REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO FAMILIARE REGOLAMENTO SERVIZIO AFFIDI

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1 C i t t à d i L a t i s a n a P r o v i n c i a d i U d i n e SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LATISANA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO FAMILIARE COMPRENSIVO DEL REGOLAMENTO SERVIZIO AFFIDI AMBITO DISTRETTUALE 5.2 di LATISANA Comuni di: CARLINO, LATISANA, LIGNANO SABBIADORO, MARANO LAGUNARE, MUZZANA DEL TURGNANO, PALAZZOLO DELLO STELLA, POCENIA, PORPETTO, PRECENICCO, RIVIGNANO, RONCHIS, S. GIORGIO DI NOGARO, TEOR, TORVISCOSA. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28 aprile

2 INDICE: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO FAMILIARE ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRICIPI GENERALI p. 1 ART. 2 - DEFINIZIONI p. 1 ART. 3 AFFIDAMENTO FAMILIARE p. 1 ART. 4 TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE p. 2 ART. 5 DESTINATARI DELL AFFIDAMENTO FAMILARE E LORO DIRITTI p. 3 ART. 6 LA FAMIGLIA DI ORIGINE p. 3 ART. 7 GLI AFFIDATARI p. 3 ART. 8 CONTRIBUTI ECONOMICI p. 4 ART. 9 RESPONSABILITA p. 4 ART. 10 ATTIVITA PROMOZIONALI p. 5 ART. 11 RINNOVO, CONCLUSIONE DELL AFFIDO p. 5 ART. 12 PROCEDURE D URGENZA p. 5 ART. 13 AFFIDAMENTO FAMILIARE PROFESSIONALE p. 5 ART. 14 NORME DI RINVIO E APPLICAZIONE p. 5 REGOLAMENTO SERVIZIO AFFIDI ART. 1 SERVIZIO AFFIDI p. 6 ART. 2 - COMPITI p. 6 ART. 3 COLLABORAZIONE TRA SERVIZIO AFFIDI ED EQUIPE INTEGRATA TUTELA MINORI E FAMIGLIE p. 7 ART. 4 IL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO p. 8 ART. 5 COMUNICAZIONI TRA SERVIZI p. 8 ART. 6 FORMALIZAZZIONE DEL PERCORSO DI AFFIDO p. 8 0

3 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO FAMILIARE ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI 1. L affidamento familiare rappresenta uno strumento prioritario di aiuto al minore e alla sua famiglia, per la tutela del diritto di vivere in un contesto familiare che assicuri i processi di crescita e di sviluppo armonico della personalità del minore stesso. I Comuni dell Ambito Distrettuale di Latisana promuovono l affidamento familiare, sostengono e valorizzano le disponibilità della comunità all accoglienza temporanea dei minori in difficoltà, adeguando e potenziando i propri piani di intervento a favore dei minori e delle loro famiglie in situazione di difficoltà e precarietà sociale, nel rispetto della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, della legge 8 novembre 2000 n. 328, della legge regionale 31 marzo 2001 n. 6 e della legge regionale 25 luglio 2006 n Il presente regolamento definisce i criteri, i tempi e le modalità del collocamento di minori in situazione di affidamento familiare, gli impegni delle amministrazioni locali e dei servizi, nonché i doveri e i diritti dei minori, della famiglia d origine e della famiglia affidataria. 3. L Ente che, in collaborazione con l Ambito Distrettuale, concorre alla realizzazione dell affido è in via prioritaria l Azienda per i Servizi Sanitari n.5 Bassa Friulana. 4. I Servizi Sociali dei Comuni dell Ambito Distrettuale di Latisana e i Servizi Consultoriali - Area Materno Infantile - dell Azienda Sanitaria n.5 Bassa Friulana - Distretto Ovest costituiscono il Servizio Affidi (approvato in assemblea dei Sindaci del 16 dicembre 1999 e dall'azienda Sanitaria con atto del Direttore Generale n. 28 del ). 5. L Ambito Distrettuale per promuovere l affidamento familiare può avvalersi anche della collaborazione di organizzazioni del privato sociale accreditate nel campo dell affidamento familiare o di famiglie affidatarie professionali, che dovranno attenersi a quanto previsto dagli indirizzi regionali e dal presente regolamento. ART. 2 DEFINIZIONI 1. Ogni riferimento al Comune di Latisana è da intendersi come Ente gestore dell'ambito Distrettuale Il riferimento all'assistente Sociale è relativo al professionista che lavora presso il Comune di residenza del minore beneficiario dell'intervento. 3. Il Responsabile è riferito al Coordinatore Area Minori dell'ambito Distrettuale. 4. Il Servizio Affidi è costituito dai Servizi Sociali dei Comuni dell Ambito Distrettuale di Latisana e dai Servizi Consultoriali (Area Materno Infantile) dell Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana - Distretto Ovest. L organizzazione, le funzioni e i rapporti con gli altri servizi del Servizio Affidi sono regolamentati con apposito regolamento. ART. 3 AFFIDAMENTO FAMILIARE 1. L affidamento familiare è uno strumento che tende ad assicurare ad un minore, la cui famiglia d origine si trova momentaneamente nell impossibilità di far fronte ai suoi bisogni, una sistemazione temporanea presso i soggetti definiti all art.7 del presente regolamento, che rispondano e rispettino le esigenze affettive, educative, psicologiche, sociali e assicurino mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive utili alla crescita. L affidamento rappresenta pertanto un intervento temporaneo di 1

4 protezione del minore e di aiuto alla famiglia d origine, attuato comunque nella prospettiva del rientro del minore nella famiglia d origine. ART. 4 TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE 1. L affidamento familiare può essere: - consensuale, quando i genitori o chi esercita la potestà genitoriale esprimono il loro consenso scritto al collocamento del minore presso un altra famiglia. Viene attivato su proposta dell'assistente Sociale con provvedimento del Responsabile e reso esecutivo dal Giudice Tutelare. Il provvedimento è assunto previa acquisizione dell atto di consenso dei genitori o del tutore (e del minore dopo i 14 anni) e dell atto di impegno da parte degli affidatari. - giudiziale, quando non vi è il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. Viene decretato dal Tribunale per i Minorenni, anche su proposta dei Servizi territoriali e il provvedimento di collocamento presso il nucleo degli affidatari viene sottoscritto dall Ente affidatario. 2. Il minore può essere collocato in affidamento con forma consensuale o giudiziale secondo le seguenti tipologie: - affidamento parentale (o intra-familiare), presso una coppia (con o senza figli) o una persona singola appartenenti al nucleo d origine, con legami di parentela entro il 4 grado ed in ogni caso secondo quanto definito dalla normativa vigente. È obbligo e compito prioritario dei servizi ricercare e attivare le risorse all interno della famiglia del minore, attraverso un attenta valutazione delle capacità, possibilità e volontà dei soggetti obbligati ad accogliere, provvedere e rispondere alle esigenze del minore. I servizi devono tener conto, inoltre, delle dinamiche esistenti tra il nucleo di appartenenza del minore e la famiglia allargata, ipotetica affidataria del minore, per verificare la disponibilità ad accettare la collaborazione e le indicazioni dei servizi medesimi, al fine di mantenere relazioni positive con la famiglia d origine del minore e costruire le condizioni per il suo rientro nel nucleo familiare di provenienza. - affidamento eterofamiliare, presso una coppia (con o senza figli) o una persona singola diverse da quelle della famiglia d origine, che si è resa disponibile, previa selezione e formazione. 3. L affidamento può essere inoltre distinto in: - affidamento a tempo pieno: si rende necessario quando la famiglia di origine è momentaneamente impossibilitata a rispondere in maniera idonea ai bisogni di crescita e di educazione del minore oppure la sua permanenza nella famiglia appare dannosa. - I genitori affidatari in questo caso accolgono il minore a vivere nella propria famiglia, provvedendo al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non sia stata pronunciata una limitazione della potestà genitoriale ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall Autorità affidante. - affidamento diurno o part-time: consiste nell affidamento del minore a genitori affidatari presso i quali il minore trascorre solo parte della giornata per alcuni o tutti i giorni della settimana. Questo tipo di affidamento può essere strumento utile nelle situazioni in cui la famiglia di origine necessiti di un supporto nell educazione del minore. L affidamento part-time si attua quando la famiglia d'origine non è in grado di seguire il proprio figlio minore in attività educative, scolastiche, ludiche e/o di socializzazione; si configura pertanto come un processo attraverso il quale il minore ha la possibilità di avere esperienze integrative positive con altre figure genitoriali sostitutive. - affidamento per periodi di vacanza: può risultare uno strumento utile a supplire alle difficoltà che può incontrare una famiglia con una carente rete di supporto sociale in periodi nei quali non è attivo il servizio scolastico e/o servizi integrativi per il tempo libero. Inoltre il minore ha possibilità di vivere esperienze complementari positive che la sua famiglia può non essere in grado di fornirgli. - affidamento per situazioni che rivestono carattere di impellenza: cioè tutte quelle situazioni in cui si rende necessaria e urgente l'ospitalità e la protezione del minore. 2

5 ART. 5 DESTINATARI DELL AFFIDAMENTO FAMILIARE E LORO DIRITTI 1. Destinatari dell affidamento familiare sono i minori, momentaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, che necessitano di un collocamento temporaneo presso soggetti affidatari, che meglio rispondano alle loro esigenze affettive, educative, psicologiche e sociali. Il minore ha diritto di essere preparato, informato e ascoltato nelle diverse fasi dell affidamento familiare, nel rispetto delle sue origini e radici culturali e religiose, della sua storia e delle relazioni affettive. Il minore che ha compiuto 12 anni è coinvolto e partecipa alla definizione del progetto di affidamento. Anche per i più piccoli vanno garantite, comunque, le modalità più appropriate di comunicazione e di ascolto in relazione all età. Il minore che ha compiuto i 14 anni esprime il proprio consenso esplicito all affido. Durante l affidamento, il minore ha diritto a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, a non essere separato possibilmente da fratelli e sorelle, a conservare i rapporti con parenti, amici e altre figure di riferimento, qualora non sussistano espresse e motivate controindicazioni, individuate e specificate nel progetto di affido o nel provvedimento del Tribunale. Al termine del periodo di affidamento, il minore ha il diritto di mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria, salve diverse valutazioni da parte dei servizi. ART. 6 LA FAMIGLIA D ORIGINE 1. La famiglia di origine del minore è chiamata a collaborare in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare ed è informata accuratamente del significato e degli scopi dello stesso. Nella fase di avvio del progetto di affido, l'assistente Sociale proponente comunica alla famiglia d origine le informazioni ritenute utili al progetto di affido riguardanti la persona o la famiglia individuata quale possibile affidataria del minore. Durante il periodo di affidamento, la famiglia d origine mantiene i rapporti con il minore secondo le modalità definite nel progetto e si impegna a rispettare le indicazioni dei servizi contenuti nello stesso. Parallelamente al progetto di affidamento, la famiglia di origine riceve il supporto costante dei servizi per il superamento delle difficoltà che hanno reso necessario l allontanamento del minore. ART. 7 GLI AFFIDATARI 1. Gli affidatari sono tenuti a rispettare nel corso dell esperienza gli impegni sottoscritti, che saranno adeguati all'evolversi del progetto personalizzato e che possono essere così sintetizzati: - accoglieranno il minore presso di sé; - provvederanno alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione con le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali; - garantiranno il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, della sua identità culturale, sociale e religiosa; - assicureranno la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d origine; - in base al progetto manterranno i rapporti con la famiglia d origine e con tutti gli altri soggetti coinvolti, agevolando il rientro del minore nella propria famiglia, secondo le indicazioni contenute nello stesso progetto; - prenderanno i necessari ed urgenti provvedimenti, in caso di pericolo del minore, e ne daranno immediata comunicazione all'assistente Sociale; - parteciperanno agli incontri di sostegno/verifica circa l andamento dell affido predisposti dai Servizi, secondo le modalità e le scadenze specificate nel progetto; - parteciperanno alle attività di sostegno e formazione svolte dal Servizio Affidi (gruppo famiglie affidatarie) o da altre organizzazioni coinvolte, al fine di promuovere occasioni di confronto e 3

6 discussione sulle esperienze di affido e di promozione di una cultura dell infanzia per realizzare i progetti di protezione e tutela del minore; - si asterranno dal chiedere ai familiari del minore somme di denaro; - potranno ritirare la loro disponibilità qualora venissero meno le condizioni per proseguire l'accoglienza. ART. 8 CONTRIBUTI ECONOMICI 1. A fronte dell affidamento di un minore residente nell Ambito Distrettuale, con specifico progetto di intervento viene corrisposto agli affidatari un contributo forfetario, con le seguenti modalità: a.in caso di affidamento consensuale parentale, stante gli obblighi agli alimenti secondo la normativa vigente: - nessun contributo ai soggetti affidatari; - eventuali situazioni di difficoltà economica della famiglia affidataria potranno essere oggetto di contributo economico, previa valutazione da parte del Servizio Sociale del Comune, attraverso altri interventi normativi in materia; b.in caso di affidamento consensuale etero-familiare e di affidamento giudiziale (parentale ed eterofamiliare): - contributo mensile forfetario onnicomprensivo, indipendentemente dal reddito del nucleo, finalizzato alle spese per il mantenimento del minore (a titolo di esempio e non esaustivo: vestiario, alimenti e alloggio, diritto all istruzione, tempo libero). L importo è pari alla pensione minima INPS annualmente rivalutata. In caso di affido per alcuni giorni alla settimana (fino a quattro giorni) il contributo viene determinato in rapporto ai giorni di presenza del minore presso la famiglia affidataria; - in caso di affido giudiziale, in aggiunta al contributo mensile, contributo straordinario per spese eccezionali (spese sanitarie non riconosciute dal SSR e comunque non rimborsate/rimborsabili da altri enti/assicurazioni di cui il soggetto e il nucleo affidatario possono beneficiare, eventuali spese scolastiche, ecc.), fino ad un massimo annuo di 400,00. Le spese eccezionali possono essere riconosciute solo previa valutazione da parte dell Assistente Sociale, a seguito di presentazione di preventivo economico delle spese e verranno liquidate successivamente all esibizione della fattura o altra documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta. Nella valutazione dell'assistente Sociale va anche considerata l'eventuale compartecipazione della famiglia di origine; - in caso di affido consensuale tutte le spese straordinarie sono a carico della famiglia di origine o possono venire rimborsate esclusivamente attraverso altri interventi normativi in materia; 2. Il contributo mensile forfetario onnicomprensivo, ove previsto, verrà erogato secondo le modalità di pagamento indicate dai soggetti affidatari e con spese di eventuale bonifico a loro carico. 3. In caso di rinuncia al sostegno economico, l affidatario o gli affidatari devono sottoscrivere una apposita dichiarazione. 4. I contributi indicati non sono sommabili a quanto previsto dal Regolamento regionale (DPR n.0168/pres. del 30 giugno 2009). 5. I contributi indicati verranno erogati sulla base delle risorse disponibili annualmente stanziate dai Comuni dell'ambito Distrettuale. ART. 9 RESPONSABILITÀ 1. I minori in situazione di affidamento familiare sono coperti da apposite polizze assicurative, stipulate dal Comune di Latisana per infortuni e per responsabilità civile. È fatto obbligo alle famiglie affidatarie di provvedere, entro 24 ore o, in caso di giorni festivi, entro il primo giorno feriale, a presentare all Ambito Distrettuale la denuncia di infortunio e/o di incidente. 4

7 2. Le famiglie d origine e i soggetti affidatari assumono le responsabilità, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. ART. 10 ATTIVITÀ PROMOZIONALI 1. L Ambito Distrettuale, promuove iniziative a sostegno dell affidamento familiare, anche con l eventuale coinvolgimento delle organizzazioni del privato sociale, scuole, parrocchie, associazioni e gruppi di volontariato territoriali ed extra-territoriali interessati alle problematiche minorili, con l obiettivo di coinvolgere l opinione pubblica e creare una rete di soggetti disponibili all affidamento. ART. 11 RINNOVO, CONCLUSIONE DELL AFFIDO 1. L affido familiare viene previsto per un tempo definito che può essere rinnovato previa valutazione dei Servizi coinvolti e con avvallo dell Autorità Giudiziaria, nel rispetto della normativa vigente. ART. 12 PROCEDURE D URGENZA 1. In caso di necessità di collocamento urgente del minore si procederà all affidamento, sulla base della proposta motivata dall'assistente Sociale, riservandosi di acquisire la documentazione prescritta nel più breve tempo possibile da presentare al Responsabile. ART. 13 AFFIDAMENTO FAMILIARE PROFESSIONALE 1. L affidamento familiare professionale è indicato come una possibilità, accanto all affido tradizionale, per promuovere nuove forme di accoglienza che garantiscano interventi mirati e particolari. Con l affido professionale si individuano single o coppie disposti ad avere un incarico professionale che possa garantire una competenza specifica e un adeguata disponibilità di tempo. 2. L affido professionale è da attivare per quei minori che si trovano in situazioni particolarmente complesse e difficili, tali da richiedere una specifica preparazione della coppia o persona; avvalendosi di famiglie professionali già valutate e contemplate in una specifica banca dati in uso anche da parte di altri servizi sul territorio nazionale. 3. Tale modalità di affidamento va attentamente valutata e motivata a fronte di situazioni che diversamente non troverebbero una risposta adeguata. 4. L eventuale progetto di affido e compenso verrà regolamentato e determinato con specifico atto per ogni singola situazione. ART. 14 NORME DI RINVIO E APPLICAZIONE 1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme di legge degli Enti Locali, le norme di legge nazionali e regionali in materia e le norme di legge regionale di organizzazione dei servizi e interventi sociali. 2. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all approvazione da parte dell organo competente del Comune di Latisana e viene applicato anche agli affidamenti già in atto sostituendo le precedenti regolamentazioni. 5

8 REGOLAMENTO SERVIZIO AFFIDI Art.1 SERVIZIO AFFIDI 1. L Ambito Distrettuale di Latisana in collaborazione con l Azienda per i Servizi Sanitari n.5 Bassa Friulana promuove l affidamento familiare, nel rispetto della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge n. 149/2001, della legge n. 328/2000 e delle L.R. n.6/2001 e L.R. 11/ Il presente regolamento definisce l organizzazione e le funzioni del Servizio Affidi costituito dai Servizi Sociali dei Comuni dell Ambito Distrettuale e dai Servizi Consultoriali del Distretto ovest dell Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa friulana, inoltre ne regola il rapporto con l Equipe Integrata Tutela Minori e Famiglie (di seguito specificata come EITMF) a cui afferiscono i minori e le famiglie interessate da un provvedimento del Tribunale per i Minorenni e con l'equipe Multidisciplinare Territoriale (di seguito specificata come EMT) che collabora nei casi di affidamento consensuale. Art. 2 COMPITI 1. Nello specifico i servizi costituenti il Servizio Affidi, in collaborazione con gli altri servizi territoriali, svolgono le seguenti attività : - Affido consensuale - Compiti del Servizio Affidi e dei Servizi dell'azienda Sanitaria: - i Servizi Sociali dei Comuni formulano la proposta di affidamento del minore dopo aver svolto un approfondita analisi conoscitiva e valutativa della sua situazione personale, familiare e sociale, predisponendo un progetto di intervento nei confronti della famiglia di origine finalizzato al superamento delle cause che hanno motivato la scelta dell affidamento e predispongono la documentazione amministrativa da inviare al Responsabile; - in rapporto alla priorità della problematica che determina la necessità di ricorrere alla proposta di affidamento familiare, i servizi territoriali dell'azienda Sanitaria (Area Materno Infantile - Età Evolutiva Disabilità - Dipartimento di Salute Mentale) garantiscono il sostegno e il recupero della genitorialità della famiglia di origine che spontaneamente riconosce la necessità di un percorso di aiuto e di rafforzamento delle proprie competenze; - l'emt coadiuva i Servizi Sociali dei Comuni a preparare il minore, alla separazione dalla propria famiglia di origine, a sostenerlo durante l'affidamento e a predisporne il rientro quando siano state superate le cause che hanno motivato l affidamento familiare; - i Servizi Consultoriali informano, formano, valutano e selezionano le famiglie affidatarie predisponendo una relativa banca dati. Sostengono la famiglia affidataria nella sua relazione con il minore e la famiglia d origine. Scelgono tra le famiglie affidatarie disponibili quella più idonea alla situazione del minore. - Affido giudiziale - Compiti dei Servizi Sociali dei Comuni: - attuare le prescrizioni previste dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni garantendo al minore il diritto all ascolto e all informazione in ogni fase del percorso; - mantenere i contatti con la famiglia di origine e regolamentare i rapporti con il minore nel rispetto delle prescrizioni del Tribunale per i Minorenni e del progetto definito dal Servizio Affidi; - attivare eventuali interventi sociali ed educativi a supporto del minore inserito presso la famiglia affidataria; - garantire il sostegno sociale, educativo e psicologico alla famiglia di origine in collaborazione anche con altri servizi o istituzioni del territorio al fine di indurre i cambiamenti utili al recupero delle competenze genitoriali, - mantenere contatti con l'autorità Giudiziaria per eventuali prescrizioni e mandati nell'interesse del minore. 6

9 - Compiti dei Servizi Consultoriali: - informare, formare, valutare e selezionare le famiglie affidatarie predisponendo una relativa banca dati; - relativamente alla valutazione della disponibilità di famiglie parentali mirate ad uno specifico bambino già oggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il consultorio familiare provvederà ad effettuare la valutazione previo mandato dell'autorità Giudiziaria; - sostenere la famiglia affidataria nella sua relazione con il minore e la famiglia d origine; - scegliere tra le famiglie affidatarie disponibili quella più idonea alla situazione del minore; - Compiti afferenti ad entrambi i Servizi: - predisporre l abbinamento tra famiglia affidataria e minore definendo i tempi e le modalità specifiche del progetto di affido; - definire, nel progetto di affido, le modalità di rapporto tra la famiglia affidataria e la famiglia di origine del minore, comunque nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell autorità giudiziaria; - sostenere il minore affidato nella sua relazione con la famiglia affidataria e la famiglia di origine; - prevedere dei momenti di scambio e di verifica regolari tra gli operatori dei servizi coinvolti; - aggiornare e mantenere i rapporti con gli organi giudiziari relativamente agli affidi in corso; - organizzare attività di sensibilizzazione e promozione dell istituto dell affidamento familiare impegnandosi altresì a sostenere le eventuali spese; - promuovere l aggiornamento e la ricerca allo scopo di migliorare e rendere omogenei gli interventi di affidamento familiare su tutto il territorio dell Ambito Distrettuale; - realizzare incontri di gruppo con le famiglie affidatarie mirati ad una formazione permanente sulla tematica dell'affidamento e a sostenere l esperienza in corso favorendo lo scambio e l identificazione reciproca; - promuovere nuove forme di affidamento familiare a fronte della complessità emergente anche prevedendo delle collaborazioni con l associazionismo locale. ART. 3 COLLABORAZIONE TRA SERVIZIO AFFIDI ED EQUIPE INTEGRATA TUTELA MINORI E FAMIGLIE 1 Il Servizio Affidi, nei casi di affido giudiziale, opera in stretta collaborazione con l Equipe Integrata Tutela Minori e Famiglie (E.I.T.M.F.) in tutte le fasi dell esperienza di affido, secondo le modalità di seguito sintetizzate: - l E.I.T.M.F. segnala al Servizio Affidi la necessità di individuare una famiglia affidataria, esponendo la situazione del minore e della sua famiglia d origine, le informazioni utili per il sostegno al minore e per il superamento delle maggiori difficoltà insite nel nucleo originario; - il Servizio Affidi effettua un opportuno abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria insieme all E.I.T.M.F., segue poi in stretta collaborazione con quest ultimo tutte le fasi dell affidamento familiare; - gli incontri di verifica tra il Servizio Affidi e l E.I.T.M.F. proseguono fino alla conclusione dell esperienza di affido e con un follow-up a sei mesi dalla conclusione dell'affido; - l E.I.T.M.F., nei casi di affido giudiziale, prosegue il sostegno e il trattamento del minore e gli interventi di sostegno e trattamento della famiglia di origine, in collaborazione con gli altri servizi territoriali. 7

10 ART.4 IL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO 1. Il progetto individualizzato viene elaborato dal Servizio Affidi in collaborazione gli altri servizi territoriali con riferimento ai seguenti elementi: a. elementi della situazione personale e familiare, compresa la situazione sanitaria del minore; b. i motivi che determinano il ricorso all affidamento; c. la durata dell affidamento; d. le modalità e la frequenza dei rapporti tra i protagonisti (il minore, la famiglia di origine, gli affidatari, i servizi); e. l individuazione degli interventi rispetto alla famiglia di origine, le figure professionali e i servizi coinvolti; f. l'individuazione degli interventi a sostegno del minore; g. la definizione degli interventi di sostegno rivolti agli affidatari, le figure professionali e i servizi coinvolti; h. la cadenza con cui verranno effettuate le verifiche sull evoluzione del progetto da parte dei servizi coinvolti; i. le condizioni che consentiranno il rientro del minore in famiglia; j. l atto di consenso sottoscritto dai genitori del minore o dal tutore o il riferimento al decreto del Tribunale per i Minorenni. 2. Il Servizio Affidi, la famiglia affidataria e, quando possibile, la famiglia d origine sottoscriveranno il patto di affidamento che conterrà gli elementi sopra descritti alle lettere: a. b. c. d. g. i. Il progetto individuale e il patto di affidamento sono soggetti a revisione. ART. 5 COMUNICAZIONI TRA SERVIZI 1. Il Servizio Affidi e i servizi territoriali (Area Materno Infantile/ Servizi Consultoriali Dipartimento di Salute Mentale Età Evolutiva Disabilità/EMT), nell ambito della collaborazione, si trasmettono e scambiano la documentazione relativa al minore e alla sua famiglia. Copia degli atti amministrativi verrà trasmessa anche ai servizi consultoriali di riferimento. ART. 6 FORMALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI AFFIDO 1. In preparazione all ingresso del minore nella famiglia affidataria, il Servizio Affidi fa sottoscrivere alla famiglia d origine ed agli affidatari un impegno formale, redatto su apposita modulistica, nel quale sono precisati i diritti, gli obblighi e le modalità di rapporto tra le due famiglie e tra queste e gli operatori del Servizio Affidi, sulla base di quanto previsto dal regolamento dell Ambito Distrettuale. 8

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