SCADENZA AL 30 OTTOBRE PER LA COMUNICAZIONE BENI E FINANZIAMENTI 2014

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1 FABIO BETTONI LAURA LOCATELLI RACHELE DENEGRI Circolare n. 19 del 05 Ottobre 2015 SCADENZA AL 30 OTTOBRE PER LA COMUNICAZIONE BENI E FINANZIAMENTI 2014 Come avvenuto lo scorso anno, entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione delle dichiarazione di redditi è in scadenza la presentazione della comunicazione relativa: ai beni concessi in godimento dalla società ai soci; ai beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci; ai beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo; ai beni utilizzati dai familiari dell imprenditore. Secondo quanto chiarito dalla circolare n.24/e/2012, i familiari dell imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell articolo 5, comma 5 Tuir, pertanto, sono tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Pertanto, poiché la maggior parte dei soggetti aveva quale scadenza di presentazione del modello Unico lo scorso 30 settembre, l invio della comunicazione riguardante i finanziamenti e l utilizzo dei beni dovrà avvenire entro il prossimo 30 ottobre Comunicazione dei beni I contribuenti società / soci ovvero familiari / impresa devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o familiari. La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2014 (anche solo per una parte dell anno), anche se la concessione aveva avuto inizio in precedenti anni. Nel modello occorre indicare: la tipologia di bene concesso in utilizzo i dati relativi al bene (es. codice telaio per le autovetture, codice catastale per l immobile) il valore normale di utilizzo (per le vetture si deve far riferimento al benefit convenzionale previsto dall articolo 51 Tuir) il corrispettivo eventualmente pagato per l utilizzo. È poi richiesto di dare indicazioni circa: l utilizzo che viene fatto del bene; la durata della concessione (data di inizio e fine). È confermato che non sussiste l obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente due requisiti: hanno un valore non superiore ad euro, al netto dell Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell utilizzo); sono compresi nella categoria residuale altro prevista dal decreto (ovvero devono essere beni diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili). Questo esclude che debba essere monitorato un utilizzo privato di beni di scarsa importanza (es. un martello pneumatico o una piccola betoniera, ovvero un Pc o un tablet della Snc edile, utilizzati da uno dei soci).

2 La comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (ex articolo 67 Tuir) da tassare in capo all utilizzatore. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta. Sono inoltre previste alcune esclusioni oggettive: i beni concessi in godimento agli amministratori (si ritiene senza alcuna specificazione, quindi in ogni caso il socio/amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che egli paghi o meno per tale utilizzo); i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il benefit, nessuna comunicazione risulta dovuta); i beni concessi in godimento all imprenditore individuale (quindi l imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva); i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi). Comunicazione dei finanziamenti Oltre e indipendentemente alla comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci, si dovranno anche segnalare eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società o dell impresa. La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d imposta oggetto di osservazione (2014), a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso). A prescindere da qualsiasi considerazione, va rimarcato che tale segnalazione ha lo scopo di evidenziare eventuali posizioni non congrue del soggetto finanziatore ai fini del redditometro. Si consideri il seguente esempio: il sig. Rossi ha effettuato un finanziamento di euro alla società da lui partecipata; il reddito dichiarato dal sig. Rossi è pari a euro; l Agenzia delle entrate potrebbe richiedere al contribuente dove sia riuscito a reperire la provvista necessaria per effettuare il prestito alla società e, in caso di assenza di giustificazioni, potrebbe fare un accertamento da redditometro. La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l invio da parte del singolo socio. Non è previsto l obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superino il valore di euro. Al riguardo si consideri che: per finanziamenti, si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere. per capitalizzazioni o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio, come nel caso di sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, le rinunce alla restituzione dei finanziamenti in precedenza erogati, etc.). Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2014 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto. 2

3 Di particolare importanza è la verifica della soglia per l obbligo di effettuazione della comunicazione: tale soglia è riferita al singolo socio e non alla società. Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta al socio o al familiare dell imprenditore. Esempio Il socio Mario Bianchi ha effettuato finanziamenti nella Delta Srl nel corso del periodo di imposta 2014 ed è stato rimborsato nelle seguenti misure: 26 gennaio: finanziamento euro; 22 maggio: finanziamento euro; 8 settembre: restituzione euro. Il saldo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2014 è pari a euro, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l importo di euro indicando la data del 22 maggio 2014 (la data dell ultima erogazione nei confronti della società). La comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata; l obbligo però sussiste per le imprese in contabilità semplificata che sono dotate di un conto corrente dedicato all attività (nessun monitoraggio è invece previsto per i conti utilizzati promiscuamente anche per esigenze personali o familiari). Si evidenzia infine che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata). ACCONTO IMU TERRENI IN SCADENZA AL 30 OTTOBRE Entro il prossimo 30 ottobre 2015 sono chiamati al pagamento i contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell acconto Imu relativo ai terreni entro lo scorso 16 giugno (si precisa che per i Clienti dello Studio si è già provveduto in tale data): per tali soggetti è ammessa una sorta di sanatoria che consente di versare quanto dovuto senza sanzioni né interessi. La proroga A seguito dell approvazione del D.L. 4/2015 si è creata una certa confusione circa le modalità di versamento dell imposta municipale dovuta sui terreni agricoli; tale provvedimento, infatti; ha ridisegnato la disciplina riguardante l esclusione da Imu prevista per i terreni montani, disciplina che oggi interessa solo i terreni ubicati in determinati Comuni e in base all utilizzo che di essi ne viene fatto; ha introdotto una detrazione di 200 euro a favore dei Coltivatori Diretti (CD) e degli Imprenditori Agricoli Professionali (Iap) che coltivano i terreni in comuni di collina svantaggiata. Queste novità sono state oggetto di chiarimento da parte del Mef solo lo scorso 28 maggio, quindi a ridosso della scadenza dell acconto. Tale disciplina, peraltro, è bene segnalarlo, è stata oggetto di numerosi ricorsi al TAR per contestare la regolarità nella nuova definizione di terreni agricoli esenti: il tribunale amministrativo comunque non si è ancora espresso sul punto. Al fine di mitigare il problema, il Legislatore nell ambito del decreto sugli enti locali convertito a fine luglio ha previsto una disciplina per sanare l omesso versamento in acconto; l articolo 8, comma 13-bis del D.L. 78/2015 (introdotto in sede di conversione) ha previsto che Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13, D.Lgs. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre

4 Va evidenziato, quindi che quella prevista al prossimo 30 ottobre non è affatto una sanatoria generalizzata per chi non avesse pagato l acconto 2015, ma interessa solo i terreni agricoli; le irregolarità riguardanti gli altri immobili dovranno essere trattate con l ordinario strumento del ravvedimento operoso. PROMEMORIA CONTROLLO POSTA CERTIFICATA Con un comunicato stampa di quasi un anno fa (26 agosto 2014), Equitalia ha informato i cittadini che dopo le società di persone e di capitali (persone giuridiche), la notifica delle cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) si estende anche alle persone fisiche titolari di partita iva (ditte individuali). In questo modo, i contribuenti possono verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia e conoscere con esattezza giorno e ora della notifica. Si ricorda che l invio di una comunicazione tramite PEC è equiparato ad una raccomandata postale con avviso di ricevimento; pertanto si consiglia di controllare la propria casella per rimanere sempre aggiornati e si sottolinea l importanza di configurare la posta elettronica certificata in modo corretto e verificare con regolarità l eventuale presenza di messaggi; infatti trascurare la pec potrebbe costare molto caro in tutti i casi in cui un atto notificato via pec - diventi definitivo per mancata impugnazione. I primi a ricevere cartelle di pagamento ai propri indirizzi , in via sperimentale, sono stati nel 2013 i soggetti giuridici con sede in quattro regioni pilota: Molise, Toscana, Lombardia e Campania. La notificazione a mezzo di posta elettronica certificata è regolata dal D.Lgs. n.82/05, le cui disposizioni, ai sensi del disposto degli artt.1 e 2, co.2, trovano applicazione anche per le Agenzie fiscali nonché per le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. L art.48 del citato decreto stabilisce che la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante posta elettronica certificata. Il comma 2 dispone, poi, che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione a mezzo posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al d.p.r. 68/05, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In tema di riscossione, il d.p.r. 602/73, nel comma 2 dell art.26 (nel testo in vigore dal 31 maggio 2010) prevede espressamente che la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. All atto pratico, risulta pertanto determinante un costante aggiornamento dei dati relativi alla posta elettronica certificata e, soprattutto, una periodica consultazione della stessa. Come noto, ogni azienda al momento della costituzione deve fornire al registro delle imprese un indirizzo pec; molte volte tale adempimento viene fatto soltanto per assolvere all obbligo e poi ci si dimentica di configurare la casella. Ormai da diversi mesi, dopo le persone giuridiche - che magari hanno una migliore organizzazione ed un minimo di struttura - anche le ditte individuali, a prescindere dalla dimensione e dall attività esercitata (basti pensare ai piccoli commercianti), incorrono nel rischio della notifica di una cartella di pagamento a mezzo pec. Si rammenta che una pec trascurata farebbe infatti diventare definitivo l atto per mancata impugnazione, a prescindere dalle eventuali buone ragioni del contribuente. 4

5 CONTROLLO VIES Il VIES (VAT Information Exchange System) è uno strumento elettronico per la trasmissione di informazioni relative alla identificazione IVA (ossia alla validità del numero di partita IVA) degli operatori economici registrate ai fini IVA nell UE. In altre parole, gli archivi VIES funzionano come una grandissima banca dati digitale nella quale le informazioni aggiornate in tempo reale dalle amministrazioni nazionali diventano verificabili in tutti gli altri paesi membri da tutti gli operatori. Per l'impresa o il professionista che intende effettuare operazioni commerciali intracomunitarie, l'iscrizione al VIES è obbligatoria e gratuita. L obbligo di iscrizione al VIES al fine di effettuare operazioni intracomunitarie è da parte di tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. Inoltre, la richiesta può essere presentata anche dai soggetti che non risiedono in Italia ma che presentano la dichiarazione per l identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale. I soggetti passivi Iva per effettuare operazioni di scambio intracomunitarie (di beni e /o di servizi) devono necessariamente essere inclusi nell archivio Vies, in mancanza di tale iscrizione le operazioni sono soggette ad imposta sul valore aggiunto. Le modalità per l'iscrizione sono state modificate dal decreto semplificazioni che ha previsto l'inclusione dei contribuenti in via automatica se espressa sul modulo per la dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, effettuandola per via telematica direttamente se si possiede il PIN Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel o rivolgendosi agli intermediari autorizzati. Allo stesso modo, imprese e professionisti possono revocare l'opzione in qualsiasi momento. Si ricorda che: qualora un numero identificativo IVA non risulti valido, è necessario richiedere informazioni al proprio cliente/fornitore ed eventualmente procedere ad ulteriori accertamenti rivolgendosi ad un Ufficio delle Entrate,infatti non è possibile fatturare ad un soggetto in regime di non imponibilità IVA qualora questo risulti non iscritto al VIES, viceversa un fornitore non può emettere fatture senza esporre l IVA del proprio paese se non è iscritto al VIES; il servizio "Controllo delle Partite Iva comunitarie" non consente di collegare numeri di partita IVA a denominazioni sociali, ma permette di verificare se un numero di partita iva esiste ed è nell elenco di. La denominazione e l'indirizzo dovrebbero essere forniti dal proprio cliente/fornitore; i codici Iva con prefisso "EU" sono attribuiti dagli Stati membri dell'unione Europea agli operatori commerciali extra-comunitari che hanno aderito al regime speciale istituito in base alla direttiva del Consiglio 2002/38/CE del 7 maggio pdf ed al regolamento CE n. 792/ pdf; si tratta di operatori commerciali non U.E. che offrono servizi tramite mezzi elettronici a clienti residenti in uno Stato membro (per maggiori informazioni collegati al sito V@t on e-services che l'agenzia delle Entrate ha predisposto per la gestione del regime speciale dell'iva sui servizi elettronici). Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Laura Locatelli 5

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