IX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons.

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1 IX LEGISLATURA Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. Palma Costi INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Il Sottoscritto Consigliere regionale premesso che - l ente denominato Fondazione Adolfo Simonini, con sede a Castelvetro di Modena (MO), è stata costituita come risulta espressamente dallo statuto per la promozione di attività di assistenza degli anziani, sia in struttura che a domicilio; - ai sensi della previgente disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 12 e 33 c.c., con decreto del Ministero dell Interno 21 dicembre 1999, l ente ha acquistato personalità giuridica di diritto privato; - come risulta da nota della Prefettura UTG di Modena del 06 giugno 2013 (prot / /Area IV), la Fondazione era iscritta al n. 447 del Registro istituito presso il Tribunale di Modena ai sensi della normativa previgente; rilevato che 1

2 - come noto, i citati artt. 12 e 33 c.c. sono stati abrogati ad opera del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), intervento normativo con cui il legislatore nazionale ha riformato la disciplina in materia di riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato; - per quanto specificamente rileva in tal sede, il comma 3 dell art. 10 del D.P.R. 361/ nel dettare le disposizioni transitorie - prevede che, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore (22 dicembre 2000), le cancellerie dei tribunali trasmettano alle regioni gli atti relativi agli enti che hanno ottenuto la personalità giuridica ai sensi della normativa previgente (anteriore al decreto del 2000), al fine della loro iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche che esauriscono le proprie finalità statutarie in ambito regionale (art. 7 del medesimo decreto); - in ottemperanza a tale disposizione, dalla citata nota della Prefettura UTG di Modena risulta che l Ufficio competente a seguito dell esame degli atti a suo tempo inviati dal Tribunale di Modena ( ) ha trasmesso, per competenza al fine dell iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso ogni Regione, l incartamento relativo alla Fondazione Adolfo Simonini alla Regione Emilia Romagna, sul presupposto non contestato che le finalità assistenziali perseguite dall ente denominato Fondazione Adolfo Simonini si esauriscono nell ambito della sola Regione Emilia Romagna; rilevato, altresì, che - in attuazione del D.P.R. 361/2000, con la L.R. 13 novembre 2001, n. 37 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n Abrogazione della L.R. 23 novembre 1987, n. 35), la Regione ha istituito il Registro regionale delle persone giuridiche e disciplinato le proprie funzioni e competenze in materia; - si ritiene opportuno precisare che l iscrizione nel Registro regionale degli enti che hanno ottenuto la personalità giuridica ai sensi della normativa anteriore agli anni 2000/2001 non è automatica, bensì è subordinata alla verifica del possesso da parte dell ente interessato dei requisiti richiesti dal D.P.R. 361/2000: in caso di esito negativo, all ente viene negata l iscrizione nel registro con conseguente mancato riconoscimento della personalità giuridica; 2

3 - ciò premesso, a seguito della trasmissione della documentazione da parte della Prefettura UTG di Modena e della delibazione compiuta ai sensi della normativa nazionale e regionale, la Regione ha negato alla Fondazione Simonini l iscrizione nel Registro regionale, rilevando che la documentazione fornita dalla Fondazione non soddisfa i requisiti richiesti (come risulta da nota informale del Supporto e Sviluppo all innovazione nei rapporti istituzionali con Fondazioni e Associazioni - Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa -Direzione Generale Centrale agli Affari Istituzionali e Legislativi Giunta regionale Emilia Romagna); sottolineato che - da quanto sopra, ne deriva che ad oggi la Fondazione Simonini non risulta iscritta né al Registro tenuto dalla Prefettura, né al Registro regionale, circostanza da cui derivano diverse conseguenze di rilevante importanza; - in primo luogo, l ente denominato Fondazione Simonini non ha personalità giuridica e, quindi, non ha quell autonomia patrimoniale perfetta che consente la separazione del patrimonio dell ente da quello degli aderenti: in altri termini, i soggetti aderenti all ente denominato Fondazione Simonini sono illimitatamente responsabili delle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali eventualmente assunte e il loro patrimonio personale potrebbe essere autonomamente aggredito dagli eventuali creditori o aventi causa dell ente stesso; - le considerazioni di cui alla precedente alinea assumono ancor maggior rilevanza ove si consideri che risulta che uno dei soggetti aderenti alla cosiddetta Fondazione sia il Comune di Castelvetro nella persona del Sindaco (o di un suo delegato), Comune che potrebbe esso stesso essere esposto al rischio di azioni giudiziali da parte di eventuali aventi causa della Simonini, ai sensi dell art. 38, comma 2, c.c. (secondo cui per le obbligazioni dell associazione rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell associazione ); - peraltro, risulta da nota del 13 febbraio 2014 del Settore Affari e Servizi Generali del Comune di Castelvetro che la partecipazione del Sindaco pro tempore (o di un suo delegato) quale membro di diritto del consiglio di amministrazione della cosiddetta Fondazione non sia legittimata da una previa delibera del Consiglio comunale, come invece richiesto dall art. 42, comma 2, lett. m), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali); 3

4 - ancor prima di tali considerazioni è da rilevare che l ente in esame, privo di personalità giuridica in quanto non iscritto nei citati Registri, non può nemmeno giuridicamente definirsi alla stregua di fondazione, dato che come noto il nostro ordinamento giuridico nega cittadinanza alle cd. fondazioni di fatto : al più, alla Adolfo Simonini può essere attribuita la natura giuridica di associazione non riconosciuta; - dall impossibilità di qualificare la Adolfo Simonini alla stregua di fondazione, ne deriva, come diretta conseguenza, l inapplicabilità alla stessa della disciplina civilistica e della normativa regionale in materia di fondazioni, in specie delle disposizioni che prevedono il controllo delle attività svolte dall ente; considerato che - oltre alle citate problematiche relative alla configurazione giuridica dell ente in esame, ulteriori censure riguardano l attività posta in essere; - in particolare, lo statuto dell ente precisa che I beni immobili costituenti il patrimonio non possono essere alienati, ad eccezione dei terreni agricoli qualora diventino edificabili ; - risulta che il consiglio di amministrazione dell ente denominato Fondazione Simonini abbia deliberato la vendita di terreni di sua proprietà in località S. Eusebio, divenuti poi edificabili a seguito di variante al piano particolareggiato, approvata dal Consiglio comunale di Castelvetro: per vero, il fatto che il Sindaco del Comune (o comunque un membro dell amministrazione locale) sia, al tempo stesso, componente del c.d.a. della cosiddetta Fondazione e dell organo deliberante la variante di piano può quantomeno ingenerare dubbi di imparzialità sull operato del Comun stesso; interroga la Giunta per sapere - se sia in possesso di ulteriori o diverse informazioni rispetto a quanto riportato nel presente atto di sindacato ispettivo; - quali siano, specificamente, le ragioni che hanno ostato all iscrizione della cosiddetta Fondazione Simonini nel Registro regionale delle persone giuridiche; - se, a fronte dell assenza di personalità giuridica e quindi dell autonomia patrimoniale imperfetta della cosiddetta Fondazione Simonini, ritenga che sia prospettabile a carico del Comune di Castelvetro un eventuale responsabilità per le obbligazioni contratte dalla Simonini ; - se ritenga che la presenza del Sindaco pro tempore (o di un suo delegato) all interno dell organo direttivo dell ente non riconosciuto possa ingenerare quantomeno in via di 4

5 fatto una situazione di conflitto d interessi, a detrimento del ruolo istituzionale e dell imparzialità dell amministrazione locale; - se e quali azioni intenda porre in essere a livello istituzionale al fine di rappresentare all amministrazione locale del Comune di Castelvetro le possibili conseguenze giuridiche derivanti dall adesione ad un ente qualificabile alla stregua di associazione non riconosciuta. Il Consigliere Andrea Defranceschi (Movimento 5 Stelle) 5

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