L EVOLUZIONE NORMATIVA DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI IN ITALIA. ( di Giuseppe Giudici)

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1 L EVOLUZIONE NORMATIVA DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI IN ITALIA ( di Giuseppe Giudici) 1

2 Le Fonti Legali: norme del 1925, Codice Civile anni , Legge 990/1969, Direttiva 77/92 del 13 dicembre 1976, Albo Agenti 1979, Albo Broker 1984, D. Lgs del 1995, Direttiva 2002/92/CE, Circolari ISVAP 533/d, 551/d, 573/d. 2

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5 Direttiva n.77/92 la normativa comunitaria sull intermediazione assicurativa preliminare armonizzazione dell intermediazione destinata a 3 categorie: 1. l attività di mediazione o brokeraggio, 2. l attività tipica degli agenti generali, 3. l attività di tutte le figure residuali per conto di broker e agenti. in Italia a seguito del recepimento della Direttiva 77/92 a) Legge n.48 del 1979 istituzione Albo nazionale Agenti, b) Legge n.792 del 1984 istituzione dell Albo nazionale dei mediatori di assicurazione detti Broker. 5

6 Direttiva 2002/92/CEE(dicembre 1992) disponeva: a) la registrazione presso l Autorità competente di ciascun Stato membro di tutti coloro che svolgono l attività di intermediazione assicurativa, b) parità di trattamento tra gli operatori che esercitano l intermediazione, c) introduzione regole di trasparenza nei rapporti tra intermediari e consumatori particolare attenzione alle norme a tutela dei consumatori La direttiva n.2002/92/cee, nell ordinamento italiano, viene recepita nel 2005 dal Codice delle Assicurazioni Private, al Titolo IX, articoli , poi tradotti nel 2006 dal Regolamento n.5 ISVAP, a sua volta composto da 78 articoli. 6

7 Circolare ISVAP 533/d del 2004 tramite essa, l ISVAP vuole introdurre nella distribuzione e nella intermediazione assicurativa: regole di correttezza e cautela a favore degli assicurati anche in ordine al pagamento dei premi; adempimenti per le Compagnie di Assicurazione in tema di formazione professionale dei soggetti incaricati alla distribuzione dei prodotti assicurativi; principi generali ai quali ispirarsi ed attenersi per la pubblicità dei prodotti e delle garanzie assicurative, sia nel settore delle polizze dei Rami Vita sia in quello delle polizze relative ai Rami Danni. 7

8 Circolare ISVAP 551/d La circolare 551/D prevede a partire dal 1 dicembre 2005 che sia obbligatorio acquisire dal cliente una serie di informazioni utili a comprendere le sue esigenze prima della sottoscrizione di un contratto di polizza Ramo Vita e/o di capitalizzazione. L art 27 della presente circolare definisce le regole di comportamento cui devono attenersi le Imprese ed i propri Intermediari Assicurativi, sia nella fase di offerta di prodotti del Ramo Vita sia durante il rapporto contrattuale. 8

9 Codice delle Assicurazioni Private D. Lgs. 7/9/2005 n. 209, S.O. 163, Gazz. Uff. 239 del 13/10/2005 Norme di natura pubblicistica riguarda prevalentemente le Compagnie di Assicurazione, nell interesse dei Consumatori : Assicurazione come impresa e non come contratto (salvo alcune norme di valenza pubblica anche se contrattuali a tutela dei consumatori) 9

10 Codice delle Assicurazioni Private Molte norme storiche sono state abrogate: L. 990/1969 D. Lgs. 174 e 175 del 1995 Molte circolari Isvap 10

11 Il Codice delle Assicurazioni Private è in vigore dal 1 gennaio 2006 salvo eccezioni e salva la necessità dell emanazione di vari regolamenti ministeriali ed ISVAP Struttura del Codice XIX Titoli divisi in Capi per un totale di 355 articoli 11

12 Codice delle Assicurazioni (art. 3) Vigilanza dell Isvap (dal 1 gennaio 2013 IVASS) Destinatari: gli intermediari di assicurazione e riassicurazione, i periti e ogni altro operatore del mercato assicurativo (art. 6 let. d) i dipendenti dell Isvap nell esercizio del potere di Vigilanza sono pubblici ufficiali (Art. 10 co. 2) 12

13 Poteri dell Isvap(ora IVASS) Convocare gli intermediari (art. 188) Chiedere informazioni, documenti, notizie (art. 189) Fare verifiche e accertamenti, fare ispezioni (art. 189) 13

14 ATTENZIONE: Dal 1 gennaio 2013 l IVASS Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni sostituisce tutti i poteri, funzioni e competenze dell ISVAP. L istituzione dell IVASS, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ) mira ad assicurare l integrazione dell attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria, infatti: l IVASS è presieduto dal Direttore Generale della Banca d Italia. 14

15 L IVASS opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria, contabile, di trasparenza, di economicità, per garantire: 1. stabilità e buon funzionamento del sistema assicurativo, 2. la tutela dei consumatori. 15

16 Codice delle Assicurazioni Titolo IX Intermediari di assicurazione dall art. 106 all art Capo I Disposizioni Generali 2. Capo II Accesso all attività di intermediazione 3. Capo III Regole di comportamento (tutti declinati in Regolamenti ISVAP) 16

17 Codice delle Assicurazioni Definizione (art. 106) l attività di intermediazione assicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati 17

18 Codice delle Assicurazioni Private: art. 106 Regolamento n. 5 Isvap Intermediari di assicurazione e Regole di Comportamento La definizione di intermediazione assicurativa: L attività di intermediazione assicurativa (e riassicurativa) consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi (e riassicurativi) o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. La formula adottata dal presente regolamento è volutamente ampia al fine di comprendervi tutte le forme in cui può essere tradizionalmente esercitata l intermediazione assicurativa (agenti, broker, canali alternativi). 18

19 Il regolamento n. 5 vi comprende infatti anche la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso (art. 3 comma 3 Regolamento). (Fonte: Ufficio Legale Direzione Fondiaria-SAI) Rientrano in tale tipologia di intermediazione, le polizze collettive stipulate, dalle società commerciali (ad esempio dalle banche) a favore dei propri clienti, per le quali la contraente, oltre a ribaltare l onere del pagamento del premio sui clienti stessi, percepisce sotto qualsiasi forma (ad esempio, la partecipazione agli utili) un compenso economico. 19

20 Reg. 5 ISVAP(ora IVASS): accesso all attività di intermediazione Il registro unico elettronico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione : RUI (artt. 108 e 109 Codice Assicurazioni, artt. 4 e ss. Reg. 5) E istituito un registro unico elettronico degli intermediari aventi residenza o sede legale nel territorio della Repubblica, diviso in cinque sezioni. La formazione e l aggiornamento del registro sono disciplinati dall Isvap(IVASS) con il presente regolamento. N.B. : esiste una Sezione Speciale del Registro per coloro che risiedono all estero. Condizione principale per l accesso all attività di intermediazione assicurativa è l iscrizione al registro degli intermediari. Chi svolga tale attività senza essere iscritto al registro è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da ad (art. 305 comma 2 Codice). Le imprese di assicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti al registro sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di ad un massimo di (art. 305 comma 4 Codice) L esercizio dell attività di intermediazione assicurativa è vietata agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti. 20

21 Sezioni del registro (Art. 4 Reg. 5 ISVAP) 1. Agenti di assicurazione monomandatari o plurimandatari che operano quali intermediari in forza di apposito contratto di agenzia in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione e/o riassicurazione (Sezione A); all interno della Sez. A, gli Agenti attivi con mandato risultano operativi, mentre tutti coloro che (avendo superato l esame ISVAP, o essendo stati iscritti nel precedente Albo Agenti), non esercitano l attività di intermediazione assicurativa, senza quindi la polizza RC, risultano inoperativi. 2. Brokers assicurativi e/o riassicurativi che operano, in qualità di intermediari su incarico dei clienti e che sono privi di poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione e riassicurazione (Sezione B); 3. produttori diretti che anche in via sussidiaria rispetto all attività svolta in via principale, esercitano attività di intermediazione assicurativa nei rami Vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario e risultato esclusivamente per l impresa medesima (Sezione C); esempi se ne trovano in Allianz e Generali. 21

22 4. banche, intermediari finanziari, società di intermediazione mobiliare e Poste Italiane S.p.a. Divisione Servizi Bancopoasta (Sezione D); 5. addetti all intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l intermediario opera (Sezione E). Il registro assolve anche ad una funzione di pubblicità riportando per ogni intermediario i dati identificativi (nome, cognome, denominazione, sede) e le imprese per cui lavorano. E consultabile dal sito internet dell IVASS (art. 7 Reg.). 22

23 Fonte: Relazione ISVAP

24 Reg. 5 ISVAP(ora IVASS): esercizio dell attività di intermediazione Nell esercizio dell attività, gli intermediari di assicurazione devono adempiere a vari obblighi: 1. Obblighi di comunicazione 2. Adempimenti annuali 3. Aggiornamento professionale 1. Obblighi di comunicazione (art. 36 Reg. 5) L intermediario deve dare informazione all Isvap, entro termini prefissati, dell eventuale perdita dei requisiti, dei luoghi di conservazione della documentazione(ossia del cambio di sede), della variazione degli elementi comunicati in fase di iscrizione, ecc. Per gli iscritti in sez. E. le comunicazioni sono fatte dall intermediario per cui lavorano e riguardano l inizio o la cessazione dell attività. (Fonte: Ufficio Legale Direzione Fondiaria-SAI) 24

25 2. Adempimenti annuali (art. 37 Reg.) Vi rientrano: 1. il rinnovo della polizza R.C. per agenti e broker 2. Il pagamento dei contributi di vigilanza 3. Aggiornamento professionale (art. 38 Reg.) Tutti gli intermediari persone fisiche iscritte al registro ed anche gli addetti all attività di intermediazione all interno dei locali devono provvedere all aggiornamento professionale. Tale aggiornamento consiste nella partecipazione a corsi di formazione di 30 ore (di cui almeno 15 in aula) sulle materie di cui all art. 17 del Reg. 4. Controllo (art. 40 Reg.) Le imprese sono tenute a verificare l adeguatezza della formazione e dell aggiornamento professionale e il rispetto delle regole di comportamento delle proprie reti distributive, redigendo in merito una relazione annuale all Isvap. 25

26 Reg. 5 ISVAP(ora IVASS): regole di comportamento Nell esercizio dell attività gli intermediari sono tenuti all osservanza di particolari regole di comportamento, volte essenzialmente a tutelare il contraente. Regole generali (art. 47 Reg.) Diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità Osservare le disposizioni normative e quelle aziendali Valutare le esigenze assicurative dei contraenti Non recare danno agli interessi dei contraenti 26

27 Mezzi di pagamento (art. 47, comma 3, Reg.) Gli intermediari possono ricevere il pagamento dei premi solo per mezzo di mezzi elettronici, bonifici o assegni non trasferibili intestati all impresa o all intermediario, espressamente nella sua qualità. Il pagamento per contanti è ammesso solo per le polizze dei rami danni entro il limite di 500 euro(poi esteso con modifica a 750 ), e per le polizze RCA ed ARD senza limiti. Il divieto è assoluto invece per i pagamenti delle polizze vita. 27

28 Separazione patrimoniale (art. 117 Codice e art. 54 Reg.) I premi pagati all intermediario devono essere versati, con immediatezza e Comunque non oltre 5 giorni, su un conto corrente bancario o postale separato, Intestato all impresa o all intermediario stesso espressamente in tale qualità. 1. Attenzione: sono vietati all intermediario versamenti dei premi incassati, anche solo temporaneamente, su conti correnti diversi. 2. Attenzione: sul conto non può operare la compensazione con crediti propri dell intermediario. 3. Attenzione: è consentito alle Imprese di Assicurazione autorizzare i propri intermediari a non costituire un c/c bancario separato purché gli stessi sottoscrivano una polizza fideiussoria a garanzia delle eventuali irregolarità ed anomalie, riscontrate nell utilizzo dei premi versati dagli assicurati sul c/c dell intermediario. 28

29 Informativa precontrattuale (art. 120 Codice e art. 49 Reg.) Prima della conclusione del contratto, l intermediario deve rendere una serie di informazioni al contraente, mediante la consegna di due documenti (mod. 7A e 7B), contenenti rispettivamente i principali obblighi cui è tenuto l intermediario e i sui dati essenziali. (Fonte: Ufficio Legale Direzione Fondiaria-SAI) Adeguatezza dei contratti offerti (art. 120, comma 3, Codice e art. 52 Reg. 5) Prima della conclusione del contratto, l intermediario è tenuto a valutare che il contratto offerto sia adeguato rispetto le esigenze assicurative e previdenziali del contraente, in base alle informazioni offerte dal contraente stesso. Le imprese forniscono istruzioni per il corretto adempimento di tale obbligo. A tal fine è stato predisposto idoneo questionario da far sottoscrivere al contraente. 29

30 Regolamento n. 6 Isvap Procedura per l applicazione delle sanzioni disciplinari agli intermediari 30

31 Regolamento n. 6 Isvap Provvedimento del 26 novembre 2006 Disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei Confronti degli intermediari e dei periti assicurativi e il funzionamento del relativo Collegio di garanzia (Regolamento 6). (Fonte: Ufficio Legale Direzione Fondiaria-SAI) Sanzioni disciplinari A seconda della gravità del comportamento illecito, possono essere inflitte le seguenti sanzioni : 1. Richiamo 2. Censura 3. Radiazione 31

32 Regolamento n. 9 Isvap Disciplina dell uso di denominazione assicurativa Provvedimento del 14 novembre 2007 Disciplina l uso della denominazione assicurativa da parte di imprese, intermediari e periti (Regolamento 9). Divieto utilizzo del termine assicurazione ed intermediario di assicurazione (art. 308 Codice) L uso del termine assicurazione, compagnia di assicurazione e termini similari è consentito solo alle imprese di assicurazione. Analogamente per i termini intermediario di assicurazione, agente, broker, mediatore di assicurazione, il cui uso è consentito solo agli iscritti al RUI. 32

33 Regolamento n. 9 Isvap Disciplina dell uso di denominazione assicurativa Uso di locuzioni o termini riservati da parte di altri soggetti (art 5 Reg.) Sono espressioni non idonee ad escludere equivoci: - Consulenza assicurativa - Assistenza assicurativa - Stima assicurativa - Pratiche assicurative - Affari assicurativi - Servizi assicurativi 33

34 Regolamento n. 23 Isvap Trasparenza premi e condizioni contratti RCA Provvedimento del 9 maggio 2008 (entrato in vigore il 1 ottobre del 2008) Disciplina la trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nelle polizze R.C.Auto (Regolamento 23). Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto (art. 131 Codice) Prevede l obbligo di messa a disposizione del pubblico della nota informativa, delle condizioni di assicurazione e del servizio di preventivazione nell ambito dell assicurazione RCA. Dopo il primo Decreto Bersani, sono stati introdotti due nuovi commi, il 2bis e il 2ter, che hanno l obbligo di informativa su premio, provvigioni e sconti. Per quest ultimi vige inoltre il divieto di imposizione agli intermediari di limiti massimi. Prevede l obbligo di messa a disposizione del pubblico della nota informativa, delle condizioni di assicurazione e del servizio di preventivazione nell ambito dell assicurazione RCA. 34

35 SINTESI Regolamenti ISVAP Il regolamento 5 Isvap, istitutivo del RUI, con le relative regole per l accesso, l esercizio e gli obblighi di comportamento dell attività di intermediazione assicurativa. Il Regolamento 6 dell Isvap, relativo alla procedura per l applicazione delle sanzioni disciplinari agli intermediari. Il Regolamento 9 dell Isvap, che stabilisce i criteri per il corretto uso dei termini assicurativi da parte dei soggetti abilitati e non. Il Regolamento 23 dell Isvap, che ha introdotto le regole per la trasparenza tariffaria in materia di RCauto. 35

36 La Rivoluzione e il Nuovo assetto Normativo sugli Intermediari Assicurativi: I Decreti Bersani, i Regolamenti Isvap e i Decreti Monti (Decreto-Legge n.1/2012 e n.179/2012) 36

37 1 DECRETO LEGGE 223/06 convertito in LEGGE 248/06 detto Decreto Bersani Art divieto di distribuzione in esclusiva di polizze del ramo r.c.auto 2- divieto di imposizione di prezzi minimi e sconti massimi ai consumatori per polizze r.c. auto 3- obbligo per gli intermediari di pubblicare l entità delle provvigioni per le polizze r.c.auto 37

38 2 DECRETO LEGGE 07/2007 convertito in LEGGE 40/2007 detto Decreto Bersani bis a) estensione del divieto di esclusiva a tutti i rami danni b) modifiche all art. 134 del codice delle assicurazioni in materia di attestazione sullo stato del rischio c) modifiche all art c.c. in materia di facoltà di recesso annuale: a cosa si applica a tutte le polizze danni di durata poliennale stipulate dal 3/4/2007 in poi a chi si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche 38

39 Decreto Bersani bis ( 2 DECRETO LEGGE 07/2007 convertito in LEGGE 40/2007 ) SI APPLICA A TUTTE LE POLIZZE POLIENNALI E NON SOLO DECENNALI IL PREAVVISO E DI SESSANTA GIORNI E NON DI SEI MESI LA DISCIPLINA DELLE POLIZZE STIPULATE PRIMA DEL 3/4/2007 la facoltà può essere esercitata a condizione che il contratto sia stato in vita per almeno tre anni L INTERPRETAZIONE LETTERALE (ART. 12 DELLE PRELEGGI) = 3 anni + 60 gg. L INTERPRETAZIONE DELL IVASS = favorire il consumatore 39

40 Decreto Bersani bis LE CLAUSOLE IN CONTRASTO SONO NULLE, poiché norma imperativa 40

41 Decreto Bersani bis EFFETTI SULLE POLIZZE Polizze stipulate prima del 3 aprile 2007 Minimo 3 anni di vita del contratto Polizze stipulate dal 3 aprile 2007 Facoltà di recesso annuale (Fonte: Ufficio Legale Direzione Fondiaria-SAI) 41

42 POST Decreti Bersani Art c.c. dopo la legge n. 99/2009 L assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. (Fonte: Ufficio Legale Direzione Fondiaria-SAI) 42

43 POST Decreti Bersani EFFETTI SULLE POLIZZE Polizze stipulate prima del 15 agosto 2009 si applica il Bersani bis Polizze stipulate dal 15 agosto 2009 facoltà di recesso quinquennale (Fonte: Ufficio Legale Direzione Fondiaria-SAI) 43

44 POST Decreti Bersani in conclusione con riferimento alla rimodifica dell art c.c. tramite Legge 99/2009, si evidenzia che : la facoltà di disdetta delle polizze poliennali, stipulate dal 15 agosto 2009 in poi, può essere esercitata dal contraente solo nel corso del sesto anno; il mancato riconoscimento dello sconto in favore del cliente, trasforma la durata della polizza in annuale ed espone la Compagnia a intervento sanzionatorio da parte dell IVASS. 44

45 il Regolamento 34 Isvap (ora IVASS) Il 19 marzo 2010 l ISVAP(dal 1 gennaio 2013 IVASS) ha emanato il Regolamento n. 34 che disciplina l attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione via Internet e al telefono (i cosiddetti canali distributivi innovativi). LE QUOTE MERCATO % NEL RAMO RCA RICOPERTE DAI CANALI INNOVATIVI IN ITALIA TRA IL 2002 E IL ,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 0,50% 0,70% 1,40% 1,70% 2,00% 2,80% 4,00% 1,90% 2,70% 3% 2,90% 3,00% 3,20% 2,80% RCA 2002 RCA 2003 RCA 2006 RCA 2007 RCA 2009 RCA 2010 RCA 2011 Nel terzo trimestre 2012 la raccolta premi Auto dei canali Internet + Telefonico è salita dal 7% all 8%. 4 % nel 2011 canale Internet canale telefonico 45

46 il Regolamento 34 IVASS LE QUOTE MERCATO % RICOPERTE DAI CANALI INNOVATIVI NEI RAMI DANNI TRA IL 2004 E IL ,50% 4,00% CANALE TELEF. + INTERNET 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% CANALE TELEF. + INTERNET ,40% 2,70% 2,80% 2,90% 3,60% 4,10% 46

47 il Regolamento 34 IVASS Le nuove norme sono dirette a tutelare il consumatore che decide di acquistare on line polizze di assicurazione, proteggendolo dai rischi di stipula con operatori abusivi e garantendolo con regole di trasparenza e di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare. E previsto il divieto di collocare contratti di assicurazione in assenza del preventivo consenso esplicito da parte del contraente, come nel caso di polizze automaticamente incluse in prodotti o servizi di altro genere offerti su Internet (ad esempio biglietti aerei,..) o in generiche telefonate promozionali. Il regolamento non consente alle imprese di utilizzare filtri telefonici o informatici per ostacolare le trattative in funzione della residenza del cliente o di altri fattori di discriminazione. La norma è diretta a tutelare in modo particolare gli utenti residenti nel Meridione. 47

48 il Regolamento 34 IVASS Specifiche disposizioni mirano ad accrescere la qualità del servizio offerto dai call center : le imprese e gli intermediari sono tenuti ad assumere la piena responsabilità per l operato degli addetti a call center esterni e devono individuare un responsabile del coordinamento e controllo, a cui i consumatori possono rivolgersi. Gli addetti al call center dovranno possedere adeguate competenze professionali e seguire corsi di aggiornamento annuali. Dopo la conclusione del contratto on line l impresa deve inviare - su carta o in formato elettronico, a scelta del cliente - il contratto da firmare, che potrà essere restituito firmato dal cliente via mail (dopo averlo scannerizzato) oppure via fax o via posta. Per le assicurazioni r.c.auto dovranno pervenire all assicurato il contrassegno e il certificato assicurativo entro 5 giorni dal pagamento del premio. 48

49 il Regolamento 35 IVASS Il Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, dà attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 185 (Nota Informativa), 182 (Pubblicità dei prodotti assicurativi) e 183 (Regole di comportamento), contenute nel Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n Codice delle Assicurazioni private in materia di trasparenza delle operazioni di assicurazione e protezione dell assicurato. 49

50 il Regolamento 35 IVASS Il Regolamento persegue la finalità di rafforzare la trasparenza e la chiarezza dei documenti precontrattuali utilizzati nell offerta di prodotti assicurativi, disciplinando gli obblighi di informativa a carico delle imprese e le regole di correttezza dell informazione pubblicitaria. Per il comparto vita, sono state sostanzialmente confermate le disposizioni già tracciate dalla Circolare ISVAP n. 551/05, riprendendo, in particolare, quelle relative alla documentazione da consegnare prima della conclusione del contratto (Fonte Isvap). Nel comparto danni, al fine di rafforzare la trasparenza ed i doveri di informativa da parte delle imprese nei confronti degli assicurati è stato infatti introdotto l obbligo di consegna del Fascicolo informativo e la predisposizione della Nota informativa sulla base di schemi predefiniti, recanti specifici profili di personalizzazione per i contratti infortuni, malattia e di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (Fonte IVASS). 50

51 il Regolamento 35 IVASS Inoltre, l IVASS è intervenuta per rendere più efficaci le norme che regolano il trasferimento e l estinzione anticipata dei mutui e di altri finanziamenti, al fine di rimuovere le difficoltà applicative derivanti dall abbinamento a tali contratti di polizze di assicurazione. L azione regolatrice si muove lungo tre direttrici tra loro complementari: 1- rimuovere il conflitto di interessi che l ente erogatore viene ad assumere nei casi in cui, oltre a tutelare con le coperture assicurative la restituzione dei capitali finanziati, svolge anche il ruolo di intermediario della polizza; 2- facilitare la mobilità del mercato dei mutui e dei finanziamenti definendo i principi di rimborso del premio unico in caso di estinzione anticipata/di trasferimento ovvero disciplinando la richiesta di prosecuzione del contratto a favore di un nuovo beneficiario; 3- colmare le asimmetrie informative tra imprese, intermediari e debitori/assicurati mediante la disclosure di costi e provvigioni di intermediazione (Fonte IVASS). 51

52 il Regolamento 35 IVASS Il Regolamento, peraltro, dà attuazione all articolo 182 del Codice che, per la tutela dell interesse dei consumatori, assegna all ISVAP (ora IVASS) il compito di vigilare sul rispetto dei principi di chiarezza, riconoscibilità, trasparenza e correttezza dell informazione pubblicitaria e alla conformità delle informazioni rese in via precontrattuale (con la Nota informativa) e nell esecuzione del contratto di assicurazione (con le condizioni di polizza). 52

53 Il Decreto Monti n.1/2012 Liberalizzazioni 53

54 Il Decreto Monti n.1/2012 Liberalizzazioni 54

55 Il Decreto Monti n.1/2012 Liberalizzazioni Riassumendo: con la conversione del decreto legge n.1 del 24 gennaio 2012 recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, in Legge 24 marzo 2012 n.27, il Governo Monti ha approvato alcune disposizioni in materia di concorrenza e competitività del mercato assicurativo, in particolare in merito all assicurazione obbligatoria RCA, al fine di aumentarne la trasparenza e concorrenza. L art. 28 in materia di assicurazioni connesse all erogazione di mutui immobiliari le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari nel caso in cui condizionino l erogazione del mutuo alla stipula di un contratto assicurativo sulla vita(es. la TCM sulla Vita del contraente il mutuo), sono tenute a presentare al cliente almeno due preventivi da parte di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche/istituti ed intermediari stessi. L art.29 in materia di indennizzo diretto, prevede il controllo dei costi e l individuazione delle frodi al fine di incentivare l efficienza produttiva delle Compagnie Assicurative. L art.30 in materia di repressione delle frodi prevede che le Compagnie trasmettano all IVASS una relazione informativa sul numero dei sinistri oggetto di indagini per frodi, sul numero di querele e denunce effettuate, l esito dei procedimenti penali e le procedure interne adottate per contrastare le frodi... 55

56 Il Decreto Monti n.1/2012 Liberalizzazioni L art.31, al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti assicurativi(rca), dispone che il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sentito l IVASS, emani un regolamento che definisca le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni. L art.32, prevede che le imprese di assicurazioni pratichino sconti sulle tariffe obbligatorie (RCA), ai soggetti che acconsentano l ispezione del veicolo e l installazione di meccanismi elettronici che registrino l attività del veicolo, denominati scatola nera ; i costi per l installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono a carico delle compagnie L art.34 impone l obbligo agli intermediari, che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi, di informare il cliente, prima della sottoscrizione del contratto, in modo corretto, trasparente ed esaustivo sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali mostrando almeno altri tre preventivi di compagnie assicurative non appartenenti al medesimo gruppo. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni sopra descritte, è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell assicurato. 56

57 Il Decreto Legge Monti n.179/2012 Ulteriori misure urgenti Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese Sezione VIII Assicurazioni, Mutualità e Mercato Finanziario Art. 21: Misure per l individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative 1. L Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo(ivass) cura la prevenzione delle frodi nel settore dell assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento 2. Per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell assicurazione della responsabilità civile derivante. motore, nonché al fine di migliorare l efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti, l IVASS: a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall archivio informatico integrato, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi; 57

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