COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA PROVINCIA DI ANCONA

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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PIANO DI LOCALIZZAZIONE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.59 del 05/10/2012 Il Segretario Comunale Il Responsabile dell Area Il Sindaco Dott. Angelo Bonetti Gestione del Territorio Angelo Santicchia Geom. Donato Carbonari

2 Il presente Regolamento è redatto secondo le finalità esposte nella Legge n 36 del 22/02/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e sue successive modifiche ed integrazioni e riguarda gli impianti di telefonia mobile. Tali impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, alle seguenti specifiche disposizioni: - Decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. - Legge n 36 del 22/02/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra i 100 khz e 300 GHz" - Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" - Legge Regionale Marche 13/11/2001 n. 25 Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione. - Decreto legge n.98 - recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria- convertito in data 15 luglio 2011 nella legge n.11 - art.35 - Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 recante Codice dei beni culturali del paesaggio - D.P.R. 9 luglio 2010 n Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell art. 146 comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni; - Eventuali e successive integrazioni e modifiche subentrate alle norme di Legge in materia. ARTICOLO 1 - FINALITA' Il presente Regolamento Campi Elettromagnetici (CEM) disciplina il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti di telefonia mobile originanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di: a) minimizzare l esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici; b) minimizzare i fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti; c) minimizzare i vincoli all uso del territorio, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assentibili, in connessione con la realizzazione delle istallazioni fisse per la telefonia mobile; d) garantire trasparenza dell informazione alla cittadinanza ed attivare i meccanismi di partecipazione alle scelte. ARTICOLO 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento CEM si applica a tutti gli impianti di telefonia mobile operanti nell intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori, installati nel territorio del Comune. 2. La planimetria allegata al presente regolamento, costituisce il piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, di cui al successivo art. 6. Tale planimetria riguarda esclusivamente la localizzazione delle stazioni radio base per le telefonia mobile. 3. Non sono pertanto riportati: gli impianti di emittenza radiofonica e televisiva, gli apparati di radioamatori, gli impianti di cui al comma 4 dell art. 2 della Legge Regionale n. 25, gli impianti operanti sempre nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 Hz e 300 GHz che si intendano installare nel territorio comunale per motivi di sicurezza ad uso esclusivo di reti e infrastrutture a carattere nazionale e regionale. Per tali impianti si rimanda alle norme attualmente vigenti. 4. E' vietata ai fini dell art. 1 del presente regolamento, l'installazione degli impianti di telefonia mobile al di fuori dei siti individuati nella planimetria allegata al presente regolamento e costituente 2

3 il piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile. ARTICOLO 3 - ATTO AUTORIZZATIVO 1. Fatte salve le disposizioni contenute nell art.12, per le procedure autorizzative relative agli impianti di telefonia mobile e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi si fa riferimento alle norme contenute negli articoli 87, 87-bis e 88 del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 ed all art. 3 della L.R. 25/ Ai sensi dell art. 3 comma 8 della Legge Regionale n. 25/2001 il Comune, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, tramite il proprio ufficio competente, invia copia dell istanza, oltre che all ARPAM anche al Servizio territorialmente competente dell A.S.U.R., corredata di tutta la documentazione allegata. ARTICOLO 4 - LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE 1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione dei campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal D.P.C.M pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del all art Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse. ARTICOLO 5 - OBIETTIVI DI QUALITA 1. Fermi restando i limiti di cui all articolo 4, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all Art. 2 del presente regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili presenti sul mercato in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l esposizione della popolazione. 2. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall art. 4 del D.P.C.M. 08/7/ Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell art. 5 del D.P.C.M. 08/07/2003. ARTICOLO 6 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE 1. Fermo restando i divieti di installazione di impianti di telefonia mobile indicati all art. 7 comma 2 lettere a) e b) della L.R. 13/11/2001 n. 25, i siti nei quali è consentita l installazione per gli impianti di telefonia mobile sono localizzati prevalentemente in ambiti non insediativi e/o in ambiti insediativi a carattere produttivo come definiti dal P.R.G. 2. Sono consentite istallazioni in aree e/o edifici di proprietà e/o disponibilità pubblica, in relazione alle maggiori possibilità di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva, di tutela ambientale e sanitaria, in applicazione della Legge n.36/2001. A tale scopo saranno stipulate, fra i soggetti gestori e l amministrazione, apposite convenzioni sulla base dello schema da approvarsi con apposito atto. 3. I proventi derivanti dalle locazioni su proprietà o disponibilità comunale, saranno destinati a finalità di interesse pubblico, ivi inclusi interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per effettuare campagne di educazione ambientale, tra cui quelle relative alle tematiche riguardanti l inquinamento elettromagnetico, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica. 4. Ai sensi di quanto disposto dall art. 89 del D.Lgs. 259/03 nei siti individuati per la installazione degli impianti, ove tecnicamente possibile, è richiesta la coubicazione fisica degli impianti con gli apparati radianti montati sullo stesso palo A tal fine i gestori di impianti dovranno progettare le nuove istallazioni in maniera tale che la somma dei campi elettromagnetici prodotti dalla realizzazione dei nuovi impianti, considerando anche il fondo preesistente, rispetti i limiti previsti dalla normativa vigente. 3

4 5. I pali di sostegno degli apparati radianti non dovranno superare l altezza massima di ml. 30 fuori terra. 6. Nella istallazione delle suddette SRB si dovranno inoltre rispettare le seguanti distanza dai confini di proprietà fatti salvi eventuali accordi tra confinanti e precisamente: - ml. 5 dal confine per i pali di sostegno, - per gli apparati a terra se non interrati secondo quanto previsto dal codice civile. 7. Ai sensi dell art. 86 comma 3 del D.Lgs. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all art. 16 comma 7, del DPR 06/06/2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad essi si applica la normativa vigente in materia. ARTICOLO 7 PIANO DI LOCALIZZAZIONE NUOVI SITI E DELOCALIZZAZIONE SITI ESITENTI In applicazione dei principi normativi dell articolo precedente, le aree nei quali è consentita l installazione di impianti di telefonia mobile sono quelli individuati nella planimetria allegata, costituente il piano di localizzazione, completa di legenda identificativa. ARTICOLO 8 - INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E MINIMIZZAZIONE DELL ESPOSIZIONE 1. In fase di progettazione degli impianti, per le strutture a terra in relazione allo stato dei luoghi, dovranno essere previsti accorgimenti di mitigazione ambientale. In allegato alla comunicazione di avvenuta attivazione dell'impianto, si dovrà inoltre presentare apposita documentazione fotografica attestante l'avvenuta schermatura e/o mimetizzazione di cui all'oggetto. 2. Oltre al rispetto delle disposizioni indicate dall art.6, l installazione dell impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che l intensità di campo elettromagnetico generato, oltre a rispettare i limiti di esposizione prescritti dalla normativa vigente come indicato negli articoli 4 e 5, risulti il più basso possibile compatibilmente con l esigenza del servizio espletato. ARTICOLO 9 - CONTROLLI 1. L Amministrazione Comunale avrà facoltà di attivare tramite l ARPAM o altri soggetti abilitati, sistemi di rilevamento in continuo del campo elettromagnetico prodotto su punti sensibili in prossimità di ogni impianto installato, ai fini di maggior controllo del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti. I suddetti dati saranno resi pubblici nei modi e forme che l Amministrazione riterrà opportuno. 2. Fermo restando gli obblighi dei gestori in materia di comunicazione di attivazione degli impianto e fatto salvo quanto previsto dalla specifica normativa in materia, il Comune può richiedere verifiche e controlli all ARPAM competente ai sensi dell art. 14 della legge n. 36/2001 ARTICOLO 10 - CATASTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI 1. Il Comune istituisce un catasto delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, operanti tra 100KHz e 300 GHz al fine di collaborare con la Regione e l ARPAM così come previsto dall Art. 6 della Legge Regionale n 25 del I dati contenuti nel catasto saranno trasmessi altresì al Comitato Regionale per le comunicazioni (CORECOM) istituito con Legge Regionale 27/03/2001 n. 8. ARTICOLO 11 - IMPIANTO ESISTENTE - DELOCALIZZAZIONE 1. L impianto esistente sito in via Scarpara Alta entro il termine del 01/01/2017 (data della prevista scadenza del contratto di locazione dell area ) dovrà essere disattivato e rimosso secondo quanto previsto dal successivo art Il Comune almeno diciotto mesi prima della data di scadenza del contratto di locazione dell impianto esistente, di cui al comma 1, si impegna a rivedere il presente piano, allo scopo di individuare uno o più siti alternativi con caratteristiche di copertura che possano essere 4

5 equiparabili al sito attuale, sempre nell ottica di minimizzare l esposizione della popolazione. ARTICOLO 12 - ISTANZA E/O SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA E ALLEGATI TECNICI 1. La richiesta di autorizzazione e la documentazione tecnica a corredo, relativa alla installazione o modifica degli impianti di cui all art. 2 del presente regolamento, dovrà essere conforme al Modello A dell allegato n. 13 del D.Lgs. 259/ Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS ed altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, e' sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme al modello B di cui all'allegato n.13, fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ad integrazione da parte degli enti competenti, qualora necessaria. 3. Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto nel presente articolo. ARTICOLO 13 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DEI PONTI RADIO ED IMPIANTI DEDICATI A EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE 1. Per quanto attiene ai ponti radio ed agli impianti dedicati a emergenze sanitarie e di protezione civile si rimanda alle norme attualmente vigenti. ARTICOLO 14 - IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE 1. L installazione di impianti provvisori di telefonia mobile segue la procedura indicata all art. 4 della L.R. 25/11/2001 n. 25 e nella D.G.R. del 25/03/2003 n. 410 modificata ed integrata con la D.G.R. 16/03/2004 n. 223, e s.m.i. ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO 1. Per ciascun impianto, regolarmente autorizzato, il soggetto gestore deve presentare al Comune e all'arpam la comunicazione dell'attivazione dell'impianto. 2. Per ciascun impianto, regolarmente installato, il soggetto Gestore dovrà dare, entro 15 giorni dall attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio, corredata da apposita documentazione fotografica come previsto all articolo 8 comma 1 del presente regolamento. 3. La comunicazione è inviata all ARPAM e al Comune che ha rilasciato l atto autorizzativo, per le verifiche di competenza. ARTICOLO 16 - ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DEI TITOLI ABILITATIVI. 1. I Gestori di impianti per la telefonia mobile sono tenuti a rimuovere l impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spesa entro sei mesi dalla scadenza della Concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata, o l impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante. 2. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche in tutti quei casi in cui l impianto sia disattivato prima della scadenza della concessione e nei casi in cui il titolo contrattuale di disponibilità dell area/edificio che ha consentito l installazione, abbia esaurito la propria efficacia. ARTICOLO 17 - SANZIONI 1. In tutti i casi di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale. ARTICOLO 18 - INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 1. L'Amministrazione Comunale potrà predisporre un piano di campagna informativa, riguardante la percezione dei pericoli e la percezione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, rivolto alla popolazione in generale e in particolare alla popolazione scolastica. 5

6 2. Ai fini dell'attuazione del piano informativo potrà essere predisposto del materiale divulgativo redatto di concerto con l'a.s.u.r. e l A.R.P.A.M competenti per territorio. 3. Per le finalità di cui ai precedenti commi dovranno essere utilizzati i proventi delle concessioni e delle localizzazioni di cui al precedente articolo 6. ARTICOLO 19 - DURATA DEL REGOLAMENTO E DELLA PLANIMETRIA ALLEGATA 1. Il presente regolamento con l allegata planimetria di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, ha validità fino alla prossima revisione e/o aggiornamento che l'amministrazione ha facoltà di apportare in qualsiasi momento. 2. L'approvazione del presente regolamento e piano di localizzazione ed eventuali varianti, avverrà secondo le modalità previste dall'art. 5 della LR n. 25/ I gestori telefonici avranno la facoltà di richiedere la modifica del regolamento qualora si renda necessario per evoluzioni tecnologiche; rimarrà facoltà del Comune accogliere le eventuali richieste nel rispetto delle finalità di cui all art. 1 del presente regolamento ARTICOLO 20 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. 6

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