Nuovo regime forfettario Riflessi IVA e regole di fatturazione

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1 Nuovo regime forfettario Riflessi IVA e regole di fatturazione A partire dal 1 gennaio 2015, per le persone fisic he che fruiranno del nuovo regime forfettario, è previsto un regime IVA analogo a quello applicabile ai contribuenti minimi. Quindi, pur mantenendo la soggettività passiva ai fini IVA, costoro non addebitano l imposta a titolo di rivalsa e per quanto concerne le operazioni passive sono considerati dei consumatori finali. Il nuovo regime costituisce il regime naturale per i contribuenti che presentano i requisiti richiesti dalla norma. A cura di Mauro Longo Riferimenti normativi - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi Premessa Per le persone fisiche che si avvalgono del nuovo regime forfettario introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, in deroga ai principi di carattere generale previsti dall'art. 18 del D.P.R. 633/72, non è previsto il diritto di rivalsa dell IVA nei confronti del proprio cliente. Non esistendo il diritto di rivalsa dell'iva, a partire dal 1 gennaio 2015, le fatture, gli scontrini e le ricevute fiscali emessi da coloro che si avvalgono del regime forfettario non devono recare l addebito dell imposta e sulle fatture emesse deve essere espressamente indicata la motivazione del non addebito dell imposta. Attenzione Va posta una particolare attenzione ai contribuenti che fino al 31 dicembre 2014 applicavano l IVA con i criteri ordinari e quindi erano abituati ad indicare l IVA sulle fatture, i quali, applicando il regime forfettario a partire dal 1 gennaio 2015 devono modificare le proprie regole di fatturazione. Si ricorda che l Agenzia delle Entrate, con comunicato del 31 dicembre 2014, ha affermato che l adesione al nuovo regime forfettario andrà fatta barrando, sul modello variazione dati, la casella prevista per l adesione al «regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall articolo 27, a cura di Mauro Longo - www. omniazucchetti.it - 1

2 commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 98/2011», quindi il vecchio regime dei minimi. Questo fino a quando non verrà approvato e pubblicato il nuovo modello aggiornato. Cessioni intracomunitarie Le cessioni di beni da parte dei contribuenti che si avvalgono del regime forfettario, nei confronti di soggetti passivi di un altro Stato membro dell Unione Europea, non sono da considerare cessioni intracomunitarie, ma cessioni interne senza il diritto alla rivalsa. Esclusione del diritto di detrazione I soggetti che si avvalgono del nuovo regime non hanno il diritto a detrarre l IVA assolta sugli acquisti, trattandosi di un ipotesi di indetraibilità soggettiva assoluta dell imposta corrisposta sugli acquisti. Tale indetraibilità comporta che, per le operazioni passive per le quali i forfettari assumono la qualità di debitori d imposta nei confronti dell Erario (esempio: acquisti intracomunitari, operazioni in regime di reverse charge, ecc.), vige l'obbligo di integrare la fattura con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta, e di versare l'iva entro il termine stabilito per i contribuenti che liquidano l imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello d effettuazione delle operazioni. Per espressa previsione dell art. 1, comma 58, della legge di stabilità 2015, i contribuenti in regime forfettario devono assolvere l IVA, integrando la fattura e versando la relativa imposta entro il termine sopra citato, anche per le seguenti tipologie di operazioni: prestazioni di servizi generiche di cui all art. 7-ter del D.P.R. 633/72, ricevute da soggetti non residenti; acquisti intracomunitari di beni di cui all art. 38, comma c), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, nel caso di superamento della soglia dei euro. Acquisti in sospensione d'imposta Pur applicando l'ordinaria disciplina relativa alle importazioni ed esportazioni, i contribuenti forfettari non possono avvalersi della possibilità di acquistare beni o servizi in sospensione d'imposta utilizzando il plafond. a cura di Mauro Longo - www. omniazucchetti.it - 2

3 Cessioni all esportazione ed operazioni assimilate Si fa presente che nel nuovo regime, diversamente da quanto previsto per il regime dei minimi, l effettuazione di cessioni all esportazione (art. 8, d.p.r. n. 633/1972) non pregiudica l accesso al regime. Non essendo stabilita alcuna soglia, il regime forfettario può essere adottato anche da un soggetto che effettua solo operazioni verso soggetti esteri, pur nel rispetto degli altri requisiti. Oltre alle cessioni all esportazione possono essere effettuate anche le operazioni ad esse assimilate, quali: servizi internazionali cessione ad esportatori abituali (art. 8, lett. c) del d.p.r. 633/72); operazioni con lo Stato del Vaticano e con la Repubblica di San Marino; operazioni rientranti nell art. 72 del d.p.r. 633/72 (Trattati ed accordi internazionali), quali ad esempio le prestazioni nei confronti dell Istituto Universitario europeo (risoluzione 241/E del 12 giugno 2008). Iscrizione nell archivio VIES È da ritenere che anche per i forfettari sussista l obbligo di iscrizione nell archivio VIES. Si ricorda che per effetto delle novità introdotte dall art. 22 del d.lgs. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni) e del relativo decreto attuativo del 15 dicembre 2014: l inclusione nell archivio VIES è immediata al momento di presentazione della richiesta all Agenzia delle Entrate (senza la necessità di attendere il 30 giorni del silenzio assenso); la richiesta di iscrizione deve avvenire in modo telematico (in sede di inizio attività, compilando gli appositi campi presenti nel modello variazione ovvero successivamente). Semplificazione degli adempimenti IVA Sono previsti i seguenti esoneri: dalla tenuta di registri contabili e documenti, fatta eccezione per le fatture d acquisto o bollette doganali d importazione dalla registrazione delle fatture emesse dalla registrazione dei corrispettivi a cura di Mauro Longo - www. omniazucchetti.it - 3

4 dalla registrazione degli acquisti dalle liquidazioni periodiche dai versamenti periodici IVA (mensile o trimestrale) dal versamento annuale dell'iva dalla presentazione della comunicazione IVA dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA dalla presentazione dello spesometro dalla presentazione della comunicazione black-list vi è l esonero dall obbligo di certificare i corrispettivi in presenza delle attività di cui all art. 2 del d.p.r. 21 dicembre 1996, n Attenzione Per completezza d argomento si ricorda inoltre che i contribuenti forfettari: non hanno l obbligo di versamento dell Irap; sono esonerati dagli studi di settore e parametri; non sono tenuti a compilare il modello relativo agli studi di settore/parametri. I contribuenti forfettari sono comunque tenuti a: conservazione e numerazione delle fatture ricevute e delle bollette doganali certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti sulle fatture emesse, ai sensi dell art. 21 del d.p.r. 633/1972, non deve essere esposta l IVA, ma si dovrà riportare una specifica annotazione (vedi esempio sotto riportato) integrare le fatture relative agli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d imposta versare l IVA entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione a cura di Mauro Longo - www. omniazucchetti.it - 4

5 presentare i modelli Intrastat acquisti. Attenzione In analogia a quanto previsto per i contribuenti minimi, non vi è obbligo di registrazione delle fatture relative alle operazioni di acquisto intracomunitario o di reverse charge, per le quali vige l obbligo di versamento della relativa imposta a debito (circolare 7/E del 28 gennaio 2008). Modelli Intrastat Con riferimento alla presentazione degli elenchi Intrastat, sembra ragionevole ritenere che anche ai contribuenti che rientrano nel regime forfettario tornino applicabili le disposizioni impartite dalla CM n. 36/E del 21 giugno 2010 (Circolare che aveva analizzato il caso del nuovo regime dei minimi ), la quale ebbe a precisare che gli elenchi Intrastat devono essere presentati per gli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi di cui all art. 7 ter del d.p.r. n. 633/1972, per i quali i contribuenti forfettari devono effettuare il reverse charge per liquidare l imposta. Nessun obbligo Intrastat dovrebbe riguardare le cessioni intracomunitarie di beni ed i servizi resi a soggetti passivi di altri Stati membri trattandosi di operazioni interne (al riguardo sarà comunque necessario attendere le opportune conferme dell Agenzia). Regole di fatturazione Sulla fattura si devono indicare gli elementi richiesti dall art. 21 del D.P.R. 633/1972, con le seguenti particolarità: sulla fattura non deve essere esposta l IVA; in fattura si deve indicare che trattasi di: Operazione effettuata i sensi dell articolo 1, comma 58 e 59, della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014); vige l obbligo di assolvere l imposta di bollo di 2 euro, da apporre sull originale della fattura, se d importo superiore a 77,47 euro. Sono invece esenti dall imposta di bollo le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari e le operazioni per le quali il contribuente forfettario assume la veste di debitore d imposta (es.: acquisti soggetti al reverse charge). In tal senso si espresse la circolare 7/E del 28 gennaio 2008 con riferimento ai contribuenti minimi; come sopra precisato, nel caso di cessione di beni verso un soggetto passivo d imposta di un altro Stato membro dell UE, il contribuente in regime forfettario non effettua una cessione intracomunitaria, ma un operazione interna senza diritto di rivalsa. La circolare 73/2007, per i a cura di Mauro Longo - www. omniazucchetti.it - 5

6 contribuenti minimi, precisò che sulla fattura emessa nei confronti dell operatore comunitario in tale ipotesi deve essere anche indicato che la cessione non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell art. 41, comma 2-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 ; analogamente a quanto si verifica per i contribuenti minimi, il reverse charge non trova applicazione per le cessioni di beni effettuate da soggetti che operano nel regime forfettario. Può essere, ad esempio, il caso della cessione di rottami (cfr. circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008) ovvero di telefoni cellulari (cfr. circolare n. 59/E del 23 dicembre 2010); i ricavi e i compensi dei contribuenti in regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d acconto da parte del sostituto d imposta. Ciò posto, i contribuenti nel regime forfetario devono rilasciare un apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva (si veda formula di seguito riportata). In tal senso si era espresso il provvedimento del 22 dicembre 2011 con riferimento ai contribuenti minimi. Esempio Dichiarazione di esonero dall applicazione della ritenuta d acconto Il sottoscritto nato a il residente in C.F. P.IVA dichiara che si avvale del nuovo regime forfetario di cui all art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 richiede la non applicazione della ritenuta d acconto sulla somma percepita dato che la somma è assoggettata ad imposta sostitutiva. Data (sottoscrizione) a cura di Mauro Longo - www. omniazucchetti.it - 6

7 Esempio ESEMPIO DI FATTURA (*) Dati identificativi dell emittente la fattura Dati relativi al destinatario della fattura Fatt. n... del.. DESCRIZIONE OPERAZIONE: Fattura relativa alle provvigioni del mese di gennaio 2015 Importo euro Totale da pagare euro Operazione effettuata ai sensi dell articolo 1, commi 58 ed 59, della legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014), e non soggetta a ritenuta d acconto. MARCA DA BOLLO: (da assolvere sull originale nella misura di 2 euro) (*) Nella esemplificazione non si considera l Enasarco. Esclusione dal regime e regimi speciali IVA Non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche che si avvalgono di un regime speciale ai fini IVA. La circolare 73/E del 2007, precisò che erano incompatibili con tale regime i sotto citati regimi speciali: a cura di Mauro Longo - www. omniazucchetti.it - 7

8 Agricoltura, attività connesse e pesca art. 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972 D.P.R. 633/1972d.P.R. 633/1972 Agenzia di viaggio e turismo art. 74-ter, D.P.R. 633/1972D.P.R. 633/1972 Regime editoria art. 74, comma 1, D.P.R. 633/1972 Regime dei rottami art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972 Regime giochi, spettacoli ed intrattenimenti art. 74, comma 6, e 74-quater, D.P.R. 633/1972 Regime del margine art. 36, d.l. 41/1995 Vendita di sali e tabacchi art. 74, comma 1, D.P.R. 633/1972 Commercio di fiammiferi art. 74, comma 1, D.P.R. 633/1972 Gestione di servizi di telefonia pubblica art. 74, comma 1, D.P.R. 633/1972 Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta art. 74, comma 1, D.P.R. 633/1972 Agriturismo art. 5, comma 3, Legge 413/1991 Vendite a domicilio Agenzia di vendite all asta d oggetti d arte, antiquariato o collezione art. 25-bis, comma 6, D.P.R. 600/1973D.P.R. 600/1973 art. 40-bis, D.L. 41/1995D.L. 41/1995 Rivendita di beni usati art. 36, D.L. 41/1995 Passaggi dal regime ordinario al regime forfettario Nell'ipotesi di passaggio dal regime ordinario di determinazione dell'iva al regime forfettario, opera la rettifica a sfavore della detrazione ai sensi dell'art. 19 bis2del D.P.R. 633/72, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Quindi, nel caso di passaggio al regime forfettario dall 1 gennaio 2015, la rettifica dell IVA deve avvenire nella dichiarazione IVA 2015 (relativa al 2014). La rettifica non deve essere operata per i beni di costo unitario non superiore a 516,42 euro e per i beni il cui coefficiente d ammortamento stabilito ai fini delle imposte dirette è superiore al 25%. a cura di Mauro Longo - www. omniazucchetti.it - 8

9 Attenzione L'obbligo di procedere alla rettifica della detrazione, impone di valutare con l'attenzione il passaggio di regime, che in talune ipotesi potrebbe rilevarsi particolarmente oneroso. Ad esempio nel caso di un valore di rimanenze di un certo rilievo al 31 dicembre 2014 ovvero di beni strumentali acquistati di recente. Operazioni con IVA ad esigibilità differita Nella dichiarazione relativa all ultimo anno in cui si applica l IVA secondo i metodi di calcolo ordinari (es: 2014), si deve tenere conto anche dell imposta relativa alle operazioni indicate nell art. 6, ultimo comma, del D.P.R. 633/1972per le quali l esigibilità dell imposta non si è ancora verificata. Sono interessate da tale regola le cessioni effettuate verso: Camere di commercio Istituti universitari Unità sanitarie locali (ASL) Enti ospedalieri Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico Stato ed organi dello Stato Enti pubblici territoriali (esempio: Province, Regioni, Comuni) Enti pubblici d assistenza e beneficenza Regime IVA per cassa Analogo comportamento, a quello sopra indicato, deve essere adottato dai contribuenti che si avvalevano del c.d. Regime IVA per cassa. In tale ipotesi, nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2014 è detraibile l'iva relativa agli acquisti effettuati in vigenza del regime IVA per cassa i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati. a cura di Mauro Longo - www. omniazucchetti.it - 9

10 Utilizzazione del credito IVA 2014 Per coloro che a partire dal 2015 si avvalgono del regime forfettario, il credito IVA emergente dalla dichiarazione relativa all ultimo anno in cui l imposta è applicata con i modi ordinari (es. 2014) può essere richiesto a rimborso ovvero utilizzato in compensazione con altri tributi o contributi (es: IRPEF) ai sensi dell'art. 17del D. Lgs. 241/1997. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. Tutti i diritti di sfruttamento economico dell opera appartengono a Cesi Multimedia S.r.l.. L elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Documento chiuso in redazione in data 13/01/2015 a cura di Mauro Longo - www. omniazucchetti.it

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