CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO E LE SCUOLE DELL INFANZIA PERIODO 1 SETTEMBRE 2008/30 GIUGNO 2011.

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1 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO E LE SCUOLE DELL INFANZIA PERIODO 1 SETTEMBRE 2008/30 GIUGNO Premesso: Che l articolo 33, comma 4 della Costituzione assicura un trattamento equipollente tra gli alunni di scuola statale e non statale; Che l autonomia scolastica e la legge 62/2000 art. 1 (comma1) intende realizzare all interno dell unico sistema scolastico nazionale la parità tra le scuole statali e quelle non statali, aprendo nuove prospettive nel campo dell educazione e della formazione; che la legge 53/2003 art. 2 (comma e) intende promuovere la generalizzazione sia dell offerta che della frequenza della scuola dell infanzia favorendo la possibilità di scelta educativa da parte delle famiglie; che a norma della legge regionale 31/80 in particolare degli art. 2, dell art. 5 (commi 1,2,3) e della circolare applicativa della stessa legge, tutti gli alunni delle scuole dell infanzia statali e non statali fruiscono dei servizi previsti dalla legge stessa; che della circolare applicativa n. 188 dell Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Lombardia, i punti 2.1 e 2.2 prevedono rispettivamente il diritto allo studio a ciascun alunno e la possibilità che gli interventi possono essere diretti agli alunni o consistere in contributi di gestione agli Enti che apprestino i servizi necessari tramite stipula di apposite convenzioni (art. 5 comma3 sopracitato); che da tale normativa discende, tra l altro, per il Comune l obbligo d intervenire economicamente per garantire a tutti gli aventi diritto, nell ambito della programmazione generale dei servizi, anche la frequenza della scuola; che la legge regionale 8/99 intende garantire il diritto alla libertà di educazione erogando un contributo distinto ed integrativo alle scuole dell infanzia; che la scuola dell infanzia svolge una funzione pubblica di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro; che la stessa è autorizzata al funzionamento, a norma delle disposizioni vigenti in materia; che il servizio educativo della scuola dell infanzia rappresenta un momento fondamentale dello sviluppo integrale e completo delle bambine e dei bambini di età prescolare nello spirito delle leggi Nazionali e Regionali vigenti, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento;

2 che con la presente convenzione si intende altresì promuovere e sostenere la gestione di servizi innovativi, in risposta ai bisogni di flessibilità, accompagnamento delle famiglie e per la continuità verticale e orizzontale, in ottemperanza del D.L.122/98 art.139 comma 2; che il Comune riconosce che la scuola dell infanzia ricopre un servizio pubblico sul proprio territorio comunale e col proprio impegno vuole garantire a tutti i bambini residenti in età prescolare la frequenza alla scuola dell infanzia, nel rispetto della piena formazione della personalità del bambino; Tenendo conto dei seguenti criteri di riferimento: Autonomia di gestione per gli Enti Gestori sia dal punto di vista organizzativo che economico. Affidabilità della scuola sotto il profilo educativo-didattico, nel rispetto delle normative scolastiche vigenti e sotto il profilo della sicurezza generale, in ottemperanza alle normative contemplate nel D.L.vo 81/2008. Economicità di gestione per gli Enti gestori delle Scuole dell Infanzia anche per favorire una continuità di servizio. Cooperazione delle famiglie utenti alle scelte educative nel rispetto delle reciproche competenze e degli specifici ruoli. Determinazione del contributo sulla base della situazione economica delle famiglie utenti. Rispetto del ruolo giuridico e dell indirizzo di tendenza di ciascun Ente. tra il Comune di Mandello del Lario ed i seguenti Enti: - Scuola dell Infanzia di Olcio - Scuola dell Infanzia di Somana - Scuola dell Infanzia di Crebbio - Scuola dell Infanzia di Molina - Scuola dell Infanzia di Via Monastero - Istituto S.G.Antida si stipula la seguente C O N V E N Z I O N E Art. 1 - Finalità e criteri. Le finalità sono quelle sopra descritte che fanno parte integrante della presente convenzione.

3 Art. 2 - Utenti della Scuola dell Infanzia. La scuola accoglie prioritariamente ed indistintamente tutti i bambini di ambo i sessi il cui nucleo familiare risieda nel Comune di Mandello del Lario, aventi i requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia di ammissione alla Scuola dell Infanzia. In riferimento all art. 2 della L.R. 31/1980 e all'art. 12 della L. 104/92 la scuola si impegna e realizzare gli interventi diretti a facilitare l inserimento e la frequenza dei portatori di handicap. La Scuola che accoglie bimbi provenienti da altri Comuni non ha alcun beneficio economico per i nuclei familiari interessati. Art. 3 - Gestione strutture e materiale. E' compito dell'ente gestore provvedere alla manutenzione dell'immobile, al riscaldamento, all'illuminazione, alla dotazione ed alla manutenzione dei mobili, delle attrezzature igieniche, del materiale didattico occorrente per le attività da svolgere, nonchè alla provvista di quanto necessario al funzionamento della scuola in riferimento alle leggi. Art. 4 Coordinamento e aggiornamento Insegnanti. L'Ente gestore si assume l'onere dell'aggiornamento didattico degli insegnanti nei limiti dei parametri richiesti dai propri contratti nazionali di lavoro. Il Comune mette a disposizione una figura professionale che svolga il ruolo di coordinamento e di supporto alla formazione e all aggiornamento delle insegnanti, nonché di consulente del Comune stesso per gli aspetti pedagogici e didattici del servizio Scuole dell Infanzia. Art. 5 Arricchimento offerta formativa Il Comune eroga ogni anno un contributo a sostegno dei progetti che ciascuna Scuola inserirà autonomamente nella propria offerta formativa. Un ulteriore contributo viene messo a disposizione di un gruppo di progetto, coordinato dalla figura professionale di cui all art. 4 e composto da un insegnante di ciascuna Scuola, costituito allo scopo di studiare e realizzare iniziative educative unitarie. Art. 6 - Partecipazione. L'Ente gestore costituisce in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 418/74, organi collegiali con compiti di partecipazione alle scelte educative.

4 L Ente gestore deve dare comunicazione scritta all Ufficio Pubblica Istruzione del Comune dei nominativi facenti parte dell Organo Collegiale. Art. 7 - Calendario. L'Ente gestore garantisce un orario di almeno 35 ore settimanali per 5 giorni alla settimana dai primi giorni di settembre agli ultimi giorni di giugno. Art. 8 - Servizio mensa. L Ente gestore garantisce un servizio mensa adottando le indicazioni dietetiche elaborate dall ASL di Lecco ed in conformità alle normative dell HACCP. Art. 9 - Personale. Tutto il personale docente e non docente è a totale carico dell'ente gestore. Il personale docente deve essere munito di diploma specifico ed il rapporto di impiego deve essere regolato dai vigenti contratti di lavoro. Nel rispetto delle normative vigenti è possibile il ricorso al volontariato da parte di personale qualificato. Al fine di garantire l'indispensabile affidabilità della scuola sia sotto il profilo educativo e didattico sia sotto quello della sicurezza generale, si definisce di norma la seguente struttura minima: un insegnante titolare per sezione; un insegnante a tempo parziale per un numero di ore da determinarsi di volta in volta, in base alle esigenze e alla disponibilità della scuola una cuoca/inserviente. Art Commissione - Composizione E' istituita una Commissione così composta: Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Mandello del Lario, che presiede e coordina i lavori, e che può avvalersi del Funzionario del Comune preposto al servizio Scuole dell Infanzia; 1 rappresentante per ogni Ente Gestore;

5 2 rappresentanti dei genitori votati tra i rappresentanti di sezione di ciascuna scuola dell Infanzia. 1 rappresentante degli insegnanti, che il Corpo Docente sceglierà al proprio interno. La partecipazione di persone esterne viene autorizzata dalla Commissione previa consultazione della stessa e con voto di maggioranza. Di ogni riunione viene redatto un verbale che verrà esposto all albo di ogni scuola entro 30 giorni dalla data della riunione stessa. Art Commissione - Compiti La Commissione ha i seguenti compiti: a) la formazione delle sezioni di tutte le Scuole dell Infanzia. b) la determinazione della retta base annuale che deve contemplare tutte le spese di gestione ordinaria. Tale retta, al fine dell adeguamento al costo della vita, verrà rideterminata periodicamente applicando parametri riconosciuti e verificabili. c) il calcolo delle rette individuali determinate con la seguente formula: in cui Rt = Rtb - C Rt = retta individuale Rtb = retta base C = contributo comunale sulla base della situazione economica delle famiglie utenti. d) la determinazione dei tempi e modi di esazione delle rette, che sarà fatta in ogni caso da ciascun Ente Gestore per quanto gli compete. La retta individuale deve essere corrisposta alla scuola integralmente dal mese di settembre al mese di giugno, indipendentemente dalla frequenza, salvi casi specifici la cui decisione è demandata alla Commissione. e) il coordinamento del calendario scolastico comune a tutti gli Enti. f) la ricerca di obiettivi funzionali al miglioramento del servizio.

6 g) in seno alla Commissione, in particolare, l Assessore all Istruzione si fa garante della corretta applicazione della presente Convenzione. Art. 12 Pre-iscrizioni e formazione delle sezioni. Tutte le Scuole delegano l'amministrazione comunale a coordinare le pre-iscrizioni, raccogliendole presso i propri uffici entro i tempi previsti per legge, su apposito modulo. Sulla domanda di pre-iscrizione la famiglia deve indicare la scuola di preferenza ed una scelta alternativa. Entrambe sono da intendersi in un primo momento provvisorie. La Commissione successivamente, al fine di ottimizzare il servizio e di conseguire l equilibrio numerico ed economico delle sezioni, provvederà alla formazione definitiva delle sezioni, tenendo conto dei seguenti criteri: scelte dei genitori sul modulo di pre-iscrizione presenza di fratelli che già frequentano la Scuola prescelta territorialità (bacino d utenza) trasporti Art Determinazione delle rette individuali. Le rette individuali verranno determinate in funzione di n. 3 fasce di reddito familiare ed in relazione al numero dei figli componenti il nucleo familiare. La Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno deve stabilire le fasce di reddito familiare e le riduzioni alla retta base ad esse associate. Per usufruire dell eventuale riduzione della retta in base ai parametri, ogni famiglia utente dovrà indicare nell apposito spazio presente sulla domanda/conferma di iscrizione il reddito dell intero nucleo familiare. In assenza di tale indicazione verrà applicata la retta massima. A partire dalle richieste di riduzione pervenute (dichiarazione della fascia di reddito sui moduli di pre-iscrizione), verrà determinato il valore del contributo comunale complessivo. Alla retta così determinata, previa richiesta da parte della famiglia interessata, purchè residente a Mandello del Lario, verranno applicate, con onere a carico dell Amministrazione Comunale, le seguenti riduzioni: Famiglia con 2 figli frequentanti: riduzione delle rette pari al 30% indipendentemente dalla fascia di reddito familiare;

7 Famiglie con 3 figli frequentanti: riduzione delle rette pari al 40% indipendentemente dalla fascia di reddito familiare. Art Trasporti Il Comune mette a disposizione il servizio scuolabus con autista ed un accompagnatore per il trasporto degli alunni da e per le frazioni. Art Distribuzione e versamento contributi La somma messa a bilancio nel piano diritto allo studio per le scuole dell infanzia, viene distribuita agli Enti Gestori tenendo conto del numero degli alunni iscritti e dei valori della retta base e della retta individuale. Il Comune verserà i contributi secondo il seguente calendario: - ottobre 40% - febbraio 60%. Art. 16 Inserimento alunni diversamente abili Nel caso di inserimento di alunni diversamente abili, residenti nel Comune di Mandello del Lario,per i quali l ASL o gli enti accreditati abbiano prodotto una certificazione che attesti la necessità di un educatore per garantire l integrazione dell alunno nel gruppo classe, la scuola provvede per ognuno degli alunni interessati ad inviare all Amministrazione comunale, entro il 30 maggio di ogni anno, con riferimento all anno scolastico successivo, il monte-ore necessario per garantire l inserimento e l integrazione scolastica di tali alunni. Entro il 31 gennaio, la scuola si impegna a consegnare all ufficio Istruzione copia del progetto educativo individualizzato elaborato per ogni alunno diversamente abile. Qualora la necessità del sostegno sorgesse ad anno scolastico iniziato, la scuola dell infanzia invierà comunque comunicazione dell intervento al Comune. I costi aggiuntivi verranno valutati congiuntamente da tutti gli organismi interessati, al momento dell inserimento dell alunno stesso. Art Ambito della Convenzione e durata. La presente convenzione ha la durata di tre anni (1 settembre giugno 2011).

8 Il rapporto di convenzione si intende costituito tra il Comune di Mandello del Lario ed ogni singola Scuola dell Infanzia paritaria. Mandello del Lario,... L Assessore all Istruzione:... Le Scuole dell Infanzia: Olcio... Somana... Crebbio... Molina... Via Monastero... S.G.Antida...

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