REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA. Nella causa civile di primo grado, iscritta al numero. rappresentato e d i feso dali' Avv. Dario Sgobba; nonché
|
|
- Annunziata Catalano
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, terza sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Andrea Paiano ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di primo grado, iscritta al numero promossa da: rappresentato e d i feso dali' Avv. Dario Sgobba; attore contro Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.. convenuta nonché Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dali' Avvocatura di Stato; altro convenuto ********* Con atto di citazione regolarmente notificato ha chiesto al Tribunale adito di: a) accertare e dichiarare la prescrizione integrale del credito portato dall'estratto di ruolo n. 2; b) accertare e dichiarare l'omessa e/o irregolare notifica di tutte le cartelle di pagamento in epigrafe indicate e dei prodromici inviti al pagamento; c) accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. a riscuotere i crediti contenuti nelle cartelle impugnate;
2 d) per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza o la nullità o l'annullamento e, comunque, l' improduttività di qualsiasi ettetto giuridico dei ruoli relativamente alle iscrizioni impugnate e delle discendenti cartelle di pagamento; e) per l'effetto, accertare e dichiarare inesistenti e/o estinti e/o inesigibili tutti i crediti a qualunque titolo vantato dai convenuti nei confronti dell'attore in relazione agli atti impugnati; t) in subordine, accertare e dichiarare parzialmente inesistenti e/o estinti e/o inesigibili i crediti vantati dai convenuti nei confronti dell'attore in relazione agli atti impugnati, rimodulando i crediti dei convenuti secondo giustizia; Ha riferito che a seguito di apposita istanza, l'odierno attore riceveva dall 'agente della riscossionein data l O febbraio gli estratti di ruolo riferiti alla sua posizione debitoria, dal quale riscontrava che Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. avrebbe provveduto a notificarli le cartelle di ~'"/.'. pagamento in contestazione, in ragione di omessi pagamenti di multe, ammende e spese processuali, presumibilmente derivanti da titolo giudiziari penali definitivi. Ha sostenuto, tuttavia, l'illegittimità delle relative iscrizioni a ruolo così come delle relative cartelle sulla base di una pluralità di motivi: in primo luogo ha paventato l' illegittimità degli atti impugnati per l'omessa notifica dei titoli in forma esecutiva (id. est delle sentenze penali definitive da cui scaturiscono i crediti portati dal ruolo); inoltre ha contestato l' illegittimità.delt?jrocedimento seguito dall'ente creditore e dall'agente della riscossione, per la violazione delle norme relative al recupero delle spese penali di giustizia contenute nel T.U. 115/2002 e successive modifiche. Ha poi contestato la pretesa ereditaria per l'omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento, nonchè la prescrizione dei relativi crediti o- quanto meno- degli interessi applicati, ed infine, il difetto di motivazione delle cartelle di pagamento. All'esito della regolare notifica dell'atto di citazione si sono costituite in giudizio Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (a cui è subentrata, nel corso del giudizio, Agenzia delle Entrate - Riscossione) nonché il ministero della Giustizia, insistendo per il rigetto delle avverse domande. All'udienza del 15 ottobre 2018, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e di replica. In via preliminare deve essere esaminato il motivo con il quale l'attore ha contestato la nullità della notifica delle cartelle di pagamento, in quanto solo nell'ipotesi in cui si riscontri l'omessa o invalida notifica delle stesse, può ritenersi sussistente l'interesse del contribuente ad impugnare il ruolo, di
3 cui sia venuto a conoscenza attraverso un estratto rilasciato, su sua richiesta, dal concessionario della riscossione (cfr. Cass. Civ., sez. Unite, , n ); in tali ipotesi, infatti, non viene in considerazione una sorta di riapertura dei termini per impugnare la cartella, dal momento che è evidente come se l'atto risultasse validamente notificato non potrebbe che affermarsi l'inammissibilità dei motivi che avrebbero dovuto essere fatti valere- nei termini di legge- con l'impugnazione della relativa cartella, mentre se tale notifica dovesse risultare inesistente o invalida, i termini per impugnare non avrebbero neppure iniziato a decorrere. Ciò premesso, è utile rilevare come l'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73 possa procedere alla notifica delle cartelle di pagamento secondo due modalità alternative: in primo luogo la notifica può essere eseguita dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti di Polizia Municipale; in vi.a alternativa, poi, la cartella di pagamento può essere notificata mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'agente della riscossione scelga la prima modalità di notifica, deve seguire -sulla base di.;:)#'.~\{ì quanto disposto dall'art. 60 D.P.R. 600/73 - la disciplina dettata dagli artt. 137 e ss. c.p.c. e, in particolare, nel caso di irreperibilità relativa del contribuente, la disciplina contenuta nell'art. 140 c.p.c. ; norma che, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, impone al notificante di provare, ai fini della validità del procedimento, non solo di aver depositato l'atto presso la casa comunale e di aver inviato la raccomandata informativa presso la residenza del contribuente (attività che nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, risultano eseguite dall'ufficiale della riscossione), ma- altresì e preliminarmente- di aver tentato la notifica presso uno dei luoghi di cui all'art. 139 c.p.c. e di non aver potuto consegnare l'atto per l'assenza di una delle persone indicate nella stessa disposizione; sul punto la giurisprudenza ha chiarito che la prova di tali attività deve essere fornita mediante la produzione della relata di notifica nella quale l'ufficiale giudiziario (o l'ufficiale della riscossione) attesti gli adempimenti dello stesso compiuti e che in mancanza la notifica deve ritenersi nulla (cfr. Cass. Civ., , n ). Nella fattispecie in esame, non avendo Agenzia delle Entrate prodotto le relate di notifica ed in assenza, pertanto, della prova circa le ricerche concretamente effettuate dall ' ufficiale della riscossione, deve dichiararsi la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio e, nel contempo, devono ritenersi ammissibili le domande con le quali l'attore ha chiesto di accertare l'illegittimità dell ' iscrizione a ruolo dei crediti per cui è causa.
4 Sotto questo profilo, l'opposizione deve ritenersi fondata in primo luogo in ordine ai crediti di cui al ruolo n. '2009 (e il cui estratto è contenuto nelle cartelle di pagamento l _ 000- l ;! l M reso esecutivo in data l giugno 2009, in ragione della mancata notifica dell'invito al pagamento nei confronti del contribuente, che ai sensi dell'art. 212 D.P.R. 115/2002 costituiva, almeno per le iscrizioni precedenti la data del 4 luglio 2009, attività prodromica necessaria, così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l 'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio data di entrata in vigore della legge , che ha modificato l 'art. 227 ter del D.P.R non deve essere preceduta dalla notifìca dell 'invito di pagamento, già previsto dall 'art. 212 del DP.R. l l , dovendo ritenersi abrogata quest 'ultima disposizione a seguito della modifìca del citato art. 227 ter" (Cass. Civ., sez. VI, 13 settembre 2017, n ); in altri termini, tutti i crediti relativi alle spese processuali derivanti da sentenze penali di condanna, iscritti a ruolo prima del 4 luglio 2009, devono essere preceduti dalla notifica dell'invito di pagamento, mentre tale adempimento non risulta più necessario per i crediti iscritti successivamente a tale data, in ragione dell'entrata in vigore della legge 69/2009 (così che devono ritenersi legittime le iscrizioni dei crediti di cui ai ruoli n. /20 l O e /20 l O risultando, le stesse, successive alla data del 4 luglio 2009). Deve, altresì, ritenersi fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione per ciò che attiene il creditoil cui estratto è contenuto nella cartella di pagamento n. l OOC, - di E 6.000,00, derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Torino, divenuta irrevocabile in data ; in tal senso, infatti, in assenza di un valido atto interruttivo della prescrizione (in ragione di quanto sopra detto in ordine alla nullità della notifica della relativa cartella di pagamento) deve ritenersi decorso il termine di prescrizione decennale, decorrente dal momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile. Deve, viceversa, disattendersi la medesima eccezione in ordine alla somma di E 3.000,00 di cui alla cartella sopra indicata e dovuta in base alle statuizioni contenute nella sentenza del del Tribunale di Taranto, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 2009 e per il quale - al momento della proposizione della domanda- non poteva dirsi decorso il relativo termine di prescrizione. Del pari, deve essere rigettata l 'eccezione di prescrizione del credito di cui al ruolo n /201 O (cartella di pagamento n per avere l'attore spontaneamente provveduto al pagamento della relativa somma, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di valersi della suddetta prescrizione.
5 Devono, infine, essere rigettati gli ulteriori motivi di opposizione (almeno rispetto ai crediti non prescritti e per i quali l'iscrizione a ruolo è avvenuta regolarmente) proposti con l'atto di citazione che ha dato corso al presente giudizio. Al riguardo, infatti, non può condividersi l'assunto secondo cui i convenuti avrebbero dovuto procedere - prima di iscrivere a ruolo i relativi crediti - alla notifica delle sentenze di condanna, non essendo tale attività richiesta ai fini di procedere alla formazione del ruolo. Infondata, infine, è l'eccezione di incompetenza funzionale di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.; al riguardo, infatti, l'art. 227 ter D.P.R. 115/2002 prevede che l'iscrizione a ruolo dei crediti di giustizia spetti ad Equitalia Giustizia S.p.A., solo successivamente alla data di stipula della convenzione tra il Ministero della Giustizia e il nuovo ente e non anche per le iscrizioni - come quelle per cui è causa- precedenti tale convenzione (intervenuta solo il 23 settembre 20 l 0). Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in favore dell 'attore, in misura pari a Y2 dei compensi dovuti in base al D.M. 55/2014 in considerazione dell 'accoglimento parziale della domanda. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da DICHIARA la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio; DICHIARA l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo n (il cui estratto è contenuto nelle cartelle d i pagamento l ( )00 - l O l e l O 19) per le ragioni esposte in motivazione; DICHIARA la parziale prescrizione- limitatamente alla somma di 6.000,00- dei crediti di cui al ruolo 20 l O; RIGETTA le ulteriori domande proposte dall'attore; CONDANNA i convenuti, i solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da liquidarsi in favore dell'avv. Dario Sgobba clirhiaratosi procuratore antistatario di parte attrice, e che si quantificano per spese ed. J!tre spese generali al 15%, CPA ed IV A come per legge, a titolo di compensi. Si comunichi. Taranto, Il Giudice Dott. Andrea Paiano
REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud
Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace
DettagliUFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1
ca UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA Si comunica a: SEZIONE 1 Avv. ANDREA DOVERI VIA OBERDAN, 57 56127 PISA PI Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza Procedimento Numero: 2674/2017
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all odierna udienza la seguente SENTENZA
DettagliCartella esattoriale - Vizi di forma: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (M.Cuomo).
Opposizione alla cartella esattoriale. L'opposizione con la quale si denuncino vizi propri della cartella esattoriale, per carenze di elementi che essa dovrebbe contenere in base agli artt. 25 e 26 del
DettagliOmessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia)
In tema di sanzioni amministrative è esperibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo per omessa notifica della cartella e, quindi, per
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione in persona del dott. ssa Maria Rosaria Palumbo, all'udienza del 6/11/2018, ha emesso la seguente sentenza nella
DettagliSentenza n. 513/2019 pubbl. il 24/01/2019 RG n /2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro Il Giudice onorario di Tribunale dr. Pierfrancesco Peluso, in funzione di Giudice del Lavoro, all udienza di discussione
DettagliOpposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)
Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: l'opposizione ai sensi della legge n. 689
DettagliSentenza n. 6672/2018 pubbl. il 15/11/2018 RG n /2016
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione in persona del dott. ssa Maria Rosaria Palumbo, all'udienza del 18/10/2018, ha emesso la seguente sentenza
DettagliIn data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano
Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza del 15 aprile 2010 [Inesistenza giuridica della notif In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale
DettagliORDINANZA. elettivamente domiciliato in ROMA. contro. avverso la sentenza n. 24/2013 della COMM.TRIB.REG. di
ORDINANZA sul ricorso 23009-2013 proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro EQUITALIA NORD SPA, elettivamente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8049 Anno 2017 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: FASANO ANNA MARIA Data pubblicazione: 29/03/2017 SENTENZA sul ricorso 14399-2012 proposto da: EQUITALIA SUD SPA in persona
DettagliCartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo
Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Solo avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative
Dettaglipagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LIVIO MICHELE ANTONIO
SEZIONE N 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO riunita con l'intervento dei Signori: SEZIONE 5 REG.GENERALE N 211/2016 UDIENZA DEL 19/05/2016
DettagliSENTENZA. EQUITALIA SUD SPA , quale cessionaria del. ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma
Civile Sent. Sez. 3 Num. 1656 Anno 2016 Presidente: SALME' GIUSEPPE Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 29/01/2016 SENTENZA sul ricorso 14738-2014 proposto da: EQUITALIA SUD SPA 11210661002, quale
DettagliCanone per servizio di scarico e depurazione acque reflue: quando è competente il Giudice Ordinario (M.
Canone per servizio di scarico e depurazione acque reflue: quando è competente il Giudice Ordinario (M. Il canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue va qualificato come tributo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliCartella esattoriale: stesso termine di prescrizione previsto per il credito in essa contenuto (M.Cuomo)
Con la sentenza che segue, il Giudice di Pace, dopo aver qualificato la domanda che ha ad oggetto la richiesta di accertamento di prescrizione e della estinzione del debito per avvenuto pagamento, come
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Dopo la notificazione della cartella esattoriale il termine di prescrizione del credito diventa decennale (M.
Con la sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto che in relazione a contributi, sanzioni, accessori e spese, con la formazione della cartella esattoriale, si determina un effetto novativo delle
DettagliGiudice di Pace. Pozzuoli. Sentenza 27 maggio 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. L avv. Italo BRUNO,
Un po di chiarezza sull opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c. Giudice di Pace Pozzuoli, sentenza 27.05.2009 Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni
DettagliCass. 2262/2013. Sanzioni Amministrative. Notifica a mezzo posta privata: nullità
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha statuito che i gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie sono riservati in maniera esclusiva, per motivi di ordine
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliORDINANZA. - ricorrente - contro. - controricorrente - contro
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13537 Anno 2018 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 30/05/2018 ORDINANZA sul ricorso 12739-2016 proposto da: EQUIT_ALIA SUD SPA 11210661002,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32258 Anno 2018 Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE Relatore: FEDERICI FRANCESCO Data pubblicazione: 13/12/2018 ORDINANZA sul ricorso 27708-2011 proposto da: GRASSO BIAGIO, elettivamente
DettagliLa compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata
La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 22305 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 13/09/2018 ORDINANZA sul ricorso 12245-2017 proposto da: DE NARDA GIUSEPPE, elettivamente
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 2017/7014 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g. 7014/2017 PROMOSSO DA ALOISI ANTONINO,
DettagliSentenza n. 620/2018 pubbl. il 06/03/2018 RG n. 6935/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice d.ssa Claudia Calabrese, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliIl Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente
Il Giudice di Pace ha ritenuto, nella sentenza in esame, che la istanza di rateizzazione del debito e quindi la volontà di adempiere alla propria obbligazione non è compatibile con la eccezione di prescrizione
DettagliN SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:
N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE. - Presidente - Giacomo Maria Nonno - Consigliere - R.G.N /2014
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE Composta da Ernestino Luigi Bru- schetta - Presidente - Oggetto: nullità della sentenza e motivi di grava- 1951 Giacomo Maria Nonno - Consigliere -
DettagliGiudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA nella persona della dottoressa Lucia Panzera, assistita dal sottoscritto Cancelliere, ha pronunciato la seguente
DettagliViceversa, il GdP adito ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente alla luce della normativa vigente in materia.
Infrazione al C.d.S. e successiva ordinanzaingiunzione: l'interruzione della prescrizione si realizza soltanto quando l'atto interruttivo viene a conoscenza del destinatario, così come previsto dall'art.
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliCass /2011: indirizzo indicato sulla carta di circolazione e nullità della notificazione.
La validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi (residenza, domicilio o sede del soggetto) risultanti dalla carta di circolazione, bensì sul necessario
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. U Num. 30756 Anno 2018 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 28/11/2018 ORDINANZA sul ricorso 4496-2018 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio
DettagliL'impugnazione della cartella carente di motivazione ne sana il vizio di nullità?
L'impugnazione della cartella carente di motivazione ne sana il vizio di nullità? Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto tributario Decisione: Sentenza n. 3707/2016 Cassazione Civile - Sezione III Classificazione:
DettagliAbrogazione dell'art. 7 Legge 890/1982: illegittima, ma non sempre, l'emissione della C.A.N. (M.Cuomo)
Con la sentenza in commento il Giudice di Pace ha ritenuto che, a seguito della abrogazione dell'art. 7 della Legge 890/1982 ("Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell atto,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3987 Anno 2017 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Data pubblicazione: 15/02/2017 SENTENZA sul ricorso 3491-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
DettagliOpposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione
Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai Magistrati Dott. Cinzia Casanova REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Dott. M. Margherita Zuccolini Dott. Marcello Bruno ha pronunciato la seguente
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00620/2013 REG.PROV.COLL. N. 02798/1996 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22899 Anno 2017 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: FASANO ANNA MARIA Data pubblicazione: 29/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 19413-2013 proposto da: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1144 Anno 2018 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: TRICOMI LAURA Data pubblicazione: 18/01/2018 ORDINANZA sul ricorso 22442-2010 proposto da: GIOVANNINI SILVANA, domiciliata
DettagliCass. SS.UU. n /2010: il preavviso di fermo amm.vo è sempre impugnabile.
Il preavviso di fermo amministrativo è sempre impugnabile innanzi al giudice competente. Al giudice tributario appartiene la cognizione delle obbligazioni di natura fiscale, mentre il giudice ordinario
Dettaglir tj 130' 2o.AG ~, Lt/2J2JUb ~ +- ~~~l ~~~~~-~~b~ì_~~-~0~~~ +-~~~~~~
r tj 130' 2o.AG '. ~, Lt/2J2JUb ~ +- ~~~l ~~~~~-~~b~ì_~~-~0~~~ +-~~~~~~ ~~ ." REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano il Tribunale di TREVISO sezione I civile in composizione monocratica, in persona
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00049/2014 REG.PROV.COLL. N. 01759/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliCTP di Catania, sez. VIII, sentenza n. 360 del :esclusione estensione giudicato art CC
CTP di Catania, sez. VIII, sentenza n. 360 del 4.5.10:esclusione estensione giudicato art. 1306 CC Autore: Redazione In: Magistratura tributaria SEZIONE N 8 - R.G.R. N 2850/05 UDIENZA DEL 17/03/2010 SENTENZA
DettagliGiustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 13 16.02.2017 Accertamento per posta: notifica con compiuta giacenza A rischio la tempestività del ricorso A cura di Paola Mauro Categoria:
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 11394 Anno 2017 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 09/05/2017 ORDINANZA sul ricorso 11165-2016 proposto da: BONDI MANCINI MARIA TERESA, elettivamente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10934 Anno 2015 Presidente: BIELLI STEFANO Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 27/05/2015 SENTENZA sul ricorso 7815-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO. Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente
Giudice di Pace di Salerno, Luigi Vingiani, sentenza dell 1 maggio 2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso
DettagliIl contraddittorio preventivo è necessario anche per l'iscrizione di ipoteca?
Il contraddittorio preventivo è necessario anche per l'iscrizione di ipoteca? Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto tributario In tema di riscossione coattiva di imposte, la mancanza del contraddittorio
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Data 07/11/2012 Ente giudicante CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SESTA Numero 19264 ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 8318-2011 proposto da: DEBITORE OPPONENTE contro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME
DettagliEquitalia deve rilasciare al contribuente copia conforme all originale delle cartelle e relative relate di notifica.
Equitalia deve rilasciare al contribuente copia conforme all originale delle cartelle e relative relate di notifica. a cura dell Avv. Giuseppe Campanelli Questa sentenza è importante in quanto spetta ad
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 17.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4049 Anno 2018 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI Data pubblicazione: 20/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 6799-2016 proposto da: MANENTI FERDINANDO, elettivamente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4259 Anno 2018 Presidente: PICARONI ELISA Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 21/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 2240-2017 proposto da: COSTANZO ANDREA, elettivamente domiciliato
DettagliSentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014
N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6524 Anno 2018 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MONDINI ANTONIO Data pubblicazione: 16/03/2018 ORDINANZA sul ricorso 2648-2013 proposto da: DI BLASIO ANTONIO, domiciliato
DettagliIl Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente
Il Giudice di Pace, nella sentenza in esame, ha annullato il verbale per insufficiente e contraddittoria motivazione ritenendo, altresì, conformenente a quanto sostenuto dalle SS.UU., che nel giudizio
DettagliCass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.
La costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichè l'originale, dell'atto d'impugnazione
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Lina RUBINO
26608/17 Ptk ft LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA Presidente dott. Lina RUBINO dott. Francesco Maria CIRILLO dott. Marco DELL'UTRI
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro, dott.ssa Isabella Calia, nell'udienza pubblica del giorno 15/09/2016 ha pronunciato la seguente SENTENZA dando lettura
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 4630/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D ANTONIO Enrica - Presidente - Dott. BERRINO Umberto - Consigliere
DettagliEstratto di ruolo, atto non impugnabile
Estratto di ruolo, atto non impugnabile di Davide Di Giacomo Pubblicato il 13 ottobre 2018 L estratto di ruolo è un elaborato informatico, atto interno dell amministrazione privo di qualsiasi potere impositivo
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5898 Anno 2015 Presidente: BUCCIANTE ETTORE Relatore: NUZZO LAURENZA Data pubblicazione: 24/03/2015 SENTENZA sul ricorso 19056-2009 proposto da: EQUITALIA SARDEGNA S.p.A. (nuova
Dettaglinella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro
N. R.G. 2021/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati: Dr. Angela DE MEO
DettagliAtto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)
Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace ha ritenuto che se l'atto giudiziario è diretto ad una persona giuridica non è necessaria l'emissione della C.A.N. Pur se è vero, infatti, che l'art.7 della
DettagliCondominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta
Nulla la delibera assembleare nella parte in cui riconfermava il precedente amministratore in assenza della maggioranza assoluta dei condomini, in violazione del comma 2 dell' art 1136 cc. Tribunale di
DettagliL'opposizione all'esecuzione non chiude per ferie
L'opposizione all'esecuzione non chiude per ferie di Francesco Buetto Pubblicato il 20 aprile 2011 attenzione, la sospensione feriale dei termini (1 agosto 15 settembre) non si applica alle opposizioni
DettagliNon è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (M
Nel caso in esame, il ricorrente dopo di aver proposto istanza di rateizzazione e di aver provveduto ad onorare le rate del debito, ha presentato ricorso al Giudice di Pace ottenendo l'annullamento della
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha
DettagliSentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
DettagliESTREMI: Commissione Tributaria Provinciale Salerno Quinta Data: Numero: 517
ESTREMI: Commissione Tributaria Provinciale Salerno Quinta Data: 14.02.2018 Numero: 517 In tema di opposizione all'estratto di ruolo esattoriale e alla legittimità dell'eccezione di prescrizione ove l'agente
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti
Con la sentenza di seguito riportata, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Petra Uliana, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 9 Indietro Pubblicato il 20/07/2017 N. 01173/2017 REG.PROV.COLL. N. 00734/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2868 Anno 2017 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: TADDEI MARGHERITA Data pubblicazione: 03/02/2017 SENTENZA sul ricorso 20683-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
DettagliTRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. n. 1725/2016 R.G. TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, in persona del giudice del lavoro, ha pronunciato mediante lettura del
DettagliLE OPPOSIZIONI CONTRO LE CARTELLE ESATTORIALI (ROBERTO PASQUALI)
LE OPPOSIZIONI CONTRO LE CARTELLE ESATTORIALI (ROBERTO PASQUALI) Nel caso in cui si impugni una cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, non è più ammissibile
DettagliLa notifica dell'accertamento con adesione
La notifica dell'accertamento con adesione di Sentenze tributarie,, Corte di Cassazione Pubblicato il 15 settembre 2014 l istanza di accertamento con adesione va notificata all ufficio impositore secondo
DettagliAutore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox
Va annullata 1'ordinanza ingiunzione emessa oltre i 180 giorni previsti dal combinato disposto degli artt. 203 e 204 CdS nel caso di proposizione del ricorso all organo accertatore Autore: Matranga Alfredo
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20367 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 31/07/2018 ORDINANZA sul ricorso 8253-2016 proposto da: COMUNE DI PALERMO, in persona del
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11619 Anno 2017 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: FASANO ANNA MARIA Data pubblicazione: 11/05/2017 SENTENZA sul ricorso 21939-2012 proposto da: EQUITALIA SUD SPA in persona
DettagliREPUBBLICA ITALIANA il Tribunale di Reggio Emilia in composizione collegiale
composto dai Magistrati Sigg. Dott. Luciano Varotti, Presidente Dott. Gianluigi Morlini, Giudice rel. est. Dott.ssa Chiara Zompì, Giudice REPUBBLICA ITALIANA il Tribunale di Reggio Emilia in composizione
DettagliLaboratorio sul processo tributario
Laboratorio sul processo tributario Questionario in tema di notifiche nell ordinamento tributario Parte I Patologie e sanatorie delle notifiche 1) La regola della sanatoria delle nullità per raggiungimento
Dettagli