Chimici - Abrasivi, Impiegati, Industria: CCNL, 30 aprile Scritto da Silvano Costanzi Mercoledì 05 Settembre :49 -
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1 Tipologia: CCNL Data firma: 30 aprile 1949 Validità: Parti: Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi-Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti Affini, Sindacato Nazionale Ceramisti-Cgil, Federazione Italiana Liberi Lavoratori Vetro Abrasivi Ceramica-Lcgil Settori: Chimici, Abrasivi, Impiegati, Industria Sommario: Norme generali Art Commissioni interne. Art Mense aziendali. Art Permessi. Art Permessi per cariche sindacali. Art Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali. Art Certificato di lavoro. Art Restituzione documenti di lavoro. Art Trasferimenti. Art Trapasso, trasformazione, fallimento e cessazione dell azienda. Art Indennità in caso di morte. Norme relative agli impiegati Art Assunzione. Art Periodo di prova. Art Categorie. Art Trattamento laureati e diplomati. Art Passaggio dalla qualifica di operaio o di equiparato a quella di impiegato. Art Mutamento di mansioni. Art Cumulo di mansioni. Art Benemerenze nazionali. Art Orario di lavoro. Art Riposo settimanale. Art Festività nazionali e giorni festivi. Art Lavoro straordinario, notturno e festivo. Art Retribuzione. Art Aumenti periodici di anzianità. Art Tredicesima mensilità. Art Indennità maneggio denaro e cauzioni. Art Alloggio. Art Trasferte. Art Ferie. Art Congedo matrimoniale. Art Trattamento in caso di malattia e di infortunio. Art Trattamento in caso di maternità Art Servizio militare. 1 / 5
2 Art Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro. Art Previdenza. Art Doveri dell impiegato. Art Provvedimenti disciplinari. Art Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Art Indennità di anzianità in caso di licenziamento, Art Indennità di anzianità in caso di dimissioni. Art Reclami e controversie. Art Normalizzazione dei rapporti sindacali. Art Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Art Condizioni di miglior favore. Art Disposizioni generali. Art Decorrenza e durata. Contratto nazionale collettivo normativo di lavoro per gli impiegati addetti alle industrie degli abrasivi, 30 aprile 1949 In Milano, tra l Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l intervento in rappresentanza delle aziende industriali e della Associazione Industriale Lombarda, e con l assistenza della Confederazione Generale dell industria Italiana e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti Affini, Sindacato Nazionale Ceramisti, con l intervento della Delegazione dei Lavoratori e con l assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro e la Federazione Italiana Liberi Lavoratori Vetro Abrasivi Ceramica, con l assistenza della Libera Confederazione Generale Italiana del Lavoro, è stato stipulato il presente contratto nazionale collettivo normativo di lavoro a valere per gli impiegati addetti alle industrie degli abrasivi. Norme generali Art Commissioni interne. Per i compiti delle Commissioni interne si fa riferimento all accordo interconfederale 7 agosto 1947 ed a successivi eventuali altri accordi interconfederali in materia. Art Mense aziendali. Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che per le mense aziendali o indennità sostitutiva saranno mantenute le situazioni esistenti, senza escludere la possibilità di esame locale o aziendale della materia. Norme relative agli impiegati Art Assunzione. L azienda inoltre potrà, prima dell assunzione, fare sottoporre l impiegato a visita medica da 2 / 5
3 parte di un proprio medico di fiducia. Art Mutamento di mansioni. L impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale della sua posizione. Art Orario di lavoro. Per l orario di lavoro valgono le norme di legge, con, un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative. L orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione dell azienda, tenendo conto delle consuetudini in atto. Art Riposo settimanale. Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo, e di concedere all impiegato un altra giornata di riposo nel corso della settimana. Art Lavoro straordinario, notturno e festivo. È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al 1 comma dell art. 19, orario di lavoro del presente contratto. È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 7. È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività nazionali o infrasettimanali previste dall art. 11 del presente contratto. Nessun impiegato può rifiutarsi di effettuare, nei limiti, previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere autorizzato. Art Ferie. L impiegato ha diritto, dopo il primo anno compiuto di servizio prestato, e per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a: - giorni 15 di calendario in caso di anzianità da un anno compiuto fino a quattro anni compiuti; -giorni 20 di calendario in caso di anzianità da oltre quattro anni fino a dieci anni compiuti; - giorni 25 di calendario in caso di anzianità da oltre dieci anni fino a diciotto anni compiuti; - giorni 30 di calendario in caso di anzianità oltre diciotto anni. Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti. 3 / 5
4 Art Trattamento in caso di maternità Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela della maternità, nel caso di gravidanza e puerperio, l impiegata potrà assentarsi dal lavoro tre mesi prima della data presunta per il parto e sino a quattro mesi dopo il parto, fermi sempre i termini di astensione obbligatoria dal lavoro fissati dalla legge stessa. Durante il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, l azienda conserverà il posto all impiegata e le corrisponderà l intera retribuzione mensile per i primi quattro mesi e la metà della retribuzione mensile per altri due mesi, fatta deduzione di quanto essa eventualmente percepirà per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza. Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio intervenissero norme di carattere generale o di legge, il trattamento di cui al presente articolo è assorbito e sostituito fino alla concorrenza del trattamento economico che sarà disposto con dette norme. Art Doveri dell impiegato. L impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare: 2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori; 4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati. Art Provvedimenti disciplinari. Le mancanze dell impiegato potranno essere punite, e seconda della loro gravità, con: а) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all importo di 3 ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni; e) licenziamento con indennità di anzianità per dimissioni ma senza preavviso; f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità. La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nel disposto delle lettere a), b), c). Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l impiegato che commette infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c), d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f). Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l impiegato che provochi all azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge. Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l impiegato. 4 / 5
5 Art Reclami e controversie. Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme dell azienda, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia individuale saranno sottoposti all esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. A seconda della loro natura, le controversie collettive per l interpretazione e l applicazione del presente contratto saranno deferite all esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la loro definizione. Art Disposizioni generali. Per quanto non disposto dal presente Contratto, valgono le disposizioni generali e gli accordi interconfederali vigenti in materia di contratto di impiego nelle aziende industriali. 5 / 5
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