REGOLAMENTO AFFIDI E ACCOGLIENZE FAMILIARI

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1 SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE DEI COMUNI DI ORIO AL SERIO, PONTERANICA, SORISOLE, TORRE BOLDONE Sede operativa presso il Comune capofila: Via Valbona Ponteranica (Bg) tel. 035/ Fax 035/ uma@comune.ponteranica.bg.it Comune di Orio al Serio Comune di Ponteranica Comune di Sorisole Comune di Torre Boldone Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 38 del REGOLAMENTO AFFIDI E ACCOGLIENZE FAMILIARI Premessa L attuale situazione sociale è sempre più caratterizzata da elementi di frammentazione (a livello familiare, sociale, lavorativo) e di fragilità (emotiva/affettiva, culturale, valoriale, identitaria) che si ripercuotono in misura consistente sulla vita quotidiana delle famiglie, dando luogo a frequenti situazioni di difficoltà e di crisi. In particolare alcune (quelle straniere, senza circuiti parentali di supporto, di neo formazione, monogenitoriali), più di altre, si trovano nella condizione di dover reggere un carico di problemi, di precarietà, di incertezze in un clima di solitudine. Tutto questo all interno di un sistema di welfare che, in seguito alla graduale riduzione delle risorse investite, non riesce più a garantire gli stessi livelli di supporto alle persone che faticano a reggere il passo. Ciò determina la necessità e la responsabilità di individuare nuove strategie in grado di fronteggiare positivamente questo tempo difficile. Riguardo ai servizi di sostegno e accompagnamento dei minori e delle famiglie, i Comuni di Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone, fin dal 2007 hanno scelto di investire in questa direzione, avviando un innovativo percorso di coprogettazione che vede come soggetto partner dei Comuni il Consorzio Sol.Co Città Aperta preposto alla gestione dell Ufficio Tutela (d ora in avanti nominato Equipe Minori e Famiglie), il servizio che si occupa di minori e famiglie in stretta collaborazione con i Servizi Sociali comunali. 1

2 Il lavoro svolto fin dall inizio si è caratterizzato per la chiara impronta preventiva nell approccio all intervento classicamente definito di tutela. Accanto all Equipe Minori e Famiglie, che si occupa del supporto ai nuclei familiari in situazioni di fragilità, ha da subito iniziato ad operare l Equipe Affidi e Mutualità familiari che si è dedicata particolarmente alla promozione nel territorio di una cultura e di pratiche di genitorialità sociale. Questa azione ha suscitato la positiva risposta di diverse famiglie-risorsa, che hanno dato la propria disponibilità a mettersi in gioco in termini di accoglienza, reciproco aiuto e vicinanza solidale verso nuclei familiari temporaneamente in difficoltà, che non necessitano di interventi forti da parte degli operatori del servizio. Ciò apre alla duplice possibilità di predisporre progetti di affidamento familiare, piuttosto che proporre alla famiglia in difficoltà il sostegno di un altra famiglia disponibile ad essere per lei risorsa, all interno di un patto educativo. Questa impostazione progettuale e organizzativa evidenzia la scelta di concepire il Servizio Minori e Famiglie non come un servizio specialistico, a se stante, caratterizzato da un impostazione prestazionale, ma di considerarlo come soggetto parte della comunità e della rete dei servizi locali, promotore insieme con gli altri soggetti del territorio del ben-essere e dello sviluppo armonico dei contesti sociali con cui interagisce. Si vuole inoltre precisare che un gruppo di lavoro interistituzionale, costituito da referenti dei Comuni dell Ambito 1 (Bergamo, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone) dell ASL e del Terzo Settore, su mandato dell Assemblea dei Sindaci, a seguito di uno studio di fattibilità, ha predisposto e dato avvio, da aprile 2011, al progetto Verso un Servizio Minori e Famiglie associato dell Ambito territoriale 1 Bergamo al fine di migliorare la qualità degli interventi a favore delle famiglie. Inoltre si è attivato contestualmente la sperimentazione di un nuovo assetto organizzativo e di nuove modalità di gestione degli interventi e dei servizi a favore di minori e famiglie dell ambito, con l intento di condividere una progettualità integrata nell area minori: i servizi sociali dell area minori di ambito sono stati suddivisi in 4 poli di cui 3 afferiscono al Comune di Bergamo e uno ai Comuni di Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone. 2

3 Art. 1 Normativa L affidamento familiare per i minori è regolato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni e integrazioni. L affidamento familiare è inteso come intervento assistenziale temporaneo in quanto il principio informatore della Legge è il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato nella propria famiglia. Art. 2 Definizione e finalità Scopo generale dell affidamento è di garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all interno di un nucleo familiare, nelle condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico, in alternativa ad un ricovero in istituto o altra struttura comunitaria. L affidamento familiare è un intervento temporaneo e prevede che siano mantenuti i rapporti tra il minore e il nucleo d origine in vista del suo rientro; non può pertanto essere confuso con l adozione. Art. 3 Tipologia di affido familiare In base alla normativa di riferimento sopra citata si possono individuare due forme di affidamento familiare: Affidamento consensuale L'affidamento familiare consensuale è disposto dal Sindaco del comune di residenza del minore su proposta del Servizio Minori e Famiglie, previo consenso di entrambi i genitori o dell unico genitore esercente la potestà o del tutore e previa audizione del minore se maggiore di 12 anni (o di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento ) con successiva comunicazione al Giudice Tutelare che esegue il controllo di legittimità e rende esecutivo il provvedimento. Ciò consente di accertare che siano state rispettate le norme formali: controllo sui consensi, che il minore sia temporaneamente privo di un ambiente famigliare idoneo, che il provvedimento contenga tutti i requisiti di cui all'art.4 comma III e IV della L.184/83 e di seguito elencati: o o o o o motivi specifici che giustificano l allontanamento del minore dalla famiglia; tempi e modi dell esercizio dei poteri riconosciuti all affidatario, da specificare in relazione alle singole situazioni; modalità di visita tra la famiglia di origine e il minore; indicazione del servizio socio - assistenziale al quale è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l affidamento; individuazione del periodo di presumibile durata dell affidamento. 3

4 L affidamento consensuale può essere disposto per una durata massima di 2 anni. La prosecuzione dell affidamento oltre i 2 anni è demandata esclusivamente al Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell affidamento rechi pregiudizio al minore. Affidamento senza l'assenso dei genitori o giudiziale In questo caso l affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni, che si avvale del Servizio Minori e Famiglie per la sua attuazione e vigilanza. Infatti, qualora manchi l'assenso degli esercenti la potestà parentale ed il minore si trovi temporaneamente in un ambiente familiare non idoneo, è il Tribunale per i Minorenni che ha il potere di disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia naturale demandando all'ente locale l adozione del relativo provvedimento. Inoltre, nelle situazioni di separazione e divorzio tra genitori, la legge n.74 del (art.11) prevede che anche il Tribunale Ordinario possa affidare a terzi il figlio minore. Il Servizio Minori e Famiglie ha l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice Tutelare, il Tribunale per i Minorenni o il Tribunale Ordinario sull'andamento dell'affidamento e di redigere una relazione semestrale all Autorità Giudiziaria competente sull andamento del programma di assistenza alla famiglia di origine, sulla sua presumibile durata e sull evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza. L affido familiare può essere inoltre articolato secondo tipologie diverse sulla base dei bisogni presenti nella realtà familiare del minore. Pertanto l affido può essere: a tempo pieno, quando il bambino viene accolto stabilmente da una famiglia affidataria e mantiene rapporti con la sua famiglia nei momenti concordati; diurno, quando il bambino viene accolto presso una famiglia affidataria per alcuni momenti definiti (qualche ora in alcuni giorni, per periodi limitati quali vacanze o fine settimana); in pronto intervento, quando in caso di urgente necessità di protezione del minore la Pubblica Autorità, che si avvale del Servizio Minori e Famiglie, ha facoltà di provvedere tempestivamente ad un affidamento familiare, anche per un periodo di tempo limitato ad alcune ore o a qualche pernottamento, in attesa di definire un adeguato progetto per il minore. 4

5 E inoltre possibile favorire la permanenza di un bambino presso una famiglia di appoggio per alcuni momenti della giornata o della settimana senza che tale intervento si configuri come affidamento familiare. In questo caso si chiede alle due famiglie interessate di sottoscrivere un patto educativo. (vedi art. 4) Nel caso in cui l Equipe Affidi e Mutualità Familiari non abbia una famiglia adeguata per un minore in situazione di disagio con necessità di essere temporaneamente allontanato dalla propria famiglia d origine, la stessa si può rivolgere a Reti e Associazioni Familiari provinciali nell individuazione di una risorsa familiare idonea, al fine di perseguire congiuntamente, nel rispetto dei ruoli di ognuno, il benessere del minore da accogliere. Art. 4 I patti educativi La situazione odierna delle famiglie è spesso caratterizzata da ritmi di vita incalzanti che le inducono ad un autocentratura e alla frequente impossibilità a rispondere a bisogni che non siano i propri. In questo scenario di crescenti difficoltà, l esperienza delle famiglie risorsa apre nuovi spazi e ulteriori prospettive d intervento sociale. All interno di un quadro operativo che tende sempre più ad occuparsi solo del disagio e di situazioni multiproblematiche in un ottica riparativa, incentivare i progetti che si fondano sulla mutualità fra le famiglie e sulla costruzione di reti di vicinato solidale significa invece agire in termini preventivi, con l obiettivo di evitare il degenerare delle situazioni di fragilità familiare, concorrendo alla promozione di condizioni di benessere. Tutto ciò con il contributo determinante dei soggetti sociali locali (scuola, oratorio, associazioni di volontariato, ecc.) che, insieme alle famiglie disponibili, sono chiamati ad occuparsi dei bisogni dei minori e delle famiglie in difficoltà. Il coinvolgimento diretto delle famiglie risorsa in progetti di mutualità è regolamentato con lo strumento del patto educativo, che viene sottoscritto dalla famiglia con bisogno, dalla famiglia risorsa, dal Servizio Minori e Famiglie ed eventualmente da altri soggetti coinvolti. I patti educativi vengono sottoscritti per forme di aiuto che riguardano: - l accoglienza di un bambino/a per alcuni pomeriggi la settimana; - l accoglienza finalizzata al supporto nello svolgimento dei compiti scolastici; - l accompagnamento di minori (di lì a poco maggiorenni) verso progetti di autonomia concordati con il servizio sociale; - l accompagnamento dei minori in alcune attività di tempo libero. 5

6 Art. 5 Le funzioni dell Equipe Minori e Famiglie e dell Equipe Affidi e Mutualità Familiari L affidamento viene realizzato con il lavoro integrato delle due equipe che compongono il Servizio Minori e Famiglie, che si incontrano periodicamente. L Equipe Minori e Famiglie si occupa del bambino e della sua famiglia d origine, mentre l Equipe Affidi e Mutualità Familiari si occupa dell affido e delle famiglie affidatarie. Gli operatori delle due equipe prevedono momenti di verifica comune tra famiglia d origine, famiglia affidataria e bambino e garantiscono in ogni fase del percorso il diritto all informazione chiara e corretta nei confronti delle persone coinvolte. Tali equipe sono preposte, ciascuna per la propria competenza, allo svolgimento delle funzioni di seguito indicate: esprimono una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione famigliare, utilizzando tutti gli elementi di conoscenza già esistenti, forniti anche da altri servizi; formulano un progetto mirato indicante gli obiettivi, la durata prevedibile, il programma d aiuto alla famiglia d origine, gli impegni del Servizio Minori e Famiglie e delle famiglie, le modalità degli incontri tra famiglie e servizio; individuano le caratteristiche della famiglia affidataria ritenute prioritarie per un possibile abbinamento; seguono lo svolgimento dell affido con verifiche periodiche con gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie e il bambino, predisponendo tutti gli interventi di sostegno necessari al bambino e alla sua famiglia; promuovono in concerto con le Amministrazioni Comunali iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento delle persone per favorire una cultura dell accoglienza, anche in collaborazione con Associazioni di volontariato e con realtà del privato sociale; conoscono e valutano l effettiva disponibilità delle persone interessate all affido attraverso un lavoro di informazione, formazione individuale e/o di gruppo riguardo gli aspetti giuridici, sociali educativi e psicologici dell affidamento; collaborano per formulare il progetto d affido e per individuare la famiglia affidataria più adeguata all abbinamento; sostengono le famiglie affidatarie prima e durante l affido con colloqui ed incontri individuali e con gruppi di famiglie affidatarie, condividendo con gli altri operatori frequenti momenti di verifica; organizzano una banca dati delle famiglie, nonché una banca dati dei bisogni dei minori; 6

7 promuovono la formazione degli operatori, favorendo l approfondimento e la rielaborazione delle esperienze in atto e la riflessione della metodologia di lavoro; garantiscono i necessari supporti e gli adempimenti amministrativo - burocratici (es. nullaosta scolastici, scelta e revoca medico base, documento d identità ed eventualmente per l espatrio, assegni familiari, esenzione mense, ecc); riferiscono all Amministrazione Comunale ogni qualvolta sia necessario e aggiornano periodicamente la stessa sull evolversi dell affido in atto; mantengono rapporti costanti con l Autorità Giudiziaria competente relazionando sull andamento dell affido secondo le scadenze prestabilite. Art. 6 Diritti del bambino in affido Nella realizzazione e nell attivazione del progetto di affido il bambino ha diritto: Ad essere preparato, informato ed ascoltato (compatibilmente all età) rispetto al progetto d affido; A mantenere rapporti con la sua famiglia di origine; Ad essere sostenuto con opportuni interventi pedagogici e psicologici durante tutto il percorso; A mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell affido, quando non vi sia controindicazione. Art. 7 Diritti e doveri della famiglia affidataria Gli affidatari vengono individuati fra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali l equipe del Servizio Affidi e Mutualità Familiari abbia accertato la presenza dei requisiti necessari per poter realizzare l accoglienza del minore. La famiglia affidataria ha diritto ad: essere informata sulle finalità dell affidamento, in generale e per lo specifico progetto; essere coinvolta in tutte le fasi del progetto; avere un sostegno individuale e di gruppo; avere facilitazioni per l accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali; avere un contributo svincolato dal reddito, quale riconoscimento per l impegno sociale e di accoglienza svolto dalla famiglia affidataria, secondo la disciplina di dettaglio di cui all'art. 12 ; usufruire di tutti i benefici (economici, lavorativi, fiscali, ecc.) previsti dalle vigenti normative. 7

8 Gli affidatari si impegnano a: provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile, o delle indicazioni del Tutore ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante (Autorità Giudiziaria e/o Servizio Minori e Famiglie); mantenere, qualora richiesto dal progetto di affido, anche in collaborazione con gli operatori del Servizio Minori e Famiglie, positivi rapporti con la famiglia di origine del minore in affidamento, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità Giudiziaria; mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio); assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine; collaborare con gli operatori sociali di riferimento in ogni fase del progetto; assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine; evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affidamento; favorire il rientro del minore nella famiglia d origine secondo gli obiettivi definiti nel progetto; esercitare, come previsto dalla legge sull affido, i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l istituzione scolastica e con le autorità sanitarie; utilizzare il contributo erogato dalle Amministrazioni per il mantenimento del minore. Gli impegni sopra elencati vengono sottoscritti dagli affidatari su apposito modulo. Agli affidatari viene rilasciata la certificazione attestante l avvenuto collocamento del minore presso di loro. 8

9 Art. 8 Diritti e doveri della famiglia d origine Nell attivazione e nella realizzazione del progetto di affido la famiglia di origine ha diritto a: essere informata sulle finalità dell affido ed in particolare sulla specificità del progetto relativo alla propria situazione familiare; essere considerata come risorsa fondamentale per la buona riuscita del progetto di affido; mantenere i rapporti con il proprio figlio, secondo le indicazioni del Servizio Minori e Famiglie. La famiglia di origine si impegna a: - mantenere rapporti con gli operatori psico-sociali di riferimento; - rispettare modalità, luoghi, tempi degli incontri con il minore, preventivamente concordati con gli operatori nel rispetto delle esigenze del bambino e di eventuali prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; - collaborare con la famiglia affidataria nell interesse del minore, secondo le indicazioni fornite; - contribuire secondo le proprie possibilità alle spese relative al mantenimento del minore; - favorire il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento; - evitare qualsiasi richiesta di contributo economico alla famiglia affidataria. Gli impegni sopra elencati vengono sottoscritti dalla famiglia di origine su appositi moduli predisposti sempre in caso di affido consensuale. In caso di affido non consensuale saranno gli operatori di riferimento della situazione a valutare l opportunità di far sottoscrivere alla famiglia d origine il modulo predisposto. Art. 9 I compiti dei Comuni in materia di affido L Amministrazione Comunale provvede a: formalizzare l'affido consensuale, in seguito alla proposta avanzata dal Servizio Minori e Famiglie, attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e - sempreché non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità Giudiziaria - delle famiglie di origine dei minori; 9

10 erogare una somma di denaro mensile fissa a favore degli affidatari, per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affido, secondo la disciplina di dettaglio di cui all'art. 12; collaborare con il Servizio Minori e Famiglie per la promozione e la diffusione dell informazione e della cultura dell affido all interno dei propri territori. Art. 10 La copertura assicurativa I minori collocati in affido e le famiglie affidatarie sono coperti da apposita polizza assicurativa regionale per i servizi socio-assistenziali come previsto dall Art 13 della Legge Regionale 7 gennaio 1986 n. 1 Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia. La polizza assicurativa regionale garantisce la copertura per incidenti ai minori affidati e agli affidatari, nonchè per danni provocati a terzi dai minori nel corso dell affido. Alle famiglie che si rendono disponibili alle accoglienze leggere, chiamate patti educativi è garantita la copertura assicurativa sulla responsabilità civile, attraverso una polizza del Comune Capofila. Art. 11 La conclusione dell affido L affidamento si conclude con provvedimento dell autorità che lo ha disposto, quando la famiglia d origine ha superato le proprie difficoltà, o nel caso in cui la prosecuzione non sia più nell interesse del minore, con la maggiore età ovvero al termine del proseguo amministrativo. Gli operatori sono tenuti ad informare le persone coinvolte sull andamento dell affido e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso. Gli stessi operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di sostenere ed aiutare il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di mantenere per il tempo necessario i rapporti con la famiglia d origine, il minore e la famiglia affidataria. 10

11 Art. 12 I rimborsi alle famiglie accoglienti La famiglia affidataria percepisce un contributo fisso mensile svincolato dal reddito quale impegno dell'amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto. L'importo del contributo è determinato dall'entità dell'impegno richiesto alla famiglia. E di competenza della Giunta Comunale determinare annualmente il contributo economico mensile a sostegno delle famiglie affidatarie, per quanto riguarda l affido etero familiare residenziale e diurno. Tale importo potrà essere ridotto in misura pari al 30% per ogni minore affidato oltre il primo (alla stessa famiglia affidataria) e suscettibile di ulteriore incremento o riduzione, nella misura massima del 30% per particolari situazioni del minore o del nucleo familiare affidatario, secondo le valutazioni dell Equipe Affidi e Mutualità Familiari. AFFIDAMENTO ETERO FAMILIARE RESIDENZIALE L affido viene definito residenziale quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia. Questa tipologia di affidamento è disciplinata dalla legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001. AFFIDAMENTO DIURNO L affidamento diurno consiste nell affidamento a volontari presso i quali il minore non va a vivere ma con i quali trascorre parte della giornata (per alcuni o tutti i giorni della settimana) o parte della settimana (ad esempio il fine settimana). L affido diurno o a tempo parziale è previsto come effettuabile solo da terzi e non da parenti entro il IV grado del minore. AFFIDAMENTO A PARENTI Gli affidamenti a parenti entro il IV grado possono essere consensuali (nel qual caso non è necessaria segnalazione ad alcuna Autorità Giudiziaria) o disposti dall Autorità Giudiziaria. Trattandosi di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell art.433 del Codice Civile, non dovrebbe essere previsto un contributo economico per gli affidatari, soprattutto nel caso di affidamenti consensuali, perché la famiglia d origine contribuisce spontaneamente al mantenimento del minore presso il parente. 11

12 Nel caso in cui i parenti non siano in grado di provvedere alle necessità economiche del minore e soprattutto quando l affidamento familiare è disposto dall Autorità Giudiziaria, l Equipe Affidi e Mutualità Familiari può valutare e proporre al Comune la possibilità di erogare un contributo economico. PATTI EDUCATIVI Per le famiglie accoglienti non sono previste forme di riconoscimento economico, rimanendo le spese relative ad ogni necessità in capo alla famiglia di appartenenza del minore. E invece garantita la copertura assicurativa per la responsabilità civile, a carico dell Ente Capofila. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Per quanto concerne gli affidi di minori stranieri non accompagnati si fa riferimento al documento del 14 maggio 2012 e successive modifiche, fino ad abrogazione dello stesso: INTESA PER L ADOZIONE DI PROCEDURE E MODALITA UNIFORMI PER L AFFIDAMENTO DI: - minori stranieri non accompagnati in stato di abbandono - minori stranieri in affidamento a parenti entro il 4 grado regolarmente soggiornanti - minori stranieri affidati a terzi regolarmente soggiornanti con delega degli esercenti la potestà tra Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo Questura di Bergamo Tribunale per i Minorenni di Brescia Il Giudice Tutelare di Bergamo Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e Assemblee distrettuali dei Sindaci Ambiti Territoriali. Art. 13 Compartecipazione delle famiglie di origine La Giunta Comunale richiede alle famiglie d origine, quando le condizioni economiche e sociali di queste lo consentono, di partecipare all onere finanziario conseguente all affido. Art. 14 Disposizioni finali Per quanto non direttamente disposto nel presente regolamento, si rimanda alla legislazione in materia. 12

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