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1 Firenze, 23 Ottobre 2015 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Città Metropolitana di Firenze Oggetto: Controlli di efficienza energetica e modalità di autocertificazione sul territorio della Città Metropolitana di Firenze e dell Ex-Circondario Empolese Valdelsa La presente comunicazione che segue è indirizzata ai manutentori di impianti termici che operano su impianti ubicati nei seguenti Comuni:

2 - Città Metropolitana di Firenze: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'elsa, Borgo San Lorenzo Calenzano, Dicomano, Fiesole, Figline Valdarno, Firenzuola,Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio; - Circondario Empolese Valdese: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci. In relazione all oggetto, l Agenzia Fiorentina per l Energia comunica che: - A partire dal mese di Ottobre 2015, in base a quanto stabilito nella determina dirigenziale n del 16/10/2015 la nostra Agenzia, relativamente agli accertamenti ed ispezioni degli impianti termici, estenderà la sua operatività anche ai comuni dell Ex-Circondario Empolese Valdelsa (escluso il comune di Empoli): Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci. Per tali comuni si applicheranno le stesse modalità di autocertificazione e relativo invio telematico degli allegati in vigore negli altri Comuni della Città Metropolitana. - Le modalità di autocertificazione, per le sole caldaie a gas 1 /gasolio di qualsiasi potenza ubicate nei Comuni di cui sopra si potranno autocertificare esclusivamente mediante l invio dei rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE tipo 1), tramite apposito programma software ITER-WEB e versamento del contributo di autocertificazione con rilascio del bollino da parte del manutentore, a norma del Regolamento Provinciale sugli impianti termici, Delibera del Consiglio Provinciale di Firenze n. 64 del 21/04/2008, che all art.3 prevede: La Provincia, tramite l organismo affidatario, provvederà ad effettuare i controlli di cui all articolo 2 su un campione pari al 5% annuo del totale degli impianti termici, privilegiando gli impianti di cui non sia pervenuto il rapporto di controllo ed il relativo versamento e gli impianti con anzianità superiore ai 15 anni. L organismo affidatario, provvederà inoltre a predisporre ed a rendere disponibile ai manutentori un apposito programma informatico che consentirà l invio dei Rapporti di Controllo Tecnico in formato elettronico conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. L uso del software da parte delle imprese manutentrici e l invio telematico (oltre che cartaceo) dei rapporti di controllo tecnico, è obbligatorio dal 1 gennaio Agenzia Fiorentina per l Energia, organismo affidatario dei controlli sugli Impianti Termici, operante in house-providing per conto della Città Metropolitana di Firenze, rilascerà gratuitamente a tutti i manutentori iscritti alla Camera di Commercio che ne faranno richiesta le credenziali di accesso al programma Iter-Web, per l invio dei rapporti di controllo. A questo proposito, sono previsti incontri in ufficio o a distanza (telefonici) in cui vengono illustrate le modalità di uso del software di cui sopra. - Verranno inoltre rilasciati ai manutentori i bollini dell autocertificazione da consegnare ai propri clienti a fronte del pagamento del contributo di autocertificazione dell utente che poi sarà versato ad Agenzia Fiorentina per l Energia. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il personale dell Agenzia Fiorentina per l Energia Srl, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, al seguente numero telefonico Per gas si intende sia il gas naturale ( metano ) che il gas di petrolio liquefatto ( GPL ).

3 - Alle imprese di manutenzione che non intendono aderire a tali modalità di autocertificazione, si ricorda che i loro clienti non potranno più validamente autocertificarsi tramite l invio cartaceo dei rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE tipo 1) e il pagamento del contributo di autocertificazione, tramite bollettino di conto corrente postale, si invita quindi, a garanzia degli utenti e degli stessi manutentori, a riportare sulla copia cartacea rilasciata all utente la seguente dicitura non valido ai fini dell autocertificazione. Per tali impianti è previsto obbligatoriamente il controllo a pagamento, secondo le tariffe previste dal regolamento provinciale di cui sopra. - Si ricorda infine l esistenza, ad uso esclusivo dei clienti delle imprese, del numero verde informativo sugli impianti termici: ; - In data 23 febbraio 2015 è stato approvato definitivamente dalla Giunta Regionale, il regolamento in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, previsto all art. 23- sexies della Legge Regionale n. 39/2005 e ss.mm.ii. - Relativamente al controllo di efficienza energetica (prova dei fumi e gli altri controlli) a seguito delle numerose richieste di chiarimento ricevute ed a seguito della pubblicazione del regolamento regionale (DPGR) n. 25/R, si precisa quanto segue: o Fino al 31/12/2015 il pagamento del bollino e l invio all ente (la cosiddetta autocertificazione ) è biennale come in passato, quindi la trasmissione all ente del RCEE (solo tipo 1) deve avvenire ogni due anni sia che il generatore sia alimentato a gas o a combustibile liquido (al momento non si autocertificano gli impianti a biomassa, di raffrescamento, teleriscaldamento e di cogenerazione ma anche per essi va rilasciato al responsabile dell impianto il nuovo libretto di impianto e ove previsto il RCEE); o Nel momento in cui si compila un RCEE deve sempre essere fatta l analisi di combustione (non è più possibile riportare i dati dell anno precedente, come per i vecchi allegati F e G); o Dal 01/01/2016 il pagamento del bollino e l invio all ente, per tutti gli impianti soggetti ad ispezione, determinati all art.11 comma 4 (sostanzialmente tutte le tipologie di impianto, restando esclusi solamente i caminetti aperti), va effettuato secondo la cadenza di cui all allegato A al DPGR 25/R; o La nuova periodicità del controllo di efficienza energetica è stabilita dall art. 9 e dell allegato A al DPGR n.25/r; o Nell anno in cui non si invia all ente il RCEE, si effettua la prova di efficienza energetica (controllo di combustione) solamente in occasione dei casi previsti all art. 9 del DPGR 25/R. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, ricadenti negli anni in cui non è previsto l invio all ente, non è richiesto il controllo di efficienza energetica (analisi di combustione e gli altri controlli); o Seguirà comunicazione specifica, nel corso del 2016, per segnalare l avvio delle nuove modalità di autocertificazione, in particolar modo particolar modo per gli impianti che fino ad oggi non erano oggetto di ispezione (raffrescamento, biomassa, teleriscaldamento, cogenerazione); in assenza di tale comunicazione, si proseguirà con le attuali modalità. Cordiali saluti. Agenzia Fiorentina per l Energia

4 Firenze, 22 luglio 2014 imprese manutenzione impianti termici Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Assessorato all Ambiente della Provincia di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuove norme per gli scarichi delle caldaie a seguito della pubblicazione del DLgs n. 102/2014 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 166 del 18/07/2014, entrata in vigore il 19/07/2014) del decreto legislativo n. 102/2014 (recepimento della direttiva europea 2012/27/UE sull efficienza energetica), è stata nuovamente modificata la normativa relativa agli scarichi degli impianti termici degli edifici, già modificata

5 in precedenza dalla Legge n del 3 agosto 2013 (pubblicata nella G.U. n.181 del 03/08/2013, ed entrata in vigore il 04/08/2013) e prima ancora dalla Legge n del 17 dicembre 2012 (pubblicata nella G.U. n.294 del 18/12/ S.O. n. 208, ed entrata in vigore il 19/12/2012); tutte le modifiche insistono sull originaria norma: il comma 9 3 dell art. 5 del DPR n. 412/ Si riporta per esteso la norma, modificata dalla Legge n.90/2013, in vigore dal 31 agosto 2013 e fino al 18 luglio 2014: Art. 17 bis - Requisiti degli impianti termici 1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: «9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter». 2 Nello specifico la Legge n. 221/2012 (in vigore dal 19 dicembre 2012 al 30 agosto 2013) prevedeva: 53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente: "9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, piu' efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 do UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni". 3 Per completezza viene di seguito riportato il testo della normativa originaria (DPR n. 412/1993), in vigore fino al 18 dicembre 2012: 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi: - nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari, - ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, - ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio, - trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali, - impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato. Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: - singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; - nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

6 La disposizione in oggetto, di cui all art. 14 c.8 del DLgs n. 102/2014, integra e modifica nuovamente la norma relativa all obbligo, per gli impianti termici, di collegamento a camini, canne fumarie o condotti di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. L obbligo dello scarico in copertura viene confermato, anche per gli edifici non condominiali, per gli impianti nuovi (edifici nuovi o edifici esistenti precedentemente sprovvisti di impianti termici). La nuova norma prevede la possibilità di scaricare a parete nei seguenti casi: a) sostituzione di generatori di calore individuali, anche nell ambito di una riqualificazione energetica, che risultano installati prima del 31/08/2013 e che risultavano scaricare a parete o in canna collettiva ramificata (C.C.R.); b) norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. d) si procede alle ristrutturazioni 4 di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione; e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto. Per il nuovo generatore di calore è richiesto che il terminale di scarico (a parete) rispetti le distanze previste della norma tecnica UNI 7129 e che possieda le seguenti caratteristiche tecniche differenziate in relazione ai casi sopra enunciati (alla deroga di cui al punto a) precedente devono corrispondere le caratteristiche di cui al punto a) seguente, e così via per gli altri casi di deroga): a) generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento termico utile sia superiore al valore 90+2 log Pn (dove Pn è la potenza utile nominale del generatore di calore) b) generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kwh (classe 5 di NOx); c) Come il punto b); d) Come il punto b); e) generatori di calore a gas a condensazione come al punto b) e pompe di calore (a gas o elettrica) il cui rendimento sia superiore log Pn (dove Pn è la potenza utile nominale della pompa di calore); tale rendimento è riferito all energia primaria (nel caso di pompa di calore elettrica si usa il fattore di conversione in energia primaria fornito dalla AEEG, che tiene conto dell efficienza del sistema di generazione elettrico nazionale). I comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi a tale nuova norma. La nuova norma 5 è in vigore dal 19 luglio Per ristrutturazione di impianto termico si intende, ai sensi del DLgs n.192/2005: un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall impianto termico centralizzato; 5 Si riporta di seguito il testo integrale della norma (comma 9 dell art. 5 del DPR n. 412/1993 e ss..mm.ii.) nella sua ultima, ed attualmente vigente, stesura:

7 «9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell edifi cio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione; e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto. 9 -ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9 -bis, è obbligatorio: I. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; II. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kwh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti; III. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kwh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; IV. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifi che e integrazioni.». 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter».

8 Firenze, 29 Maggio 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuovi rapporti di efficienza energetica (DM 10/02/2014). (v. 2.0)

9 In relazione a quanto già comunicato in precedenza, siamo a fornire ulteriori indicazioni in merito all oggetto: - Il D.M. 10/02/2014 prevede che l uso dei nuovi modelli dei rapporti di efficienza energetica (dei quali il tipo 1 sostituisce gli allegati F e G, mentre le altre tipologie sono nuove) sia obbligatorio dal 01/06/2014; il software usato dall Agenzia (iter-web) sarà a breve termine disponibile per il caricamente di tali nuovi modelli. Sarà inoltre consentito il caricamento dei previgenti modelli F e G che sono stati rilasciati dall impresa antecedentemente al 01/06/2014; - Il rapporto di controllo di efficienza energetica prevede una serie di controlli che sono in parte quelli previsti per il controllo e l eventuale manutenzione dell apparecchio. Tuttavia in assenza di specifici modelli ministeriali per la manutenzione, occorre usare tali rapporti anche per gli interventi di manutenzione o di qualsiasi altro genere. Gli interventi di manutenzione sono infatti definiti dal costruttore, od in assenza di tali indicazioni dalle norme UNI e UNI (controlli minimi da effettuarsi sugli apparecchi), e possono riguardare ulteriori aspetti non menzionati su tali modelli. - In merito alla sezione C del rapporto di efficienza tipo 1 (caldaie), si forniscono le seguenti indicazioni. Tale sezione deve essere compilata. I generatori di potenza inferiore a 350 kw installati antecedentemente al 25/06/2009 (entrata in vigore del DPR 59/2009) non hanno obblighi in merito al trattamento dell'acqua. Dal 25/06/2009 esistono i seguenti obblighi, per i nuovi impianti e le sostituzioni dei generatori (di potenza inferiore a 350 kw): - per impianti di potenza al focolare inferiore od uguale a 100 kw, che fanno riscaldamento ed acqua calda sanitaria, se la durezza temporanea dell'acqua è maggiore di 15 f, occorre almeno un sistema di condizionamento dell'acqua (es.: dosatore di polifosfati); - per impianti di potenza al focolare inferiore od uguale a 100 kw, che fanno solo riscaldamento, se la durezza temporanea dell'acqua è maggiore di 25 f, occorre almeno un sistema di condizionamento dell'acqua (es.: dosatore di polifosfati); Se l'impianto ha potenza superiore a 100 kw (ma inferiore a 350 kw) allora non è sufficiente un sistema di condizionamento, ma occorre un impianto di addolcimento dell'acqua. Per impianti di potenza superiore a 350 kw sono vigenti gli obblighi del DPR 412/1993. Si fa presente che il DPR 59/2009 parla di durezza temporanea, mentre nel rapporto di efficienza si parla di durezza totale, che sono due cose distinte. La durezza totale è un dato fornito dall'acquedotto, che comprende tutti gli ioni disciolti nell'acqua, mentre quella temporanea è la durezza che viene eliminata scaldando all'ebollizione l'acqua per 10/15 minuti (è infatti definita come temporanea, nel senso che si elimina dalla sospensione, precipitando sottoforma di calcare ). La durezza temporane è sempre inferiore, od al limite uguale, alla durezza totale. - Per i gruppi frigoriferi, per i quali è previsto l uso dei rapporti tipo 2, è obbligatorio l uso ed il rilascio di tali documenti ai clienti, ma al momento non è obbligatorio il caricamento sul catasto, non essendo definite le procedure e gli importi del relativo bollino. Sarà fornita tempestivamente notizia in merito a nuovi obblighi a livello provinciale che dovessero essere stabiliti nel corso del 2014 (probabilmente l obbligo dell autocertificazione per gli impianti frigoriferi di potenza superiore ai 12 kw utili scatterà dal 2015);

10 - Ricordiamo che i nuovi rapporti di efficienza energetica devono essere resi sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. n. 445/2000), come richiesto dalle modifiche introdotte all art. 15 del D.Lgs. n.192/2005 da parte della Legge n. 90/2013; tale dicitura andrà quindi riportata sul cartaceo originale rilasciato all utente (sul modello caricato sul catasto impianti sarà automaticamente riportata); sul sito dell Agenzia ( sezione impianti termici legislazione vigente) è stato pubblicato un fac-simile riportante i modelli di rapporto tecnico con riportata tale dicitura: /afe/attivita_progetti_firenze_energia.php?mode=dw_file_paragrafi&paragrafi_ ID=13&field=paragrafi_allegati_file_2 - Vogliamo precisare che il rapporto tipo 1 non è attualmente previsto per essere utilizzato per le caldaie a biomassa, per le quali resta un vuoto normativo e non vige l obbligo di trasmettere un rapporto di controllo tecnico. Si consiglia di rilasciare all utente un rapporto di controllo tecnico anche per tali generatori (anche usando modelli forniti dai produttori delle caldaie) in caso di intervento/manutenzione, per lasciare traccia dell attività svolta. Variazioni su quanto riportato di sopra saranno tempestivamente comunicate da parte dell Agenzia.

11 Firenze, 25 Maggio 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuovi rapporti di efficienza energetica (DM 10/02/2014).

12 In relazione a quanto già comunicato in precedenza, siamo a fornire ulteriori indicazioni in merito all oggetto: - Il D.M. 10/02/2014 prevede che l uso dei nuovi modelli dei rapporti di efficienza energetica (dei quali il tipo 1 sostituisce gli allegati F e G, mentre le altre tipologie sono nuove) sia obbligatorio dal 01/06/2014; il software usato dall Agenzia (iter-web) sarà a breve termine disponibile per il caricamente di tali nuovi modelli. Sarà inoltre consentito il caricamento dei previgenti modelli F e G che sono stati rilasciati dall impresa antecedentemente al 01/06/2014; - Per i gruppi frigoriferi, per i quali è previsto l uso dei rapporti tipo 2, è obbligatorio l uso ed il rilascio di tali documenti ai clienti, ma al momento non è obbligatorio il caricamento sul catasto, non essendo definite le procedure e gli importi del relativo bollino. Sarà fornita tempestivamente notizia in merito a nuovi obblighi a livello provinciale che dovessero essere stabiliti nel corso del 2014 (probabilmente l obbligo dell autocertificazione per gli impianti frigoriferi di potenza superiore ai 12 kw utili scatterà dal 2015); - Ricordiamo che i nuovi rapporti di efficienza energetica devono essere resi sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. n. 445/2000), come richiesto dalle modifiche introdotte all art. 15 del D.Lgs. n.192/2005 da parte della Legge n. 90/2013; tale dicitura andrà quindi riportata sul cartaceo originale rilasciato all utente (sul modello caricato sul catasto impianti sarà automaticamente riportata); sul sito dell Agenzia ( sezione impianti termici legislazione vigente) è stato pubblicato un fac-simile riportante i modelli di rapporto tecnico con riportata tale dicitura: /afe/attivita_progetti_firenze_energia.php?mode=dw_file_paragrafi&paragrafi_ ID=13&field=paragrafi_allegati_file_2 - Vogliamo precisare che il rapporto tipo 1 non è attualmente previsto per essere utilizzato per le caldaie a biomassa, per le quali resta un vuoto normativo e non vige l obbligo di trasmettere un rapporto di controllo tecnico. Si consiglia di rilasciare all utente un rapporto di controllo tecnico anche per tali generatori (anche usando modelli forniti dai produttori delle caldaie) in caso di intervento/manutenzione, per lasciare traccia dell attività svolta. Variazioni su quanto riportato di sopra saranno tempestivamente comunicate da parte dell Agenzia.

13 Firenze, 26 Marzo 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Precisazioni sui Nuovi rapporto di controllo tecnico (DM 10/02/2014). In relazione ad alcuni quesiti giunti in Agenzia, siamo a fornire alcune prime precisazioni in merito ai nuovi rapporti di controllo tecnico:

14 - Il D.M. 10/02/2014 prevede che l uso dei nuovi modelli dei rapporti di controllo tecnico (dei quali il tipo 1 sostituisce gli allegati F e G, mentre le altre tipologie sono nuove) sia obbligatorio dal 01/06/2014; tuttavia fino al momento in cui non potranno essere caricati tali modelli sul sistema informatico messo a disposizione dall Agenzia sarà consentito l uso dei vecchi modelli F e G in luogo del rapporto di controllo tipo 1 ; i rapporti tipo 2, tipo 3 e tipo 4 sono invece nuovi ed occorrerà iniziare ad usarli dal 01/06/2014 da parte delle imprese che hanno contratti di manutenzione relativi a pompe di calore, scambiatori (teleriscaldamento) e cogeneratori ; - Ricordiamo che i nuovi rapporti di controllo tecnico devono essere resi sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. n. 445/2000), come richiesto dalle modifiche introdotte all art. 15 del D.Lgs. n.192/2005 da parte della Legge n. 90/2013; tale dicitura andrà quindi riportata sul cartaceo originale rilasciato all utente (sul modello caricato sul catasto impianti sarà automaticamente riportata); sul sito dell Agenzia ( sezione impianti termici legislazione vigente) è stato pubblicato un fac-simile riportante i modelli di rapporto tecnico con riportata tale dicitura: /afe/attivita_progetti_firenze_energia.php?mode=dw_file_paragrafi&paragrafi_ ID=13&field=paragrafi_allegati_file_2 - Vogliamo precisare che il rapporto tipo 1 non è attualmente previsto per essere utilizzato per le caldaie a biomassa, per le quali resta un vuoto normativo e non vige l obbligo di trasmettere un rapporto di controllo tecnico. Si consiglia di rilasciare all utente un rapporto di controllo tecnico anche per tali generatori (anche usando modelli forniti dai produttori delle caldaie) in caso di manutenzione, per lasciare traccia dell attività svolta. Variazioni su quanto riportato di sopra saranno tempestivamente comunicate da parte dell Agenzia.

15 Firenze, 7 Marzo 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo tecnico. E stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n.55 del 07/03/2014 il Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del comma 5 dell art. 7 e del comma 5 dell art. 8 del DPR n. 74/2013, che riporta i nuovi modelli del Libretto di impianto e dei Rapporti di controllo di efficienza energetica. Tali modelli saranno in vigore dal 01/06/2014. Il testo è scaricabile anche sul sito dell'agenzia.

16 Firenze, 26 febbraio 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuove norma UNI 11528:2014 impianti gas di portata termica superiore a 35 kw. Il giorno 20 febbraio 2014 è entrata in vigore la norma UNI Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kw Progettazione, installazione e messa in servizio, andando a colmare un vuoto normativo esistente ormai da molti anni. Tale norma può infatti essere vista come la corrispondente della UNI 7129, riferità però agli

17 impianti aventi portata termica superiore a 35 kw (la UNI 71429:2008 infatti è relativa ad impianti dove i singoli apparecchi collegati hanno portata termica inferiore ai 35 kw). In particolar modo va a sostituire quella parte della vecchia norma UNI 7129:1972, che trattava tali impianti, che di fatto era vigente in quanto mai aggiornata nelle successive edizioni della UNI 7129 (edizioni del 1992, 2001 e 2008, quest ultima attualmente vigente, che trattano invece tutti gli impianti con singoli apparecchi di portata termica inferiore ai 35 kw). La norma è sviluppata in collaborazione con il CIG (Comitato Italiano Gas) e fornisce i criteri per la progettazione, l installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas della 1a, 2a e 3a famiglia (rispettivamente: gas manifatturato, gas Naturale/metano e gas di petrolio liquefatto/gpl), di cui alla UNI EN 437, con pressione non maggiore di 0,5 bar asserviti ad apparecchi singoli aventi portata termica nominale maggiore di 35 kw, nonché all installazione di apparecchi installati in batteria o in cascata qualora la portata termica complessiva risulti maggiore di 35 kw. La norma si applica anche ai rifacimenti di impianti civili extradomestici o parte di essi. Sostanzialmente è la norma tecnica di riferimento per le centrali termiche (fermo restando gli obblighi di legge del DM 12/04/1996, che peraltro dovrebbe ricevere degli aggiornamenti nel corso del 2014). La norma non si applica agli impianti a gas realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e a quelli trattati dalla UNI 8723.

18 Firenze, 29 Maggio 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuovi rapporti di efficienza energetica (DM 10/02/2014). (v. 2.0)

19 In relazione a quanto già comunicato in precedenza, siamo a fornire ulteriori indicazioni in merito all oggetto: - Il D.M. 10/02/2014 prevede che l uso dei nuovi modelli dei rapporti di efficienza energetica (dei quali il tipo 1 sostituisce gli allegati F e G, mentre le altre tipologie sono nuove) sia obbligatorio dal 01/06/2014; il software usato dall Agenzia (iter-web) sarà a breve termine disponibile per il caricamente di tali nuovi modelli. Sarà inoltre consentito il caricamento dei previgenti modelli F e G che sono stati rilasciati dall impresa antecedentemente al 01/06/2014; - Il rapporto di controllo di efficienza energetica prevede una serie di controlli che sono in parte quelli previsti per il controllo e l eventuale manutenzione dell apparecchio. Tuttavia in assenza di specifici modelli ministeriali per la manutenzione, occorre usare tali rapporti anche per gli interventi di manutenzione o di qualsiasi altro genere. Gli interventi di manutenzione sono infatti definiti dal costruttore, od in assenza di tali indicazioni dalle norme UNI e UNI (controlli minimi da effettuarsi sugli apparecchi), e possono riguardare ulteriori aspetti non menzionati su tali modelli. - In merito alla sezione C del rapporto di efficienza tipo 1 (caldaie), si forniscono le seguenti indicazioni. Tale sezione deve essere compilata. I generatori di potenza inferiore a 350 kw installati antecedentemente al 25/06/2009 (entrata in vigore del DPR 59/2009) non hanno obblighi in merito al trattamento dell'acqua. Dal 25/06/2009 esistono i seguenti obblighi, per i nuovi impianti e le sostituzioni dei generatori (di potenza inferiore a 350 kw): - per impianti di potenza al focolare inferiore od uguale a 100 kw, che fanno riscaldamento ed acqua calda sanitaria, se la durezza temporanea dell'acqua è maggiore di 15 f, occorre almeno un sistema di condizionamento dell'acqua (es.: dosatore di polifosfati); - per impianti di potenza al focolare inferiore od uguale a 100 kw, che fanno solo riscaldamento, se la durezza temporanea dell'acqua è maggiore di 25 f, occorre almeno un sistema di condizionamento dell'acqua (es.: dosatore di polifosfati); Se l'impianto ha potenza superiore a 100 kw (ma inferiore a 350 kw) allora non è sufficiente un sistema di condizionamento, ma occorre un impianto di addolcimento dell'acqua. Per impianti di potenza superiore a 350 kw sono vigenti gli obblighi del DPR 412/1993. Si fa presente che il DPR 59/2009 parla di durezza temporanea, mentre nel rapporto di efficienza si parla di durezza totale, che sono due cose distinte. La durezza totale è un dato fornito dall'acquedotto, che comprende tutti gli ioni disciolti nell'acqua, mentre quella temporanea è la durezza che viene eliminata scaldando all'ebollizione l'acqua per 10/15 minuti (è infatti definita come temporanea, nel senso che si elimina dalla sospensione, precipitando sottoforma di calcare ). La durezza temporane è sempre inferiore, od al limite uguale, alla durezza totale. - Per i gruppi frigoriferi, per i quali è previsto l uso dei rapporti tipo 2, è obbligatorio l uso ed il rilascio di tali documenti ai clienti, ma al momento non è obbligatorio il caricamento sul catasto, non essendo definite le procedure e gli importi del relativo bollino. Sarà fornita tempestivamente notizia in merito a nuovi obblighi a livello provinciale che dovessero essere stabiliti nel corso del 2014 (probabilmente l obbligo dell autocertificazione per gli impianti frigoriferi di potenza superiore ai 12 kw utili scatterà dal 2015);

20 - Ricordiamo che i nuovi rapporti di efficienza energetica devono essere resi sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. n. 445/2000), come richiesto dalle modifiche introdotte all art. 15 del D.Lgs. n.192/2005 da parte della Legge n. 90/2013; tale dicitura andrà quindi riportata sul cartaceo originale rilasciato all utente (sul modello caricato sul catasto impianti sarà automaticamente riportata); sul sito dell Agenzia ( sezione impianti termici legislazione vigente) è stato pubblicato un fac-simile riportante i modelli di rapporto tecnico con riportata tale dicitura: /afe/attivita_progetti_firenze_energia.php?mode=dw_file_paragrafi&paragrafi_ ID=13&field=paragrafi_allegati_file_2 - Vogliamo precisare che il rapporto tipo 1 non è attualmente previsto per essere utilizzato per le caldaie a biomassa, per le quali resta un vuoto normativo e non vige l obbligo di trasmettere un rapporto di controllo tecnico. Si consiglia di rilasciare all utente un rapporto di controllo tecnico anche per tali generatori (anche usando modelli forniti dai produttori delle caldaie) in caso di intervento/manutenzione, per lasciare traccia dell attività svolta. Variazioni su quanto riportato di sopra saranno tempestivamente comunicate da parte dell Agenzia.

21 Firenze, 25 Maggio 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuovi rapporti di efficienza energetica (DM 10/02/2014).

22 In relazione a quanto già comunicato in precedenza, siamo a fornire ulteriori indicazioni in merito all oggetto: - Il D.M. 10/02/2014 prevede che l uso dei nuovi modelli dei rapporti di efficienza energetica (dei quali il tipo 1 sostituisce gli allegati F e G, mentre le altre tipologie sono nuove) sia obbligatorio dal 01/06/2014; il software usato dall Agenzia (iter-web) sarà a breve termine disponibile per il caricamente di tali nuovi modelli. Sarà inoltre consentito il caricamento dei previgenti modelli F e G che sono stati rilasciati dall impresa antecedentemente al 01/06/2014; - Per i gruppi frigoriferi, per i quali è previsto l uso dei rapporti tipo 2, è obbligatorio l uso ed il rilascio di tali documenti ai clienti, ma al momento non è obbligatorio il caricamento sul catasto, non essendo definite le procedure e gli importi del relativo bollino. Sarà fornita tempestivamente notizia in merito a nuovi obblighi a livello provinciale che dovessero essere stabiliti nel corso del 2014 (probabilmente l obbligo dell autocertificazione per gli impianti frigoriferi di potenza superiore ai 12 kw utili scatterà dal 2015); - Ricordiamo che i nuovi rapporti di efficienza energetica devono essere resi sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. n. 445/2000), come richiesto dalle modifiche introdotte all art. 15 del D.Lgs. n.192/2005 da parte della Legge n. 90/2013; tale dicitura andrà quindi riportata sul cartaceo originale rilasciato all utente (sul modello caricato sul catasto impianti sarà automaticamente riportata); sul sito dell Agenzia ( sezione impianti termici legislazione vigente) è stato pubblicato un fac-simile riportante i modelli di rapporto tecnico con riportata tale dicitura: /afe/attivita_progetti_firenze_energia.php?mode=dw_file_paragrafi&paragrafi_ ID=13&field=paragrafi_allegati_file_2 - Vogliamo precisare che il rapporto tipo 1 non è attualmente previsto per essere utilizzato per le caldaie a biomassa, per le quali resta un vuoto normativo e non vige l obbligo di trasmettere un rapporto di controllo tecnico. Si consiglia di rilasciare all utente un rapporto di controllo tecnico anche per tali generatori (anche usando modelli forniti dai produttori delle caldaie) in caso di intervento/manutenzione, per lasciare traccia dell attività svolta. Variazioni su quanto riportato di sopra saranno tempestivamente comunicate da parte dell Agenzia.

23 Firenze, 26 Marzo 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Precisazioni sui Nuovi rapporto di controllo tecnico (DM 10/02/2014). In relazione ad alcuni quesiti giunti in Agenzia, siamo a fornire alcune prime precisazioni in merito ai nuovi rapporti di controllo tecnico:

24 - Il D.M. 10/02/2014 prevede che l uso dei nuovi modelli dei rapporti di controllo tecnico (dei quali il tipo 1 sostituisce gli allegati F e G, mentre le altre tipologie sono nuove) sia obbligatorio dal 01/06/2014; tuttavia fino al momento in cui non potranno essere caricati tali modelli sul sistema informatico messo a disposizione dall Agenzia sarà consentito l uso dei vecchi modelli F e G in luogo del rapporto di controllo tipo 1 ; i rapporti tipo 2, tipo 3 e tipo 4 sono invece nuovi ed occorrerà iniziare ad usarli dal 01/06/2014 da parte delle imprese che hanno contratti di manutenzione relativi a pompe di calore, scambiatori (teleriscaldamento) e cogeneratori ; - Ricordiamo che i nuovi rapporti di controllo tecnico devono essere resi sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. n. 445/2000), come richiesto dalle modifiche introdotte all art. 15 del D.Lgs. n.192/2005 da parte della Legge n. 90/2013; tale dicitura andrà quindi riportata sul cartaceo originale rilasciato all utente (sul modello caricato sul catasto impianti sarà automaticamente riportata); sul sito dell Agenzia ( sezione impianti termici legislazione vigente) è stato pubblicato un fac-simile riportante i modelli di rapporto tecnico con riportata tale dicitura: /afe/attivita_progetti_firenze_energia.php?mode=dw_file_paragrafi&paragrafi_ ID=13&field=paragrafi_allegati_file_2 - Vogliamo precisare che il rapporto tipo 1 non è attualmente previsto per essere utilizzato per le caldaie a biomassa, per le quali resta un vuoto normativo e non vige l obbligo di trasmettere un rapporto di controllo tecnico. Si consiglia di rilasciare all utente un rapporto di controllo tecnico anche per tali generatori (anche usando modelli forniti dai produttori delle caldaie) in caso di manutenzione, per lasciare traccia dell attività svolta. Variazioni su quanto riportato di sopra saranno tempestivamente comunicate da parte dell Agenzia.

25 Firenze, 26 febbraio 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuove norma UNI 11528:2014 impianti gas di portata termica superiore a 35 kw. Il giorno 20 febbraio 2014 è entrata in vigore la norma UNI Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kw Progettazione, installazione e messa in servizio, andando a colmare un vuoto normativo esistente ormai da molti anni. Tale norma può infatti essere vista come la corrispondente della UNI 7129, riferità però agli

26 impianti aventi portata termica superiore a 35 kw (la UNI 71429:2008 infatti è relativa ad impianti dove i singoli apparecchi collegati hanno portata termica inferiore ai 35 kw). In particolar modo va a sostituire quella parte della vecchia norma UNI 7129:1972, che trattava tali impianti, che di fatto era vigente in quanto mai aggiornata nelle successive edizioni della UNI 7129 (edizioni del 1992, 2001 e 2008, quest ultima attualmente vigente, che trattano invece tutti gli impianti con singoli apparecchi di portata termica inferiore ai 35 kw). La norma è sviluppata in collaborazione con il CIG (Comitato Italiano Gas) e fornisce i criteri per la progettazione, l installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas della 1a, 2a e 3a famiglia (rispettivamente: gas manifatturato, gas Naturale/metano e gas di petrolio liquefatto/gpl), di cui alla UNI EN 437, con pressione non maggiore di 0,5 bar asserviti ad apparecchi singoli aventi portata termica nominale maggiore di 35 kw, nonché all installazione di apparecchi installati in batteria o in cascata qualora la portata termica complessiva risulti maggiore di 35 kw. La norma si applica anche ai rifacimenti di impianti civili extradomestici o parte di essi. Sostanzialmente è la norma tecnica di riferimento per le centrali termiche (fermo restando gli obblighi di legge del DM 12/04/1996, che peraltro dovrebbe ricevere degli aggiornamenti nel corso del 2014). La norma non si applica agli impianti a gas realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e a quelli trattati dalla UNI 8723.

27 Firenze, 7 Marzo 2014 imprese manutenzione e/o installazione impianti termici e gas Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Collegi e Ordini professionali di Firenze Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo tecnico. E stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n.55 del 07/03/2014 il Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del comma 5 dell art. 7 e del comma 5 dell art. 8 del DPR n. 74/2013, che riporta i nuovi modelli del Libretto di impianto e dei Rapporti di controllo di efficienza energetica. Tali modelli saranno in vigore dal 01/06/2014. Il testo è scaricabile anche sul sito dell'agenzia.

28 Firenze, 5 agosto 2013 imprese manutenzione impianti termici imprese installazione impianti termici Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuove norme per gli scarichi delle caldaie a seguito conversione in legge del DL 63/2013. Con la conversione in legge del decreto legge n. 63/2013 (recepimento della direttiva europea sull efficienza energetica in edilizia), mediante la Legge n. 90 del 3 agosto 2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.181 del 03/08/2013, ed entrata in vigore il 04/08/2013) è stata nuovamente modificata la normativa relativa agli scarichi

29 degli impianti termici degli edifici, già recentemente modificata con la Legge n. 221 del 17 dicembre (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.294 del 18/12/ Suppl. Ordinario n. 208, ed entrata in vigore il 19/12/2012). La disposizione in questione riscrive nuovamente la norma di cui al comma 9 dell art. 5 del DPR n. 412/ relativa all obbligo, per gli impianti termici, di collegamento a camini, canne fumarie o condotti di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. L obbligo dello scarico in copertura viene ora reso generale, anche per gli edifici non condominiali, mentre il DPR n. 412/1993 lo contemplava solamente in alcuni casi 2. La nuova norma prevede la possibilità di continuare a scaricare a parete nei seguenti casi: a) sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati prima del 31/08/2013 e che risultavano scaricare a parete o in canna collettiva ramificata; b) norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. In ogni caso occorre che il nuovo generatore di calore abbia le seguenti caratteristiche: 1 Nello specifico la Legge n. 221/2012 prevedeva: 53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente: "9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, piu' efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 do UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni". 2 Per completezza viene di seguito riportato il testo della previgente normativa (DPR n. 412/1993): 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi: - nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari, - ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, - ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio, - trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali, - impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato. Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: - singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; - nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

30 generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502; terminali di scarico posizionati (distanze da finestre, balconi, ecc.) in conformità alla UNI e successive integrazioni. I comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi a tale nuova norma. La nuova norma 3 entrerà in vigore dal 31 agosto Si riporta per esteso il nuovo articolo, in vigore dal 31 agosto 2013, che riscrive le norme degli scarichi delle caldaie: Art. 17 bis - Requisiti degli impianti termici 1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: «9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter».

31 Firenze, 31 Ottobre 2013 imprese manutenzione impianti termici imprese installazione impianti termici Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze CNA Firenze Via Alamanni, 31 Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Chiarimento su obbligo installazione valvole termostatiche nelle sostituzioni dei generatori di calore. A seguito di alcune richieste da parte di imprese manutentrici, siamo a chiarire un aspetto che viene controllato nell ambito delle ispezioni degli impianti termici nei comuni di competenza della Provincia di Firenze. La normativa vigente prevede dall 08/10/2005 (ai punti 3 e 4 dell allegato I al DLgs 192/2005, fino al 24/06/2009,

32 successivamente a tale data ai commi 5 e 6 dell art. 4 del DPR n. 59/2009, che sostituisce l allegato I) che nel caso di sostituzione del generatore di calore sia alternativamente rispettato: a. Rendimento globale medio stagionale dell intero impianto termico, calcolato a cura di iun progettista termotecnico; b. Rispetto di alcuni requisiti relativamente a: 1. valore minimo del rendimento termico utile del generatore di calore, 2. Presenza di centralina di termoregolazione programmabile per singolo generatore e 3. presenza di dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone. Solitamente nella sostituzione dei generatori di calore di potenza inferiore ai 35 kw non viene eseguito (non è richiesto il deposito della relazione di cui all art. 28 della legge 10/1991, legge 10 ) il calcolo termotecnico di cui al punto a), per cui è necessario rispettare quanto richiesto al punto b) sopra elencato. Tale punto b) richiede quindi: 1. Un generatore che abbia un rendimento termico utile minimo (da non confondere col rendimento di combustione che viene misurato in esercizio) che corrisponde a quello delle vecchie caldaie a tre stelle ( x Log (Pn), dove Pn è la potenza nominale utile, in kw, del generatore di calore); 2. La centralina di termoregolazione programmabile per singolo generatore; che corrisponde, per gli impianti autonomi, col cronotermostato ambiente ; 3. presenza di dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone: corrisponde alle valvole termostatiche, che sono dispositivi modulanti della portata di acqua del radiatore. Nel caso di impedimenti tecnici, occorre esplicitarli. Per il punto 3, la norma stessa prevede che debbano essere indicati (nella documentazione relativa alla installazione, ad esempio la dichiarazione di conformità o nei suoi allegati obbligatori) i motivi tecnici che non hanno permesso tale installazione. Si ricorda che tali dispositivi servono per sfrutture gli apporti di calore gratuiti interni (persone, iluminazione, fornelli, ecc.) e gli apporti solari (attraverso le finestre), evitando il surriscaldamento degli ambienti stessi; in certe situazioni potrebbero non portare particolari vantaggi, in relazione alla esposizione degli ambienti ed all uso degli stessi, e potrebbe essere sufficiente una regolazione di zona. Altri aspetti tecnici, come la mancanza dello spazio necessario per l installazione e per il corretto lavoro della testa termostatica, devono essere segnalati. Si fa presente che spesso le valvole installate negli ultimi anni sono del tipo termostatizzabili, per cui sia possibile installare direttamente la testa termostatica su queste valvole, con una spesa relativamente ridotta. La presenza di tali requisiti viene controllata nell ambito della ispezione dell impianto termico.

33 Firenze, 5 agosto 2013 imprese manutenzione impianti termici imprese installazione impianti termici Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuove norme per gli scarichi delle caldaie a seguito conversione in legge del DL 63/2013. Con la conversione in legge del decreto legge n. 63/2013 (recepimento della direttiva europea sull efficienza energetica in edilizia), mediante la Legge n. 90 del 3 agosto 2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.181 del 03/08/2013, ed entrata in vigore il 04/08/2013) è stata nuovamente modificata la normativa relativa agli scarichi

34 degli impianti termici degli edifici, già recentemente modificata con la Legge n. 221 del 17 dicembre (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.294 del 18/12/ Suppl. Ordinario n. 208, ed entrata in vigore il 19/12/2012). La disposizione in questione riscrive nuovamente la norma di cui al comma 9 dell art. 5 del DPR n. 412/ relativa all obbligo, per gli impianti termici, di collegamento a camini, canne fumarie o condotti di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. L obbligo dello scarico in copertura viene ora reso generale, anche per gli edifici non condominiali, mentre il DPR n. 412/1993 lo contemplava solamente in alcuni casi 2. La nuova norma prevede la possibilità di continuare a scaricare a parete nei seguenti casi: a) sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati prima del 31/08/2013 e che risultavano scaricare a parete o in canna collettiva ramificata; b) norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. In ogni caso occorre che il nuovo generatore di calore abbia le seguenti caratteristiche: 1 Nello specifico la Legge n. 221/2012 prevedeva: 53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente: "9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, piu' efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 do UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni". 2 Per completezza viene di seguito riportato il testo della previgente normativa (DPR n. 412/1993): 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi: - nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari, - ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, - ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio, - trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali, - impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato. Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: - singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; - nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

35 generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502; terminali di scarico posizionati (distanze da finestre, balconi, ecc.) in conformità alla UNI e successive integrazioni. I comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi a tale nuova norma. La nuova norma 3 entrerà in vigore dal 31 agosto Si riporta per esteso il nuovo articolo, in vigore dal 31 agosto 2013, che riscrive le norme degli scarichi delle caldaie: Art. 17 bis - Requisiti degli impianti termici 1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: «9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter».

36 Firenze, 28 giugno 2013 imprese manutenzione impianti termici imprese installazione impianti termici Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze CNA Firenze Via Alamanni, 31 Confindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Ispettori della Provincia di Firenze Provincia di Firenze Assessorato Ambiente Regione Toscana Settore Energia Oggetto: Nuove norme in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici D.P.R. n. 74/2013

37 Spet.le Impresa, con la presente siamo ad informare della pubblicazione del D.P.R. n. 74/2013 relativo all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, che viene allegato per conoscenza. Tale provvedimento è stato pubblicato nella G.U. n. 149 del 27/06/2013 ed entrerà in vigore il giorno 12/07/2013. L applicazione in Regione Toscana avviene integralmente, dato che non esistono norme specifiche preesistenti (salvo la delega al controllo assegnata dalla L.R. 39/2005 e ss.mm.ii. a Province e Comuni sopra i abitanti). Di particolare interesse per le imprese di manutenzione e di installazione degli impianti termici sono gli articoli seguenti: - Art. 6 - Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva - art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici - art. 8 - Controllo dell efficienza energetica degli impianti termici - art. 11 Sanzioni Le novità presenti sono molte per quanto riguarda i terzi responsabili (art. 6). In merito alla cadenza delle manutenzioni (art. 7) viene confermata la previnge normativa, con la novità che l installatore od il manutentore debbano mettere per scritto: 1) le operazioni di manutenzione da fare sull impianto e 2) con quale cadenza temporale. I nuovi modelli dei libretti di impianto (per tutte le tipologie di generatori) e degli allegati (rapporti di controllo tecnico) da trasmettere agli enti preposti, saranno pubblicati con Decreti Ministeriali successivi (art. 7). Si mette in evidenza che le eventuali modifiche alle attuali procedure saranno comunicate con successiva comunicazione. In ogni caso non saranno applicate modifiche alla attuale procedura in essere prima del prossimo anno (2014) ed a seguito di opportuna campagna informativa agli utenti ed imprese. Per il 2013 restano quindi invariate le procedure e modalità già avviate. Cordiali saluti.

38 Firenze, 17/12/2012 imprese manutenzione impianti termici imprese installazione impianti termici Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze CNA Firenze Via Alamanni, 31 Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Nuove norme per gli scarichi delle caldaie. Con la conversione in legge del decreto legge Crescita 2 (D.L. n. 179/2012), mediante la Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.294 del 18/12/ Suppl. Ordinario n. 208, ed entrata in vigore il 19/12/2012) è stata introdotta una modifica all attuale normativa relativa agli scarichi degli impianti termici degli edifici.

39 La disposizione in questione riscrive la norma di cui al comma 9 dell art. 5 del DPR n. 412/ relativa all obbligo, per gli impianti termici siti negli edifici condominiali, di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. L obbligo dello scarico in copertura viene ora reso generale, mentre il DPR n. 412/1993 lo contemplava solamente in alcuni casi 1. L attuale norma prevede un'unica cospicua eccezione, in caso di installazione di generatori di calore a gas a condensazione appartenenti alla classe avente migliore prestazione energetica e meno inquinante in termini di emissioni, in conformità alle norme tecniche UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN In tali casi è comunque obbligo che il posizionamento dei terminali di scarico avvenga in conformità alla vigente norma tecnica UNI (che disciplina la posizione dei terminali di scarico e fissa le distanze di rispetto da finestre, balconi, aperture di ventilazione, ecc.). Nello specifico la Legge n. 221/2012 prevede: 53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente: "9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, piu' efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 do UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni". 1 Per completezza viene di seguito riportato il testo della previgente normativa (DPR n. 412/1993): 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi: - nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari, - ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, - ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio, - trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali, - impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato. Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: - singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; - nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

40 Firenze, 12 dicembre 2012 imprese manutenzione impianti termici imprese installazione impianti termici Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze CNA Firenze Via Alamanni, 31 Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Comunicazioni varie Spett. Impresa Installatrice/Manutentrice, la presente comunicazione riguarda i seguenti argomenti, che vengono di seguito dettagliati: 1. Autocertificazioni impianti termici 2. Compilazione dei rapporti di controllo tecnico (allegato F e G) 3. Sanzioni 4. Corsi di formazione.

41 1. AUTOCERTIFICAZIONE Ricordiamo a tutte le imprese di manutenzione la necessità di indicare come responsabile dell esercizio e della manutenzione, negli allegati F e G, l intestatario del contatore del gas. Questa buona norme è da applicare laddove l intestatario del contatore sia anche l occupante (quindi il responsabile dell esercizio e manutenzione) in modo da evitare la problematica dei nominativi doppi nel catasto degli impianti termici (con conseguenti invii di doppie lettere di avviso di ispezione). 2. COMPILAZIONI DEI RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO (ALLEGATI F e G). Ricordiamo nuovamente a tutte le imprese che nella compilazione cartacea (che rimane all utente ed alla impresa) e nella trasmissione in formato digitale (per l ente di controllo ed Agenzia) è necessario rispettare le seguenti regole: - Deve sempre essere indicata la potenza nominale utile (non si accettano valori pari a zero); - Deve sempre essere indicata la potenza nominale al focolare (non si accettano valori pari a zero); - La potenza al focolare è sempre superiore a quella utile (salvo impianti a bassa temperatura con caldaie a condensazione); - Per apparecchi a tiraggio naturale deve sempre essere indicato il valore del tiraggio; - Devono essere sempre riportati i parametri della combustione (anche sul libretto di impianto); - Il rendimento di combustione deve essere misurato sempre alla potenza massima ottenibile dall apparecchio, che deve essere rilevata mediante lettura al contatore (UNI 10389); - Il rendimento di combustione per apparecchi a camera aperta e tiraggio naturale non può mai assumere valori elevati (ad esempio 94% o superiori.) in quanto valore non realistico ed indice rivelatore di tiraggio insufficiente; - La temperatura fumi per apparecchi a camera aperta e tiraggio naturale di vecchia concezione non può mai essere al di sotto dei 100 C (solitamente 140/160 C per il metano). 3. SANZIONI Siamo a ricordare che la legislazione vigente prevede sanzioni a carico degli utenti, delle imprese manutentrici ed installatrici. Quadro normativo sulle sanzioni La normativa di riferimento in merito ai controlli sugli impianti termici è abbastanza articolata e comprende la legge n. 10/1991, il DPR n. 412/1993, il DLgs n. 192/2005 (come modificato dal DLgs n. 311/2006) ed il DLgs n. 152/2006. La normativa di riferimento in merito alle sanzioni, è condensata in pochi articoli che vengono di seguito riportati: - Legge n.10/1991 all art. 34 c.5: Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. L art. 31 c.1 e c.2 affermano rispettivamente:

42 1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. 2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. [comma abrogato dal DLgs 192/2005] - DLgs 19 agosto 2005, n. 192 all art. 15 c.5: Il proprietario o il conduttore dell unità immobiliare, l amministratore del condominio, o l eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell articolo 7, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a euro. Mentre l art.7 c.1 richiamato nel testo parla delle manutenzioni: Il proprietario, il conduttore, l amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione 1 secondo le prescrizioni della normativa vigente. Infine l art. 15 c.6 afferma: L operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro e non superiore a 6000 euro. L autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera del commercio, dell industria, dell artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. E l art.7 c.2 afferma la necessità della corretta esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione e della compilazione dei rapporti di controllo tecnico: L operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d arte, nel rispetto della normativa vigente. L operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. - Infine il regolamento provinciale in materia di impianti termici specifica alcuni aspetti all art.4: Il mancato controllo da parte del tecnico incaricato per negligenza o rifiuto del responsabile dell impianto termico, sarà comunque ritenuto violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 dell art. 31 della L. 10/91 in base al quale il responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto termico o, ove nominato il terzo responsabile, dietro segnalazione dell organismo affidatario, sarà soggetto alle sanzioni previste dall art. 34 comma 5 della L. 10/91, ed al pagamento dell onere previsto per la ispezione di cui all art.5, fatte salve altre misure previste, in caso di pericolo imminente, dal codice penale. Ed all art.8: Ad intervento [n.d.a.: intervento di Rimessa a norma ] eseguito il responsabile dell'impianto dovrà inviare all organismo affidatario apposita documentazione comprovante l'avvenuta messa a 1 Si ricorda che l attuale normativa vigente in tema di manutenzione è l allegato L al DLgs n. 192/2005 commi da 1 a 5.

43 norma dell'impianto (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata e datata e, laddove richiesto, nuovo rapporto di controllo timbrato e firmato dalla ditta manutentrice e dal responsabile dell'impianto). Decorsi i termini stabiliti ed in assenza della documentazione di cui sopra, l organismo affidatario comunicherà all amministrazione Provinciale i nominativi degli utenti i cui impianti non sono conformi per l irrogazione delle relative sanzioni. L'invio della documentazione comprovante la messa in regola degli impianti non precluderà comunque all organismo affidatario di effettuare ulteriori ispezioni. Ricordiamo inoltre che ogni violazione al regolamento provinciale sugli impianti termici è sanzionata in via indiretta ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/00 (che sanziona il non rispetto dei regolamenti comunali e provinciali) con il pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Sanzioni: in pratica Riepilogando, per quanto riguarda le sanzioni a carico dei responsabili degli impianti (utenti o terzi responsabili), è possibile irrogarle, da parte della Provincia, nei seguenti casi: - Utenti che non eseguano regolarmente, secondo la vigente normativa, le manutenzioni ordinarie; - Utenti che non rimettono a norma l impianto nei termini prescritti (60 oppure 90 giorni); - Utenti che sfuggono alle ispezioni, anche dopo l invio della raccomandata con ricevuta di ritorno in cui si intima un termine ultimo per l esecuzione del controllo (30 giorni) trascorso il quale l utente sarà soggetto al distacco del gas. Per quanto riguarda le sanzioni a carico degli operatori (manutentori o installatori), si individuano alcuni casi in cui sarà irrogata la sanzione dalla Provincia (ed eventuale comunicazione alla Camera di Commercio) e casi in cui la sanzione potrà essere irrogata dalla Camera di commercio: - Manutentore che invia rapporto di controllo (allegati F e G) con assenza di dati importanti o privi di raccomandazioni (le raccomandazioni riguardano l efficienza energetica 2 ) o prescrizioni (le prescrizioni riguardano la sicurezza 3 ). Si fa presente che il software impedisce il caricamento di 2 I casi maggiormente frequenti di raccomandazioni non indicate nei rapporti di controllo tecnico riguardano: non aver segnalato la presenza di un termostato ambiente non idoneo (che non consenta di impostare la temperatura ambiente almeno su due livelli nelle 24 ore); rendimento di combustione al di sotto dei limiti normativi (e che non si riesce a riportare a valori conformi alla normativi con normali interventi manutentivi); Valore di CO superiore a 1000 ppm (e non riportato al di sotto mediante intervento manutentivo), per apparecchi a camera chiusa e scarico in copertura; Oltre a questo il manutentore è sanzionabile per: Libretto di impianto mancante o compilato parzialmente (devono sempre essere riportate le analisi di combustione); Compilazione parziale del rapporto di controllo tecnico (es. assenza dell anno di installazione, che deve essere sempre indicato); Rapporti di controllo tecnico (cartaceo) precompilati; 3 I casi maggiormente frequenti di prescrizioni non indicate nei rapporti di controllo tecnico riguardano: assenza di tiraggio, anche riprovato col metodo indiretto; Valore di CO superiore a 1000 ppm (e non riportato al di sotto mediante intervento, per apparecchi a camera aperta o camera chiusa con scarico a parete);

44 rapporti privi di dati essenziali (soprattutto sul generatore, come le potenze), garantendo un primo livello di controllo, ma eventuali ulteriori aspetti rilevati in fase di ispezione e non fatti rilevare dal manutentore attraverso i propri allegati F/G, sono passibili di sanzione da parte della Provincia; - Installatore che realizza interventi evidentemente in non conformità con la normativa in materia di efficienza energetica (DLgs n.192/2005 e s.m.i. 4 ); in questo caso la sanzione è irrogata dalla Provincia; - Installatore che realizza interventi evidentemente in non conformità con la normativa in materia di sicurezza (DM n.37/2008 e s.m.i. 5 ); in questo caso la sanzione è irrogata dalla Camera di Commercio. Aerazione/Ventilazione assente od insufficiente; Installazione fuori norma (bagno/camera da letto) di apparecchi a gas di tipo B; Apparecchi tipo C installati fuori norma: ambienti non aerabili o installati come tipo B e non omologati; Installazione fuori norma (locali a pericolo di incendio: autorimesse, box, ecc. ed altri casi) di generatori di calore e di apparecchi a gas; Coesistenza incompatibile, nello stesso ambiente od in ambienti contigui e comunicanti, tra generatori/apparecchi a camera aperta; Caldaie di tipo C collegate al camino e/o alla presa d aria esterna con tubazioni non idonee; Caldaie di tipo C collegate a canne collettive ramificate (C.C.R.); Scarichi a parete irregolari o posizionati irregolarmente; Canali da fumo irregolari (materiali, geometria, fissaggio, ecc.) o con rotture in apparecchi a tiraggio naturale; Generatore sovralimentato (e non riportato alla potenza nominale di fabbrica mediante taratura); Installazione fuori norma (più generatori aventi somma delle potenze maggiori di 35 kw in locale non centrale termica; Foro prelievo fumi assente od in posizione irregolare o non perfettamente apribile/chiudibile (assenza di tenuta); Mancanza SCIA o CPI dei VVF (impianti superiori a 116 kw e depositi GPL); Mancanza della certificazione INAIL (ex-ispesl) per impianti ad acqua superiori a 35 kw e depositi GPL; Oltre a questo il manutentore è sanzionabile per: Compilazione parziale del rapporto di controllo tecnico (es. assenza della misura del tiraggio per apparecchi a tiraggio naturale) 4 I casi maggiormente frequenti di non conformità in materia di efficienza, imputabili all installatore, sono: sostituzione dei generatori, l installazioen di apparecchi con rendimento termico utile non conforme alla normativa vigente (DPR 59/2009 art. 4 c.5 e c.6); installazione di termostati ambienti non idonei, ovvero apparecchi differenti dai cronotermostati (che consentano di impostare la temperatura ambiente almeno su due livelli nelle 24 ore). 5 I casi maggiormente frequenti di non conformità in materia di sicurezza, imputabili all installatore, sono: Aerazione/Ventilazione assente od insufficiente; Installazione fuori norma (bagno/camera da letto) di apparecchi a gas di tipo B; Apparecchi tipo C installati fuori norma: ambienti non aerabili o installati come tipo B e non omologati; Installazione fuori norma (locali a pericolo di incendio: autorimesse, box, ecc. ed altri casi) di generatori di calore e di apparecchi a gas; Coesistenza incompatibile, nello stesso ambiente od in ambienti contigui e comunicanti, tra generatori/apparecchi a camera aperta;

45 4. CORSI DI FORMAZIONE Siamo inoltre a segnalre la possibilità di attivare corsi specifici per le aziende manutentrici, da tenere presso i locali dell Agenzia, nel caso in cui rilevassimo sufficiente richiesta. I corsi saranno tenuti dall Agenzia mediante propri dipendenti, ispettori e professionisti esterni di comprovata esperienza. Chi fosse interessato e volesse essere ricontattato in merito è pregato di inviare una , indicando nell oggetto CORSI MANUTENTORI, all indirizzo: formazione@firenzenergia.it lasciando il proprio nominativo (ed anche quelli di eventuali altri colleghi interessati) ed un recapito telefonico, è possibile indicare nel corpo della eventuali temi di maggiore interesse. Cordiali saluti. Caldaie di tipo C collegate al camino e/o alla presa d aria esterna con tubazioni non idonee; Caldaie di tipo C collegate a canne collettive ramificate (C.C.R.); Scarichi a parete irregolari o posizionati irregolarmente; Canali da fumo irregolari (materiali, geometria, fissaggio, ecc.) o con rotture in apparecchi a tiraggio naturale; Installazione fuori norma (più generatori aventi somma delle potenze maggiori di 35 kw in locale non centrale termica;

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47 Firenze, 6 luglio 2012 imprese manutenzione impianti termici imprese installazione impianti termici Sportello Unico per l Edilizia Comuni della Provincia di Firenze Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Comunicazione in merito adempimenti art. 284 DLgs 152/2006 come modificato dal DLgs 128/2010 Vi al e B elf i or e, 4 s c al a B F ir en z e I t al y T el F ax C api t al e S oc i al e , 0 0 i nt. vers at o R eg. I m p. d i Fir en z e - RE A F I / C.F. e P.I VA

48 Spett. Impresa Installatrice/Manutentrice, Con la presente comunicazione vogliamo ricordare che l'art. 284 c.2 del DLgs 152/2006 prevede il termine del 31/12/2012 per la presentazione della dichiarazione per tutti gli impianti termici civili in esercizio (che lo erano alla data del 29/04/2006) di potenza superiore ai 35 kw. Tale dichiarazione sostituisce quella precedente di cui alla parte I dell Allegato IX (abrogata). Oltre a tale adempimento ricordiamo come anche per le nuove installazioni si preveda tale comunicazione (vedi scheda in pratica ). Per rendere più semplice possibile tale adempimento, è stata predisposta apposita modalità di invio tramite il medesimo software (online) con cui attualmente vengono inviati gli allegati F/G da parte delle imprese manutentrici. I soggetti obbligati a tale invio non sono in realtà le imprese manutentrici (a meno che non siano terzi responsabili ), ma specialmente per gli impianti esistenti si ravvede in esse il miglior soggetto preposto a tale invio (vedi scheda in pratica ). Nel caso in cui l impresa non possieda le credenziali per l accesso al software ma sia terzo responsabile o manutentore di impianti soggetti a tali adempimenti sul territorio di competenza della Provincia di Firenze, è pregata di contattarci. Mettiamo in evidenza che il territorio di competenza della Provincia di Firenze per gli adempimenti dell'art. 284 per gli impianti termici civili è quello dei comuni di popolazione inferiore ai abitanti sui quali l amministrazione provinciale già esegue i controlli ai sensi del DPR 412/1993 (quindi la Provincia di Firenze non è competente i Comuni di Firenze, Scandicci, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Circondario Empolese Valdelsa ed Empoli). Infine il non rispetto di tali prescrizioni normative è punto, ai sensi dell art. 288, mediante la sanzione amministrativa da Euro 516 a Euro Cordiali saluti. Vi al e B elf i or e, 4 s c al a B F ir en z e I t al y T el F ax C api t al e S oc i al e , 0 0 i nt. vers at o R eg. I m p. d i Fir en z e - RE A F I / C.F. e P.I VA

49 SCHEDA IN PRATICA: Adempimenti art. 284 del DLs 152/2006: Per impianti nuovi o modificati: l installatore redige ed allega alla dichiarazione di conformità l atto in cui dichiara la rispondenza dell impianto alle caratteristiche tecniche di cui all art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all art. 286 (modulo A). Tale documento è inoltrato all Ente competente per i controlli (Provincia o Comune di popolazione superiore ai abitanti) dall Autorità destinata a ricevere la Dichiarazione di Conformità ai sensi di quanto previsto dal DM 37/2008 art. 11 (Sportello Unico per l Edilizia del Comune) si rammenta che la Dichiarazione di Conformità viene trasmessa al Comune dall Installatore in caso di impianti realizzati o modificati in edifici con Certificato di Agibilità, e dal responsabile dell impianto in caso di impianti realizzati o modificati in edifici senza Certificato di Agibilità (con pratica edilizia SCIA/DIA in corso). Inoltre l installatore redige un elenco delle operazioni di manutenzione per assicurare il rispetto dei valori limite di cui all art. 286 (modulo B). che deve essere allegato al Libretto di Centrale (e quindi non inviato ad alcun Ente). Per impianti esistenti alla data del 29/04/2006 (data di entrata in vigore del titolo V del D.Lgs. 152/2006): il Responsabile dell Esercizio e della Manutenzione redige, entro il 31/12/2012 un documento in cui dichiara la rispondenza dell impianto alle caratteristiche tecniche di cui all art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all art. 286 (modulo A) e lo inoltra all Ente competente per i Controlli (Provincia o Comune di popolazione superiore ai abitanti) entro 30 gg. dalla data di redazione. Inoltre redige un elenco delle operazioni di manutenzione per assicurare il rispetto dei valori limite di cui all art. 286 (modulo B) che deve essere allegato al Libretto di Centrale (e quindi non inviato ad alcun Ente). I fac-simili dei moduli sono scaricabili dal sito: sezione Download per predisporre copia cartacea da tenere presso l impianto. Per l invio è comunque necessario utilizzare il software per l invio degli allegati F/G. Vi al e B elf i or e, 4 s c al a B F ir en z e I t al y T el F ax C api t al e S oc i al e , 0 0 i nt. vers at o R eg. I m p. d i Fir en z e - RE A F I / C.F. e P.I VA

50 SCHEDA Estratto DLgs 152/2006: Art Definizioni Ai fini del presente titolo [ndr: TITOLO II - IMPIANTI TERMICI CIVILI] si applicano le seguenti definizioni: [ omississ ] d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi [ omississ ] i) autorità competente: l autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti dall'articolo 9 e dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorità indicata dalla legge regionale; [ omississ ] Art Denuncia di installazione o modifica 1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del DM 22 gennaio 2008 n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia [ndr: 35 kw], l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità [ndr: Comune] ai sensi del DM 22 gennaio 2008, n. 37, provvede a inviare tale atto all'autorità competente [ndr: Provincia o Comune con popolazione superiore ai abitanti]. In occasione della dichiarazione di conformità, l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art. 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal DPR 26 agosto 1993, n Se il responsabile Vi al e B elf i or e, 4 s c al a B F ir en z e I t al y T el F ax C api t al e S oc i al e , 0 0 i nt. vers at o R eg. I m p. d i Fir en z e - RE A F I / C.F. e P.I VA

51 dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione. 2. Per gli impianti termici civili di potenza superiore al valore di soglia [ndr: 35 kw], in esercizio alla data dell'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art, 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione. Vi al e B elf i or e, 4 s c al a B F ir en z e I t al y T el F ax C api t al e S oc i al e , 0 0 i nt. vers at o R eg. I m p. d i Fir en z e - RE A F I / C.F. e P.I VA

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53 Firenze, 7 febbraio 2012 imprese manutenzione Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Ispettori della Provincia di Firenze Provincia di Firenze Ufficio Ambiente Via Mercadante, Firenze FI Oggetto: Comunicazioni tecnico-amministrative varie Spett. Impresa, Con la presente comunicazione vogliamo fornire alcuni chiarimenti ed informazioni in merito a:

54 1. Periodicità delle manutenzioni; 2. Osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate negli allegati F/G; 3. Compilazione libretti di impianto; 4. Analisi di combustione: potenza termica al focolare; 5. Analisi di combustione: valore del tiraggio per apparecchi a tiraggio naturale; 6. Analisi di combustione: valore della potenza di prova; 7. Autocertificazione impianti di potenza superiore a 35 kw. 1. Periodicità delle manutenzioni; La periodicità degli intervalli di manutenzione è attualmente definita dall allegato L del Decreto Legislativo n. 192/2005, che stabilisce che tali intervalli possano essere definiti dall installatore dell impianto in via prioritaria (caso molto raro per i piccoli impianti) o dal fabbricante dall apparecchio in via secondaria (caso usuale). Ciò implica che solitamente il fabbricante prescriva la manutenzione ordinaria annuale, salvo poche e rare eccezioni. E quindi errato definire gli intervalli di manutenzione biennali, come spesso abbiamo rilevato in molti impianti dove la manutenzioni vengono eseguite ad anni alterni. Discorso diverso è la trasmissione degli allegati F/G alla Provincia, che deve avvenire con cadenza biennale (autocertificazione) per qualsiasi impianto. 2. Osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate negli allegati F/G; La buona tecnica della manutenzione degli impianti termici prevede che debbano essere riportati sui rapporti di controllo tecnico (allegati F e G) le osservazioni, raccomandazione e prescrizioni rilevate sugli impianti al momento della manutenzione. Ricordiamo brevemente che: osservazioni: non riguardano aspetti relativi all efficienza energetica e neppure aspetti della sicurezza; raccomandazioni: riguardano aspetti relativi all efficienza energetica, da risolvere, ma non sono motivo di pericolosità dell impianto; prescrizioni: riguardano aspetti relativi alla sicurezza, che comportano un divieto all uso impartito all utente. A titolo di esempio, la mancanza del cronotermostato richiede tale segnalazione nelle raccomandazioni, mentre l assenza di tiraggio in apparecchi a camera aperta e tiraggio naturale installati negli ambienti abitati richiedere una prescrizione. In particolar modo sono soggetti a controllo gli allegati F/G trasmessi a questa Agenzia e sono usualmente richiamate le imprese che non operano secondo la regola della buona tecnica. 3. Compilazione libretti di impianto; Nei nostri controlli rileviamo spesso le seguenti non conformità: Libretti in bianco o compilazione parziale dei libretti;

55 mancata trascrizione delle prove di combustione (solamente lo scontrino dell analizzatore spillato al libretto); errori grossolani nei valori di potenza termica al focolare ed utile dell apparecchio (abbiamo spesso rilevato valori coincidenti, oppure addirittura invertiti tra loro, o valori del tutto incoerenti con l apparecchio installato). In relazione a tali aspetti invitiamo a controllare, correggere, integrare o riscrivere i libretti esistenti durante le operazioni di manutenzione degli impianti. Completi delle informazioni e corretti nei contenuti. Analoghe considerazioni valgono, almeno in parte, anche per molte schede impianto caricate sul catasto degli impianti termici provinciale, per il quale richiediamo di porre molta attenzione in merito ai dati trasmessi. 4. Analisi di combustione: potenza termica al focolare; Rileviamo nei nostri controlli che molte imprese di manutenzione non effettuano tale misura, che rappresenta il parametro di controllo fondamentale per sapere a quale regime stiamo facendo lavorare il generatore di calore e per verificare eventuali sovralimentazioni. Ricordiamo che la norma UNI :2009 prevede nuovi valori dei poteri calorifici per alcuni combustibili. In particolare per gas metano PCI = 9,45 kwh/m 3, per GPL (30% butano e 70% propano) pari a PCI = 26,78 kwh/m 3 e per gasolio pari a PCI = 11,86 kwh/kg 5. Analisi di combustione: valore del tiraggio per apparecchi a tiraggio naturale; Nelle prove di combustione è obbligatorio riportare negli allegati G il valore del tiraggio per apparecchi a tiraggio naturale e tale valore deve essere conforme con quanto richiesto dalla normativa (almeno 3 Pascal), in caso contrario l impresa deve cercare di intervenire sull apparecchio con operazioni di manutenzioni per cercare di riportare il valore entro i limiti di norma ed in ultima battuta, se l intervento non sorte esito, dare una prescrizione con impianto che non può funzionare in sicurezza. Facciamo inoltre presente che solitamente si riscontrano valori molto elevati (anomali) del rendimento nel caso di mancanza di tiraggio (nonostante il valore misurato sia apparentemente corretto). Addirittura abbiamo riscontrato in alcuni allegati G dei valori di rendimento molto al di sopra di quelli che l apparecchio (es. a camera aperta e tiraggio naturale) può fisicamente fornire, con valori fino a 92-95%, valori irreali e chiaro sintomo di mancanza di tiraggio. Essendo la misura del tiraggio estremamente imprecisa (ovvero non ripetibile), i valori che vengono misurati sono spesso non corretti; per questo consigliamo sempre la riprova col metodo indiretto di cui alla norma UNI 10845, appendice B. 6. Analisi di combustione: valore della potenza di prova; In relazione alle norme attualmente vigenti vogliamo ricordare che la prova di combustione deve essere effettuata alla potenza massima dell apparecchio per poter essere conforme. Spesso rileviamo che le analisi di combustione dell impresa manutentrice venga effettuata a potenza ridotta, con risultati che apparentemente sono conformi con valori normativi (sia di tiraggio, che di monossido di carbonio, ecc.).

56 7. Autocertificazione impianti di potenza superiore a 35 kw; Ricordiamo che esiste la possibilità dal 2008 di autocertificare gli impianti di potenza superiore a 35 kw, e che il regolamento provinciale prevede alcune agevolazioni per sistemi modulari in cascata, più generatori sullo stesso impianto o per la coesistenza di più generatori nello stesso ambiente (es. generatori ad aria). Si faccia riferimento al regolamento provinciale in materia, reperibile sul sito della Provincia di Firenze e sul sito dell Agenzia: /primopiano/6/nuovo%20regolamento% pdf

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58 Firenze, 5 gennaio 2010 imprese manutenzione iscritte all accordo volontario Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, Firenze FI info@fi.camcom.it Confartigianto Firenze Via Empoli 27/ Firenze info@confartigianatofirenze.it CNA Firenze Via Alamanni, 31 infocna@firenze.cna.it Assindustria Firenze Via Valfonda, 9 info@firenzeindustria.fi.it Ispettori della Provincia di Firenze Oggetto: Comunicazioni tecnico-amministrative varie Spett. Impresa, Con la presente comunicazione vogliamo fornire alcuni chiarimenti ed informazioni in merito a: 1. Nuova norma UNI 7129:2008; 2. Alcune indicazioni relative all applicazione della norma UNI 7129:2008 per i soli fornelli; 3. Edizione 2009 della norma UNI 10389; Piazza le di Porta al Pr ato 1 4 T el Cap ita le Socia le , 00 int. versa to

59 1. Nuova norma UNI 7129:2008; Ricordiamo che con la Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13/10/2009 (Suppl. Ordinario n.187) è stato pubblicato il Decreto 13 agosto 2009 contentente un elenco riepilogativo aggiornato delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, in materia di apparecchi a gas di cui alla direttiva 90/396/CEE. Sostanzialmente con tale decreto viene abrogata la norma UNI 7129 edizione 2001 e viene pubblicata (come previsto dalla Legge n 1083/1971) la UNI 7129 edizione 2008, che diventa quindi a tutti gli effetti la regola dell arte per gli impianti a gas. Ricordiamo che esiste il numero verde , del Comitato Italiano Gas (CIG) per quesiti tecnici sugli impianti gas, attivo ogni Martedì e Giovedì, dalle 10:00 alle 12: Alcune indicazioni relative all applicazione della UNI 7129:2008 per i soli fornelli; Con la nuova norma UNI 7129 edizione 2008 sono introdotte molte novità e modifiche per il calcolo delle aperture di ventilazione ed aerazione. Uno di questi casi è relativo alla dimensione dell apertura di ventilazione per i soli fornelli, che in certe condizioni può essere anche assente. In particolare la norma ammette l assenza dell apertura di ventilazione se vengono rispettate tutte le seguenti condizioni: - I fornelli sono dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppie o fornelli valvolati ); - nessun apparecchio di tipo B e/o di tipo A e/o nessun altro apparecchio di cottura senza dispositivo di sorveglianza di fiamma è installato nel locale; - portata termica nominale massima complessiva degli apparecchi di cottura con dispositivo di sorveglianza di fiamma installati non maggiore di 11,7 kw (solitamente le cucine a gas hanno portata termica molto inferiore); - volumetria del locale di installazione non minore di 20 m 3. Ai fini del calcolo della volumetria del locale di installazione si considera anche il locale adiacente e comunicante senza interposizione di porte, purché detto locale non sia adibito a camera da letto, non sia sede di installazione di apparecchi a gas (di tipo A e/o B) e non sia un locale classificato con pericolo di incendio; - presenza nel locale di installazione di porte, finestre e/o portafinestra, apribili, e installate su pareti perimetrali rivolte verso l'esterno; - l evacuazione dei prodotti della combustione degli apparecchi di cottura è assicurata mediante cappa a tiraggio naturale, cappa aspirante elettrica o elettroventilatore posto direttamente sulle pareti od infissi esterni. Se nell ambito delle nostre ispezioni vengono rilevate tali condizioni, pur essendo l impianto gas installato secondo la vecchia norma UNI 7129, non viene prescritta la realizzazione dell apertura di ventilazione in basso (che sarebbe stata almeno 100 cm 2 ). 3. Edizione 2009 della norma UNI 10389; A settembre 2009 è uscita la nuova edizione della norma UNI 10389, relativa all analisi dei prodotti della combustione e della misurazione in opera del rendimento di combustione, applicata da parte dei vari operatori (installatori, manutentori ed ispettori degli impianti termici). Piazza le di Porta al Pr ato 1 4 T el Cap ita le Socia le , 00 int. versa to

60 La norma presente alcune novità interessanti, delle quali riteniamo indicare alcuni punti che saranno applicati da parte degli ispettori degli impianti termici nell ambito delle ispezioni provinciali: - L ispettore può compiere sul generatore di calore le operazioni previste dal fabbricante e indicate sul libretto d uso e manutenzione per l esecuzione delle analisi di combustione, effettuabili anche con l ausilio di utensili di uso comune (per esempio smontaggio del mantello di una caldaia), ripristinando al termine delle operazioni la situazione iniziale; - Vengono individuati nuovi valori dei Poteri calorifici Inferiori (PCI) dei combustibili, che saranno applicati dalle ispezioni del In particolare vogliamo mettere in risalto l abbassamento di tali valori, sia per il gas metano (9,45 kwh/m 3 ) che soprattutto per il GPL (26,78 kwh/m 3 ). Ciò comporterà che rispetto al passato risulteranno delle potenze termiche al focolare misurate leggermente inferiori rispetto a quello rilevate fino ad oggi. Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti. Agenzia Fiorentina per l Energia Piazza le di Porta al Pr ato 1 4 T el Cap ita le Socia le , 00 int. versa to

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