Capitolo III RAVVEDIMENTO OPEROSO, SPESOMETRO E RIENTRO DEI CAPITALI DALL ESTERO: LE NOVITÀ PER IL 2015
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- Virgilio Biagi
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1 69 Capitolo III RAVVEDIMENTO OPEROSO, SPESOMETRO E RIENTRO DEI CAPITALI DALL ESTERO: LE NOVITÀ PER IL 2015 Sommario: 1. Premessa. Il ravvedimento operoso ex D.Lgs. 472/ L omesso versamento della maggiorazione dello 0,40% Ravvedimento operoso e dichiarazione dei redditi ex D.Lgs. 472/ Le novità della Legge di stabilità Esempi pratici di calcolo di ravvedimento operoso Calcolo degli interessi di mora nel Ravvedimento operoso e dichiarazione dei redditi precompilata Imposte e tributi di cui ravvedersi : i modelli Approfondimento: l imposta di registro sui contratti di locazione L imposta di registro: modalità di pagamento Imposta di registro e ravvedimento operoso - 3. Spesometro 2015: la fatturazione elettronica Spesometro: esempi pratici Scadenza spesometro e ravvedimento operoso - 4. La procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei redditi da capitale ed attività finanziarie detenute all estero. 1. Premessa. Il ravvedimento operoso ex D.Lgs. 472/1997 L art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n , come modificato dall art. 2, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 05/06/1998, n. 203, disciplina l istituto del ravvedimento operoso, cui il contribuente (persona fisica o impresa) può ricorrere spontaneamente, in caso di omissione, errore o ritardo nel pagamento di tributi, imposte, anche derivanti dalla dichiarazione dei redditi, quindi per mancata o tardiva presentazione della stessa. Questo gli consente di fruire di rilevanti riduzioni sull applicazione delle sanzioni amministrative, cui, tuttavia, si aggiungono il pagamento dell intero tributo e degli interessi di mora legali, calcolati in base al saggio di interesse legale annuale, dalla data di scadenza prevista al giorno del pagamento effettivo. Tra le imposte e i tributi del quale versamento omesso, insufficiente o tardivo il contribuente può ravvedersi figurano tra le principali 2 : 1 D.Lgs. n. 472 del 1997: Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998, modificato dalla Legge del 13/12/2010, n. 220, e dal Decreto Salva Italia, D. L. 98/2011. Quest ultimo ha introdotto una penalità giornaliera ridotta per il contribuente che decide di regolarizzare la sua posizione entro i primi 14 giorni dalla data di scadenza prevista per il pagamento del tributo o della dichiarazione: una sanzione pari allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo, oltre, al pagamento dell intero tributo dovuto e degli interessi di mora legali calcolati in base al tasso legale annuale. 2 Per effetto dell entrata in vigore della Legge di stabilità per il 2015, si sono aggiunte altre categorie di
2 70 Rosanna De Lorenzo - IVA; - IRAP; - IRPEF; - tributi locali, come IMU, TASI e TARI; - omessi versamenti dovuti ad errori materiali o di calcolo; - omessa presentazione della dichiarazione o denuncia anche di inizio/variazione dell attività; - imposta di registro; - imposta vidimazione libri sociali; - imposta ipotecaria e catastale. Quale fondamentale eccezione, il ricorso dei contribuenti al ravvedimento operoso non può essere effettuato in caso di versamenti dovuti ad istituti previdenziali, quali INPS e INAIL 3. Affinché il ravvedimento comporti la regolarizzazione della violazione compiuta, il contribuente, o il suo sostituto d imposta, devono procedere come segue: - effettuare il versamento delle imposte o ritenute dovute, delle sanzioni previste per la specifica violazione, nonché dei relativi interessi legali; - presentare la dichiarazione omessa; - oppure un eventuale dichiarazione sostitutiva di quella precedente. Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni). Il tasso di interesse legale 4 è pari: - all 1,5% annuo, a decorrere dal 1 gennaio 2011, ai sensi del D. M. 7 dicembre 2010; - al 2,5% annuo, come previsto dal D. M. 12 dicembre 2011, dall 1/1/ al 31/12/2013; - all 1%, dall 1/01/2014 al 31/12/2014; imposte, del cui omesso, insufficiente o tardivo pagamento il contribuente può ravvedersi, di seguito Contributi Gestione Separata, contributi colf e badanti, artigiani, commercianti, liberi professionisti; lavoro dipendente e contributi INAIL. 4 Art c.c., rubricato: Saggio degli interessi. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale (3) devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale [161 disp.att.]. 5 Il Ministero dell Economia e delle Finanze ha disposto l aumento del saggio degli interessi legali dall 1,5 al 2,5 % con D.M. 12/12/11, pubblicato nella GU n. 291 del 15/12/11. La nuova misura si applica dal 1 gennaio 2012 e non produce in nessun caso effetti retroattivi.
3 Fisco e lavoro 2015: regole, normativa e prassi - Parte I 71 - allo 0,50% per quest anno, dall 1/01/2015 al 31/12/ È importante sottolineare che il ravvedimento operoso esplica i suoi effetti nelle modalità precedentemente indicate, solo se le azioni che lo disciplinano sono eseguite entro determinati limiti temporali. Inoltre, a norma dell art. 13 del D.Lgs. 472/1997, condizione imprescindibile di attuazione del ravvedimento è il mancato inizio di attività di accertamento o di verifica, che presuppongono l inizio di un procedimento tributario nei confronti del soggetto inadempiente. Come si dirà più avanti, la Legge di stabilità è intervenuta, tra gli altri, anche su questo aspetto: la previsione di cui al comma 637del suo articolo unico ha abrogato detta condizione imprescindibile. La ratio di tale manovra è duplice: semplificare il fisco alla portata del contribuente, ma, soprattutto, frenare sul nascere un possibile intento di evasione fiscale. La riduzione della sanzione dipende dall arco temporale nel quale il contribuente si ravvede; essa è pari a: - un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, quando è eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza prevista; - un ottavo del minimo, quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione stessa ovvero quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dall omissione o dall errore; - un decimo del minimo di quella prevista per l omissione della presentazione della dichiarazione, se presentata non oltre 90 giorni dalla scadenza prevista. La normativa in esame prevede, dunque, tre tipologie di ravvedimento operoso: - c.d. sprint : entrato in vigore con il D. L. 98/2011, consente al contribuente di sanare il ritardo nel versamento con una penalità giornaliera ridotta e una sanzione pari allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo, oltre agli interessi legali. Il pagamento complessivo, dato da tributo, sanzione dello 0,2% ed interessi legali, deve avvenire entro e non oltre i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento; - breve : può essere effettuato dal 15 giorno al 30 giorno successivo alla scadenza e prevede l applicazione di una sanzione pari al 3%; - lungo : può essere effettuato dal 31 giorno fino ad 1 anno dalla scadenza e prevede l applicazione di una sanzione pari al 3,75%, con una ridu- 6 La nuova disposizione è prevista nel Decreto 11 dicembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2014 n. 290, con effetto dall 1/01/2015 al 31/12/2015.
4 72 Rosanna De Lorenzo zione complessiva della sanzione pari al 30% (dell importo inizialmente dovuto). Di seguito, una tabella indicativa del criterio cumulativo, ovvero la riduzione della sanzione amministrativa, per ciascun giorno di ritardo dalla scadenza del mancato versamento: Giorni di ritardo Sanzione ordinaria applicabile Sanzione ridotta per effetto del RAVVEDIMENTO OPEROSO* 1 2% 0,2% 2 4% 0,4% 3 6% 0,6% 4 8% 0,8% 5 10% 1% 6 12% 1,2% 7 14% 1,4% 8 16% 1,6% 9 18% 1,8% 10 20% 2% 11 22% 2,2% 12 24% 2,4% 13 26% 2,6% 14 28% 2,8% % 3% 31-scadenza ravvedimento 30% 3,75% 1.1. L omesso versamento della maggiorazione dello 0,40% L art. 17, commi 1 e 2, del d.p.r. 435/2001, prevede che il versamento del saldo, nonché del primo acconto IRPEF/IRES e IRAP, deve avvenire entro il 16 giugno di ogni anno, per i soggetti il cui esercizio coincida con l anno solare. Il termine è prorogabile di 30 giorni, versando una maggiorazione dello 0,40%. La circolare dell Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, n. 27, ha stabilito che, se per errore il contribuente versa un imposta di somma inferiore a quella dovuta, l Agenzia irroga una sanzione da omesso versamento pari al 30% della differenza fra quanto versato entro il 16 luglio (30 giorni più la maggiorazione dello 0,40%) e quanto effettivamente dovuto.
5 Fisco e lavoro 2015: regole, normativa e prassi - Parte I 73 Per effetto dell applicazione del ravvedimento operoso, la violazione in oggetto potrà essere sanata con riduzione della sanzione (dell Agenzia delle Entrate) a: - 1/10 del minimo, se sanata entro trenta giorni; - 1/8 del minimo, se sanata entro il termine stabilito per la dichiarazione dei redditi dell anno in cui la violazione è stata commessa. Alla suddetta sanzione così ridotta, si aggiungono gli interessi legali, che maturano dalla scadenza del 16 luglio (per la questione in esame, ovvero il termine previsto più gli ulteriori 30 giorni di proroga) al giorno in cui il versamento è effettuato (in ritardo) 7. Se, invece, il versamento del saldo o dell acconto non è proprio avvenuto, la maturazione degli interessi legali, che si aggiungono alla sanzione ridotta, si applicano dalla scadenza prevista dalla legge (d.p.r. 435/2001), il 16 giugno Ravvedimento operoso e dichiarazione dei redditi ex D.Lgs. 472/1997 Come anticipato nel primo paragrafo del presente capitolo, il ravvedimento operoso può essere utilizzato dal contribuente anche per le seguenti tipologie di violazione: 1) rilevabili in sede di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione (articoli 36-bis e 36-ter del d.p.r. n. 600 del 1973), quali: - gli errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; - l errata indicazione di detrazioni d imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d acconto e di crediti d imposta (in misura superiore a quella spettante). In questi casi, a partire dal 1 febbraio 2011, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 3,75% della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato, oltre al pagamento del tributo e degli interessi calcolati al tasso legale annuo, con maturazione giorno per giorno 9 ; 2) di infedele dichiarazione, facendo rientrare: 7 Nel periodo di calcolo degli interessi legali, si considera il calendario civile, non quello commerciale (nel quale tutti i mesi sono composti da 30 giorni), a svantaggio così del contribuente. 8 In caso di errore del calcolo degli interessi legali, così come delle sanzioni amministrative o del computo della riduzione, vale il principio di buona fede reciproca, di cui all art. 10 della L. 212/2000 (lo Statuto dei diritti del contribuente). 9 Per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 continua ad applicarsi la precedente sanzione ridotta (3%).
6 74 Rosanna De Lorenzo - l omessa o l errata indicazione di redditi; - l errata determinazione di redditi; - esposizione di detrazioni d imposta o di deduzioni dall imponibile non spettanti. Sono i casi in cui la regolarizzazione avviene tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa e il pagamento della sanzione ridotta al 12,50% (pari a 1/8 della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno 10 ; 3) della dichiarazione dei redditi presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni. In questo caso, è sufficiente effettuare entro i 90 giorni il pagamento di una sanzione di 25 euro (pari a 1/10 del minimo previsto). Per utilizzare il ravvedimento operoso per le violazioni al punto 1 e 2, il contribuente deve necessariamente presentare un unica dichiarazione integrativa ed effettuare il pagamento delle somme complessivamente dovute. In questo caso, le sanzioni ridotte, rispettivamente 3, 75% e 12,50%, saranno calcolate sui rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti. La possibilità di ravvedersi è concessa anche ai soggetti abilitati all invio telematico (intermediari o CAF) che non hanno trasmesso tempestivamente le dichiarazioni. È necessario, comunque, che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata, cioè che non siano trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine naturale di presentazione Le novità della Legge di stabilità 2015 Ai sensi del comma 637 dell articolo unico della Legge di stabilità per il 2015, L. 190/2014, la novità più influente sul ravvedimento operoso è la possibilità per il contribuente di rimediare all omesso, insufficiente o tardivo versamento di un tributo o presentazione di una dichiarazione pagando una sanzione ridotta (con il tributo e gli interessi di mora), anche quando è iniziato l accertamento della violazione o la sua constatazione da parte dell Amministrazione finanziaria. In altri termini, dal 1 gennaio 2015 il contribuente che riceve un avviso di accertamento può ricorrere al ravvedimento e mettersi in regola con il fisco. Tuttavia, restano esclusi i casi in cui 10 Per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 continua ad applicarsi la precedente sanzione ridotta (10%). 11 Per approfondimenti, Cap. II del manuale.
7 Fisco e lavoro 2015: regole, normativa e prassi - Parte I 75 la violazione è stata notificata tramite atto di liquidazione, accertamento o ricezione di una comunicazione di irregolarità, emessa a seguito dei controlli automatici o del controllo formale delle dichiarazioni 12. La possibilità di ravvedersi è prevista anche al termine dell attività di accesso, ispezione e verifica, quindi dopo aver ricevuto un processo verbale di constatazione, con una sanzione ridotta a 1/5 del minimo. Tale opportunità, non è però consentita se la violazione riguarda l emissione di ricevute, scontrini fiscali e documenti di trasporto o all installazione degli apparecchi per l emissione di scontrini. Un altra novità importante, riferita ai tributi da versare all Agenzia delle Entrate (IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro, ipotecaria, catastale, imposta di bollo e di successione, tra le principali 13 ) riguarda i tempi entro i quali il contribuente può ravvedersi e sanare la violazione. La sanzione va applicata all intero importo del tributo dovuto inizialmente, in caso di omissione integrale o di versamento parziale oltre il termine di scadenza ordinari, per cui l importo del tributo dovuto va aumentato di: - 0,2%: se il versamento avviene entro i primi 14 giorni dalla scadenza regolare del tributo - esempio se l ultima rata di IMU è fissata al 16 dicembre 2014 il contribuente può ricorrere al c.d. ravvedimento sprint, se effettua il pagamento entro il 31 dicembre 2014; - 3,00% del valore del tributo, equivalente ad 1/8 della sanzione minima pari al 30%, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione, ovvero, esempio sopra entro il 16 gennaio 2015, c.d. ravvedimento breve. - del 3,75% del valore del tributo, equivalente ad 1/5 della sanzione minima pari al 30% del tributo, se la regolarizzazione avviene entro un 1 anno dalla violazione, c.d. ravvedimento lungo. Riprendendo l esempio del primo punto, per il pagamento dell ultima rata IMU, il contribuente avrà tempo fino al 16 dicembre Dal 1 gennaio 2015, al ravvedimento sprint, breve e lungo è stato aggiunto anche il c.d. ravvedimento lunghissimo, che prevede due possibilità: - ravvedimento entro 2 anni dal termine per la presentazione della dichiarazione in caso di errori o omissioni, con una sanzione ridotta a 1/7 del minimo; - ravvedimento effettuato oltre i 2 anni con sanzione ridotta a 1/6 del minimo. Per quanto riguarda invece tutti i tributi, quindi non solo quelli dovuti 12 I controlli automatici sono eseguiti dall Amministrazione finanziaria su dati che il contribuente autodichiara in sede di modifica/integrazione del modello 730 precompilato. Anche in questo caso, si rimanda a Cap. II. 13 Per l imposta di registro, successione e donazione, i termini per l accertamento tributario partono dal momento in cui è stato effettuato il ravvedimento.
8 76 Rosanna De Lorenzo all Agenzia delle Entrate, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o dall omissione o dall errore, la sanzione ridotta a 1/9 del minimo. A partire dal 2015, sono cambiati anche i termini per: - la notifica delle cartelle di pagamento; - l inizio degli accertamenti, nel caso in cui venga presentata una dichiarazione integrativa che sana la violazione o l errore. Tali termini partono dal momento in cui viene presentata la nuova dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto di integrazione Esempi pratici di calcolo di ravvedimento operoso A) Ravvedimento omesso versamento IRPEF periodo d imposta Un contribuente non ha versato l IRPEF a saldo derivante dalla dichiarazione dell anno 2011 (importo da versare entro il 18 giugno 2012 e dichiarazione da presentare entro il 1 ottobre 2012), per un importo complessivo pari a euro: decide di effettuare il ravvedimento il 29 gennaio La sanzione minima per tale violazione ammonta a 300 euro (30% dell importo omesso). In questo caso dovrebbe trovare applicazione la nuova lettera b-ter) dell art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 e quindi la riduzione ad 1/6 della sanzione. Pertanto, nel caso in questione, la sanzione ridotta sarà pari a: 300 * 1/6 = 50 euro B) Ravvedimento omesso versamento IRPEF periodo d imposta Un contribuente non ha versato l IRPEF a saldo derivante dalla dichiarazione dell anno 2012 (importo da versare entro il 17 giugno 2013 e dichiarazione da presentare entro il 30 settembre 2013), per un importo complessivo pari a euro: decide di effettuare il ravvedimento il 29 gennaio La sanzione minima per tale violazione ammonta a 300 euro (30% dell importo omesso). In questo caso dovrebbe trovare applicazione la nuova lettera b-bis) dell art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 e quindi la riduzione ad 1/7 della sanzione. Pertanto, nel caso in questione, la sanzione ridotta sarà pari a: 300 * 1/7 = 42,86 euro C) Ravvedimento omesso versamento IRPEF periodo d imposta Un contribuente che, non avendo versato l IRPEF a saldo derivante dalla dichiarazione dell anno 2013 (importo da versare entro il 16 giugno 2014 e dichiarazione da presentare entro il 30 settembre 2014), per un importo complessivo pari a euro: decide di effettuare il ravvedimento il 29 gennaio 2015.
9 Fisco e lavoro 2015: regole, normativa e prassi - Parte I 77 La sanzione minima per tale violazione ammonta a 300 euro (30% dell importo omesso). In questo caso dovrebbe trovare applicazione la lettera b) dell art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 e quindi la riduzione ad 1/8 della sanzione. Pertanto, nel caso in questione, la sanzione ridotta sarà pari a: 300 * 1/8 = 37,50 euro D) Esempio di calcolo di ravvedimento operoso su un imposta netta di Euro 120,00 per un ritardo di gg. 21 rispetto alla scadenza prevista: - Imposta netta dovuta = Euro 120,00 - Interessi legali = 120 x 1 x 21 = Euro 0,07 (tasso di interesse da applicare fino al 31/12/2010) Sanzione = 120 x 2,5% = Euro 3,00 Nel caso rappresentato la somma da versare sarà: 120,00 + 0,07 +3,00 = 123,07 E) Esempio di calcolo di ravvedimento operoso su un imposta di Euro 350,00 per un ritardo di gg. 50 rispetto alla scadenza prevista: - Imposta netta dovuta = Euro 350,00 - Interessi legali = 350 x 1 x 50 = Euro 0.48 (tasso di interesse da applicare fino al 31/12/2010) Sanzione = 350 x 3% = Euro 10,50 Nel caso rappresentato la somma da versare sarà: ,50 = 361, Calcolo degli interessi di mora nel 2015 Gli interessi moratori devono essere calcolati nella misura del tasso legale vigente nel periodo concernente la violazione, con maturazione giornaliera, sulla base dell importo dell imposta non versata. Come già anticipato, il tasso di interesse legale per l anno 2015 è pari allo 0,50%. La modifica ha notevoli ripercussioni con riferimento al calcolo degli interessi da versare a seguito di ravvedimento operoso, i quali sono da calcolare dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l adempimento fino al giorno in cui si effettua il pagamento compreso. L Agenzia delle Entrate, nella R.M. n. 296/2008, ha fornito delle precisazioni in merito alle modalità di calcolo degli interessi moratori, dovuti in sede di ravvedimento operoso. Affinché il contribuente possa beneficiare della riduzione di una sanzione amministrativa, a seguito di errori o omissioni nell adempimento dei propri obblighi tributari, egli deve eseguire il versamento entro il termine per la
10 78 Rosanna De Lorenzo presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall omissione o dall errore. Il contribuente dovrà provvedere al versamento della sanzione ridotta, insieme al pagamento del tributo e degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Ai fini del calcolo degli interessi moratori, da calcolare al tasso legale, attualmente fissato nella misura del 0,5% annuo, si applica la formula che segue: I = (C x R x N) / 365 con: - C = capitale (l imposta da versare); - R = saggio d interesse legale (nel caso dello 0,5% espresso come 0,005); - N = numero di giorni di ritardo; è il numero di giorni di cui è composto l anno civile 14. Ad esempio, per effettuare il ravvedimento operoso nel 2015 di una ritenuta d acconto non versata al 16/12/2014, occorrerà: calcolare gli interessi di ritardato versamento per i giorni che vanno da quello successivo alla scadenza, quindi 17/12/2014, fino al 31/12/2014 (15 giorni) nella misura dell 1%; per i giorni che vanno dall 1/1/2015 fino al giorno di pagamento nella misura dello 0,5% Ravvedimento operoso 2015 e dichiarazione dei redditi precompilata Per quanto riguarda l applicazione dell istituto del ravvedimento operoso in sede di dichiarazione dei redditi, utilizzato dai contribuenti per correggere errori di indicazione dell imposta, di eventuali detrazioni, oneri, errata indicazione dei redditi con il modello 730 o Unico, si esaminano le tre ipotesi seguenti. A) Violazioni accertate in sede di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione: in base a quanto stabilito dagli articoli 36-bis e 36-ter del d.p.r. n. 600 del 1973, il contribuente che si accorge di aver pagato una somma sbagliata a causa di un errato calcolo del tributo o dell imposta o di aver scritto e indicato errate detrazioni o oneri deducibili e detraibili su una dichiarazione, può, ricorrere al ravvedimento per effettuare tali correzioni. In questi casi, egli è tenuto a presentare un unica dichiarazione integrativa ed 14 In tal senso, è necessario che al denominatore sia sempre indicato il numero di giorni che compone l anno civile (365), anche quando l anno nel corso del quale gli interessi sono maturati sia composto di 366 giorni (anno bisestile).
11 Fisco e lavoro 2015: regole, normativa e prassi - Parte I 79 effettuare il pagamento delle somme complessivamente dovute. Le sanzioni ridotte (3,75% e 12,50%) saranno calcolate sui rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti. B) Omissione o non corretta indicazione dei redditi: il contribuente che si accorge di aver omesso o non indicato correttamente redditi o detrazioni d imposta su una dichiarazione, può sanare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa (che sostituisce l originale). Egli sosterrà: il pagamento della sanzione ridotta al 12,50% (pari a 1/8 della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, con il pagamento del tributo dovuto e relativi interessi, calcolati al tasso legale annuo, con maturazione giorno per giorno in base ai giorni di ritardato pagamento. C) Dichiarazione dei redditi presentata in ritardo non superiore a 90 giorni. In questo caso, il soggetto abilitato all invio telematico (intermediario o CAF), che non ha trasmesso tempestivamente la dichiarazione dei redditi entro la regolare scadenza, può sanare la posizione, presentando la dichiarazione: entro 90 giorni dalla data di regolare scadenza, cui si aggiunge il pagamento della sanzione di 25 euro (pari a 1/10 del minimo di 258 euro), che eseguirà a suo carico, secondo le nuove disposizioni sui profili di responsabilità degli intermediari, di cui al D.Lgs. 175/ Nei casi A e B, il contribuente presenta la dichiarazione integrativa 16 : - utilizzando, anche in fotocopia, i modelli di dichiarazione approvati per l anno di riferimento; - barrando nella dichiarazione l apposita casella Dichiarazione integrativa ; - indicando quali quadri o allegati alla dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali invece sono rimasti invariati; - riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificato, tenendo conto delle correzioni o integrazioni. L eventuale maggior credito d imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso In tal senso, Cap. II. 16 Ad esempio, se il contribuente deve correggere un errore di calcolo nella dichiarazione dei redditi circa detrazioni o oneri deducibili non spettanti o si dimentica completamente di presentare la dichiarazione, può ricorrere al ravvedimento operoso per rimediare alla dimenticanza e all errore prima che gli venga contestata la violazione da parte dell Agenzia, presentando il Modello 730 integrativo, che sostituisce il primo modello errato, rivolgendosi al CAF o intermediario abilitato. 17 Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento. È, invece, possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa (per esempio, IRPEF, IVA, IRES, ecc.).
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