REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER L ESERCIZIO DELL AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA
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- Gregorio Giorgi
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1 COMUNE DI VILLA POMA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER L ESERCIZIO DELL AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA
2 INDICE TITOLO I Disposizioni in materia di accertamento con adesione - Articolo 1 - Oggetto del Regolamento pag. 2 - Articolo 2 - Tributi oggetto dell accertamento con adesione pag. 2 - Articolo 3 - Definizione degli accertamenti pag. 2 - Articolo 4 - Responsabile del Procedimento pag. 3 - Articolo 5 - Procedura di attivazione dell accertamento con adesione su iniziativa del Comune pag. 3 - Articolo 6 - Contenuti dell invito a comparire pag. 4 - Articolo 7 - Richiesta di rinvio pag. 4 - Articolo 8 - Mancata comparizione del contribuente pag. 4 - Articolo 9 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente pag. 4 - Articolo 10 - Attivazione del contraddittorio con il contribuente pag. 5 - Articolo 11 - Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni pag. 6 - Articolo 12 - Perfezionamento della definizione e modalità di pagamento pag. 6 - Articolo 13 - Effetti della definizione pag. 7 - Articolo 14 - Conciliazione Giudiziale pag. 7 TITOLO II - Disposizioni per l'esercizio dell'autotutela in materia tributaria - Articolo 15 Oggetto del regolamento pag. 8 - Articolo 16 Annullamento e revoca d ufficio in caso di autoaccertamento pag. 8 - Articolo 17 Rinuncia all imposizione pag. 8 - Articolo 18 Ipotesi di annullamento d ufficio o di rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento pag. 9 - Articolo 19 Criteri di priorità e opportunità pag. 9 - Articolo 20 Organi competenti per l esercizio di annullamento e di revoca d ufficio o di rinuncia al tributo in caso di accertamento pag. 9 - Articolo 21 Adempimento degli uffici pag. 9 - Articolo 22 Richieste di annullamento o di rinuncia all imposi - zione in caso di autoaccertamento pag Articolo 23 Aggiornamento dei valori pag. 10 TITOLO III - Disposizioni finali e transitorie - Articolo 24 Decorrenza e validità pag Articolo 25 Norme transitorie pag Articolo 26 Rapporti esauriti pag Articolo 27 Avvertenze pag. 11 1
3 TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell art. 50 della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449, recante Misure di stabilizzazione della finanza pubblica e dell art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l altro il riordino della disciplina dei tributi locali, prevede l istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale e di quanto stabilito dalla circolare n. 235/E del 08 agosto 1997, emanata dal Ministero delle Finanze. 2. L obiettivo del presente regolamento è quello di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa. Articolo 2 Tributi oggetto dell accertamento con adesione 1. I tributi su cui può intervenire l accertamento con adesione sono: a) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, ovvero, a decorrere dal , canone per l installazione dei mezzi pubblicitari; b) Tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, ovvero, a decorrere dal , canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche; c) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; d) Imposta comunale per l esercizio di imprese e di arti e professioni; e) Imposta comunale sugli immobili; f) Canone per la depurazione delle acque. Articolo 3 Definizione degli accertamenti 1. L accertamento dei tributi indicati nel precedente articolo può essere definito con l adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni che seguono. 2. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. 3. Se un atto contiene più disposizioni che non derivino necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto. 4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell invito all adesione di cui ai successivi articoli 5 e 6 del presente regolamento. 2
4 5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell adesione, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. 6. L accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, né è integrabile o modificabile da parte dell ufficio e non rileva a fini extratributari. 7. Le sanzioni scaturenti dall attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta a richieste formulate dall ufficio, sono parimenti escluse dall anzidetta riduzione. 8. L accertamento può essere definito anche con l adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. Articolo 4 Responsabile del procedimento 1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al Funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi comunali ovvero a ciascun soggetto che sia stato espressamente delegato con apposito provvedimento formale. 2. Nel caso in cui l accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lett. b), dell art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al Comune che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento. Articolo 5 Procedura di attivazione dell accertamento con adesione su iniziativa del Comune. 1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l adesione del contribuente, il Funzionario Responsabile del tributo invia un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno ed il luogo della comparizione per definire l accertamento con adesione. 2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, ecc, che il Comune, ai fini dell esercizio dell attività di liquidazione ed accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l eventuale definizione dell accertamento con adesione. 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all invito stesso non è sanzionabile, così come l attivazione del procedimento da parte dell ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. 4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica 3
5 dell avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune. 5. Il Funzionario Responsabile, inoltre, qualora rilevi, dopo l adozione dell accertamento, l infondatezza o l illegittimità dell accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l atto di accertamento nell esercizio del potere di autotutela. Articolo 6 Contenuti dell invito a comparire 1. Nell invito a comparire devono essere indicati: a) gli elementi identificativi dell atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l accertamento suscettibile di adesione; b) gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell accertamento in possesso dell ufficio; c) i periodi d imposta suscettibili di accertamento; d) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l accertamento con adesione. 2. In caso di più contribuenti, l ufficio deve inviare l invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l obbligazione tributaria nei confronti di tutti. Articolo 7 Richiesta di rinvio 1. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il Funzionario Responsabile, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell ufficio tributi può rinviare l incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data. Articolo 8 Mancata comparizione del contribuente 1. Nel caso in cui il contribuente non si presenti nel giorno stabilito nell invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltogli al fine di addivenire alla definizione dell accertamento, il Funzionario Responsabile predispone l avviso di accertamento e procede alla sua notificazione. Articolo 9 Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente 1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell eventuale definizione. 2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall invito di cui all art. 5, può formulare anteriormente all impugnazione dell atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico. 4
6 3. La presentazione dell istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento o rettifica, sospende il termine per il pagamento del tributo, o, in caso di tassa sui rifiuti, per l iscrizione a ruolo, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell istanza del contribuente. 4. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d impugnazione. 5. L impugnazione successiva alla presentazione dell istanza comporta la rinuncia stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere. 6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell istanza di cui al comma 2, l Ufficio Tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l invito a comparire. 7. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l invito, comporta rinuncia alla definizione dell accertamento con adesione. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. 8. All atto del perfezionamento della definizione l avviso di accertamento di cui al comma 2 perde efficacia. 9. L impugnazione dell avviso di accertamento comporta rinuncia all istanza di definizione mediante accertamento con adesione. Articolo 10 Attivazione del contraddittorio con il contribuente 1. Nel giorno stabilito per la definizione dell accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente. 2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in apposito e sintetico verbale. 3. Il verbale di cui al comma precedente deve riportare: a) i punti di maggiore importanza su cui è concentrato il dibattito; b) le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dal responsabile del procedimento e del contribuente; c) la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione; d) le generalità ed il titolo di rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore; e) la data della successiva comparizione se, per definire l accordo, occorre il rinvio dell incontro ad altro giorno. 4. Il mancato raggiungimento di alcun accordo al fine della definizione dell accertamento con adesione, dovrà essere riportato nel verbale di cui ai precedenti commi ed il Responsabile procederà alla notifica dell avviso di accertamento, ovvero alla conferma dell avviso di accertamento già notificato al contribuente. Articolo 11 Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni. 5
7 1. L accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario responsabile dell applicazione del tributo. 2. Nell atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovute in dipendenza della definizione. 3. Se l accertamento è definito a norma dell art. 5, comma 1, o dell art. 9, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi. Se l accertamento è definito a norma dell art. 9, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi. Articolo 12 Perfezionamento della definizione e modalità di pagamento. 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell atto di cui all art. 11, delle somme dovute con le modalità indicate nell atto stesso. 2. Il contribuente che ha aderito all accertamento puo richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano Competente all esame dell istanza è il Funzionario Responsabile del tributo e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l istanza è accolta. 4. L importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell atto di definizione. Sull importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata. 5. E richiesta la prestazione di idonea garanzia per la durata della rateizzazione aumentata di un anno oltre la scadenza dell ultima rata. La garanzia va rilasciata per l importo rateizzato comprensivo degli interessi legali dovuti fino al termine della rateizzazione. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l ufficio ad escutere la garanzia per l intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l individuazione del tasso di interesse legale vigente. Gli interessi calcolati su base giornaliera vanno versati cumulativamente all importo dell imposta dovuta. 6. Entro dieci giorni dal versamento dell intero importo o, in caso di pagamento rateizzato di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all ufficio Tributi, la quietanza dell avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia fidejussoria, bancaria o equipollente, dovuta in caso di pagamenti rateizzati per il periodo di rateizzazione di detto importo, aumentato di un anno. 6
8 7. L ufficio del Comune, acquisiti i documenti di cui al precedente comma, rilascia al contribuente copia dell atto di accertamento con adesione. 8. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale l unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata. Articolo 13 Effetti della definizione. 1. Il perfezionamento dell atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell ufficio. 2. L intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima. 3. Qualora l adesione sia conseguente alla notifica dell avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione. Articolo 14 Conciliazione giudiziale. 1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall art. 48 del D. Leg.vo 31/12/1992, n. 546 e successive modificazione. 2. Il Funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare. 7
9 TITOLO II DISPOSIZIONI PER L ESERCIZIO DELL AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA Articolo 15 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l esercizio del potere di annullamento d ufficio, di revoca o di rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario. Articolo 16 Annullamento e revoca d ufficio in caso di autoaccertamento 1. Il potere di annullamento d ufficio dell atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza dei fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l effetto. 2. Il potere di revoca d ufficio dell atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l effetto. Articolo 17 Rinuncia all imposizione 1. Il potere di rinuncia all imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio. 2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5% (cinquepercento). 3. Il criterio di economicità assoluto viene definito: - in 11,00 per la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU); - in 6,00 per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP); - in 3,00 per i diritti sulle pubbliche affissioni; - in 11,00 per il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari; - in 11,00 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I); - in 3,00 per il canone ricognitorio; - in 6,00 per il canone della depurazione acque; - in 3,00 per le entrate patrimoniali relative ai proventi di spettanza dei comuni; - in 3,00 per le entrate provenienti dalla gestione di servizi, ad eccezione delle entrate relative ai servizi a domanda individuale e dei servizi di assistenza domiciliare; 8
10 - in 52,00 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio. Articolo 18 Ipotesi di annullamento d ufficio o di rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento. 1. L Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all annullamento o alla rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell atto o dell imposizione, quali tra l altro: a) errore di persona; b) evidente errore logico o di calcolo; c) errore sul presupposto della tassa o dell imposta; d) doppia imposizione o tassazione; e) mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decorrenza; g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati; h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall Amministrazione Comunale. 2. Non si procede all annullamento d ufficio o alla rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune. Articolo 19 Criteri di priorità e opportunità 1. Nell applicazione della facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso. Articolo 20 Organi competenti per l esercizio di annullamento e di revoca d ufficio o di rinuncia al tributo in caso di accertamento. 1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al Responsabile del Tributo che ha emanato l atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Segretario Comunale. 2. Se l importo della pretesa tributaria fatta valere con l atto che si intende annullare è superiore a dieci milioni di lire, il Responsabile del Tributo deve acquisire il preventivo parere della Giunta Comunale. Articolo 21 Adempimento degli uffici. 1. Dell eventuale annullamento o rinuncia all imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo 9
11 contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al Responsabile che ha emanato l atto. 2. Entro la fine del mese di gennaio il Funzionario responsabile del tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nell anno precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l annullamento o la rinuncia all imposizione. Articolo 22 Richieste di annullamento o di rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento. 1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate all Ufficio Tributi del Comune. 2. Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio Comunale incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all Ufficio Tributi, dandone comunicazione al contribuente. Articolo 23 Aggiornamento dei valori 1. I valori di cui al terzo comma dell art. 17 del presente regolamento potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli indici I.S.T.A.T. 10
12 Articolo 24 Decorrenza e validità TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili. Articolo 25 Norme transitorie 1. L istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 26 Rapporti esauriti 1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono ancora state pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l applicazione della norma più favorevole fra quella applicata e quella risultante dal presente regolamento. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate. Articolo 27 Avvertenze 1. In calce ai nuovi avvisi di accertamento, l Ufficio dovrà apporre la seguente dicitura: Prima dell impugnazione dell avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, ai sensi dell art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 218/97, dell art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n... del può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l Ufficio. L istanza, con l indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a quest Ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale. Dalla data di presentazione dell istanza, i termini per l impugnazione dell atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni. L impugnazione dell atto comporta rinuncia all istanza di adesione. 2. Nell ipotesi in cui con l avviso di accertamento vengano irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, tale circostanza sarà opportunamente evidenziata nell avviso stesso. 11
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Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 - Annullamento e revoca in caso di autoaccertamento (accertamento) Art. 3 Rinuncia all imposizione Art.
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