempiere alla effettuazione della preregistrazione al Sistema SAS per problemi di connessione informatica dello stesso, ma che si provvederà comunque nel prosieguo, previ contatti con gli uffici regionali. Con successiva istanza del 20 aprile 2013, acquisita dalla Regione Lazio con prot. n del 20 giugno 2013, la ricorrente trasmetteva alla Regione Lazio alcuni documenti aggiornati e rappresentava nuovamente che non era stato possibile procedere all inserimento nella piattaforma telematica SAS dell istanza del 31 gennaio 2013 e della relativa documentazione a causa di problemi di connessione informatica al sito gestito dalla Regione nel periodo in cui era consentito l accesso e che comunque erano in corso dei contatti con i funzionari regionali per provvedere a detto inserimento. Con nota prot. n del 12 febbraio 2014, tuttavia, la Regione Lazio rappresentava che la ricorrente non poteva procedere all invio della documentazione prevista attraverso la piattaforma SASS essendo asseritamente scaduti i termini previsti, che l Amministrazione non poteva avviare né concludere il procedimento amministrativo di conferma dell autorizzazione per la mancata registrazione della struttura e l invio della documentazione prevista mediante piattaforma informatica SASS e quindi comunicava l avvio del procedimento volto al diniego della conferma

4 dell autorizzazione all esercizio concedendo alla ricorrente il termine di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni. Con nota del 24 marzo 2014 la ricorrente rappresentava di avere comunque provveduto entro i termini di legge al formale invio della documentazione richiesta attraverso la trasmissione diretta dei documenti cartacei in originale e di avere quindi assolto agli obblighi di legge. Con successiva nota prot. n notificata in data 21 maggio 2014, tuttavia, la Regione Lazio ha rappresentato alla ricorrente di non poter accettare la documentazione cartacea inviata il 31 gennaio 2013 in quanto la registrazione della struttura nella piattaforma SASS costituirebbe un requisito inderogabile per l avvio del procedimento amministrativo di conferma del titolo autorizzativo rilasciato alla ricorrente dal Comune di Roma nell anno 2003 e diffidava l associazione dal proseguire l attività odontoiatrica. Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento sotto il profilo della violazione di legge e dell eccesso di potere. Si è costituita in giudizio la Ragione Lazio deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Alla udienza del 21 luglio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio. E fondato ed assorbente il primo motivo dell atto introduttivo del giudizio, con il quale si afferma che l attività di odontoiatra svolta, in regime privatistico, dalla ricorrente non aveva bisogno di alcuna autorizzazione atteso che la stessa era espletata senza procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. Il Collegio ritiene infatti di confermare le conclusioni cui è pervenuto in occasione dell esame dell istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato con l atto introduttivo del giudizio, nel senso che nella specie non era necessaria l autorizzazione all esercizio dell attività odontoiatrica non avendo la Regione motivato, nel provvedimento impugnato, il diniego con riferimento all utilizzo, da parte della associazione ricorrente, di macchinari e procedure che comportino rischi per i clienti (Cfr. anche TAR Lazio, Sezione III quater, 21 luglio 2014, n. 7784). La tesi svolta nella memoria difensiva dalla Regione Lazio resistente, secondo cui la normativa di settore sottoporrebbe ad autorizzazione dell'autorità preposta l'apertura di qualsiasi struttura odontoiatrica, non trova infatti conferma nelle disposizioni di legge statale e regionale, le quali prevedono l'autorizzazione soltanto in presenza di

5 ulteriori condizioni di fatto, rappresentate in particolare dalla previsione che l'attività medica comporti un rischio per la sicurezza del paziente (Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2013, n ). In questo senso dispone l art. 8 ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 in tema di riordino della disciplina in materia sanitaria, aggiunto dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che al comma 2 prevede espressamente che l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi. Nello stesso senso è anche l art. 4, comma 2, l. reg. Lazio 3 marzo 2003, n. 4, secondo cui sono soggette all'autorizzazione all'esercizio, altresì, le attività di assistenza domiciliare, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche. Né risulta di ostacolo a tale conclusione la previsione contenuta nell art. 193, T.U. 27 luglio 1934, n. 1265, secondo cui nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità. Tale norma, di carattere generale, deve essere letta congiuntamente con la disposizione speciale dettata dall art. 8 ter, d.lgs. n. 502 del 1992 per gli studi odontoiatrici che non prestano attività diagnostica rischiosa. Ne consegue che l autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie di cui al citato art. 193 è richiesta per gli studi odontoiatrici (ed in genere, di medici e di altre professioni sanitarie) ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la salute del paziente. Gli studi odontoiatrici, all'interno dei quali si svolgono prestazioni del tipo di quelle sopra indicate, possono, dunque, concretamente operare solo se muniti di specifica autorizzazione, la cui necessità è prevista da una vigente legge dello Stato per le esigenze di controllo appena evidenziate. Per tutti gli altri, quindi, tale autorizzazione non è necessaria (Tar Lazio, sez. I bis, 19 settembre 2011, n. 7358).

6 Dell accertata presenza di apparecchiature e attività pericolose per i pazienti non vi è traccia né nella nota n del 21 maggio 2014, con la quale la Regione ha diffidato la ricorrente dal proseguire nella attività odontoiatrica nel presidio di Roma, via Omissis, né negli atti del giudizio. Appare dunque evidente che sia nella fase amministrativa che in questa contenziosa l autorizzazione è stata ritenuta tout court necessaria, a prescindere da una previa istruttoria in ordine all attività concretamente esercitata dalla ricorrente. Nella relazione degli uffici amministrativi depositata il 3 dicembre 2014 la Regione Lazio afferma, peraltro, che la struttura ricorrente deve essere inquadrata tra i presidi ambulatoriali e non tra gli studi medici e come tale sarebbe assoggetta alla disciplina prevista dal comma 1 dell art. 8 ter, d.lgs. n. 502 del 1992 e non dal comma 2 della stessa norma. Secondo la tesi della Amministrazione, in particolare, la assimilazione dello studio medico a quella del presidio ambulatoriale di odontoiatria sarebbe errata in considerazione del fatto che l art. 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 distinguerebbe chiaramente tra esercizio di attività odontoiatrica svolta nell ambito di una struttura organizzativa complessa rispetto all esercizio di attività odontoiatrica svolta presso uno studio professionale. Tale assunto non pare al Collegio condivisibile. Secondo il disposto normativo di cui all art. 8 ter, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 502/ La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; c) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno. 2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.

7 Osserva il Collegio come l aspetto differenziale del comma 2 rispetto al comma 1 dell art. 8 ter D.Lgs. n. 502/1999 sia costituito non già dalla prevalenza del profilo organizzativo (l insieme delle risorse umane e materiali utilizzate per l esercizio dell attività) rispetto a quello professionale tipico degli studi medici professionali (Cfr. Relazione al ricorso prot. n della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria in data 28 novembre 2014), quanto, piuttosto, dalla natura della attività esercitata che nell ambito di studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie ed ai fini dell assoggettamento al regime autorizzatorio non deve consistere in procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. Resta fermo che ove fosse accertato che, nel corso dell attività che la ricorrente svolgerà, la stessa non si è attenuta ai limiti indicati dall art. 8 ter, comma 2, D.Lgs. n. 502 del 1992, nei suoi confronti dovranno essere adottati i conseguenziali provvedimenti da parte dell Autorità competente. Per i motivi esposti, sussistono i presupposti per l accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla motivazione e, per l effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati: Linda Sandulli, Presidente Pierina Biancofiore,Consigliere Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/07/2015

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