UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA RICERCA DI FINANZIAMENTI (U.I.R.F.)

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1 UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA RICERCA DI FINANZIAMENTI (U.I.R.F.) (Schema di Convenzione di cui all art.20 della LRT n. 68/2011) Tra 1)- Il comune di Calenzano, nella persona di... domiciliato per la sua carica in..., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n... del..., esecutiva in data..., con la quale è stato approvato anche il presente Schema di Convenzione; 2)-Il comune di Campi Bisenzio, nella persona di... domiciliato per la sua carica in..., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n... del..., esecutiva in data..., con la quale è stato approvato anche il presente Schema di Convenzione; VISTI a) gli artt. 3, 4, e 13 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali in merito all art. 31 della Legge del 03/08/1999 n. 265 e s.m.i.; b) l art. 30 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 di cui sopra; c) l art. 19 (sulle funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) delle Legge del 07/08/2012 n. 135 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e s.m.i.; d) la legge 07/08/1990 n 241 Nuove norme sul Procedimento Amministrativo ; e) le deliberazioni dei Consigli Comunali di approvazione del seguente schema di convenzione; f) la COM (2010) 642/3 della Commissione Europea Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione ; g) la COM (2010) 2020 della Commissione Europea Europa Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ; h) i negoziati in materia del Quadro Finanziario Pluriennale ; i) il documento Metodi ed obbiettivi per un uso efficace dei Fondi Comunitari elaborato dal Ministero per la Coesione Territoriale, d intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; l) la COM(2011) 500 della Commissione Europea A Budget for Europe 2020 ; m) la COM (2014) 903 su occupazione, crescita e investimenti; n) la legge della Regione Toscana n. 68 de e nello specifico gli artt. 20,21,22; o) il regolamento 1301/2013 investimenti a favore della crescita e dell occupazione; p) il regolamento 1299/2013 cooperazione territoriale europea; q) il regolamento 1300/2013 per il fondo di coesione; r) il regolamento generale per la programmazione n. 1303/2013.

2 PREMESSO CHE La presente Convenzione è prevista e disciplinata dall art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 nonché dagli artt. 20/21/22 della Legge Regione Toscana n. 68 del 2011; CONSIDERATO CHE La presente proposta si situa nel solco delle iniziative intraprese su altri argomenti nell area fiorentina, anche in riferimento alla costituzione della nuova Città Metropolitana. Il Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale assegna un ruolo preciso alle aree urbane funzionali nel perseguire, attraverso i fondi strutturali, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali, tenendo anche conto dell esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. Esiste la necessità, anche nell ottica succitata relativa alle aree urbane funzionali, di rendere operativo un primo servizio associato, idoneo ad informare in maniera tempestiva nonché ad ideare anche progetti comuni che, potendo contare su una massa critica più vasta, possano favorevolmente intercettare maggiori risorse pubbliche ed eventualmente private. Tale servizio è già, anche di per sé, la sperimentazione di una nuova forma di governo e di politica pubblica che ha la sua unità di misura sul territorio, concepito quale ambito vivo di innovazione. Il ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali Europei metterà a disposizione del territorio regionale un consistente pacchetto di risorse sulle tematiche legate all innovazione tecnologica, alle nuove tecnologie, all energia, al clima ed all ambiente, alla mobilità sostenibile, alla cultura, al turismo, ecc. Gli Enti Pubblici saranno tra i maggiori beneficiari di tali risorse nell ottica di migliorare la qualità e lo sviluppo delle città e dei territori in genere (con particolare riferimento alla costituzione della nuova Città Metropolitana di Firenze ). Inoltre, anche per quanto riguarda i fondi europei a gestione diretta, i programmi per il costituiranno una ulteriore opportunità per gli enti locali, adeguatamente informati e dotati delle necessarie capacità e conoscenze tecniche. E indispensabile definire nuovi modelli di organizzazione e strumenti operativi per cogliere gli obiettivi sopra descritti visto che è ormai chiaro che, ad oggi, un approccio condiviso tra le amministrazioni, che porti a mettere in comune le competenze e le professionalità legate alle politiche ed alla progettazione europee, possa determinare una maggiore competitività ed efficacia nel raggiungere gli obiettivi di partecipazione ai programmi di finanziamento comunitari e non solo, valorizzando maggiormente, al contempo, le risorse umane medesime di ciascun Ente. In attuazione dell art. 22 e seguenti della L.RT. n. 68 del i Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano reputano opportuno svolgere in forma associata la funzione di che trattasi; Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate Convengono e stipulano quanto segue Art. 1 Oggetto della Convenzione ed enti partecipanti

3 Le parti approvano le premesse come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, con la quale i Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio stabiliscono la costituzione di un UFFICIO ASSOCIATO, denominato Ufficio Intercomunale per la Ricerca di finanziamenti (U.I.R.F) a sostegno di progetti dei Comuni, d ora in avanti indicato anche come Ufficio, che opererà in locali presso la sede del comune di Calenzano, con il personale degli Enti Locali partecipanti. Al nuovo Ufficio associato dei predetti Enti vengono affidate le funzioni di seguito elencate: a) studio ed analisi dei bandi europei, nazionali e regionali ed analisi delle opportunità di finanziamento degli interventi comunali, con conseguente contributo europeo, statale, regionale e di altri soggetti pubblici o privati; b) monitoraggio, raccolta ed analisi, studio e diffusione degli argomenti all interno delle strutture degli Enti aderenti; c) supporto alla progettazione interna degli Enti anche al fine di elaborare livelli di progettazione conformi alle direttive comunitarie, statali e regionali; d) gestione e promozione dei rapporti con le strutture della costituenda Città Metropolitana in materia dei co-finanziamento di progetti di interesse pubblico; e) collaborazione sulle tematiche dei finanziamenti, con particolare riferimento a quelli comunitari, con gli altri enti pubblici e associazioni presenti nel territorio: Conf/commercio, Conf/esercenti, Associazioni industriale, artigianale, ecc.; f) coordinamento e supporto delle attività di rendicontazione ai soggetti cofinanziatori dei progetti cui sono stati assegnati finanziamenti. Tutti i servizi vengono resi in favore degli Enti aderenti alla Convenzione. Con la presente Convenzione le parti addivengono alla formale costituzione e strutturazione del suddetto Ufficio, attraverso la disciplina dell organizzazione e della suddivisione di compiti e responsabilità, l individuazione delle modalità di gestione dei finanziamenti, la regolamentazione e l individuazione dei rispettivi impegni, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciprochi obblighi e garanzie e di quanto altro comunque connesso alla materiale esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione. Gli Enti aderenti, in particolare, si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina gli interventi finanziati da contributi europei (compresa quella attinente la natura delle attività e delle spese ammissibili) e si impegnano, fin da ora, a rispettarla in tutte le sue articolazioni e con le successive eventuali integrazioni e modificazioni che dovessero intervenire. Art. 2 Finalità e obiettivi della convenzione I comuni di Calenzano e Campi Bisenzio convengono e stabiliscono, ai sensi dell art. 30 del D.Lgs 267/2000 di gestire in forma associata e coordinata la funzione loro attribuita in materia di partecipazione ai bandi europei, nazionali, regionali e di altri soggetti pubblici o privati, e farne oggetto di richiesta di finanziamenti. La gestione associata di cui alla presente convenzione persegue le seguenti finalità: a) ottenere una maggiore efficacia nel perseguimento delle finalità di cui alla presente convenzione, consentendo ai Comuni aderenti di fruire di una struttura avanzata e qualificata per la gestione delle funzioni di che trattasi;

4 b) conseguire economie nel concentrare in un unico ufficio la complessa gestione tecnicoamministrativa degli argomenti assegnati alla nuova struttura; c) valorizzare e sviluppare le professionalità presenti nei Comuni aderenti. La gestione unitaria degli argomenti è anche finalizzata ad agevolare la complessa partecipazione degli Enti alle opportunità dei finanziamenti sia pubblici che privati. Gli obiettivi di maggiore efficienza, razionalizzazione e risparmio, costituiscono le finalità che si intendono perseguire con la costituzione e strutturazione dell Ufficio. Il nuovo modello organizzativo non dovrà rivelarsi elusivo degli intenti di riduzione di spesa, efficienza, efficacia ed economicità, perseguite dalle due amministrazioni comunali. Le finalità dell Ufficio si esplicano nel miglioramento delle possibilità di fornire servizi qualificati ed innovativi nelle materie e priorità definite nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) degli Enti aderenti. L Ufficio svolgerà il ruolo di supporto ai Servizi dei Comuni coinvolti nell attività di progettazione degli interventi oggetto di richiesta di finanziamento. Art. 3- L Ufficio Intercomunale per la Ricerca di Finanziamenti Sede operativa- L Ufficio nello svolgimento delle funzioni di cui all art. 1 della presente Convenzione si struttura quale ufficio di rete ed è in dipendenza funzionale della Conferenza degli Enti di cui al successivo art.5. L Ufficio è dotato di piena autonomia organizzativa e funzionale, ma il personale ad esso assegnato risponde strutturalmente e gerarchicamente agli organi di vertice degli Enti di appartenenza. In attuazione dell art. 21 della LRT n. 68/2011, possiamo quindi affermare che sull argomento della richiesta di finanziamenti a supporto di progetti di interesse pubblico: - gli Enti costituiscono un ufficio comune per lo svolgimento in forma associata di proprie funzioni; - l Ufficio avrà la propria sede operativa nel palazzo degli uffici comunali di Calenzano; - la presente convenzione, che verrà stipulata tra i due Comuni, non prevede che il nuovo ufficio possa gestire procedimenti amministrativi che restano di competenza delle strutture tecnicoamministrative dei due Comuni; - il responsabile del nuovo ufficio non adotterà atti di gestione finanziaria e impegni di spesa; - il nuovo ufficio non è da considerare una struttura dell Ente presso cui insiste la sede operativa. Art. 4-Decorrenza e durata della Convenzione La presente convenzione avrà decorrenza dalla data della sua stipula e scadrà il 31 dicembre 2020, con possibilità di formale proroga/rinnovo fino alla data ritenuta più opportuna da parte degli Enti sottoscrittori. Art.5- Forme di consultazione e Conferenza Unitaria degli Enti Aderenti Gli Enti aderenti partecipano alla definizione delle attività di indirizzo dell Ufficio come riportato all art. 1 anche mediante l istituzione di una Conferenza degli Enti aderenti, composta dai legali rappresentanti o loro delegati per il tramite della Conferenza istituita con la sottoscrizione della presente Convenzione. Compete alla Conferenza: - formalizzare l individuazione dell Ente Locale capofila;

5 - richiedere agli Enti Aderenti la disponibilità a fornire parte delle qualifiche professionali idonee e necessarie; - individuare il responsabile dell Ufficio; - determinare gli indirizzi programmatici e gli obiettivi comuni da perseguire coerentemente con le funzioni individuate al precedente art. 1; - definire, coerentemente con le previsioni dei Documenti Unici di Programmazione degli Enti, ed approvare il Piano annuale per la gestione delle funzioni di competenza; - risolvere i problemi interpretativi che dovessero sorgere nell applicazione della presente convenzione; - risolvere in via bonaria le eventuali divergenze che possono sorgere tra i Comuni aderenti. La Conferenza Unitaria degli Enti Aderenti è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o suo delegato. Essa si riunisce almeno una volta ogni anno e assume le proprie determinazioni all unanimità. Alle riunioni della Conferenza Unitaria degli Enti Aderenti partecipa il responsabile dell Ufficio o un suo delegato appositamente designato. Art. 6 Le funzioni trasferite all ufficio intercomunale L attività unificata del nuovo Ufficio comprende i compiti e le iniziative che gli uffici dei Comuni aderenti avrebbero dovuto fare per l ottenimento dei finanziamenti correlati ai rispettivi progetti di interesse pubblico. Al nuovo Ufficio intercomunale vengono trasferite: a) la definizione dello scenario delle opportunità di intervento con finanziamenti europei, sulla base dei bandi emanati a livello europeo, nazionale, regionale; b) assistenza tecnica nelle diverse fasi di progettazione per conformare le diverse istanze alle prescrizioni dei bandi; c) organizzazione di seminari per formare ed informare gli amministratori dei Comuni, i tecnici e gli amministrativi sulle politiche e i programmi comunitari, valorizzando le reti esistenti con gli altri Enti Locali; d) le attività di rendicontazione relative ai progetti oggetto di finanziamento. Art.7- Ente Capofila e Sede L Ente Capofila, nella persona del Sindaco o suo delegato, assume direttamente la responsabilità circa l organizzazione dei rapporti con le amministrazioni partecipanti e le direttive in merito alla gestione della nuova struttura tecnico-amministrativa. L individuazione dell Ente Capofila viene formalizzata alla prima riunione della Conferenza istituita ai sensi del precedente art. 5. Esso mantiene questo ruolo fino alla scadenza della presente Convenzione. Art.8- Impegni degli Enti aderenti Ciascun Ente aderente, a seguito della formale sottoscrizione della presente Convenzione, assume l impegno a contribuire alla realizzazione di quanto previsto nel presente atto. Le parti (ovvero i singoli Comuni aderenti), si impegnano a dare piena e puntuale esecuzione al Piano di attività previsto dal precedente art. 5.

6 Art.9- Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie Per il funzionamento dell Ufficio, gli Enti aderenti si impegnano ad inserire nei propri bilanci di previsione le somme di propria competenza, tenendo conto delle previsioni correlate al Piano approvato dalla Conferenza. Il costo complessivo per il finanziamento dell Ufficio verrà ripartito tra i Comuni aderenti, sulla base del quadro economico di ogni singolo progetto elaborato. L ufficio avrà il compito di redigere una relazione annuale dell attività. I singoli Enti possono concorrere alla copertura dei costi dell Ufficio sia con risorse finanziarie, sia con personale, sia con beni strumentali. Art.10- Dotazione organica Il funzionamento dell Ufficio è garantito mediante l assegnazione di personale, a tempo pieno o a tempo parziale, degli Enti aderenti alla presente convenzione, il quale rimane dipendente dell Amministrazione concedente, con i connessi obblighi di legge, provvedendo l Amministrazione concedente agli adempimenti fiscali e contributivi, polizze assicurative o altro in materia. Al nuovo Ufficio sarà assegnato il personale messo a disposizione degli Enti sottoscrittori della presente convenzione, nel numero e con atti condivisi nella prima Conferenza di cui al precedente art. 5. In caso di scioglimento dell Ufficio associato, il personale comandato e/o assegnato funzionalmente è ri/assegnato al Comune di provenienza, mantenendo i diritti garantiti dall art. 31 del D.Lgs. 165 del 30/03/2001. Art.11- Beni e strutture Gli spazi messi a disposizione della nuova struttura tecnico-amministrativa dal Comune di Calenzano, devono risultare idonei alle attività che dovranno essere svolte. I costi inerenti gli spazi, gli arredi, la cancelleria, le utenze e quanto altro necessario al funzionamento sono anticipati dal Comune di Calenzano. Eventuali altri comuni aderenti potranno mettere a disposizione del nuovo Ufficio beni mobili, arredi, attrezzature informatiche ecc. Le attrezzature messe a disposizione, in caso di scioglimento dell Ufficio U.I.R.F., ritornano nella piena disponibilità del precedente Ente proprietario. Art.12- Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale e controversie Ciascun Ente aderente ha diritto di recedere dalla presente convenzione. Il recesso deve essere formalizzato, mediante trasmissione all Ente capofila di una comunicazione scritta a mezzo lettera a/r o pec. Il recesso avrà effetto: - dal 1 gennaio dell anno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di recesso se avvenuto entro il 30 giugno; - dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla data di ricevimento della comunicazione della data di recesso se avvenuto dopo il 30 giugno. Nella ipotesi di adesione di ulteriori Enti e qualora dal recesso di un Ente dovessero derivare una maggiore spesa, ovvero una diminuzione delle entrate, detti oneri saranno ripartiti a carico degli Enti superstiti, previa definizione fra gli Enti aderenti di specifico accordo nel rispetto dei criteri indicati al precedente art.9.

7 Il recesso di uno degli Enti aderenti, può non far venire meno la gestione associata dell Ufficio per i restanti Comuni, qualora presenti. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni aderenti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente Convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. E ammesso il recesso in ogni tempo, in caso di rinnovo degli organi elettivi del Comune. In caso di cessazione dell attività dell Ufficio associato, anticipatamente per unanime volontà degli Enti aderenti alla presente convenzione, tutti i beni torneranno nella disponibilità degli Enti originariamente proprietari. Art.13- Altri rapporti Qualora sia ritenuto opportuno, gli Enti contraenti potranno affidare ad eventuali organismi di consultazione la risoluzione di problematiche attinenti lo svolgimento della gestione associata o la integrazione della Convenzione. I risultati raggiunti dall Ufficio verranno prioritariamente messi a disposizione degli Enti firmatari della presente Convenzione. Art.14- Nuove adesioni all Ufficio Intercomunale Nell ottica del rafforzamento della cooperazione tra Enti Locali, la presente Convenzione è aperta a nuove adesioni da parte di altri soggetti diversi da quelli indicati. I seguenti principi regolano le nuove adesioni ed il funzionamento della relativa governance: a) l Ente interessato all ingresso presenta alla Conferenza la propria proposta di adesione che, restando immutato ogni altro aspetto della convenzione, indica una nuova ipotesi di disciplina dei rapporti finanziari degli Enti; b) la Conferenza decide in merito alla proposta, valutando la compatibilità della richiesta di adesione, anche in riferimento alla struttura dell ufficio; c) l Ente, che ha proposto la propria adesione all Ufficio intercomunale, delibera in merito all adesione, mediante apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, approvando oltre all adesione anche il seguente schema di convenzione; d) l adesione si perfeziona con la sottoscrizione del presente Schema di Convenzione, da parte del nuovo Ente aderente e di tutti gli Enti già associati. Art.15- Disposizioni varie e di rinvio Il presente accordo è redatto in una unica copia originale. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente accordo, non risolvibile in via stragiudiziale, sarà competente il Foro di Firenze. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie della presente Convenzione. Eventuali modifiche e deroghe, potranno essere apportate dai Consigli Comunali, attraverso apposito procedimento deliberativo. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda a specifiche intese che di volta in volta potranno essere raggiunte tra le Amministrazioni aderenti, con adozione, in quanto necessario, di atti specifici degli organi competenti; si rimanda altresì alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.

8 Art.16- Esenzioni per bollo e registrazione Per gli adempimenti definiti nel seguente schema di convenzione, si osservano le norme di cui al DPR 26/10/1972, allegato B, art. 16, e al DPR 26/04/1986 n Atto letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato. L atto si compone di n.. pagine, che vengono firmate dalle parti. Calenzano, li... Per il Comune di Calenzano Per il Comune di Campi Bisenzio......

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