Oggetto. Contenuto. Circolare Numero 10/2014. C i r c o l a r e d e l 1 6 g e n n a i o P a g. 1 di 5
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1 C i r c o l a r e d e l 1 6 g e n n a i o P a g. 1 di 5 Circolare Numero 10/2014 Oggetto LEGGE STABILITÀ 2014 NOVITÀ IN TEMA DI REDDITO D IMPRESA Contenuto La Legge di stabilità 2014, ovvero la Finanziaria 2014 (Legge 147/2013), è stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del , ed è entrata in vigore dal Composta da 1 articolo suddiviso in 749 commi, risulta essere un ricco pacchetto di misure di interesse per le imprese e nel proseguo vengono affrontate alcune delle novità più rilevanti. DI SEGUITO L INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI: NOVITÀ IN TEMA DI ACE (COMMI 137 E 138)... 1 RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA E PARTECIPAZIONI (COMMI DA 140 A 146)... 2 RIALLINEAMENTO VALORE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO (COMMI DA 150 A 152)... 3 PERDITE SU CREDITI (COMMI 160 LETTERA B) E 161)... 3 NOVITÀ IN TEMA DI TRANSFER PRICING (COMMA 281)... 4 COMPENSAZIONI CREDITI D IMPOSTA (COMMA 574)... 4 NOVITÀ IN TEMA DI ACE (COMMI 137 E 138) La Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 137 e 138) innova la disciplina ACE (Aiuto alla Crescita Economica), incentivo introdotto dal decreto Salva Italia L agevolazione fiscale consente alle imprese di dedurre dal reddito netto una percentuale degli utili reinvestiti (ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili) o dei nuovi capitali investiti in azienda dai soci, il cosiddetto rendimento nozionale di nuovo capitale. La legge in oggetto ha fissato le aliquote applicabili per la determinazione del rendimento nozionale per triennio : aliquota al 4% per il 2014; aliquota al 4,5% per il 2015; aliquota al 4,75% per il Dal 2017 l aliquota sarà determinata con apposito DM emanato entro il 31 gennaio di ogni anno.
2 C i r c o l a r e d e l 1 6 g e n n a i o P a g. 2 di 5 N.B. Per la determinazione dell acconto IRES/IRPEF continueranno invece ad essere utilizzate le aliquote relative all anno precedente: 3% per acconto 2014, 4% acconto Si fa presente che rimangono invariati tutti gli altri presupposti applicativi. Si ricorda che l agevolazione riconosce una deduzione del reddito d impresa (ma non della base imponibile Irap), del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, dei seguenti contribuenti: s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., società cooperative, società di mutua assicurazione, società e cooperative europee residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust, residenti in Italia, che hanno come oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciale; le società e gli enti commerciali di cui all art. 73, co. 1, lettera d) D.P.R. 917/1986, non residenti nel territorio dello Stato, qualora qui dispongano di una stabile organizzazione; l incentivo è stato esteso anche al reddito di s.n.c., s.a.s. ed imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria (per natura od opzione). RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA E PARTECIPAZIONI (COMMI DA 140 A 146) Alle società di capitali ed enti commerciali, che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali (IAS), viene concessa la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività d impresa, risultanti dal bilancio al e appartenenti alla stessa categoria omogenea, attraverso il versamento di un imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure: 16% per i beni ammortizzabili; 12% per i beni non ammortizzabili. La rivalutazione va effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2013 e il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d imposta. È possibile provvedere all affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un imposta sostitutiva dei redditi e dell IRAP in misura pari al 10%. Se affrancata, la riserva di rivalutazione è liberamente distribuibile e non concorre a formare il reddito imponibile del soggetto che effettua la distribuzione, ma è tassata in capo al socio percettore. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale dal 2016). In caso di cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee all esercizio dell impresa prima dell inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plusvalenza o minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione. Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l eventuale affrancamento della riserva vanno versate in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
3 C i r c o l a r e d e l 1 6 g e n n a i o P a g. 3 di 5 RIALLINEAMENTO VALORE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO (COMMI DA 150 A 152) Vengono portate a regime le disposizioni dell art. 15, commi 10-bis e 10-ter, D.L. n. 185/2008 che disciplinano la facoltà, per le società di capitali, società di persone ed enti commerciali che hanno iscritto in bilancio una partecipazione di controllo per effetto di un operazione straordinaria di procedere al riallineamento del relativo valore mediante il versamento di un imposta sostitutiva del 16%. Le predette disposizioni, che in precedenza erano limitate alle operazioni effettuate fino al 2011, ora si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre L imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta in cui l operazione è effettuata; per le operazioni intervenute nel 2012 l imposta va versata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute per il Va evidenziato che gli effetti del riallineamento: decorrono dal secondo periodo d imposta successivo a quello di versamento dell imposta sostitutiva; sono revocati qualora, anteriormente al quarto periodo d imposta successivo a quello di versamento dell imposta sostitutiva, siano posti in essere atti di realizzo delle partecipazioni affrancate e/o dei marchi e delle altre attività immateriali o dell azienda cui si riferisce l avviamento affrancato. Il riallineamento non è consentito in caso di opzione per i regimi di imposizione sostitutiva di cui agli artt. 172, comma 10-bis (fusione), 173, comma 15-bis (scissione) e 176, comma 2-ter (conferimento), TUIR nonché dell art. 15, commi da 10 a 12, D.L. n. 185/2008. Le modalità attuative delle disposizioni in esame sono demandate ad un apposito Provvedimento dell Agenzia delle Entrate. PERDITE SU CREDITI (COMMI 160 LETTERA B) E 161) La nuova disciplina prevede che gli elementi certi e precisi di cui all art. 101 co. 5 del Tuir, necessari per la deducibilità della perdita su crediti, sussistano anche qualora il credito sia stato cancellato dal bilancio in applicazione dei principi contabili internazionali e nazionali. La decorrenza delle novità in esame si applica dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013 e dovrebbe riferirsi anche a crediti sorti prima del 2013 laddove in tale periodo d imposta si verifichino le condizioni per la cancellazione del credito. Con particolare riguardo ai principi contabili nazionali si precisa che gli eventi realizzativi la cancellazione dei crediti dal bilancio sono: cessione del credito pro-soluto; la transazione; la rinuncia del credito; prescrizione del credito. Non è chiaro però come si coniughi la nuova norma con i precedenti chiarimenti dell Amministrazione finanziaria in tema di processi realizzativi che consentano la deduzione fiscale della perdita su crediti.
4 C i r c o l a r e d e l 1 6 g e n n a i o P a g. 4 di 5 E bene ricordare infatti che l Agenzia delle Entrate nella C.M. 26/E/2013: - in merito alla transazione con riduzione definitiva del credito aveva espresso il principio secondo il quale la perdita su crediti rilevava ai fini della deducibilità se motivata dalla difficoltà del debitore, mentre se derivava da una lite in merito ad una fornitura il relativo onere costituiva sopravvenienza passiva e non perdita su crediti; - in merito alla cessione a titolo definitivo del credito aveva previsto la deducibilità della perdita su crediti solo allorquando il credito fosse ceduto a banche o altri intermediari vigilati, residenti in Italia o in paese che consentono un adeguato scambio di informazioni. Al fine di evitare possibili manovre elusive l Amministrazione finanziaria avrà comunque il potere di sindacare l elusività dell operazione e l inerenza delle perdite in questione in presenza di operazioni antieconomiche che dissimulino un atto di liberalità. In tema di operazioni che presentano un alto grado di elusività sempre la C.M. 26/E/2013 aveva sottolineato essere quelle che intercorrono tra soggetti non indipendenti a corrispettivo non congruo al valore del credito (es. cessione di credito di rilevante importo ad un corrispettivo simbolico e in assenza di recupero coattivo prima della cessione). Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell Amministrazione finanziaria. NOVITÀ IN TEMA DI TRANSFER PRICING (COMMA 281) E prevista l'estensione delle rettifiche IRES da transfer pricing ai fini IRAP per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre In sintesi: per le annualità precedenti al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (in caso di esercizio solare, di norma, per i periodi 2007 e precedenti): i rilievi sul transfer pricing si estendono anche all IRAP, con applicazione di sanzioni fatto salvo l esonero per via della produzione degli oneri documentali di cui all articolo 1, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997; per le annualità che vanno dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (dal 2008, in caso di esercizio solare) sino al periodo per il quale alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014 sono decorsi i termini di presentazione della dichiarazione (il 2012, in caso di esercizio solare): i rilievi sul transfer pricing si estendono anche all IRAP, ma non si applicano sanzioni per infedele dichiarazione a meno che ciò non sia già avvenuto con provvedimento resosi definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014; per le annualità a partire dal periodo per il quale alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014 non sono ancora decorsi i termini di presentazione della dichiarazione (dal 2013 in poi, per gli esercizi solari): i rilievi sul transfer pricing si estendono anche all IRAP, con possibilità di irrogazione di sanzioni fatto salvo l esonero per via della produzione degli oneri documentali di cui all articolo 1, comma 2-ter, D.Lgs. 472/1997. COMPENSAZIONI CREDITI D IMPOSTA (COMMA 574)
5 C i r c o l a r e d e l 1 6 g e n n a i o P a g. 5 di 5 Viene introdotta una nuova disciplina riguardante le compensazioni dei crediti fiscali, prevedendo la necessità dell apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, laddove il contribuente proceda alla compensazione orizzontale di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all IRAP per importi superiori a ,00. Per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare il nuovo vincolo troverà applicazione a partire dalle dichiarazioni fiscali presentate nel 2014 per il periodo d imposta Ciò premesso, si evidenzia che il nuovo adempimento non deve essere preventivo rispetto all utilizzo del credito. La norma fissa solo l obbligo di apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato o, in alternativa, della sottoscrizione da parte del collegio sindacale. Occorre ricordare, come regola generale, che dal 1 gennaio di ogni anno è possibile compensare il credito che si è formato nel periodo d imposta precedente quindi, considerato che la norma in esame si applica ai crediti maturati nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013, la nuova disciplina opera già con riferimento agli utilizzi dei crediti in compensazione orizzontale effettuati dal A tal proposito si fa presente che l art.9 comma 2 del D.L.35/2013, proprio a decorrere dal 2014, ha innalzato a euro il limite massimo annuo di compensazione dei crediti nel modello F24. Lo studio resta a Vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Cordiali saluti, Studio Brunello e Partner
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