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1 REP. /2010 CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA ED I COMUNI DI BAZZANO, CASTELLO DI SERRAVALLE, CRESPELLANO, MONTE SAN PIETRO, MONTEVEGLIO E SAVIGNO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UN SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE L anno Duemilaundici (2011), il giorno ( ) del mese di ( ), nella Sede di Castello di Serravalle. TRA II Comune di Bazzano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Elio Rigillo nato Castelfranco Emilia (MO) il (C.F. Ente ), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Bazzano, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 05/09/2011, esecutiva; Il Comune di Crespellano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Alfredo Parini nato a Bazzano (BO) il (C.F. Ente ), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Crespellano, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26/10/2011, esecutiva; Il Comune di Castello di Serravalle, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.ra Milena Zanna nata a Bologna (BO) il 07/05/1967 (C.F. Ente ), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castello di Serravalle, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/2011, esecutiva; Il Comune di Monte San Pietro, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Stefano Rizzoli nato a Bologna (BO) il (C.F. Ente ), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monteveglio, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/09/2011, esecutiva; Il Comune di Monteveglio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Daniele Ruscigno nato a Bologna (BO) il (C.F. Ente ), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monteveglio, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del

2 28/09/2011, esecutiva; Il Comune di Savigno, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Augusto Casini Ropa nato a Savigno (BO) il (C.F. Ente ), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Savigno, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2011, esecutiva; L Unione di Comuni Valle del Samoggia, rappresentata dal Presidente, Sig. Augusto Casini Ropa nato a Savigno (BO) il (C.F. Ente ), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell Unione di Comuni Valle del Samoggia, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio n. 32 del 29/11/2011,esecutiva; PREMESSO CHE: la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 detta i principi della legislazione statale in materia di protezione civile; la L.R. n. 1 del 7 Febbraio 2005 Norme in materia di Protezione Civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di Protezione civile ; l'art. 1, comma 2, L.R. 1/2005, prevede che all'espletamento delle attività di Protezione civile provvedono la Regione, le Provincie, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla L.R. 11/2011; l'art. 6, L.R. 1/2005, prevede che i Comuni, privilegiando le forme associative di cui alla L.R. 11/2001 e L.R. 6/2004 (tra cui le Unioni di Comuni), provvedano, tra l'altro, alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; L Unione di Comuni Valle del Samoggia, si è costituita a far data dal in forza di deliberazione di Consiglio dell Unione n. 1 del , ai sensi della L.R. 10/2008 e successivo decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 45 del , conservando altresì le funzioni della soppressa Comunità Montana; L Unione di Comuni è subentrata alla soppressa Comunità Montana Valle del Samoggia nella convenzione sottoscritta con i comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio e Savigno per la gestione di un servizio associato di Protezione Civile, Rep. 64/2007, avente scadenza in data ; Lo statuto dell Unione all art. 63, comma 3, prevede, in conformità a quanto previsto dall art. 11, comma 5, L.R. 10/2008, l approvazione delle nuove convenzioni entro il con previsione dell integrale conferimento delle funzioni o servizi comunali;

3 I Comuni aderenti alla convenzione associativa sopra richiamata, intendono gestire in forma associata e in rete tra gli stessi un Servizio associato di Protezione civile; Che, ai sensi di statuto, per le finalità di cui al punto precedente è necessario sottoscrivere una convenzione tra gli Enti interessati avente durata non inferiore a cinque (5) anni; tutto ciò premesso e facente parte integrante della presente convenzione SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 1. Oggetto della presente convenzione è l attivazione di un Servizio Associato di Protezione Civile per la programmazione della previsione e prevenzione dei rischi di natura calamitosa nonché della programmazione e pianificazione delle azioni da attuare per fronteggiare le emergenze in caso di eventi calamitosi per cui si debba attivare la protezione civile nel territorio dell'unione di Comuni Valle del Samoggia nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 1/2005. ART. 2 DELEGA DELLA GESTIONE ASSOCIATA 1. I Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio e Savigno delegano all'unione di Comuni Valle del Samoggia, che accetta, l attivazione di un Servizio Associato di protezione Civile di cui all articolo precedente e nello specifico all aggiornamento dei Piani comunali di Protezione Civile ed al coordinamento della redazione del Piano intercomunale. A tale fine, l'unione di Comuni Valle del Samoggia è, altresì, delegata ad istituire forme di collaborazione con altre Amministrazioni pubbliche ed Associazioni di Volontariato. ART. 3 OBBLIGHI DEI COMUNI 1. I Comuni citati si impegnano: a) alla raccolta e trasmissione all'unione di Comuni dei dati utili per il completamento e l'aggiornamento dei piani di emergenza; b) alla collaborazione da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali per l adeguamento dei predetti piani secondo modalità e nel rispetto degli indirizzi tecnico operativi disposti dall'unione di Comuni; c) alla nomina, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di un referente con potere decisionale autonomo per la protezione civile addetto a seguire i lavori per l'implementazione e l aggiornamento dei piani e all utilizzo del software di gestione dell emergenza, che in particolare curi:

4 il reperimento dei dati mancanti, nonché l inserimento e l aggiornamento dei dati disponibili nel programma in dotazione al Comune; la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico; la partecipazione a corsi di formazione; la collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile; la collaborazione nell organizzazione di esercitazioni finalizzate alla verifica delle procedure pianificate. ART. 4 OBBLIGHI DELL'UNIONE DI COMUNI 1. L'Unione di Comuni si impegna: a) alla predisposizione di studi di settore finalizzati all aggiornamento del Piano comunale e alla realizzazione del Piano sovracomunale di Protezione Civile; b) al coordinamento tra i Comuni, l'unione, la Provincia di Bologna, la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla protezione civile, nonché con le Associazioni di Volontariato attivabili in protezione civile; c) al coordinamento della predisposizione degli aggiornamenti ai piani di emergenza comunali e alla predisposizione del piano intercomunale; d) alla collaborazione per l attivazione dei C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e il mantenimento del C.O.M. (Centro Operativo Misto) per l area della Valle del Samoggia, già realizzato sulla base della precedente convenzione associativa, e implementazione delle attività collegate; e) al coordinamento della predisposizione di opuscoli, cartacei ed informatici (internet), per la divulgazione alla popolazione delle procedure in caso di evento calamitoso; f) alla diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile; g) all acquisizione ed alla conservazione delle attrezzature, anche con l'ausilio dei Volontari Vigili del Fuoco di Bazzano (art. 6 comma 2), che si renderanno necessarie, secondo i piani, per fronteggiare le eventuali emergenze; h) al coordinamento delle esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica delle procedure pianificate. ART. 5 COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO 1. E istituito un comitato tecnico composto dai referenti di ciascun ente aderente alla presente

5 convenzione (comma 1, lettera c) del precedente art. 3) per il supporto ed il coordinamento delle attività derivanti dalla presente convenzione. 2. Il comitato tecnico è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei componenti (4/7); i lavori del comitato tecnico saranno coordinati dall'unione di Comuni, la quale svolgerà anche le funzioni di segreteria ed avrà cura di redigere verbale di ogni incontro. ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1. Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'unione di Comuni fornirà il proprio supporto ed il coordinamento ai tecnici comunali referenti per la protezione civile per l aggiornamento dei Piani comunali nelle linee di previsione dei rischi, e alla predisposizione dei modelli operativi di intervento, integrando i piani, di raccordo coi referenti comunali, con i protocolli organizzativi e le risorse di personale e mezzi da utilizzare nelle specifiche emergenze. 2. Nell'organizzazione del servizio si prevede l'ausilio operataivo dell'associazione dei Volontari Vigili de Fuoco di Bazzano per le seguenti attività: gestione COM (Centro Operativo Misto), ubicato presso la sede dell'associazione, assicurandone la pronta attivazione, mediante un sistema di reperibilità, in caso di eventi calamitosi che ne richiedano l'attivazione; manutenzione ed aggiornamento periodico (trimestrale) delle apparecchiature e attrezzature di comunicazione (telefoni ed apparati radio) e delle dotazioni informatiche del COM; stoccaggio e custodia del materiale di protezione civile in dotazione ai comuni dell'unione; collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitisi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile. 3. Per l'organizzazione del servizio si prevede il coinvolgimento attivo di tutte le Associazioni di volontariato presenti nel territorio dell'unione, od operanti in esso, che si occupano di protezione civile attivandosi in caso di eventi calamitosi. 4. Inoltre si prevede di costituire una rete di volontariato per le emergenze di protezione civile della valle del Samogggia coinvolgendo tutti i cittadini interessati. ART. 7 C.O.M. E C.O.C. 1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione i Comuni confermano l'ubicazione centro decisionale di protezione civile per emergenze diffuse (che interessano un ampio territorio e identificato da Regione e Provincia come Area Bazzanese comprendente i sei Comuni dell'unione) denominato C.O.M. (Centro Operativo Misto), da attivarsi a cura della Prefettura, della Regione o del Dipartimento della Protezione Civile, presso la sede dell'associazione dei Vigili del Fuoco di

6 Bazzano in Via Provinciale n.. 2. I centri decisionali di protezione civile per emergenze localizzate denominati C.O.C (Centro Operativo Comunale), da attivarsi a cura del Sindaco o della Prefettura, restano a livello Comunale presso le sedi appositamente allestite da ciscun Comune. ART. 8 SEDE 1. La sede è definita in via amministrativa dalla Giunta dei Sindaci dell Unione anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili. ART. 9 RISORSE FINANZIARIE 1. Le spese relative all esercizio delle funzioni e dei servizi delegati con la presente convenzione sono a carico dei Comuni deleganti sulla base di specifici progetti e secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti. 2. Gli organi dell'unione Unione potranno intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l intero onere. ART. 10 DURATA E RECESSO 1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione per anni cinque e sostituisce integralmente la convenzione Rep. 15/2007 che cessa pertanto di avere efficacia. 2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni due dalla stipula del presente atto. La revoca è deliberata dal Consiglio con apposito atto a maggioranza assoluta da assumersi entro il mese di Aprile ed ha effetto a partire dal secondo anno dall adozione della deliberazione di recesso. 3. Eventuali modifiche alla presente convenzione da assumersi con le stesse modalità di cui al comma precedente devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati. 4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall Unione di Comuni. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell ambito della Giunta dell Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano

7 5. L Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell esercizio della presente gestione associata. La Conferenza dei Sindaci determina in via amministrativa gli aspetti successori del recesso determinando gli oneri specifici collegati. 6. Il non rispetto da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione. Castello di Serravalle, lì Letto, approvato e sottoscritto Il Sindaco del Comune di Bazzano Il Sindaco del Comune di Crespellano Il Sindaco del Comune di Castello di Serravalle Il Sindaco del Comune di Monteveglio Il Sindaco del Comune di Savigno Il Sindaco del Comune di Monte San Pietro Il Presidente dell'unione di Comuni Valle del Samoggia

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